32.2005.169
Nel caso esaminato l'opposizione è sufficientemente motivata; quindi gli atti vanno trasmessi all'amminstrazione per l'emissione della decisione su opposizione.
25 luglio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2005.169
Data decisione, Autorità:
25.07.2006, TCA
Titolo:
Nel caso esaminato l'opposizione è sufficientemente motivata; quindi gli atti vanno trasmessi all'amminstrazione per l'emissione della decisione su opposizione.
OPPOSIZIONE
art. 52 LPGA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.169
BS/sc
Lugano
25 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che
- RI
1, classe __________, dal 1° gennaio 1995 è al beneficio di una rendita intera
d’invalidità (cfr. decisione 14 agosto 1995, doc. AI). In fase di revisione
della rendita il grado d’invalidità è stato dapprima diminuito al 50%, poi
aumentato all’80%;
- nell’ambito
di un’ulteriore revisione, avviata d’ufficio nell’agosto 1996, e dopo
l’esecuzione di una perizia multidisciplinare del __________ di __________, con
decisione 13 febbraio 2003 l’Ufficio AI ha ridotto il grado d’invalidità al 60%
(doc. AI 146 e AI 150);
- con
decisione su opposizione 8 maggio 2003 l’amministrazione, in parziale
accoglimento dell’opposizione, ha annullato la decisione formale e disposto l’espletamento
di ulteriori accertamenti (doc. AI 173);
-
esperite le verifiche mediche necessarie e ritenuto un miglioramento delle
condizioni di salute, con decisione 15 dicembre 2004 l’Ufficio AI ha fissato il
grado d’invalidità al 60% e di conseguenza riconosciuto una rendita di tre
quarti (doc. AI 194 e 198);
- con
scritto 22 dicembre 2004 l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha
presentato un’opposizione in lingua tedesca (doc. AI 199);
- ritenuta
l’opposizione non motivata, in data 18 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha assegnato
un termine di 20 giorni per la completazione dell’opposizione e per trasmettere
la traduzione in lingua italiana (doc. AI 201);
- dopo
aver contestato direttamente all’amministrazione l’imposizione di trasmettere
la traduzione richiesta, essendo il tedesco lingua ufficiale, con atto 23 marzo
2005 l’assicurata ha adito l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), quale autorità di vigilanza, sostenendo che la prassi dell’Ufficio AI
del Cantone Ticino non è conforme alla Costituzione e viola il diritto di
essere sentito (doc. AI 208);
- con
giudizio 20 maggio 2005 l’UFAS ha invece confermato l’agire
dell’amministrazione in virtù del cosiddetto principio della territorialità
(doc. AI 212);
- di
conseguenza, il 3 giugno 2005 l’assicurata ha prodotto la traduzione dell’atto
di opposizione avente il seguente tenore:
"
(...)
contro il Vostro provvedimento del 15 dicembre 2004 con
la seguente
R I C H I E S T A
" All'istante deve essere corrisposta anche
successivamente al 1 febbraio 2005 una pensione completa sulla base di
un'invalidità pari al 100%."
M O T I V A Z I O N E
1. Il sottoscritto gode di un mandato di assistenza
come previsto dalla legge.
BO: Mandato di assistenza del 25.11.2002 Allegato
1
2. Contro il provvedimento del 15.12.2004 si è
presentato ricorso entro il termine previsto di 30 gg.
3. Non corrisponde al vero che lo stato di salute
dell'istante sia migliorato dalla perizia effettuata dalla __________ a __________
nell'aprile 2002. Nel frattempo sono comparsi seri disturbi alla schiena a
causa dell'aggravamento di un'ernia del disco traumatica, che hanno causato
all'istante ulteriori e gravi impedimenti. A causa di tutti questi disturbi non
le è assolutamente possibile intraprendere qualsivoglia attività lavorativa.
4. Poiché l'istante non è totalmente a conoscenza
dell'attuale stato degli atti, ella richiede l'invio dell'intera documentazione
al legale rappresentante e, contemporaneamente, la determinazione di una
scadenza affinché possa motivare in maniera più dettagliata il presente
ricorso." (Doc. AI 213-4+6)
- dando
seguito alla summenzionata richiesta, con scritto 21 giugno 2005 l’amministrazione
ha trasmesso gli atti, impartendo un ulteriore termine di 20 giorni per
motivare l’opposizione (doc. 215);
- non
avendo ricevuto alcun riscontro ed essendo il succitato termine scaduto, con
decisione 26 agosto 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato l’opposizione irricevibile per
mancanza di motivazione (doc. AI 217);
- con
tempestivo ricorso al TCA RI 1 ha innanzitutto contestato l’assunto di carente
motivazione facendo presente quanto segue:
"
(...)
Nel provvedimento originario è stato fatto notare che
le condizioni di salute della reclamante erano migliorate a partire dal momento
in cui era stata diffusa la perizia specialistica dell'aprile 2002 rilasciata
presso il centro __________ di __________. È stato inoltre indicato che
l'idoneità al lavoro ammontava al 40 % per ogni attività lucrativa. Nel ricorso
del 22 dicembre 2004 è stata segnalata l'incorrettezza di quanto sopra
riportato, poiché, nel frattempo, erano sorti gravi problemi alla schiena:
un'ernia traumatica al disco aveva subito un aggravamento tanto serio da
provocare altri gravi handicap di cui la reclamante soffre tutt'oggi.
La controparte non ha accolto tale ricorso per la
presumibile mancanza di sufficienti motivazioni, ma di certo non è questo il
caso, in quanto, già nella presentazione del ricorso, la reclamante ha fatto
notare che i problemi alla nuca e alla schiena causati dall'ernia traumatica al
disco, non ancora esposti nella perizia di __________, non sono stati presi in
considerazione (benché la decisione su opposizione dell'8 maggio 2003 fosse
stata approvata in parte proprio per questo motivo, poiché il Dr. __________
aveva segnalato di recente un'ernia al disco).
Dopo aver preso visione degli atti, il sottoscritto ha
pertanto rinunciato alla presentazione di una dettagliata motivazione, poiché i
fatti essenziali alla base del ricorso sono già stati esposti e non necessitano
Fatti
di un'ulteriore integrazione. Il Tribunale deve tuttavia trattare in ogni caso
il ricorso della reclamante secondo il principio inquisitorio. (...)"
(Doc. I)
Nel
merito la ricorrente ha in sostanza evidenziato un peggioramento della
situazione valetudinaria nonché l’assenza di un raffronto dei redditi per la
determinazione del grado d’invalidità;
- con risposta di causa l’Ufficio AI, ricordando come l’oggetto
della vertenza sia l’irricevibilità dell’opposizione, ha evidenziato:
"
(...)
L'amministrazione ha reputato l'opposizione presentata
non sufficientemente motivata, tanto più che era stata redatta da un legale.
Pertanto con scritto 21.06.2005 (doc. AI n. 215), oltre ad inoltrare in visione
l'incarto dell'assicurata, l'amministrazione ha assegnato a parte ricorrente
ulteriori 20 giorni per motivare debitamente l'opposizione, con comminatoria
che, trascorso infruttuoso detto termine, l'opposizione sarebbe stata
dichiarata irricevibile.
Nel caso specifico, ritenuto che parte ricorrente non
aveva presentato motivazioni sufficienti con l'opposizione interposta, nè aveva
dato seguito alla richiesta dell'amministrazione nei termini impartiti,
l'opposizione è stata rettamente considerata irricevibile." (Doc. III)
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni;
- in
lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione dichiarato
irricevibile l’opposizione nel senso di reputarla non motivata;
- giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su
Considerandi
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e
contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
- l’art.
10.
cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una
motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del
suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta
oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore
(cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al
cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per
rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito
(in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);
- se
da un lato il ricorso deve contendere, oltre alle conclusioni, una succinta
esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali
presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di
opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la
volontà di non accettare la decisione intimata (cfr. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser
una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale
obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523)
ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto
valida un opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di
una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due
certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (cfr. DTF 123 V 131s);
- nel
caso in esame l’opposizione 3 giugno 2005 è da considerare sufficientemente
motivata ai sensi della succitata giurisprudenza, avendo innanzitutto
l’assicurata espresso il disaccordo con la decisione 15 dicembre 2005 e chiesto
il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità;
- l’opponente ha inoltre contestato un miglioramento delle proprie
condizioni di salute rispetto alla perizia del __________, facendo rilevare la
comparsa di gravi problemi alla schiena a seguito dell’aggravamento dell’ernia
al disco;
- il
fatto che l’assicurata abbia chiesto gli atti senza aver in un secondo tempo prodotto,
dopo la visione degli stessi, uno scritto aggiuntivo non le causa alcun
pregiudizio, anche se per motivi procedurali è auspicabile che l’opposizione
sia dettagliata e correlata dalla pertinente documentazione;
- con
l’invio dell’incarto il 21 giugno 2005 l’Ufficio AI non avrebbe dovuto porre la
comminatoria ex art. 10 OPGA, essendo, come detto, l’opposizione in questione
sufficientemente motivata;
- pertanto
all’amministrazione sono retrocessi gli atti affinché esamini nel merito l’opposizione
in parola.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi
all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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