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Decisione

32.2005.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 agosto 2005Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I

dolori si scatenano da una parte all'altra del corpo procurando fitte,

bruciori e gonfiori alle mani e ai piedi.

2) Oltre alla fibromialgia non si è pure tenuto

conto di quanto scompenso causi la psoriasi, per la quale sono in cura

dalla dott.ssa __________ (vedi punto 1*).

Prima

dell'invio del certificato della dermatologa, l'8.12.2003 vi inviai pure

uno scritto inerente al mio stato di salute. Temo che il contenuto globale

della lettera e dei suoi allegati NON SIA STATO DA VOI VAGLIATO, dato che

nella vostra decisione non vi è alcun riferimento in merito.

Faccio

notare che la terapia PUVA per apportare un po' di sollievo a questa fastidiosa

malattia prosegue regolarmente, dato che il prurito al cuoio capelluto è

sempre molto presente, come pure assai estesi sono gli arrossamenti e

gli strati squamosi alla testa e in diverse parti del corpo.

Da

quanto già emerso con i miei precedenti scritti e dal contenuto di queste righe

penso che riusciate a comprendere che l'abbandono della mia attività

professionale MI È STATO IMPOSTO DALL'INSOPPORTABILE STATO DI SALUTE

VENUTOSI A CREARE.

Quando

di notte non si ha praticamente dormito, il dover in seguito sostenere dei

colloqui assai impegnativi fungendo da mediatrice tra __________ ed __________

con il costante accompagnamento di dolori e bruciori nelle diverse parti del

corpo, gonfiori alle mani e ai piedi con difficoltà motorie ed articolari,

prurito al cuoio capelluto che ti costringe incessantemente, talvolta, a

"grattarti come una scimmia" penso che capiate anche voi che

tutto ciò non sia proprio il migliore "biglietto da visita" per una

rappresentante del __________.

Il mio generale precario stato di salute mi

costrinse pure, più d'una volta, a dover posticipare degli appuntamenti

(situazioni fastidiose, per me, poiché in tutte le mie attività esercitate a

partire dai 15 anni, ho sempre cercato di dare il massimo di me stessa).

Come

vedete - e ribadisco - ho smesso la mia attività poiché "PROPRIO NON CE

LA FACEVO PIÙ E LA SITUAZIONE ERA DIVENUTA INSOSTENIBILE ANCHE DAL PROFILO

PSICOLOGICO".

Mi

sembra che vi sia un errore nel grado d'invalidità da voi calcolato come "salariata"

(o meglio, stipendiata),

Reputo

che il mio impedimento debba essere valutato al 100%: prova

ne è il fatto che, al riguardo, le mie dimissioni per il mio totale

impedimento per motivi di salute furono accettate dal __________ e la relativa

decisione emanata in data 19 agosto 2003 - vedi __________ __________ già

in vostro possesso.

Infatti,

NON MI SEMBRAVA PURE ONESTO, da parte mia (come del resto mi era

stato proposto dai miei superiori, poiché il mandato quadriennale d'__________

sarebbe scaduto il 31 agosto 2004), rimanere ancora alle dipendenze

dello __________ per un ulteriore anno, MA IN MALATTIA al 100%, OVVIAMENTE

SENZA PIÙ ESERCITARE LA PROFESSIONE D'__________ E RICEVERE MENSILMENTE, PER

DODICI MESI, LO STIPENDIO DI FR. 1'567.10.

Lo specchietto

inerente al mio grado d'invalidità dovrebbe risultare come segue:

ATTIVITÀ IMPEDIMENTO INVALIDITÀ

Casalinga al

75% 40% 30%

Salariata al

25% 100% 25%

Totale 55%

====

Per ciò che concerne la vostra richiesta

" ESPOSTO SUCCINTO DEI

FATTI", oltre a quanto già descritto qui sopra vi rimando pure alla mia

precedente corrispondenza a partire dall'8 luglio 2003 e segg., che

dovrebbe trovarsi nel vostro incarto.

Nel caso in cui vi occorresse qualche ulteriore documentazione rimango

volentieri a vostra disposizione." (Doc. AI 20)

1.4. Esperiti

nuovi accertamenti, in particolare un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 27), con decisione su

opposizione 27 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione,

osservando:

" (...)

5. Secondo prassi, per determinare il grado

d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a

domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente

sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le

normali mansioni quotidiane.

Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo

un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di

riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna

nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte

dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi).

Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro

simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.

In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che

non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste

(RCC 1984, p. 143).

Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per

l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche.

L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il

danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla

medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si

trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed

in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle

abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 39%.

6. In concreto occorre inoltre stabilire la

corretta ripartizione fra l'attività di casalinga e l'attività lucrativa svolta

dall'assicurata se non avesse interrotto l'attività lucrativa per il danno alla

salute e quindi valutare i relativi impedimenti. Pertanto ritenute le ore

svolte pari a 12 ore settimanali, in relazione a una settimana a tempo pieno di

24 ore risulta una percentuale del 50%. Il calcolo è quindi il seguente. Per

attività di salariata in ragione del 50% con una capacità di lavoro totale,

essa non presenta alcuna invalidità, mentre per l'attività di casalinga in

ragione del rimanente 50%, con una limitazione del 39% essa conosce

un'invalidità parziale del 19.5%.

L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla

legge per una rendita d'invalidità.

Il certificato medico presentato d'altro lato non oggettiva alcun nuovo

elemento che non sia già stato preso in considerazione per la valutazione del

caso.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto

conferma." (Doc. AI 32)

1.5. Con

tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’Avv. RA 1, ha

chiesto che le venga versata una rendita intera, motivando:

" (...)

7. L'accertamento dei fatti e il conseguente loro

esame non è stato sufficientemente approfondito sia per quanto riguarda le

conseguenze invalidanti delle patologie riscontrate nella Signora RI 1, sia per

quanto attiene alla determinazione della ripartizione tra attività lucrativa e

attività non lucrativa.

Infatti è manifesta l'incongruenza tra la decisione 30 dicembre 2003,

nella quale veniva accertata un'attività lucrativa nella misura del 25% e

un'attività di casalinga del 75%, e la decisione su opposizione del 27 dicembre

2004, dove la proporzione tra le attività è stata ripartita paritariamente.

La Signora RI 1 era occupata nella misura del 25% nell'attività

lucrativa e del 75% in quella di casalinga. Infatti, come emerge dalla lettera

17 dicembre 2004 della Sezione delle risorse umane (cfr. Incarto AI, Lettera

17.12.2004, __________ /__________), l'onere docente corrisponde a 6 ore

settimanali, da raffrontare alle 24 ore settimanali del lavoro a tempo pieno.

La decisione impugnata raffronta le 12 ore di lavoro effettivamente esplicate

(onere amministrativo) alle 24 ore dell'onere docente a tempo pieno.

In sostanza per determinare il grado d'occupazione della ricorrente, è

stata effettuata un'operazione aritmetica tra unità di misura differenti.

La realtà è che la Signora RI 1 era occupata nella misura del 25%

nell'attività lucrativa e nel restante 75% nelle abituali mansioni di

casalinga.

L'accertamento di questo elemento di fatto, corretto nella decisione 30

dicembre 2003, è errato nella decisione impugnata che deve quindi essere

annullata.

8. La valutazione del grado di invalidità della

Signora RI 1 deve tenere conto della concreta sua situazione, caratterizzata in

estrema sintesi dagli elementi qui esposti:

a) il dr. med. __________, ha

constatato un'inabilità professionale del 100% dovuta alla contemporanea

presenza di poliartrite, fibromialgia, ernia iatale con turbe digestive e

psoriasi generalizzata (Incarto AI, dr. __________, Certificato 02.12.2004);

b) il dr. med. __________, senza

avere a disposizione esami paraclinici recenti e senza giudicare la ricorrente

sotto il profilo dell'inabilità lavorativa, ha nondimeno attestato un'inabilità

del 20% nelle mansioni di casalinga e nell'attività professionale (Incarto

AI, dr. __________, Certificato 10.12.2004);

c) la dr.ssa __________, sebbene non si

sia espressa sulla capacità lavorativa della Signora RI 1, ha comunque posto

l'accento nel suo rapporto sulle ripercussioni che le patologie di cui soffre

l'assicurata e in particolare la psoriasis vulgaris hanno sullo stato

psichico (Incarto AI, dr.ssa __________, certificati 12.12.2003 e

27.10.2004);

d) Il rapporto dell'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, allestito

dalla Signora __________, a più riprese suggerisce la necessità di ulteriori

accertamenti medici per una precisa determinazione dell'inabilità in

mansioni abituali e in attività lavorative (cfr. Incarto AI, Rapporto

d'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica,

punti 5.2, 5.4);

e) La Signora RI

1 (__________) ha __________.

Paradossalmente alla signora RI 1 è stato riconosciuto un grado d'invalidità

del 40% nelle mansioni abituali e una completa abilità professionale

nell'attività lavorativa da lei svolta: anche da qui la necessità di una

approfondita perizia medico-specialistica che possa portare all'accertamento

dell'effettivo grado d'invalidità della ricorrente, che a mente sua non è

comunque inferiore al 60%.

L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha del resto mai provveduto

ad ordinare un completo esame medico della ricorrente, cosa che avrebbe potuto

essere facilmente attuata dal servizio medico interno.

La valutazione economico-giuridica del grado di invalidità della

ricorrente deve risultare dall'esame combinato di tutti gli elementi appena

descritti: la Signora RI 1 ritiene pertanto in concreto che vi sono le

condizioni oggettive per riconoscerle il diritto ad una rendita ordinaria

d'invalidità intera, ritenuta una sua inabilità professionale di certo non

inferiore al 60%.

In ogni caso l'esame eclettico delle risultanze mediche deve condurre

forzatamente all'allestimento di una perizia medico-specialistica e

pluridisciplinare che possa determinare l'esatto grado d'invalidità della

ricorrente e il conseguente suo diritto alle prestazioni LAI.

9. La contestata decisione non tocca minimamente il

problema delle ripercussioni psichiche provocate dalle patologie riscontrate

nell'assicurata, in particolare l'artrite psoriatica, e della loro influenza

negativa sul grado d'abilità.

Nemmeno la grave fibromialgia che affligge l'assicurata è stata presa in

considerazione dall'Autorità contestualmente alla procedura d'esame della sua

domanda, non solo nella decisione impugnata, ma anche solo per scorgere la

necessità di un approfondimento istruttorio.

L'Ufficio AI si è limitato ad analizzare singolarmente le patologie,

senza determinare il grado d'invalidità che è determinato dai loro simultanei

effetti sullo stato di salute della Signora RI 1 e sulla sua capacità di

guadagno e di svolgere le abituali mansioni." (Doc. I)

1.6. Con risposta

11 febbraio 2005 l'UAI ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato

quanto segue:

" Preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il

medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di

opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i

contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula

l'integrale conferma.

Si rileva inoltre come

l'amministrazione abbia stabilito a giusta ragione la ripartizione fra

l'attività di salariata e l'attività di casalinga nella misura percentuale del

50% ciascuna.

Infatti, l'assicurata

effettuava concretamente in qualità di __________ 12 ore settimanali in

relazione ad una settimana a tempo pieno per la professione testè citata di

complessive 24 ore settimanali, ciò che comporta inevitabilmente un'attività di

salariata corrispondente al 50% (cfr. in tal senso i doc. 9, doc. 27 pag. 2 e

doc. 31 incarto AI).

Anche nella denegata

ipotesi in cui si dovesse considerare la Signora RI 1 quale casalinga nella

misura del 75%, quest'ultima non raggiungerebbe comunque il grado minimo del

40% ex art. 28 LAI per aver diritto ad una rendita d'invalidità; in effetti, un

impedimento totale del 39% secondo quanto valutato dall'inchiesta economica per

le persone che si occupano dell'economia domestica di data 1° dicembre 2004

(cfr. doc. 27 incarto AI), comporterebbe ad ogni modo un grado

d'invalidità massimo corrispondente al 29% (39 x 75 : 100 = 29).

Si sottolinea altresì

come l'assicurata chiede di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti

peritali, senza tuttavia portare in sede di ricorso alcun elemento medico

concreto che comprovi un peggioramento del proprio stato di salute.

In considerazione degli

atti dell'incarto, segnatamente la valutazione dello stato di salute

dell'opponente da parte del Servizio medico regionale (SMR), risulta in maniera

inequivocabile come il danno alla salute sia stato adeguatamente valutato; ne

discende pertanto che, nella fattispecie che ci occupa, non vi sono elementi

che giustificano un diverso apprezzamento dell'invalidità della ricorrente

rispetto a quanto già ritenuto con la decisione su opposizione qui impugnata,

la quale si rivela pienamente corretta." (Doc. III)

1.7. Con scritto

del 24 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurata ha rilevato:

" Riferendomi alla procedura indicata a margine e dando

seguito alla sua ordinanza 14 febbraio 2005, unitamente alla presente le

trasmetto i seguenti certificati medici che attestano lo stato inabilitante

della Signora RI 1 e la necessità di ordinare una perizia medica:

- Certificato

23.02.2005, dr. __________;

- Certificato

22.02.2005, dr.ssa __________;

- Certificato

18.02.2005, Sig.ra __________;

- Certificato

21.02.2005, Signor __________." (Doc. V)

1.8. In data 10

marzo 2005 l’amministrazione ha osservato:

" (...)

Per quanto concerne

l'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto il certificato medico 23.2.2005

del Dr. __________ (doc. C1), il certificato medico 22.2.2005 della

Dr.ssa __________ (doc. C2), il certificato 18.2.2005 della signora __________

(infermiera diplomata, cfr. doc. C3) ed il certificato 21.2.2005 del

fisioterapista __________ (doc. C4).

I certificati medici di

cui sopra sono stati sottoposti come di consueto al vaglio del Servizio medico

regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con annotazioni 3 marzo 2005 qui

allegateVi che non vi sono nel caso in esame elementi atti a modificare la

valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in questione.

Si ritiene quindi di dover

insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)

1.9. Con scritto

25 marzo 2005 il rappresentante dell’assicurata ha formulato le seguenti

osservazioni:

" (...)

- contrariamente a quanto ritenuto del dr. med. __________,

la Signora RI 1 non era una docente, bensì un'__________ e perito aziendale. Di

conseguenza ella non era stabile nella sede di lavoro, ma doveva anzi spostarsi

frequentemente;

- Il rapporto medico del dr. __________ è stato

da questi allestito senza avere a disposizione le lastre che attestano

l'artrite dell'assicurata. Dal 3 gennaio 2005 la Signora RI 1 si trova in cura

presso il medesimo medico per tale affezione;

- il dr. med. __________ non contesta

l'attestazione della dr. med. __________ sul peggioramento della sindrome

depressiva. Ne deriva l'evidenza della necessità della perizia medica che possa

attestare le conseguenze sull'abilità lavorativa della Signora RI 1;

- contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________,

i dati dei curanti specialisti non sono nè coerenti nè concordanti.

La signora RI 1 chiede

che il suo ricorso venga accolto, subordinatamente che venga ordinata una

perizia medico-specialistica e pluridisciplinare atta ad accertare l'inabilità

della ricorrente nelle mansioni abituali e nell'attività lavorativa."

(Doc. IX)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera

d’invalidità, così come chiesto con il ricorso.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità

con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la

giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.

Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,

pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31

dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge

anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.

169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.

3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.8. Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha

applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

Appurato

che la ricorrente prima del danno alla salute lavorava quale docente incaricata

quale __________ fino al 31 agosto 2003, con un orario di lavoro di 6 ore alla

settimana (cfr. doc. AI 9) l’amministrazione ha effettuato i seguenti

accertamenti.

Per quel

che concerne la capacità lavorativa, l’UAI ha interpellato il medico curante

dell’assicurata, Dr. __________, specialista FMH in medicina interna / malattie

reumatiche, il quale con rapporto 23 luglio 2003 ha attestato quanto segue:

" Rapporto medico per valutare il diritto alle

prestazioni per adulti:

RENDITA

A. Diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1. Artropatia

psoriatica

- Dal febbraio 2002

sotto terapia di base con Arava.

- Stato dopo

terapia di base con Methotrexate e con Salazopirina.

- Recente riacutizzazione dell'artropatia

infiammatoria con conseguente introduzione di una terapia con corticosteroidi.

Diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1. Psoriasi volgare

2. Sindrome

fibromialgica, verosimilmente secondaria alla diagnosi 1.

3. Obesità (BMI

37,5).

4. Ernia iatale con

gastralgie croniche.

- Stato dopo

eradicazione di Helicobacter pylori nel mese di ottobre 2001.

B. Incapacità lavorativa medicalmente

giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale ispettrice aziendale:

Da parte mia non è mai

stata attestata alcuna incapacità lavorativa. L'assicurata lavora quale __________

con un pensum di solo il 25% (12 ore settimanali). Ha già deciso per conto

proprio d'interrompere l'attività lavorativa a partire dal prossimo mese di

settembre.

C. Domande generali

per il medico

1. Lo stato di

salute dell'assicurata è stazionario.

2. La capacità lavorativa può essere

migliorata con provvedimenti sanitari? Solo

parzialmente.

3. Ritiene che

provvedimenti professionali siano indicati? No.

4. L'assicurata ha

bisogno di mezzi ausiliari? No.

5. L'assicurata deve ricorrere all'aiuto

di terzi per svolgere gli atti ordinari della Vita? Non mi risulta.

6. Ritiene che un

accertamento medico supplementare sia indicato? No.

D. Dati medici

1. Trattamento dall'agosto 2000 al 23.07.2003.

2. Ultima

consultazione del 23.07.2003.

3. e seguenti:

Si tratta di

un'assicurata che ho in cura da ormai tre anni a causa di un'artropatia

psoriatica. A causa del peggioramento dei dolori articolari nel mese di

febbraio 2001 aveva iniziato una terapia di base con Methotrexate, accompagnata

da corticosteroidi basso-dosati. Nel mese di maggio 2001 avevo poi interrotto

la somministrazione di Prednisone, combinando però della Salazopirina al

Methotrexate. Questa terapia è stata mal tollerata a causa di cronici problemi

gastrici. La Salazopirina è stata interrotta nell'ottobre 2001. Pure il

Methotrexate è stato poi interrotto nel febbraio 2002 quando è stata introdotta

una terapia con Leflunomide (Arava). Con questa terapia si è potuto osservare

un andamento altalenante. Nel corso delle ultime settimane vi è stato un nuovo

peggioramento della patologia infiammatoria, riscontrabile sia allo stato

clinico con sinoviti alle mani ed ai piedi, sia con un aumento dei parametri

infiammatori (il 24.06.2003 VES 54mm/h, PCR 21mg/I). Per questo motivo ho

dovuto reintrodurre una terapia con corticosteroidi, inizialmente 20mg, dose

poi rapidamente ridotta agli attuali 5mg. Così facendo è stato possibile

rapidamente controllare i dolori articolari. L'assicurata necessita comunque

giornalmente, oltre che dell'Arava e del Prednisone, di 200mg di Celebrex.

La mia intenzione sarebbe

di reintrodurre il Methotrexate, con il quale si era potuto meglio controllare

la patologia infiammatoria. L'assicurata è però un po' restia a causa degli

effetti collaterali che questa terapia le aveva procurato. Rivaluterò in un

prossimo futuro tale necessità." (Doc. AI 6)

Allegato al rapporto medico citato il Dr. __________

ha trasmesso all’UAI il seguente scritto, sempre datato 23 luglio 2003:

" (...)

1. Domande

sull'attività attuale

1.1. Che

conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?

Sotto l'aspetto puramente

reumatologico ritengo che la patologia presentata dall'assicurata non debba

influenzare in modo significativo il lavoro quale __________, soprattutto

pensando al fatto che la signora RI 1 lavora solo al 25%. L'assicurata però non

se la sente più di continuare a lavorare, motivo per il quale ha già inoltrato

le dimissioni (interromperà il lavoro alla fine di agosto). Per questo motivo

la valutazione della sua capacità lavorativa non deve tenere conto della sua

attuale attività, bensì di quella di casalinga.

Quale casalinga vi è

evidentemente una limitazione della sua capacità lavorativa valutabile attorno

al 30-40% a causa della descritta artropatia psoriatica, che le impedisce di

svolgere attività particolarmente pesanti, per le quali necessita di aiuto.

Sottolineo come il suo stato di salute attuale potrebbe migliorare con una più

potente terapia di base.

2. Domande su

possibili provvedimenti d'integrazione

2.1. Si può migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?

L'assicurata non ha

nessuna intenzione di iniziare una nuova attività lucrativa, motivo per il quale

provvedimenti di riqualifica o di reintegrazione professionale non vengono in

considerazione.

3. Proposte,

altre domande

Nessuna" (Doc. 7a)

Con “Proposta per il medico” 28 novembre 2003 il

funzionario incaricato esprimeva le seguenti considerazioni:

" Note riassuntive

● Domanda del 11.07.2003 per

artrite psoriatica e fibromialgia si dichiara

inabile

dal ?

● Diagnosi: Dr.

__________: artrite psoriatica

● Professione/attività

appresa: impiegata di commercio e docente di stenografia

● Attività svolte

/ datori di lavoro: __________

● Disoccupazione ¨ SI x NO ¨ PARZIALE

dal

(ev. al) dal (ev. al)

● Incapacità

lavorativa: il Dr. __________ ritiene che l'attività

svolta è ancora

esigibile,

impedimenti attorno al 30-40% vi sono

quale

casalinga.

Senza

assenze di rilievo dal lavoro.

Se medicalmente

oggettivate le inabilità descritte si avrebbe la seguente situazione:

Casalinga al 75% inabile

al 30-40% 22.5-30%

Salariata al 25% totalmente

abile 0%

TOTALE 22.5.-30%

Si rifiuta pertanto il

riconoscimento di una rendita d'invalidità." (Doc. AI 13)

In data 9 dicembre 2003 il Dr. __________ ha

stilato la seguente “Proposta medico”:

" Diagnosi: Artropatia psoriatica (peggioramento

dal 24.6.2003)

Psoriasi

volgare

Sindrome

fibromialgica

Obesità

BMI 37,5

Richiesta AI del

11.7.2003

Professione: __________

al 25%, casalinga al 75%

IL: nessuna, termina

impiego per il 31.8.2003

Valutazione Dr. __________:

impedimento quale casalinga 30-40%, nessun impedimento quale __________,

prognosi relativamente favorevole.

Procedere: valutazione

Dr. __________ al momento sufficiente, assenza di IL quale salariata (al

momento della richiesta ancora salariata), al momento invalidità massima del

30% tenendo conto di un probabile impedimento del 40% quale casalinga, quindi

rifiuto per rendita, provvedimenti professionali non indicati non essendo

toccata la parte salariata." (Doc. AI 14)

Con lettera datata 8 dicembre 2003 l’assicurata

ha comunicato all’amministrazione:

" Quale complemento al punto 7.5 del formulario

"RICHIESTA DI PRESTAZIONI AI PER ADULTI" faccio notare che già nel

mese di maggio dell'anno scorso ed in maniera ancor più cospicua dal 23

maggio 2003 sono in cura dalla dott.ssa __________, dermatologa, __________,

__________, per curare una psoriasi che ha colpito il mio cuoio capelluto, la

fronte, gli arti superiori ed inferiori, la schiena e le pieghe del corpo.

Tutto ciò è da accomunare all'artrite ed alla fibromialgia descritte al punto

7.2 del sopraccitato formulario.

Alla fine di codesto mese

oltrepasserò le 40 sedute di terapia PUVA, terapia che nel caso

specifico effettuavo/effettuo da tre a due volte per settimana per apportare un

po' di beneficio a questa fastidiosa malattia.

Come potrà costatare

dalla lettera 7 maggio 2003 indirizzata al __________ __________,

(lettera che allego in copia) la cessazione della mia attività è stata causata

dal fatto che i continui dolori quotidiani alle braccia, alle mani e agli arti

inferiori m'impedivano (ed ora pure come casalinga al 100% m'impediscono),

di svolgere la mia funzione come avrei desiderato.

La redazione di rapporti

dattiloscritti o a mano era divenuta praticamente impossibile, tanto era

manifesto il dolore alle dita e ai polsi, nonché alla parte superiore delle

mani.

Tali dolori sussistono

attualmente, ragione per cui per determinati lavori casalinghi mi occorre il

costante aiuto di mio marito e settimanalmente di mia sorella.

I problemi personali

degli __________ che visitavo __________ talvolta divenivano "miei".

Ho sempre cercato d'investire il massimo di me stessa per aiutare questi __________

(incontrandoli talvolta anche al di fuori degli orari d'ufficio) e, di

conseguenza, l'aiuto che davo loro si ripercuoteva negativamente sulla mia

psiche e sul mio fisico, causandomi, talvolta, pure delle contrazioni muscolari.

Già nel 2002 (dal 15

gennaio al 19 giugno), intrapresi pure una serie di cure di fisioterapia

presso lo studio __________ di __________ e dal 6 al 30 dicembre 2002

presso il fisioterapista __________ di __________. Si tratta di terapie che

alleviano (almeno nel mio caso) parzialmente i dolori, ma, se s'interrompono

(anche perché la Cassa malati non permette di effettuarne più di quel tanto),

dopo un po' il male riemerge.

Purtroppo, l'acutizzarsi

di questi dolori causati dalla mia precedente attività professionale (dolori

artritici, acidità e male allo stomaco, fibromialgia) sono ancora vigenti (per

non parlare poi della psoriasi che "FIORISCE" in maniera

predominante sul cuoio capelluto arrecandomi un notevole prurito e nelle pieghe

del corpo) e, malgrado l'uso supplementare di medicamenti pure a base di

cortisone non si riesce a migliorare come si vorrebbe il mio stato di salute.

Pensare di essersi

prodigati coscienziosamente e con responsabilità a svolgere un'attività a

favore del nostro futuro (dei nostri giovani), aver sempre contribuito

puntualmente a versare al Cantone quanto si doveva per il pagamento delle

imposte e per l'assicurazione disoccupazione (20 anni d'attività per lo __________

e parecchi anni ancora, dall'età di 15 anni per aziende private ticinesi) e

trovarsi ora, a poco più di __________, con tutti questi dolori addosso e non

intravedere una guarigione si rimane depressi e sconfortati.

Per suo orientamento

allego una fotocopia di un certificato di inattività lavorativa risalente al 6

agosto 2002 della dott.ssa __________ (data in cui la psoriasi si era già

manifestata) copia della lettera 7 maggio 2003 al prof. __________ ed

un'ulteriore fotocopia della __________, il quale accettava le mie dimissioni a

partire dal 31 agosto 2003 per motivi di salute: il tutto per i suoi

atti.

Le sarei grata se potesse

comunicarmi, appena possibile, a che punto si trova la consultazione della mia

pratica." (Doc. AI 16)

L’assicurata ha trasmesso all’UAI la seguente

attestazione 12 dicembre 2003 della Dr.ssa Med. __________, specialista FMH in

dermatologia e venereologia:

" Su richiesta della paziente summenzionata certifico che

si trova in mia cura.

Attualmente è in terapia per

curare una psoriasis vulgaris manifesta al cuoio capelluto, alla fronte,

agli arti superiori e inferiori, alla schiena e alle pieghe del corpo.

La dermatosi presentata,

contrariamente alle forme classiche, causa un prurito che crea molto disagio

alla paziente, ripercuotendosi sullo stato psichico della Signora RI 1."

(Doc. AI 18a)

Con “Proposta medico” 23 dicembre 2003 il Dr. __________

ha rilevato:

" La lettera dell'assicurata dell’8.12.2003 non aggiunge

informazioni finora non note, quindi si conferma la valutazione del 9.12.2003.

Faccio notare che da

parte nostra non viene negata la presenza di danni alla salute con influsso

sulla capacità di lavoro. Queste limitazioni però finora non raggiungono un

grado con diritto a rendita, cosa confermata dal fatto che l'assicurata ha

svolto la sua attività di salariata fino al 31.8.2003.

Si conferma quindi

IL massima del 40% quale

casalinga.

IL 0% quale

salariata." (Doc. AI 19)

Sulla

base della documentazione citata, l’amministrazione, con decisione 30 dicembre

2003, ha concluso che l’assicurata non presenta nessuna incapacità lavorativa

nella sua professione di __________ a tempo parziale (al 25%), mentre è da

ritenere inabile al 30-40% nella sua attività di casalinga (al 75%), (cfr. doc.

AI 15).

Tenuto

conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità

globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 30%,

percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. decisione

formale 30 dicembre 2003, doc. AI 15).

2.9. Nell’opposizione

l’assicurata ha sostanzialmente contestato la percentuale di impedimento

relativa all’attività di __________ ritenuta dall’amministrazione, pari allo

0%, ritenendo che la stessa debba ammontare al 100% (cfr. doc. AI 20). Ella ha infatti

osservato che a causa delle patologie che la affliggono, ha dovuto porre fine

al suo rapporto di lavoro (che prevedeva l’attribuzione dell’incarico di __________

durante il quadriennio 2000/2001 – 2003/2004, cfr. doc. AI 9) con effetto a

partire dal 31 agosto 2003, inoltrando in data 7 maggio 2003 le sue dimissioni,

del seguente tenore:

" per motivi di salute (da quattro anni sono affetta da

fibromialgia e da poliartrite psoriatica), mi vedo costretta ad inoltrare le

mie dimissioni dall’incarico di __________.

Ho meditato parecchio

prima di confermarle la mia decisione, ma alla fine ho dovuto arrendermi alla

realtà dato che da parecchi mesi i dolori sono quotidiani e mi impediscono di

svolgere la mia funzione a mia totale soddisfazione.

Terminerò pertanto la mia

attività il

31

agosto 2003

(...).” (Doc. AI 2a)

Con __________ ha accettato le dimissioni, per

motivi di salute, dell’assicurata dalla funzione di __________ a partire dal 31

agosto 2003 (cfr. doc. AI 2).

Nella sua opposizione l’assicurata ha inoltre

rimproverato all’amministrazione da una parte di aver tenuto conto, in sede di

decisione, unicamente delle attestazioni mediche del Dr. __________, ignorando

completamente quanto certificato dalla Dr.ssa __________ in merito ai notevoli problemi

causati dalla psoriasi di cui è affetta e, d’altra parte, di aver omesso di

considerare l’altra malattia che la affligge, vale a dire la fibromialgia (cfr.

doc. AI 20).

Visti gli argomenti addotti con l’opposizione,

l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato

all’assicurata con scritto 2 febbraio 2004 (cfr. doc. AI 21).

L’UAI ha interpellato la curante dell’assicurata,

Dr.ssa __________, specialista in dermatologia e venereologia, la quale con scritto

del 27 ottobre 2004 ha osservato:

" Riguardo alla paziente summenzionata non penso di potere

esprimere un giudizio sulla sua capacità lavorativa. In effetti ho avuto in

cura la Signora RI 1 nel 2002, 2003 e fino a giugno 2004.

Ho seguito la paziente

per una psoriasi del cuoio capelluto e del tronco, abbastanza estesa e

fastidiosa, per la quale è stata eseguita una terapia locale e una fototerapia

di tipo UVB TL01.

All'ultimo controllo del

16.06.2004, lo stato clinico era abbastanza soddisfacente, salvo per il cuoio

capelluto.

La psoriasi essendo una

malattia dermatologica cronico-recidivante, una recidiva è possibile.

Ciò nonostante la

paziente ha chiesto un'indennità per la sua capacità lavorativa ridotta in

quanto soffre di dolori diffusi, per i quali non mi posso pronunciare.

La paziente è in cura per

questo dal Dr. __________, reumatologo, a __________." (Doc. AI 22)

L’assicurata ha inoltre trasmesso

all’amministrazione in data 2 dicembre 2004 il seguente certificato medico,

datato 2 dicembre 2004, redatto dal Dr. Med. __________, specialista FMH in

medicina generale:

" Certifico di avere in cura dal 4 agosto 2004, la

signora RI 1, __________, per poliartrite, fibriomialgia, ernia iatale con turbe

digestive, per psoriasi generalizzata, con incapacità lavorativa del 100% per

un periodo indeterminato.

Per l'incapacità dal 1

settembre 2003 vedi il certificato già in vs. possesso."

(Doc. AI 26a)

L’UAI ha inoltre interpellato il Dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale con rapporto medico 10 dicembre 2004

ha osservato:

" (...)

La paziente mi ha

consultato una volta sola l'08.01.2004 per un secondo parere in merito alle sue

cure che segue dal Dr. __________, __________.

Mi ha riferito di dolori

articolari presenti da 4 anni circa che coinvolgono in particolare gli MCF, le

spalle e le ginocchia ed il tallone sinistro. In presenza di una psoriasis

vulgaris è stata posta la diagnosi di un'artropatia psoriatica, curata dapprima

con Methotrexat (sospeso dopo un anno per effetti collaterali) poi con

Salazopyrin ed al momento del mio controllo con Arava 20 mg al giorno (oltre a

FANS e ad intervalli corticosteroidi). Ha inoltre riferito di dolori lombari,

noti da tempo (e per i quali l'avevo vista negli anni '90).

Clinicamente ho

riscontrato una paziente __________ in condizioni generali buone, senza limita­zioni

funzionali di rilievo né al rachide né alle articolazioni periferiche. Non ho

riscontrato delle sinoviti. Era invece presente una dolorabilità diffusa delle

parti molli nell'ambito di una tendenza fibromialgica.

Ho posto la diagnosi

seguente: - artropatia psoriatica

sotto trattamento senza attività

clinica

rilevante

-

fibromialgia generalizzata

Nell'insieme della

presentazione clinica mi sembrava decisamente dominante la fibromialgia. In

questo contesto ritenni poco opportuno potenziare la cura di fondo

dell'artropatia psoriatica con un inibitore del TNF-alfa. Suggerii invece il

proseguimento della terapia con FANS in aggiunta a misure fisioterapiche

(ginnastica in piscina, ecc.), invitando la paziente a proseguire le cure con

il suo reumatologo.

Non ho giudicato la

paziente sotto il profilo dell'inabilità lavorativa. Non credo comunque che vi

sia una riduzione significativa (maggiore del 20% circa) in qualità di

casalinga e per l'attività lucrativa svolta di __________ con un impegno

lavorativo di 6 ore settimanali.

Non dispongo di esami

paraclinici recenti (radiografie, esami di laboratorio)."

(Doc. AI 29)

L’amministrazione ha inoltre chiesto al __________,

datore di lavoro dell’assicurata fino al 31 agosto 2003, di precisare quale

fosse l’esatto orario lavorativo settimanale della signora RI 1, visto che agli

atti risultano talvolta 12 ore settimanali e talaltra 6 ore settimanali (cfr.

doc. AI 30).

La __________ in data 17 dicembre 2004 ha

precisato quanto segue:

" Ti devo confermare che l'onere effettivo di lavoro

dell'__________ corrisponde alle ore-lezione settimanali attribuite,

moltiplicate per il coefficiente 2 e per 40,5 settimane all'anno. In pratica le

ore-lezione settimanali con diritto allo stipendio sono trasformate in ore di

tipo amministrativo.

La prestazione lavorativa

della signora RI 1 per il periodo dal 01.09.2000 al 31.08.2003 (data delle

dimissioni) è pertanto da intendere come segue:

onere lavorativo

retribuito 6 settimanali onere docente

onere lavorativo

esplicato 12 settimanali onere amministrativo." (Doc. AI 31)

L’amministrazione ha poi incaricato l'assistente

sociale di allestire una inchiesta economica per le persone che si occupano

dell'economia domestica, esperita il 19 novembre 2004. Sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 1°

dicembre 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del

39%, così motivata:

" (...)

5. ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

percentuale

degli impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0

Lamenta difficoltà di

concentrazione e un affaticamento generale; il non poter portare a termine le

attività programmate, infine, è fonte di frustrazione. In questo senso si sente

più disorganizzata.

L'assicurata è tuttora

in grado di organizzare e gestire la propria economia domestica; le difficoltà

lamentate coinvolgono maggiormente le relazioni con l'esterno e le competenze

lavorative più che quelle domestiche, dove la signora ha mantenuto piena

capacità nel farsi carico del proprio ruolo.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40

percentuale

degli impedimenti

30

percentuale

di invalidità

12

Fatica a sbucciare

patate, alzare la pentola della pasta piena d'acqua, estrarre placche,

rigovernare padelle, nel complesso eseguire attività che richiedono una certa

forza (con mani e braccia) e l'uso della motricità fine (soprattutto quando le

mani sono gonfie). È il marito poi che la aiuta a rigovernare la cucina e a

pulire a fondo le padelle; allo stesso modo apre bottiglie e scatole di

metallo.

La signora lamenta

nondimeno una persistente stanchezza che incide, complessivamente, su tutto

quello che fa. "Deve avere il proprio ritmo" ed alternare al lavoro

momenti di riposo. Lamenta un generale minor rendimento e la necessità di

ricorrere in misura sempre più importante alla collaborazione del coniuge,

soprattutto nelle pulizie a fondo della cucina. Evita infatti di salire sulla

scaletta ed eseguire operazioni di pulizia che non richiedono movimenti

ripetitivi con le braccia.

Talvolta anche il

contatto con l'acqua scatena una reazione dolorosa, e "spesso le mani sono

così gonfie che i guanti non le entrano". In questi casi ricorre all'aiuto

del marito.

Poche le osservazioni

mediche a questo riguardo; l'assicurata, per contro, descrive con molti

dettagli le proprie difficoltà, che necessitano pertanto di conferma da parte

del curante o del medico SMR. In assenza di indicazioni più precise propongo

che la valutazione si adegui alla descrizione che ne dà l'assicurata.

Va ricordato che è

dovuta, da parte del coniuge, una certa collaborazione "in misura consueta

al giorno d'oggi”, come vogliono appunto le direttive.

5.3 Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20

percentuale

degli impedimenti

60

percentuale

di invalidità

12

È la sorella che la

aiuta, regolarmente, nelle pulizie domestiche, sia in quelle settimanali che

nelle attività di pulizia a fondo della casa. Dei compiti meno impegnativi se

ne occupa l'assicurata stessa, che attende al riordino, alla pulizia delle

vaschette, al rifacimento del letto; nel cambio delle lenzuola una certa

collaborazione da parte del marito è necessaria (fatica ad inserire i

"fix" e il copripiumone).

Risultano senz'altro

giustificati il minor rendimento e la difficoltà, confermata dal curante, nelle

attività pesanti. Un'incapacità del 60%, dunque, interpreta le dichiarazioni

dell'assicurata e la documentazione medica all'incarto.

5.4 Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10

percentuale

degli impedimenti

30

percentuale

di invalidità

3

Prima si recava a fare

acquisti da sola, con la propria auto, ma non senza fatica negli ultimi anni,

quando trasportava carichi pesanti (la bottiglieria, perlopiù).

Ora ha delegato tutto

l'impegno al marito, che accompagnando l'assicurata si fa carico del trasporto

delle merci. In questo modo la signora evita di sovraffaticarsi e di fare

sforzi. Ammette di limitare il carico, peraltro, a pochi chilogrammi.

Talvolta le cadono gli

oggetti di mano, aggiunge, per le difficoltà nella prensione e nella motricità

fine.

Di contabilità e

pagamenti se ne occupano congiuntamente. La signora descrive la fatica a

scrivere con la penna per lungo tempo (può, tuttavia, compilare un bollettino

postale) e anche nell'uso della macchina da scrivere (non dispone di un PC): in

queste occasioni viene sostituita dal consorte. Se forza eccessivamente,

conclude, "si infiamma la parte superiore del polso".

Su alcune limitazioni

descritte dall'assicurata, per quanto credibili, non è possibile esprimersi,

almeno in questa sede, visto che all'incarto non vi sono conferme di problemi

al polso o nella motricità così importanti; si può supporre che sussistano

nell'esecuzione di movimenti ripetitivi, ma non è questo il caso.

Per quello che

riguarda la delega delle spese e il cambiamento delle abitudini di acquisto, si

­giustifica una parziale collaborazione nel trasporto della bottiglieria ad

esempio, ma non il cambiamento delle abitudini: la signora può certamente farsi

carico delle spese, alimentari e non, con l'aiuto del marito laddove il carico

risulti eccessivo. Di qui la percentuale proposta.

5.5 Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20

percentuale

degli impedimenti

40

percentuale

di invalidità

8

Inserisce gli indumenti

in lavatrice ma fatica a stendere sullo stenditoio, riferisce la signora RI 1;

dispone di due giorni per il bucato e ciò le consente di "avere la

tranquillità necessaria" e attendere che il marito "le dia una

mano", sia a stendere che nel trasporto della cesta.

È poi la suocera che

stira, lo stretto necessario, precisa l'assicurata, perlopiù le camicie del

marito (d'inverno la divisa comprende solo dolcevita) e i capi elaborati. Della

piegatura se ne occupa lei stessa.

Quello che maggiormente

la infastidisce in questa attività è il dolore alle mani unito alla difficoltà

nel mantenere a lungo la postura eretta; per questi motivi preferisce che se ne

occupi la suocera. Non si è mai dedicata, in passato, a maglia, uncinetto,

cucito.

Le difficoltà nello

stiro sono comprensibili, visto che si tratta di movimenti ripetitivi. Vi è da

sottolineare, per contro, che si tratta di un piccolo nucleo familiare e

l'assicurata potrebbe, dato il carico di lavoro, distribuire l'impegno

sull'arco della settimana. Per questo non si può ammettere una percentuale

maggiore rispetto a quella proposta.

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardi-naggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5

percentuale

degli impedimenti

80

percentuale

di invalidità

4

Aveva passione per l'orto

dove seminava, raccoglieva e provvedeva alla eliminazione delle erbacce. Un

compito che condivideva con il marito, che si faceva altresì carico del taglio

dell'erba.

Nell'ultimo anno non ha

più potuto offrire alcuna collaborazione in questa attività, che è stata

completamente delegata; già negli ultimi anni peraltro, vi era stata una lenta

diminuzione dell'impegno.

Il giardinaggio è

senza dubbio da ritenersi un'attività pesante, che impegna sia la schiena che

le mani e comporta flessioni e movimenti ripetitivi. Di qui la valutazione

proposta.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di

invalidiità

39%

■ Chi esegue i lavori, che a causa

della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo,

il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana

e salario orario versato

La sorella, il marito.

6. GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla

salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal settembre 2003."

(Doc. AI 27)

Con la

decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato che la ripartizione

fra l’attività di casalinga e l’attività lucrativa svolta dall’assicurata non è

stata effettuata in maniera corretta al momento della decisione: “ritenute

le ore svolte pari a 12 ore settimanali, in relazione ad una settimana a tempo

pieno di 24 ore, risulta una percentuale del 50%.” (cfr. doc. AI

32). L'amministrazione ha quindi ridefinito la ripartizione delle quote,

sostenendo che “il calcolo è quindi il seguente: per l’attività salariata in

ragione del 50% con una capacità di lavoro totale essa non presenta nessuna

invalidità, mentre per l’attività di casalinga in ragione del rimanente 50% con

una limitazione del 39%, essa conosce un’invalidità parziale del 19.5%.”

(cfr. doc. AI 32).

2.10. Ora, a mente

di questa Corte la ripartizione tra le attività di casalinga (50%) e quella

salariata (50%) operata dall’UAI non può essere confermata. Dagli accertamenti

effettuati presso il datore di lavoro, infatti, è emerso che l’assicurata ha

lavorato quale __________ fino al 31 agosto 2003 durante 6 ore settimanali,

mentre l’orario normale di lavoro sarebbe stato pari a 24 ore settimanali (cfr.

doc. AI 9). All’ulteriore richiesta di spiegazioni inoltrata

dall’amministrazione, ritenuto che l’assicurata ha indicato che lavorava 12 ore

alla settimana, contrariamente a quanto esposto sul “Questionario per il datore

di lavoro” (dove sono indicate 6 ore settimanali), il datore di lavoro ha

precisato che “l’onere effettivo di lavoro dell’__________ corrisponde alle

ore lezione settimanali attribuite”, pari nel caso di specie a 6 ore

settimanali, “moltiplicate per il coefficiente 2 e per 40.5 settimane

all’anno”, di modo che l’onere lavorativo retribuito alla signora RI 1 era

di 6 ore settimanali (onere docente), pari a un onere lavorativo esplicato di 12

ore settimanali (onere amministrativo) (cfr. doc. AI 31). L’UAI, sulla base di

tali chiarimenti, ha quindi modificato la sua prima decisione, in cui aveva

operato una ripartizione tra casalinga al 75% e salariata al 25%, stabilendo

una ripartizione del 50% casalinga e 50% salariata, visto che l’assicurata

lavorava 12 ore settimanali rispetto ad un’attività a tempo pieno di 24 ore

settimanali. Ma questa proporzione non è esatta: se l’assicurata aveva un onere

docente “a tempo parziale” di 6 ore settimanali rispetto a un onere docente “a

tempo pieno” di 24 ore, tramutando queste ore in ore lavorative retribuite

secondo l’onere amministrativo le 12 ore settimanali di onere amministrativo “a

tempo parziale” devono corrispondere a 48 ore settimanali di onere

amministrativo “a tempo pieno”, con il risultato che l’assicurata svolgeva la

propria attività di __________ al 25%. Pertanto, a mente di questo TCA la

ripartizione corretta doveva tener conto di un’attività salariata del 25% e un’attività

casalinga del 75%. Su questo punto la decisione impugnata va quindi annullata.

2.11.

2.11.1. Per quel che

concerne l'attività di casalinga, l’UAI ha, come detto, fatto esperire

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica:

nel rapporto datato 1° dicembre 2004, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 39% (cfr. doc. AI 27).

2.11.2. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia

domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5.), è stabilita confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la

rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6. Accudire i figli o altri familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno

sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto

dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando

l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti

ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria

quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa

S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.11.3. Come detto,

l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per

le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 1° dicembre 2004 (cfr. doc. AI 27).

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo

aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 39%.

Alla

valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in

particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 39% accertato

nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.

2.12.

2.12.1. Per quanto

riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza,

l’assicurata è affetta da fibromialgia e da artropatia psoriatica, affezioni

per le quali è in cura presso il Dr. __________, specialista FMH in malattie

reumatiche dall’agosto 2000 e presso la Dr.ssa __________, specialista FMH in

dermatologia e venereologia, dal 2002.

In sede

ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione oggetto della presente

controversia, rimproverando all’amministrazione di avere omesso di compiere un

esame medico approfondito delle patologie che la affliggono, in particolare una

perizia pluridisciplinare. Ella ha sottolineato come l’UAI abbia completamente

ignorato sia la problematica relativa alle ripercussioni psichiche delle

patologie di cui è affetta - cui fa accenno in più di un’occasione la Dr.ssa __________

nei suoi certificati medici - e della loro influenza sulla sua eventuale

capacità lavorativa, sia quella della fibromialgia, che avrebbe dovuto essere

oggetto di ulteriori indagini mediche.

2.12.2. Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p.

31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid.

3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,

Rechtsprechung, p. 111).

2.12.3. Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla

documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata non sono

state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare l’UAI

non ha approfondito né la tematica relativa alla fibromialgia che affligge

l’assicurata e che le fa trascorrere, come rilevato in sede di opposizione, “notti

insonni”, con conseguente “stanchezza e spossatezza”,

con “fatica ad alzarsi al mattino perché già con i primi movimenti le membra

dolgono” (cfr. doc. AI 20), né quella riguardante le ripercussioni

psichiche delle patologie di cui è affetta sulla sua eventuale capacità

lavorativa, con riferimento soprattutto al problema del prurito causato dalla

psoriasi che colpisce il cuoio capelluto e che la costringe, come rilevato in

sede di opposizione, a “grattarsi incessantemente come una scimmia”

provocandole notevoli disagi (cfr. doc. AI 20).

Il

problema della fibromialgia è stato sì segnalato dal curante dell’assicurata e

dal medico fiduciario dell’amministrazione, ma non è stato approfondito.

Vero che il

Dr. __________, reumatologo, nella sua valutazione del 23 luglio 2003 aveva

indicato che la sindrome fibromialgica costituiva una “diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa” (cfr. doc. AI 6).

Tuttavia,

in un successivo rapporto medico del 10 dicembre 2004 indirizzato all’UAI, il Dr.

__________, anch’egli reumatologo, aveva rilevato che in occasione della visita

dell’8 gennaio 2004 “era invece presente una dolorabilità diffusa delle

parti molli nell’ambito di una tendenza fibromialgica” e ancora che “nell’insieme

della presentazione clinica mi sembrava decisamente dominante la fibromialgia”

(cfr. doc. AI 29).

Anche il problema della psoriasi che affligge

l’assicurata e che le provoca grande disagio, ripercuotendosi sul suo stato

psichico, è stato messo in evidenza dalla curante, ma non ha dato luogo ad

ulteriori approfondimenti. La dermatologa Dr.ssa __________, nel certificato

medico 12 dicembre 2003, aveva indicato che la “psoriasis vulgaris manifesta

al cuio capelluto, alla fronte, agli arti superiori e inferiori, alla schiena e

alle pieghe del corpo, contrariamente alle forme classiche di dermatosi, causa

un prurito che crea molto disagio alla paziente, ripercuotendosi sullo stato

psichico della signora RI 1” (cfr. doc. AI 18a). Nel successivo rapporto 27

ottobre 2004 la specialista ha indicato di avere seguito la paziente per una

psoriasi del cuoio capelluto e del tronco abbastanza estesa e fastidiosa,

rilevando che all’ultimo controllo del 16 giugno 2004 “lo stato clinico

dell’assicurata era abbastanza soddisfacente, salvo per il cuoio capelluto”

(cfr. doc. AI 22).

Al

riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in

DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da

Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti

del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione

somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Il TFA, per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale

intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA

inedita del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita

del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Ora, nel

caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________,

non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica

rilevante.

Non

essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci

interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti

sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione

psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurata,

rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento sia alla

sua precedente attività di __________, sia, se del caso, ad altre attività

adeguate ritenute esigibili.

Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi

fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza di una

fibromialgia occorre valutare anche la componente psichica dell’assicurato, ciò

che nel caso in esame non è avvenuto.

A tale

riguardo, nella sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc.

32.2003.66), questo Tribunale ha evidenziato:

" Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di

evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003

in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso

conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -

suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad

una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse

romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può

essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der

Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in

re W., I 240/01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde

addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed

in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad

un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta

esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno

2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio

2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v.

anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I

343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto

fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di

un'indagine psichiatrica)."

Di

conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che

l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità

dell’assicurata.

2.12.4. In corso di

causa l’assicurata ha trasmesso al TCA un ulteriore certificato medico della

Dr.ssa __________, datato 22 febbraio 2005, nel quale la specialista ha

osservato:

" La paziente mi ha consultata il 21 febbraio c.m. per

una valutazione del suo stato dermatologico e su sua richiesta redigo questo

certificato.

La Signora RI 1 soffre da

anni di una psoriasis volgare presente al cuoio capelluto, alla fronte,

alle pieghe sottomammarie inguinali e sacrali, e con placche sparse al tronco e

agli arti.

La psoriasis è una

malattia dermatologica cronico-recidivante.

Le terapie possono

migliorarla e contenerla ma difficilmente portano ad una remissione.

Le placche psoriasiche

sono piuttosto essudative e poco ipercheratosiche, ciò che può spiegare la

presenza di prurito, generalmente assente in questa dermatosi.

Questo disagio e la

cronicità della malattia possono certamente avere una ripercussione sullo stato

psicologico della paziente." (Doc. C2)

Ella ha inoltre trasmesso al TCA un certificato

medico 23 febbraio 2005 del suo medico curante, Dr. Med. __________, FMH in

medicina generale, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa totale

dell’assicurata, osservando:

" Certifico di avere in cura la Signora RI 1, __________.

di __________, per una poliartrite delle articolazioni,per la fibromialgia

diffusa,e per una psoriasi diffusa con riacutizzazione in diverse

localizzazioni del tronco e delle estremità alterne.

Accusa inoltre

somatizzazioni della zona gastro-enteriche con turbe dell'ernia iatale,ed

accentuazione della sindrome an­siosa depressiva.

La paziente é

completamente inabile al lavoro rimunerativo per un periodo indeterminato. (vedi

il precedente mio rapporto del 2.12.04.)" (Doc. C1)

Queste attestazioni mediche sono state sottoposte

dall’amministrazione al vaglio del SMR. Il Dr. __________, al riguardo, in data

3 marzo 2005 ha osservato:

" La documentazione agli atti riguardanti la signora RI 1

sono:

1. 23.06.03 Conferma del medico cantonale di assenza

di documenti medici.

2. 25.06.03 rapporto del reumatologo curante Dr. __________,

che descrive la situazione clinica e l'iter terapeutico ed esprime la

valutazione di CL. Si astiene dal valutare la CL professionale poiché la

paziente ha già deciso di abbandonare l'attività. Per la parte d'attività quale

casalinga, oltre alla valutazione percentuale, attesta la difficoltà per lo

svolgimento delle funzioni particolarmente pesanti.

Per

quanto riguarda ev. provvedimenti per migliorare la CL dichiara di non

considerarli perché il soggetto è comunque deciso di non riprendere attività professionale.

3. 09.12.03 considerazioni del medico SMR,

che ammette l'assenza di disfunzioni a giustificazione di attività

professionale e di un'IL del 30% per la quota casalinga.

4. 17.12.03 certificato della Dr.ssa __________,

specialista malattie della pelle, che attesta la presenza di malattia cutanea e

afferma che questa influisce sullo stato psichico del soggetto.

5. 23.12.03 conferma, da parte del med. SMR

che le patologie sono note e che le disfunzioni non provocano IL superiore a

quanto già valutato.

6. 28.10.04 rapporto della Dr.ssa __________

che ripete, in modo più dettagliato, la situazione clinica, attesta un

miglioramento dello stato con terapie adeguate e non esprime valutazione di IL,

malgrado la richiesta della paziente.

7. 01.12.04 rapporto

d'inchiesta a domicilio da parte dell'assistente sociale.

8. 03.12.04 Certificato del Dr. __________,

che citando le diagnosi riferite al soggetto, attesta un'IL del 100 dal

01.09.03.

9. 14.12.04 rapporto del Dr. __________ per

l'AI. Si tratta del riassunto della valutazione (secondo parere). Valuta la

situazione clinica in parallelo al Dr. __________ e, in base ai suoi atti,

rispettivamente al miglioramento dello stato di salute con le terapie, descrive

un'IL minore rispetto a quella proposta dal Dr. __________.

In sede di ricorso

vengono prodotti nuovi elementi medico-sanitari:

a. Certificato del Dr. __________ (doc. C1)

che non si differenzia dal precedente, se non per l'immissione di una nota sul

peggioramento della sindrome depressiva.

b. Certificato della Dr.ssa __________ (C2)

conferma lo stato della pelle e del possibile influsso sullo stato psicologico

della paziente.

c. "certificato" della Signora __________

(C3) che dichiara delle cure prestate per le diagnosi note.

d. "certificato"

del fisioterapista Signor __________ per le terapie applicate.

Osservazioni.

La psoriasi, come

spiegato della Dr.ssa __________, è una patologia della pelle di tipo

cronico/recidivante. Gli effetti sono riassunti nei sintomi descritti che

reagiscono abbastanza bene alle terapie messe in atto. Oltre all'irradiazione

con raggi ultravioletti eseguita dallo/a specialista anche il sole ha un

effetto benefico. Tra le complicanze, vissute dalla paziente, si trova anche

l'artropatia psoriatica che provoca dolori alle articolazioni. Queste vengono

trattate non dal dermatologo, ma dal reumatologo (vedi valutazioni del Dr. __________

e del Dr. __________). Si costata pure che le terapie specifiche hanno

migliorato la situazione a livello delle articolazioni.

Considerandi

II danno alla salute, non

quindi la patologia, influisce in modo diverso a seconda del tipo di attività

che la persona svolge. Nel caso della paziente una doppia attività, quella

professionale come docente __________ e quella di casalinga.

L'attività professionale

è una di quelle leggere, dove il corpo non è particolarmente sollecitato (sia

pelle che apparato locomotore) e dove esiste la possibilità di variare le

posizioni del corpo. E pure un'attività a basso impegno energetico (espresso in

watt). L'attività della casalinga, come riassunta nei formulari appositi,

comprende mansioni dal leggero a quelle più pesanti. Ne consegue che

l'attività, quale casalinga, nel caso specifico, è più gravosa di quella

professionale.

Ben si comprende come la

valutazione della situazione clinica porti a valutare in modo differente le due

attività, dove quella professionale è praticamente non limitata.

In conclusione i dati dei curanti specialisti sono

concordanti e coerenti sia dal lato clinico che valutativo. II certificato del

dr., a parte l'elencazione delle diagnosi, non porta elementi nuovi dal lato

diagnostico e o terapeutico che non siano stati valutati in modo più esaustivo

e non porta elementi per suffragare un'IL superiore di quanto attestato dagli

specialisti." (Doc. VIIbis)

Innanzitutto,

va ricordato che, per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che

hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (DTF 130 V 140 consid. 2.1; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi

citate).

Nell’evenienza

concreta la documentazione medica prodotta dall’assicurata unitamente al ricorso

e appena citata fa riferimento ad una situazione di fatto accertata dopo

l’inoltro del ricorso e quindi dopo l’emissione della decisione qui contestata

che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale.

Pertanto, in applicazione della succitata giurisprudenza, gli stessi non devono

essere considerati ai fini del presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La decisione 27 dicembre 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente

ai considerandi e renda una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.—a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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