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32.2005.168

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 novembre 2006Italiano98 min

Source ti.ch

Fatti

I contributi AVS sono stati riscossi sulle

seguenti retribuzioni annue:

1984 Fr. 18'845.--

1985 Fr. 15'561.--

1986 Fr. 17'223.--

1987 Fr. 27'162.--

1988 Fr. 13'634.--

1989 Fr. 8'451.--

Per una media annua di Fr. 16'812.--." (Doc. AI 92-1)

Nell’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica 13 maggio 2005 la consulente, alla domanda “se

non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi

un’attività lucrativa?” ha indicato:

"

La signora conferma quanto dichiarato in altre

sedi ovvero che in assenza del danno alla salute lavorerebbe a tempo pieno.

Una dichiarazione che contrasta con la sua

storia lavorativa e che non è supportata da altri elementi se non la volontà

personale. La figlia minore, tra l'altro, frequenta ancora la scuola

dell'obbligo."

(Doc. AI 95-2)

In corso di causa, l’assicurata ha trasmesso al

TCA tre dichiarazioni di dipendenti della __________ di __________,

sottoscritte in data 13 ottobre 2005 e 14 ottobre 2005, del seguente tenore:

"

I sottoscritti confermano che la signora RI 1,

quando era impiegata presso la compagnia aerea __________ ad __________, era

presente a tempo pieno in quanto si occupava, con il marito, della conduzione

operativa della ditta, in particolare quale assistente a bordo degli aerei e

quale assistente al suolo." (Doc. B1)

Ella ha pure trasmesso la seguente dichiarazione

datata 28 settembre 2005:

"

Der Unterzeichnete bestätigt, dass während

seinem Einsatz als Pilot bei der Firma

__________

Frau RI 1

als vollzeitbeschaeftigte

Stewardess

angestellt

war."

(Doc. B3)

Al fine

di chiarire la fattispecie, il TCA ha posto all’assicurata le seguenti domande:

"

(…)

- A partire da quando l’assicurata ha iniziato la sua attività

presso il citato datore di lavoro?

- Qual era il suo grado occupazionale? (p.f. allegare contratto di

lavoro)

- Aveva un numero di ore settimanali o mensili da effettuare

prestabilite o aveva turni di lavoro variabili a seconda delle necessità del

datore di lavoro?

- In seguito al matrimonio l’assicurata ha modificato il suo

impegno lavorativo?

- Successivamente alla nascita della prima figlia come è cambiato

(se è cambiato) il rapporto di lavoro dell’assicurata?

- Nel questionario “dipendenti” della __________ (qui allegato in

fotocopia) l’assicurata ha indicato che prima dell’incidente lavorava “a

tempo parziale in seguito a parto”, e alla domanda “in che misura” ha

risposto “a seconda delle mie disponibilità”. Quando ha ricominciato a

lavorare dopo il parto e con quale grado occupazionale?

Se non fosse insorto

il danno alla salute in seguito all’infortunio dell’aprile 1990, nelle intenzioni

dell’assicurata vi era il progetto di continuare a lavorare a tempo parziale,

secondo le sue disponibilità o aveva l’intenzione di verosimilmente aumentare

il suo grado occupazionale?” (Doc. VII)

Con scritto 20 settembre 2006 l’assicurata ha fornito

le seguenti risposte:

"

Ho iniziato la mia attività presso la __________

durante il 1985/1986. Non vi era contratto di lavoro scritto. Il mio grado di

occupazione era del 100%. La mia attività era a tempo pieno senza un piano di

lavoro o un mansionario prestabilito a orario. La compagnia aerea era di nuova

fondazione e, con i colleghi, ci si doveva adoperare in attività diverse per

coprire l'intera gestione del lavoro. Mi capitava quindi di operare sia a terra

che come hostess di volo.

A seguito del matrimonio non avevo modificato il

mio impegno lavorativo che era rimasto completo anche perchè mio marito era

pure alle dipendenze della compagnia. Dopo la nascita della prima figlia non

cambiò in sostanza nulla nella mia attività lavorativa, in particolare anche

perchè vi era una certa flessibilità da entrambe le parti.

Ho lavorato a tempo parziale solo pochi giorni

prima del parto ed in seguito in misura completa, mi sembra dal settembre 1988.

Se non avessi subito l'infortunio dell'aprile

1990 avrei certamente lavorato al 100% sia perchè vi era disponibilità di altre

persone a prendersi cura della prole, sia in considerazione delle possibilità

organizzative che sono offerte nell'ambito dell'aviazione civile."

(Doc. VIII/bis)

Il TCA, ricevute tali risposte, ha chiesto

all’assicurata di voler prendere posizione riguardo allo scritto 5 aprile 2005

dell’amministrazione, precisando i motivi dei salari bassi percepiti presso __________

nonostante le sue dichiarazioni in merito ad una sua attività con grado occupazionale

del 100% a partire dal momento dell’assunzione, non modificato in seguito al

matrimonio e parzialmente ridotto solo pochi giorni prima del parto e durante

pochi mesi dopo la nascita della figlia (doc. IX).

Al riguardo, in data 26 settembre 2006

l’assicurata ha rilevato:

"

Non riesco a spiegarmi come mai furono

dichiarati così pochi soldi, ma sicuro è che in quel periodo lavoravo anche al

120% in quanto dovevo sostituire continuamente del personale, va anche detto

che in quel periodo la gestione della ditta era affidata alla __________ di __________

e con loro non correva buon sangue!

Lo stipendio di una impiegata allora era di circa

2000 fr. mensili, ma venivano versate delle diarie al personale navigante che

verosimilmente non figuravano quale stipendio bensì come rimborso spese fuori

base. Nel 1988 lo stipendio era inferiore in quanto sono stata assente per il

parto dai primi di giugno fino a settembre, mentre nel 1989 ho lavorato

normalmente fino all'incidente in aprile 1990. Va detto che la __________ non

mi ha versato gli ultimi due o tre stipendi in quanto era in "guerra"

con __________ e solo dopo vari litigi sono riuscita a recuperarne una parte ed

è forse per quello che non figura più nulla, ma alla __________ sono rimasta

attiva fino ad aprile '90. Fra l'altro non avrei avuto motivo di andarmene in

quanto mio marito ha lavorato alla __________ fino a giugno 1990!

Si dovrebbero trovare i conti della __________

presso la __________, ma penso sia cosa alquanto difficile.

Purtroppo sono passati parecchi anni da allora ed

i particolari non li ricordo, ma so bene di aver sempre lavorato dall'alba al

tramonto!

Spero che si possa finalmente dimostrare come

stavano le cose, in quanto è un'assurdità quanto asserito dal signor __________

della AI sostenendo che lavoravo a metà tempo! Ho sicuramente percepito meno di

quanto dovuto, ma questo a seguito dei litigi tra mio marito e __________ nel

'90, litigi che sono poi sfociati in un abbandono di mio marito quale pilota

della __________ (ne hanno parlato anche i giornali che allego!)." (Doc.

X/1)

Chiamato ad esprimersi in merito alle risposte

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha osservato:

"

Lo scrivente Ufficio ritiene opportuno

sottolineare come dall'incarto non sono emersi elementi tali da indicare con

verosimiglianza predominante che l'assicurata, in assenza del danno alla

salute, avrebbe continuato nell'attività di hostess al 100%. A tal proposito è

opportuno rinviare alle considerazioni già esposte nel primo rapporto redatto

dall'assistente sociale Sig.ra __________ del 2 ottobre 2001 (doc. AI n. 19).

Si rileva inoltre come in fase di opposizione non

sia stata sollevata la censura relativa al metodo di determinazione del grado

d'invalidità, limitandosi l'opponente alla questione medica (peggioramento

dello stato di salute tale da implicare la concessione del diritto alla rendita

intera).

Verificando gli elementi emersi dagli atti

all'incarto si osserva che ne questionario "dipendenti" della __________

(doc. AI n. 1-28 dell'incarto LAINF) alla domanda 4, ovvero se prima

dell'incidente lavorasse a tempo pieno o parzialmente, la signora RI 1 ha

risposto "Parziale in seguito a parto" precisando "a

seconda delle mie disponibilità".

In merito all'estratto del conto individuale, si

osserva che dall'inizio della sua attività lavorativa la signora RI 1 ha avuto

introiti assai esegui: a tal proposito, nel 1980 l'importo sottoposto all'AVS è

stato di fr. 7'753.--, nel 1981 fr. 23'247.--, nel 1982 fr. 27'497.--, nel 1983

fr. 9'567.--, nel 1984 fr. 18'845.--, nel 1985 fr. 15'561.--, nel 1986 (inizio

attività lavorativa per la __________) fr. 17'223.--, nel 1987 fr. 27'162.--,

nel 1988 fr. 13'364.--, e infine nel 1989 fr. 8'451.--. Questi importi non

permettono di desumere che l'assicurata, da sana, lavorasse a tempo pieno.

Le indicazioni fornite dalla signora RI 1 negli

scritti ulteriori (doc. VII bis e X) non permettono di definire diversamente la

problematica.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere

la reiezione del ricorso." (Doc. XII)

Il patrocinatore dell’assicurata ha così

commentato quanto scritto dall’amministrazione:

"

(...)

Con gli ultimi scritti, l'assicurata ha

ulteriormente attestato e provato quale sarebbe stato il suo destino

professionale nel caso in cui ella non fosse stata vittima dell'infortunio e

delle sue conseguenze.

Si tratta di attestazioni spontanee e fedeli che

trovano riscontro nella precedente documentazione versata agli atti, con

riferimento in particolare alle dichiarazioni prodotte con lettera del

27.10.2005.

Si ricorda ancora come l'UAI stesso abbia sempre

messo in dubbio l'applicazione nel caso concreto del metodo misto, non

escludendo dunque di dover operare l'esame amministrativo in funzione di

accertare il diritto ad una rendita di invalidità per persona attiva in misura

totale.

L'UAI nelle sue osservazioni 09.10.2006 ripete

quanto già protestato nella risposta di causa e sugli ulteriori documenti

prodotti si limita a scrivere che:

" Le indicazioni fornite dalla signora RI 1 negli scritti

ulteriori (doc. VIII bis e X) non permettono di definire diversamente la

problematica."

Si richiama per contro quanto elaborato al punto

3 del ricorso 27.09.2005 (ricorso pag. 7 e seg.), argomentazioni assistite da

documenti e qualificate da richiami giurisprudenziali del tutto pertinenti.

Alla luce di queste circostanze non si può non

puntualizzare come le ultime certificazioni dell'assicurata, viste nel contesto

qui richiamato, debbano essere considerate anch'esse quali prove determinanti

nell'accertamento del fatto che se ella non avesse subito l'infortunio avrebbe

lavorato in misura totale e che quindi il suo diritto ad una rendita

d'invalidità sia da valutare alla luce di questa contingenza." (Doc. XIV)

2.7.2. Ora, sulla

base della documentazione agli atti, questa Corte non può che condividere le conclusioni

dell’amministrazione in merito all’applicazione del metodo misto.

L’assicurata,

attiva presso __________ dal 1985/1986, si è sposata in data 12 dicembre 1987

ed è diventata mamma in data 8 giugno 1988.

Dall’incarto

e in particolare dal “questionario dipendenti” della __________ compilato in

data 13 maggio 1994 emerge che l’assicurata prima dell’incidente del 1990

lavorava “a tempo parziale in seguito a parto”, precisando che la

misura del tempo parziale dipendeva “a seconda delle mie disponibilità”

(doc. 1-28 inc. LAINF, la sottolineatura è della redattrice).

L’assicurata

ha inoltre dichiarato in corso di procedura amministrativa, e più precisamente

di fronte ai periti del SAM, di aver lavorato presso __________ al 100% fino alla

nascita della prima figlia (nel 1988) e di aver in seguito lavorato al

50%-80% fino al giorno dell’incidente sciistico occorso il 21 aprile 1990,

momento a partire dal quale ella ha completamente cessato la sua attività

lavorativa, dedicandosi esclusivamente alla famiglia come casalinga (doc. AI

77-6, la sottolineatura è della redattrice).

Inoltre,

nelle sue annotazioni 5 aprile 2005 il funzionario incaricato ha rilevato che

secondo quanto risulta dall’estratto del conto individuale AVS, negli anni

precedenti l’infortunio del 1990 l’assicurata era verosimilmente attiva a tempo

parziale (doc. AI 92). Dall’estratto del conto individuale risulta in effetti

che l’assicurata anche negli anni precedenti l’inizio della sua attività presso

__________ ha sempre conseguito introiti assai esegui (nel 1980 l'importo sottoposto all'AVS è stato

di fr. 7'753, nel 1981 fr. 23'247, nel 1982 fr. 27'497, nel 1983 fr. 9'567, nel

1984 fr. 18'845, nel 1985 fr. 15'561, nel 1986 (inizio attività lavorativa per

la __________) fr. 17'223, nel 1987 fr. 27'162, nel 1988 fr. 13'634 e infine

nel 1989 fr. 8'451, doc. 9-1+2).

Interpellata dal TCA al fine di fornire le

motivazioni giustificanti i salari bassi da lei conseguiti per un asserito

lavoro al 100%, l’assicurata ha osservato che lo stipendio di un’impiegata era

allora di circa 2'000 fr. mensili, che venivano versate anche delle diarie al

personale navigante che verosimilmente non figuravano quale stipendio bensì

quale rimborso spese e di non riuscire a spiegarsi i motivi per i quali furono

dichiarati così pochi soldi, dato che ella lavorava “anche al 120% in quanto

dovevo continuamente sostituire continuamente del personale”, rilevando che

“in quel periodo la gestione della ditta era affidata alla __________ di __________

e con loro non correva buon sangue” (doc. X1). L’assicurata ha pure

spiegato che nel 1988 lo stipendio era inferiore in quanto ella è stata assente

per il parto dai primi di giugno fino a settembre, mentre nel 1989 ha lavorato normalmente fino

all’incidente dell’aprile 1990 (doc. X1). L’assicurata ha infine osservato di

avere “sicuramente percepito meno di quanto dovuto, ma questo a causa dei

litigi tra mio marito e __________ nel 1990, litigi che sono poi sfociati in un

abbandono di mio marito quale pilota dalla __________” (doc. X1).

Al riguardo, occorre rilevare che in una sentenza

del 5 settembre 2006 nella causa M., I 132/06, il TFA ha avuto modo di

concludere che un’assicurata non poteva essere considerata attiva nella misura

del 100% visti i bassi redditi risultanti dall’estratto del conto individuale:

"

(…)

3.2

3.2.1 Die Beschwerdeführerin hat nach der

obligatorischen Schulzeit – ohne Absolvierung einer Berufslehre - einige Zeit

in einem Alters- und Pflegeheim gearbeitet, machte

hierauf eine Anlehre als Verkäuferin, und war anschliessend im

Hauspflegebereich sowie aushilfsweise in der Hotellerie (Küche, Service) tätig.

Vom 21 Juli bis 10 Oktober 1986 arbeitete sie vollzeitig als Hilfsarbeiterin in

der Firma O.________ AG, vom 1 Februar bis 31 August 1987 halbtags in der

P.________ (VAC-Verpackerei und Spedition) sowie von September 1987 bis anfangs

Januar 1990 teilzeitlich im Auftrag des Hauspflegevereins Q.________ in

verschiedenen Privathaushalten als Haushalthilfe. Von 1997 bis Ende 2004

betrieb die Versicherte selbstständig während ca. 24 Stunden monatlich einen

kleinen Secondhand-Laden (Abklärungsbericht Haushalt vom 5 Dezember 2003, S. 3

oben; Schreiben der Beschwerdeführerin vom 7 Oktober 2004).

3.2.2 Aus diesen Angaben sowie den gemäss

Auszügen aus dem individuellen Konto (IK) ausgewiesenen beitragspflichtigen

Jahreseinkommen (vgl. IK-Zusammenfassungen vom 22. Februar 1990 und 30

September 1996; 1977: Fr. 9736.-, 1978: Fr. 5058.-, 1979: Fr. 2700.-, 1980: Fr.

11'676.-, 1981: Fr. 16'564.-, 1982: Fr. 2320.-, 1983: Fr. 0.-, 1984: Fr.

2910.-, 1985: Fr. 18'983.-, 1986: Fr. 13'980.-, 1987: Fr. 18'053.-, 1988: Fr.

18'110.-, 1989: Fr. 16'566.-, 1990: Fr. 182.-) wird deutlich, dass die

Versicherte auch vor der Geburt ihres Sohnes im Mai 1992 - von kurzzeitigen

Ausnahmen abgesehen (vgl. beispielsweise die Anstellung in der Unternehmung

O.________ AG vom 21 Juli bis 10 Oktober 1986) - keinen Vollzeittätigkeiten

nachging, obgleich eine aus gesundheitlichen Gründen um 25% beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit

gemäss MEDAS-Gutachten vom 13 Februar 1991 erst ab anfangs 1990 bestand und

auch die Beschwerdeführerin selber in ihrer IV-Anmeldung vom 22 Januar 1990

eine deutliche Verschlechterung ihres Krankheitsbildes (Rückenleiden etc.)

frühestens auf die Jahre 1986/87 zurückdatierte. Vor diesem Hintergrund

erscheint die Annahme einer als Valide zu 50% ausgeübten Erwerbstätigkeit zwar

für die kinderlose Phase gerechtfertigt (vgl. MEDAS-Gutachten vom 13 Februar

1991, S. 20 oben; Vernehmlassung der Ausgleichskasse des Kantons Graubünden vom

19 August 1991, S. 7; Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden

vom 20 September 1991, S. 4 unten f.), weckt für den Zeitraum ab Geburt des Sohnes

im Mai 1992 jedoch gewisse Bedenken (Abklärungsberichte Haushalt vom 21 Februar

1997 und 1 Juni 1998; Verfügung der IV-Stelle vom 4 Februar 1999), zumal die Betreuungssituation

in Anbetracht des vollzeitig tätigen Ehemannes, der im rund 30 km entfernten R.________ wohnhaften

Mutter der Versicherten sowie der nach eigenen Worten der Beschwerdeführerin

ohnehin angespannten finanziellen Situation, welche eine mehrtägige Benutzung

von Kinderhort und -krippe pro Woche mindestens erschwert hätte, jedenfalls

nicht ohne weiteres lösbar gewesen wäre. Ein derartiges, nicht einmal ohne Kind

regelmässig ausgeübtes Arbeitspensum wäre realistischerweise somit wohl erst

möglich geworden, wenn der Sohn eine gewisse Selbstständigkeit erlangt hätte,

wovon frühestens ab 2002 (vgl. Abklärungsbericht Haushalt vom 27 März 2002)

ausgegangen werden kann. Eine nochmalige Erhöhung der ohne gesundheitliche

Beeinträchtigungen hypothetisch ausgeübten Erwerbstätigkeit auf 75%, wie von

der Beschwerdeführerin anlässlich der Erhebungen im Haushalt Mitte Ootober 2003

geltend gemacht, kann angesichts dieser Verhältnisse nicht als überwiegend wahrscheinlich

erachtet werden. Auch scheinen die im Abklärungsbericht Haushalt vom 5 Dezember

2003 erwähnten Betreuungsoptionen des Sohnes - Einnahme des Mittagessens

während der Schulzeit bei einer Kollegin (woraus bei einem Pensum von 75% vier

auswärtige mittägliche Mahlzeiten pro Woche resultierten) sowie Aufenthalt

während der 14-wöchigen Ferien abwechslungsweise bei der genannten Kollegin

oder der Mutter der Versicherten - kaum über einen längeren Zeitraum umsetzbar.

Daran ändert der gleichenorts angeführte Hinweis auf die durch einen

Stellenwechsel des Ehegatten und den damit einhergehenden verminderten Lohn

eingetretene verschlechterte ökonomische Lage nichts, hätte sich das gemeinsame

Einkommen der Eheleute bei einer zu 50% ausgeübten Tätigkeit der

Beschwerdeführerin im Gesundheits- und Sozialwesen doch auf etwa knapp Fr. 6500.-

monatlich belaufen (vgl. Abklärungsbericht Haushalt vom 5. Dezember 2003,

S. 2 [monatliches Nettoeinkommen des Ehemannes ab April 2003: Fr. 4100.-]; Die

Schweizerische Lohnstrukturerhebung [LSE] 2002, S. 43, Tabelle TA1,

Wirtschaftszweig 85, Anforderungsniveau 4, Nominallohnentwicklung 2002/2003 von

1,7% [Die Volkswirtschaft, Heft 7/8-2006, S. 91, Tabelle B10.2, Noga-Abschnitt

M, N, O], branchenübliche wöchentliche Arbeitszeit 2003 von 41,6 Stunden

[Die Volkswirtschaft, a.a.O., S. 90, Tabelle B9.2, Noga-Abschnitt N]: Fr.

2275.60; LSE 2004, S. 53, Tabelle TA1, Wirtschaftszweig 85, Anforderungsniveau 4,

branchenübliche wöchentliche Arbeitszeit 2004 von 41,5 Stunden [Die Volkswirtschaft,

a.a.O., S. 90, Tabelle B9.2, Noga-Abschnitt N]: Fr. 2253.45). Dieser Betrag

kann zwar nicht als hoch bezeichnet werden, hätte aber doch wohl - in

Verbindung jedenfalls mit dem damals bezüglich Kinderbetreuung noch erheblichen

organisatorischen Mehraufwand – keine Steigerung des Arbeitspensums der

Versicherten nach sich gezogen. Es bleibt im Übrigen darauf hinzuweisen, dass

der Ehemann der Beschwerdeführerin gemäss deren Angaben anlässlich der

Befragung zu den Haushaltverhältnissen im Februar 1997, im Mai 1998 und im März

2002 bereits über einen längeren Zeitraum hinweg "nur" Fr. 4200.-

bzw. Fr. 4100.- verdient hatte (vgl. Abklärungsberichte Haushalt vom 21 Februar

1997 [S. 2], 1 Juni 1998 [S. 2] und 27 März 2002 [S. 2: "Gegenüber der

letzten Abklärung vor Ort keine wesentlichen Änderungen"]), sodass die im

Abklärungsbericht Haushalt vom 5 Dezember 2003 wiedergegebene Aussage, das

Einkommen des Ehegatten belaufe sich neu - ab April 2003 - auf nurmehr Fr. 4100.-

anstatt der bisherigen rund Fr. 5000.-, doch widersprüchlich anmutet,

jedenfalls aber die Glaubwürdigkeit der Behauptung, zufolge der aktuellen,

(noch) angespannteren finanziellen Situation wäre eine Erhöhung des

Erwerbsanteils ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen unabdingbar gewesen,

nicht zusätzlich zu untermauern vermag.

Entgegen der Betrachtungsweise der

Verfahrensbeteiligten ist somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin

als Gesunde - zumindest im hier zu beurteilenden Revisionszeitraum (vgl. Erw. 2

hievor) - weiterhin einer 50%igen erwerblichen Beschäftigung nachgegangen wäre."

Pertanto, alla

luce della giurisprudenza citata, il TCA deve concludere, applicando il

criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 e riferimenti), che effettivamente la ricorrente prima

dell’insorgenza del danno alla salute esercitasse la sua attività lavorativa a

tempo parziale, secondo le sue disponibilità, come da lei stessa indicato nel

formulario compilato nel 1994 per la __________. I redditi da lei percepiti e

figuranti nell’estratto del suo conto individuale confermano peraltro questa conclusione.

Avendo l’assicurata lavorato per molti anni, già prima del matrimonio e della

nascita delle sue figlie, in misura parziale (come dimostrato dai redditi da

lei percepiti, che non possono riguardare un’occupazione a tempo pieno), va

ritenuto che la stessa, a maggior ragione, avrebbe continuato ad essere attiva

a tempo parziale in seguito alla nascita delle sue due figlie (nate

rispettivamente nel 1988 e nel 1992). Di conseguenza, come rilevato

dall’assistente sociale nel rapporto 13 maggio 2005 relativo alla seconda

inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

l’affermazione dell’assicurata che in assenza del danno alla salute ella

lavorerebbe al 100% contrasta con la sua storia lavorativa. L’assistente

sociale ha inoltre rilevato che la figlia minore frequenta ancora la scuola

dell’obbligo (doc. AI 95-2).

È quindi a

giusta ragione che l’amministrazione ha proceduto alla valutazione

dell'eventuale invalidità dell'assicurata applicando il metodo misto.

2.8.

2.8.1. Per quanto

riguarda lo stato di salute dell'assicurata, nella fattispecie in esame, al

fine di accertare le effettive condizioni dell’assicurata e le eventuali

ripercussioni sulla capacità lavorativa, nonché per chiarire la situazione

all’epoca in cui essa ha ridotto la propria attività lavorativa (doc. AI 25,

26), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM. Nel

relativo referto 24 maggio 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli

atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso

il SAM (consulto neurologico del dr. __________, consulto psichiatrico del dr. __________,

consulto ortopedico del dr. __________ e consulto pneumologico del dr. __________)

- hanno posto le seguenti diagnosi:

"

5. DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Esiti da distorsione pregressa del ginocchio ds.

nel 1990, con

- st. dopo plastica

del ligamento crociato ant. ricostruttiva, 11.07.1990;

- artrolisi

artroscopica ginocchio ds. il 25.09.1990;

- nuova artrolisi

artroscopica, 31.08.1993;

- st. dopo m. di

Sudek patellare.

Esiti da distorsione recidivante

dell'articolazione tibiotarsica ds. e calcaneocuboidea ds., con

- frattura da

distacco dell'articolazione calcaneocuboidea nel 1997;

- st. dopo

plastica ligamentare riparatrice il 23.10.2001.

Esiti da lesione ligamentare dell'articolazione

metacarpofalangica I del pollice ds. e st. dopo sutura chirurgica riparatrice

dei ligamenti collaterali ulnari dell'articolazione metacarpofalangica I il

25.03.1999.

Esiti da lussazione omeroscapolare ds. pregressa.

Cervicalgie e lombalgie di carattere

cronicorecidivante.

Disturbo di sensibilità iperalgico alla coscia

ant. ds. insorto dopo intervento per ernia femorale ds. il 23.10.2001, con

lesione dei rami cutanei femorali ant..

Stato dopo revisione inguinale, neurolisi e

resezione di seroma il 10.04.2002.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

di media gravità in personalità con tratti paranoidi.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

Asma bronchiale leggera persistente (stadio II

secondo GINA), trattata, con

- poliallergia (pollini, varie altre sostanze,

anche farmaci).

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Nessuna.” (Doc. AI 77-11+12)

In merito

alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto

segue:

"

(…)

7. VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico -

teorica globale dell'A. è da considerare nella misura del 50% per l'attività di

hostess di terra e nella misura dello 0% per quanto riguarda l'attività di

hostess di volo.

Questa valutazione tiene conto delle patologie

ortopediche, psichiatriche, pneumologiche e neurologiche descritte nei capitoli

precedenti.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Sul piano fisico (ortopedico, neurologico,

pneumologico) sono diverse le patologie con una conseguenza sulla capacità

lavorativa:

- dal

punto di vista ortopedico appuriamo esiti da distorsione pregressa del

ginocchio ds. in st. dopo plastica del ligamento crociato ant. ricostruttiva,

esiti da distorsioni recidivanti dell'articolazione tibiotarsica ds. e

calcaneocuboidea ds., con stato dopo plastica ligamentare riparatrice, esiti da

lesione ligamentare metacarpofalangica I del pollice ds. con st. dopo sutura

chirurgica riparatrice dei ligamenti collaterali ulnari della metacarpo

falangica I, esiti da lussazione omeroscapolare ds. pregressa e cervicalgie e

lombalgie di carattere cronicorecidivante.

In qualità di assistente di volo sugli aerei la

capacità lavorativa è praticamente nulla. Si pensi alla necessità di muoversi

con sicurezza e rapidità, talora in condizioni di equilibrio non facili. La

stessa cosa dicasi per la professione di maestra di sci: il rischio di

frequenti cadute ed ulteriori lesioni sarebbe eccessivo. Quindi, le attività di

assistente di volo sugli aerei e di maestra di sci non sono più praticabili dal

punto di vista ortopedico. L'A. deve potersi muovere su terreno pianeggiante,

evitando frequenti salite e discese da scale. Da evitare il sollevamento ed il

trasporto ripetuto di pesi oltre i 7 - 8 kg. Oltre a ciò la riduzione della

capacità lavorativa si giustifica con la presenza di limitazioni funzionali,

sia pur discrete, nel settore del ginocchio ds., della caviglia ds., ed in

maniera più marginale della mano ds.. Complessivamente si trovano in primo

piano i disturbi della sensibilità di carattere neuromatoso; questi

giustificano una minor fluidità di lavoro.

Ideale sarebbe un'attività in parte seduta ed in

parte in movimento. In questo senso un'attività come hostess di terra è

esigibile, con una capacità lavorativa di almeno il 50%.

- dal

punto di vista neurologico l'A. presenta soprattutto un disturbo di sensibilità

iperalgico alla coscia ant. ds., insorto dopo un intervento per ernia femorale

ds., con lesione dei rami cutanei femorali ant..

I disturbi neurologici constatati non hanno

rilevanti conseguenze su un'attività quale impiegata di commercio o casalinga.

Molto probabilmente le conseguenze sarebbero pure relativamente discrete per

un'attività di assistente di volo. Più importanti potrebbero essere quale

maestra di sci, anche se a questo proposito incidono maggiormente le patologie

ortopediche associate. Dal punto di vista neurologico, invece, un'attività come

hostess di terra è tuttora proponibile in misura maggiore dell’80%. In

generale, per quanto riguarda le affezioni neurologiche, probabilmente se non

vi fossero i ben più rilevanti problemi ortopedici il disturbo neurologico

isolato non rappresenterebbe una limitazione importante, anche per attività che

necessitino di posizione eretta prolungata.

- dal punto di vista

pneumologico constatiamo un'asma bronchiale leggera persistente, trattata, con

decorso altalenante, con aumento dei disturbi soprattutto con tempo ventoso od

esposizione ad agenti irritativi. I disturbi sono caratterizzati da dispnea,

con sensazione di costrizione al petto, frequente tosse. Quali fattori

scatenanti dell'asma si segnalano soprattutto il trovarsi in luoghi chiusi,

soprattutto con tappeti o moquette, rispettivamente l'aria secca calda di

grandi magazzini e la tensione nervosa. Sottolineiamo che negli ultimi anni si

constata un progressivo peggioramento, rispettivamente un aumento

dell'instabilità soprattutto la sera, che ha costretto la paziente a potenziare

la terapia, con aumento del corticosteroide topico mattina e sera, oltre

all'inibitore dei leucotrieni. Inoltre, nel 2003 si è dovuto per la prima volta

somministrare corticosteroidi sistemici per breve durata. Limitante è anche il

fatto che in situazione di esacerbazione asmatica l'A. potrebbe presentare

naturalmente delle situazioni di momentaneo aumento dell'incapacità lavorativa.

Inoltre, l'A. quale asmatica è da considerare non idonea per attività

lavorative con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie

respiratorie (polveri, fumi, sostanze irritanti volatili), ciò potrebbe essere

il caso teorico dell'attività di hostess con esposizione eventualmente

saltuaria al fumo, rispettivamente a polveri, per esempio in aereo. Tenendo conto

di tutti questi fattori, si giunge a delle capacità lavorative differenziate a

seconda dell'attività, come descritto al capitolo 6.

- Sul

piano psicologico e mentale le conseguenze sulla capacità lavorativa sono da

imputare alla sindrome depressiva ricorrente, che mina le capacità di

concentrazione ed attenzione, come pure l'iniziativa, sintomi questi inseriti

in una personalità fragile, con tratti paranoidi, con conseguente scarsa

tolleranza alle critiche altrui ed alle frustrazioni, con tendenza alla

proiettività, tutti fattori responsabili di un'incapacità lavorativa parziale

del 50%, sia come impiegata, sia come hostess.

Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto

di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale

nella misura dello 0% per l'attività di hostess di volo, nella misura del 50%

per l'attività di hostess di terra e ciò in conseguenza delle patologie

ortopediche, neurologiche, pneumologiche e psichiatriche riscontrate e descritte

nei capitoli precedenti.

Per quanto riguarda la valutazione temporale

della limitazione della capacità lavorativa descritta sopra, concordiamo con la

valutazione del servizio medico regionale - AI e del nostro consulente

ortopedico, secondo cui l'inizio dell'incapacità lavorativa si fa risalire

all'incidente occorso il 21.04.1990. Da allora la situazione è rimasta, tutto

sommato, stazionaria.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Concordiamo con le proposte fatte dai nostri

consulenti ortopedico e neurologo, i quali ritengono che provvedimenti di

reintegrazione professionale sono possibili.

In particolare, come vedremo in seguito,

un'attività lavorativa come impiegata di commercio, rispettivamente attività

relativamente sedentarie, sono sicuramente proponibili.

Tenendo in considerazione tutte le valutazioni

dei nostri consulenti riguardo alla capacità lavorativa in altre attività

descritte al capitolo 6, giungiamo alla conclusione che la capacità lavorativa

globale in un'attività adatta raggiunga il 50% (4h al giorno) a condizione che

il posto di lavoro risponda alle esigenze dettate dalle varie patologie:

- il lavoro deve

consentire all'A. di muoversi su terreno pianeggiante, evitando la frequente

salita e discesa di scale, evitando di muoversi su terreno accidentato;

- da

evitare il trasporto ed il sollevamento di pesi oltre i 7 - 8 kg;

- il

lavoro non deve richiedere di muoversi con rapidità, soprattutto in condizioni

di equilibrio non facili;

- da

evitare attività pesanti, attività eseguite prevalentemente in piedi, che

richiedano di chinarsi o abbassarsi spesso, o con la necessita di forza

maggiore a livello della mano ds. (vedi atto del 2.10.2001 e 11.10.2001);

- l'attività

deve permettere che in situazioni di esacerbazione asmatica la paziente

potrebbe presentare situazioni di momentaneo aumento dell'incapacità lavorativa;

- da

evitare attività lavorative con esposizione ad agenti irritativi non specifici

delle vie respiratorie (polveri, fumi, sostanze irritanti volatili);

- tenendo

conto delle sue difficoltà nelle relazioni interpersonali non risulta indicato

un lavoro all'interno di un'équipe di colleghi numerosa;

- deve

trattarsi di un'attività che permetta all'A. di cambiare spesso posizione, in

particolare non restare troppo a lungo seduta, rispettivamente in posizione

eretta (un'attività di impiegata potrebbe essere sicuramente proponibile).

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche,

dal punto di vista ortopedico non si impongono particolari misure terapeutiche:

una chinesiterapia moderata, rispettivamente una leggera attività sportiva,

sarebbe sostenibile e consigliabile (si consigliano nuoto e la pratica della

bicicletta in zone non pericolose).

Per quanto riguarda i disturbi neurologici,

essendo trascorso già molto tempo dall'insorgere dei sintomi, si ritiene che le

possibilità terapeutiche siano ormai limitate. Dal punto di vista pneumologico

dev'essere continuata la terapia in atto.

Dal punto di vista psichiatrico risulta indicato

un appoggio di cura psichiatrica e psicoterapica, della quale l'A. a tutt'oggi

non si é mai avvalsa. Un trattamento specialistico rappresenta lo strumento

indicato per l'elaborazione delle implicazioni psicologiche rispetto ai propri

disturbi fisici e le conseguenti rivendicazioni al corpo medico, oltre che allo

scopo di attivare le potenziali capacità ricostruttive di autonomizzazione che

risultano presenti nella paziente.

Nell'attività abituale di casalinga la capacità

lavorativa raggiunge il 70%. Si giustifica la riduzione della capacità

lavorativa nella misura del 30% con la presenza di limitazioni funzionali,

seppur discrete, nel settore del ginocchio ds., della caviglia ds., e in

maniera più marginale della mano ds.. Complessivamente si trovano in primo

piano i disturbi della sensibilità di carattere neuromatoso, che giustificano

una minore fluidità di lavoro.

Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a

medio - lungo termine, per quel che riguarda le articolazioni della caviglia

ds., del ginocchio ds. e della spalla ds., questa appare stabile e comunque

favorevole: nel corso degli anni non vi é stata un'evoluzione artrosica e la

stabilità articolare si é mantenuta entro limiti assai validi.

Dal punto di vista psichiatrico la prognosi

appare parzialmente favorevole, a condizione che l'A. inizi a sottoporsi ad un

regolare trattamento psicoterapico, oltre che psichiatrico. Indicata una

rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno.

Dal punto di vista neurologico la prognosi, per

quel che riguarda l'abilità lavorativa, é favorevole. (...)" (Doc. AI

77-11+18)

Nella sue

annotazioni 16 giugno 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

La perizia SAM per le

diverse patologie presenti permette di definire una IL del 50% in attività

sedentarie e dello 0% in attività erette.

Un'attività adatta descritta è esigibile al 50%.

Quale casalinga l'IL viene valutata del

30%." (Doc. AI 79-1)

Nella sua valutazione 30 luglio 2004 il funzionario

incaricato ha osservato:

"

(…)

Conseguenze sulla capacità lavorativa (punto 8)

dello 0% per attività di hostess di volo, 50% per attività di hostess di terra

e impiegata. Inizio delle incapacità da far risalire all'incidente del

21.04.1990. Da allora situazione rimasta, tutto sommato, stazionaria.

Conseguenze sulla capacità d'integrazione (punto

9):

capacità lavorativa globale in attività adeguata

del 50% (4h al giorno) a condizione che il posto di lavoro risponda alle esigenze

delle varie patologie (vedi elenco pag. 18). Quale casalinga abilità del 70%.

Domande a SMR:

Le incapacità inerenti a patologia ortopedica,

neurologica, psichiatrica, pneumologica, non mi sembra che siano tutte presenti

dal 1990 in modo tale da causare l'incapacità assegnata a fine rapporto

peritale.

(importante definire le varie % di inabilità in

quanto indispensabili per calcolare il grado Al e da quando lo stesso è

presente).

Considerato comunque che si tratta di una parere

medico e, prima di procedere a un calcolo della capacità di guadagno riferita a

attività esigibili, si chiede:

º Patologia

neurologia, conseguenze presenti dal 2001?

º Patologia psichiatrica tutelata dall'AI? a questo proposito si

rimanda alla Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione invalidità (CIGI), marginale 1007 e seguenti in particolare

1015-1018. Incapacità presenta dal 2000?

Da rilevare che dagli

atti mi sembra si parli per la prima volta di "stato depressivo" nel

rapporto 19.02.2003 della dr.ssa __________, (non presente nel precedente

rapporto redatto sempre dalla dr.ssa __________ il 06.05.2002).

º Per patologia pneumologica dal 1999 in trattamento costante con peggioramento

nel 2003?

Si richiama la proposta/valutazione SMR del 11.10.2001,

30.08.2002, 12.02.2003, 28.03.2003

Si dovrà pure dare indicazioni su:

q Per quali motivi è abile

"solo" al 50% (4h al giorno con rendimento del 100%?).

q In particolare, le

percentuali assegnate alle varie patologie, sono da ritenere quali riduzioni

per tempo di lavoro o rendimento sull'arco della giornata? % di incapacità

presenti da quando?

q Se si rispettano le

esigenze dettate a pag. 16 del rapporto SAM, si può ritenere una capacità

lavorativa per l'intera giornata con rendimento ridotto? In che %?

q L'affezione psichica si

può ritenere non invalidante secondo le attuali disposizioni?

(…)” (Doc. AI 82-1+2)

Il dr. __________ con scritto 16 dicembre 2004 ha osservato:

"

La valutazione SAM permette di definire:

1. per la patologia

neurologica presente dal 2001 non viene giustificata una limitazione

sull'attività d'impiegata o di casalinga (CL dell’80%). Le limitazioni come

assistente di volo sono discrete e più importanti quale maestra da sci

parificato all’impedimento ortopedico (100%).

Considerandi

2.

per l'affezione

psichiatrica l'inizio risale al 2000. Non viene definita una data d'inizio

effettiva. La limitazione psi è quantificata al 50% dal 2000 fino a tutt'oggi

in qualità di impiegata ed hostess. Come casalinga non viene giustificata

nessuna IL.

3.

per l'affezione

ortopedica l'impedimento quale casalinga è del 30%, come impiegata al 25%, come

assistente di volo a terra del 50% e come maestra da sci o assistente di volo

sugli aerei è del 100%. L'inizio di tale impedimento è da risalire alla data

dell'infortunio 4.90.

4.

per la

problematica polmonare non risulta nessuna conseguenze sulla CL quale

impiegata. Come maestra di sci l'impedimento è dipendente dallo sforzo fisico

tra il 25­50%. Come hostess nessuna limitazione è presente all’infuori di

situazioni eccezionali in cui l'attività deve essere svolta in ambienti esposti

ad agenti irritanti per le vie respiratorie. Come casalinga viene valutata una

limitazione del 25%.

Complessivamente viene stabilito un’IL medico

teorica del 50% come hostess di terra e 100% come hostess di volo. Quale

casalinga la limitazione è del 30%.

I periti definiscono una CL del 50% in un’attività

adatta intesa come 4 ore al dì; tale attività dovrà evitare spostamenti su

terreni sconnessi o frequenti sali/scendi di scale, evitare carico superiore a

7-8 kg, non richiedere di

muoversi con rapidità, evitare attività pesanti prevalentemente in piedi, che

richiedano frequenti flessione del tronco o abbassarsi o con ingaggio con forza

della mano destra, che eviti situazione irritanti per le vie respiratorie, che

non si svolga in équipe numerosa, con possibilità di cambiare spesso la

posizione statica.

Nell'attività adatta risulta che l'impedimento

dovuto al problema psi è del 30%, ma l'impedimento è maggiore per la problematica

ortopedica. Per cui l'IL del 50% è giustificata e motivata a 4 ore al dì."

(Doc. AI 88-1)

Nella sua valutazione 21 marzo 2005 la consulente IP si è così espressa:

" (...)

Attività

esigibili - senza (ri)formazione specifica

Secondo il rapporto

del medico SMR __________, quale hostess di terra e impiegata di commercio

l'assicurata sarebbe oggi ancora abile al 50%.

Esigibili, sempre

non oltre la misura del 50% (inteso come 4 ore al dì), sarebbero attività

che:

- evitino

spostamenti rapidi, su terreni sconnessi, frequenti sali/scendi da scale,

prevalentemente in piedi, flessioni del tronco, assunzione di posizioni

monotone, ingaggi con forza della mano dx, porto di pesi superiori ai 7-8 kg, situazioni irritanti per le vie

respiratorie, presenza di équipe numerosa.

Viste le qualifiche

già esistenti di impiegata di commercio e di hostess, nonché la maggiore

possibilità di ricupero della capacità di guadagno che queste comportano, le

considero come attività di riferimento.

Calcolo

CGR - senza specifica

Reddito ipotetico:

dopo aver effettuato varie indagini (presso __________, __________, __________,

__________) risulta che se avesse continuato a lavorare quale hostess di volo

l'assicurata avrebbe potuto percepire oggi circa 78'000.-- frs annui

((hostess con conoscenza di 3 lingue e almeno 18 anni di esperienza

lavorativa)

Reddito da invalida

Per quanto concerne

le attività maggiormente indicate di hostess e segretaria, risulta quanto

segue:

- quale hostess di

terra, al 50%, l'assicurata potrebbe guadagnare oggi circa 27'000.- annui

(hostess con conoscenza di 3 lingue e qualche anno di esperienza: come vedete

la tendenza negli ultimi anni è stata di parificare quanto possibile il

salario di hostess di terra a quello di impiegata di commercio)

- quale impiegata di

commercio, al 50%: circa 30'000.- frs. annui (salario minimo SIC per 40-enni)

CGR: quale hostess

di terra, la capacità di guadagno residua risulta essere del 34,6% e, quale

impiegata di commercio, del 38%.

Proposte

formative (eventuali) o di chiusura del caso

Chiudo il caso con la

proposta di assegnazione di una rendita di ¾.

(Doc. AI 91-3+4)

L’amministrazione ha fatto poi esperire una

seconda inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica (la prima era stata effettuata in data 4 settembre 2001 ed era giunta

ad una percentuale di invalidità del 26%, doc. AI 19-1). Nel rapporto 13 maggio

2005.

l’incaricata ha rilevato:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia

domestica

pianificazione, orga- nizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

Importanza assegnata

5.

percentuale degli

impedimenti

0.

percentuale

di invalidità

0.

Non lamenta difficoltà nella organizzazione e

programmazione dell'attività domestica.

5.2

Alimentazione

preparazione dei pa-sti, pulizia della cuci-na, riserve

importanza

assegnata

35.

percentuale degli

impedimenti

30.

percentuale

di invalidità

10.5

La situazione non è migliorata, ammette la

signora, che conferma sostanzialmente la situazione descritta in precedenza.

Lamenta problemi alla mano destra, che sostiene durante il giorno con una

stecca e che la obbliga a ricorrere a terzi in svariate occasioni (dallo scolo

della pasta alla pulizia dell'insalata). La madre, che abita nello stesso

isolato, le fa visita quotidianamente e la aiuta in tutto quel che può, dunque

anche nella preparazione dei pasti.

La signora si sostiene ancora ad una stampella ed

alterna pertanto la postura eretta a quella seduta. Inserisce ed estrae il vasellame

dalla lavastoviglie ma qui con qualche problema di prensione: spesso le

stoviglie le scivolano di mano. Della pulizia a fondo se ne occupa la

collaboratrice domestica.

Le indicazioni ortopediche peritali non

giustificano appieno le indicazioni dell'assicurata, come appare chiaramente

dalla lettura delle une e delle altre. Si propone pertanto la valutazione fatta

in precedenza che tiene conto delle limitazioni nelle operazioni più

impegnative e di una minima diminuzione del rendimento.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero, pulizia, dei pavimenti, dei vetri, ri- fare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15.

percentuale degli

impedimenti

70.

percentuale

di invalidità

10.5

Passa il fiocco, spolvera, riordina e in generale

attende alle minime attività di pulizia. Non è in grado di rifare il letto e di

cambiare le lenzuola, attività che esegue la madre quotidianamente. In questo

periodo ricorre ad una collaboratrice domestica due volte alla settimana per le

pulizie settimanali e il rigoverno a fondo della casa; la signora è impegnata

dalle 27 alle 35 ore mensili e viene remunerata dalla cassa malati.

La signora lamenta maggiori difficoltà rispetto

all'inchiesta precedente, difficoltà che con l'uso della stampella e la stecca

al polso destro appaiono verosimili. Dato il genere di attività qui considerate

ritengo che si imponga una valutazione più alta di quella precedente.

5.4

Spesa e

acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10.

percentuale degli

impedimenti

30.

percentuale

di invalidità

3.

Si serve regolarmente di una borsa carrello per

le spese giornaliere e comunque di prima necessità. Quando tuttavia si tratta

di grossi carichi e degli acquisti più voluminosi ricorre all'aiuto dei familiari.

Evita comunque di alzare pesi con la destra e si serve unicamente della sinistra.

Non si evidenziano grossi cambiamenti tra la

prima e la seconda inchiesta e anche la percentuale proposta allora si rivela

tuttora adeguata.

5.5

Bucato,

confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stira-re, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale degli

impedimenti

40.

percentuale

di invalidità

8.

È la madre dell'assicurata che lava e stira il

bucato. Quest'ultima lamenta la difficoltà a rimanere a lungo in piedi e

nell'uso della mano destra, difficoltà che la impediscono soprattutto nello

stiro; questo viene demandato alla collaboratrice domestica o alla madre. Non

riesce a stendere sullo stenditoio, ammette poi, mentre può inserire gli indumenti

in lavatrice.

Ribadisce infine quanto dichiarato in precedenza

riguardo alla maglia e al cucito.

Anche in questo caso emerge una chiara

discrepanza tra la documentazione medica agli atti e le dichiarazioni

dell'assicurata; ci sarebbe certamente da attendere un maggior impegno, se non

completo almeno parziale nello stiro e nel bucato. La signora può infatti

stendere sullo stendino e occuparsi personalmente del lavaggio della

biancheria. Anche nello stiro potrebbe distribuire il carico: questo porterebbe

ad un minor rendimento ma certamente non alla delega descritta dall'assicurata.

La valutazione proposta nasce pertanto da siffatte considerazioni.

5.6

Cura dei

bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazio-ne, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

10.

percentuale degli

impedimenti

10.

percentuale

di invalidità

1.

La figlia minore segue un corso di danza e suona

il pianoforte. Nell'uno e nell'altro caso la signora non ha l'esigenza di

accompagnarla anche se questo, visto l'utilizzo dell'auto, le sarebbe comunque

possibile. Non lamenta inoltre impedimenti di altra natura se non

l'impossibilità di seguirle direttamente in attività sportive e del tempo libero.

Per quest'ultima considerazione si può ammettere

una minima percentuale d'incapacità.

5.7

Diversi

cura delle piante, giar-dinaggio, cura degli a-nimali, attività di

utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volon-tariato

importanza

assegnata

5.

percentuale degli

impedimenti

40.

percentuale

di invalidità

2.

Annaffia i fiori sul terrazzo ma è la madre che

si occupa del cambio del terriccio e del trasporto dei vasi.

Si può ammettere una minima percentuale

d'incapacità, tenuto conto nondimeno delle indicazioni peritali.

Valutazione dell'assistente

sociale

totale delle

attività

100.

%

percentuale

di invalidità

35.

%

■ Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome,

l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro

per settimana e salario orario versato.

La madre, la collaboratrice domestica.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

(Doc. AI 91-3+5)

Con

delibera 8 giugno 2005 l’Ufficio AI ha chiesto alla Cassa __________ di

calcolare l’ammontare delle prestazioni spettanti all’assicurata, per un grado

d’invalidità del 49% (doc. AI 99). Tale delibera è stata tuttavia annullata con

scritto 10 giugno 2005 (doc. AI 100) e sostituita con la decisione 10 giugno 2005

che respinge la richiesta di rendita, motivando il provvedimento come segue:

"

Secondo il rapporto del Servizio Accertamento

Medico dell'AI del 24.05.2004 il danno alla salute di cui l'assicurata è

portatrice comporta un'incapacità lavorativa medico-teorica del 30% nell'ambito

casalingo, rispettivamente del 50% per attività lucrative rispettose delle

limitazioni mediche evidenziate.

Gli impedimenti pratici in ambito casalingo sono

stati quantificati nella misura del 35% in sede d'inchiesta a domicilio.

Per la definizione della capacità di guadagno

residua dal profilo salariale ci si è rivolti al consulente in integrazione

professionale dell'AI, che con rapporto del 21.03.2005 ha evidenziato che

l'ipotesi reintegrativa in qualità di impiegata di commercio risulta essere la

più favorevole al fine di un recupero della capacità di guadagno residua.

Nell'esercizio di questa professione al 50% viene

ascritta una capacità di guadagno di Fr. 30'000.-- annui lordi che raffrontati

con quanto avrebbe potuto percepire oggigiorno quale Hostess di volo (Fr.

39'000.-- al 50%), determinano una perdita economica del 23%.

Lo specchietto sottostante indica il calcolo

misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:

Attività Quota parte Limitazione Grado d'inv. parziale

Salariata 50 % 23 % 11.50 %

Casalinga 50 % 35 % 17.50 %

Grado

d'invalidità 29 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,

il diritto alla rendita non esiste.” (Doc. AI 102).

In data 8 luglio 2005 la dr.ssa __________, FMH

in medicina interna, ha informato l’Ufficio AI che le diagnosi dell’assicurata

vanno così aggiornate:

"

In merito alla pratica della signora RI 1, vi

informo che le diagnosi vanno completate con:

1.

Importante

stato depressivo, in parte reattivo alle diagnosi descritte sotto in paziente

con:

a. sindrome

depressiva ricorrente;

b. sindrome

da dolore persistente." (Doc. AI 103-16)

In data 8 luglio 2005 la dr.ssa __________ ha

inoltre attestato (certificato indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurata):

"

(...)

Diagnosi:

1.

Importante stato depressivo, in parte reattivo alle diagnosi

descritte sotto in paziente con:

a. sindrome

depressiva ricorrente

b. sindrome da dolore

persistente

2.

Importanti dolori

al ginocchio dx in paziente con:

a. stato dopo rottura

dei legamenti crociati

b. stato dopo

artrolisi

c. stato dopo plastica dei legamenti crociati con trapianto del sommo

mediale del ligamento patellare del ginocchio dx nel 1990

d. stato dopo

artrolisi artroscopica nel 1990

e. stato dopo artroscopia e adesiolisi aperta e resezione parziale,

meniscectomia laterale parziale del ginocchio dx nel 1991

f. stato dopo asportazione delle viti del ginocchio dx nel 1991

g. stato dopo nuova artrolisi artroscopica e meniscectomia parziale

mediale del ginocchio dx il 31.08.1993

3.

Importanti dolori

alla spalla dx con impingement secondario con:

a. tendinite cronica

del muscolo bicipite

b. cronica artropatia

c. stato dopo infiltrazione con anestetici e steroidi a livello dell'articolazione

acromio-clavicolare e sotto-acromiale nel marzo 2005 (dr. __________)

4.

Stato dopo plastica volare con ricostruzione del legamento

fibulo-calcaneare e talo-calcaneare anteriore dx, pulizia della capsula dx nel

2001.

5.

Stato dopo ernioplastica femorale dx con decompressione neurolisi

del nervo femorale dx con:

a. stato dopo

revisione inguinale

b. neurolisi femorale e adesiolisi, stato dopo resezione di sieroma

nell'aprile 2002

c. disestesie a livello del nervo cutaneo femorale destro

6.

Stato dopo rottura del legamento collaterale ulnare del pollice dx

con rifissazione del legamento nel 1999

7.

Asma bronchiale

leggera persistente (stadio Il secondo Gina)

8.

Dispepsia in

paziente con:

a. ernia iatale

assiale

b. stato dopo gastrite antrale erosiva con profonda erosione nel 2001

9.

Cervicalgia cronica

con:

a. Cervicobrachialgia

b. cervicocondrosi C4-C5 e C5-C6 con protusioni discali mediali e

spondilofiti

Situazione attuale:

La signora RI 1 presenta una problematica

dolorosa molto complessa a causa delle numerose diagnosi sopra descritte, sulla

quale si è instaurato uno stato depressivo che negli ultimi mesi è peggiorato.

La causa del peggioramento è sicuramente da un lato lo stato doloroso, con

importanti dolori al ginocchio, all'inguine ed alla spalla dx, dall'altra

continui controlli medici/ortopedici senza che questi abbiano portato ad un

sostanziale miglioramento delle sintomatologie evocate dalla signora. Da circa

5.

anni la signora RI 1 ha mostrato una graduale diminuzione dell'iniziativa

personale e un peggioramento dell'umore, questa sintomatologia è peggiorata

nell'ultimo anno. Già nel giugno 2004 avevamo discusso per un trattamento di

supporto psichiatrico, la paziente aveva allora deciso d'intensificare invece

la terapia di Kinesiologia, terapia che era pure stata indicata nell'ambito

degli accertamenti del servizio accertamento medico dell'Al. Negli ultimi mesi a

causa della problematica sopra descritta, dal momento che non sembra esserci

uno sbocco dal punto di vista medico, la situazione psicologica della signora è

peggiorata, ciò che comporta difficoltà della gestione dell'attività quotidiana.

Attualmente la signora presenta un grave stato depressivo con pianti frequenti,

insonnia e momenti di rabbia verso tutto e tutti senza più fiducia nei medici.

Ora ho convinto la signora ad essere seguita da uno specialista psichiatrico.

E' quindi previsto un appuntamento dal dr. __________, FMH psichiatria a __________

il prossimo 13 luglio.

Dal momento che la signora in passato aveva

assunto diversi medicamenti in particolare antalgici, ella non vuole

attualmente assumere altri medicamenti in particolare antidepressivi.

Considerato il previsto consulto psichiatrico ho preferito per il momento soprassedere.

Chiaramente l'attuale situazione sia psicologica sia dolorosa della signora RI

1.

le impedisce di fare qualsiasi lavoro, Anche a casa lei è limitata nelle sue

attività quotidiane e dev'essere continuamente aiutata dai famigliari, in

particolare dal marito e dalla madre. Non escludo che qualora la situazione

dovesse peggiorare nelle prossime settimane sarà necessario anche un ricovero

stazionario." (Doc. AI 103-12+13)

In data 19 luglio 2005 il dr. __________ ha

certificato:

"

(...)

OSSERVAZIONI PSICHIATRICHE

La signora RI 1 si è presentata all'appuntamento

all'orario convenuto. Mi ha riferito che da molti anni soffre di disturbi

algici e che è stata sottoposta alle più svariate cure conservative e

chirurgiche senza alcun successo.

Non vede un nesso fra i suoi disturbi algici ed

eventuali problemi intrapsichici.

È una persona che durante tutto il colloquio è

rotta da un pianto difficilmente controllabile, è orientata nel tempo e nello

spazio. Le sue capacità concentrative e di attenzione sono nettamente

diminuite.

Per l'assicurata praticamente non vi è nulla al

di fuori dei suoi disturbi algici persistenti.

Non ha più alcuna fiducia nel corpo medico che

secondo lei non le ha arrecato nessun miglioramento sintomatico.

È una donna completamente scoraggiata. Ha

dinnanzi a sé ancora la prospettiva di quattro interventi chirurgici per le sue

persistenti algie.

Non ho osservato nella paziente altre alterazione

deliranti o disturbi percettivi.

Affettivamente denota una timia nettamente

deflessa ed un umore di base depressivo reattivo alla sua sintomatologia

algica.

In conclusione, avendo visto la paziente una sola

volta non posso concludere per un disturbo psichiatrico maggiore. Comunque

questo aspetto secondo me andrà approfondito eventualmente anche tramite dei

test.

L'esame clinico parla per un disturbo depressivo

legato ad un disturbo da dolore somatoforme e persistente.

Le risorse della signora RI 1 sono nettamente

diminuite e le sue competenze lavorative sia come casalinga sia nella sua

abituale professione sono praticamente azzerate." (Doc. AI 103-14+15)

A fronte di tali refertazioni mediche il dr. __________

ha espresso in data 17 agosto 2005 le seguenti considerazioni:

"

(...)

In fase di opposizione viene documentata una

problematica psichiatrica che è già stata valutata nella precedente perizia SAM.

Tale patologia giustifica un’IL del 50% come salariata.

Elementi nuovi oggettivi non vengono presentati.

Anche la presa di posizione dello psichiatra curante conferma le stesse

diagnosi prese in considerazione durante la perizia SAM.

Gli argomenti presentati dal MC non vengono

confermati dallo psi curante, una presa a carico per una problematica psi

maggiormente invalidante non viene descritta.

In tale situazione ritengo che l'accertamento

medico è stato esauriente e gli elementi ora presentati sono stati presi in

considerazione durante la perizia SAM. Ritengo che non sono presenti elementi

oggettivi per motivare un ulteriore alterazione del danno alla salute presente.

NB: Per quanto riguarda la procedura

amministrativa rimangono dubbi?

Dalla perizia SAM risulta che l'A. è inabile al

50% in qualsiasi attività salariata, l'inchiesta definisce un’IL del 35%. Dalla

documentazione tali limiti sono applicabili anche in attività parziale. A mio

giudizio risulta che l'impedimento quale salariata è del 50%, ne risulta un 25%

come salariata, quale casalinga l'impedimento è del 35% e ne risulta un 17,5%

come casalinga. La somma dei limiti risulta al mio parere del 42,5%.

Tale considerazioni sono del tutto personali e

ritengo che sia giustificato ricontrollare tale situazione." (Doc. AI

107-1)

In data 23 agosto 2005 il dr. __________ ha

inoltre osservato:

"

La limitazione del 50% viene intesa come una

limitazione in attività salariata adeguata. Le caratteristiche di tale attività

vengono descritte nella perizia SAM al pt.9.

Non sono subentrati peggioramenti di entità tale da

modificare la valutazione stabilita durante la perizia SAM, anche per la componente psi."

(Doc. AI 110-1)

Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha quindi

confermato la validità della valutazione espressa dai periti del SAM,

concludendo per il rifiuto di una rendita AI.

In sede ricorsuale l’assicurata non ha prodotto

ulteriori certificati medici.

2.8.2

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre, nella sentenza

del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie

le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha

descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04, consid. 1.2).

2.8.3

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la

valutazione effettuata dal SAM in data 24 maggio 2004 (cfr. per esteso sopra,

consid. 2.8.1.), da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.2.).

Dalla

documentazione medica agli atti emerge che tutte le problematiche

dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione.

In particolare sono state approfondite sia la tematica neurologica, sia quella

pneumologica, sia quella riguardante le ripercussioni psichiche delle patologie

di cui è affetta, così come anche, infine, quella attinente ai disturbi

ortopedici (cfr. doc. AI 77 e in esteso consid. 2.8.1).

Quanto alla valutazione neurologica, il dr. __________

ha rilevato che l’assicurata presenta soprattutto un disturbo di sensibilità

iperalgico alla coscia anteriore destra, precisando che si tratta di deficits

motori di tipo piuttosto antalgico, che non sembrano essere l'espressione di

una lesione neurogena più estesa e che, almeno dal punto di vista

esclusivamente neurologico, non dovrebbero rappresentare un'importante

limitazione per l'attività lavorativa della paziente, almeno per quel che

riguarda attività relativamente sedentarie. Lo specialista ha aggiunto che probabilmente

se non vi fossero i ben più rilevanti problemi ortopedici, il disturbo

neurologico isolato non rappresenterebbe una limitazione importante, anche per

attività che necessitino di posizione eretta prolungata e che è molto probabile

che la situazione rimarrà invariata in futuro, almeno dal punto di vista

neurologico. Il consulente valuta quindi il grado di capacità lavorativa, dal

punto di vista neurologico, per l'attività di hostess di terra, in una misura

maggiore del 80%. I disturbi neurologici constatati non hanno rilevanti

conseguenze su un'attività quale impiegata di commercio o casalinga. Molto

probabilmente le conseguenze sono pure relativamente discrete per un'attività

di assistente di volo, più importanti sono invece quali maestra di sci.

Dal punto

vi vista psichiatrico, lo specialista, dr. __________, ha rilevato che

l'assicurata presenta una scarsa tolleranza alle frustrazioni interpersonali ed

una tendenza a spunti proiettivi che sono rintracciabili sia in ambito

famigliare sia extrafamigliare.

Egli ha

constatato che in particolare nella relazione con il corpo medico, l'assicurata

ha sviluppato crescenti rivendicazioni e spunti proiettivi; con sentimenti

d'ingiustizia e rabbia, sviluppando progressivamente alcuni disturbi

psicosomatici quali un eczema alle mani ed al viso, ed un'asma bronchiale,

oltre a ricorrenti dolori osteoarticolari e polarizzandosi sempre più sui

propri disturbi fisici. Lo specialista ha osservato che dal 2000 l'assicurata

ha presentato un graduale appiattimento affettivo con una riduzione

dell'iniziativa e del piacere nelle attività quotidiane e nelle relazioni

interpesonali, con una flessione di umore associata a larvati pensieri

suicidali, associati a diminuzione della capacità di concentrazione ed

attenzione, e con facile affaticabilità, presentando vissuti di rassegnazione

di fronte al proprio cedimento, soprattutto fisico e un quadro depressivo

maggiore ricorrente associato a disturbi somatoformi, in particolare algie

osteoarticolari all'arto superiore ed inferiore destro. Lo specialista ha

concluso che dal punto di vista psichico l'assicurata presenta una capacità

lavorativa del 50% nell'attività sia di impiegata, sia di hostess e una

capacità lavorativa totale come casalinga.

Dal lato ortopedico, il dott. __________ ha

rilevato che la situazione non appare molto allarmante, precisando che dal

punto di vista più prettamente ortopedico non s'impongono particolari misure

terapeutiche, consigliando una chinesiterapia moderata, rispettivamente una

leggera attività sportiva. Per motivi ortopedici lo specialista ha quindi

ritenuto che la capacità lavorativa come casalinga raggiunge il 70%, come

impiegata di commercio il 75%, come assistente di volo a terra il 50%, come

maestra di sci e come assistente di volo sugli aerei praticamente lo 0%.

Quanto al consulto pneumologico, il dr. __________

ha posto la diagnosi di asma bronchiale leggera persistente, a decorso

altalenante, che ha portato in sostanza ad un progressivo peggioramento,

rispettivamente un aumento dell'instabilità soprattutto la sera, con

conseguente potenziamento della terapia.

Lo specialista è giunto alla conclusione che

l’assicurata presenta un'abilità lavorativa completa per lavori fisici leggeri,

rispettivamente sedentari (per esempio lavori d'ufficio quale segretaria); per

quanto riguarda l'attività fisica di grado moderato o elevato quale maestra di

sci, attività da ultimo non più svolta prevalentemente per motivi ortopedici, l’assicurata

presenta una limitazione dovuta ai problemi respiratori oscillante dal 25% al

50%; nella professione di hostess, tenuto conto che si tratta di un'attività

fisica non particolarmente marcata, dal punto di vista medico - teorico

pneumologico non dovrebbero sussistere limitazioni significative dell'attività

lavorativa; infine, per quanto riguarda l'attività di casalinga, tenendo conto

della percentuale dei lavori fisici con sforzi medio - pesanti nei quali la

paziente presenta una limitazione, l’assicurata presenta un grado d'incapacità

lavorativa massima del 25%, percentuale tuttavia che potrebbe oscillare verso

il basso tenuto conto che l'assicurata non presenta un quadro costante di

disturbi asmatici durante tutto il corso dell'anno. Lo specialista ha precisato

che in situazioni di esacerbazione asmatica l’assicurata potrebbe presentare

delle situazioni di momentaneo aumento dell'incapacità lavorativa e che ella

non è idonea per attività lavorative con esposizione ad agenti irritativi non

specifici delle vie respiratorie (polveri, fumi, sostanze irritanti volatili).

Questo Tribunale ritiene che non vi siano in

concreto sufficienti motivi per mettere in dubbio la valutazione accurata,

approfondita e motivata effettuata dai periti del SAM.

Essi hanno debitamente tenuto conto dei singoli

consulti, rilevando che l’assicurata è da ritenere capace al lavoro al 50%

nella sua attività lavorativa di hostess di terra e in quella di impiegata di

commercio o altre attività sedentarie, mentre è abile nella misura del 70% con

riferimento alle mansioni di casalinga.

Tale valutazione, approfondita e motivata, non è

in seguito stata smentita da altri certificati medici specialistici attestanti

patologie maggiormente invalidanti.

Al riguardo, infatti, la valutazione peritale del

SAM non può essere rimessa in discussione, come vorrebbe l’assicurata, né dall’attestazione

della dr.ssa __________, né da quella del dr. __________. In data 8 luglio 2005

la dr.ssa __________ si è limitata ad attestare un peggioramento delle

condizioni dell’assicurata dal punto di vista psichiatrico, in presenza di un

importante stato depressivo in paziente con sindrome

depressiva ricorrente e sindrome da dolore persistente, senza ulteriori

specificazioni (doc. AI 103-16). La dr.ssa __________ nel certificato medico 8

luglio 2005 inviato alla patrocinatrice dell’assicurata ha poi indicato di

avere convinto l’assicurata ad essere seguita da uno specialista, fissando un

appuntamento presso il dr. __________ (doc. AI 103-12+13). Dal canto suo nel certificato medico 19 luglio 2005 il dr. __________ ha sì attestato

che l’assicurata è una donna completamente scoraggiata, che deve ancora

sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici, ma ha comunque rilevato di non

aver osservato nella paziente altre alterazione deliranti o disturbi

percettivi, concludendo che “avendo visto la paziente una sola volta non

posso concludere per un disturbo psichiatrico maggiore. Comunque questo

aspetto secondo me andrà approfondito eventualmente anche tramite dei test”

(doc. 103-14+15, la sottolineatura è della redattrice). Anche questa

attestazione non può quindi rimettere in dubbio quanto approfonditamente

valutato in sede peritale. Come giustamente affermato dal patrocinatore

dell’assicurata, sia il dr. __________, sia la dr.ssa __________ hanno posto le

medesime diagnosi già indicate dal perito del SAM, dr. __________ del Servizio di

__________. Di conseguenza, perlomeno fino al momento della decisione

impugnata, non si può ritenere che la patologia psichiatrica dell’assicurata

sia peggiorata, così da rendere inattendibile la valutazione peritale del SAM.

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato

inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l'assicurata presenta una residua capacità

lavorativa del 50% in attività leggere sedentarie, quale ad esempio quella di impiegata

di commercio.

2.9

2.9.1

Per quel che

concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale

casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel primo rapporto 2

ottobre 2001 l’assistente sociale era giunta ad una limitazione complessiva del

26% (doc. AI 19), mentre nel secondo rapporto datato 13 maggio 2005, allestito

alla luce degli approfonditi accertamenti medici effettuati per il tramite del

SAM, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 35% (doc.

AI 95).

2.9.2

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto

dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza

non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo

di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il

calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando

l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69

Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr

für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines

entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten

gemäss BGE 125 V 352 Erw.

3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,

dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis

der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der

Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere

der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten

Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von

zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die

Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest

wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und

Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen

Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1

IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle

Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

Va detto che

nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,

secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in

contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’Ufficio AI

ha fatto esperire la perizia multidisciplinare 24 maggio 2004 del SAM per

stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.

2.9.3

Nel suo primo

rapporto del 2 ottobre 2001 l’assistente sociale aveva indicato che la

documentazione medica che l’assicurata entro pochi giorni avrebbe presentato ed

eventualmente un esame peritale avrebbero potuto meglio chiarire le reali

capacità e risorse dell’assicurata (doc. 19-7).

Esperita

la perizia del SAM, l’assistente sociale ha allestito un nuovo rapporto il 13

maggio 2005 (cfr. doc. AI 95). Sulla base degli accertamenti fatti presso il

domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni

dei medici del SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva

del 35% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.8.1.). Va detto che in sede di

valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti la responsabile

ha ritenuto in parte non giustificate da elementi medici le dichiarazioni dell’assicurata

in merito a presunte limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, come

quella relativa all’alimentazione e al bucato.

In

particolare, le difficoltà addotte dall’assicurata erano essenzialmente riferite

ai problemi ortopedici che, secondo il perito dr. __________, erano tali da

limitarla nell’esecuzione dei lavori casalinghi consueti nella misura del 30%,

a causa della presenza di limitazioni funzionali, seppur discrete, al ginocchio

destro, alla caviglia destra e, in maniera marginale, alla mano destra e di

disturbi della sensibilità di carattere reumatoso che giustificano una minore

fluidità del lavoro (referto 20 aprile 2004, doc. AI 77-30; cfr. sopra consid.

2.8.3

).

Non da

ultimo, considerando che l’assicurata non ha formulato in merito alcuna

contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali

d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione

dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare

come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni

singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Non sono quindi

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Il grado globale d’impedimento del 35% accertato

nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato, essendo per altro in linea

con il grado d’incapacità lavorativa (30%) quale casalinga accertato dai periti

del SAM.

2.10

Stante

l'esigibilità da parte dell'assicurata di un’attività sedentaria quale quella

di impiegata di commercio al 50%, come appurato (cfr. consid. 2.8.), occorre

quindi procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno per

la parte d’attività salariata, ponendo a confronto il reddito che l’assicurata

avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale hostess attiva al 50%

(reddito da valido) con quello che potrebbe conseguire lavorando quale

impiegata di commercio al 50% (reddito da invalido).

Nel caso di specie, l’amministrazione,

basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo rapporto 21 marzo 2005 –

ovvero che, sulla base delle indagini effettuate presso __________, qualora

l’assicurata avesse continuato a lavorare quale hostess di volo, per

un’attività al 100% avrebbe guadagnato fr. 78'000, doc. AI 91-3 - ha ritenuto

un reddito da valida di fr. 39’000, pari a quanto avrebbe potuto guadagnare

l’assicurata, senza il danno alla salute, quale hostess attiva al 50%.

L’assicurata non ha contestato tale reddito.

Quanto al reddito da

invalida, l’amministrazione, sempre basandosi su quanto indicato dal consulente

IP, ha ritenuto la somma di fr. 30'000, pari a quanto potrebbe guadagnare l’assicurata

quale impiegata di commercio, al 50% (il consulente IP ha indicato che tale

importo corrisponde al salario minimo SIC per 40-enni, doc. AI 91-3).

L’assicurata non ha contestato nemmeno tale

reddito.

Dal

raffronto tra il reddito da valida di fr. 39'000 annui che l’assicurata avrebbe

potuto conseguire lavorando al 50% quale hostess di volo ed il reddito da

invalida che potrebbe conseguire lavorando quale impiegata di commercio al 50%

di fr. 30'000, emerge un grado d'incapacità al guadagno del 23% (39'000 – 30’000

x 100 : 39'000).

Viste le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione il

grado d’invalidità globale del 29% (23 x 50% + 35 x 50%), va altresì

confermato.

Il

provvedimento querelato va quindi confermato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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