32.2005.168
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15 novembre 2006Italiano98 min
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Numero d'incarto:
32.2005.168
Data decisione, Autorità:
15.11.2006, TCA
Titolo:
Il metodo misto di calcolo utilizzato dall'amministraz. è corretto:assicurata attiva al 50% come salariata e al 50% come casalinga.Valutazione del SAM da confermare,così come valutazione dell'assistente sociale che ha compiuto l'inchiesta economica per persone che si occupano dell'economia domestica
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 28 cpv. 2ter LAI
agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27bis cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.168
cr/sc
Lugano
15 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 agosto
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, nel dicembre 2000 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente
all’ottenimento di una rendita, a seguito di un infortunio alla gamba destra
(doc. AI 4).
Acquisita
la necessaria documentazione medica ed esperiti ulteriori accertamenti, in
particolare una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio accertamento
medico dell’assicurazione invalidità (SAM) ed un’inchiesta per persone occupate
nell'economia domestica, con decisione 10 giugno 2005 l’Ufficio AI ha negato il
diritto dell’assicurata ad una rendita, motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti
Nel caso specifico la valutazione del grado
d'invalidità deve essere effettuata applicando il metodo misto.
L'assicurata infatti, negli anni immediatamente
precedenti l'evento infortunistico dell'aprile 1990, secondo quanto risulta
dall'estratto del conto individuale AVS, figurava attiva professionalmente
verosimilmente in misura parziale.
Secondo il rapporto del Servizio Accertamento
Medico dell'AI del 24.05.2004 il danno alla salute di cui l'assicurata è
portatrice comporta un'incapacità lavorativa medico-teorica del 30% nell'ambito
casalingo, rispettivamente del 50% per attività lucrative rispettose delle
limitazioni mediche evidenziate.
Gli impedimenti pratici in ambito casalingo sono
stati quantificati nella misura del 35% in sede d'inchiesta a domicilio.
Per la definizione della capacità di guadagno
residua dal profilo salariale ci si è rivolti al consulente in integrazione
professionale dell'AI, che con rapporto del 21.03.2005 ha evidenziato che
l'ipotesi reintegrativa in qualità di impiegata di commercio risulta essere la
più favorevole al fine di un recupero della capacità di guadagno residua.
Nell'esercizio di questa professione al 50% viene
ascritta una capacità di guadagno di Fr. 30'000.-- annui lordi che raffrontati
con quanto avrebbe potuto percepire oggigiorno quale Hostess di volo (Fr.
39'000.-- al 50%), determinano una perdita economica del 23%.
Lo specchietto sottostante indica il calcolo
misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'inv. parziale
Salariata 50 % 23 % 11.50 %
Casalinga 50 % 35 % 17.50 %
Grado
d'invalidità 29 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta."
(Doc. AI 102-1+2)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. __________
- con la quale ha da una parte contestato l’iter procedurale estremamente lungo
(cinque anni) seguito dall’Ufficio AI, sfociato nella deliberazione 8 giugno
2005 con la quale veniva attribuita all’assicurata una rendita AI,
successivamente, a distanza di due giorni, annullata e sostituita con la
decisione contestata di rifiuto di una rendita; d’altra parte, rimproverato
all’amministrazione di non avere adeguatamente tenuto conto del suo stato di
salute, ulteriormente peggiorato sia a causa del fatto che le patologie sono
oramai divenute croniche, sia a causa dei gravi problemi psichiatrici sviluppatisi
nel tempo (doc. AI 103-1) - con decisione su opposizione 30 agosto 2005
l’amministrazione ha confermato il rifiuto di una rendita, ritenuta la
correttezza della perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM e della
valutazione dell’assistente sociale (doc. AI 111).
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
ribadito quanto chiesto con l’opposizione. La ricorrente, sulla base di quanto
certificato dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, ha in particolare chiesto
che l’amministrazione sia tenuta ad effettuare un
ulteriore approfondimento concernente l’aspetto della sua patologia
psichiatrica e delle sue conseguenze sulla capacità lavorativa. L’assicurata ha inoltre contestato il metodo misto adottato dall’amministrazione
nella valutazione del suo eventuale grado di invalidità, assegnando all'attività
lavorativa che ella avrebbe svolto senza
limitazioni una percentuale del 50% e all'attività di casalinga l'altro 50%:
"
(...)
C.
L'assicurata, come si evince da diversi documenti
formanti l'incarto, otteneva nel 1980 l'AFC in qualità di impiegata di commercio, attività che svolgeva
durante un certo periodo, unitamente a quella di maestra di sci e poi di
venditrice. Nel 1984 abbracciava la professione di hostess di volo e di terra
presso la __________ di __________ e ciò fino al 1990, anno in cui subisce
l'infortunio sul campo da sci (per tutti cfr. Rapporto IP 21 marzo 2005, pag.
2). Ella conosce tre lingue (Rapporto IP pag. 3) e ha smesso l'attività
professionale al momento dell'incidente sciistico occorsole il 21 aprile 1990
(cfr. Rapporto SAM, pag. 6, punto 3.3; Rapporto consulente IP 21 marzo 2005,
pag. 2 e annuncio d'infortunio LAINF del 18 giugno 1999, sub. professione).
Nell'ambito della definizione dell'attività
lucrativa (cfr. inchiesta economica 2 ottobre 2001, pag. 2), alla qui
ricorrente vennero chieste le sue intenzioni in merito alla professione nel
caso non fosse intervenuto il danno alla salute. La risposta raccolta è stata
così protocollata:
" In
ogni caso - sostiene con decisione - avrebbe sicuramente ripreso a lavorare,
come insegnante o come impiegata, ma non sa pensare ad un'attività particolare
poiché si è impegnata in diversi ambiti."
(cfr. inchiesta
economica 2 ottobre 2001, pag. 2)
La
titolare dell'inchiesta economica, ritenendo non del tutto verificabili le dichiarazioni della
signora RI 1, valutava opportuno chiederle per iscritto la misura dell'impegno
lavorativo desiderato: le veniva posta la richiesta 2 ottobre 2001 alla quale
seguiva la risposta 8 ottobre 2001 della qui ricorrente, oltremodo chiara, che
così recita:
" Egregi
Signori,
La vostra
lettera del 2 us mi lascia alquanto attonita, in quanto non sono una maga che
può prevedere quello che avrei fatto se fossi stata sana.
Per rispondere
alla vostra domanda in modo concreto posso dirvi che sicuramente in assenza del
danno avrei continuato a volare come assistente di volo e che le figlie le
avrei affidate a mia madre come facevo prima.
Il lavoro di
assistente di volo era a misura per una donna sposata con figli in quanto gli
orari e i giorni di lavoro sono flessibili e si adattano in modo particolare
alla mia esigenza se non avessi il problema di salute.
Pertanto la
risposta è chiara: in assenza del danno alla salute avrei lavorato al 100 %.
Sicura di aver
risposto in modo esauriente alla vostra domanda, porgo i miei più ossequiosi
saluti."
(cfr.
lettera 8 ottobre 2001 della signora RI 1 all'UAI)
Il 9 ottobre 2001 veniva espressa, in merito alla
qualifica dell'assicurata circa la sua attività professionale, la seguente valutazione:
" L'assicurata,
anche alla luce dello scritto datato 8.10.2001, è da considerare quale
salariata al 100%. L'assicurata è stata formata quale impiegata d'ufficio.
Probabilmente in quest'attività vi è una capacità lavorativa residua."
(cfr. Proposta del 9
ottobre 2001 del signor __________)
Nella valutazione del consulente IP 28 dicembre
2001 veniva ribadita da parte dell'assicurata la sua volontà di lavorare a
tempo pieno nel caso in cui non fosse stata vittima dell'infortunio e delle
malattie:
" Soggettivamente
la signora afferma che se la salute glielo permettesse lavorerebbe a tempo
pieno nell'attività lasciata al momento dell'incidente di hostess di terra
presso la compagnia __________."
(cfr. lettera 28
dicembre 2001 del consulente IP)
Dagli atti si può dunque concludere che la
questione della scelta del metodo di graduazione dell'invalidità con
riferimento ad un'attività lavorativa completa o meno, sia stato affrontato sin
dagli inizi della trattazione della pratica e sia stato considerato evaso,
giustamente, nel senso che l'assicurata era da considerare, senza danno alla
salute, quale persona attiva al 100% (cfr. proposta 9 ottobre 2001 del signor __________
e valutazione 28 dicembre 2001 del consulente IP).
D.
Solo in seguito l’UAI ha improntato la propria
scelta di determinazione del grado d'invalidità adottando il metodo misto e
assegnando all'attività lavorativa che l'assicurata avrebbe svolto senza
limitazioni, una percentuale del 50% e all'attività di casalinga l'altro 50%.
Tutto ciò non trova assolutamente riscontro né giustificazione in alcun
documento agli atti. Si tratta dunque di una scelta unilaterale, errata, che
non ha minimamente tenuto conto delle chiare, attendibili ed inequivocabili
dichiarazioni dell'assicurata, ma anche e soprattutto delle conclusioni di chi
per l'AI ha trattato questo aspetto della pratica (per tutti proposta 9 ottobre
2001 del signor __________).
E.
L'incarto dà per contro prova della veridicità e
della serietà delle intenzioni lavorative, peraltro più volte anche esplicitate
in forma scritta all'intenzione dell'AI, della qui ricorrente in caso di
mancata limitazione delle sue capacità dovuta alle affezioni mediche.
Fra l'altro vale la pena di richiamare anche
quanto indicato dall'assicurata in merito alla professione esercitata sul
formulario annunci infortuni 18 giugno 1999 che fa parte dell'incarto LAINF,
nel quale ella si definiva casalinga causa infortunio dal 1990.
Basti solo ricordare, tenuto conto della
giurisprudenza in materia (DTF 117 V 195):
■ la sua formazione professionale;
■ la
sua inclinazione all'esercizio dell'attività di hostess (prima dell'insorgere
del danno alla salute la signora RI 1,
giovane donna nata nel __________, era molto
sportiva, estroversa ed eclettica);
■ la buona conoscenza delle lingue;
■ la possibilità di svolgere un'attività del tutto
compatibile con gli impegni famigliari (il marito era presente pochi giorni al mese, cfr. inchiesta
economica 2 ottobre 2001, pag. 2, e le figlie sarebbero state affidate alla madre, cfr. lettera 8 ottobre 2001 della signora RI 1 all'UAI);
■ se non la necessità, quantomeno l'opportunità di
mantenere un buon reddito, contingenza realizzabile date tutte le premesse e le
condizioni del caso costituite dal tipo di attività, dai suoi orari e dalla possibilità di lasciare ai
genitori il compito di accudire le bambine;
■ il
fatto che a quel tempo non si era certamente confrontati con una coppia nell'ambito
della quale i ruoli erano stati stabiliti
in modo classico e cioè il marito lavoratore, la moglie casalinga (cfr. DTF 117
V 196),
per poter concludere, senza ombra di dubbio e
quindi nel rispetto del principio della probabilità preponderante, che
l'assicurata in caso di mancato impedimento dato dal danno alla salute avrebbe
continuato a lavorare al 100 %. Pertanto ella andava considerata come persona
esercitante attività lavorativa a tempo pieno ed il suo grado d'invalidità
determinato secondo il metodo della differenza dei redditi.
F.
L'assoluta attendibilità di questi fatti ed
argomenti, nonché la contingenza che l'assicurata era stata valutata quale dipendente
nella misura del 100%, si può ancora rilevare dalla valutazione della
consulente IP rilasciata il 21 marzo 2005, valutazione che è perfettamente
adeguata al caso, giungendo ad una conclusione di tipo amministrativo, tenendo
conto dell'esito degli accertamenti medici, del seguente tipo:
" Proposte
formative (eventuali) o di chiusura del caso
Chiudo
il caso con la proposta di assegnazione di una rendita di 3/4."
(cfr. valutazione della
consulente IP 21 marzo 2005, pag. 4).
Ciò ad ulteriore dimostrazione della correttezza
della qualifica dell'assicurata come persona che in caso di assenza di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute, avrebbe continuato a lavorare nella
misura del 100 %. Pertanto, l'UAI avrebbe dovuto applicare, per la valutazione
del grado di invalidità, il metodo del raffronto dei redditi e non quello
misto.
4.
In conclusione, la decisione su opposizione viene
impugnata poiché da una parte l’AI non ha considerato i documenti medici
prodotti e quindi non ha soppesato conseguentemente la componente psichiatrica
con le sue limitazioni della capacità lavorativa, valutate dal Dr. __________
in modo molto più incisivo per rispetto alle conclusioni del SAM.
Inoltre, l'assicurata è stata ritenuta
inadeguatamente persona che senza il danno alla salute, avrebbe esercitato solo
parzialmente l'attività lavorativa (50%) e per l'altra metà del tempo sarebbe
stata casalinga.
Ne consegue che, in ogni caso, l'assicurata per
un aspetto psichiatrico deve essere giudicata inabile in ogni attività nella
misura del 100%, così come si può desumere dal certificato del Dr. __________.
In qualità di persona che avrebbe esercitato
un'attività lucrativa, ella avrebbe potuto guadagnare Frs. 78'000.00 l'anno (cfr. valutazione della
consulente IP 21 marzo 2005, pag. 3 e decisione 10 giugno 2005, pag. 2). Pur
tenendo conto di una capacità lavorativa residua del 50% in attività adatta
(annotazioni del medico 16 giugno e 16 dicembre 2004), con una capacità residua
di guadagno di Frs. 30'000.00 (cfr. valutazione della consulente IP 21 marzo
2005, pag. 3 e decisione 10 giugno 2005, pag. 2), applicando il metodo corretto
per la determinazione del grado d'invalidità e cioè quello della comparazione dei
redditi, si ottiene il risultato seguente:
- reddito da salariata fr. 78'000.00
- reddito come invalida fr. 30'000.00
con un conseguente grado d'invalidità del
62%." (Doc. I)
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando quanto segue:
"
(…)
Si ribadisce che le conclusioni peritali del
Servizio Accertamento Medico dell'AI datate 24 maggio 2004 hanno pieno valore
probatorio. Detta perizia è stata emessa dopo consulto neurologico,
psichiatrico, ortopedico e pneumologico. In merito all'aspetto psichiatrico,
l'assicurata è stata reputata capace al lavoro al 50% nell'attività di
impiegata e di hostess, mantenendo comunque una piena capacità lavorativa come
casalinga (diagnosi emessa di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di media gravità in personalità con tratti paranoici, cfr. pag. 12 perizia SAM,
doc. 77 AI). La valutazione medico-teorica globale della capacità
lavorativa è stata valutata al 50% (4 ore al giorno) per l'attività di hostess
da terra e di impiegata di commercio, e nella misura dello 0% per quanto
concerne l'attività di hostess da volo. Si rinvia inoltre alla nota medica SMR
del 23.08.2005 (cfr. doc. 110 AI), che conferma la valutazione precedente,
indicando che non sono subentrati peggioramenti di entità tale da modificare la
valutazione stabilita durante la perizia SAM, anche per la componente psichiatrica.
In merito
all'applicazione del metodo misto si rinvia agli estratti del conto individuale
AVS per gli anni precedenti l'evento infortunistico, dai quali si deduce lo
svolgimento di un'attività lavorativa verosimilmente in misura parziale (cfr.
doc. 92 AI)." (Doc. III)
1.5. In data 27
ottobre 2005 l’assicurata ha trasmesso al TCA alcune dichiarazioni dei
dipendenti della __________ a conferma del suo grado di occupazione al 100%
presso tale datore di lavoro (doc. V).
Tali documenti sono stati
trasmessi all’amministrazione (doc. VI), con la facoltà di presentare
osservazioni scritte.
1.6. Pendente
causa il TCA ha posto alcune domande all’assicurata, al fine di appurare quale
fosse il suo grado di occupazione prima dell’insorgenza del danno alla salute
(doc. VII e doc. IX). L’assicurata ha risposto in data 20 settembre 2006 (doc.
VIII) e 28 settembre 2006 (doc. X) con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto.
Tali risposte sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. XI), con la facoltà di presentare osservazioni
scritte.
L’Ufficio AI ha preso posizione con scritto 9
ottobre 2006 (doc. XII), prontamente trasmesso all’assicurata, la quale ha
espresso il suo parere con scritto 16 ottobre 2006 (doc. XIV).
Anche questa risposta è stata trasmessa
all’amministrazione (doc. XV), con la facoltà di presentare osservazioni
scritte.
in
diritto
2.1. Il TCA è
innanzitutto chiamato a stabilire se, come sostenuto nel ricorso, l’invalidità
dell’assicurata deve essere determinata secondo il metodo ordinario (cfr. consid.
2.2.) oppure, come sostenuto dall’amministrazione, in applicazione del metodo misto
(cfr. consid. 2.4.).
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° gennaio 2003 è entrata in
vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che deve essere valutata giuridicamente e che esplica degli effetti
(DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella DTF
130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza
di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima
dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da
questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e
28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF
107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte
ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.
[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).
2.3. Se un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit., pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
In una sentenza del 19 aprile 2006 nella causa
J., I 36/05, a proposito del metodo misto di calcolo il TFA si è così espresso:
"
2.2 L'invalidité des assurés
qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part,
évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se
consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la
méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part
respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres
travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont
l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode
mixte d'évaluation de l'invalidité (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 3
LAI en corrélation avec l'art. 27bis al. 1 et 2 RAI; du 1er janvier au 31
décembre 2003: art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2
RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA). Ainsi, il faut évaluer d'une
part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités
(art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par
comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002; art. 16 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003); on
pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces
deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble
des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel
dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on
calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des
travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a).
Pour savoir si un assuré doit être considéré comme
une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait
l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé.
Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la
situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle
qu'elle s'est développée jusqu'au moment où
l'administration a pris sa
décision, encore que, pour admettre l'éventualité
selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit
des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF
130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.5. Nella
fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabilità in concreto del
metodo misto in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso
complessivo d’invalidità del 29%, che non dà diritto all’erogazione di una
rendita. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente
quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo
il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di beneficare di una rendita.
A
sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di aver sempre svolto la sua
attività lavorativa di hostess presso __________ al 100%, producendo a conferma
delle sue allegazioni alcune attestazioni di colleghi di lavoro (doc. B1-3).
L’Ufficio
AI sostiene per contro che l’assicurata, come dimostrato dall’estratto del
conto individuale AVS, nel periodo antecedente l’insorgenza del danno alla
salute svolgeva verosimilmente un’attività lavorativa in misura parziale (doc.
AI 92). L’amministrazione ritiene pertanto di aver agito correttamente
nell’applicare il metodo misto, l’assicurata essendo da considerare quale
salariata in misura del 50% ed in egual misura quale persona senza attività
lavorativa.
2.6. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b [I 148/98]; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998
nella causa S. F. [I 148/98] consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.7. Al fine di determinare il metodo
applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se
la persona esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima
dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sull'insieme delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR
1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo
1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997
nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.
28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
del 24 aprile 2006 nella causa H., I 276/05, il TFA ha stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que
la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de
la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force
probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.7.1. Nella
presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.
Nel
“questionario dipendenti” della __________ compilato in data 13 maggio 1994 l’assicurata
ha così risposto alle varie domande:
"
1. Professione appresa:
Assistente di volo; istruttrice di sci.
2. Professione svolta:
Vedi sopra
3. Ultimo datore di lavoro e località in cui
lavorava:
__________ – __________; Scuola di __________
4. Prima dell’incidente lavorava a tempo pieno o
parziale?
Parziale in seguito a parto.
Se parzialmente, in che misura?
A seconda delle mie disponibilità.
5. Quando ha smesso di svolgere l’attività
lavorativa?
Dopo l’incidente 21.4.1990
6. Considerata l'annosa persistente inabilità,
per quali ragioni il caso non è stato annunciato all’Assicurazione Invalidità?
In quanto si presume sia un’invalidità temporanea
che purtroppo si protrae a seguito dei numerosi interventi chirurgici.” (Doc.
1-28 inc. LAINF)
Nell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica 4 settembre 2001 la consulente, alla domanda
“se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi
un’attività lucrativa?” ha indicato:
"
(...)
L'assicurata riferisce di aver lavorato sino alla
nascita della figlia. Ha tentato di inserirsi alle Scuole Medie __________ di __________
come insegnante di attività creative; si trattava di un corso da tenersi
durante il periodo natalizio. In quella occasione è stata assalita da un
attacco asmatico e un forte dolore alla gamba e ha dovuto abbandonare. Come
insegnante di sci avrebbe potuto tenere dei corsi, ma si tratta di un'attività
assolutamente non proponibile. In ogni caso - sostiene con decisione - avrebbe
sicuramente ripreso a lavorare, come insegnante o come impiegata, ma non sa
pensare ad un'attività particolare poiché si è impegnata in diversi ambiti.
La situazione familiare lo rende oltremodo
possibile, visto che il marito è a casa solo 8-9 giorni al mese e le figlie
sono a scuola per parte della giornata. Non si esprime sulla misura
dell'impegno lavorativo che avrebbe desiderato.
Le dichiarazioni dell'assicurata non sono del
tutto verificabili, anche per quel che concerne la motivazione economica al
lavoro. Nè è dato sapere in che misura avrebbe lavorato; va sottolineato, però
quanto improbabile sia un impegno a tempo pieno, visto che le figlie sono in
età scolare e rientrano a casa per pranzo.
Considerando la formazione raggiunta e la
possibilità di impegnarsi per parte della giornata (il marito è presente pochi
giorni al mese), ci sono i presupposti per una valutazione secondo il metodo
misto. È opportuno, tuttavia, chiedere per iscritto all'assicurata la misura
dell'impegno lavorativo desiderato: le informazioni al momento sono
insufficienti per procedere ad una valutazione in un senso o nell'altro. (...)" (Doc. AI 19-2)
Alla richiesta dell’amministrazione, l’assicurata
con scritto 8 ottobre 2001 ha
precisato:
"
La vostra lettera del 2 u.s. mi lascia al quanto
attonita, in quanto non sono una maga che può prevedere quello che avrei fatto
se fossi stata sana.
Per rispondere alla vostra domanda in modo
concreto posso dirvi che sicuramente in assenza del danno avrei continuato a
volare come assistente di volo e che le figlie le avrei affidate a mia madre
come facevo prima.
Il lavoro di assistente di volo era a misura per
una donna sposata con figli in quanto gli orari e i giorni di lavoro sono
flessibili e si adattano in modo particolare alla mia esigenza se non avessi il
problema alla salute.
Pertanto la risposta è chiara: in assenza del
danno alla salute avrei lavorato al 100 %.
Sicura di aver risposto in modo esauriente la
vostra domanda, porgo i miei più ossequiosi saluti." (Doc. AI 21-1)
Nelle sue
annotazioni 5 aprile 2005 il funzionario incaricato ha osservato:
"
Per quanto concerne la valutazione del grado
d'invalidità, nel caso specifico, si ritiene che debba essere effettuata
secondo il metodo misto (50% salariata, 50% casalinga).
L'interessata infatti, negli anni immediatamente
precedenti l'evento infortunistico nell'aprile 1990, secondo quanto risulta
dall'estratto del conto individuale AVS, figurava attiva professionalmente
verosimilmente in misura parziale.
Fatti
I contributi AVS sono stati riscossi sulle
seguenti retribuzioni annue:
1984 Fr. 18'845.--
1985 Fr. 15'561.--
1986 Fr. 17'223.--
1987 Fr. 27'162.--
1988 Fr. 13'634.--
1989 Fr. 8'451.--
Per una media annua di Fr. 16'812.--." (Doc. AI 92-1)
Nell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica 13 maggio 2005 la consulente, alla domanda “se
non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi
un’attività lucrativa?” ha indicato:
"
La signora conferma quanto dichiarato in altre
sedi ovvero che in assenza del danno alla salute lavorerebbe a tempo pieno.
Una dichiarazione che contrasta con la sua
storia lavorativa e che non è supportata da altri elementi se non la volontà
personale. La figlia minore, tra l'altro, frequenta ancora la scuola
dell'obbligo."
(Doc. AI 95-2)
In corso di causa, l’assicurata ha trasmesso al
TCA tre dichiarazioni di dipendenti della __________ di __________,
sottoscritte in data 13 ottobre 2005 e 14 ottobre 2005, del seguente tenore:
"
I sottoscritti confermano che la signora RI 1,
quando era impiegata presso la compagnia aerea __________ ad __________, era
presente a tempo pieno in quanto si occupava, con il marito, della conduzione
operativa della ditta, in particolare quale assistente a bordo degli aerei e
quale assistente al suolo." (Doc. B1)
Ella ha pure trasmesso la seguente dichiarazione
datata 28 settembre 2005:
"
Der Unterzeichnete bestätigt, dass während
seinem Einsatz als Pilot bei der Firma
__________
Frau RI 1
als vollzeitbeschaeftigte
Stewardess
angestellt
war."
(Doc. B3)
Al fine
di chiarire la fattispecie, il TCA ha posto all’assicurata le seguenti domande:
"
(…)
- A partire da quando l’assicurata ha iniziato la sua attività
presso il citato datore di lavoro?
- Qual era il suo grado occupazionale? (p.f. allegare contratto di
lavoro)
- Aveva un numero di ore settimanali o mensili da effettuare
prestabilite o aveva turni di lavoro variabili a seconda delle necessità del
datore di lavoro?
- In seguito al matrimonio l’assicurata ha modificato il suo
impegno lavorativo?
- Successivamente alla nascita della prima figlia come è cambiato
(se è cambiato) il rapporto di lavoro dell’assicurata?
- Nel questionario “dipendenti” della __________ (qui allegato in
fotocopia) l’assicurata ha indicato che prima dell’incidente lavorava “a
tempo parziale in seguito a parto”, e alla domanda “in che misura” ha
risposto “a seconda delle mie disponibilità”. Quando ha ricominciato a
lavorare dopo il parto e con quale grado occupazionale?
Se non fosse insorto
il danno alla salute in seguito all’infortunio dell’aprile 1990, nelle intenzioni
dell’assicurata vi era il progetto di continuare a lavorare a tempo parziale,
secondo le sue disponibilità o aveva l’intenzione di verosimilmente aumentare
il suo grado occupazionale?” (Doc. VII)
Con scritto 20 settembre 2006 l’assicurata ha fornito
le seguenti risposte:
"
Ho iniziato la mia attività presso la __________
durante il 1985/1986. Non vi era contratto di lavoro scritto. Il mio grado di
occupazione era del 100%. La mia attività era a tempo pieno senza un piano di
lavoro o un mansionario prestabilito a orario. La compagnia aerea era di nuova
fondazione e, con i colleghi, ci si doveva adoperare in attività diverse per
coprire l'intera gestione del lavoro. Mi capitava quindi di operare sia a terra
che come hostess di volo.
A seguito del matrimonio non avevo modificato il
mio impegno lavorativo che era rimasto completo anche perchè mio marito era
pure alle dipendenze della compagnia. Dopo la nascita della prima figlia non
cambiò in sostanza nulla nella mia attività lavorativa, in particolare anche
perchè vi era una certa flessibilità da entrambe le parti.
Ho lavorato a tempo parziale solo pochi giorni
prima del parto ed in seguito in misura completa, mi sembra dal settembre 1988.
Se non avessi subito l'infortunio dell'aprile
1990 avrei certamente lavorato al 100% sia perchè vi era disponibilità di altre
persone a prendersi cura della prole, sia in considerazione delle possibilità
organizzative che sono offerte nell'ambito dell'aviazione civile."
(Doc. VIII/bis)
Il TCA, ricevute tali risposte, ha chiesto
all’assicurata di voler prendere posizione riguardo allo scritto 5 aprile 2005
dell’amministrazione, precisando i motivi dei salari bassi percepiti presso __________
nonostante le sue dichiarazioni in merito ad una sua attività con grado occupazionale
del 100% a partire dal momento dell’assunzione, non modificato in seguito al
matrimonio e parzialmente ridotto solo pochi giorni prima del parto e durante
pochi mesi dopo la nascita della figlia (doc. IX).
Al riguardo, in data 26 settembre 2006
l’assicurata ha rilevato:
"
Non riesco a spiegarmi come mai furono
dichiarati così pochi soldi, ma sicuro è che in quel periodo lavoravo anche al
120% in quanto dovevo sostituire continuamente del personale, va anche detto
che in quel periodo la gestione della ditta era affidata alla __________ di __________
e con loro non correva buon sangue!
Lo stipendio di una impiegata allora era di circa
2000 fr. mensili, ma venivano versate delle diarie al personale navigante che
verosimilmente non figuravano quale stipendio bensì come rimborso spese fuori
base. Nel 1988 lo stipendio era inferiore in quanto sono stata assente per il
parto dai primi di giugno fino a settembre, mentre nel 1989 ho lavorato
normalmente fino all'incidente in aprile 1990. Va detto che la __________ non
mi ha versato gli ultimi due o tre stipendi in quanto era in "guerra"
con __________ e solo dopo vari litigi sono riuscita a recuperarne una parte ed
è forse per quello che non figura più nulla, ma alla __________ sono rimasta
attiva fino ad aprile '90. Fra l'altro non avrei avuto motivo di andarmene in
quanto mio marito ha lavorato alla __________ fino a giugno 1990!
Si dovrebbero trovare i conti della __________
presso la __________, ma penso sia cosa alquanto difficile.
Purtroppo sono passati parecchi anni da allora ed
i particolari non li ricordo, ma so bene di aver sempre lavorato dall'alba al
tramonto!
Spero che si possa finalmente dimostrare come
stavano le cose, in quanto è un'assurdità quanto asserito dal signor __________
della AI sostenendo che lavoravo a metà tempo! Ho sicuramente percepito meno di
quanto dovuto, ma questo a seguito dei litigi tra mio marito e __________ nel
'90, litigi che sono poi sfociati in un abbandono di mio marito quale pilota
della __________ (ne hanno parlato anche i giornali che allego!)." (Doc.
X/1)
Chiamato ad esprimersi in merito alle risposte
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha osservato:
"
Lo scrivente Ufficio ritiene opportuno
sottolineare come dall'incarto non sono emersi elementi tali da indicare con
verosimiglianza predominante che l'assicurata, in assenza del danno alla
salute, avrebbe continuato nell'attività di hostess al 100%. A tal proposito è
opportuno rinviare alle considerazioni già esposte nel primo rapporto redatto
dall'assistente sociale Sig.ra __________ del 2 ottobre 2001 (doc. AI n. 19).
Si rileva inoltre come in fase di opposizione non
sia stata sollevata la censura relativa al metodo di determinazione del grado
d'invalidità, limitandosi l'opponente alla questione medica (peggioramento
dello stato di salute tale da implicare la concessione del diritto alla rendita
intera).
Verificando gli elementi emersi dagli atti
all'incarto si osserva che ne questionario "dipendenti" della __________
(doc. AI n. 1-28 dell'incarto LAINF) alla domanda 4, ovvero se prima
dell'incidente lavorasse a tempo pieno o parzialmente, la signora RI 1 ha
risposto "Parziale in seguito a parto" precisando "a
seconda delle mie disponibilità".
In merito all'estratto del conto individuale, si
osserva che dall'inizio della sua attività lavorativa la signora RI 1 ha avuto
introiti assai esegui: a tal proposito, nel 1980 l'importo sottoposto all'AVS è
stato di fr. 7'753.--, nel 1981 fr. 23'247.--, nel 1982 fr. 27'497.--, nel 1983
fr. 9'567.--, nel 1984 fr. 18'845.--, nel 1985 fr. 15'561.--, nel 1986 (inizio
attività lavorativa per la __________) fr. 17'223.--, nel 1987 fr. 27'162.--,
nel 1988 fr. 13'364.--, e infine nel 1989 fr. 8'451.--. Questi importi non
permettono di desumere che l'assicurata, da sana, lavorasse a tempo pieno.
Le indicazioni fornite dalla signora RI 1 negli
scritti ulteriori (doc. VII bis e X) non permettono di definire diversamente la
problematica.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere
la reiezione del ricorso." (Doc. XII)
Il patrocinatore dell’assicurata ha così
commentato quanto scritto dall’amministrazione:
"
(...)
Con gli ultimi scritti, l'assicurata ha
ulteriormente attestato e provato quale sarebbe stato il suo destino
professionale nel caso in cui ella non fosse stata vittima dell'infortunio e
delle sue conseguenze.
Si tratta di attestazioni spontanee e fedeli che
trovano riscontro nella precedente documentazione versata agli atti, con
riferimento in particolare alle dichiarazioni prodotte con lettera del
27.10.2005.
Si ricorda ancora come l'UAI stesso abbia sempre
messo in dubbio l'applicazione nel caso concreto del metodo misto, non
escludendo dunque di dover operare l'esame amministrativo in funzione di
accertare il diritto ad una rendita di invalidità per persona attiva in misura
totale.
L'UAI nelle sue osservazioni 09.10.2006 ripete
quanto già protestato nella risposta di causa e sugli ulteriori documenti
prodotti si limita a scrivere che:
" Le indicazioni fornite dalla signora RI 1 negli scritti
ulteriori (doc. VIII bis e X) non permettono di definire diversamente la
problematica."
Si richiama per contro quanto elaborato al punto
3 del ricorso 27.09.2005 (ricorso pag. 7 e seg.), argomentazioni assistite da
documenti e qualificate da richiami giurisprudenziali del tutto pertinenti.
Alla luce di queste circostanze non si può non
puntualizzare come le ultime certificazioni dell'assicurata, viste nel contesto
qui richiamato, debbano essere considerate anch'esse quali prove determinanti
nell'accertamento del fatto che se ella non avesse subito l'infortunio avrebbe
lavorato in misura totale e che quindi il suo diritto ad una rendita
d'invalidità sia da valutare alla luce di questa contingenza." (Doc. XIV)
2.7.2. Ora, sulla
base della documentazione agli atti, questa Corte non può che condividere le conclusioni
dell’amministrazione in merito all’applicazione del metodo misto.
L’assicurata,
attiva presso __________ dal 1985/1986, si è sposata in data 12 dicembre 1987
ed è diventata mamma in data 8 giugno 1988.
Dall’incarto
e in particolare dal “questionario dipendenti” della __________ compilato in
data 13 maggio 1994 emerge che l’assicurata prima dell’incidente del 1990
lavorava “a tempo parziale in seguito a parto”, precisando che la
misura del tempo parziale dipendeva “a seconda delle mie disponibilità”
(doc. 1-28 inc. LAINF, la sottolineatura è della redattrice).
L’assicurata
ha inoltre dichiarato in corso di procedura amministrativa, e più precisamente
di fronte ai periti del SAM, di aver lavorato presso __________ al 100% fino alla
nascita della prima figlia (nel 1988) e di aver in seguito lavorato al
50%-80% fino al giorno dell’incidente sciistico occorso il 21 aprile 1990,
momento a partire dal quale ella ha completamente cessato la sua attività
lavorativa, dedicandosi esclusivamente alla famiglia come casalinga (doc. AI
77-6, la sottolineatura è della redattrice).
Inoltre,
nelle sue annotazioni 5 aprile 2005 il funzionario incaricato ha rilevato che
secondo quanto risulta dall’estratto del conto individuale AVS, negli anni
precedenti l’infortunio del 1990 l’assicurata era verosimilmente attiva a tempo
parziale (doc. AI 92). Dall’estratto del conto individuale risulta in effetti
che l’assicurata anche negli anni precedenti l’inizio della sua attività presso
__________ ha sempre conseguito introiti assai esegui (nel 1980 l'importo sottoposto all'AVS è stato
di fr. 7'753, nel 1981 fr. 23'247, nel 1982 fr. 27'497, nel 1983 fr. 9'567, nel
1984 fr. 18'845, nel 1985 fr. 15'561, nel 1986 (inizio attività lavorativa per
la __________) fr. 17'223, nel 1987 fr. 27'162, nel 1988 fr. 13'634 e infine
nel 1989 fr. 8'451, doc. 9-1+2).
Interpellata dal TCA al fine di fornire le
motivazioni giustificanti i salari bassi da lei conseguiti per un asserito
lavoro al 100%, l’assicurata ha osservato che lo stipendio di un’impiegata era
allora di circa 2'000 fr. mensili, che venivano versate anche delle diarie al
personale navigante che verosimilmente non figuravano quale stipendio bensì
quale rimborso spese e di non riuscire a spiegarsi i motivi per i quali furono
dichiarati così pochi soldi, dato che ella lavorava “anche al 120% in quanto
dovevo continuamente sostituire continuamente del personale”, rilevando che
“in quel periodo la gestione della ditta era affidata alla __________ di __________
e con loro non correva buon sangue” (doc. X1). L’assicurata ha pure
spiegato che nel 1988 lo stipendio era inferiore in quanto ella è stata assente
per il parto dai primi di giugno fino a settembre, mentre nel 1989 ha lavorato normalmente fino
all’incidente dell’aprile 1990 (doc. X1). L’assicurata ha infine osservato di
avere “sicuramente percepito meno di quanto dovuto, ma questo a causa dei
litigi tra mio marito e __________ nel 1990, litigi che sono poi sfociati in un
abbandono di mio marito quale pilota dalla __________” (doc. X1).
Al riguardo, occorre rilevare che in una sentenza
del 5 settembre 2006 nella causa M., I 132/06, il TFA ha avuto modo di
concludere che un’assicurata non poteva essere considerata attiva nella misura
del 100% visti i bassi redditi risultanti dall’estratto del conto individuale:
"
(…)
3.2
3.2.1 Die Beschwerdeführerin hat nach der
obligatorischen Schulzeit – ohne Absolvierung einer Berufslehre - einige Zeit
in einem Alters- und Pflegeheim gearbeitet, machte
hierauf eine Anlehre als Verkäuferin, und war anschliessend im
Hauspflegebereich sowie aushilfsweise in der Hotellerie (Küche, Service) tätig.
Vom 21 Juli bis 10 Oktober 1986 arbeitete sie vollzeitig als Hilfsarbeiterin in
der Firma O.________ AG, vom 1 Februar bis 31 August 1987 halbtags in der
P.________ (VAC-Verpackerei und Spedition) sowie von September 1987 bis anfangs
Januar 1990 teilzeitlich im Auftrag des Hauspflegevereins Q.________ in
verschiedenen Privathaushalten als Haushalthilfe. Von 1997 bis Ende 2004
betrieb die Versicherte selbstständig während ca. 24 Stunden monatlich einen
kleinen Secondhand-Laden (Abklärungsbericht Haushalt vom 5 Dezember 2003, S. 3
oben; Schreiben der Beschwerdeführerin vom 7 Oktober 2004).
3.2.2 Aus diesen Angaben sowie den gemäss
Auszügen aus dem individuellen Konto (IK) ausgewiesenen beitragspflichtigen
Jahreseinkommen (vgl. IK-Zusammenfassungen vom 22. Februar 1990 und 30
September 1996; 1977: Fr. 9736.-, 1978: Fr. 5058.-, 1979: Fr. 2700.-, 1980: Fr.
11'676.-, 1981: Fr. 16'564.-, 1982: Fr. 2320.-, 1983: Fr. 0.-, 1984: Fr.
2910.-, 1985: Fr. 18'983.-, 1986: Fr. 13'980.-, 1987: Fr. 18'053.-, 1988: Fr.
18'110.-, 1989: Fr. 16'566.-, 1990: Fr. 182.-) wird deutlich, dass die
Versicherte auch vor der Geburt ihres Sohnes im Mai 1992 - von kurzzeitigen
Ausnahmen abgesehen (vgl. beispielsweise die Anstellung in der Unternehmung
O.________ AG vom 21 Juli bis 10 Oktober 1986) - keinen Vollzeittätigkeiten
nachging, obgleich eine aus gesundheitlichen Gründen um 25% beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit
gemäss MEDAS-Gutachten vom 13 Februar 1991 erst ab anfangs 1990 bestand und
auch die Beschwerdeführerin selber in ihrer IV-Anmeldung vom 22 Januar 1990
eine deutliche Verschlechterung ihres Krankheitsbildes (Rückenleiden etc.)
frühestens auf die Jahre 1986/87 zurückdatierte. Vor diesem Hintergrund
erscheint die Annahme einer als Valide zu 50% ausgeübten Erwerbstätigkeit zwar
für die kinderlose Phase gerechtfertigt (vgl. MEDAS-Gutachten vom 13 Februar
1991, S. 20 oben; Vernehmlassung der Ausgleichskasse des Kantons Graubünden vom
19 August 1991, S. 7; Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden
vom 20 September 1991, S. 4 unten f.), weckt für den Zeitraum ab Geburt des Sohnes
im Mai 1992 jedoch gewisse Bedenken (Abklärungsberichte Haushalt vom 21 Februar
1997 und 1 Juni 1998; Verfügung der IV-Stelle vom 4 Februar 1999), zumal die Betreuungssituation
in Anbetracht des vollzeitig tätigen Ehemannes, der im rund 30 km entfernten R.________ wohnhaften
Mutter der Versicherten sowie der nach eigenen Worten der Beschwerdeführerin
ohnehin angespannten finanziellen Situation, welche eine mehrtägige Benutzung
von Kinderhort und -krippe pro Woche mindestens erschwert hätte, jedenfalls
nicht ohne weiteres lösbar gewesen wäre. Ein derartiges, nicht einmal ohne Kind
regelmässig ausgeübtes Arbeitspensum wäre realistischerweise somit wohl erst
möglich geworden, wenn der Sohn eine gewisse Selbstständigkeit erlangt hätte,
wovon frühestens ab 2002 (vgl. Abklärungsbericht Haushalt vom 27 März 2002)
ausgegangen werden kann. Eine nochmalige Erhöhung der ohne gesundheitliche
Beeinträchtigungen hypothetisch ausgeübten Erwerbstätigkeit auf 75%, wie von
der Beschwerdeführerin anlässlich der Erhebungen im Haushalt Mitte Ootober 2003
geltend gemacht, kann angesichts dieser Verhältnisse nicht als überwiegend wahrscheinlich
erachtet werden. Auch scheinen die im Abklärungsbericht Haushalt vom 5 Dezember
2003 erwähnten Betreuungsoptionen des Sohnes - Einnahme des Mittagessens
während der Schulzeit bei einer Kollegin (woraus bei einem Pensum von 75% vier
auswärtige mittägliche Mahlzeiten pro Woche resultierten) sowie Aufenthalt
während der 14-wöchigen Ferien abwechslungsweise bei der genannten Kollegin
oder der Mutter der Versicherten - kaum über einen längeren Zeitraum umsetzbar.
Daran ändert der gleichenorts angeführte Hinweis auf die durch einen
Stellenwechsel des Ehegatten und den damit einhergehenden verminderten Lohn
eingetretene verschlechterte ökonomische Lage nichts, hätte sich das gemeinsame
Einkommen der Eheleute bei einer zu 50% ausgeübten Tätigkeit der
Beschwerdeführerin im Gesundheits- und Sozialwesen doch auf etwa knapp Fr. 6500.-
monatlich belaufen (vgl. Abklärungsbericht Haushalt vom 5. Dezember 2003,
S. 2 [monatliches Nettoeinkommen des Ehemannes ab April 2003: Fr. 4100.-]; Die
Schweizerische Lohnstrukturerhebung [LSE] 2002, S. 43, Tabelle TA1,
Wirtschaftszweig 85, Anforderungsniveau 4, Nominallohnentwicklung 2002/2003 von
1,7% [Die Volkswirtschaft, Heft 7/8-2006, S. 91, Tabelle B10.2, Noga-Abschnitt
M, N, O], branchenübliche wöchentliche Arbeitszeit 2003 von 41,6 Stunden
[Die Volkswirtschaft, a.a.O., S. 90, Tabelle B9.2, Noga-Abschnitt N]: Fr.
2275.60; LSE 2004, S. 53, Tabelle TA1, Wirtschaftszweig 85, Anforderungsniveau 4,
branchenübliche wöchentliche Arbeitszeit 2004 von 41,5 Stunden [Die Volkswirtschaft,
a.a.O., S. 90, Tabelle B9.2, Noga-Abschnitt N]: Fr. 2253.45). Dieser Betrag
kann zwar nicht als hoch bezeichnet werden, hätte aber doch wohl - in
Verbindung jedenfalls mit dem damals bezüglich Kinderbetreuung noch erheblichen
organisatorischen Mehraufwand – keine Steigerung des Arbeitspensums der
Versicherten nach sich gezogen. Es bleibt im Übrigen darauf hinzuweisen, dass
der Ehemann der Beschwerdeführerin gemäss deren Angaben anlässlich der
Befragung zu den Haushaltverhältnissen im Februar 1997, im Mai 1998 und im März
2002 bereits über einen längeren Zeitraum hinweg "nur" Fr. 4200.-
bzw. Fr. 4100.- verdient hatte (vgl. Abklärungsberichte Haushalt vom 21 Februar
1997 [S. 2], 1 Juni 1998 [S. 2] und 27 März 2002 [S. 2: "Gegenüber der
letzten Abklärung vor Ort keine wesentlichen Änderungen"]), sodass die im
Abklärungsbericht Haushalt vom 5 Dezember 2003 wiedergegebene Aussage, das
Einkommen des Ehegatten belaufe sich neu - ab April 2003 - auf nurmehr Fr. 4100.-
anstatt der bisherigen rund Fr. 5000.-, doch widersprüchlich anmutet,
jedenfalls aber die Glaubwürdigkeit der Behauptung, zufolge der aktuellen,
(noch) angespannteren finanziellen Situation wäre eine Erhöhung des
Erwerbsanteils ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen unabdingbar gewesen,
nicht zusätzlich zu untermauern vermag.
Entgegen der Betrachtungsweise der
Verfahrensbeteiligten ist somit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin
als Gesunde - zumindest im hier zu beurteilenden Revisionszeitraum (vgl. Erw. 2
hievor) - weiterhin einer 50%igen erwerblichen Beschäftigung nachgegangen wäre."
Pertanto, alla
luce della giurisprudenza citata, il TCA deve concludere, applicando il
criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 e riferimenti), che effettivamente la ricorrente prima
dell’insorgenza del danno alla salute esercitasse la sua attività lavorativa a
tempo parziale, secondo le sue disponibilità, come da lei stessa indicato nel
formulario compilato nel 1994 per la __________. I redditi da lei percepiti e
figuranti nell’estratto del suo conto individuale confermano peraltro questa conclusione.
Avendo l’assicurata lavorato per molti anni, già prima del matrimonio e della
nascita delle sue figlie, in misura parziale (come dimostrato dai redditi da
lei percepiti, che non possono riguardare un’occupazione a tempo pieno), va
ritenuto che la stessa, a maggior ragione, avrebbe continuato ad essere attiva
a tempo parziale in seguito alla nascita delle sue due figlie (nate
rispettivamente nel 1988 e nel 1992). Di conseguenza, come rilevato
dall’assistente sociale nel rapporto 13 maggio 2005 relativo alla seconda
inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
l’affermazione dell’assicurata che in assenza del danno alla salute ella
lavorerebbe al 100% contrasta con la sua storia lavorativa. L’assistente
sociale ha inoltre rilevato che la figlia minore frequenta ancora la scuola
dell’obbligo (doc. AI 95-2).
È quindi a
giusta ragione che l’amministrazione ha proceduto alla valutazione
dell'eventuale invalidità dell'assicurata applicando il metodo misto.
2.8.
2.8.1. Per quanto
riguarda lo stato di salute dell'assicurata, nella fattispecie in esame, al
fine di accertare le effettive condizioni dell’assicurata e le eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa, nonché per chiarire la situazione
all’epoca in cui essa ha ridotto la propria attività lavorativa (doc. AI 25,
26), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM. Nel
relativo referto 24 maggio 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso
il SAM (consulto neurologico del dr. __________, consulto psichiatrico del dr. __________,
consulto ortopedico del dr. __________ e consulto pneumologico del dr. __________)
- hanno posto le seguenti diagnosi:
"
5. DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Esiti da distorsione pregressa del ginocchio ds.
nel 1990, con
- st. dopo plastica
del ligamento crociato ant. ricostruttiva, 11.07.1990;
- artrolisi
artroscopica ginocchio ds. il 25.09.1990;
- nuova artrolisi
artroscopica, 31.08.1993;
- st. dopo m. di
Sudek patellare.
Esiti da distorsione recidivante
dell'articolazione tibiotarsica ds. e calcaneocuboidea ds., con
- frattura da
distacco dell'articolazione calcaneocuboidea nel 1997;
- st. dopo
plastica ligamentare riparatrice il 23.10.2001.
Esiti da lesione ligamentare dell'articolazione
metacarpofalangica I del pollice ds. e st. dopo sutura chirurgica riparatrice
dei ligamenti collaterali ulnari dell'articolazione metacarpofalangica I il
25.03.1999.
Esiti da lussazione omeroscapolare ds. pregressa.
Cervicalgie e lombalgie di carattere
cronicorecidivante.
Disturbo di sensibilità iperalgico alla coscia
ant. ds. insorto dopo intervento per ernia femorale ds. il 23.10.2001, con
lesione dei rami cutanei femorali ant..
Stato dopo revisione inguinale, neurolisi e
resezione di seroma il 10.04.2002.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di media gravità in personalità con tratti paranoidi.
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Asma bronchiale leggera persistente (stadio II
secondo GINA), trattata, con
- poliallergia (pollini, varie altre sostanze,
anche farmaci).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Nessuna.” (Doc. AI 77-11+12)
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto
segue:
"
(…)
7. VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico -
teorica globale dell'A. è da considerare nella misura del 50% per l'attività di
hostess di terra e nella misura dello 0% per quanto riguarda l'attività di
hostess di volo.
Questa valutazione tiene conto delle patologie
ortopediche, psichiatriche, pneumologiche e neurologiche descritte nei capitoli
precedenti.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sul piano fisico (ortopedico, neurologico,
pneumologico) sono diverse le patologie con una conseguenza sulla capacità
lavorativa:
- dal
punto di vista ortopedico appuriamo esiti da distorsione pregressa del
ginocchio ds. in st. dopo plastica del ligamento crociato ant. ricostruttiva,
esiti da distorsioni recidivanti dell'articolazione tibiotarsica ds. e
calcaneocuboidea ds., con stato dopo plastica ligamentare riparatrice, esiti da
lesione ligamentare metacarpofalangica I del pollice ds. con st. dopo sutura
chirurgica riparatrice dei ligamenti collaterali ulnari della metacarpo
falangica I, esiti da lussazione omeroscapolare ds. pregressa e cervicalgie e
lombalgie di carattere cronicorecidivante.
In qualità di assistente di volo sugli aerei la
capacità lavorativa è praticamente nulla. Si pensi alla necessità di muoversi
con sicurezza e rapidità, talora in condizioni di equilibrio non facili. La
stessa cosa dicasi per la professione di maestra di sci: il rischio di
frequenti cadute ed ulteriori lesioni sarebbe eccessivo. Quindi, le attività di
assistente di volo sugli aerei e di maestra di sci non sono più praticabili dal
punto di vista ortopedico. L'A. deve potersi muovere su terreno pianeggiante,
evitando frequenti salite e discese da scale. Da evitare il sollevamento ed il
trasporto ripetuto di pesi oltre i 7 - 8 kg. Oltre a ciò la riduzione della
capacità lavorativa si giustifica con la presenza di limitazioni funzionali,
sia pur discrete, nel settore del ginocchio ds., della caviglia ds., ed in
maniera più marginale della mano ds.. Complessivamente si trovano in primo
piano i disturbi della sensibilità di carattere neuromatoso; questi
giustificano una minor fluidità di lavoro.
Ideale sarebbe un'attività in parte seduta ed in
parte in movimento. In questo senso un'attività come hostess di terra è
esigibile, con una capacità lavorativa di almeno il 50%.
- dal
punto di vista neurologico l'A. presenta soprattutto un disturbo di sensibilità
iperalgico alla coscia ant. ds., insorto dopo un intervento per ernia femorale
ds., con lesione dei rami cutanei femorali ant..
I disturbi neurologici constatati non hanno
rilevanti conseguenze su un'attività quale impiegata di commercio o casalinga.
Molto probabilmente le conseguenze sarebbero pure relativamente discrete per
un'attività di assistente di volo. Più importanti potrebbero essere quale
maestra di sci, anche se a questo proposito incidono maggiormente le patologie
ortopediche associate. Dal punto di vista neurologico, invece, un'attività come
hostess di terra è tuttora proponibile in misura maggiore dell’80%. In
generale, per quanto riguarda le affezioni neurologiche, probabilmente se non
vi fossero i ben più rilevanti problemi ortopedici il disturbo neurologico
isolato non rappresenterebbe una limitazione importante, anche per attività che
necessitino di posizione eretta prolungata.
- dal punto di vista
pneumologico constatiamo un'asma bronchiale leggera persistente, trattata, con
decorso altalenante, con aumento dei disturbi soprattutto con tempo ventoso od
esposizione ad agenti irritativi. I disturbi sono caratterizzati da dispnea,
con sensazione di costrizione al petto, frequente tosse. Quali fattori
scatenanti dell'asma si segnalano soprattutto il trovarsi in luoghi chiusi,
soprattutto con tappeti o moquette, rispettivamente l'aria secca calda di
grandi magazzini e la tensione nervosa. Sottolineiamo che negli ultimi anni si
constata un progressivo peggioramento, rispettivamente un aumento
dell'instabilità soprattutto la sera, che ha costretto la paziente a potenziare
la terapia, con aumento del corticosteroide topico mattina e sera, oltre
all'inibitore dei leucotrieni. Inoltre, nel 2003 si è dovuto per la prima volta
somministrare corticosteroidi sistemici per breve durata. Limitante è anche il
fatto che in situazione di esacerbazione asmatica l'A. potrebbe presentare
naturalmente delle situazioni di momentaneo aumento dell'incapacità lavorativa.
Inoltre, l'A. quale asmatica è da considerare non idonea per attività
lavorative con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie
respiratorie (polveri, fumi, sostanze irritanti volatili), ciò potrebbe essere
il caso teorico dell'attività di hostess con esposizione eventualmente
saltuaria al fumo, rispettivamente a polveri, per esempio in aereo. Tenendo conto
di tutti questi fattori, si giunge a delle capacità lavorative differenziate a
seconda dell'attività, come descritto al capitolo 6.
- Sul
piano psicologico e mentale le conseguenze sulla capacità lavorativa sono da
imputare alla sindrome depressiva ricorrente, che mina le capacità di
concentrazione ed attenzione, come pure l'iniziativa, sintomi questi inseriti
in una personalità fragile, con tratti paranoidi, con conseguente scarsa
tolleranza alle critiche altrui ed alle frustrazioni, con tendenza alla
proiettività, tutti fattori responsabili di un'incapacità lavorativa parziale
del 50%, sia come impiegata, sia come hostess.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto
di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale
nella misura dello 0% per l'attività di hostess di volo, nella misura del 50%
per l'attività di hostess di terra e ciò in conseguenza delle patologie
ortopediche, neurologiche, pneumologiche e psichiatriche riscontrate e descritte
nei capitoli precedenti.
Per quanto riguarda la valutazione temporale
della limitazione della capacità lavorativa descritta sopra, concordiamo con la
valutazione del servizio medico regionale - AI e del nostro consulente
ortopedico, secondo cui l'inizio dell'incapacità lavorativa si fa risalire
all'incidente occorso il 21.04.1990. Da allora la situazione è rimasta, tutto
sommato, stazionaria.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Concordiamo con le proposte fatte dai nostri
consulenti ortopedico e neurologo, i quali ritengono che provvedimenti di
reintegrazione professionale sono possibili.
In particolare, come vedremo in seguito,
un'attività lavorativa come impiegata di commercio, rispettivamente attività
relativamente sedentarie, sono sicuramente proponibili.
Tenendo in considerazione tutte le valutazioni
dei nostri consulenti riguardo alla capacità lavorativa in altre attività
descritte al capitolo 6, giungiamo alla conclusione che la capacità lavorativa
globale in un'attività adatta raggiunga il 50% (4h al giorno) a condizione che
il posto di lavoro risponda alle esigenze dettate dalle varie patologie:
- il lavoro deve
consentire all'A. di muoversi su terreno pianeggiante, evitando la frequente
salita e discesa di scale, evitando di muoversi su terreno accidentato;
- da
evitare il trasporto ed il sollevamento di pesi oltre i 7 - 8 kg;
- il
lavoro non deve richiedere di muoversi con rapidità, soprattutto in condizioni
di equilibrio non facili;
- da
evitare attività pesanti, attività eseguite prevalentemente in piedi, che
richiedano di chinarsi o abbassarsi spesso, o con la necessita di forza
maggiore a livello della mano ds. (vedi atto del 2.10.2001 e 11.10.2001);
- l'attività
deve permettere che in situazioni di esacerbazione asmatica la paziente
potrebbe presentare situazioni di momentaneo aumento dell'incapacità lavorativa;
- da
evitare attività lavorative con esposizione ad agenti irritativi non specifici
delle vie respiratorie (polveri, fumi, sostanze irritanti volatili);
- tenendo
conto delle sue difficoltà nelle relazioni interpersonali non risulta indicato
un lavoro all'interno di un'équipe di colleghi numerosa;
- deve
trattarsi di un'attività che permetta all'A. di cambiare spesso posizione, in
particolare non restare troppo a lungo seduta, rispettivamente in posizione
eretta (un'attività di impiegata potrebbe essere sicuramente proponibile).
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche,
dal punto di vista ortopedico non si impongono particolari misure terapeutiche:
una chinesiterapia moderata, rispettivamente una leggera attività sportiva,
sarebbe sostenibile e consigliabile (si consigliano nuoto e la pratica della
bicicletta in zone non pericolose).
Per quanto riguarda i disturbi neurologici,
essendo trascorso già molto tempo dall'insorgere dei sintomi, si ritiene che le
possibilità terapeutiche siano ormai limitate. Dal punto di vista pneumologico
dev'essere continuata la terapia in atto.
Dal punto di vista psichiatrico risulta indicato
un appoggio di cura psichiatrica e psicoterapica, della quale l'A. a tutt'oggi
non si é mai avvalsa. Un trattamento specialistico rappresenta lo strumento
indicato per l'elaborazione delle implicazioni psicologiche rispetto ai propri
disturbi fisici e le conseguenti rivendicazioni al corpo medico, oltre che allo
scopo di attivare le potenziali capacità ricostruttive di autonomizzazione che
risultano presenti nella paziente.
Nell'attività abituale di casalinga la capacità
lavorativa raggiunge il 70%. Si giustifica la riduzione della capacità
lavorativa nella misura del 30% con la presenza di limitazioni funzionali,
seppur discrete, nel settore del ginocchio ds., della caviglia ds., e in
maniera più marginale della mano ds.. Complessivamente si trovano in primo
piano i disturbi della sensibilità di carattere neuromatoso, che giustificano
una minore fluidità di lavoro.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a
medio - lungo termine, per quel che riguarda le articolazioni della caviglia
ds., del ginocchio ds. e della spalla ds., questa appare stabile e comunque
favorevole: nel corso degli anni non vi é stata un'evoluzione artrosica e la
stabilità articolare si é mantenuta entro limiti assai validi.
Dal punto di vista psichiatrico la prognosi
appare parzialmente favorevole, a condizione che l'A. inizi a sottoporsi ad un
regolare trattamento psicoterapico, oltre che psichiatrico. Indicata una
rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno.
Dal punto di vista neurologico la prognosi, per
quel che riguarda l'abilità lavorativa, é favorevole. (...)" (Doc. AI
77-11+18)
Nella sue
annotazioni 16 giugno 2004 il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
La perizia SAM per le
diverse patologie presenti permette di definire una IL del 50% in attività
sedentarie e dello 0% in attività erette.
Un'attività adatta descritta è esigibile al 50%.
Quale casalinga l'IL viene valutata del
30%." (Doc. AI 79-1)
Nella sua valutazione 30 luglio 2004 il funzionario
incaricato ha osservato:
"
(…)
Conseguenze sulla capacità lavorativa (punto 8)
dello 0% per attività di hostess di volo, 50% per attività di hostess di terra
e impiegata. Inizio delle incapacità da far risalire all'incidente del
21.04.1990. Da allora situazione rimasta, tutto sommato, stazionaria.
Conseguenze sulla capacità d'integrazione (punto
9):
capacità lavorativa globale in attività adeguata
del 50% (4h al giorno) a condizione che il posto di lavoro risponda alle esigenze
delle varie patologie (vedi elenco pag. 18). Quale casalinga abilità del 70%.
Domande a SMR:
Le incapacità inerenti a patologia ortopedica,
neurologica, psichiatrica, pneumologica, non mi sembra che siano tutte presenti
dal 1990 in modo tale da causare l'incapacità assegnata a fine rapporto
peritale.
(importante definire le varie % di inabilità in
quanto indispensabili per calcolare il grado Al e da quando lo stesso è
presente).
Considerato comunque che si tratta di una parere
medico e, prima di procedere a un calcolo della capacità di guadagno riferita a
attività esigibili, si chiede:
º Patologia
neurologia, conseguenze presenti dal 2001?
º Patologia psichiatrica tutelata dall'AI? a questo proposito si
rimanda alla Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione invalidità (CIGI), marginale 1007 e seguenti in particolare
1015-1018. Incapacità presenta dal 2000?
Da rilevare che dagli
atti mi sembra si parli per la prima volta di "stato depressivo" nel
rapporto 19.02.2003 della dr.ssa __________, (non presente nel precedente
rapporto redatto sempre dalla dr.ssa __________ il 06.05.2002).
º Per patologia pneumologica dal 1999 in trattamento costante con peggioramento
nel 2003?
Si richiama la proposta/valutazione SMR del 11.10.2001,
30.08.2002, 12.02.2003, 28.03.2003
Si dovrà pure dare indicazioni su:
q Per quali motivi è abile
"solo" al 50% (4h al giorno con rendimento del 100%?).
q In particolare, le
percentuali assegnate alle varie patologie, sono da ritenere quali riduzioni
per tempo di lavoro o rendimento sull'arco della giornata? % di incapacità
presenti da quando?
q Se si rispettano le
esigenze dettate a pag. 16 del rapporto SAM, si può ritenere una capacità
lavorativa per l'intera giornata con rendimento ridotto? In che %?
q L'affezione psichica si
può ritenere non invalidante secondo le attuali disposizioni?
(…)” (Doc. AI 82-1+2)
Il dr. __________ con scritto 16 dicembre 2004 ha osservato:
"
La valutazione SAM permette di definire:
1. per la patologia
neurologica presente dal 2001 non viene giustificata una limitazione
sull'attività d'impiegata o di casalinga (CL dell’80%). Le limitazioni come
assistente di volo sono discrete e più importanti quale maestra da sci
parificato all’impedimento ortopedico (100%).
Considerandi
2.
per l'affezione
psichiatrica l'inizio risale al 2000. Non viene definita una data d'inizio
effettiva. La limitazione psi è quantificata al 50% dal 2000 fino a tutt'oggi
in qualità di impiegata ed hostess. Come casalinga non viene giustificata
nessuna IL.
3.
per l'affezione
ortopedica l'impedimento quale casalinga è del 30%, come impiegata al 25%, come
assistente di volo a terra del 50% e come maestra da sci o assistente di volo
sugli aerei è del 100%. L'inizio di tale impedimento è da risalire alla data
dell'infortunio 4.90.
4.
per la
problematica polmonare non risulta nessuna conseguenze sulla CL quale
impiegata. Come maestra di sci l'impedimento è dipendente dallo sforzo fisico
tra il 2550%. Come hostess nessuna limitazione è presente all’infuori di
situazioni eccezionali in cui l'attività deve essere svolta in ambienti esposti
ad agenti irritanti per le vie respiratorie. Come casalinga viene valutata una
limitazione del 25%.
Complessivamente viene stabilito un’IL medico
teorica del 50% come hostess di terra e 100% come hostess di volo. Quale
casalinga la limitazione è del 30%.
I periti definiscono una CL del 50% in un’attività
adatta intesa come 4 ore al dì; tale attività dovrà evitare spostamenti su
terreni sconnessi o frequenti sali/scendi di scale, evitare carico superiore a
7-8 kg, non richiedere di
muoversi con rapidità, evitare attività pesanti prevalentemente in piedi, che
richiedano frequenti flessione del tronco o abbassarsi o con ingaggio con forza
della mano destra, che eviti situazione irritanti per le vie respiratorie, che
non si svolga in équipe numerosa, con possibilità di cambiare spesso la
posizione statica.
Nell'attività adatta risulta che l'impedimento
dovuto al problema psi è del 30%, ma l'impedimento è maggiore per la problematica
ortopedica. Per cui l'IL del 50% è giustificata e motivata a 4 ore al dì."
(Doc. AI 88-1)
Nella sua valutazione 21 marzo 2005 la consulente IP si è così espressa:
" (...)
Attività
esigibili - senza (ri)formazione specifica
Secondo il rapporto
del medico SMR __________, quale hostess di terra e impiegata di commercio
l'assicurata sarebbe oggi ancora abile al 50%.
Esigibili, sempre
non oltre la misura del 50% (inteso come 4 ore al dì), sarebbero attività
che:
- evitino
spostamenti rapidi, su terreni sconnessi, frequenti sali/scendi da scale,
prevalentemente in piedi, flessioni del tronco, assunzione di posizioni
monotone, ingaggi con forza della mano dx, porto di pesi superiori ai 7-8 kg, situazioni irritanti per le vie
respiratorie, presenza di équipe numerosa.
Viste le qualifiche
già esistenti di impiegata di commercio e di hostess, nonché la maggiore
possibilità di ricupero della capacità di guadagno che queste comportano, le
considero come attività di riferimento.
Calcolo
CGR - senza specifica
Reddito ipotetico:
dopo aver effettuato varie indagini (presso __________, __________, __________,
__________) risulta che se avesse continuato a lavorare quale hostess di volo
l'assicurata avrebbe potuto percepire oggi circa 78'000.-- frs annui
((hostess con conoscenza di 3 lingue e almeno 18 anni di esperienza
lavorativa)
Reddito da invalida
Per quanto concerne
le attività maggiormente indicate di hostess e segretaria, risulta quanto
segue:
- quale hostess di
terra, al 50%, l'assicurata potrebbe guadagnare oggi circa 27'000.- annui
(hostess con conoscenza di 3 lingue e qualche anno di esperienza: come vedete
la tendenza negli ultimi anni è stata di parificare quanto possibile il
salario di hostess di terra a quello di impiegata di commercio)
- quale impiegata di
commercio, al 50%: circa 30'000.- frs. annui (salario minimo SIC per 40-enni)
CGR: quale hostess
di terra, la capacità di guadagno residua risulta essere del 34,6% e, quale
impiegata di commercio, del 38%.
Proposte
formative (eventuali) o di chiusura del caso
Chiudo il caso con la
proposta di assegnazione di una rendita di ¾.
(Doc. AI 91-3+4)
L’amministrazione ha fatto poi esperire una
seconda inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (la prima era stata effettuata in data 4 settembre 2001 ed era giunta
ad una percentuale di invalidità del 26%, doc. AI 19-1). Nel rapporto 13 maggio
2005.
l’incaricata ha rilevato:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia
domestica
pianificazione, orga- nizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
Importanza assegnata
5.
percentuale degli
impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
Non lamenta difficoltà nella organizzazione e
programmazione dell'attività domestica.
5.2
Alimentazione
preparazione dei pa-sti, pulizia della cuci-na, riserve
importanza
assegnata
35.
percentuale degli
impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
10.5
La situazione non è migliorata, ammette la
signora, che conferma sostanzialmente la situazione descritta in precedenza.
Lamenta problemi alla mano destra, che sostiene durante il giorno con una
stecca e che la obbliga a ricorrere a terzi in svariate occasioni (dallo scolo
della pasta alla pulizia dell'insalata). La madre, che abita nello stesso
isolato, le fa visita quotidianamente e la aiuta in tutto quel che può, dunque
anche nella preparazione dei pasti.
La signora si sostiene ancora ad una stampella ed
alterna pertanto la postura eretta a quella seduta. Inserisce ed estrae il vasellame
dalla lavastoviglie ma qui con qualche problema di prensione: spesso le
stoviglie le scivolano di mano. Della pulizia a fondo se ne occupa la
collaboratrice domestica.
Le indicazioni ortopediche peritali non
giustificano appieno le indicazioni dell'assicurata, come appare chiaramente
dalla lettura delle une e delle altre. Si propone pertanto la valutazione fatta
in precedenza che tiene conto delle limitazioni nelle operazioni più
impegnative e di una minima diminuzione del rendimento.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero, pulizia, dei pavimenti, dei vetri, ri- fare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15.
percentuale degli
impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
10.5
Passa il fiocco, spolvera, riordina e in generale
attende alle minime attività di pulizia. Non è in grado di rifare il letto e di
cambiare le lenzuola, attività che esegue la madre quotidianamente. In questo
periodo ricorre ad una collaboratrice domestica due volte alla settimana per le
pulizie settimanali e il rigoverno a fondo della casa; la signora è impegnata
dalle 27 alle 35 ore mensili e viene remunerata dalla cassa malati.
La signora lamenta maggiori difficoltà rispetto
all'inchiesta precedente, difficoltà che con l'uso della stampella e la stecca
al polso destro appaiono verosimili. Dato il genere di attività qui considerate
ritengo che si imponga una valutazione più alta di quella precedente.
5.4
Spesa e
acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale degli
impedimenti
30.
percentuale
di invalidità
3.
Si serve regolarmente di una borsa carrello per
le spese giornaliere e comunque di prima necessità. Quando tuttavia si tratta
di grossi carichi e degli acquisti più voluminosi ricorre all'aiuto dei familiari.
Evita comunque di alzare pesi con la destra e si serve unicamente della sinistra.
Non si evidenziano grossi cambiamenti tra la
prima e la seconda inchiesta e anche la percentuale proposta allora si rivela
tuttora adeguata.
5.5
Bucato,
confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stira-re, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale degli
impedimenti
40.
percentuale
di invalidità
8.
È la madre dell'assicurata che lava e stira il
bucato. Quest'ultima lamenta la difficoltà a rimanere a lungo in piedi e
nell'uso della mano destra, difficoltà che la impediscono soprattutto nello
stiro; questo viene demandato alla collaboratrice domestica o alla madre. Non
riesce a stendere sullo stenditoio, ammette poi, mentre può inserire gli indumenti
in lavatrice.
Ribadisce infine quanto dichiarato in precedenza
riguardo alla maglia e al cucito.
Anche in questo caso emerge una chiara
discrepanza tra la documentazione medica agli atti e le dichiarazioni
dell'assicurata; ci sarebbe certamente da attendere un maggior impegno, se non
completo almeno parziale nello stiro e nel bucato. La signora può infatti
stendere sullo stendino e occuparsi personalmente del lavaggio della
biancheria. Anche nello stiro potrebbe distribuire il carico: questo porterebbe
ad un minor rendimento ma certamente non alla delega descritta dall'assicurata.
La valutazione proposta nasce pertanto da siffatte considerazioni.
5.6
Cura dei
bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazio-ne, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
10.
percentuale degli
impedimenti
10.
percentuale
di invalidità
1.
La figlia minore segue un corso di danza e suona
il pianoforte. Nell'uno e nell'altro caso la signora non ha l'esigenza di
accompagnarla anche se questo, visto l'utilizzo dell'auto, le sarebbe comunque
possibile. Non lamenta inoltre impedimenti di altra natura se non
l'impossibilità di seguirle direttamente in attività sportive e del tempo libero.
Per quest'ultima considerazione si può ammettere
una minima percentuale d'incapacità.
5.7
Diversi
cura delle piante, giar-dinaggio, cura degli a-nimali, attività di
utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volon-tariato
importanza
assegnata
5.
percentuale degli
impedimenti
40.
percentuale
di invalidità
2.
Annaffia i fiori sul terrazzo ma è la madre che
si occupa del cambio del terriccio e del trasporto dei vasi.
Si può ammettere una minima percentuale
d'incapacità, tenuto conto nondimeno delle indicazioni peritali.
Valutazione dell'assistente
sociale
totale delle
attività
100.
%
percentuale
di invalidità
35.
%
■ Chi
esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può
svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome,
l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro
per settimana e salario orario versato.
La madre, la collaboratrice domestica.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
(Doc. AI 91-3+5)
Con
delibera 8 giugno 2005 l’Ufficio AI ha chiesto alla Cassa __________ di
calcolare l’ammontare delle prestazioni spettanti all’assicurata, per un grado
d’invalidità del 49% (doc. AI 99). Tale delibera è stata tuttavia annullata con
scritto 10 giugno 2005 (doc. AI 100) e sostituita con la decisione 10 giugno 2005
che respinge la richiesta di rendita, motivando il provvedimento come segue:
"
Secondo il rapporto del Servizio Accertamento
Medico dell'AI del 24.05.2004 il danno alla salute di cui l'assicurata è
portatrice comporta un'incapacità lavorativa medico-teorica del 30% nell'ambito
casalingo, rispettivamente del 50% per attività lucrative rispettose delle
limitazioni mediche evidenziate.
Gli impedimenti pratici in ambito casalingo sono
stati quantificati nella misura del 35% in sede d'inchiesta a domicilio.
Per la definizione della capacità di guadagno
residua dal profilo salariale ci si è rivolti al consulente in integrazione
professionale dell'AI, che con rapporto del 21.03.2005 ha evidenziato che
l'ipotesi reintegrativa in qualità di impiegata di commercio risulta essere la
più favorevole al fine di un recupero della capacità di guadagno residua.
Nell'esercizio di questa professione al 50% viene
ascritta una capacità di guadagno di Fr. 30'000.-- annui lordi che raffrontati
con quanto avrebbe potuto percepire oggigiorno quale Hostess di volo (Fr.
39'000.-- al 50%), determinano una perdita economica del 23%.
Lo specchietto sottostante indica il calcolo
misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:
Attività Quota parte Limitazione Grado d'inv. parziale
Salariata 50 % 23 % 11.50 %
Casalinga 50 % 35 % 17.50 %
Grado
d'invalidità 29 %
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%,
il diritto alla rendita non esiste.” (Doc. AI 102).
In data 8 luglio 2005 la dr.ssa __________, FMH
in medicina interna, ha informato l’Ufficio AI che le diagnosi dell’assicurata
vanno così aggiornate:
"
In merito alla pratica della signora RI 1, vi
informo che le diagnosi vanno completate con:
1.
Importante
stato depressivo, in parte reattivo alle diagnosi descritte sotto in paziente
con:
a. sindrome
depressiva ricorrente;
b. sindrome
da dolore persistente." (Doc. AI 103-16)
In data 8 luglio 2005 la dr.ssa __________ ha
inoltre attestato (certificato indirizzato alla patrocinatrice dell’assicurata):
"
(...)
Diagnosi:
1.
Importante stato depressivo, in parte reattivo alle diagnosi
descritte sotto in paziente con:
a. sindrome
depressiva ricorrente
b. sindrome da dolore
persistente
2.
Importanti dolori
al ginocchio dx in paziente con:
a. stato dopo rottura
dei legamenti crociati
b. stato dopo
artrolisi
c. stato dopo plastica dei legamenti crociati con trapianto del sommo
mediale del ligamento patellare del ginocchio dx nel 1990
d. stato dopo
artrolisi artroscopica nel 1990
e. stato dopo artroscopia e adesiolisi aperta e resezione parziale,
meniscectomia laterale parziale del ginocchio dx nel 1991
f. stato dopo asportazione delle viti del ginocchio dx nel 1991
g. stato dopo nuova artrolisi artroscopica e meniscectomia parziale
mediale del ginocchio dx il 31.08.1993
3.
Importanti dolori
alla spalla dx con impingement secondario con:
a. tendinite cronica
del muscolo bicipite
b. cronica artropatia
c. stato dopo infiltrazione con anestetici e steroidi a livello dell'articolazione
acromio-clavicolare e sotto-acromiale nel marzo 2005 (dr. __________)
4.
Stato dopo plastica volare con ricostruzione del legamento
fibulo-calcaneare e talo-calcaneare anteriore dx, pulizia della capsula dx nel
2001.
5.
Stato dopo ernioplastica femorale dx con decompressione neurolisi
del nervo femorale dx con:
a. stato dopo
revisione inguinale
b. neurolisi femorale e adesiolisi, stato dopo resezione di sieroma
nell'aprile 2002
c. disestesie a livello del nervo cutaneo femorale destro
6.
Stato dopo rottura del legamento collaterale ulnare del pollice dx
con rifissazione del legamento nel 1999
7.
Asma bronchiale
leggera persistente (stadio Il secondo Gina)
8.
Dispepsia in
paziente con:
a. ernia iatale
assiale
b. stato dopo gastrite antrale erosiva con profonda erosione nel 2001
9.
Cervicalgia cronica
con:
a. Cervicobrachialgia
b. cervicocondrosi C4-C5 e C5-C6 con protusioni discali mediali e
spondilofiti
Situazione attuale:
La signora RI 1 presenta una problematica
dolorosa molto complessa a causa delle numerose diagnosi sopra descritte, sulla
quale si è instaurato uno stato depressivo che negli ultimi mesi è peggiorato.
La causa del peggioramento è sicuramente da un lato lo stato doloroso, con
importanti dolori al ginocchio, all'inguine ed alla spalla dx, dall'altra
continui controlli medici/ortopedici senza che questi abbiano portato ad un
sostanziale miglioramento delle sintomatologie evocate dalla signora. Da circa
5.
anni la signora RI 1 ha mostrato una graduale diminuzione dell'iniziativa
personale e un peggioramento dell'umore, questa sintomatologia è peggiorata
nell'ultimo anno. Già nel giugno 2004 avevamo discusso per un trattamento di
supporto psichiatrico, la paziente aveva allora deciso d'intensificare invece
la terapia di Kinesiologia, terapia che era pure stata indicata nell'ambito
degli accertamenti del servizio accertamento medico dell'Al. Negli ultimi mesi a
causa della problematica sopra descritta, dal momento che non sembra esserci
uno sbocco dal punto di vista medico, la situazione psicologica della signora è
peggiorata, ciò che comporta difficoltà della gestione dell'attività quotidiana.
Attualmente la signora presenta un grave stato depressivo con pianti frequenti,
insonnia e momenti di rabbia verso tutto e tutti senza più fiducia nei medici.
Ora ho convinto la signora ad essere seguita da uno specialista psichiatrico.
E' quindi previsto un appuntamento dal dr. __________, FMH psichiatria a __________
il prossimo 13 luglio.
Dal momento che la signora in passato aveva
assunto diversi medicamenti in particolare antalgici, ella non vuole
attualmente assumere altri medicamenti in particolare antidepressivi.
Considerato il previsto consulto psichiatrico ho preferito per il momento soprassedere.
Chiaramente l'attuale situazione sia psicologica sia dolorosa della signora RI
1.
le impedisce di fare qualsiasi lavoro, Anche a casa lei è limitata nelle sue
attività quotidiane e dev'essere continuamente aiutata dai famigliari, in
particolare dal marito e dalla madre. Non escludo che qualora la situazione
dovesse peggiorare nelle prossime settimane sarà necessario anche un ricovero
stazionario." (Doc. AI 103-12+13)
In data 19 luglio 2005 il dr. __________ ha
certificato:
"
(...)
OSSERVAZIONI PSICHIATRICHE
La signora RI 1 si è presentata all'appuntamento
all'orario convenuto. Mi ha riferito che da molti anni soffre di disturbi
algici e che è stata sottoposta alle più svariate cure conservative e
chirurgiche senza alcun successo.
Non vede un nesso fra i suoi disturbi algici ed
eventuali problemi intrapsichici.
È una persona che durante tutto il colloquio è
rotta da un pianto difficilmente controllabile, è orientata nel tempo e nello
spazio. Le sue capacità concentrative e di attenzione sono nettamente
diminuite.
Per l'assicurata praticamente non vi è nulla al
di fuori dei suoi disturbi algici persistenti.
Non ha più alcuna fiducia nel corpo medico che
secondo lei non le ha arrecato nessun miglioramento sintomatico.
È una donna completamente scoraggiata. Ha
dinnanzi a sé ancora la prospettiva di quattro interventi chirurgici per le sue
persistenti algie.
Non ho osservato nella paziente altre alterazione
deliranti o disturbi percettivi.
Affettivamente denota una timia nettamente
deflessa ed un umore di base depressivo reattivo alla sua sintomatologia
algica.
In conclusione, avendo visto la paziente una sola
volta non posso concludere per un disturbo psichiatrico maggiore. Comunque
questo aspetto secondo me andrà approfondito eventualmente anche tramite dei
test.
L'esame clinico parla per un disturbo depressivo
legato ad un disturbo da dolore somatoforme e persistente.
Le risorse della signora RI 1 sono nettamente
diminuite e le sue competenze lavorative sia come casalinga sia nella sua
abituale professione sono praticamente azzerate." (Doc. AI 103-14+15)
A fronte di tali refertazioni mediche il dr. __________
ha espresso in data 17 agosto 2005 le seguenti considerazioni:
"
(...)
In fase di opposizione viene documentata una
problematica psichiatrica che è già stata valutata nella precedente perizia SAM.
Tale patologia giustifica un’IL del 50% come salariata.
Elementi nuovi oggettivi non vengono presentati.
Anche la presa di posizione dello psichiatra curante conferma le stesse
diagnosi prese in considerazione durante la perizia SAM.
Gli argomenti presentati dal MC non vengono
confermati dallo psi curante, una presa a carico per una problematica psi
maggiormente invalidante non viene descritta.
In tale situazione ritengo che l'accertamento
medico è stato esauriente e gli elementi ora presentati sono stati presi in
considerazione durante la perizia SAM. Ritengo che non sono presenti elementi
oggettivi per motivare un ulteriore alterazione del danno alla salute presente.
NB: Per quanto riguarda la procedura
amministrativa rimangono dubbi?
Dalla perizia SAM risulta che l'A. è inabile al
50% in qualsiasi attività salariata, l'inchiesta definisce un’IL del 35%. Dalla
documentazione tali limiti sono applicabili anche in attività parziale. A mio
giudizio risulta che l'impedimento quale salariata è del 50%, ne risulta un 25%
come salariata, quale casalinga l'impedimento è del 35% e ne risulta un 17,5%
come casalinga. La somma dei limiti risulta al mio parere del 42,5%.
Tale considerazioni sono del tutto personali e
ritengo che sia giustificato ricontrollare tale situazione." (Doc. AI
107-1)
In data 23 agosto 2005 il dr. __________ ha
inoltre osservato:
"
La limitazione del 50% viene intesa come una
limitazione in attività salariata adeguata. Le caratteristiche di tale attività
vengono descritte nella perizia SAM al pt.9.
Non sono subentrati peggioramenti di entità tale da
modificare la valutazione stabilita durante la perizia SAM, anche per la componente psi."
(Doc. AI 110-1)
Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha quindi
confermato la validità della valutazione espressa dai periti del SAM,
concludendo per il rifiuto di una rendita AI.
In sede ricorsuale l’assicurata non ha prodotto
ulteriori certificati medici.
2.8.2
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie
le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha
descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere
fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04, consid. 1.2).
2.8.3
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la
valutazione effettuata dal SAM in data 24 maggio 2004 (cfr. per esteso sopra,
consid. 2.8.1.), da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.2.).
Dalla
documentazione medica agli atti emerge che tutte le problematiche
dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione.
In particolare sono state approfondite sia la tematica neurologica, sia quella
pneumologica, sia quella riguardante le ripercussioni psichiche delle patologie
di cui è affetta, così come anche, infine, quella attinente ai disturbi
ortopedici (cfr. doc. AI 77 e in esteso consid. 2.8.1).
Quanto alla valutazione neurologica, il dr. __________
ha rilevato che l’assicurata presenta soprattutto un disturbo di sensibilità
iperalgico alla coscia anteriore destra, precisando che si tratta di deficits
motori di tipo piuttosto antalgico, che non sembrano essere l'espressione di
una lesione neurogena più estesa e che, almeno dal punto di vista
esclusivamente neurologico, non dovrebbero rappresentare un'importante
limitazione per l'attività lavorativa della paziente, almeno per quel che
riguarda attività relativamente sedentarie. Lo specialista ha aggiunto che probabilmente
se non vi fossero i ben più rilevanti problemi ortopedici, il disturbo
neurologico isolato non rappresenterebbe una limitazione importante, anche per
attività che necessitino di posizione eretta prolungata e che è molto probabile
che la situazione rimarrà invariata in futuro, almeno dal punto di vista
neurologico. Il consulente valuta quindi il grado di capacità lavorativa, dal
punto di vista neurologico, per l'attività di hostess di terra, in una misura
maggiore del 80%. I disturbi neurologici constatati non hanno rilevanti
conseguenze su un'attività quale impiegata di commercio o casalinga. Molto
probabilmente le conseguenze sono pure relativamente discrete per un'attività
di assistente di volo, più importanti sono invece quali maestra di sci.
Dal punto
vi vista psichiatrico, lo specialista, dr. __________, ha rilevato che
l'assicurata presenta una scarsa tolleranza alle frustrazioni interpersonali ed
una tendenza a spunti proiettivi che sono rintracciabili sia in ambito
famigliare sia extrafamigliare.
Egli ha
constatato che in particolare nella relazione con il corpo medico, l'assicurata
ha sviluppato crescenti rivendicazioni e spunti proiettivi; con sentimenti
d'ingiustizia e rabbia, sviluppando progressivamente alcuni disturbi
psicosomatici quali un eczema alle mani ed al viso, ed un'asma bronchiale,
oltre a ricorrenti dolori osteoarticolari e polarizzandosi sempre più sui
propri disturbi fisici. Lo specialista ha osservato che dal 2000 l'assicurata
ha presentato un graduale appiattimento affettivo con una riduzione
dell'iniziativa e del piacere nelle attività quotidiane e nelle relazioni
interpesonali, con una flessione di umore associata a larvati pensieri
suicidali, associati a diminuzione della capacità di concentrazione ed
attenzione, e con facile affaticabilità, presentando vissuti di rassegnazione
di fronte al proprio cedimento, soprattutto fisico e un quadro depressivo
maggiore ricorrente associato a disturbi somatoformi, in particolare algie
osteoarticolari all'arto superiore ed inferiore destro. Lo specialista ha
concluso che dal punto di vista psichico l'assicurata presenta una capacità
lavorativa del 50% nell'attività sia di impiegata, sia di hostess e una
capacità lavorativa totale come casalinga.
Dal lato ortopedico, il dott. __________ ha
rilevato che la situazione non appare molto allarmante, precisando che dal
punto di vista più prettamente ortopedico non s'impongono particolari misure
terapeutiche, consigliando una chinesiterapia moderata, rispettivamente una
leggera attività sportiva. Per motivi ortopedici lo specialista ha quindi
ritenuto che la capacità lavorativa come casalinga raggiunge il 70%, come
impiegata di commercio il 75%, come assistente di volo a terra il 50%, come
maestra di sci e come assistente di volo sugli aerei praticamente lo 0%.
Quanto al consulto pneumologico, il dr. __________
ha posto la diagnosi di asma bronchiale leggera persistente, a decorso
altalenante, che ha portato in sostanza ad un progressivo peggioramento,
rispettivamente un aumento dell'instabilità soprattutto la sera, con
conseguente potenziamento della terapia.
Lo specialista è giunto alla conclusione che
l’assicurata presenta un'abilità lavorativa completa per lavori fisici leggeri,
rispettivamente sedentari (per esempio lavori d'ufficio quale segretaria); per
quanto riguarda l'attività fisica di grado moderato o elevato quale maestra di
sci, attività da ultimo non più svolta prevalentemente per motivi ortopedici, l’assicurata
presenta una limitazione dovuta ai problemi respiratori oscillante dal 25% al
50%; nella professione di hostess, tenuto conto che si tratta di un'attività
fisica non particolarmente marcata, dal punto di vista medico - teorico
pneumologico non dovrebbero sussistere limitazioni significative dell'attività
lavorativa; infine, per quanto riguarda l'attività di casalinga, tenendo conto
della percentuale dei lavori fisici con sforzi medio - pesanti nei quali la
paziente presenta una limitazione, l’assicurata presenta un grado d'incapacità
lavorativa massima del 25%, percentuale tuttavia che potrebbe oscillare verso
il basso tenuto conto che l'assicurata non presenta un quadro costante di
disturbi asmatici durante tutto il corso dell'anno. Lo specialista ha precisato
che in situazioni di esacerbazione asmatica l’assicurata potrebbe presentare
delle situazioni di momentaneo aumento dell'incapacità lavorativa e che ella
non è idonea per attività lavorative con esposizione ad agenti irritativi non
specifici delle vie respiratorie (polveri, fumi, sostanze irritanti volatili).
Questo Tribunale ritiene che non vi siano in
concreto sufficienti motivi per mettere in dubbio la valutazione accurata,
approfondita e motivata effettuata dai periti del SAM.
Essi hanno debitamente tenuto conto dei singoli
consulti, rilevando che l’assicurata è da ritenere capace al lavoro al 50%
nella sua attività lavorativa di hostess di terra e in quella di impiegata di
commercio o altre attività sedentarie, mentre è abile nella misura del 70% con
riferimento alle mansioni di casalinga.
Tale valutazione, approfondita e motivata, non è
in seguito stata smentita da altri certificati medici specialistici attestanti
patologie maggiormente invalidanti.
Al riguardo, infatti, la valutazione peritale del
SAM non può essere rimessa in discussione, come vorrebbe l’assicurata, né dall’attestazione
della dr.ssa __________, né da quella del dr. __________. In data 8 luglio 2005
la dr.ssa __________ si è limitata ad attestare un peggioramento delle
condizioni dell’assicurata dal punto di vista psichiatrico, in presenza di un
importante stato depressivo in paziente con sindrome
depressiva ricorrente e sindrome da dolore persistente, senza ulteriori
specificazioni (doc. AI 103-16). La dr.ssa __________ nel certificato medico 8
luglio 2005 inviato alla patrocinatrice dell’assicurata ha poi indicato di
avere convinto l’assicurata ad essere seguita da uno specialista, fissando un
appuntamento presso il dr. __________ (doc. AI 103-12+13). Dal canto suo nel certificato medico 19 luglio 2005 il dr. __________ ha sì attestato
che l’assicurata è una donna completamente scoraggiata, che deve ancora
sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici, ma ha comunque rilevato di non
aver osservato nella paziente altre alterazione deliranti o disturbi
percettivi, concludendo che “avendo visto la paziente una sola volta non
posso concludere per un disturbo psichiatrico maggiore. Comunque questo
aspetto secondo me andrà approfondito eventualmente anche tramite dei test”
(doc. 103-14+15, la sottolineatura è della redattrice). Anche questa
attestazione non può quindi rimettere in dubbio quanto approfonditamente
valutato in sede peritale. Come giustamente affermato dal patrocinatore
dell’assicurata, sia il dr. __________, sia la dr.ssa __________ hanno posto le
medesime diagnosi già indicate dal perito del SAM, dr. __________ del Servizio di
__________. Di conseguenza, perlomeno fino al momento della decisione
impugnata, non si può ritenere che la patologia psichiatrica dell’assicurata
sia peggiorata, così da rendere inattendibile la valutazione peritale del SAM.
Pertanto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato
inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurata presenta una residua capacità
lavorativa del 50% in attività leggere sedentarie, quale ad esempio quella di impiegata
di commercio.
2.9
2.9.1
Per quel che
concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale
casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel primo rapporto 2
ottobre 2001 l’assistente sociale era giunta ad una limitazione complessiva del
26% (doc. AI 19), mentre nel secondo rapporto datato 13 maggio 2005, allestito
alla luce degli approfonditi accertamenti medici effettuati per il tramite del
SAM, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 35% (doc.
AI 95).
2.9.2
Come è già
stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate
la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di
trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione
realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata
soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto
dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza
non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo
di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il
calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando
l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69
Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr
für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines
entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten
gemäss BGE 125 V 352 Erw.
3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,
dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis
der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der
Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere
der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten
Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von
zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die
Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest
wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und
Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen
Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1
IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle
Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den
Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung
tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo
ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,
solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161
consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990
nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003
nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
Va detto che
nella specie, constatato come le indicazioni dell’assicurata apparissero,
secondo l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta domiciliare, in
contrasto con gli accertamenti medici fino a quel momento esperiti, l’Ufficio AI
ha fatto esperire la perizia multidisciplinare 24 maggio 2004 del SAM per
stabilire gli effettivi impedimenti dell’interessata.
2.9.3
Nel suo primo
rapporto del 2 ottobre 2001 l’assistente sociale aveva indicato che la
documentazione medica che l’assicurata entro pochi giorni avrebbe presentato ed
eventualmente un esame peritale avrebbero potuto meglio chiarire le reali
capacità e risorse dell’assicurata (doc. 19-7).
Esperita
la perizia del SAM, l’assistente sociale ha allestito un nuovo rapporto il 13
maggio 2005 (cfr. doc. AI 95). Sulla base degli accertamenti fatti presso il
domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni
dei medici del SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione
casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva
del 35% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.8.1.). Va detto che in sede di
valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti la responsabile
ha ritenuto in parte non giustificate da elementi medici le dichiarazioni dell’assicurata
in merito a presunte limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche, come
quella relativa all’alimentazione e al bucato.
In
particolare, le difficoltà addotte dall’assicurata erano essenzialmente riferite
ai problemi ortopedici che, secondo il perito dr. __________, erano tali da
limitarla nell’esecuzione dei lavori casalinghi consueti nella misura del 30%,
a causa della presenza di limitazioni funzionali, seppur discrete, al ginocchio
destro, alla caviglia destra e, in maniera marginale, alla mano destra e di
disturbi della sensibilità di carattere reumatoso che giustificano una minore
fluidità del lavoro (referto 20 aprile 2004, doc. AI 77-30; cfr. sopra consid.
2.8.3
).
Non da
ultimo, considerando che l’assicurata non ha formulato in merito alcuna
contestazione né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali
d’impedimento riferite alle singole incombenze, alla valutazione
dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare
come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni
singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Non sono quindi
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
Il grado globale d’impedimento del 35% accertato
nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato, essendo per altro in linea
con il grado d’incapacità lavorativa (30%) quale casalinga accertato dai periti
del SAM.
2.10
Stante
l'esigibilità da parte dell'assicurata di un’attività sedentaria quale quella
di impiegata di commercio al 50%, come appurato (cfr. consid. 2.8.), occorre
quindi procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno per
la parte d’attività salariata, ponendo a confronto il reddito che l’assicurata
avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale hostess attiva al 50%
(reddito da valido) con quello che potrebbe conseguire lavorando quale
impiegata di commercio al 50% (reddito da invalido).
Nel caso di specie, l’amministrazione,
basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo rapporto 21 marzo 2005 –
ovvero che, sulla base delle indagini effettuate presso __________, qualora
l’assicurata avesse continuato a lavorare quale hostess di volo, per
un’attività al 100% avrebbe guadagnato fr. 78'000, doc. AI 91-3 - ha ritenuto
un reddito da valida di fr. 39’000, pari a quanto avrebbe potuto guadagnare
l’assicurata, senza il danno alla salute, quale hostess attiva al 50%.
L’assicurata non ha contestato tale reddito.
Quanto al reddito da
invalida, l’amministrazione, sempre basandosi su quanto indicato dal consulente
IP, ha ritenuto la somma di fr. 30'000, pari a quanto potrebbe guadagnare l’assicurata
quale impiegata di commercio, al 50% (il consulente IP ha indicato che tale
importo corrisponde al salario minimo SIC per 40-enni, doc. AI 91-3).
L’assicurata non ha contestato nemmeno tale
reddito.
Dal
raffronto tra il reddito da valida di fr. 39'000 annui che l’assicurata avrebbe
potuto conseguire lavorando al 50% quale hostess di volo ed il reddito da
invalida che potrebbe conseguire lavorando quale impiegata di commercio al 50%
di fr. 30'000, emerge un grado d'incapacità al guadagno del 23% (39'000 – 30’000
x 100 : 39'000).
Viste le quote parti tra attività salariata e
mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione il
grado d’invalidità globale del 29% (23 x 50% + 35 x 50%), va altresì
confermato.
Il
provvedimento querelato va quindi confermato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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