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Decisione

32.2005.171

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

J. (C 123/05), circa l’assunzione quali prove di appunti che concernono punti

essenziali della fattispecie, l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

Diesbezüglich

ist zu beachten, dass eine formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene

mündliche oder telefonische Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit

blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt

Considerandi

werden. Dagegen kommt grundsätzlich nur die Form einer schriftlichen Anfrage

und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte zu wesentlichen Punkten des

rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit

Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers den Inhalt eines

Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte Person mit ihrer

Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs korrekt ist, ist

diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U

473.

S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit Blick auf Art. 43

Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005, H 163/04, Erw. 5 mit Hinweis).

Dispositivo

Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass auf die in den Aktennotizen vom

17. August und 12. November 2004 festgehaltenen telefonischen Auskünfte der

Arbeitgeberin über die voraussichtliche Anstellungsdauer des Versicherten nicht

abgestellt werden kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde überdies

insoweit verletzt, als der Versicherte zur Aktennotiz vom 12. November 2004

auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht hat Stellung nehmen können.

Somit

hat die Arbeitslosenkasse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen

Entscheids zu verfahren und die Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts

in beweistauglicher Form vorzunehmen.

(…)."

(cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)

In

ogni caso, dagli stessi appunti non è possibile concludere se l’assicurata

dimorava effettivamente presso il locale denominato “__________” e se pagava

una pigione. Nelle note è infatti descritto che “(…) la polizia presume

che “la datrice di lavoro” le metta a disposizione anche l’alloggio e presso la

polizia figura con “dimora ignota” (…)” e che “(…) l’assicurata avrebbe

affermato di pagare un affitto, senza tuttavia citare cifre (…)” (doc. AI 7, la

sottolineatura è del redattore);

- alla

luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario

– onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sull’effettiva

possibilità dell’assicurata di lavorare a tempo pieno quale “massaggiatrice” e

sulla sua dimora a __________ – procedere, ed in tal senso gli atti vanno

retrocessi all'autorità amministrativa, ad ulteriori approfondimenti.

In

particolare, per potere valutare la capacità lavorativa dell’assicurata quale

“massaggiatrice” l’Ufficio AI dovrà consultare il perito dr. __________ e

sottoporgli l’esito dei suoi accertamenti presso la polizia di __________.

L’amministrazione

dovrà pure chiedere alla polizia di __________ di sentire, se possibile, tale __________,

tenutaria del locale denominato “__________”, al fine di ottenere delle informazioni

sulla presenza dell’assicurata e sulle ragioni per le quali il locale ha

assunto il nuovo nome di “__________”.

L’Ufficio

AI dovrà pure farsi confermare per scritto dalla polizia di __________ se in

occasione del soppralluogo del 28 gennaio 2005 presso il locale “__________” è

stato steso un verbale (in caso affermativo richiederne una copia) e se

l’assicurata ha o meno dichiarato di risiedere in quel locale e di pagare una

pigione. Eventualmente l’amministrazione dovrà appurare chi è il proprietario

dell’immobile in cui si trova il locale, con chi è stato sottoscritto un

contratto di locazione e chi paga la pigione;

- visto

l’esito favorevole del ricorso, la ricorrente, rappresentata dal RA 1, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'000.-- a titolo di

ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’UAI perché renda un nuovo giudizio dopo

l’espletamento degli accertamenti sopra indicati.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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