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Decisione

32.2005.167

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

redditi da attività indipendente citati dall'UAI nella decisione qui impugnata

non devono trarre in inganno chi è chiamato a giudicare la legalità o meno

della soppressione della rendita AI a favore del Signor RI 1. Affermare che il

reddito da attività indipendente notificato al nostro rappresentato non è

peggiorato rispetto al periodo antecedente l'infortunio è un dato di fatto e

nessuno lo mette in dubbio.

Affermare

però che per il solo fatto che in fase di revisione Al non è più stata

riscontrata una perdita economica, le capacità lavorative del Signor RI 1

sono

passate dal 60% al 100%, e questo nonostante il rapporto del Dr. __________ il quale conferma un'incapacità lavorativa del 40%, appare molto

temerario e penalizzante per chi realmente porta ancora le conseguenze

dell'infortunio del 1990." (Doc. I)

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della

propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

1.5. Con

scritto 3 novembre 2005 il rappresentante del ricorrente ha sostanzialmente

ribadito quanto esposto in sede di ricorso.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1

LPTCA.

Nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso in via di

revisione il quarto di rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia

cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports

de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991,

pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Se

il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande

invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del

grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è

stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il

grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3

OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno

per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era

insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.

P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

2.5. Nel

caso in esame, durante la prima procedura sfociata con l'assegnazione di un

Considerandi

quarto di rendita dal 1° maggio 1991, l’Ufficio AI ha disposto l'esecuzione di

una perizia ortopedica a cura del dr. __________.

Con

rapporto 25 agosto 1992 lo specialista in chirurgia ortopedica, esposta una

dettagliata anamnesi, visitato il paziente aveva posto le diagnosi di stato

dopo frattura esposta di terzo grado omero destro causata da un infortunio del

lavoro (maggio 1990) e stato dopo ernia discale L4- 5 sinistra. Egli aveva valutato

una capacità lavorativa nell’azienda di orticoltura ridotta del 40%. In lavori

che non richiedono sforzi all’arto superiore destro la capacità lavorativa è

stata ritenuta totale (doc. AI 1-34).

Nei

successivi anni lo stato valetudinario dell’assicurato è rimasto

sostanzialmente stabile (cfr. rapporti 18 giugno 1997, 19 luglio 2000, 8

dicembre e 21 dicembre 2004 del medico curante dr. __________, doc. AI 4, 8, 18

e 22). Tale circostanza è stata del resto confermata dallo scritto 28 ottobre

2005.

in cui il medico curante, dopo aver consultato gli atti depositati al TCA,

ha rilevato che dal punto di vista medico il grado d’invalidità (recte:

incapacità lavorativa) del 40% non è stato messo dubbio e che quindi si tratta

di un problema puramente amministrativo (doc. D).

Sotto

l’aspetto medico-teorico non vi è alcun peggioramento della capacità lavorativa.

2.6

Diversa

è invece la situazione economica.

Va innanzitutto ricordato che con invalidità s’intende l’incapacità al guadagno

totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1

LPGA) e che a sua volta l’incapacità al guadagno è data dalla perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle

misure d’integrazione ragionevolmente esigibilili (art. 7 cpv. 1 LPGA).

L’invalidità

è quindi un concetto economico e non medico.

Certo che al fine di poter graduare l’invalidità all'amministrazione (o al

giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. ll compito

del medico consiste quindi nel porre un giudizio sullo stato di salute e

indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro.

Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di

giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4,

115.

V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Tuttavia,

come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità

non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34,

p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275

consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla

salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Detto

diversamente, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato

sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua

incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui

ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte

(cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

Visto quanto sopra, nella decisione contestata l’amministrazione ha giustamente

rilevato di aver omesso la valutazione economica e questo sin dalla domanda di

prestazioni del 1991.

Per

quel che concerne la presente procedura, visto l’andamento degli ultimi redditi

aziendali tassati (1997/98: fr. 104'000; 1999/2000: fr. 113'500; 2001/2002: fr.

110'000; cfr. doc. AI 19 e 20), tenuto conto che per gli anni 2001, 2002 e 2003

l’assicurato ha dichiarato un reddito di fr. 100'000 annui, l’Ufficio AI a

ragione sostiene che molto verosimilmente l’autorità fiscale notificherà una

tassazione con indicato un reddito simile agli anni precedenti e che tali redditi

sono nettamente superiori a quanto l’assicurato, senza il danno alla salute,

aveva percepito prima del danno alla salute, vale a dire fr. 107'000 nel 1990 (cfr.

doc. AI 15).

Il

ricorrente sostiene invece che i citati redditi non corrispondono all’effettivo

rendimento lavorativo, ma sono solamente frutto di una chiave di riparto adottata

per scopi fiscali dai tre gestori dell’azienda agricola familiare, essendo tutti

comproprietari nella misura di un terzo. Egli sostiene inoltre che, a seguito

di un accordo interno, il salario prelevato corrisponde alla reale

partecipazione lavorativa.

2.7

Riguardo

al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti)

Pertanto

ai fini del raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito si presuppone

che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213;

STFA del 15 febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi

in cui viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può

infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277;

Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua

invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un

punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).

Di

regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata:

il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC

1980.

p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die

Invaliden- versicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati

precisi, in quanto il datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare

l’esistenza di un salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli

potrebbe infatti ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili

condizioni non ci si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del

datore di lavoro. Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in

particolare il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datori

di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga

durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse

(Omlin, op. cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI).

Nel caso in esame, come detto, l’assicurato lavora insieme con suo padre e suo

fratello in un’azienda ortofrutticola, motivo per cui potrebbe sussistere un

indizio di salario sociale.

Non si deve però dimenticare che se da un lato egli presenta una riduzione della

capacità lavorativa del 40% quale ortofrutticoltore - in particolare a seguito

dei disturbi della flessione al gomito destro ed all’elevazione della spalla

destra (cfr. rapporto 21 dicembre 2004 del medico curante, doc. AI 22)-, dall’altro

egli presenta una piena abilità lavorativa nella misura in cui non mette sotto

sforzo l’arto destro (cfr. perizia del 1992), circostanza non smentita dai

successivi succitati rapporti del medico curante.

Non

va altresì dimenticato che, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo

di ridurre il danno (DTF 123

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente

provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e

soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue

ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami

presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure

VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Tenuto

conto della succitata giurisprudenza, questo TCA concorda con la valutazione dell’amministrazione

nell’ammettere che nel caso concreto l’assicurato, considerata la sua posizione

d’indipendenza e vista la pluriennale esperienza lavorativa in seno all’azienda

di famiglia, possa sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in

mansioni amministrative e/o in attività manuali che non sollecitano

eccessivamente il braccio e la spalla destra. In tal senso si può ammettere che

quanto percepito sia la contropartita della prestazione lavorativa effettuata. Del

resto il ricorrente non ha fornito alcun valido elemento a favore dell’esistenza

di un salario sociale. Lo stesso dicasi circa l’asserito accordo di prelievo

salariale secondo la reale partecipazione lavorativa che, se ben compreso, non

corrisponderebbe ai redditi tassati.

Non risultando dunque alcuna incapacità al guadagno, essendo il reddito da

invalido superiore a quello da valido, l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la

rendita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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