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Decisione

32.2005.172

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 agosto 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con

l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la

questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in

ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul

grado di invalidità del ricorrente (…)”.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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