32.2005.17
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
3 agosto 2005Italiano70 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.17
Data decisione, Autorità:
03.08.2005, TCA
Titolo:
Valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, al 50% salariata e al 50% casalinga. Ripartizione errata:assicurata lavorava al 25%, dunque ripartizione corretta avrebbe dovuto essere 25% salariata e 75% casalinga. UAI ha inoltre omesso di compiere accertamenti psichiatrici.
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.17
cr/sc
Lugano
3 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione impiegata di commercio e casalinga, dal 1999 è
affetta da artropatia psoriatica e da fibromialgia (come risulta dal rapporto
medico del 23 luglio 2003 del Dr. Med. __________, cfr. doc. AI 6).
Nel mese
di luglio 2003 ella ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di
prestazioni assicurative AI per adulti (cfr. doc. AI 1).
1.2. Con decisione
30 dicembre 2003 l'UAI ha deliberato che:
" (...)
L'invalidità è
l'incapacità al guadagno permanente o di lunga durata - di regola un anno -
causata da un danno alla salute. L'impossibilità di svolgere le proprie
mansioni consuete (p. es. nell'ambito della propria economia domestica) è
parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale sulla parte
generale delle diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).
Le persone invalide o gli
assicurati minacciati in modo imminente da un'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o
a conservare la capacità di guadagno (art. 8 LAI).
L'assicurata presenta una
situazione mista secondo gli art. 4 e 5 LAI poiché svolge l'attività di __________
per il 25% mentre svolge le mansioni consuete di casalinga per il restante 75%.
L'impiego quale salariata
__________ termina il 31.8.2003.
Da un punto di vista
medico il Dr. __________ esprime l'assenza di incapacità lavorativa quale
salariata mentre l'impedimento quale casalinga è valutato in misura del 30-40%.
La valutazione medica viene avvallata dal servizio medico regionale.
Ponderando il tempo
dedicato alle due mansioni con gli impedimenti presenti nello svolgimento delle
stesse si ottiene un grado d'invalidità del 30% come espresso nel seguente
specchietto:
Attività Impedimento Invalidità
Casalinga al 75% 40% 30%
Salariata al 25% 0% 0%
Grado invalidante 30%
Decidiamo pertanto:
La richiesta di
prestazioni è respinta essendo il grado inferiore al 40%, minimo previsto dalla
legge AI.
Provvedimenti
professionali non sono indicati in presenza di abilità totale in attività
abituale di salariata." (Doc. AI 15)
1.3. Avverso la
decisione amministrativa RI 1, personalmente, ha presentato tempestiva opposizione,
rilevando:
" (...)
1) Nella vostra decisione viene unicamente citata la
valutazione del dr. __________ di __________ e totalmente omessa quella
inerente al certificato della dott.ssa __________ di __________ (certificato
inviatovi lo scorso 16 dicembre 2003 - vedi pure punto 2*).
Sottolineo
che oltre all'artrite della quale sono affetta da ormai quattro anni non è da
sottovalutare l'altra malattia, la FIBROMIALGIA, la quale mi fa
trascorrere notti insonni.
È
risaputo che questa malattia causa, oltre alla stanchezza, pure spossatezza.
Quando si riesce a rimanere un po' coricati, il mattino si fa fatica ad
alzarsi, poiché già con i primi movimenti le membra dolgono.
Fatti
I
dolori si scatenano da una parte all'altra del corpo procurando fitte,
bruciori e gonfiori alle mani e ai piedi.
2) Oltre alla fibromialgia non si è pure tenuto
conto di quanto scompenso causi la psoriasi, per la quale sono in cura
dalla dott.ssa __________ (vedi punto 1*).
Prima
dell'invio del certificato della dermatologa, l'8.12.2003 vi inviai pure
uno scritto inerente al mio stato di salute. Temo che il contenuto globale
della lettera e dei suoi allegati NON SIA STATO DA VOI VAGLIATO, dato che
nella vostra decisione non vi è alcun riferimento in merito.
Faccio
notare che la terapia PUVA per apportare un po' di sollievo a questa fastidiosa
malattia prosegue regolarmente, dato che il prurito al cuoio capelluto è
sempre molto presente, come pure assai estesi sono gli arrossamenti e
gli strati squamosi alla testa e in diverse parti del corpo.
Da
quanto già emerso con i miei precedenti scritti e dal contenuto di queste righe
penso che riusciate a comprendere che l'abbandono della mia attività
professionale MI È STATO IMPOSTO DALL'INSOPPORTABILE STATO DI SALUTE
VENUTOSI A CREARE.
Quando
di notte non si ha praticamente dormito, il dover in seguito sostenere dei
colloqui assai impegnativi fungendo da mediatrice tra __________ ed __________
con il costante accompagnamento di dolori e bruciori nelle diverse parti del
corpo, gonfiori alle mani e ai piedi con difficoltà motorie ed articolari,
prurito al cuoio capelluto che ti costringe incessantemente, talvolta, a
"grattarti come una scimmia" penso che capiate anche voi che
tutto ciò non sia proprio il migliore "biglietto da visita" per una
rappresentante del __________.
Il mio generale precario stato di salute mi
costrinse pure, più d'una volta, a dover posticipare degli appuntamenti
(situazioni fastidiose, per me, poiché in tutte le mie attività esercitate a
partire dai 15 anni, ho sempre cercato di dare il massimo di me stessa).
Come
vedete - e ribadisco - ho smesso la mia attività poiché "PROPRIO NON CE
LA FACEVO PIÙ E LA SITUAZIONE ERA DIVENUTA INSOSTENIBILE ANCHE DAL PROFILO
PSICOLOGICO".
Mi
sembra che vi sia un errore nel grado d'invalidità da voi calcolato come "salariata"
(o meglio, stipendiata),
Reputo
che il mio impedimento debba essere valutato al 100%: prova
ne è il fatto che, al riguardo, le mie dimissioni per il mio totale
impedimento per motivi di salute furono accettate dal __________ e la relativa
decisione emanata in data 19 agosto 2003 - vedi __________ __________ già
in vostro possesso.
Infatti,
NON MI SEMBRAVA PURE ONESTO, da parte mia (come del resto mi era
stato proposto dai miei superiori, poiché il mandato quadriennale d'__________
sarebbe scaduto il 31 agosto 2004), rimanere ancora alle dipendenze
dello __________ per un ulteriore anno, MA IN MALATTIA al 100%, OVVIAMENTE
SENZA PIÙ ESERCITARE LA PROFESSIONE D'__________ E RICEVERE MENSILMENTE, PER
DODICI MESI, LO STIPENDIO DI FR. 1'567.10.
Lo specchietto
inerente al mio grado d'invalidità dovrebbe risultare come segue:
ATTIVITÀ IMPEDIMENTO INVALIDITÀ
Casalinga al
75% 40% 30%
Salariata al
25% 100% 25%
Totale 55%
====
Per ciò che concerne la vostra richiesta
" ESPOSTO SUCCINTO DEI
FATTI", oltre a quanto già descritto qui sopra vi rimando pure alla mia
precedente corrispondenza a partire dall'8 luglio 2003 e segg., che
dovrebbe trovarsi nel vostro incarto.
Nel caso in cui vi occorresse qualche ulteriore documentazione rimango
volentieri a vostra disposizione." (Doc. AI 20)
1.4. Esperiti
nuovi accertamenti, in particolare un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 27), con decisione su
opposizione 27 dicembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione,
osservando:
" (...)
5. Secondo prassi, per determinare il grado
d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a
domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente
sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le
normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo
un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di
riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna
nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte
dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi).
Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro
simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che
non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste
(RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per
l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche.
L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione sia il
danno alla salute patito dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla
medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si
trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute ed
in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata, nelle
abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 39%.
6. In concreto occorre inoltre stabilire la
corretta ripartizione fra l'attività di casalinga e l'attività lucrativa svolta
dall'assicurata se non avesse interrotto l'attività lucrativa per il danno alla
salute e quindi valutare i relativi impedimenti. Pertanto ritenute le ore
svolte pari a 12 ore settimanali, in relazione a una settimana a tempo pieno di
24 ore risulta una percentuale del 50%. Il calcolo è quindi il seguente. Per
attività di salariata in ragione del 50% con una capacità di lavoro totale,
essa non presenta alcuna invalidità, mentre per l'attività di casalinga in
ragione del rimanente 50%, con una limitazione del 39% essa conosce
un'invalidità parziale del 19.5%.
L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto dalla
legge per una rendita d'invalidità.
Il certificato medico presentato d'altro lato non oggettiva alcun nuovo
elemento che non sia già stato preso in considerazione per la valutazione del
caso.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto
conferma." (Doc. AI 32)
1.5. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’Avv. RA 1, ha
chiesto che le venga versata una rendita intera, motivando:
" (...)
7. L'accertamento dei fatti e il conseguente loro
esame non è stato sufficientemente approfondito sia per quanto riguarda le
conseguenze invalidanti delle patologie riscontrate nella Signora RI 1, sia per
quanto attiene alla determinazione della ripartizione tra attività lucrativa e
attività non lucrativa.
Infatti è manifesta l'incongruenza tra la decisione 30 dicembre 2003,
nella quale veniva accertata un'attività lucrativa nella misura del 25% e
un'attività di casalinga del 75%, e la decisione su opposizione del 27 dicembre
2004, dove la proporzione tra le attività è stata ripartita paritariamente.
La Signora RI 1 era occupata nella misura del 25% nell'attività
lucrativa e del 75% in quella di casalinga. Infatti, come emerge dalla lettera
17 dicembre 2004 della Sezione delle risorse umane (cfr. Incarto AI, Lettera
17.12.2004, __________ /__________), l'onere docente corrisponde a 6 ore
settimanali, da raffrontare alle 24 ore settimanali del lavoro a tempo pieno.
La decisione impugnata raffronta le 12 ore di lavoro effettivamente esplicate
(onere amministrativo) alle 24 ore dell'onere docente a tempo pieno.
In sostanza per determinare il grado d'occupazione della ricorrente, è
stata effettuata un'operazione aritmetica tra unità di misura differenti.
La realtà è che la Signora RI 1 era occupata nella misura del 25%
nell'attività lucrativa e nel restante 75% nelle abituali mansioni di
casalinga.
L'accertamento di questo elemento di fatto, corretto nella decisione 30
dicembre 2003, è errato nella decisione impugnata che deve quindi essere
annullata.
8. La valutazione del grado di invalidità della
Signora RI 1 deve tenere conto della concreta sua situazione, caratterizzata in
estrema sintesi dagli elementi qui esposti:
a) il dr. med. __________, ha
constatato un'inabilità professionale del 100% dovuta alla contemporanea
presenza di poliartrite, fibromialgia, ernia iatale con turbe digestive e
psoriasi generalizzata (Incarto AI, dr. __________, Certificato 02.12.2004);
b) il dr. med. __________, senza
avere a disposizione esami paraclinici recenti e senza giudicare la ricorrente
sotto il profilo dell'inabilità lavorativa, ha nondimeno attestato un'inabilità
del 20% nelle mansioni di casalinga e nell'attività professionale (Incarto
AI, dr. __________, Certificato 10.12.2004);
c) la dr.ssa __________, sebbene non si
sia espressa sulla capacità lavorativa della Signora RI 1, ha comunque posto
l'accento nel suo rapporto sulle ripercussioni che le patologie di cui soffre
l'assicurata e in particolare la psoriasis vulgaris hanno sullo stato
psichico (Incarto AI, dr.ssa __________, certificati 12.12.2003 e
27.10.2004);
d) Il rapporto dell'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, allestito
dalla Signora __________, a più riprese suggerisce la necessità di ulteriori
accertamenti medici per una precisa determinazione dell'inabilità in
mansioni abituali e in attività lavorative (cfr. Incarto AI, Rapporto
d'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica,
punti 5.2, 5.4);
e) La Signora RI
1 (__________) ha __________.
Paradossalmente alla signora RI 1 è stato riconosciuto un grado d'invalidità
del 40% nelle mansioni abituali e una completa abilità professionale
nell'attività lavorativa da lei svolta: anche da qui la necessità di una
approfondita perizia medico-specialistica che possa portare all'accertamento
dell'effettivo grado d'invalidità della ricorrente, che a mente sua non è
comunque inferiore al 60%.
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha del resto mai provveduto
ad ordinare un completo esame medico della ricorrente, cosa che avrebbe potuto
essere facilmente attuata dal servizio medico interno.
La valutazione economico-giuridica del grado di invalidità della
ricorrente deve risultare dall'esame combinato di tutti gli elementi appena
descritti: la Signora RI 1 ritiene pertanto in concreto che vi sono le
condizioni oggettive per riconoscerle il diritto ad una rendita ordinaria
d'invalidità intera, ritenuta una sua inabilità professionale di certo non
inferiore al 60%.
In ogni caso l'esame eclettico delle risultanze mediche deve condurre
forzatamente all'allestimento di una perizia medico-specialistica e
pluridisciplinare che possa determinare l'esatto grado d'invalidità della
ricorrente e il conseguente suo diritto alle prestazioni LAI.
9. La contestata decisione non tocca minimamente il
problema delle ripercussioni psichiche provocate dalle patologie riscontrate
nell'assicurata, in particolare l'artrite psoriatica, e della loro influenza
negativa sul grado d'abilità.
Nemmeno la grave fibromialgia che affligge l'assicurata è stata presa in
considerazione dall'Autorità contestualmente alla procedura d'esame della sua
domanda, non solo nella decisione impugnata, ma anche solo per scorgere la
necessità di un approfondimento istruttorio.
L'Ufficio AI si è limitato ad analizzare singolarmente le patologie,
senza determinare il grado d'invalidità che è determinato dai loro simultanei
effetti sullo stato di salute della Signora RI 1 e sulla sua capacità di
guadagno e di svolgere le abituali mansioni." (Doc. I)
1.6. Con risposta
11 febbraio 2005 l'UAI ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato
quanto segue:
" Preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il
medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di
opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i
contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula
l'integrale conferma.
Si rileva inoltre come
l'amministrazione abbia stabilito a giusta ragione la ripartizione fra
l'attività di salariata e l'attività di casalinga nella misura percentuale del
50% ciascuna.
Infatti, l'assicurata
effettuava concretamente in qualità di __________ 12 ore settimanali in
relazione ad una settimana a tempo pieno per la professione testè citata di
complessive 24 ore settimanali, ciò che comporta inevitabilmente un'attività di
salariata corrispondente al 50% (cfr. in tal senso i doc. 9, doc. 27 pag. 2 e
doc. 31 incarto AI).
Anche nella denegata
ipotesi in cui si dovesse considerare la Signora RI 1 quale casalinga nella
misura del 75%, quest'ultima non raggiungerebbe comunque il grado minimo del
40% ex art. 28 LAI per aver diritto ad una rendita d'invalidità; in effetti, un
impedimento totale del 39% secondo quanto valutato dall'inchiesta economica per
le persone che si occupano dell'economia domestica di data 1° dicembre 2004
(cfr. doc. 27 incarto AI), comporterebbe ad ogni modo un grado
d'invalidità massimo corrispondente al 29% (39 x 75 : 100 = 29).
Si sottolinea altresì
come l'assicurata chiede di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti
peritali, senza tuttavia portare in sede di ricorso alcun elemento medico
concreto che comprovi un peggioramento del proprio stato di salute.
In considerazione degli
atti dell'incarto, segnatamente la valutazione dello stato di salute
dell'opponente da parte del Servizio medico regionale (SMR), risulta in maniera
inequivocabile come il danno alla salute sia stato adeguatamente valutato; ne
discende pertanto che, nella fattispecie che ci occupa, non vi sono elementi
che giustificano un diverso apprezzamento dell'invalidità della ricorrente
rispetto a quanto già ritenuto con la decisione su opposizione qui impugnata,
la quale si rivela pienamente corretta." (Doc. III)
1.7. Con scritto
del 24 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurata ha rilevato:
" Riferendomi alla procedura indicata a margine e dando
seguito alla sua ordinanza 14 febbraio 2005, unitamente alla presente le
trasmetto i seguenti certificati medici che attestano lo stato inabilitante
della Signora RI 1 e la necessità di ordinare una perizia medica:
- Certificato
23.02.2005, dr. __________;
- Certificato
22.02.2005, dr.ssa __________;
- Certificato
18.02.2005, Sig.ra __________;
- Certificato
21.02.2005, Signor __________." (Doc. V)
1.8. In data 10
marzo 2005 l’amministrazione ha osservato:
" (...)
Per quanto concerne
l'aspetto medico, la qui ricorrente ha prodotto il certificato medico 23.2.2005
del Dr. __________ (doc. C1), il certificato medico 22.2.2005 della
Dr.ssa __________ (doc. C2), il certificato 18.2.2005 della signora __________
(infermiera diplomata, cfr. doc. C3) ed il certificato 21.2.2005 del
fisioterapista __________ (doc. C4).
I certificati medici di
cui sopra sono stati sottoposti come di consueto al vaglio del Servizio medico
regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con annotazioni 3 marzo 2005 qui
allegateVi che non vi sono nel caso in esame elementi atti a modificare la
valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in questione.
Si ritiene quindi di dover
insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)
1.9. Con scritto
25 marzo 2005 il rappresentante dell’assicurata ha formulato le seguenti
osservazioni:
" (...)
- contrariamente a quanto ritenuto del dr. med. __________,
la Signora RI 1 non era una docente, bensì un'__________ e perito aziendale. Di
conseguenza ella non era stabile nella sede di lavoro, ma doveva anzi spostarsi
frequentemente;
- Il rapporto medico del dr. __________ è stato
da questi allestito senza avere a disposizione le lastre che attestano
l'artrite dell'assicurata. Dal 3 gennaio 2005 la Signora RI 1 si trova in cura
presso il medesimo medico per tale affezione;
- il dr. med. __________ non contesta
l'attestazione della dr. med. __________ sul peggioramento della sindrome
depressiva. Ne deriva l'evidenza della necessità della perizia medica che possa
attestare le conseguenze sull'abilità lavorativa della Signora RI 1;
- contrariamente a quanto sostenuto dal dr. med. __________,
i dati dei curanti specialisti non sono nè coerenti nè concordanti.
La signora RI 1 chiede
che il suo ricorso venga accolto, subordinatamente che venga ordinata una
perizia medico-specialistica e pluridisciplinare atta ad accertare l'inabilità
della ricorrente nelle mansioni abituali e nell'attività lavorativa."
(Doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera
d’invalidità, così come chiesto con il ricorso.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità
con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31
dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge
anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.8. Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha
applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).
Appurato
che la ricorrente prima del danno alla salute lavorava quale docente incaricata
quale __________ fino al 31 agosto 2003, con un orario di lavoro di 6 ore alla
settimana (cfr. doc. AI 9) l’amministrazione ha effettuato i seguenti
accertamenti.
Per quel
che concerne la capacità lavorativa, l’UAI ha interpellato il medico curante
dell’assicurata, Dr. __________, specialista FMH in medicina interna / malattie
reumatiche, il quale con rapporto 23 luglio 2003 ha attestato quanto segue:
" Rapporto medico per valutare il diritto alle
prestazioni per adulti:
RENDITA
A. Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
1. Artropatia
psoriatica
- Dal febbraio 2002
sotto terapia di base con Arava.
- Stato dopo
terapia di base con Methotrexate e con Salazopirina.
- Recente riacutizzazione dell'artropatia
infiammatoria con conseguente introduzione di una terapia con corticosteroidi.
Diagnosi
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
1. Psoriasi volgare
2. Sindrome
fibromialgica, verosimilmente secondaria alla diagnosi 1.
3. Obesità (BMI
37,5).
4. Ernia iatale con
gastralgie croniche.
- Stato dopo
eradicazione di Helicobacter pylori nel mese di ottobre 2001.
B. Incapacità lavorativa medicalmente
giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale ispettrice aziendale:
Da parte mia non è mai
stata attestata alcuna incapacità lavorativa. L'assicurata lavora quale __________
con un pensum di solo il 25% (12 ore settimanali). Ha già deciso per conto
proprio d'interrompere l'attività lavorativa a partire dal prossimo mese di
settembre.
C. Domande generali
per il medico
1. Lo stato di
salute dell'assicurata è stazionario.
2. La capacità lavorativa può essere
migliorata con provvedimenti sanitari? Solo
parzialmente.
3. Ritiene che
provvedimenti professionali siano indicati? No.
4. L'assicurata ha
bisogno di mezzi ausiliari? No.
5. L'assicurata deve ricorrere all'aiuto
di terzi per svolgere gli atti ordinari della Vita? Non mi risulta.
6. Ritiene che un
accertamento medico supplementare sia indicato? No.
D. Dati medici
1. Trattamento dall'agosto 2000 al 23.07.2003.
2. Ultima
consultazione del 23.07.2003.
3. e seguenti:
Si tratta di
un'assicurata che ho in cura da ormai tre anni a causa di un'artropatia
psoriatica. A causa del peggioramento dei dolori articolari nel mese di
febbraio 2001 aveva iniziato una terapia di base con Methotrexate, accompagnata
da corticosteroidi basso-dosati. Nel mese di maggio 2001 avevo poi interrotto
la somministrazione di Prednisone, combinando però della Salazopirina al
Methotrexate. Questa terapia è stata mal tollerata a causa di cronici problemi
gastrici. La Salazopirina è stata interrotta nell'ottobre 2001. Pure il
Methotrexate è stato poi interrotto nel febbraio 2002 quando è stata introdotta
una terapia con Leflunomide (Arava). Con questa terapia si è potuto osservare
un andamento altalenante. Nel corso delle ultime settimane vi è stato un nuovo
peggioramento della patologia infiammatoria, riscontrabile sia allo stato
clinico con sinoviti alle mani ed ai piedi, sia con un aumento dei parametri
infiammatori (il 24.06.2003 VES 54mm/h, PCR 21mg/I). Per questo motivo ho
dovuto reintrodurre una terapia con corticosteroidi, inizialmente 20mg, dose
poi rapidamente ridotta agli attuali 5mg. Così facendo è stato possibile
rapidamente controllare i dolori articolari. L'assicurata necessita comunque
giornalmente, oltre che dell'Arava e del Prednisone, di 200mg di Celebrex.
La mia intenzione sarebbe
di reintrodurre il Methotrexate, con il quale si era potuto meglio controllare
la patologia infiammatoria. L'assicurata è però un po' restia a causa degli
effetti collaterali che questa terapia le aveva procurato. Rivaluterò in un
prossimo futuro tale necessità." (Doc. AI 6)
Allegato al rapporto medico citato il Dr. __________
ha trasmesso all’UAI il seguente scritto, sempre datato 23 luglio 2003:
" (...)
1. Domande
sull'attività attuale
1.1. Che
conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?
Sotto l'aspetto puramente
reumatologico ritengo che la patologia presentata dall'assicurata non debba
influenzare in modo significativo il lavoro quale __________, soprattutto
pensando al fatto che la signora RI 1 lavora solo al 25%. L'assicurata però non
se la sente più di continuare a lavorare, motivo per il quale ha già inoltrato
le dimissioni (interromperà il lavoro alla fine di agosto). Per questo motivo
la valutazione della sua capacità lavorativa non deve tenere conto della sua
attuale attività, bensì di quella di casalinga.
Quale casalinga vi è
evidentemente una limitazione della sua capacità lavorativa valutabile attorno
al 30-40% a causa della descritta artropatia psoriatica, che le impedisce di
svolgere attività particolarmente pesanti, per le quali necessita di aiuto.
Sottolineo come il suo stato di salute attuale potrebbe migliorare con una più
potente terapia di base.
2. Domande su
possibili provvedimenti d'integrazione
2.1. Si può migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?
L'assicurata non ha
nessuna intenzione di iniziare una nuova attività lucrativa, motivo per il quale
provvedimenti di riqualifica o di reintegrazione professionale non vengono in
considerazione.
3. Proposte,
altre domande
Nessuna" (Doc. 7a)
Con “Proposta per il medico” 28 novembre 2003 il
funzionario incaricato esprimeva le seguenti considerazioni:
" Note riassuntive
● Domanda del 11.07.2003 per
artrite psoriatica e fibromialgia si dichiara
inabile
dal ?
● Diagnosi: Dr.
__________: artrite psoriatica
● Professione/attività
appresa: impiegata di commercio e docente di stenografia
● Attività svolte
/ datori di lavoro: __________
● Disoccupazione ¨ SI x NO ¨ PARZIALE
dal
(ev. al) dal (ev. al)
● Incapacità
lavorativa: il Dr. __________ ritiene che l'attività
svolta è ancora
esigibile,
impedimenti attorno al 30-40% vi sono
quale
casalinga.
Senza
assenze di rilievo dal lavoro.
Se medicalmente
oggettivate le inabilità descritte si avrebbe la seguente situazione:
Casalinga al 75% inabile
al 30-40% 22.5-30%
Salariata al 25% totalmente
abile 0%
TOTALE 22.5.-30%
Si rifiuta pertanto il
riconoscimento di una rendita d'invalidità." (Doc. AI 13)
In data 9 dicembre 2003 il Dr. __________ ha
stilato la seguente “Proposta medico”:
" Diagnosi: Artropatia psoriatica (peggioramento
dal 24.6.2003)
Psoriasi
volgare
Sindrome
fibromialgica
Obesità
BMI 37,5
Richiesta AI del
11.7.2003
Professione: __________
al 25%, casalinga al 75%
IL: nessuna, termina
impiego per il 31.8.2003
Valutazione Dr. __________:
impedimento quale casalinga 30-40%, nessun impedimento quale __________,
prognosi relativamente favorevole.
Procedere: valutazione
Dr. __________ al momento sufficiente, assenza di IL quale salariata (al
momento della richiesta ancora salariata), al momento invalidità massima del
30% tenendo conto di un probabile impedimento del 40% quale casalinga, quindi
rifiuto per rendita, provvedimenti professionali non indicati non essendo
toccata la parte salariata." (Doc. AI 14)
Con lettera datata 8 dicembre 2003 l’assicurata
ha comunicato all’amministrazione:
" Quale complemento al punto 7.5 del formulario
"RICHIESTA DI PRESTAZIONI AI PER ADULTI" faccio notare che già nel
mese di maggio dell'anno scorso ed in maniera ancor più cospicua dal 23
maggio 2003 sono in cura dalla dott.ssa __________, dermatologa, __________,
__________, per curare una psoriasi che ha colpito il mio cuoio capelluto, la
fronte, gli arti superiori ed inferiori, la schiena e le pieghe del corpo.
Tutto ciò è da accomunare all'artrite ed alla fibromialgia descritte al punto
7.2 del sopraccitato formulario.
Alla fine di codesto mese
oltrepasserò le 40 sedute di terapia PUVA, terapia che nel caso
specifico effettuavo/effettuo da tre a due volte per settimana per apportare un
po' di beneficio a questa fastidiosa malattia.
Come potrà costatare
dalla lettera 7 maggio 2003 indirizzata al __________ __________,
(lettera che allego in copia) la cessazione della mia attività è stata causata
dal fatto che i continui dolori quotidiani alle braccia, alle mani e agli arti
inferiori m'impedivano (ed ora pure come casalinga al 100% m'impediscono),
di svolgere la mia funzione come avrei desiderato.
La redazione di rapporti
dattiloscritti o a mano era divenuta praticamente impossibile, tanto era
manifesto il dolore alle dita e ai polsi, nonché alla parte superiore delle
mani.
Tali dolori sussistono
attualmente, ragione per cui per determinati lavori casalinghi mi occorre il
costante aiuto di mio marito e settimanalmente di mia sorella.
I problemi personali
degli __________ che visitavo __________ talvolta divenivano "miei".
Ho sempre cercato d'investire il massimo di me stessa per aiutare questi __________
(incontrandoli talvolta anche al di fuori degli orari d'ufficio) e, di
conseguenza, l'aiuto che davo loro si ripercuoteva negativamente sulla mia
psiche e sul mio fisico, causandomi, talvolta, pure delle contrazioni muscolari.
Già nel 2002 (dal 15
gennaio al 19 giugno), intrapresi pure una serie di cure di fisioterapia
presso lo studio __________ di __________ e dal 6 al 30 dicembre 2002
presso il fisioterapista __________ di __________. Si tratta di terapie che
alleviano (almeno nel mio caso) parzialmente i dolori, ma, se s'interrompono
(anche perché la Cassa malati non permette di effettuarne più di quel tanto),
dopo un po' il male riemerge.
Purtroppo, l'acutizzarsi
di questi dolori causati dalla mia precedente attività professionale (dolori
artritici, acidità e male allo stomaco, fibromialgia) sono ancora vigenti (per
non parlare poi della psoriasi che "FIORISCE" in maniera
predominante sul cuoio capelluto arrecandomi un notevole prurito e nelle pieghe
del corpo) e, malgrado l'uso supplementare di medicamenti pure a base di
cortisone non si riesce a migliorare come si vorrebbe il mio stato di salute.
Pensare di essersi
prodigati coscienziosamente e con responsabilità a svolgere un'attività a
favore del nostro futuro (dei nostri giovani), aver sempre contribuito
puntualmente a versare al Cantone quanto si doveva per il pagamento delle
imposte e per l'assicurazione disoccupazione (20 anni d'attività per lo __________
e parecchi anni ancora, dall'età di 15 anni per aziende private ticinesi) e
trovarsi ora, a poco più di __________, con tutti questi dolori addosso e non
intravedere una guarigione si rimane depressi e sconfortati.
Per suo orientamento
allego una fotocopia di un certificato di inattività lavorativa risalente al 6
agosto 2002 della dott.ssa __________ (data in cui la psoriasi si era già
manifestata) copia della lettera 7 maggio 2003 al prof. __________ ed
un'ulteriore fotocopia della __________, il quale accettava le mie dimissioni a
partire dal 31 agosto 2003 per motivi di salute: il tutto per i suoi
atti.
Le sarei grata se potesse
comunicarmi, appena possibile, a che punto si trova la consultazione della mia
pratica." (Doc. AI 16)
L’assicurata ha trasmesso all’UAI la seguente
attestazione 12 dicembre 2003 della Dr.ssa Med. __________, specialista FMH in
dermatologia e venereologia:
" Su richiesta della paziente summenzionata certifico che
si trova in mia cura.
Attualmente è in terapia per
curare una psoriasis vulgaris manifesta al cuoio capelluto, alla fronte,
agli arti superiori e inferiori, alla schiena e alle pieghe del corpo.
La dermatosi presentata,
contrariamente alle forme classiche, causa un prurito che crea molto disagio
alla paziente, ripercuotendosi sullo stato psichico della Signora RI 1."
(Doc. AI 18a)
Con “Proposta medico” 23 dicembre 2003 il Dr. __________
ha rilevato:
" La lettera dell'assicurata dell’8.12.2003 non aggiunge
informazioni finora non note, quindi si conferma la valutazione del 9.12.2003.
Faccio notare che da
parte nostra non viene negata la presenza di danni alla salute con influsso
sulla capacità di lavoro. Queste limitazioni però finora non raggiungono un
grado con diritto a rendita, cosa confermata dal fatto che l'assicurata ha
svolto la sua attività di salariata fino al 31.8.2003.
Si conferma quindi
IL massima del 40% quale
casalinga.
IL 0% quale
salariata." (Doc. AI 19)
Sulla
base della documentazione citata, l’amministrazione, con decisione 30 dicembre
2003, ha concluso che l’assicurata non presenta nessuna incapacità lavorativa
nella sua professione di __________ a tempo parziale (al 25%), mentre è da
ritenere inabile al 30-40% nella sua attività di casalinga (al 75%), (cfr. doc.
AI 15).
Tenuto
conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità
globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 30%,
percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. decisione
formale 30 dicembre 2003, doc. AI 15).
2.9. Nell’opposizione
l’assicurata ha sostanzialmente contestato la percentuale di impedimento
relativa all’attività di __________ ritenuta dall’amministrazione, pari allo
0%, ritenendo che la stessa debba ammontare al 100% (cfr. doc. AI 20). Ella ha infatti
osservato che a causa delle patologie che la affliggono, ha dovuto porre fine
al suo rapporto di lavoro (che prevedeva l’attribuzione dell’incarico di __________
durante il quadriennio 2000/2001 – 2003/2004, cfr. doc. AI 9) con effetto a
partire dal 31 agosto 2003, inoltrando in data 7 maggio 2003 le sue dimissioni,
del seguente tenore:
" per motivi di salute (da quattro anni sono affetta da
fibromialgia e da poliartrite psoriatica), mi vedo costretta ad inoltrare le
mie dimissioni dall’incarico di __________.
Ho meditato parecchio
prima di confermarle la mia decisione, ma alla fine ho dovuto arrendermi alla
realtà dato che da parecchi mesi i dolori sono quotidiani e mi impediscono di
svolgere la mia funzione a mia totale soddisfazione.
Terminerò pertanto la mia
attività il
31
agosto 2003
(...).” (Doc. AI 2a)
Con __________ ha accettato le dimissioni, per
motivi di salute, dell’assicurata dalla funzione di __________ a partire dal 31
agosto 2003 (cfr. doc. AI 2).
Nella sua opposizione l’assicurata ha inoltre
rimproverato all’amministrazione da una parte di aver tenuto conto, in sede di
decisione, unicamente delle attestazioni mediche del Dr. __________, ignorando
completamente quanto certificato dalla Dr.ssa __________ in merito ai notevoli problemi
causati dalla psoriasi di cui è affetta e, d’altra parte, di aver omesso di
considerare l’altra malattia che la affligge, vale a dire la fibromialgia (cfr.
doc. AI 20).
Visti gli argomenti addotti con l’opposizione,
l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato
all’assicurata con scritto 2 febbraio 2004 (cfr. doc. AI 21).
L’UAI ha interpellato la curante dell’assicurata,
Dr.ssa __________, specialista in dermatologia e venereologia, la quale con scritto
del 27 ottobre 2004 ha osservato:
" Riguardo alla paziente summenzionata non penso di potere
esprimere un giudizio sulla sua capacità lavorativa. In effetti ho avuto in
cura la Signora RI 1 nel 2002, 2003 e fino a giugno 2004.
Ho seguito la paziente
per una psoriasi del cuoio capelluto e del tronco, abbastanza estesa e
fastidiosa, per la quale è stata eseguita una terapia locale e una fototerapia
di tipo UVB TL01.
All'ultimo controllo del
16.06.2004, lo stato clinico era abbastanza soddisfacente, salvo per il cuoio
capelluto.
La psoriasi essendo una
malattia dermatologica cronico-recidivante, una recidiva è possibile.
Ciò nonostante la
paziente ha chiesto un'indennità per la sua capacità lavorativa ridotta in
quanto soffre di dolori diffusi, per i quali non mi posso pronunciare.
La paziente è in cura per
questo dal Dr. __________, reumatologo, a __________." (Doc. AI 22)
L’assicurata ha inoltre trasmesso
all’amministrazione in data 2 dicembre 2004 il seguente certificato medico,
datato 2 dicembre 2004, redatto dal Dr. Med. __________, specialista FMH in
medicina generale:
" Certifico di avere in cura dal 4 agosto 2004, la
signora RI 1, __________, per poliartrite, fibriomialgia, ernia iatale con turbe
digestive, per psoriasi generalizzata, con incapacità lavorativa del 100% per
un periodo indeterminato.
Per l'incapacità dal 1
settembre 2003 vedi il certificato già in vs. possesso."
(Doc. AI 26a)
L’UAI ha inoltre interpellato il Dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, il quale con rapporto medico 10 dicembre 2004
ha osservato:
" (...)
La paziente mi ha
consultato una volta sola l'08.01.2004 per un secondo parere in merito alle sue
cure che segue dal Dr. __________, __________.
Mi ha riferito di dolori
articolari presenti da 4 anni circa che coinvolgono in particolare gli MCF, le
spalle e le ginocchia ed il tallone sinistro. In presenza di una psoriasis
vulgaris è stata posta la diagnosi di un'artropatia psoriatica, curata dapprima
con Methotrexat (sospeso dopo un anno per effetti collaterali) poi con
Salazopyrin ed al momento del mio controllo con Arava 20 mg al giorno (oltre a
FANS e ad intervalli corticosteroidi). Ha inoltre riferito di dolori lombari,
noti da tempo (e per i quali l'avevo vista negli anni '90).
Clinicamente ho
riscontrato una paziente __________ in condizioni generali buone, senza limitazioni
funzionali di rilievo né al rachide né alle articolazioni periferiche. Non ho
riscontrato delle sinoviti. Era invece presente una dolorabilità diffusa delle
parti molli nell'ambito di una tendenza fibromialgica.
Ho posto la diagnosi
seguente: - artropatia psoriatica
sotto trattamento senza attività
clinica
rilevante
-
fibromialgia generalizzata
Nell'insieme della
presentazione clinica mi sembrava decisamente dominante la fibromialgia. In
questo contesto ritenni poco opportuno potenziare la cura di fondo
dell'artropatia psoriatica con un inibitore del TNF-alfa. Suggerii invece il
proseguimento della terapia con FANS in aggiunta a misure fisioterapiche
(ginnastica in piscina, ecc.), invitando la paziente a proseguire le cure con
il suo reumatologo.
Non ho giudicato la
paziente sotto il profilo dell'inabilità lavorativa. Non credo comunque che vi
sia una riduzione significativa (maggiore del 20% circa) in qualità di
casalinga e per l'attività lucrativa svolta di __________ con un impegno
lavorativo di 6 ore settimanali.
Non dispongo di esami
paraclinici recenti (radiografie, esami di laboratorio)."
(Doc. AI 29)
L’amministrazione ha inoltre chiesto al __________,
datore di lavoro dell’assicurata fino al 31 agosto 2003, di precisare quale
fosse l’esatto orario lavorativo settimanale della signora RI 1, visto che agli
atti risultano talvolta 12 ore settimanali e talaltra 6 ore settimanali (cfr.
doc. AI 30).
La __________ in data 17 dicembre 2004 ha
precisato quanto segue:
" Ti devo confermare che l'onere effettivo di lavoro
dell'__________ corrisponde alle ore-lezione settimanali attribuite,
moltiplicate per il coefficiente 2 e per 40,5 settimane all'anno. In pratica le
ore-lezione settimanali con diritto allo stipendio sono trasformate in ore di
tipo amministrativo.
La prestazione lavorativa
della signora RI 1 per il periodo dal 01.09.2000 al 31.08.2003 (data delle
dimissioni) è pertanto da intendere come segue:
onere lavorativo
retribuito 6 settimanali onere docente
onere lavorativo
esplicato 12 settimanali onere amministrativo." (Doc. AI 31)
L’amministrazione ha poi incaricato l'assistente
sociale di allestire una inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica, esperita il 19 novembre 2004. Sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 1°
dicembre 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del
39%, così motivata:
" (...)
5. ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
percentuale
degli impedimenti
0
percentuale
di invalidità
0
Lamenta difficoltà di
concentrazione e un affaticamento generale; il non poter portare a termine le
attività programmate, infine, è fonte di frustrazione. In questo senso si sente
più disorganizzata.
L'assicurata è tuttora
in grado di organizzare e gestire la propria economia domestica; le difficoltà
lamentate coinvolgono maggiormente le relazioni con l'esterno e le competenze
lavorative più che quelle domestiche, dove la signora ha mantenuto piena
capacità nel farsi carico del proprio ruolo.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40
percentuale
degli impedimenti
30
percentuale
di invalidità
12
Fatica a sbucciare
patate, alzare la pentola della pasta piena d'acqua, estrarre placche,
rigovernare padelle, nel complesso eseguire attività che richiedono una certa
forza (con mani e braccia) e l'uso della motricità fine (soprattutto quando le
mani sono gonfie). È il marito poi che la aiuta a rigovernare la cucina e a
pulire a fondo le padelle; allo stesso modo apre bottiglie e scatole di
metallo.
La signora lamenta
nondimeno una persistente stanchezza che incide, complessivamente, su tutto
quello che fa. "Deve avere il proprio ritmo" ed alternare al lavoro
momenti di riposo. Lamenta un generale minor rendimento e la necessità di
ricorrere in misura sempre più importante alla collaborazione del coniuge,
soprattutto nelle pulizie a fondo della cucina. Evita infatti di salire sulla
scaletta ed eseguire operazioni di pulizia che non richiedono movimenti
ripetitivi con le braccia.
Talvolta anche il
contatto con l'acqua scatena una reazione dolorosa, e "spesso le mani sono
così gonfie che i guanti non le entrano". In questi casi ricorre all'aiuto
del marito.
Poche le osservazioni
mediche a questo riguardo; l'assicurata, per contro, descrive con molti
dettagli le proprie difficoltà, che necessitano pertanto di conferma da parte
del curante o del medico SMR. In assenza di indicazioni più precise propongo
che la valutazione si adegui alla descrizione che ne dà l'assicurata.
Va ricordato che è
dovuta, da parte del coniuge, una certa collaborazione "in misura consueta
al giorno d'oggi”, come vogliono appunto le direttive.
5.3 Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20
percentuale
degli impedimenti
60
percentuale
di invalidità
12
È la sorella che la
aiuta, regolarmente, nelle pulizie domestiche, sia in quelle settimanali che
nelle attività di pulizia a fondo della casa. Dei compiti meno impegnativi se
ne occupa l'assicurata stessa, che attende al riordino, alla pulizia delle
vaschette, al rifacimento del letto; nel cambio delle lenzuola una certa
collaborazione da parte del marito è necessaria (fatica ad inserire i
"fix" e il copripiumone).
Risultano senz'altro
giustificati il minor rendimento e la difficoltà, confermata dal curante, nelle
attività pesanti. Un'incapacità del 60%, dunque, interpreta le dichiarazioni
dell'assicurata e la documentazione medica all'incarto.
5.4 Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10
percentuale
degli impedimenti
30
percentuale
di invalidità
3
Prima si recava a fare
acquisti da sola, con la propria auto, ma non senza fatica negli ultimi anni,
quando trasportava carichi pesanti (la bottiglieria, perlopiù).
Ora ha delegato tutto
l'impegno al marito, che accompagnando l'assicurata si fa carico del trasporto
delle merci. In questo modo la signora evita di sovraffaticarsi e di fare
sforzi. Ammette di limitare il carico, peraltro, a pochi chilogrammi.
Talvolta le cadono gli
oggetti di mano, aggiunge, per le difficoltà nella prensione e nella motricità
fine.
Di contabilità e
pagamenti se ne occupano congiuntamente. La signora descrive la fatica a
scrivere con la penna per lungo tempo (può, tuttavia, compilare un bollettino
postale) e anche nell'uso della macchina da scrivere (non dispone di un PC): in
queste occasioni viene sostituita dal consorte. Se forza eccessivamente,
conclude, "si infiamma la parte superiore del polso".
Su alcune limitazioni
descritte dall'assicurata, per quanto credibili, non è possibile esprimersi,
almeno in questa sede, visto che all'incarto non vi sono conferme di problemi
al polso o nella motricità così importanti; si può supporre che sussistano
nell'esecuzione di movimenti ripetitivi, ma non è questo il caso.
Per quello che
riguarda la delega delle spese e il cambiamento delle abitudini di acquisto, si
giustifica una parziale collaborazione nel trasporto della bottiglieria ad
esempio, ma non il cambiamento delle abitudini: la signora può certamente farsi
carico delle spese, alimentari e non, con l'aiuto del marito laddove il carico
risulti eccessivo. Di qui la percentuale proposta.
5.5 Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20
percentuale
degli impedimenti
40
percentuale
di invalidità
8
Inserisce gli indumenti
in lavatrice ma fatica a stendere sullo stenditoio, riferisce la signora RI 1;
dispone di due giorni per il bucato e ciò le consente di "avere la
tranquillità necessaria" e attendere che il marito "le dia una
mano", sia a stendere che nel trasporto della cesta.
È poi la suocera che
stira, lo stretto necessario, precisa l'assicurata, perlopiù le camicie del
marito (d'inverno la divisa comprende solo dolcevita) e i capi elaborati. Della
piegatura se ne occupa lei stessa.
Quello che maggiormente
la infastidisce in questa attività è il dolore alle mani unito alla difficoltà
nel mantenere a lungo la postura eretta; per questi motivi preferisce che se ne
occupi la suocera. Non si è mai dedicata, in passato, a maglia, uncinetto,
cucito.
Le difficoltà nello
stiro sono comprensibili, visto che si tratta di movimenti ripetitivi. Vi è da
sottolineare, per contro, che si tratta di un piccolo nucleo familiare e
l'assicurata potrebbe, dato il carico di lavoro, distribuire l'impegno
sull'arco della settimana. Per questo non si può ammettere una percentuale
maggiore rispetto a quella proposta.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardi-naggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5
percentuale
degli impedimenti
80
percentuale
di invalidità
4
Aveva passione per l'orto
dove seminava, raccoglieva e provvedeva alla eliminazione delle erbacce. Un
compito che condivideva con il marito, che si faceva altresì carico del taglio
dell'erba.
Nell'ultimo anno non ha
più potuto offrire alcuna collaborazione in questa attività, che è stata
completamente delegata; già negli ultimi anni peraltro, vi era stata una lenta
diminuzione dell'impegno.
Il giardinaggio è
senza dubbio da ritenersi un'attività pesante, che impegna sia la schiena che
le mani e comporta flessioni e movimenti ripetitivi. Di qui la valutazione
proposta.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di
invalidiità
39%
■ Chi esegue i lavori, che a causa
della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo,
il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana
e salario orario versato
La sorella, il marito.
6. GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla
salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal settembre 2003."
(Doc. AI 27)
Con la
decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato che la ripartizione
fra l’attività di casalinga e l’attività lucrativa svolta dall’assicurata non è
stata effettuata in maniera corretta al momento della decisione: “ritenute
le ore svolte pari a 12 ore settimanali, in relazione ad una settimana a tempo
pieno di 24 ore, risulta una percentuale del 50%.” (cfr. doc. AI
32). L'amministrazione ha quindi ridefinito la ripartizione delle quote,
sostenendo che “il calcolo è quindi il seguente: per l’attività salariata in
ragione del 50% con una capacità di lavoro totale essa non presenta nessuna
invalidità, mentre per l’attività di casalinga in ragione del rimanente 50% con
una limitazione del 39%, essa conosce un’invalidità parziale del 19.5%.”
(cfr. doc. AI 32).
2.10. Ora, a mente
di questa Corte la ripartizione tra le attività di casalinga (50%) e quella
salariata (50%) operata dall’UAI non può essere confermata. Dagli accertamenti
effettuati presso il datore di lavoro, infatti, è emerso che l’assicurata ha
lavorato quale __________ fino al 31 agosto 2003 durante 6 ore settimanali,
mentre l’orario normale di lavoro sarebbe stato pari a 24 ore settimanali (cfr.
doc. AI 9). All’ulteriore richiesta di spiegazioni inoltrata
dall’amministrazione, ritenuto che l’assicurata ha indicato che lavorava 12 ore
alla settimana, contrariamente a quanto esposto sul “Questionario per il datore
di lavoro” (dove sono indicate 6 ore settimanali), il datore di lavoro ha
precisato che “l’onere effettivo di lavoro dell’__________ corrisponde alle
ore lezione settimanali attribuite”, pari nel caso di specie a 6 ore
settimanali, “moltiplicate per il coefficiente 2 e per 40.5 settimane
all’anno”, di modo che l’onere lavorativo retribuito alla signora RI 1 era
di 6 ore settimanali (onere docente), pari a un onere lavorativo esplicato di 12
ore settimanali (onere amministrativo) (cfr. doc. AI 31). L’UAI, sulla base di
tali chiarimenti, ha quindi modificato la sua prima decisione, in cui aveva
operato una ripartizione tra casalinga al 75% e salariata al 25%, stabilendo
una ripartizione del 50% casalinga e 50% salariata, visto che l’assicurata
lavorava 12 ore settimanali rispetto ad un’attività a tempo pieno di 24 ore
settimanali. Ma questa proporzione non è esatta: se l’assicurata aveva un onere
docente “a tempo parziale” di 6 ore settimanali rispetto a un onere docente “a
tempo pieno” di 24 ore, tramutando queste ore in ore lavorative retribuite
secondo l’onere amministrativo le 12 ore settimanali di onere amministrativo “a
tempo parziale” devono corrispondere a 48 ore settimanali di onere
amministrativo “a tempo pieno”, con il risultato che l’assicurata svolgeva la
propria attività di __________ al 25%. Pertanto, a mente di questo TCA la
ripartizione corretta doveva tener conto di un’attività salariata del 25% e un’attività
casalinga del 75%. Su questo punto la decisione impugnata va quindi annullata.
2.11.
2.11.1. Per quel che
concerne l'attività di casalinga, l’UAI ha, come detto, fatto esperire
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica:
nel rapporto datato 1° dicembre 2004, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 39% (cfr. doc. AI 27).
2.11.2. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia
domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5.), è stabilita confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la
rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e
ss. si legge ancora:
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate
la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.
3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello
svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno
sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto
dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando
l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo
ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,
solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161
consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990
nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti
ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria
quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa
S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.11.3. Come detto,
l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per
le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 1° dicembre 2004 (cfr. doc. AI 27).
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo
aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 39%.
Alla
valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in
particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Il grado globale d’impedimento del 39% accertato
nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.
2.12.
2.12.1. Per quanto
riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza,
l’assicurata è affetta da fibromialgia e da artropatia psoriatica, affezioni
per le quali è in cura presso il Dr. __________, specialista FMH in malattie
reumatiche dall’agosto 2000 e presso la Dr.ssa __________, specialista FMH in
dermatologia e venereologia, dal 2002.
In sede
ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione oggetto della presente
controversia, rimproverando all’amministrazione di avere omesso di compiere un
esame medico approfondito delle patologie che la affliggono, in particolare una
perizia pluridisciplinare. Ella ha sottolineato come l’UAI abbia completamente
ignorato sia la problematica relativa alle ripercussioni psichiche delle
patologie di cui è affetta - cui fa accenno in più di un’occasione la Dr.ssa __________
nei suoi certificati medici - e della loro influenza sulla sua eventuale
capacità lavorativa, sia quella della fibromialgia, che avrebbe dovuto essere
oggetto di ulteriori indagini mediche.
2.12.2. Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p.
31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid.
3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,
Rechtsprechung, p. 111).
2.12.3. Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla
documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata non sono
state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare l’UAI
non ha approfondito né la tematica relativa alla fibromialgia che affligge
l’assicurata e che le fa trascorrere, come rilevato in sede di opposizione, “notti
insonni”, con conseguente “stanchezza e spossatezza”,
con “fatica ad alzarsi al mattino perché già con i primi movimenti le membra
dolgono” (cfr. doc. AI 20), né quella riguardante le ripercussioni
psichiche delle patologie di cui è affetta sulla sua eventuale capacità
lavorativa, con riferimento soprattutto al problema del prurito causato dalla
psoriasi che colpisce il cuoio capelluto e che la costringe, come rilevato in
sede di opposizione, a “grattarsi incessantemente come una scimmia”
provocandole notevoli disagi (cfr. doc. AI 20).
Il
problema della fibromialgia è stato sì segnalato dal curante dell’assicurata e
dal medico fiduciario dell’amministrazione, ma non è stato approfondito.
Vero che il
Dr. __________, reumatologo, nella sua valutazione del 23 luglio 2003 aveva
indicato che la sindrome fibromialgica costituiva una “diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa” (cfr. doc. AI 6).
Tuttavia,
in un successivo rapporto medico del 10 dicembre 2004 indirizzato all’UAI, il Dr.
__________, anch’egli reumatologo, aveva rilevato che in occasione della visita
dell’8 gennaio 2004 “era invece presente una dolorabilità diffusa delle
parti molli nell’ambito di una tendenza fibromialgica” e ancora che “nell’insieme
della presentazione clinica mi sembrava decisamente dominante la fibromialgia”
(cfr. doc. AI 29).
Anche il problema della psoriasi che affligge
l’assicurata e che le provoca grande disagio, ripercuotendosi sul suo stato
psichico, è stato messo in evidenza dalla curante, ma non ha dato luogo ad
ulteriori approfondimenti. La dermatologa Dr.ssa __________, nel certificato
medico 12 dicembre 2003, aveva indicato che la “psoriasis vulgaris manifesta
al cuio capelluto, alla fronte, agli arti superiori e inferiori, alla schiena e
alle pieghe del corpo, contrariamente alle forme classiche di dermatosi, causa
un prurito che crea molto disagio alla paziente, ripercuotendosi sullo stato
psichico della signora RI 1” (cfr. doc. AI 18a). Nel successivo rapporto 27
ottobre 2004 la specialista ha indicato di avere seguito la paziente per una
psoriasi del cuoio capelluto e del tronco abbastanza estesa e fastidiosa,
rilevando che all’ultimo controllo del 16 giugno 2004 “lo stato clinico
dell’assicurata era abbastanza soddisfacente, salvo per il cuoio capelluto”
(cfr. doc. AI 22).
Al
riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in
DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da
Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:
SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti
del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Il TFA, per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura
somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale
intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA
inedita del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita
del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Ora, nel
caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________,
non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica
rilevante.
Non
essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci
interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti
sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione
psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurata,
rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento sia alla
sua precedente attività di __________, sia, se del caso, ad altre attività
adeguate ritenute esigibili.
Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi
fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza di una
fibromialgia occorre valutare anche la componente psichica dell’assicurato, ciò
che nel caso in esame non è avvenuto.
A tale
riguardo, nella sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc.
32.2003.66), questo Tribunale ha evidenziato:
" Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di
evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003
in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso
conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -
suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad
una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse
romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9
ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può
essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der
Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in
re W., I 240/01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario, onde
addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute
dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed
in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad
un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta
esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno
2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio
2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9
ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v.
anche STFA 2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I
343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto
fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di
un'indagine psichiatrica)."
Di
conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi
all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che
l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità
dell’assicurata.
2.12.4. In corso di
causa l’assicurata ha trasmesso al TCA un ulteriore certificato medico della
Dr.ssa __________, datato 22 febbraio 2005, nel quale la specialista ha
osservato:
" La paziente mi ha consultata il 21 febbraio c.m. per
una valutazione del suo stato dermatologico e su sua richiesta redigo questo
certificato.
La Signora RI 1 soffre da
anni di una psoriasis volgare presente al cuoio capelluto, alla fronte,
alle pieghe sottomammarie inguinali e sacrali, e con placche sparse al tronco e
agli arti.
La psoriasis è una
malattia dermatologica cronico-recidivante.
Le terapie possono
migliorarla e contenerla ma difficilmente portano ad una remissione.
Le placche psoriasiche
sono piuttosto essudative e poco ipercheratosiche, ciò che può spiegare la
presenza di prurito, generalmente assente in questa dermatosi.
Questo disagio e la
cronicità della malattia possono certamente avere una ripercussione sullo stato
psicologico della paziente." (Doc. C2)
Ella ha inoltre trasmesso al TCA un certificato
medico 23 febbraio 2005 del suo medico curante, Dr. Med. __________, FMH in
medicina generale, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa totale
dell’assicurata, osservando:
" Certifico di avere in cura la Signora RI 1, __________.
di __________, per una poliartrite delle articolazioni,per la fibromialgia
diffusa,e per una psoriasi diffusa con riacutizzazione in diverse
localizzazioni del tronco e delle estremità alterne.
Accusa inoltre
somatizzazioni della zona gastro-enteriche con turbe dell'ernia iatale,ed
accentuazione della sindrome ansiosa depressiva.
La paziente é
completamente inabile al lavoro rimunerativo per un periodo indeterminato. (vedi
il precedente mio rapporto del 2.12.04.)" (Doc. C1)
Queste attestazioni mediche sono state sottoposte
dall’amministrazione al vaglio del SMR. Il Dr. __________, al riguardo, in data
3 marzo 2005 ha osservato:
" La documentazione agli atti riguardanti la signora RI 1
sono:
1. 23.06.03 Conferma del medico cantonale di assenza
di documenti medici.
2. 25.06.03 rapporto del reumatologo curante Dr. __________,
che descrive la situazione clinica e l'iter terapeutico ed esprime la
valutazione di CL. Si astiene dal valutare la CL professionale poiché la
paziente ha già deciso di abbandonare l'attività. Per la parte d'attività quale
casalinga, oltre alla valutazione percentuale, attesta la difficoltà per lo
svolgimento delle funzioni particolarmente pesanti.
Per
quanto riguarda ev. provvedimenti per migliorare la CL dichiara di non
considerarli perché il soggetto è comunque deciso di non riprendere attività professionale.
3. 09.12.03 considerazioni del medico SMR,
che ammette l'assenza di disfunzioni a giustificazione di attività
professionale e di un'IL del 30% per la quota casalinga.
4. 17.12.03 certificato della Dr.ssa __________,
specialista malattie della pelle, che attesta la presenza di malattia cutanea e
afferma che questa influisce sullo stato psichico del soggetto.
5. 23.12.03 conferma, da parte del med. SMR
che le patologie sono note e che le disfunzioni non provocano IL superiore a
quanto già valutato.
6. 28.10.04 rapporto della Dr.ssa __________
che ripete, in modo più dettagliato, la situazione clinica, attesta un
miglioramento dello stato con terapie adeguate e non esprime valutazione di IL,
malgrado la richiesta della paziente.
7. 01.12.04 rapporto
d'inchiesta a domicilio da parte dell'assistente sociale.
8. 03.12.04 Certificato del Dr. __________,
che citando le diagnosi riferite al soggetto, attesta un'IL del 100 dal
01.09.03.
9. 14.12.04 rapporto del Dr. __________ per
l'AI. Si tratta del riassunto della valutazione (secondo parere). Valuta la
situazione clinica in parallelo al Dr. __________ e, in base ai suoi atti,
rispettivamente al miglioramento dello stato di salute con le terapie, descrive
un'IL minore rispetto a quella proposta dal Dr. __________.
In sede di ricorso
vengono prodotti nuovi elementi medico-sanitari:
a. Certificato del Dr. __________ (doc. C1)
che non si differenzia dal precedente, se non per l'immissione di una nota sul
peggioramento della sindrome depressiva.
b. Certificato della Dr.ssa __________ (C2)
conferma lo stato della pelle e del possibile influsso sullo stato psicologico
della paziente.
c. "certificato" della Signora __________
(C3) che dichiara delle cure prestate per le diagnosi note.
d. "certificato"
del fisioterapista Signor __________ per le terapie applicate.
Osservazioni.
La psoriasi, come
spiegato della Dr.ssa __________, è una patologia della pelle di tipo
cronico/recidivante. Gli effetti sono riassunti nei sintomi descritti che
reagiscono abbastanza bene alle terapie messe in atto. Oltre all'irradiazione
con raggi ultravioletti eseguita dallo/a specialista anche il sole ha un
effetto benefico. Tra le complicanze, vissute dalla paziente, si trova anche
l'artropatia psoriatica che provoca dolori alle articolazioni. Queste vengono
trattate non dal dermatologo, ma dal reumatologo (vedi valutazioni del Dr. __________
e del Dr. __________). Si costata pure che le terapie specifiche hanno
migliorato la situazione a livello delle articolazioni.
Considerandi
II danno alla salute, non
quindi la patologia, influisce in modo diverso a seconda del tipo di attività
che la persona svolge. Nel caso della paziente una doppia attività, quella
professionale come docente __________ e quella di casalinga.
L'attività professionale
è una di quelle leggere, dove il corpo non è particolarmente sollecitato (sia
pelle che apparato locomotore) e dove esiste la possibilità di variare le
posizioni del corpo. E pure un'attività a basso impegno energetico (espresso in
watt). L'attività della casalinga, come riassunta nei formulari appositi,
comprende mansioni dal leggero a quelle più pesanti. Ne consegue che
l'attività, quale casalinga, nel caso specifico, è più gravosa di quella
professionale.
Ben si comprende come la
valutazione della situazione clinica porti a valutare in modo differente le due
attività, dove quella professionale è praticamente non limitata.
In conclusione i dati dei curanti specialisti sono
concordanti e coerenti sia dal lato clinico che valutativo. II certificato del
dr., a parte l'elencazione delle diagnosi, non porta elementi nuovi dal lato
diagnostico e o terapeutico che non siano stati valutati in modo più esaustivo
e non porta elementi per suffragare un'IL superiore di quanto attestato dagli
specialisti." (Doc. VIIbis)
Innanzitutto,
va ricordato che, per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che
hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (DTF 130 V 140 consid. 2.1; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi
citate).
Nell’evenienza
concreta la documentazione medica prodotta dall’assicurata unitamente al ricorso
e appena citata fa riferimento ad una situazione di fatto accertata dopo
l’inoltro del ricorso e quindi dopo l’emissione della decisione qui contestata
che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale.
Pertanto, in applicazione della succitata giurisprudenza, gli stessi non devono
essere considerati ai fini del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La decisione 27 dicembre 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente
ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.—a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster