32.2005.172
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25 agosto 2006Italiano31 min
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Numero d'incarto:
32.2005.172
Data decisione, Autorità:
25.08.2006, TCA
Titolo:
Richiesta di rendita. Apprezzamento delle prove. Ritenuta la validità di una perizia reumatologica gli atti vengono rinviati per accertamenti di natura psichiatrica e eventuale valutazione globale della capacità al guadagno. Attività leggera esigibile (mercato equilibrato).
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.172
FS
Lugano
25 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 agosto
2005 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, attivo quale aiuto carpentiere fino al 21 ottobre 2000,
il 24 luglio 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da “mal di schiena / ernia discale paramediana L5-S1 lussata
verso craniale e lussata nel recesso S1 stenosi secondaria di entità medio grave
a livello L3-L4 L4-L5” (doc. AI 2).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia affidata al
Dr. __________ FMH in reumatologia e medicina interna, per decisione 15 giugno
2004, confermata con decisione su opposizione 29 agosto 2005, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di rendita a contare dal 1°
ottobre 2001 (doc. AI 68 e 54).
1.3. Con
il ricorso in oggetto l’avv. RA 1, suo rappresentante, ha chiesto per il suo
assistito l’erogazione di una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio
degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.
Il
legale dell’assicurato ha contestato le conclusioni valetudinarie a cui è
giunto il perito, ha negato l’esistenza di attività leggere che il ricorrente
possa svolgere in misura completa e ha sostenuto che le valutazioni mediche non
tengono conto della resistenza su tutta la giornata (ripetizione di movimenti)
della patologia pseudoradicolare attestata dal dr. __________ e degli aspetti
psichiatrici sempre presenti (doc. I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’im-pugnativa,
facendo notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni già trattate in
sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di prova (doc. III).
1.5. Con
scritto 3 novembre 2005 il legale dell’assicurato ha chiesto l’erezione di una
perizia per accertare e completare i limiti dell’istruttoria svolta
dall’amministrazione (doc. V).
1.6. Invitate
dal TCA le parti hanno preso posizione su un certificato medico 7 febbraio 2006
del dr. __________ e sull’allegato rapporto 26 gennaio 2006 del dr. __________
(doc. VIII, X e XII).
1.7. Con
scritto 21 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito la
necessità di valutare l’aspetto psichiatrico (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la pretesa, negata dall’amministrazio-ne che gli ha riconosciuto
un quarto di rendita, di RI 1 ad una rendita d’invalidità intera.
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per
quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e
contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della
decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali
della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state
fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per
le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione
transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in
materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di
modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che
produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In
effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiali in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 130 V 445 e concernente una rendita
dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte ha confermato il succitato
principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative
durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un
diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue
dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame
del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a
partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V
446 consid. 1.2.2).
Va
tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili
al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima
e dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 446 consid. 1.2.2), ritenuto comunque
che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal
1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182
consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174
seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nell’evenienza
concreta, il ricorrente è stato peritato dal dr. __________, FMH in
reumatologia e medicina interna, che, dopo aver esposto dettagliatamente
l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha posto la
seguente diagnosi:
" Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale in
- alterazioni degenerative della colonna
cervicale (condrosi C4/5, osteocondroci C5/6, spondilosi multisegmentali, uncartrosi
dei livelli caudali)
Sindrome
lomboradicolare cronia S1 a destra e lombospondilogena cronica a sin in
- note alterazioni degenerative del rachide
lombare (spondilosi laterale ed anteriore L3/4, protusioni discali diffuse a
tutti i livelli lombari, soprattutto in localizzazione laterale, con reazioni spondilartrosiche
con restringimento del canale spinale da dorsale a livello L3/4 e L4/5, osteocondrosi
L5/S1, ernia discale paramediana a destra L5/S1 a contatto con la radice di S1
a destra),
- disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale, iperlordosi terminale lombare, minima scoliosi sinistroconvessa
dorsale),
- posizione obliqua del bacino, a destra di
circa 1 cm in
-- esito da intervento alla coscia
sinistra in età giovanile per osteomielite
- decondizionamento muscolare
Epicondilopatia
omeroradiale bilaterale” (doc. AI 49-6)
Il
perito ha concluso che:
" Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle
patologie sopramenzionate, un’attività che tiene cono della capacità funzionale
residua, descritta nell’allegato.
In
un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro
nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, dal 23.10.2000, ossia
da quando il paziente era stato giudicato completamente inabile al lavoro come
aiuto carpentiere.
Nella
sua ultima attività principale di aiuto carpentiere, giudico l’assicurato
inabile al lavoro nella misura dei 2/3, dal 23.10.2000. (doc. AI 49-7)
Nella
scheda di funzionalità (doc. AI 49-8) lo stesso perito ha indicato:
A
Sollevamento e/o Trasporto di carichi (kg)
molto
leggeri (fino a 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
leggeri (6 --> 10) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
medi (11 --> 25) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
pesanti (26 --> 45) ¨ nulla x esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
molto pesanti (> 45) x nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
sopra
piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
sopra
piano spalle (> 5) ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
B
Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere
leggeri / di precisione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
medi ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
pesanti/manovalanza ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
molto pesanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
rotazione della mano ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
C
Posizioni di lavoro o Dinamiche particolari
a braccia elevate ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
con rotazione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
seduta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente ridotta ¨normale
eretta e piegata in
avanti ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
Inginocchiata ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
con ginocchia in
flessione ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
D
Mantenere Posizioni statiche
seduta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
eretta ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta x ridotta ¨ lievemente
ridotta ¨normale
E
Spostarsi / Camminare
fino a 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta
xnormale
oltre 50 m ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
per lunghi tragitti ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
su
terreno accidentato ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente
ridotta xnormale
salire /
scendere scale ¨ nulla ¨ esigua ¨ molto ridotta ¨ ridotta x lievemente
ridotta ¨normale
Idem ponteggi, scale a ¨ nulla ¨ esigua x molto ridotta ¨ ridotta ¨ lievemente ridotta ¨normale
pioli
F
Diversi
impiego
delle due mani ¨ impossibile ¨ possibile solo in
parte x possibile normalmente
In
equilibrio / bilanciandosi ¨ impossibile ¨ possibile solo in parte x possibile
normalmente
G
Esposizioni particolari
indicazioni
/controindicazioni
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre
1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV
Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110
consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici
alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore
probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352
consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di
dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia,
infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto
del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125
V 353 consid. 3b/cc;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Va
poi ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è
quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini
di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)
2.6. Nel
caso in esame, per le ragioni che seguiranno, questo TCA deve ritenere concludente
la valutazione peritale 3 maggio 2004 del dr. __________, il quale nel suo
dettagliato ed esaustivo rapporto, per quanto riguarda l’aspetto reumatologico,
ha ritenuto l’assicurato pienamente capace al lavoro con un rendimento massimo
in attività adatte e inabile nella misura dei 2/3 nella sua
precedente attività di aiuto carpentiere.
2.7. Il
TCA rileva innanzitutto che con referto 2 aprile 2001, il __________, posta la
diagnosi di “sindrome lombospondilogena a destra su discopatia multisegmentaria
ed ernia discale L5-S1” ha osservato che “(…) sul piano professionale riteniamo
indicata la ripresa dell’attività lavorativa dopo le tre settimane di fisioterapia
ambulatoriale, inizialmente al 50% per 2-3 settimane, ed in seguito al 100%”
(doc. AI 7/1-3).
Il
dr. __________, medico fiduciario della __________, con referto 11 giugno 2001,
posta la diagnosi di “sindrome lombospondilogena destra su discopatia L4-L5 e ernia
discale L5-S1 destra a contatto con la radice di S1 a destra”, riguardo alla capacità
lavorativa dell’assicurato ha rilevato che “(…) in qualità di carpentiere, difficilmente
il signor RI 1 potrà riprendere la propria attività lavorativa soprattutto in misura
completa. Occorre quindi che il paziente si orienti verso altre occupazioni più
confacenti al suo stato impegnandosi a trovare un’attività a lui adeguata (…)”
(doc. AI 7/4-7).
Il
dr. __________, medico SMR, nel suo rapporto d’esame clinico 5 settembre 2002,
posta la diagnosi di “sindrome lombospondilogena destra su discopatia multisegmentaria
e ernia discale L5-S1”, ha concluso che “(…) con l’esame odierno possiamo definire
che l’assicurato presenta una totale incapacità lavorativa nell’attività
precedentemente svolta. Una attività che rispetti le limitazioni citate in
precedenza [(…) in una attività medio-leggera che non necessiti di sollevare/trasportare
pesi superiori ai 15 kg, che non obblighi l’anteflessione, l’estensione e la
rotazione frequente del tronco, che non necessiti l’uso di attrezzi pesanti,
che permetta l’alternanza della posizione eretta/seduta e non imponga
spostamenti su lunghi tragitti (…)] è proponibile senza alterazioni del
rendimento (…)” (doc. AI 14/1-5).
Viste
le risultanze mediche appena esposte, conformemente ai principi giurisprudenziali
posti in materia di valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.5),
il TCA deve considerare concludenti ai fini del giudizio le valutazioni rese
dal dr. __________ nella sua perizia reumatologica 3 maggio 2004.
In
particolare il TCA rileva che, a differenza del dr. __________, medico SMR,
oltre al perito, al __________ e al dr. __________, anche il dr. __________,
FMH in neurochirurgia, nella sua lettera 4 maggio 2001 alla __________, non
esclude sicuramente una ripresa dell’attività quale carpentiere
dell’assicurato: “(…) bisogna tener conto che l’attività come carpentiere è
sicuramente un’attività molto pesante ed il paziente presenta processi degenerativi
lombari con un’ernia. Non sono così sicuro che il paziente possa essere abile
al 100% in un’attività così pesante, ma è sicuramente giusto che in un’attività
più confacente con un’ergonomia più favorevole potrebbe lavorare a tempo pieno
(…)” (doc. AI 1/14-15). Al riguardo, anche nel rapporto 11 marzo 2003 della
Clinica __________ di __________, circa la capacità lavorativa dell’assi-curato
si attesta solo che “(…) visto il lungo periodo d’inabilità lavorativa abbinata
ai disturbi cronici riteniamo improbabile una ripresa lavorativa in qualità di
manovale o di aiuto carpentiere (…)” (doc. AI 33/7-9)
Inoltre,
valutando la capacità funzionale residua nelle singole circostanze e tenendo
conto di un orario giornaliero lordo di 8 ore – come menzionato sull’allegato
“Esame della funzionalità fisica”; cfr doc. AI 49/8 – il perito ha valutato
l’esigibilità e l’adeguatezza di un’attività lavorativa sull’arco di una
giornata intera.
Neppure
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 2
maggio 2005, indirizzato al curante dr. __________, nel quale il dr. __________
rileva, in particolare, che “(…) i problemi accusati dal paziente alle braccia
sono di tipo pseudoradicolare (…)” (doc. AI 64/2-3).
Infatti,
il dr. __________, da una parte non si esprime sulla capacità lavorativa
dell’assicurato – afferma che pensa che un intervento non sia assolutamente
indicato e propone la continuazione di una terapia conservativa con rinforzo
muscolare –, dall’altra non attesta un peggioramento dello stato di salute.
Al
contrario, nel rapporto 26 gennaio 2006 al curante, lo stesso medico riferisce
di una visita del 24 gennaio 2006 e afferma che “(…) in considerazione del
fatto che l’esame clinico è praticamente invariato ai precedenti esami del 2002
e del 2000, sono dell’opinione che al momento un procedere chirurgico non entri
in considerazione tanto più che una recente RM dell’aprile del 2005, sia a
livello cervicale sia a livello lombare, non ha evidenziato una patologia
eccessiva che possa giustificare un intervento. Personalmente sono
dell’opinione che in così breve tempo un peggioramento sostanziale non possa
aver luogo. Proporrei qundi la continuazione della fisioterapia. Qualora però
la sintomatologia dovesse aumentare, penso che al più presto nella tarda estate
si potrà ripetere una RM lombare alfine di valutare in modo particolare la
stenosi del canale spinale (…)” (doc. AI 70)
Ritenuto
infine che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata – in concreto il 29 agosto 2005 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), il TCA non può
qui tenere conto del rapporto medico 28 marzo 2006 del dr. __________, FMH in
neurologia, al curante e degli esiti dell’operazione a cui si sarebbe
sottoposto l’assicurato presso l’__________ di __________ il 21 luglio 2006
(doc. XVIII/B1 e B2).
2.8. Riguardo
all’esistenza o meno di un’attività lavorativa adeguata e esigibile dall’assicurato
il TCA rileva quanto segue.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto
ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto
l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem
Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen
des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In
questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure
altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi
assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).
Anche
in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari,
così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In
concreto, tenuto conto solo degli aspetti reumatologici e vista la
giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da
parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel
settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di
mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali e che possono essere
svolti sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296
consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Va
qui ancora evidenziato che il consulente IP per ottenere il reddito da invalido
dell’assicurato ha applicato al salario statistico la riduzione massima del 25%
(10% per attività leggere; 10% per ergonomia e 5% per primo impiego) (doc. AI
19/1-3 e 53-1).
2.9. Nel
suo scritto 7 marzo 2005 all’Ufficio AI il dr. __________, suo curante, ha
riferito che “(…) come descritto nella precedente lettera, il summenzionato
paziente non è in grado di svolgere nessuna attività a causa dei problemi alla col.
lombare. Questi disturbi l’hanno portato ad un netto peggioramento e per questo
sono stato costretto ad inviarlo per le cure psichiatriche al Dott. __________,
spec. psichiatria, il quale da parte sua, vedendo lo stato del paziente, l’ha
inviato per ulteriori cure in Clinica (…)” (doc. AI 63-4).
Nel
rapporto 31 marzo 2005 della Clinica __________, trasmesso al curante e nel
quale si riferisce su una degenza dell’assicurato dal 7 al 28 febbraio 2005,
quale diagnosi attuale figura anche una “sindrome ansioso-depressiva di media
gravità (F41.2)” e quale motivo del ricovero viene specificato che “(…) il
paziente viene inviato dal Dr. __________, in quanto presenta una lombalgia e cervicalgia
acuta, ribelle ai trattamenti farmacologici, nonché una sindrome ansioso-depressiva
riacutizzata (…)” (doc. AI 65/4-5, la sottolineatura è del radattore).
Nel
medesimo rapporto circa il decorso si attesta, in particolare, che il “(…)
paziente viene frequentemente visitato dal nostro consulente psichiatrico Dr. __________,
il quale ha impostato una terapia ansiolitica, antidepressiva, a base di Tranxilium
inizialmente i.v. e poi per o.s., nonché Saroten 50 mg. Ed osserviamo durante
la degenza un miglioramento della sintomatologia ansioso-depressiva (…)” (doc.
AI 65/4-5).
Vista
la diagnosi di una sindrome ansioso depressiva e la cura presso uno specialista
– onde addivenire ad un chiaro quadro circa il momento in cui essa è insorta,
la sua gravità e la sua incidenza sulla capacità lavorativa – l’Ufficio AI
avrebbe dovuto prendere immediatamente contatto con il dr. __________.
L’amministrazione,
al contrario, si è accontentata delle annotazioni 26 agosto 2005 nelle quali il
medico SMR, anche se in apparente contraddizione con quanto sopra esposto, ha,
in particolare, osservato che “(…) la problematica psi non giustifica ulteriori
limitazione in quanto non necessita una presa a carico specialistica e è somministrata
in parte per attenuare la sintomatologia dolorosa cronica (…)”.
L’Ufficio
AI ha in seguito ripreso le annotazioni 6 marzo 2006 nelle quali il medico SMR
– ritenuta l’evoluzione della sindrome ansioso-depressiva dopo la degenza
presso la clinica di __________, visto il trattamento farmacologico
relativamente blando e considerato che nel rapporto della degenza presso la
clinica di __________ dal 6 al 29 novembre 2005 non viene più menzionata tale
sindrome – ha osservato che anche ammettendo la presenza di una problematica
depressiva all’inizio del 2005 un influsso di questa sulla capacità di guadagno
residua può essere esclusa (cfr. doc. XII e XII/Bis).
Questo
Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita dal profilo medico,
in relazione alla problematica psichiatrica. Difatti, lo si ribadisce, ritenuto
che si riferisce di una riacutizzazione della sintomatologia depressiva e che
vi è uno specialista che segue l’assicurato non è possibile, senza previamente contattare
quest’ultimo, stabilire quando è apparsa la sindrome ansioso-depressiva, la sua
gravità e la sua incidenza sulla capacità lavorativa.
Nemmeno,
è possibile escludere un influsso prolungato sulla capacità lavorativa per il
solo fatto che questa sindrome non sarebbe più menzionata nel rapporto 28 novembre
2005 della Clinica di __________ (rapporto questo citato ma
non prodotto agli atti dall’Ufficio AI) e perché il trattamento farmacologico
risulterebbe relativamente blando.
Pertanto,
annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare
all’amministrazione affinché, previo contatto con il dr. __________,
approfondisca l’inizio, la gravità e l’incidenza sulla capacità lavorativa
dell’assicurato della sindrome ansioso-depressiva.
Se
dovesse concludere per l’esistenza di un'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica allora l’Ufficio AI dovrà stabilire la capacità lavorativa
globale dell’assicurato e pronunciarsi nuovamente sulla domanda di prestazioni.
Al
proposito, va qui ricordato che in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa
Fatti
D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con
l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la
questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in
ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul
grado di invalidità del ricorrente (…)”.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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