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Decisione

32.2005.170

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2006Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I pareri dei curanti, che da sempre hanno attestato una

piena incapacità lavorativa, non hanno mai aggiunto elementi di oggettività, se

si fa astrazione della diagnosi di ernia discale

cervicale dove il conflitto radicolare è

descritto solo come possibile (citazione del rapporto del dr. __________ in

riferimento non più alla TAC, ma alla risonanza magnetica) e che questo può

essere migliorato con infiltrazioni, senza ricorrere ad intervento chirurgico

(la cui prognosi, considerando anche il decorso, non sarebbe per nulla positiva).

Nel caso presente non si considera la lesione focale

epatica per due ragioni, una perché elemento clinicamente non ancora chiaro per

dignità e necessità terapeutiche (quindi anche dal lato funzionale - oggettivazione

immediatamente dopo la decisione su opposizione), l'altro perché può essere

considerato in fase di revisione (non appena comunicate le informazioni

cliniche necessarie)." (Doc. Vbis)

1.5. Il

21 novembre e con lettera 24 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha

trasmesso al TCA i rapporti medici datati 18 novembre 2005 della dr.ssa __________

e del dr. __________.

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la pretesa, negata dall’amministrazio-ne che gli ha riconosciuto

una mezza rendita, di RI 1 ad una rendita d’invalidità intera.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Per

quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della

LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della

citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze

fissate prima della sua entrata in vigore.

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329, avente ad oggetto l’erogazione

d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82

cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con

“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute

in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente,

ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe

determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge

in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua

entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie

specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto

occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto

intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi

legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di

fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze

giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).

In

effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti

sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai

fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid.

1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 130 V 445 e concernente una rendita

dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte ha confermato il succitato

principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative

durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un

diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue

dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame

del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a

partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V

446 consid. 1.2.2).

Va

tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate

nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora

valide (DTF 130 V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili

al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima

e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2), ritenuto comunque

che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista

materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

Dal

1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione

della LAI.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid.

2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi

secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;

DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174

seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Nell’evenienza

concreta, il ricorrente è stato peritato dal SAM. Dal referto 15 gennaio 2001 (doc.

AI 20/1-35) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi

e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura neurologica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e psichiatrica

(dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

"

F.1 Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo discectomia L5-S1 per radicolopatia S1 il

3.07.1998.

Lombosciatalgia sin.

Tendomiosi cervicodorsale.

Disturbo dell’adattamento con umore depresso e disturbo

da dolore cronico.

F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Ridotta tolleranza ai carboidrati.

Dislipidemia." (doc. 20-7)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “la presente perizia SAM evidenzia come il

Sig. RI 1 non sia più in grado di svolgere lavori pesanti o lavori sempre in

piedi, come quelli svolti sino al maggio 1998. A nostro parere vi è ancora una

possibilità di ripresa lavorativa al 50% in attività adatte. Una ripresa

lavorativa parziale al 50%, con un periodo di riallenamento al lavoro in

ambiente adatto, rappresenterebbe pure un mezzo molto importante di terapia per

questo A. che, a nostro parere, non ha esaurito ancora tutte le sue possibilità

lavorative” (doc. AI 20-9), hanno rilevato che:

"

5. Grado di capacità di lavoro, in percentuale,

nell'esercizio

dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es casalinga)

svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

- Quando la capacità di lavoro ha subìto una

riduzione pari

almeno al 25 percento?

- Quali sviluppi ha subìto da allora la

capacità di lavoro?

- Quali ulteriori sviluppi ci si deve

probabilmente attendere?

L'A. presenta, ai

fini AI, una totale capacità lavorativa sino al 14.05.1998.

A partire dal 15.05.1998 egli presenta la seguente

situazione valetudinaria:

➣ dal 15.05 al

15.10.1998 egli presenta una totale incapacità lavorativa in qualsiasi

attività, a causa del suo stato dopo discectomia.

➣ Dal 16.10.1998 egli non è più adatto al lavoro

precedentemente svolto d'ausiliario di cucina, sino ad ora e continua. In

particolare non può più sollevare pesi importanti e mantenere costantemente la

posizione eretta che implicava appunto l'ultima professione.

➣ Dal

16.10.1998 sino ad ora e continua egli presenta ancora una capacità lavorativa

globale del 50%, in attività non pesanti, che permettano di poter variare la

posizione eretta con quella assisa. Pure sconsigliate le posizioni inergonomiche

della schiena. La rispettiva incapacità lavorativa è determinata essenzialmente

dalla sindrome lombovertebrale in stato dopo discectomia L5-S1. La patologia

psichiatrica invece risulta più lieve. La residua capacità lavorativa del 50%,

in lavori adatti, è da interpretare con un rendimento del 50% nell'arco di

un'intera giornata lavorativa.

La prognosi rimane riservata.

6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

Fisioterapia di mobilizzazione e stretching dovrebbero

migliorare le condizioni del paziente, soprattutto per quanto riguarda la

problematica fibromialgica.

Rientra nell'ambito di un tentativo di migliorare la

capacità lavorativa, come accennato dalla stesso dr. __________, un provvedimento

di reinserimento lavorativo.

Una riformazione professionale, in questo A. d'estrazione

socioculturale estremamente modesta, non è proponibile.

Anche la ripresa di un sostegno psicologico potrà

migliorare la situazione solo soggettiva.

Non pensiamo tuttavia che l'A. possa

migliorare granché la residua sua capacità lavorativa in lavori adatti. Non

potrà avere una capacità lavorativa superiore al 50% in lavori adatti.

7. Altre indicazioni:

Nessuna." (Doc. AI 20)

2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del

28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante

una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte

questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995

nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid.

3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come og-gettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e

segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann

(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i

compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di

un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il

TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente

basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e

quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione

rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra

le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il

fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come

pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale

intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA

del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

Al

riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I

404/03) ha in particolare osservato:

"

6.2. A determinate

condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella

categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia

psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata

alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004

in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,

namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.

pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali

o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili

di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai

principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI

2000 pag. 155 consid. 2c)."

Con

sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA

ha inoltre evidenziato:

"

(…)

5.1 Contrariamente a quanto

sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da

dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le

quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del

12 marzo 2004

in re N.,

I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale;

ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b

come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid.

Considerandi

2.

, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.

3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate -

condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto

(psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto di diversi criteri,

il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.

5.2

In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di

precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali

(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti

della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione

sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la

liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario

tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4)

l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole

dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi

dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

2.6

Nell’evenienza concreta, per le ragioni che seguiranno, questo TCA

non intravede motivi che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono

pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti

affezioni di cui l’assicurato è portatore, mediante l’ausilio di tre

consultazioni specialistiche (neurologica, ortopedica e psichiatrica),

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%)

capacità al lavoro in attività non pesanti che permettano di poter variare la

posizione eretta con quella assisa, sconsigliate le posizioni inergonomiche

della schiena.

2.7

Nei

suoi scritti 21 ottobre 2002, 4 agosto 2003 e 22 settembre 2005, il dr. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia – che ha in cura il ricorrente dal 24 luglio 2002

–, rilevato che il paziente presenta una complessa polipatologia fisica e

psichica, ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con quanto

concluso dallo specialista dr. __________ nel suo consulto psichiatrico in sede

di perizia SAM e ha concluso che l’assicurato presenta una grave sindrome

somatoforme da dolore persistente ed è incapace completamente al lavoro già da

anni (doc. AI 77/1 e 58/8 e doc. Y).

Il

TCA rileva innanzitutto che, posta in sostanza la medesima diagnosi: “disturbo

dell’adattamento con umore depresso e un disturbo da dolore cronico” il dr. __________

(doc. AI 20-19) e “depressione e grave sindrome somatoforme da dolore persistente”

il dr. __________ (doc. AI AI 77/1 e 58/8 e doc. Y), quest’ultimo non motiva in

alcun modo per quali ragioni egli si scosta dalle conclusioni del perito

limitandosi ad affermare che “(…) ho letto la copia della perizia, in

particolare il referto del Dr. __________, con il quale non sono assolutamente

d’accordo, essendo inesatto e discutibile (…)” (doc. AI 58/8).

Dal

canto suo il dr. __________ nel suo referto ha rilevato che: “(…) per quanto riguarda

l’aspetto prettamente psichiatrico egli va considerato inabile al lavoro nella

misura di circa il 30%. E’ vero che i medici nei loro vari rapporti hanno

osservato un’incapacità lavorativa ben superiore, ritengo però che questi

aspetti siano legati a fenomeni di tipo socioeconomico e psicosociale “in

genere”. L’interpretazione algica data al disturbo reumatologico (relativamente

contenuto) è sempre messa in relazione con la particolare situazione di

quest’A.. D’altronde i colleghi, dai contatti telefonici avuti, non negano la

necessità di far beneficiare questo giovane A. di un provvedimento

d’inserimento lavorativo per una prospettata capacità lavorativa di almeno il

50% sul piano psichiatrico (…).” (doc. AI 20-19).

La

perizia 15 gennaio 2001 del SAM teneva poi già conto di un referto 20 gennaio 2000

rilasciato dalla Clinica __________ di __________ nel quale, considerata da un

punto di vista reumatologico un’inabilità totale al lavoro sin dal momento

delle sue dimissioni, si rilevava che “(…) durante la degenza egli ha potuto

beneficiare di un consulto psichiatrico che ha evidenziato un’importante

componente depressiva inibita caratterizzata da sentimenti di rassegnazione e

per la quale è stata iniziata una farmacoterapia a base di un serotoninergetico

Fluctine 20mg al giorno, quindi aumentato a 40 mg. Al giorno. (…)” (doc. AI

20-26) e di un precedente rapporto 13 luglio 1999 redatto dal servizio di

neurologia dell’Ospedale __________ di __________ nel quale si attestava che

“(…) esclusa tramite una risonanza magnetica cervico-dorsale una lesione a

livello toracale (sospetto livello T4) riteniamo che la sintomatologia vada

ascritta essenzialmente a una tendomiosi a catena nell’ambito di un importante

stato depressivo (…)” (doc. AI 20-29).

Le

conclusioni del dr. __________, medico curante dell’assicurato, conformemente

ai principi giurisprudenziali posti in materia di valutazione probatoria di

atti medici (cfr. consid. 2.5), non sono tali da mettere in dubbio la validità

della perizia – motivata, completa e convincente –, redatta da un perito esterno

all’am-ministrazione.

Ciò

vale a maggiore ragione – e in questo senso neppure è possibile concludere

differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore scritto 18 novembre 2005 nel

quale il dr. __________ oggettiva il quadro presentato dal suo paziente (cfr.

doc. BB) – se si considera che anche il __________ __________ di __________ ha

concluso per una capacità al lavoro dell’assicurato del 50% in attività

adeguate.

Infatti,

anche avuto riguardo alla presa di posizione 21 ottobre 2002 del dr. __________, nel rapporto 19 marzo 2003, il __________ ha attestato che:

“(…) Aufgrund unserer Beobachtung in der __________ __________ zeigt der

Versicherte deutliche Tendenzen der Regression, der Hilflosigkeit. Auf der

anderen Seite war er in der Lage, ganztags eine körperlich leichte, wechselnd

belastende Tätigkeit, vorwiegend sitzend auszuüben. Die Präsenz in uneserer

Abklärungsstelle machte wenige Probleme. Es bleiben die steten Klagen über

ausgeprägte Schmerzen am ganzen Körper, über allgemeine Befindlichkeitsstörungen

im Vorder-grund. Häufige Angaben von thorakalen Enggegefühlen. Die ho-hen

kardiovaskulären Risikofaktoren und die Klagen des Versicherten verlangen

unserer Meinung nach eine kardiologischen Beurteilung. Der Diabetes mellitus

muss weiter überwacht und eingestellt werden. Aufgrund unserer Beo-bachtung

kann und soll der Versicherte ein Arbeitstraining von etwa 3 Monate

absolvieren. Danach ist ihm eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit in körperlich

leichten bis knapp mittelschweren, wechselbelastenden Tätigkeit zumutbar. Diese

kann ganztags mit einer Leistung von 50% oder aber während 6-7 Stunden am Tag

mit einer Leistung von 70-80% erbracht werden. (…)“ (doc. AI 58-5).

I

medici del __________, che hanno potuto osservare l’assicurato per un periodo

prolungato – dal 13 gennaio al 7 febbraio 2003 – e al cui parere va attribuito

pieno valore probatorio, hanno poi concluso che: “(…) es ist möglich, dass Herr

RI 1 körperlich leichte, wechselbelastende Arbeit ganztags mit 50% Leistung

verrichten kann, am ehesten im Bereich mechanische Fertigung an eingestellten

Maschinen, bei ausführlicher Instruktion in italienisch. Ein Arbeitstraining

wird sich günstig auf die Wieder-eingliederung auswirken (…).“ (doc. AI

58-6).

Sulla

base delle risultanze mediche riprodotte il TCA non può dunque condividere le

conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e deve considerare concludenti ai

fini del giudizio le valutazioni del dr. __________ nella sua consultazione specialistica

resa in sede di perizia pluridisciplinare del SAM.

2.8

La

dr.ssa __________, FMH medicina generale, nel suo rapporto 17 luglio 2003 si è

così espressa: “(…) Evoluzione nell’ultimo mese: il paziente si presenta il 30

giugno u.s. con vivaci dolori nel territorio S1 a sinistra, non riesce a

sedersi il tono dell’umore è depresso. Viene richiesta una RNM in quel

territorio che conferma strutturalmente la clinica presentata. […] Il paziente

è inabile al lavoro al 100%. Si riconfermano le conclusioni dei Colleghi della

Clinica __________ di __________ del gennaio 2000 (dr. __________)

ulteriormente supportate da esame RNM (…).” (doc. AI 70-10).

Lo

stesso medico in un ulteriore rapporto 18 ottobre 2003 ha ribadito una “(…) recidiva

erniaria L5-S1 a sinistra in tessuto cicatrizale senza miglioramento malgrado la

presa di AINS (…)”(doc. AI 79-1).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel suo referto 18 luglio 2003

indirizzato alla curante dr.ssa __________, ha sostenuto che: “(…)

Apparentemente, ma l’anamnesi è difficile e non possiedo documenti, vi è stato

un peggioramento sintomatico (dei dolori diffusi o solo della sciatica?) da

fine giugno 2003. Una nuova risonanza lombare ha messo in evidenza essenzialmente

nel tessuto cicatrizale e una piccola recidiva erniaria. Sarebbe tuttavia utile

poter paragonare tale risonanza con quelle effettuate qualche anno fa, per

verificare se vi è effettivamente un reperto nuovo. In effetti, ho

l’impressione che il problema principale sia legato alla cicatrice. Inoltre vi

si associa un problema importante di dolore cronico (il paziente ha male a

tutto l’emicorpo sinistro) che secondo me va trattato per se con antidepressivi

ed eventualmente antiepilettici (Neurotin in particolare per il dolore scitalgico)

(…)”. Circa la capacità lavorativa dell’assicurato si è così espresso: “(…) è

difficile la definizione di un’attività confacente in particolare a causa della

concomitanza della sintomatologia del dolore cronico e dello stato depressivo

senz’altro importante (…).” (doc. AI 73-2).

Ora,

a prescindere dal fatto che nessun sanitario si pronunicia circa le conseguenze

della recidiva erniaria sulla residua capacità di lavoro riconosciuta dal SAM,

lo specialista __________ non è stato in grado di confermare un peggioramento

dello stato di salute del ricorrente a giugno 2003 e ritiene che il problema

principale sia legato alla cicatrice piuttosto che all’apparizione di una

piccola recidiva erniaria.

Del

resto, nella sua proposta 9 gennaio 2004, il medico SMR ha concluso che: “(…)

dal rapporto del reumatologo dr. __________, emerge che il reperto radiologico

di piccola ernia discale non ha un influsso importante sulla sintomatologia,

data principalmente dall’irritazione periradicolare già presente ai precedenti

esami. L’esame clinico risulta sovrapponibile con quella del SAM e gli altri

agli atti (…)” (doc. AI 81-1).

In

un’altra lettera 6 aprile 2004 all’Ufficio AI la dr.ssa __________, descritta

la seguente anamnesi: “(…) negli ultimi mesi si aggiunge allo stato a voi già

descritto nei precedenti rapporti un dolore importante al dorso

dell’avambraccio sinistro che si accompagna a parestesie del medesimo arto e a

diminuzione della forza di prensione della mano, unitamente alla diminuzione

della forza dell’avambraccio e del braccio in alcuni movimenti (…)”, ha

sostenuto che lo stato di salute dell’assicurato si è ulteriormente aggravato e

ha chiesto un nuovo riesame del caso (doc. AI 89-1).

Il

dr. __________, nel suo referto 22 aprile 2004 indirizzato alla curante dr.ssa __________,

ha osservato: “(…) mi rifaccio alla mia precedente lettera del 18.07.’03. Il

paziente lamenta una lombosciatalgia di tipo S1 cronica dal 1998 dopo

intervento di discectomia a sinistra. Già in luglio dell’anno scorso lamentava

dei dolori diffusi all’emicorpo sinistro mal sistematizzati. Da circa 2 mesi apparizione

di dolori più precisi, latero-cervicali sinistri irradianti fino dietro la

spalla, lungo l’avambraccio, la mano e le dita soprattutto zona volare, con

formicolii che prendono il dorso della mano e delle dita. I dolori sono anche

notturni, assume del Dafalgan e del Tramal, sta effettuando della fisioterapia,

il tutto con poco effetto. Il resto della sintomatologia é sovrapponibile a

quella già riscontrata in luglio 2003. Nel resto dell’anamnesi niente in favore

di un reumatismo generalizzato o malattia grave (…)” e rilevato che: “(…) hai

fatto eseguire giustamente una RNM che mostra una riduzione del foramen di

congiunzione C6/7 sinistra con possibile irritazione della radice C7 a questo livello

(…)”(cfr. doc. Y/3).

Ora,

a prescindere da un’apparizione di dolori più precisi dei quali non è però dato

a sapere che influenza hanno sulla capacità di lavoro residua attestata dal

SAM, lo specialista __________ ritiene che la sintomatologia è sovrapponibile a

quella già riscontrata nel luglio 2003.

Nelle

sue annotazioni 30 novembre 2004 il medico SMR ha poi rilevato che: “(…) la

documentazione della dr.ssa __________ del 06.04.2004 NON giustifica un peggioramento.

Viene descritto un disturbo al braccio sinistro e si allega un referto di una

TAC che mostra un'ernia discale C5/6 destra, non essendo descritta una compressione

radicolare. Brachialgie aspecifiche a sinistra erano già descritte anche nella

perizia SAM (…)” (doc. AI 106-1).

Ancora,

nel suo rapporto medico 19 settembre 2005 – descritta la seguente anamnesi

patologica recente: “(…) il paziente soffre di dolori irradianti all’arto

superiore sinistro e all’arto inferiore sinistro, conseguenza delle lesioni

accertate e iscritte nelle diagnosi. Diabetico, iperteso, obeso il Signor RI 1

è affetto da sindrome metabolica con elevato rischio di lesioni

ischemiche. Lo stress accumulato dalle cattive condizioni di salute, esacerbato

da una situazione economica precaria, ha determinato una ematemesi nel giugno

2005.

con quindi evidente somatizzazione. Nelle ultime indagini effettuate si è

scoperto alla TAC una lesione epatica di nuova comparsa che stiamo indagando

(…)” – la dr.ssa __________ ha posto anche la diagnosi di “gastrite con

sanguinamento da stress (giugno 2005)” e concluso che “(…) ritengo lo stato di

salute del Signor RI 1 precario e suscettibile di rapido e improvviso

peggioramento, percui richiedo un riesame del suo incarto e una motivazione del

ritardo di questo riesame (…)” (cfr. doc. U).

Ritenuto

che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata –

in concreto il 29 agosto 2005 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1,

121.

V 366 consid. 1b), il TCA non può qui tenere conto della lesione

epatica di nuova comparsa su cui la dr.ssa __________ sta indagando.

Per

quanto riguarda invece la sindrome metabolica e la ematemesi del giugno 2005, a

prescindere dal fatto che anche in questo caso non è descritta la loro incidenza

sulla capacità lavorativa, l’origine dell’emottisi non è stata determinata e le

espettorazioni di sangue hanno potuto essere curate.

Nel

referto 5 aprile 2005, riferendo sulla sua degenza presso il loro servizio dal

31.

marzo al 6 aprile 2005, la dr.ssa __________, primario di medicina interna

all’Ospedale __________ di __________ __________, posta, tra l’altro, la diagnosi

di “emottisi di origine ancora da determinare” ha infatti riferito che: “(…) durante

la degenza si sono verificati ripetuti, anche se minori, episodi di tosse, accompagnati

chiaramente da espettorazione di sangue chiaro. Non è invece mai comparsa

melena. Il 5 aprile 2005 è stata eseguita una visita ORL con laringoscopia, che

ha potuto escludere segni di sanguinamento attivo. Abbiamo quindi focalizzato

la nostra attenzione su una possibile origine polmonare del sanguinamento. Sia

la radiologia convenzionale del torace, sia lo studio tomografico computerizzato

hanno dato risultato negativo. In data 6 aprile 2005 dimettiamo il Signor RI 1,

asintomatico da due giorni, eupnoico, apiretico e in compenso emodinamico. E’

prevista per il 12 aprile 2005, presso ospedale di giorno dell’ospedale __________

di __________, alle ore 1000, una broncoscopia, con l’auspicio che

quest’ultima possa finalmente definire la diagnosi. Nel frattempo l’esame

macroscopico ha mostrato vie respiratorie superiori ed albero tracheobronchiale

intatto con solo presenza di modica irritazione della mucosa bronchiale

all’imbocco dei bronchi lobari superiori e parzialmente anche inferiori a

sinistra. L’istologia del prelievo effettuato a questo livello mostra una

metaplasia squamosa. Tali lesioni non sono comunque una fonte sicura di sanguinamento

per cui dopo contatto telefonico con lei, si decide di programmare una

gastroscopia (…)” (cfr. doc. S).

I

medici SMR, nelle loro annotazioni 7 novembre 2005, hanno poi concluso che :

“(…) nel mese di giugno 2005 (ndr. recte: marzo-aprile 2005) l’A è stato

ricoverato presso l’Ospedale __________ a causa di un sanguinamento di origine

non chiara (emottisi o ematemesi?): nel rapporto della dr.ssa __________ viene

in seguito riferita la diagnosi di una gastrite con sanguinamento dovuto allo

stress conseguente alle cattive condizioni di salute ed esacerbato da una situazione

economica precaria. Tale episodio può sicuramente avere una genesi in buona

parte psicologica, rientrare pertanto nelle malattie psicosomatiche e di certo

non sorprende considerata l’anamnesi clinica dell’A, il quale presenta

senz’altro una maggiore vulnerabilità nei confronti della malattia – scarse

infatti risultano le sue capacità di adattamento, di fronte a fattori di stress

che comportano una certa quota di ansia, preoccupazioni, sofferenza, emozioni

dolorose vi è la tendenza alla somatizzazione. Si deve però ammettere che tali

episodi rispondono bene alla terapia e non causano IL di lunga durata. La dg di

sindrome somatoforme si può senz’altro riconfermare, ma sulla base della

documentazione medica non si rileva un peggioramento dello stato psichico per

quanto riguarda lo stato depressivo: quest’ultimo è presente da ormai anni, ma

non viene descritto mai con un quadro di rilevante gravità clinica. Per quanto

riguarda le componenti somatiche si ammette che vi siano elementi di peggioramento

clinico, senza correlato peggiorativo funzionale. Le lesioni degenerative del rachide

non hanno alcuna tendenza al miglioramento; variazioni sia in peggio che in

meglio sono invece possibili per quanto riguarda la sintomatologia e, di

riflesso, le possibilità funzionali. I pareri dei curanti, che da sempre

attestano una piena incapacità lavorativa, non hanno mai aggiunto elementi di

oggettività, se si fa astrazione della diagnosi di ernia discale cervicale dove

il conflitto radicolare è descritto solo come possibile (citazione del rapporto

dr. __________ in riferimento non più alla TAC, ma alla risonanza magnetica) e

che questo può essere migliorato con infiltrazioni, senza ricorrere ad

intervento chirurgico (la cui prognosi, considerando anche il decorso, non

sarebbe per nulla positivo). Nel caso presente non si considera la lesione

focale epatica per due ragioni, una perché elemento clinicamente non ancora

chiaro per dignità e necessità terapeutiche (quindi anche dal lato funzionale –

oggettivazione immediatamente dopo la decisione su opposizione), l’altro perché

può essere considerato in fase di revisione (non appena comunicate le

informazioni cliniche necessarie)” (cfr. doc. V/Bis e consid. 1.4).

Infine,

nel suo rapporto 18 novembre 2005 la dr.ssa __________ ha preso posizione sulle

annotazioni 7 novembre 2005 dei medici SMR e, nonostante l’inabilità totale al

lavoro attestata in precedenza e l’asserito peggioramento che non permetterebbe

all’assicurato neppure di svolgere lavori ripetitivi anche se non implicano

l’uso della forza (do. AI 70-10 e doc. X), ha dichiarato che “(…) A mio avviso

il signor RI 1 ha un’incapacità del 75% ed è purtroppo non idoneo a lavori

leggeri che implicherebbero una riformazione professionale (…)” (doc. VII).

Sulla

base delle risultanze mediche sopra riprodotte e alla luce della giurisprudenza

federale in materia di valutazione probatoria di rapporti medici (cfr. consid.

2.

), il TCA deve dunque concludere che la dr.ssa __________ non ha dimostrato che

un peggioramento valetudinario oggettivo con conseguenze sulla residua capacità

lavorativa dell’assicurato riconosciuta dal SAM è intervenuto prima del momento

in cui è stata resa la decisione su opposizione qui impugnata.

2.9

Per quel che concerne la componente economica occorre innanzitutto

ricordare che il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente

a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda

delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Va qui poi fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta

da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente

pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte

federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di

statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

Nel

caso concreto, il ricorrente, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con

orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.

4'268 (Office fédéral de la statistique, Niveau et structure des salaires 1998,

tabella TA 1).

Riportando questo dato su 41.9 ore e adeguato in base all’indice dei

salari nominali (cfr. tabella B 9.2 e B 10.3, pubblicata

in La Vie économique, 7/2002, p. 88 e 89), esso ammonta, nel 1999 – dal

1° maggio 1999 all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una mezza

rendita AI –, a fr. 4'470.75 mensili oppure a fr. 53'736.85 per l'intero anno ([fr.

4'470.75 x 12] x 1835 : 1832, ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid.

3a).

Tenuto

conto di una capacità lavorativa globale del 50% in attività adeguate e di una

riduzione del 20% per attività leggere e per un rendimento ridotto

(riconosciute dalla perizia del SAM e dal consulente IP; doc. AI 20-10 e 41-2),

si giunge ad un reddito di fr. 21'494.75.

Dal

raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido – fissato

incontestatamente nella decisione su opposizione in fr. 44'294 – risulta

un’incapacità al guadagno del 51,47% ([44'294 – 21'494.75] x 100 : 44'294 =

51.

%, arrotondato al 51%, [cfr. DTF 130 V 121 dove è stato

precisato che il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o

per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica]), che giustifica l’erogazione di una mezza

rendita AI come stabilito dall’Ufficio AI.

Allo

stesso risultato, diritto a una mezza rendita, si giunge anche applicando la deduzione

massima del 25% ([44'290 – 20'151.30] x 100 : 44'294 da un’incapacità al

guadagno del 54.50% arrotondato al 54%).

Alla medesima

valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da

invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 1999 con ogni

verosimiglianza l’assicurato non raggiungerebbe un grado di invalidità del 60%.

Ne consegue la

conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste

a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva-zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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