32.2005.170
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21 agosto 2006Italiano53 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.170
Data decisione, Autorità:
21.08.2006, TCA
Titolo:
Conferma del diritto a una mezza rendita. L'assicurato non prova con atti medici che la sua incapacità al lavoro sarebbe superiore a quella attestata nell'ambito di una perizia pluridisciplinare allestita dal SAM. Valutazione sulla base della situazione esistente al momento della decisione.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.170
FS/td
Lugano
21 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele
Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 27 settembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su
opposizione del 29 agosto 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di aprile 1999 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti. Egli ha inoltre prodotto certificati medici del dr. __________
e dell’Ospedale __________ dai quali risulta che dal 14 maggio 1998 egli è inabile
al lavoro al 100% (doc. AI 3/1-7 e 2/1-9).
1.2. Conclusa
un’elaborata istruttoria medica ed economica, con decisione su opposizione 29 agosto
2005 l’Ufficio AI si è confermato nelle sue precedenti decisioni 13 maggio e 13
ottobre 2004 con cui ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita
dal 1° maggio 1999 ritenuto un grado d’invalidità del 58% (doc. AI 96, 99 e
100).
L’Ufficio
AI ha motivato come segue:
"
(…)
5. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione (in base
alla quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere attività adeguate in misura
del 50%) operata dall'amministrazione.
Orbene, come visto, l'aspetto medico è stato
valutato a mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di
tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161).
In casu, la valutazione peritale espressa
dal SAM è completa, motivata, coerente e non offre
alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali
sovresposti.
6. Per quanto riguarda invece i dati
economici, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale
federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può
essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di
statistica (statistiche RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale,
tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e
ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono
suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire,
quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la
nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).
In concreto, per determinare il reddito da
invalido dell'assicurato è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito
statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 47'958.-.- (valori RSS 1999 + aggiornamenti con
riduzione del 50% come da perizia, categoria 4, mediana, maschile), applicando
una riduzione del 20% (10% per attività leggere e 10% per rendimento ridotto).
Per un lavoro adeguato al proprio stato di
salute, si è in definitiva stabilito che l'assicurato può ancora conseguire da
invalida un reddito annuo pari a fr.
19'183.- (fr. 17'984.- applicando la riduzione massima del 25%
auspicata dall'opponente).
Considerato che in assenza d'invalidità e
lavorando a tempo pieno quale aiuto cucina, l'assicurato avrebbe potuto
percepire nel 1999 un salario annuo di fr. 44'294.-,
l'assicurato conserva una residua capacità di guadagno del 43% e presenta
quindi un grado d'invalidità del 57% [(44294 - 17183)x100:44294 = Al 57%]. Con
il salario da invalido ridotto nella misura massima del 25% l'assicurato conserva
una capacità di guadagno del 41% e presenta un grado d'invalidità del 59%
[(44294-17984)x100:44294 = Al 59%]. Tale percentuale d'incapacità lavorativa
apre unicamente il diritto alla mezza rendita d'invalidità. I dati economici
aggiornati al 2004 non portano ad una diversa valutazione dell'incapacità
lavorativa del signor RI 1.
Nel caso concreto, si evidenzia che il
calcolo del reddito da invalido, in conformità alla consolidata giurisprudenza
stabilita dal Tribunale Federale, è stato correttamente effettuato usando i
dati delle tabelle RSS e non i valori rilevabili tramite le tavole DAP come auspicato
dall'opponente.
L'amministrazione non ravvede alcun motivo
che dovrebbe indurla a criticare l'operato del CIP. Al proposito si rammenta
infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi
necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi l'amministrazione
interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile od errato. Non è
il caso nella presente fattispecie.
Ne discende pertanto che la decisione
impugnata appare corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 113)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA e, producendo nuova documentazione medica a
suffragio delle proprie argomentazioni, ha postulato il riconoscimento di una
rendita intera a decorrere dal 1° maggio 1999.
Contestando
la valutazione medica e quella economica, egli sostiene di non essere in grado
di svolgere lavori leggeri e ripetitivi e chiede il riconoscimento di
un’inabilità lavorativa completa con un grado d’invalidità di almeno il 70% a
decorrere, appunto, dal 1° maggio 1999.
1.4. Nella
sua risposta 8 novembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso
producendo le annotazioni 7 novembre 2005 del dr. __________ e della dr.ssa __________
(medico responsabile, rispettivamente psichiatra SMR) che hanno rilevato:
"
Per la valutazione della
documentazione medica riguardante il signor RI 1, ci permettiamo non riassumere
gli atti precedenti la perizia SAM, perché in essa contenuta (compresi documenti riprodotti
in sede di ricorso).
Ricordo che lo stato di salute del soggetto era stato
valutato nel novembre 2000 al SAM: dopo l'esame completo si era giunti a valutare una
residua capacità lavorativa del 50% per attività "non pesanti", che
permettano la variazione della posizione eretta con quella seduta. Erano
sconsigliate attività non rispondenti ai dettami d'ergonomia per la schiena.
L'iter valutativo della CL, in relazione ad attività specifiche era poi stato
completato con un'osservazione al __________.
Nell'ottobre 2002 lo psichiatra curante, con un breve
rapporto, contenente solo dati anamnestici e qualche spunto polemico, attesta
una piena IL causata da "grave sindrome somatoforme da dolore persistente".
Nel luglio 2003, allegati ad osservazioni del
patrocinatore, troviamo un rapporto di degenza alla CI. Di __________ del
20.01.2000, già agli atti e valutato assieme agli altri documenti, e un referto
di risonanza magnetica della colonna lombare del 14.07.03 che mostra
obliterazione dello spazio epidurale a livello L5-S1 per presenza di tessuto
cicatriziale e piccola ernia paramediana sin.. L'ernia esercita un minimo
conflitto radicolare con la radice S1. Confrontato con il referto RM citato
nella relazione SAM (esiti di intervento per ernia discale L5-S1.
Alterazioni cicatriziali soprattutto in sede epidurale senza chiari segni per
compressione radicolare), si nota l'apparizione di piccola ernia paramediana,
il cui significato clinico non è però definitivo - vedi possibilità di
trattamento conservativo). Al SAM si descriveva pure la presenza di modici segni di
spondilartrosi bilat. da L4 a S1, non più descritti nel referto recente.
In un rapporto del dr. __________, reumatologo, alla
curante, dopo l'esame clinico e le proposte terapeutiche così si esprime sulla
CL: " E difficile la definizione di un'attività confacente a causa della
concomitante sintomatologia del dolore cronico e dello stato depressivo
senz'altro importanti". Commento: un'affermazione del genere non esclude a
priori una CL residua.
In un breve rapporto del 4.8.03 il dr. __________
contesta il grado Al (mostrando di non conoscere come questo venga calcolato),
ma non descrive nulla di utile, se non la diagnosi di sindrome somatoforme da
dolore persistente. Fa pure riferimento ai rapporti del CIP e del __________
(che non concludono certo per un'IL completa).
II 21.10.03 giunge un ulteriore certificato della
curante di base, che attesta le patologie note e informa sulla terapia.
Con rapporto del 06.04.04 la curante di base informa
sull'ulteriore evoluzione, descrive l'insorgenza di un'ernia cervicale e chiede
riesame per aggravamento. Allega referto TAC che conferma la presenza di ernia
cervicale, ma non è ritenuto, dal radiologo stesso, esame conclusivo.
Il collega SMR, in base alla descrizione funzionale
eseguita al SAM, conclude con la mancata dimostrazione di un
peggioramento funzionale.
Il legale, con opposizione, contesta la valutazione
medica, ma non allega documenti particolari.
All'atto di ricorso si allegano documenti del dossier Al
e, proponendo un calcolo del grado invalidità, si ammette la presenza di una
capacità lavorativa residua del 50%.
• Doc. S:
rapporto d'uscita ricovero Ospedale __________ - 31.3-6.4.2005: viene
ricoverato per accertamenti a seguito di un episodio di vomito con sangue
fresco Diagnosi:
- Emottisi di origine ancora da determinare
(prevista broncoscopia + gastroscopia dopo dimissione)
- ipertensione arteriosa
- diabete mellito tipo 2 in attuale compenso
metabolico
- ipercolesterolemia
• Doc. T: 26.8.2005
- Tac addominale presso Ospedale __________ di __________ - dr. __________ - indicazione:
dolori persistenti a livello epi- e mesogastrico, diabete mellito tipo Il,
escludere neoformazioni - Conclusioni: presenza di una lesione focale nel
segmento IV A del fegato che non era visibile nella TAC toracica del 4.4.2005. L'origine
di questa lesione non è chiara. Si consiglia un'ecografia con contrasto del
fegato oppure direttamente una RM del fegato. Non altre lesioni in addome
• Doc. U: 13.9.2005
- rapporto medico dr. med. __________: ritiene lo stato di salute dell'A
precario e suscettibile di rapido e improvviso peggioramento - l'A diabetico,
iperteso, obeso è affetto da sindrome metabolica con elevato rischio di lesioni
ischemiche. Lo stress accumulato dalle cattive condizioni di salute, esacerbato
da una situazione economica precaria, ha determinato una ematemesi nel giugno
2005 con quindi evidente somatizzazione - in corso accertamenti riguardo
lesione epatica di nuova comparsa. Presenza inoltre di dolori irradianti
all'arto sup. sx e all'arto inf. dx conseguenza delle lesioni accertate
Diagnosi:
- stato da intervento per ernia discale L5S1
(1998)
- ernia discale
C6C5 mediana (aprile 2004)
- diabete mellito tipo 2 sotto antidiabetici
orali
- gastrite con sanguinamento da stress (giugno
2005)
- ipertensione arteriosa essenziale - obesità -
ipercolesterolemia
- grave sindrome depressiva
• Doc. X:
25.10.2004 - dr.ssa __________ - riferisce uno stato di salute peggiorato
globalmente - oltre allo stato dopo intervento per ernia discale lombare
che non ha portato a giovamento, subentrato stato depressivo prolungato,
diabete tipo 2, ernia discale a livello cervicale subentrata nei primi mesi del 2004
che procura notevoli dolori al braccio e avambraccio sx con compromissione
della CL anche da seduto, pertanto non risultano praticabili lavori ripetitivi
anche se questi non implicano l'uso della forza - il pz non avverte
miglioramenti significativi con le terapie antalgiche (oppiacei compresi)
• Doc. Y: 22.9.2005
- dr. __________, medico
psichiatra che ha in cura l'A dal
20.7.2002 riconferma che il pz presenta
una sintomatologia complessa di ordine psichiatrico fisico e per quanto
riguarda il livello psichiatrico viene descritta una sindrome depressiva ricorrente
e una sindrome somatoforme da dolore persistente, pz incapace al guadagno
completamente da diversi anni
OSSERVAZIONI
In base ai rapporti medici da parte del medico
psichiatra curante dr. __________, che ha in cura l'A a partire dal
24.7.2002 si rileva che:
21.10.2002: in
tale rapporto vengono fornite solo alcune informazioni anamnestiche, riguardo
lo stato psichico allora attuale nulla, se non la conclusione che il pz presenta
una grave sindrome somatoforme da dolore persistente con un'incapacità lavorativa
completa. L'oggettività è completamente assente.
4.8.2003: il
medico ritiene che il progetto di decisione del 58% sia assolutamente insufficiente
e non adeguato alle reali condizioni di salute del pz - ribadisce
"l'incapacità completa al guadagno" a causa di una sindrome
somatoforme da dolore persistente - stato psichico assente. Per l'oggettività
vedi sopra.
22.9.2005: riconferma
una sindrome depressiva ricorrente e una sindrome somatoforme da dolore persistente
per cui l'A risulta "completamente incapace al guadagno" - non viene
fornito alcun dato clinico riguardo la patologia psichiatrica
Tali rapporti risultano pertanto insufficienti, non
esaustivi per una diversa valutazione della capacità lavorativa
dell'assicurato, tenendo pure conto che la valutazione è basata anche sulla sensazione
di "gravità" delle patologie somatiche.
Da segnalare che l'A
è stato operato per ernia discale L5-S1 sx
in data 3.7.1998 e che il decorso postoperatorio è stato caratterizzato
da una lieve regressione dei dolori alla gamba, mentre sono insorti in maniera
sempre più importante dei dolori a livello lombare con successiva estensione
del dolore a tutto il braccio sx e nella regione toracale sx; nel mese di luglio
1999 viene valutato al riguardo dal servizio di neurologia del dr. __________
che riconduce la sintomatologia algica essenzialmente ad una tendomiosi a
catena nell'ambito di un importante stato depressivo, introduce a livello
farmacologico del Saroten retard con la proposta di una consulenza psichiatrica per una
presa a carico psicologica -
In base alla perizia SAM effettuata
nel mese di novembre 2000, il dr. __________ medico
psichiatra, rileva un disturbo dell'adattamento con umore depresso e un disturbo
da dolore cronico per cui ritiene necessario un provvedimento d'inserimento
lavorativo per una prospettata capacità lavorativa di almeno il 50% sul piano
psichiatrico in attività adeguata alle competenze alle capacità reumatologiche
ed ortopediche
- Stato psichico: cosciente, orientato t/s, non evidenti
particolari difficoltà di comprensione, eccezion fatta per l'aspetto
linguistico, concentrazione e memoria intatte, corso del pensiero inibito,
rallentato, ristretto, senza incoerenze o disturbi percettivi - affettivamente
diminuzione del tono vitale, un umore di base francamente depresso, leggermente
ansioso, inquieto, teso, con un netto sentimento di insufficienza, affettivamente
labile - perdita di iniziativa, socievolezza diminuita -
In febbraio 2002 l'assicurato avrebbe dovuto
essere valutato per un periodo di un mese a __________, ma tale periodo di
accertamento/osservazione non si è potuto svolgere poiché l'A dopo 2 ore e
30 minuti di presenza al Centro, è rientrato al domicilio: in tale occasione l'A è apparso
assente, spento, lontano mentalmente da un progetto di vita mirante ad una
reintegrazione professionale, non presentabile quindi a un datore di lavoro.
In base alla valutazione effettuata dal consulente Ip
l’A viene ritenuto non in grado di sottoporsi ad alcuna riformazione.
Dal 13.1.2003 al 7.2.2003 l'A viene
convocato per un nuovo accertamento professionale presso la __________, __________,
l'A viene
ritenuto inabile nella misura del 50% in attività leggera semplice e
ripetitiva, all'osservazione è apparsa però scarsa motivazione, lentezza nell'esecuzione
- è stato inoltre evidenziato come la sintomatologia psicologica prevalesse su
quella fisica.
Sebbene il medico psichiatra attestasse un'incapacità
lavorativa completa, sulla base dei rapporti medici da lui forniti non emergeva
un disturbo psichiatrico di gravità tale da pregiudicare completamente la
funzionalità lavorativa e sociale in quanto il disturbo somatoforme in quanto
tale non costituisce causa di invalidità.
Viene pertanto stabilito da parte dell'AI un grado di
incapacità lavorativa nella misura del 58% a partire dall'1.5.1999.
In base all'ultimo rapporto medico da parte del medico
psichiatra dr. __________ (22.9.2005) viene riconfermata la diagnosi di
sindrome somatoforme da dolore persistente con in aggiunta una sindrome depressiva
ricorrente: non viene comunque descritta la gravità del disturbo depressivo, né
la sua evoluzione negli ultimi due anni, né lo stato psichico attuale. Conferma
ad ogni modo un'incapacità lavorativa completa.
Nel mese di giugno 2005 l’A è stato ricoverato presso
l'Ospedale __________ a causa di un sanguinamento di origine non chiara
(emottisi o ematemesi?): nel rapporto della dr.ssa __________ viene in seguito
riferita la diagnosi di una gastrite con sanguinamento dovuto allo stress
conseguente alle cattive condizioni di salute ed esacerbato da una situazione
economica precaria.
Tale episodio può sicuramente avere una genesi in buona
parte psicologica, rientrare pertanto nelle malattie psicosomatiche e di certo
non sorprende considerata l'anamnesi clinica dell'A, il quale presenta
senz'altro una maggiore vulnerabilità nei confronti della malattia - scarse
infatti risultano le sue capacità di adattamento, di fronte a fattori di stress
che comportano una certa quota di ansia, preoccupazioni, sofferenza, emozioni
dolorose, vi è la tendenza alla somatizzazione.
Si deve però ammettere che tali episodi rispondono bene
alla terapia e non causano IL di lunga durata.
La dg di sindrome somatoforme si può senz'altro
riconfermare, ma sulla base della documentazione medica non si rileva un
peggioramento dello stato psichico per quanto riguarda lo stato depressivo:
quest'ultimo è presente da ormai anni, ma non viene descritto mai con un quadro
di rilevante gravità clinica.
Per quanto riguarda le componenti somatiche si ammette
che vi siano elementi di peggioramento clinico, senza correlato peggiorativo
funzionale. Le lesioni degenerative del rachide non hanno alcuna tendenza al
miglioramento; variazioni sia in peggio che in meglio sono invece possibili per
quanto riguarda la sintomatologia e, di riflesso, le possibilità funzionali.
Fatti
I pareri dei curanti, che da sempre hanno attestato una
piena incapacità lavorativa, non hanno mai aggiunto elementi di oggettività, se
si fa astrazione della diagnosi di ernia discale
cervicale dove il conflitto radicolare è
descritto solo come possibile (citazione del rapporto del dr. __________ in
riferimento non più alla TAC, ma alla risonanza magnetica) e che questo può
essere migliorato con infiltrazioni, senza ricorrere ad intervento chirurgico
(la cui prognosi, considerando anche il decorso, non sarebbe per nulla positiva).
Nel caso presente non si considera la lesione focale
epatica per due ragioni, una perché elemento clinicamente non ancora chiaro per
dignità e necessità terapeutiche (quindi anche dal lato funzionale - oggettivazione
immediatamente dopo la decisione su opposizione), l'altro perché può essere
considerato in fase di revisione (non appena comunicate le informazioni
cliniche necessarie)." (Doc. Vbis)
1.5. Il
21 novembre e con lettera 24 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha
trasmesso al TCA i rapporti medici datati 18 novembre 2005 della dr.ssa __________
e del dr. __________.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la pretesa, negata dall’amministrazio-ne che gli ha riconosciuto
una mezza rendita, di RI 1 ad una rendita d’invalidità intera.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per
quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente,
ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe
determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge
in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua
entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie
specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto
occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto
intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi
legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di
fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In
effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid.
1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 130 V 445 e concernente una rendita
dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte ha confermato il succitato
principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative
durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un
diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue
dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame
del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a
partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V
446 consid. 1.2.2).
Va
tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili
al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima
e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2), ritenuto comunque
che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid.
2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi
secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;
DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174
seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nell’evenienza
concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 15 gennaio 2001 (doc.
AI 20/1-35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi
e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne, di natura neurologica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e psichiatrica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
"
F.1 Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Stato dopo discectomia L5-S1 per radicolopatia S1 il
3.07.1998.
Lombosciatalgia sin.
Tendomiosi cervicodorsale.
Disturbo dell’adattamento con umore depresso e disturbo
da dolore cronico.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Ridotta tolleranza ai carboidrati.
Dislipidemia." (doc. 20-7)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “la presente perizia SAM evidenzia come il
Sig. RI 1 non sia più in grado di svolgere lavori pesanti o lavori sempre in
piedi, come quelli svolti sino al maggio 1998. A nostro parere vi è ancora una
possibilità di ripresa lavorativa al 50% in attività adatte. Una ripresa
lavorativa parziale al 50%, con un periodo di riallenamento al lavoro in
ambiente adatto, rappresenterebbe pure un mezzo molto importante di terapia per
questo A. che, a nostro parere, non ha esaurito ancora tutte le sue possibilità
lavorative” (doc. AI 20-9), hanno rilevato che:
"
5. Grado di capacità di lavoro, in percentuale,
nell'esercizio
dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es casalinga)
svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
- Quando la capacità di lavoro ha subìto una
riduzione pari
almeno al 25 percento?
- Quali sviluppi ha subìto da allora la
capacità di lavoro?
- Quali ulteriori sviluppi ci si deve
probabilmente attendere?
L'A. presenta, ai
fini AI, una totale capacità lavorativa sino al 14.05.1998.
A partire dal 15.05.1998 egli presenta la seguente
situazione valetudinaria:
➣ dal 15.05 al
15.10.1998 egli presenta una totale incapacità lavorativa in qualsiasi
attività, a causa del suo stato dopo discectomia.
➣ Dal 16.10.1998 egli non è più adatto al lavoro
precedentemente svolto d'ausiliario di cucina, sino ad ora e continua. In
particolare non può più sollevare pesi importanti e mantenere costantemente la
posizione eretta che implicava appunto l'ultima professione.
➣ Dal
16.10.1998 sino ad ora e continua egli presenta ancora una capacità lavorativa
globale del 50%, in attività non pesanti, che permettano di poter variare la
posizione eretta con quella assisa. Pure sconsigliate le posizioni inergonomiche
della schiena. La rispettiva incapacità lavorativa è determinata essenzialmente
dalla sindrome lombovertebrale in stato dopo discectomia L5-S1. La patologia
psichiatrica invece risulta più lieve. La residua capacità lavorativa del 50%,
in lavori adatti, è da interpretare con un rendimento del 50% nell'arco di
un'intera giornata lavorativa.
La prognosi rimane riservata.
6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
Fisioterapia di mobilizzazione e stretching dovrebbero
migliorare le condizioni del paziente, soprattutto per quanto riguarda la
problematica fibromialgica.
Rientra nell'ambito di un tentativo di migliorare la
capacità lavorativa, come accennato dalla stesso dr. __________, un provvedimento
di reinserimento lavorativo.
Una riformazione professionale, in questo A. d'estrazione
socioculturale estremamente modesta, non è proponibile.
Anche la ripresa di un sostegno psicologico potrà
migliorare la situazione solo soggettiva.
Non pensiamo tuttavia che l'A. possa
migliorare granché la residua sua capacità lavorativa in lavori adatti. Non
potrà avere una capacità lavorativa superiore al 50% in lavori adatti.
7. Altre indicazioni:
Nessuna." (Doc. AI 20)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del
28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante
una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995
nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid.
3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come og-gettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e
segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i
compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di
un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il
TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura
somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente
basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e
quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione
rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra
le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il
fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come
pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale
intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA
del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23
settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Al
riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I
404/03) ha in particolare osservato:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata
alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili
di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI
2000 pag. 155 consid. 2c)."
Con
sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA
ha inoltre evidenziato:
"
(…)
5.1 Contrariamente a quanto
sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da
dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le
quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del
12 marzo 2004
in re N.,
I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;
ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b
come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid.
Considerandi
2.
, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.
3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate -
condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto
(psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto di diversi criteri,
il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.
5.2
In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di
precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole
dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi
dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
2.6
Nell’evenienza concreta, per le ragioni che seguiranno, questo TCA
non intravede motivi che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono
pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti
affezioni di cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di tre
consultazioni specialistiche (neurologica, ortopedica e psichiatrica),
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%)
capacità al lavoro in attività non pesanti che permettano di poter variare la
posizione eretta con quella assisa, sconsigliate le posizioni inergonomiche
della schiena.
2.7
Nei
suoi scritti 21 ottobre 2002, 4 agosto 2003 e 22 settembre 2005, il dr. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia – che ha in cura il ricorrente dal 24 luglio 2002
–, rilevato che il paziente presenta una complessa polipatologia fisica e
psichica, ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con quanto
concluso dallo specialista dr. __________ nel suo consulto psichiatrico in sede
di perizia SAM e ha concluso che l’assicurato presenta una grave sindrome
somatoforme da dolore persistente ed è incapace completamente al lavoro già da
anni (doc. AI 77/1 e 58/8 e doc. Y).
Il
TCA rileva innanzitutto che, posta in sostanza la medesima diagnosi: “disturbo
dell’adattamento con umore depresso e un disturbo da dolore cronico” il dr. __________
(doc. AI 20-19) e “depressione e grave sindrome somatoforme da dolore persistente”
il dr. __________ (doc. AI AI 77/1 e 58/8 e doc. Y), quest’ultimo non motiva in
alcun modo per quali ragioni egli si scosta dalle conclusioni del perito
limitandosi ad affermare che “(…) ho letto la copia della perizia, in
particolare il referto del Dr. __________, con il quale non sono assolutamente
d’accordo, essendo inesatto e discutibile (…)” (doc. AI 58/8).
Dal
canto suo il dr. __________ nel suo referto ha rilevato che: “(…) per quanto riguarda
l’aspetto prettamente psichiatrico egli va considerato inabile al lavoro nella
misura di circa il 30%. E’ vero che i medici nei loro vari rapporti hanno
osservato un’incapacità lavorativa ben superiore, ritengo però che questi
aspetti siano legati a fenomeni di tipo socioeconomico e psicosociale “in
genere”. L’interpretazione algica data al disturbo reumatologico (relativamente
contenuto) è sempre messa in relazione con la particolare situazione di
quest’A.. D’altronde i colleghi, dai contatti telefonici avuti, non negano la
necessità di far beneficiare questo giovane A. di un provvedimento
d’inserimento lavorativo per una prospettata capacità lavorativa di almeno il
50% sul piano psichiatrico (…).” (doc. AI 20-19).
La
perizia 15 gennaio 2001 del SAM teneva poi già conto di un referto 20 gennaio 2000
rilasciato dalla Clinica __________ di __________ nel quale, considerata da un
punto di vista reumatologico un’inabilità totale al lavoro sin dal momento
delle sue dimissioni, si rilevava che “(…) durante la degenza egli ha potuto
beneficiare di un consulto psichiatrico che ha evidenziato un’importante
componente depressiva inibita caratterizzata da sentimenti di rassegnazione e
per la quale è stata iniziata una farmacoterapia a base di un serotoninergetico
Fluctine 20mg al giorno, quindi aumentato a 40 mg. Al giorno. (…)” (doc. AI
20-26) e di un precedente rapporto 13 luglio 1999 redatto dal servizio di
neurologia dell’Ospedale __________ di __________ nel quale si attestava che
“(…) esclusa tramite una risonanza magnetica cervico-dorsale una lesione a
livello toracale (sospetto livello T4) riteniamo che la sintomatologia vada
ascritta essenzialmente a una tendomiosi a catena nell’ambito di un importante
stato depressivo (…)” (doc. AI 20-29).
Le
conclusioni del dr. __________, medico curante dell’assicurato, conformemente
ai principi giurisprudenziali posti in materia di valutazione probatoria di
atti medici (cfr. consid. 2.5), non sono tali da mettere in dubbio la validità
della perizia – motivata, completa e convincente –, redatta da un perito esterno
all’am-ministrazione.
Ciò
vale a maggiore ragione – e in questo senso neppure è possibile concludere
differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore scritto 18 novembre 2005 nel
quale il dr. __________ oggettiva il quadro presentato dal suo paziente (cfr.
doc. BB) – se si considera che anche il __________ __________ di __________ ha
concluso per una capacità al lavoro dell’assicurato del 50% in attività
adeguate.
Infatti,
anche avuto riguardo alla presa di posizione 21 ottobre 2002 del dr. __________, nel rapporto 19 marzo 2003, il __________ ha attestato che:
“(…) Aufgrund unserer Beobachtung in der __________ __________ zeigt der
Versicherte deutliche Tendenzen der Regression, der Hilflosigkeit. Auf der
anderen Seite war er in der Lage, ganztags eine körperlich leichte, wechselnd
belastende Tätigkeit, vorwiegend sitzend auszuüben. Die Präsenz in uneserer
Abklärungsstelle machte wenige Probleme. Es bleiben die steten Klagen über
ausgeprägte Schmerzen am ganzen Körper, über allgemeine Befindlichkeitsstörungen
im Vorder-grund. Häufige Angaben von thorakalen Enggegefühlen. Die ho-hen
kardiovaskulären Risikofaktoren und die Klagen des Versicherten verlangen
unserer Meinung nach eine kardiologischen Beurteilung. Der Diabetes mellitus
muss weiter überwacht und eingestellt werden. Aufgrund unserer Beo-bachtung
kann und soll der Versicherte ein Arbeitstraining von etwa 3 Monate
absolvieren. Danach ist ihm eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit in körperlich
leichten bis knapp mittelschweren, wechselbelastenden Tätigkeit zumutbar. Diese
kann ganztags mit einer Leistung von 50% oder aber während 6-7 Stunden am Tag
mit einer Leistung von 70-80% erbracht werden. (…)“ (doc. AI 58-5).
I
medici del __________, che hanno potuto osservare l’assicurato per un periodo
prolungato – dal 13 gennaio al 7 febbraio 2003 – e al cui parere va attribuito
pieno valore probatorio, hanno poi concluso che: “(…) es ist möglich, dass Herr
RI 1 körperlich leichte, wechselbelastende Arbeit ganztags mit 50% Leistung
verrichten kann, am ehesten im Bereich mechanische Fertigung an eingestellten
Maschinen, bei ausführlicher Instruktion in italienisch. Ein Arbeitstraining
wird sich günstig auf die Wieder-eingliederung auswirken (…).“ (doc. AI
58-6).
Sulla
base delle risultanze mediche riprodotte il TCA non può dunque condividere le
conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e deve considerare concludenti ai
fini del giudizio le valutazioni del dr. __________ nella sua consultazione specialistica
resa in sede di perizia pluridisciplinare del SAM.
2.8
La
dr.ssa __________, FMH medicina generale, nel suo rapporto 17 luglio 2003 si è
così espressa: “(…) Evoluzione nell’ultimo mese: il paziente si presenta il 30
giugno u.s. con vivaci dolori nel territorio S1 a sinistra, non riesce a
sedersi il tono dell’umore è depresso. Viene richiesta una RNM in quel
territorio che conferma strutturalmente la clinica presentata. […] Il paziente
è inabile al lavoro al 100%. Si riconfermano le conclusioni dei Colleghi della
Clinica __________ di __________ del gennaio 2000 (dr. __________)
ulteriormente supportate da esame RNM (…).” (doc. AI 70-10).
Lo
stesso medico in un ulteriore rapporto 18 ottobre 2003 ha ribadito una “(…) recidiva
erniaria L5-S1 a sinistra in tessuto cicatrizale senza miglioramento malgrado la
presa di AINS (…)”(doc. AI 79-1).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo referto 18 luglio 2003
indirizzato alla curante dr.ssa __________, ha sostenuto che: “(…)
Apparentemente, ma l’anamnesi è difficile e non possiedo documenti, vi è stato
un peggioramento sintomatico (dei dolori diffusi o solo della sciatica?) da
fine giugno 2003. Una nuova risonanza lombare ha messo in evidenza essenzialmente
nel tessuto cicatrizale e una piccola recidiva erniaria. Sarebbe tuttavia utile
poter paragonare tale risonanza con quelle effettuate qualche anno fa, per
verificare se vi è effettivamente un reperto nuovo. In effetti, ho
l’impressione che il problema principale sia legato alla cicatrice. Inoltre vi
si associa un problema importante di dolore cronico (il paziente ha male a
tutto l’emicorpo sinistro) che secondo me va trattato per se con antidepressivi
ed eventualmente antiepilettici (Neurotin in particolare per il dolore scitalgico)
(…)”. Circa la capacità lavorativa dell’assicurato si è così espresso: “(…) è
difficile la definizione di un’attività confacente in particolare a causa della
concomitanza della sintomatologia del dolore cronico e dello stato depressivo
senz’altro importante (…).” (doc. AI 73-2).
Ora,
a prescindere dal fatto che nessun sanitario si pronunicia circa le conseguenze
della recidiva erniaria sulla residua capacità di lavoro riconosciuta dal SAM,
lo specialista __________ non è stato in grado di confermare un peggioramento
dello stato di salute del ricorrente a giugno 2003 e ritiene che il problema
principale sia legato alla cicatrice piuttosto che all’apparizione di una
piccola recidiva erniaria.
Del
resto, nella sua proposta 9 gennaio 2004, il medico SMR ha concluso che: “(…)
dal rapporto del reumatologo dr. __________, emerge che il reperto radiologico
di piccola ernia discale non ha un influsso importante sulla sintomatologia,
data principalmente dall’irritazione periradicolare già presente ai precedenti
esami. L’esame clinico risulta sovrapponibile con quella del SAM e gli altri
agli atti (…)” (doc. AI 81-1).
In
un’altra lettera 6 aprile 2004 all’Ufficio AI la dr.ssa __________, descritta
la seguente anamnesi: “(…) negli ultimi mesi si aggiunge allo stato a voi già
descritto nei precedenti rapporti un dolore importante al dorso
dell’avambraccio sinistro che si accompagna a parestesie del medesimo arto e a
diminuzione della forza di prensione della mano, unitamente alla diminuzione
della forza dell’avambraccio e del braccio in alcuni movimenti (…)”, ha
sostenuto che lo stato di salute dell’assicurato si è ulteriormente aggravato e
ha chiesto un nuovo riesame del caso (doc. AI 89-1).
Il
dr. __________, nel suo referto 22 aprile 2004 indirizzato alla curante dr.ssa __________,
ha osservato: “(…) mi rifaccio alla mia precedente lettera del 18.07.’03. Il
paziente lamenta una lombosciatalgia di tipo S1 cronica dal 1998 dopo
intervento di discectomia a sinistra. Già in luglio dell’anno scorso lamentava
dei dolori diffusi all’emicorpo sinistro mal sistematizzati. Da circa 2 mesi apparizione
di dolori più precisi, latero-cervicali sinistri irradianti fino dietro la
spalla, lungo l’avambraccio, la mano e le dita soprattutto zona volare, con
formicolii che prendono il dorso della mano e delle dita. I dolori sono anche
notturni, assume del Dafalgan e del Tramal, sta effettuando della fisioterapia,
il tutto con poco effetto. Il resto della sintomatologia é sovrapponibile a
quella già riscontrata in luglio 2003. Nel resto dell’anamnesi niente in favore
di un reumatismo generalizzato o malattia grave (…)” e rilevato che: “(…) hai
fatto eseguire giustamente una RNM che mostra una riduzione del foramen di
congiunzione C6/7 sinistra con possibile irritazione della radice C7 a questo livello
(…)”(cfr. doc. Y/3).
Ora,
a prescindere da un’apparizione di dolori più precisi dei quali non è però dato
a sapere che influenza hanno sulla capacità di lavoro residua attestata dal
SAM, lo specialista __________ ritiene che la sintomatologia è sovrapponibile a
quella già riscontrata nel luglio 2003.
Nelle
sue annotazioni 30 novembre 2004 il medico SMR ha poi rilevato che: “(…) la
documentazione della dr.ssa __________ del 06.04.2004 NON giustifica un peggioramento.
Viene descritto un disturbo al braccio sinistro e si allega un referto di una
TAC che mostra un'ernia discale C5/6 destra, non essendo descritta una compressione
radicolare. Brachialgie aspecifiche a sinistra erano già descritte anche nella
perizia SAM (…)” (doc. AI 106-1).
Ancora,
nel suo rapporto medico 19 settembre 2005 – descritta la seguente anamnesi
patologica recente: “(…) il paziente soffre di dolori irradianti all’arto
superiore sinistro e all’arto inferiore sinistro, conseguenza delle lesioni
accertate e iscritte nelle diagnosi. Diabetico, iperteso, obeso il Signor RI 1
è affetto da sindrome metabolica con elevato rischio di lesioni
ischemiche. Lo stress accumulato dalle cattive condizioni di salute, esacerbato
da una situazione economica precaria, ha determinato una ematemesi nel giugno
2005.
con quindi evidente somatizzazione. Nelle ultime indagini effettuate si è
scoperto alla TAC una lesione epatica di nuova comparsa che stiamo indagando
(…)” – la dr.ssa __________ ha posto anche la diagnosi di “gastrite con
sanguinamento da stress (giugno 2005)” e concluso che “(…) ritengo lo stato di
salute del Signor RI 1 precario e suscettibile di rapido e improvviso
peggioramento, percui richiedo un riesame del suo incarto e una motivazione del
ritardo di questo riesame (…)” (cfr. doc. U).
Ritenuto
che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –
in concreto il 29 agosto 2005 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1,
121.
V 366 consid. 1b), il TCA non può qui tenere conto della lesione
epatica di nuova comparsa su cui la dr.ssa __________ sta indagando.
Per
quanto riguarda invece la sindrome metabolica e la ematemesi del giugno 2005, a
prescindere dal fatto che anche in questo caso non è descritta la loro incidenza
sulla capacità lavorativa, l’origine dell’emottisi non è stata determinata e le
espettorazioni di sangue hanno potuto essere curate.
Nel
referto 5 aprile 2005, riferendo sulla sua degenza presso il loro servizio dal
31.
marzo al 6 aprile 2005, la dr.ssa __________, primario di medicina interna
all’Ospedale __________ di __________ __________, posta, tra l’altro, la diagnosi
di “emottisi di origine ancora da determinare” ha infatti riferito che: “(…) durante
la degenza si sono verificati ripetuti, anche se minori, episodi di tosse, accompagnati
chiaramente da espettorazione di sangue chiaro. Non è invece mai comparsa
melena. Il 5 aprile 2005 è stata eseguita una visita ORL con laringoscopia, che
ha potuto escludere segni di sanguinamento attivo. Abbiamo quindi focalizzato
la nostra attenzione su una possibile origine polmonare del sanguinamento. Sia
la radiologia convenzionale del torace, sia lo studio tomografico computerizzato
hanno dato risultato negativo. In data 6 aprile 2005 dimettiamo il Signor RI 1,
asintomatico da due giorni, eupnoico, apiretico e in compenso emodinamico. E’
prevista per il 12 aprile 2005, presso ospedale di giorno dell’ospedale __________
di __________, alle ore 1000, una broncoscopia, con l’auspicio che
quest’ultima possa finalmente definire la diagnosi. Nel frattempo l’esame
macroscopico ha mostrato vie respiratorie superiori ed albero tracheobronchiale
intatto con solo presenza di modica irritazione della mucosa bronchiale
all’imbocco dei bronchi lobari superiori e parzialmente anche inferiori a
sinistra. L’istologia del prelievo effettuato a questo livello mostra una
metaplasia squamosa. Tali lesioni non sono comunque una fonte sicura di sanguinamento
per cui dopo contatto telefonico con lei, si decide di programmare una
gastroscopia (…)” (cfr. doc. S).
I
medici SMR, nelle loro annotazioni 7 novembre 2005, hanno poi concluso che :
“(…) nel mese di giugno 2005 (ndr. recte: marzo-aprile 2005) l’A è stato
ricoverato presso l’Ospedale __________ a causa di un sanguinamento di origine
non chiara (emottisi o ematemesi?): nel rapporto della dr.ssa __________ viene
in seguito riferita la diagnosi di una gastrite con sanguinamento dovuto allo
stress conseguente alle cattive condizioni di salute ed esacerbato da una situazione
economica precaria. Tale episodio può sicuramente avere una genesi in buona
parte psicologica, rientrare pertanto nelle malattie psicosomatiche e di certo
non sorprende considerata l’anamnesi clinica dell’A, il quale presenta
senz’altro una maggiore vulnerabilità nei confronti della malattia – scarse
infatti risultano le sue capacità di adattamento, di fronte a fattori di stress
che comportano una certa quota di ansia, preoccupazioni, sofferenza, emozioni
dolorose vi è la tendenza alla somatizzazione. Si deve però ammettere che tali
episodi rispondono bene alla terapia e non causano IL di lunga durata. La dg di
sindrome somatoforme si può senz’altro riconfermare, ma sulla base della
documentazione medica non si rileva un peggioramento dello stato psichico per
quanto riguarda lo stato depressivo: quest’ultimo è presente da ormai anni, ma
non viene descritto mai con un quadro di rilevante gravità clinica. Per quanto
riguarda le componenti somatiche si ammette che vi siano elementi di peggioramento
clinico, senza correlato peggiorativo funzionale. Le lesioni degenerative del rachide
non hanno alcuna tendenza al miglioramento; variazioni sia in peggio che in
meglio sono invece possibili per quanto riguarda la sintomatologia e, di
riflesso, le possibilità funzionali. I pareri dei curanti, che da sempre
attestano una piena incapacità lavorativa, non hanno mai aggiunto elementi di
oggettività, se si fa astrazione della diagnosi di ernia discale cervicale dove
il conflitto radicolare è descritto solo come possibile (citazione del rapporto
dr. __________ in riferimento non più alla TAC, ma alla risonanza magnetica) e
che questo può essere migliorato con infiltrazioni, senza ricorrere ad
intervento chirurgico (la cui prognosi, considerando anche il decorso, non
sarebbe per nulla positivo). Nel caso presente non si considera la lesione
focale epatica per due ragioni, una perché elemento clinicamente non ancora
chiaro per dignità e necessità terapeutiche (quindi anche dal lato funzionale –
oggettivazione immediatamente dopo la decisione su opposizione), l’altro perché
può essere considerato in fase di revisione (non appena comunicate le
informazioni cliniche necessarie)” (cfr. doc. V/Bis e consid. 1.4).
Infine,
nel suo rapporto 18 novembre 2005 la dr.ssa __________ ha preso posizione sulle
annotazioni 7 novembre 2005 dei medici SMR e, nonostante l’inabilità totale al
lavoro attestata in precedenza e l’asserito peggioramento che non permetterebbe
all’assicurato neppure di svolgere lavori ripetitivi anche se non implicano
l’uso della forza (do. AI 70-10 e doc. X), ha dichiarato che “(…) A mio avviso
il signor RI 1 ha un’incapacità del 75% ed è purtroppo non idoneo a lavori
leggeri che implicherebbero una riformazione professionale (…)” (doc. VII).
Sulla
base delle risultanze mediche sopra riprodotte e alla luce della giurisprudenza
federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici (cfr. consid.
2.
), il TCA deve dunque concludere che la dr.ssa __________ non ha dimostrato che
un peggioramento valetudinario oggettivo con conseguenze sulla residua capacità
lavorativa dell’assicurato riconosciuta dal SAM è intervenuto prima del momento
in cui è stata resa la decisione su opposizione qui impugnata.
2.9
Per quel che concerne la componente economica occorre innanzitutto
ricordare che il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente
a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda
delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Va qui poi fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta
da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente
pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte
federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte
plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di
statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori
nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).
Nel
caso concreto, il ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con
orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.
4'268 (Office fédéral de la statistique, Niveau et structure des salaires 1998,
tabella TA 1).
Riportando questo dato su 41.9 ore e adeguato in base all’indice dei
salari nominali (cfr. tabella B 9.2 e B 10.3, pubblicata
in La Vie économique, 7/2002, p. 88 e 89), esso ammonta, nel 1999 – dal
1° maggio 1999 all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una mezza
rendita AI –, a fr. 4'470.75 mensili oppure a fr. 53'736.85 per l'intero anno ([fr.
4'470.75 x 12] x 1835 : 1832, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.
3a).
Tenuto
conto di una capacità lavorativa globale del 50% in attività adeguate e di una
riduzione del 20% per attività leggere e per un rendimento ridotto
(riconosciute dalla perizia del SAM e dal consulente IP; doc. AI 20-10 e 41-2),
si giunge ad un reddito di fr. 21'494.75.
Dal
raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido – fissato
incontestatamente nella decisione su opposizione in fr. 44'294 – risulta
un’incapacità al guadagno del 51,47% ([44'294 – 21'494.75] x 100 : 44'294 =
51.
%, arrotondato al 51%, [cfr. DTF 130 V 121 dove è stato
precisato che il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o
per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica]), che giustifica l’erogazione di una mezza
rendita AI come stabilito dall’Ufficio AI.
Allo
stesso risultato, diritto a una mezza rendita, si giunge anche applicando la deduzione
massima del 25% ([44'290 – 20'151.30] x 100 : 44'294 da un’incapacità al
guadagno del 54.50% arrotondato al 54%).
Alla medesima
valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da
invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 1999 con ogni
verosimiglianza l’assicurato non raggiungerebbe un grado di invalidità del 60%.
Ne consegue la
conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste
a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motiva-zione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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