32.2005.167
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26 luglio 2006Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2005.167
Data decisione, Autorità:
26.07.2006, TCA
Titolo:
Assicurato titolare insieme al padre ed al fratello di un'azienda; per la determinazione del reddito da invalido fa stato la notifica di tassazione; nessuna invalidità in quanto nell'attività attualmente svolta l'assicurato percepisce più di quanto percepiva da sano.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.167
BS/td
Lugano
26 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 agosto
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, titolare insieme al padre ed al fratello di un’azienda
ortofrutticola, dal 1° maggio 1991 è stato posto al beneficio di un quarto di
rendita per un grado d’invalidità del 40% (cfr. decisione 11 dicembre 1992 dell’Ufficio
AI, doc. AI 30). Il quarto di rendita è stato confermato in via di revisione il
30 giugno 1997 (doc. AI 6) ed il 29 novembre 2000 (doc. AI 12).
Avviata
d’ufficio nel novembre 2004 un’ulteriore revisione (doc. AI 15) e dopo aver
raccolto la pertinente documentazione, con decisione 27 dicembre 2004
l'amministrazione ha soppresso il quarto di rendita e tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso, poiché:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase
di revisione non risulta che il suo stato di salute abbia subito delle
modifiche. Ciò nonostante se confrontiamo il guadagno che lei avrebbe potuto
percepire oggigiorno senza il danno alla salute (attualizzando quello del 1988
che era pari a Fr. 70'247 annui) con quello che attualmente raggiunge da
invalido, non si ottiene un grado AI sufficientemente elevato al punto da
giustificare ancora prestazioni da parte del nostro ufficio.
Non
raggiungendo, il suddetto grado AI, la percentuale minima pensionistica, il
diritto a prestazioni si estingue.
Decidiamo pertanto:
1.
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue
l'intimazione della decisione.
2.
Un'opposizione contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66
della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della
Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(LAVS))." (Doc. AI 23)
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, con decisione su opposizione 19
agosto 2005 l’amministrazione ha confermato la soppressione della rendita.
Facendo
innanzitutto presente che l’istruttoria relativa alla domanda di prestazioni 8
luglio 1991 sfociata con il riconoscimento di un’invalidità del 40% è stata
caratterizzata da un accertamento dei fatti palesemente incompleto, non avendo
infatti proceduto alla trasposizione dei dati medici a livello economico,
l’Ufficio AI ha evidenziato che, sulla base dei redditi fiscalmente tassati e conteggiati
ai fini dei contributi AVS personali presi in considerazione, nonostante il
danno alla salute non risulta essere data una perdita di guadagno rilevante.
In
particolare l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:
" Anche la valutazione di questi importi, con tendenza al
rialzo, non permette di accertare una perdita economica susseguente
all'infortunio del maggio 1990. Dal lato economico non è pertanto possibile
confermare in alcuno modo l'affermazione dell'opponente, secondo la quale il
reddito del suo lavoro corrisponderebbe al 60% del reddito annunciato in sede
di dichiarazione d'imposta. Non v'è nemmeno motivo di credere che la
percentuale di reddito (40%) versata in più al signor RI 1 sia da considerare
quale salario sociale.
Giova
inoltre osservare che in linea generale all'assicurato incombe il dovere
di intraprendere il possibile per diminuire il discapito economico cagionato dal danno alla salute, e ciò cercando di
sfruttare al meglio le residue energie lavorative, cambiando se del caso anche lavoro o domicilio (DTF 113 V 128), o passando
da un'attività
indipendente ad una di dipendente (Valterio,
Droit et pratique de l'AI, p. 202). In tale
ottica è quindi possibile imporre ad un assicurato di ridimensionare la propria
attività, rinunciando ad effettuare quelle professioni difficilmente compatibili con il danno alla salute, ed
incrementando al contrario il tempo consacrato a
quelle che può svolgere senza difficoltà: "il convient d'établir quelles sont les activités
que la personne assurée pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé, et
dans quel laps de temps elle pourrait les accomplir. Il y a également toujours lieu d'examiner dans quelle
mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en substituant à
certaines des tâches qu'elle accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux
adaptées au handicap dont elle souffre" (Direttiva concernente l'invalidità e la grande invalidità nell'AI, marg. 3113).
Tale
compito risulta tanto più agevole se l'assicurato svolge un'attività indipendente che può
gestire autonomamente.
In
concreto l'assicurato, come visto, è da molti anni titolare, in collaborazione
con il padre __________ ed il fratello __________, della ditta in cui lavora.
Si può quindi ammettere che attualmente può fruire di quella indipendenza che
gli consente di organizzare a piacimento la propria attività. Considerato che
l'azienda è di una certa dimensione appare del tutto giustificabile che il
signor RI 1 possa sfruttare la residua capacità di guadagno eseguendo attività
di tipo amministrativo o altre attività manuali che non sollecitano
eccessivamente il braccio e la spalla destra." (Doc. AI 29 pag. 4)
In
merito all’aspetto medico, l’Ufficio AI ha rilevato:
" Per quanto attiene al menzionato peggioramento dello
stato di salute giova ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio
convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di una
procedura istruttoria ritenuta completa. Per principio in fase di opposizione
spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
Nel caso
specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno
delle argomentazioni portate in fase di opposizione.
Va
comunque rilevato che il Dr. __________ di __________, in un rapporto stilato il 21 dicembre
2004 su richiesta dell'Ufficio Al, non ha indicato un peggioramento dello stato
di salute ed ha attestato un grado di incapacità lavorativa invariato.
Si
ricorda inoltre che il compito del medico consiste nel valutare lo stato di
salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è
incapace di lavorare. Per valutare il grado d'invalidità non bisogna però
attenersi unicamente all'incapacità di lavoro medico-teorica. Determinante è
piuttosto la ripercussione economica del danno alla salute (art. 16 LPGA).
Un'eventuale
diminuzione del reddito futuro verrà tenuta in considerazione unicamente in
caso di peggioramento sostanziale dello stato di salute." (Doc. AI 29 pag.
5)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite della RA 1,
ha presentato ricorso al TCA, postulando il ripristino del quarto di rendita. Egli
contesta che i redditi esposti corrispondono alla reale capacità lavorativa, precisando
quanto segue:
" II Signor RI 1 gestisce, unitamente al padre Signor __________
ed al fratello __________, un'azienda orticola in proprietà ubicata nel comune
di __________.
Il
reddito agricolo ottenuto dall'attività orticola è stato da sempre stato ripartito,
nella dichiarazione fiscale, in ugual misura tra i tre gestori.
Nel
maggio 1990 il Signor RI 1 ha subito un infortunio al braccio ed alla spalla
destra.
La
richiesta per il versamento di una prestazione Al fu inoltrata l'8 luglio 1991,
sfociata poi con il riconoscimento di un grado d'invalidità del 40%.
L'UAI,
ammette che dal rapporto medico del 21 dicembre 2004 richiesto al Dr. __________ di __________ si evince che lo stato di salute del Signor RI 1 non è
peggiorato ma nemmeno migliorato, attestando un grado d'incapacità lavorativa
invariato, ossia del 40%.
Tuttavia,
l'UAI motiva la propria decisione di azzerare il grado d'invalidità unicamente
perché non è più stata riscontrata una perdita economica.
È
chiaro che dall'esame delle notifiche di tassazione il reddito da attività
indipendente del Signor RI 1 per gli anni 1987 al 2002, non ha subito flessioni
e questo dato di fatto potrebbe far credere, erroneamente, che le conseguenze dell'infortunio del maggio 1990 non hanno influito sulle
capacità di reddito.
A
tal proposito va tenuto in considerazione che la dichiarazione del reddito
aziendale, come detto in precedenza, è da ritenere puramente un fatto teorico,
adottato dai tre gestori unicamente per praticità ai fini fiscali.
In
realtà, le capacità lavorative dei Signor RI 1 sono di molto inferiori a quelle
degli altri due gestori, padre e figlio.
In
pratica, con un accordo interno, i prelevamenti in contanti del flusso
finanziario proveniente dall'attività orticola sono regolati dalla reale partecipazione
lavorativa d'ogni singolo cogestore.
In
realtà, lo stipendio prelevato da RI 1, è proporzionato al grado della sua
capacità lavorativa la quale, come recentemente confermata dal Dr. __________ nel rapporto richiesta dall'UAI, corrisponde al 40%.
Fatti
I
redditi da attività indipendente citati dall'UAI nella decisione qui impugnata
non devono trarre in inganno chi è chiamato a giudicare la legalità o meno
della soppressione della rendita AI a favore del Signor RI 1. Affermare che il
reddito da attività indipendente notificato al nostro rappresentato non è
peggiorato rispetto al periodo antecedente l'infortunio è un dato di fatto e
nessuno lo mette in dubbio.
Affermare
però che per il solo fatto che in fase di revisione Al non è più stata
riscontrata una perdita economica, le capacità lavorative del Signor RI 1
sono
passate dal 60% al 100%, e questo nonostante il rapporto del Dr. __________ il quale conferma un'incapacità lavorativa del 40%, appare molto
temerario e penalizzante per chi realmente porta ancora le conseguenze
dell'infortunio del 1990." (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.5. Con
scritto 3 novembre 2005 il rappresentante del ricorrente ha sostanzialmente
ribadito quanto esposto in sede di ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1
LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso in via di
revisione il quarto di rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991,
pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
2.5. Nel
caso in esame, durante la prima procedura sfociata con l'assegnazione di un
Considerandi
quarto di rendita dal 1° maggio 1991, l’Ufficio AI ha disposto l'esecuzione di
una perizia ortopedica a cura del dr. __________.
Con
rapporto 25 agosto 1992 lo specialista in chirurgia ortopedica, esposta una
dettagliata anamnesi, visitato il paziente aveva posto le diagnosi di stato
dopo frattura esposta di terzo grado omero destro causata da un infortunio del
lavoro (maggio 1990) e stato dopo ernia discale L4- 5 sinistra. Egli aveva valutato
una capacità lavorativa nell’azienda di orticoltura ridotta del 40%. In lavori
che non richiedono sforzi all’arto superiore destro la capacità lavorativa è
stata ritenuta totale (doc. AI 1-34).
Nei
successivi anni lo stato valetudinario dell’assicurato è rimasto
sostanzialmente stabile (cfr. rapporti 18 giugno 1997, 19 luglio 2000, 8
dicembre e 21 dicembre 2004 del medico curante dr. __________, doc. AI 4, 8, 18
e 22). Tale circostanza è stata del resto confermata dallo scritto 28 ottobre
2005.
in cui il medico curante, dopo aver consultato gli atti depositati al TCA,
ha rilevato che dal punto di vista medico il grado d’invalidità (recte:
incapacità lavorativa) del 40% non è stato messo dubbio e che quindi si tratta
di un problema puramente amministrativo (doc. D).
Sotto
l’aspetto medico-teorico non vi è alcun peggioramento della capacità lavorativa.
2.6
Diversa
è invece la situazione economica.
Va innanzitutto ricordato che con invalidità s’intende l’incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1
LPGA) e che a sua volta l’incapacità al guadagno è data dalla perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle
misure d’integrazione ragionevolmente esigibilili (art. 7 cpv. 1 LPGA).
L’invalidità
è quindi un concetto economico e non medico.
Certo che al fine di poter graduare l’invalidità all'amministrazione (o al
giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. ll compito
del medico consiste quindi nel porre un giudizio sullo stato di salute e
indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro.
Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4,
115.
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Tuttavia,
come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità
non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Detto
diversamente, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato
sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua
incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui
ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte
(cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
Visto quanto sopra, nella decisione contestata l’amministrazione ha giustamente
rilevato di aver omesso la valutazione economica e questo sin dalla domanda di
prestazioni del 1991.
Per
quel che concerne la presente procedura, visto l’andamento degli ultimi redditi
aziendali tassati (1997/98: fr. 104'000; 1999/2000: fr. 113'500; 2001/2002: fr.
110'000; cfr. doc. AI 19 e 20), tenuto conto che per gli anni 2001, 2002 e 2003
l’assicurato ha dichiarato un reddito di fr. 100'000 annui, l’Ufficio AI a
ragione sostiene che molto verosimilmente l’autorità fiscale notificherà una
tassazione con indicato un reddito simile agli anni precedenti e che tali redditi
sono nettamente superiori a quanto l’assicurato, senza il danno alla salute,
aveva percepito prima del danno alla salute, vale a dire fr. 107'000 nel 1990 (cfr.
doc. AI 15).
Il
ricorrente sostiene invece che i citati redditi non corrispondono all’effettivo
rendimento lavorativo, ma sono solamente frutto di una chiave di riparto adottata
per scopi fiscali dai tre gestori dell’azienda agricola familiare, essendo tutti
comproprietari nella misura di un terzo. Egli sostiene inoltre che, a seguito
di un accordo interno, il salario prelevato corrisponde alla reale
partecipazione lavorativa.
2.7
Riguardo
al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti)
Pertanto
ai fini del raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito si presuppone
che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213;
STFA del 15 febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi
in cui viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può
infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277;
Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua
invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un
punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).
Di
regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata:
il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC
1980.
p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invaliden- versicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati
precisi, in quanto il datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare
l’esistenza di un salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli
potrebbe infatti ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili
condizioni non ci si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del
datore di lavoro. Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in
particolare il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datori
di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga
durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse
(Omlin, op. cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI).
Nel caso in esame, come detto, l’assicurato lavora insieme con suo padre e suo
fratello in un’azienda ortofrutticola, motivo per cui potrebbe sussistere un
indizio di salario sociale.
Non si deve però dimenticare che se da un lato egli presenta una riduzione della
capacità lavorativa del 40% quale ortofrutticoltore - in particolare a seguito
dei disturbi della flessione al gomito destro ed all’elevazione della spalla
destra (cfr. rapporto 21 dicembre 2004 del medico curante, doc. AI 22)-, dall’altro
egli presenta una piena abilità lavorativa nella misura in cui non mette sotto
sforzo l’arto destro (cfr. perizia del 1992), circostanza non smentita dai
successivi succitati rapporti del medico curante.
Non
va altresì dimenticato che, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo
di ridurre il danno (DTF 123
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968
pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e
soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue
ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami
presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure
VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Tenuto
conto della succitata giurisprudenza, questo TCA concorda con la valutazione dell’amministrazione
nell’ammettere che nel caso concreto l’assicurato, considerata la sua posizione
d’indipendenza e vista la pluriennale esperienza lavorativa in seno all’azienda
di famiglia, possa sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in
mansioni amministrative e/o in attività manuali che non sollecitano
eccessivamente il braccio e la spalla destra. In tal senso si può ammettere che
quanto percepito sia la contropartita della prestazione lavorativa effettuata. Del
resto il ricorrente non ha fornito alcun valido elemento a favore dell’esistenza
di un salario sociale. Lo stesso dicasi circa l’asserito accordo di prelievo
salariale secondo la reale partecipazione lavorativa che, se ben compreso, non
corrisponderebbe ai redditi tassati.
Non risultando dunque alcuna incapacità al guadagno, essendo il reddito da
invalido superiore a quello da valido, l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la
rendita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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