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Decisione

32.2005.169

Nel caso esaminato l'opposizione è sufficientemente motivata; quindi gli atti vanno trasmessi all'amminstrazione per l'emissione della decisione su opposizione.

25 luglio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di un'ulteriore integrazione. Il Tribunale deve tuttavia trattare in ogni caso

il ricorso della reclamante secondo il principio inquisitorio. (...)"

(Doc. I)

Nel

merito la ricorrente ha in sostanza evidenziato un peggioramento della

situazione valetudinaria nonché l’assenza di un raffronto dei redditi per la

determinazione del grado d’invalidità;

- con risposta di causa l’Ufficio AI, ricordando come l’oggetto

della vertenza sia l’irricevibilità dell’opposizione, ha evidenziato:

"

(...)

L'amministrazione ha reputato l'opposizione presentata

non sufficientemente motivata, tanto più che era stata redatta da un legale.

Pertanto con scritto 21.06.2005 (doc. AI n. 215), oltre ad inoltrare in visione

l'incarto dell'assicurata, l'amministrazione ha assegnato a parte ricorrente

ulteriori 20 giorni per motivare debitamente l'opposizione, con comminatoria

che, trascorso infruttuoso detto termine, l'opposizione sarebbe stata

dichiarata irricevibile.

Nel caso specifico, ritenuto che parte ricorrente non

aveva presentato motivazioni sufficienti con l'opposizione interposta, nè aveva

dato seguito alla richiesta dell'amministrazione nei termini impartiti,

l'opposizione è stata rettamente considerata irricevibile." (Doc. III)

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni;

- in

lite è la questione a sapere se l’amministrazione abbia a ragione dichiarato

irricevibile l’opposizione nel senso di reputarla non motivata;

- giusta

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. Il cpv. 2 prevede che le decisioni su

Considerandi

opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e

contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;

- l’art.

10.

cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione deve contenere una conclusione e una

motivazione. L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del

suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta

oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore

(cpv. 4). Per il cpv. 5, se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al

cpv. 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per

rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito

(in argomento v. DTF 123 V 128, 120 V 413);

- se

da un lato il ricorso deve contendere, oltre alle conclusioni, una succinta

esposizione dei fatti e dei motivi invocati (cfr. art. 61 lett. b LPGA), tali

presupposti non sono da considerare con lo stesso rigore in caso di

opposizione. Per considerare valida un’opposizione è sufficiente che risulti la

volontà di non accettare la decisione intimata (cfr. Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Zurigo 2003, § 69 n. 49, pag. 465). Secondo Kieser

una motivazione può essere aggiunta, non essendo un presupposto formale

obbligatorio (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 14, pag. 523)

ed ha fatto riferimento ad una sentenza pubblicata in cui il TFA ha ritenuto

valida un opposizione di un assicurato il quale, per contestare la ripresa di

una piena capacità lavorativa sostenuta dall’amministrazione, aveva inviato due

certificati medici attestanti un’incapacità lavorativa (cfr. DTF 123 V 131s);

- nel

caso in esame l’opposizione 3 giugno 2005 è da considerare sufficientemente

motivata ai sensi della succitata giurisprudenza, avendo innanzitutto

l’assicurata espresso il disaccordo con la decisione 15 dicembre 2005 e chiesto

il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità;

- l’opponente ha inoltre contestato un miglioramento delle proprie

condizioni di salute rispetto alla perizia del __________, facendo rilevare la

comparsa di gravi problemi alla schiena a seguito dell’aggravamento dell’ernia

al disco;

- il

fatto che l’assicurata abbia chiesto gli atti senza aver in un secondo tempo prodotto,

dopo la visione degli stessi, uno scritto aggiuntivo non le causa alcun

pregiudizio, anche se per motivi procedurali è auspicabile che l’opposizione

sia dettagliata e correlata dalla pertinente documentazione;

- con

l’invio dell’incarto il 21 giugno 2005 l’Ufficio AI non avrebbe dovuto porre la

comminatoria ex art. 10 OPGA, essendo, come detto, l’opposizione in questione

sufficientemente motivata;

- pertanto

all’amministrazione sono retrocessi gli atti affinché esamini nel merito l’opposizione

in parola.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi

all’Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze ai sensi dei considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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