32.2005.171
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29 agosto 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2005.171
Data decisione, Autorità:
29.08.2006, TCA
Titolo:
Revisione d'ufficio. Soppressione con effetto retroattivo della rendita. In casu non é possibile escludere che l'attestata inabilità lavorativa al 50% in qualsiasi attività abbia un influsso anche sull'attività di "massaggiatrice". Accertamenti telefonici. Rinvio per approfondimenti.
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
OAI
art. 87 OAI
art. 88a OAI
art. 88bis cpv. 2 let. b OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.171
FS/td
Lugano
29 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l’invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, di professione segretaria, dal 1° febbraio 2003 beneficiava
di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (decisione 19 gennaio
2004, doc. AI 39), riconosciuta per motivi reumatologici e psichici (rapporto
medico 2 giugno 2003 del dr. __________, perizia 15 settembre 2003 del dr. __________
e proposta 1° ottobre 2003 del dr. __________ medico SMR; doc. AI 26, 33 e 36);
- a
conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel 2004 (doc. AI 51 e 52), con
decisione 8 marzo 2005 (doc. AI 57), confermata con decisione su opposizione 2
settembre 2005 (doc. AI 69), l’Ufficio AI ha soppresso retroattivamente la
rendita al 1° febbraio 2003 motivando come segue il provvedimento preso:
" (…)
8. Nel caso in esame, in base agli atti
all'incarto, si evince che l'assicurata ha svolto l'attività di "massaggiatrice"
almeno dal 08.12.2000. Successivamente, in base ai controlli della Stadtpolizei di __________,
è stata verificata la presenza dell'assicurata quale "massaggiatrice"
presso locali a luci rosse il 12.01.2001, 09.08.2004, 02.02.2005.
9. Ne consegue che l'assicurata ha volontariamente
omesso di informare l'amministrazione in merito all'attività lavorativa svolta
a __________, violando di conseguenza gravemente ed intenzionalmente il dovere
di informazione alla quale era sottoposta. L'assicurata non ha quindi agito in
buona fede verso l'amministrazione non avendo fornito informazioni esatte e
complete onde permettere l'emissione di decisioni valide ed esatte. Il
comportamento adottato dall'assicurata non è, di conseguenza, giustificabile.
10. Ritenuto quanto sopra, rettamente l'amministrazione
ha riconsiderato il caso dell'assicurata, ritenendo, in base al rapporto
fornito dalla Stadtpolizei di __________, che l'assicurata ha svolto dal
2000 fino all'anno corrente 2005 l'attività di "massaggiatrice" a __________
presso diversi locali.
11. Per
la determinazione del reddito medio imponibile per le esercenti della profes-
sione di "massaggiatrici" nella città di __________,
l'amministrazione ha preso atto delle informazioni fornite dal commissariato
delle imposte presso la kantonales Steueramt,
Division Dienstleistungen di __________:
ritenuto, in generale, un minimo imponibile corrispondente ad un reddito netto
di fr. 30'000.-,
mediamente le "massaggiatrici" e persone attive in ambienti a luci
rosse vengono tassate per un reddito netto imponibile tra i fr. 40'000.- ed i
50'000.-/ 55'000.- annui. Viene inoltre riferito che i redditi conseguiti in
tali ambienti sono ragguardevoli, pertanto il versamento di una rendita Al a
persona che svolge una simile attività non è giustificata.
12. In
base alle informazioni assunte presso gli uffici competenti, l'amministrazione
ha definito un reddito annuo lordo di almeno fr. 60'000.-
all'anno (importo stabilito aggiungendo i contributi sociali ai redditi netti
di fr. 40'000-/55'000.-
definiti dalle autorità competenti in merito all'attività di
"massaggiatrice" a __________).
Considerato che l'assicurata aveva dichiarato di
svolgere la professione di impiegata d'ufficio, ella avrebbe potuto percepire,
per l'anno 2005, un salario massimo di fr.
65'000.- calcolato in base alla scala
stipendi dello stato-classe 19. Pertanto, considerando il reddito ipotetico da
valida dell'assicurata in maniera oltremodo abbondante (si sottolinea che
l'assicurata non ha mai percepito un salario tale in qualità di segretaria,
come si evince dall'estratto del conto individuale) e raffrontandolo con fr. 60'000.-
definiti quale reddito annuale esigibile con invalidità (attività svolta
dall'assicurata), ne deriva un grado d'invalidità dell'8%.
Si osserva che il calcolo del grado d'invalidità non è
stato contrastato con elementi effettivi dall'opponente, la quale si è limitata
a definire fittizi e teorici i calcoli eseguiti dall'amministrazione, allorquando
esistono elementi concreti che dimostrano, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, l'attività reiterata e continua dell'assicurata in quel di __________,
nonché la quantificazione in merito all'attività svolta.
13. Si conferma nuovamente che un fatto importante è
stato sottaciuto dall'assicurata all'amministrazione, nonché ai medici che
l'hanno visitata e peritata (vedi perizia psichiatrica). Pertanto rettamente
l'amministrazione ha proceduto alla revisione riscontrando l'ottenimento
indebito della rendita, nonché la violazione dell'obbligo di informare dell'assicurata.
14. Giova infine sottolineare che le risultanze di
referti e perizie mediche psichiatriche agli atti (cfr. referto medico
psichiatrico Dr. __________ presentato in fase di opposizione e perizia
psichiatrica Dr. __________ del 15.09.2003) non risultano essere attendibili,
ritenuto che l'assicurata ha sottaciuto informazioni rilevanti che pongono
dubbi sulla sua credibilità nonché sulla possibilità di emettere una diagnosi
psichiatrica corretta.
15. Si rileva inoltre a titolo abbondanziale che avendo
svolto l'attività a __________ in maniera assai continua, a maggior ragione si
può evincere, con verosimiglianza preponderante, la sua abilità lavorativa
totale nella precedente attività di segretaria.
In considerazione degli elementi emersi in fase di
revisione, lo scrivente Ufficio non può che confermare quanto ritenuto nella
decisione impugnata, non essendovi i presupposti per porre l'assicurata a
beneficio del diritto alla rendita, risultando il grado di invalidità definito
inferiore al tasso minimo richiesto del 40%.
(…)."
(doc. A)
- contro
questa decisione, tramite il RA 1, l’assicurata ha inoltrato al TCA un tempestivo
ricorso con il quale ha sostenuto di essere tuttora parzialmente invalida e ha
osservato che:
" (…)
Per
quanto è della presunta attività lavorativa, essa la nega esplicitamente e fa
rilevare che la supposizione dell'Ufficio AI per cui essa avrebbe regolarmente
svolto l'attività di "massaggiatrice" a __________ sin dal 2000 con
conseguente guadagno teorico di Fr. 60'000 annui si fonda unicamente su una
comunicazione della Polizia della Città di __________ del 28 febbraio 2005 con
allegata cartella di registrazione.
Dai
documenti citati emerge unicamente che la signora RI 1 è stata incontrata in cosiddetti
saloni di massaggio in occasione di controlli effettuati dalle autorità __________
in data 8 dicembre 2000, 12 gennaio 2001, 9 agosto 2004 e 2 febbraio 2005. La
stessa polizia __________ non si dichiara in grado di fornire dati più specifici
sia circa durata e frequenza dell'impegno in questi saloni, sia circa il
guadagno utile ricavato.
3. A
questo punto è giocoforza ammettere che stando alla documentazione agli atti
non vi sono prove che la signora RI 1 abbia svolto il mestiere di
"massaggiatrice" continuamente e con un guadagno netto superante il
50 % del salario conseguito nella professione svolta prima dell'insorgere
dell'invalidità. L'affermazione dell'AI che la signora RI 1 avrebbe potuto
conseguire un salario di almeno Fr. 60'000.- annui è pertanto del tutto
teorica.
E pure
giocoforza ammettere che la limitazione della capacità lavorativa come segretaria
ampiamente documentata agli atti dell'AI si applicherebbe con maggior ragione
anche all'attività di "massaggiatrice" qualora questa fosse stata
eseguita continuamente come insinua l'intimata.
(…)."
(doc. I)
- con
la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa adducendo
che:
" (…)
In
base agli accertamenti eseguiti dalla Polizia di __________ (“__________”) si
rileva che la ricorrente è stata registrata presso un locale a luci rosse per
la prima volta nel corso dell’anno 2000 e da ultimo il 02.02.2005. Nel verbale
di polizia del 28.02.2005 (“Verfahrensbeteiligte (Personen)”) viene chiaramente
indicato che allorquando è stata controllata l’ultima volta, la ricorrente
stava lavorando nel locale denominato “__________”, dove ha indicato di pagare
un affitto.
(…)"
(doc. IV)
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,
è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per
grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Giusta
l’art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’ar-ticolo
77;
- in
concreto, dopo aver riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita sulla
base della perizia 15 settembre 2003 nella quale il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha attestato una inabilità lavorativa al 50% in
qualsiasi tipo di attività (doc. AI 33), l’Ufficio AI ha soppresso lo stesso
diritto con effetto retroattivo al 1° febbraio 2003 in quanto, sulla base di
accertamenti esperiti presso la polizia di __________, ha concluso che la
ricorrente non ha annunciato la sua attività di “massaggiatrice” esercitata in
modo continuo e a tempo pieno presso diversi locali a luci rosse;
- sulla
sola base degli atti di causa le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione
non possono essere condivise da questo Tribunale per le seguenti ragioni.
Innanzitutto
va rilevato che lo specialista che ha allestito la perizia 15 settembre 2003 non
è stato contattato dall’Ufficio AI e pertanto non è possibile escludere che
l’attestata inabilità lavorativa al 50% in qualsiasi attività abbia un
influsso anche sull’attività di “massaggiatrice”.
Questo
vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, – che con certificato 7 marzo 2005 aveva attestato un
peggioramento dello stato valetudinario della ricorrente: “(…) nelle condizioni
attuali la paziente, a causa della grave patologia psichiatrica, è inabile al
lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa, verosimilmente dall’inizio del
2004 (…)” (doc. AI 58) – interpellato dall’Ufficio AI, che lo ha messo al corrente
dell’esito dei suoi accertamenti presso la polizia di __________, ha concluso
di non potersi esprimere sulla capacità lavorativa della paziente non potendo
contare sulla sua completa attendibilità, affermando tuttavia che “(…) non
escludo che una patologia depressiva grave sia comunque presente, ma in questa
situazione non posso più affermare con ragionevole certezza che comporti una
invalidità totale (…)” (doc. AI 64 la sottolineatura è del redattore).
Inoltre,
anche dagli accertamenti effettuati presso la polizia di __________ non è
possibile concludere con un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V
195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323
consid. 2a) che l’assicurata esercitava a tempo pieno la sua attività di “massaggiatrice”.
Infatti,
se i controlli che hanno permesso di trovare l’assicurata al lavoro presso diversi
locali a luce rossa nei giorni, 8 dicembre 2000 ore 22.35, 12 gennaio 2001 ore
23.10, 9 agosto 2004 ore 20.00 e 2 febbraio 2005 ore 18.00 (doc. AI 8-3) depongono
per un’attività continuativa, vista la distanza tra gli stessi e la mancata ripetitività
nel corso di una stessa giornata (per esempio all’apertura e alla chiusura del
locale) nulla è possibile concludere circa la misura in cui l’assicurata
avrebbe esercitato l’attività di “massaggiatrice”.
Del resto anche la polizia di __________ nella lettera 28 febbraio
2005 ha affermato che “(…) es ist uns auch nicht möglich zu sagen, wie oft Frau
RI 1 ihrer Tätigkeit nachgeht. Es liegt also faktisch einzig und alleine vor,
dass Frau RI 1 Als Masseuse arbeitet. An wievielen Tagen sie dies tut und
wieviel sie dadurch verdient, darüber liegen uns, wie ausgeführt, keine
Erkenntnisse vor (…)“ (doc. AI 8-1).
Riguardo
poi agli accertamenti telefonici effettuati dall’Ufficio AI (doc. AI 7) va innanzitutto
rilevato che, in una decisione del 17 agosto 2005 nella causa
Fatti
J. (C 123/05), circa l’assunzione quali prove di appunti che concernono punti
essenziali della fattispecie, l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
Diesbezüglich
ist zu beachten, dass eine formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene
mündliche oder telefonische Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit
blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt
Considerandi
werden. Dagegen kommt grundsätzlich nur die Form einer schriftlichen Anfrage
und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte zu wesentlichen Punkten des
rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit
Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers den Inhalt eines
Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte Person mit ihrer
Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs korrekt ist, ist
diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U
473.
S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit Blick auf Art. 43
Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005, H 163/04, Erw. 5 mit Hinweis).
Dispositivo
Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass auf die in den Aktennotizen vom
17. August und 12. November 2004 festgehaltenen telefonischen Auskünfte der
Arbeitgeberin über die voraussichtliche Anstellungsdauer des Versicherten nicht
abgestellt werden kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde überdies
insoweit verletzt, als der Versicherte zur Aktennotiz vom 12. November 2004
auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht hat Stellung nehmen können.
Somit
hat die Arbeitslosenkasse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen
Entscheids zu verfahren und die Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts
in beweistauglicher Form vorzunehmen.
(…)."
(cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)
In
ogni caso, dagli stessi appunti non è possibile concludere se l’assicurata
dimorava effettivamente presso il locale denominato “__________” e se pagava
una pigione. Nelle note è infatti descritto che “(…) la polizia presume
che “la datrice di lavoro” le metta a disposizione anche l’alloggio e presso la
polizia figura con “dimora ignota” (…)” e che “(…) l’assicurata avrebbe
affermato di pagare un affitto, senza tuttavia citare cifre (…)” (doc. AI 7, la
sottolineatura è del redattore);
- alla
luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario
– onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sull’effettiva
possibilità dell’assicurata di lavorare a tempo pieno quale “massaggiatrice” e
sulla sua dimora a __________ – procedere, ed in tal senso gli atti vanno
retrocessi all'autorità amministrativa, ad ulteriori approfondimenti.
In
particolare, per potere valutare la capacità lavorativa dell’assicurata quale
“massaggiatrice” l’Ufficio AI dovrà consultare il perito dr. __________ e
sottoporgli l’esito dei suoi accertamenti presso la polizia di __________.
L’amministrazione
dovrà pure chiedere alla polizia di __________ di sentire, se possibile, tale __________,
tenutaria del locale denominato “__________”, al fine di ottenere delle informazioni
sulla presenza dell’assicurata e sulle ragioni per le quali il locale ha
assunto il nuovo nome di “__________”.
L’Ufficio
AI dovrà pure farsi confermare per scritto dalla polizia di __________ se in
occasione del soppralluogo del 28 gennaio 2005 presso il locale “__________” è
stato steso un verbale (in caso affermativo richiederne una copia) e se
l’assicurata ha o meno dichiarato di risiedere in quel locale e di pagare una
pigione. Eventualmente l’amministrazione dovrà appurare chi è il proprietario
dell’immobile in cui si trova il locale, con chi è stato sottoscritto un
contratto di locazione e chi paga la pigione;
- visto
l’esito favorevole del ricorso, la ricorrente, rappresentata dal RA 1, ha
diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’UAI perché renda un nuovo giudizio dopo
l’espletamento degli accertamenti sopra indicati.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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