32.2005.174
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22 settembre 2006Italiano28 min
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Numero d'incarto:
32.2005.174
Data decisione, Autorità:
22.09.2006, TCA
Titolo:
Art. 29bis OAI presuppone che il diritto alla rendita rinasca per incapacità al lavoro della stessa origine. In casu non è applicabile visto che all'A. é stata riconosciuta una rendita intera limitata nel tempo per problemi a una mano e in seguito una rendita intera per una sindrome depressiva grave
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
OAI
art. 29bis OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.174
FS
Lugano
22 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale pizzaiolo, il 18 ottobre
2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da “tendinite di Quervain + tendinopatia dx” (doc. AI 1);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 29 luglio 2003,
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni assicurative non raggiungendo
l’interessato un grado d’invalidità pensionabile. Una riformazione è stata
esclusa in quanto, ritenuta l’attività esigibile dall’assicurato, la perdita di
guadagno a causa dell’invalidità non raggiungeva in modo durevole il 20% almeno
(doc. AI 31);
- con
decisione su opposizione 5 marzo 2004 l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione inoltrata
dall’assicurato tramite la __________ e annullato la decisione 29 luglio 2003
(doc. AI 47);
- con
decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI, ritenuto un peggioramento del suo
stato di salute che giustificava una completa inabilità al lavoro in qualsiasi
attività a far tempo dal mese di ottobre 2003, ha riconosciuto all’assicurato
una rendita intera a decorrere dal 1° ottobre 2004 (doc. AI 68 e 61);
- con
decisione su opposizione 2 settembre 2005 l’Ufficio AI ha accolto parzialmente
l’opposizione inoltrata dall’assicurato tramite la __________ e, visti i
periodi d’incapacità lavorativi attestati e considerata la sua totale abilità
in attività leggere dal mese di marzo 2003, ha riconosciuto all’assicurato una
rendita intera dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 e confermato, visti i
problemi psichiatrici, il diritto a una rendita intera dal 1° ottobre 2004
(doc. AI 93);
- con
il ricorso in oggetto, tramite il RA 1, l’assicurato ha chiesto il
riconoscimento di una rendità intera d’invalidità dal 1° ottobre 2001 adducendo
che dalla documentazione medica prodotta risulterebbero ben altre conclusioni
rispetto a quelle cui è giunta l’amministrazione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa,
facendo notare che “(…) per quanto riguarda in modo particolare l’aspetto
psichiatrico, si precisa altresì che lo stesso curante Dr. __________ ha
attestato nel proprio certificato medico 3.3.2005 in fine (cfr. doc. C incarto
TCA) quanto segue “[…] allorquando ormai da un anno la patologia
responsabile dell’inva-lidità attuale era attiva […]. (…)”;
- con
scritti 26 ottobre e 9 novembre 2005 il rappresentante del-l’assicurato ha trasmesso
al TCA ulteriore documentazione medica in merito alla quale l’Ufficio AI ha
preso posizione;
- con
scritto 25 novembre 2005 il rappresentate dell’assicurato si è confermato nelle
proprie allegazioni e ha prodotto una relazione medica 8 ottobre 2004 del dr. __________
che è stata trasmessa con facoltà di presentare osservazioni all’Ufficio AI;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se, visti i periodi di malattia attestati dal 18
ottobre 2001, considerata la sua abilità al lavoro in attività leggere e
ritenuto un peggioramento del suo stato di salute per motivi di natura
psichiatrica, a ragione all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera
limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 e dal 1° ottobre
2004;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino
al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128);
- ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione
sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento
ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce
alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V
159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro
del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
- l’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- in una decisione del 22 luglio 2003 nella causa S. (I 304/03) il TFA
ha confermato l’inapplicabilità dall’art. 29bis OAI nel caso di un assicurato il
cui peggioramento valetudinario era riconducibile principalmente a dei dolori
somatoformi che non erano all’origine dell’invalidità per la quale una rendita
era stata precedentemente accordata: “(…) le recourant se prévaut de l’art.
29bis RAI. Comme le relèvent avec raion les premiers juges, cette disposition
n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que l’aggravation est
principalement due à des troubles somatoformes douloreux, dont il y a lieu de
constater qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle une
rente avait été précédemment allouée au recourant (…)” (STFA del 22 luglio 2003
nella causa S., I 304/03, consid. 6).
Nel
caso concreto l’Alta Corte ha pure rilevato che: “(…) Tout d'abord, le
jugement du 22 octobre 1998 ne fait pas état d'une atteinte à la santé
psychique qui eût été propre à entraîner une incapacité de travail. D'autre
part, si l'expert-psychiatre fait état d'une manifestation des premiers signes
d'une affection psychique en 1996, l'affirmation selon laquelle il existait
déjà à cette époque une incapacité de travail d'une certaine importance d'origine
psychique est une hypothèse qui n'est pas étayée par des éléments suffisamment
probants (…)” (STFA del 22 luglio 2003 nella causa S., I
304/03, consid. 5);
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale
della persona esaminata;
- nel
caso in esame, dagli atti di causa risulta che il 18 ottobre 2001 l’assicurato
è stato vittima di un infortunio allorquando era attivo quale pizzaiolo presso
la __________ (vedi incarto LAINF).
Nel
rapporto medico 18 novembre 2002 indirizzato all’Ufficio AI, poste le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “tenosinovialite stenosante di
De Quervain mano destra – tenosinovialite dei flessori al polso mano destra –
nevralgie del nervo ulnare”, il suo curante, dr. __________, FMH in medicina
generale e del lavoro, ha attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
100% dal 18 ottobre al 19 novembre 2001, 0% dal 20 novembre 2001, 50% l’8
dicembre 2001, 100% dal 9 dicembre al 19 agosto 2002, 75% dal 20 agosto al 29
settembre 2002 e 100% dal 30 settembre 2002 a tutt’ora (doc. AI 10/4-5).
Chiamato
dal dr. __________ a esprimere un avviso “super partes” (doc. AI 10/33-34), il
dr. __________, medico aggiunto in chirurgia della mano, presso l’Ospedale __________
di __________, con referto 14 novembre 2002, posta la diagnosi di “esiti da
tenosinovite stenosante de Quervain mano dx – modica tenosinovite dei tendini
flessori al polso mano dx e raggio V mano dx – nevralgia irritativa del nervo
ulnare avambraccio dx”, ha indicato che un intervento chirurgico non era
indicato concludendo che “(…) bisognerà per il paziente discutere seriamente
una riqualificazione professionale presso l’AI (…)” (doc. AI 10/35-36). Invitato
dal dr. __________, medico SMR, che vista la propensione verso una conversione
professionale, gli aveva chiesto indicazioni riguardo all’attività esigibile
dall’assicurato con il suo danno alla salute, con scritto 12 marzo 2003 il dr. __________
si è così espresso: “(…) la diagnosi del summenzionato paziente visitato da me
in data 13.11.2002 dovrebbero già essere in vostro possesso. Per la causa delle
patologie rilevate al paziente di professione pizzaiolo destrimane non potrà
più svolgere la sua attività e necessita di riqualificazione professionale.
L’assicurato potrebbe svolgere mansioni di lavori leggeri, lavoro di sorveglianza,
al computer, commesso con attività leggera. Non ci sono particolari posizioni
da evitare, come detto sopra solo l’uso di movimenti ripetitivi visto lo stato
di tendinite del polso-mano dx. (…)” (doc. AI 19/1);
- viste
le risultanze appena esposte, conformemente alla giurisprudenza federale in
merito alla valutazione probatoria di atti medici, ritenuta l’esclusione di
provvedimenti di formazione e considerata la correttezza dei redditi da valido
e invalido stabiliti dall’amministrazione e rimasti incontestati (vedi il
rapporto finale 21 luglio 2003 del consulente in integrazione professionale
doc. AI 25/1-2 e il doc. AI 26/1), questo Tribunale deve innanzitutto
concludere che, applicando correttamente le norme che regolano l’inizio e la
modificazione del diritto nonché i principi validi per la revisione, a ragione
l’Ufficio AI ha stabilito, in applicazione degli artt. 29 LAI e 88a OAI, che
l’assicurato ha diritto a una rendita intera a fare tempo dal 1° ottobre 2002 e
fino al 30 giugno 2003;
- per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico va innanzitutto rilevato che nessuno dei
medici che si espresso in merito alla problematica legata alla mano dx. ha mai
riferito di problemi in questo contesto.
Il
dr. __________, suo curante, nel rapporto 18 novembre 2002 all’Ufficio AI non
ha menzionato alcuna diagnosi di tipo psichiatrico e in quell’occasione ha
rilevato che “(…) visto quanto precede e alla luce degli allegati sopraccitati,
ritengo la situazione del Signor RI 1 meritevole di una riqualifica
professionale da parte dell’AI (…)” (doc. AI. 10/4-5).
Una
evoluzione rilevante di questa problematica è stata menzionata dallo stesso sanitario
per la prima volta in una lettera del 2 ottobre 2003 alla __________ dove ha
rilevato che: (…) non da ultimo (e questa è purtroppo l’evoluzione sul piano
medico che ho potuto osservare in queste ultime settimane), dobbiamo arrenderci
all’idea che in ogni contesto assicurativo vi è il rischio di un “dérapage”
verso il lato psichiatrico dell’affezione, “dérapage” che purtroppo sta
avvenendo in questi giorni sotto forma di una grave sindrome ansio-depressiva
endoreattiva, situazione che mi ha spinto a presentare in un primo tempo il
paziente al Dr. __________ e alla sua équipe e attualmente alla Dr.ssa __________
di __________ la quale l’ha convocato per il 07.10.2003 presso il __________
(day hospital) di __________. Questo mi sembra il fattore limitante ad una
qualunque riqualifica professionale, situazione che è stata indirettamente o
direttamente creata dall’iter assicurativo lunghissimo e dalle decisioni sempre
negative che il paziente ha dovuto subire. Questa la situazione attuale,
situazione che mi sembra attualmente improntata sulla negatività e pessimismo
con una prognosi professionale che non dipende più dal déficit a livello della
mano dx ma soprattutto dalla concomitante sindrome ansio-depressiva come detto
endoreattiva a tutta la problematica medico infortunistica e che mi preoccupa attualmente
parecchio e preoccupa anche i medici psichiatrici curanti (…)” (doc. AI 36/2-4,
sottolineatura del redattore). Lo stesso medico, in un successivo certificato del
1° dicembre 2003 (riferendosi alla sua risposta 2 ottobre 2003 alla __________
appena menzionata) ha attestato che “(…) sul mio sopraccitato certificato già
figuravano le mie perplessità in quanto alla situazione psichica del paziente,
situazione che si è alterata nel corso degli ultimi mesi, a seguito dei
ripetuti “scacchi” sul piano assicurativo e visto anche come la situazione clinica
era e restava improntata sulla mediocrità. In questa direzione ho dovuto
muovermi, contattando in un primo tempo la signora __________ (psicologa e
psicoterapeuta c/o lo studio del Dr. __________, psichiatra FMH / allegato 9) e
in seguito la Dr.ssa __________ (psichiatria FMH) visto il domicilio attuale
del paziente e soprattutto in previsione di un sostegno regolare e/o di un
eventuale ricovero in ambiente stazionario che diventava sempre più probabile
visto il deteriorarsi della timia verso una grave sindrome ansio-depressiva (allegato
10). Purtroppo le nostre preoccupazioni si sono rilevate “fondate” e la collega
psichiatra ha dovuto ricorrere alla clinica __________ a __________, dove il
signor RI 1 è stato ricoverato dal 7.10 al 14. 11.2003. Ho a lungo discusso
con il Dr. __________ (psichiatra FMH e capo-clinica), ed entrambi siamo giunti
alla conclusione che l’attuale episodio depressivo grave sia in profonda e
grande relazione con tutto il conflitto assicurativo (rifiuto da parte
dell’ufficio AI di una presa a carico, decisione dell’assicurazione __________
di non continuare a corrispondere un adeguato salario (allegato 12), sensazione
di abbandono, paura per il futuro, ecc…). Oggi (e il ricovero “in quel di __________”
lo conferma), la situazione psichica è deteriorata al punto tale da veramente
rendere impossibile (per il momento) una qualsiasi ripresa professionale e
tanto meno una riqualifica (…)” (doc. AI 2/7-9, sottolineatura del redattore). Ancora
in un certificato 3 marzo 2005 il dr. __________ si è così espresso “(…) tengo
a sottolineare come questa affezione in ambito psichiatrico (con conseguente incapacità
lavorativa e incapacità di guadagno), sia “iniziata” già nel maggio 2003 (come
risulta dal mio dossier). In seguito (nell’autunno 2003) approccio
psico-terapico specialistico (Signorina __________ – psicologa – __________)
nonché psichiatrico (1° ricovero c/o la Clinica __________ di __________ dal
07.10.2003). Ritengo perciò strano (ed errato), fare iniziare il diritto alla
rendita AI con il 01.10.2004, allorquando ormai da un anno la patologia
responsabile dell’invalidità attuale era “attiva” (…)” (doc. AI 73/2-3, sottolineatura
del redattore). La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – nella
sua perizia 10 maggio 2004 indirizzata al dr. __________, specialista in chirurgia
e esperto in medicina infortunistica –, posta la diagnosi di “sindrome depressiva
grave, con sintomi psicotici (ICD 10:F32.3) – disturbo di personalità (ICD
10:F61), ha concluso che “(…) in base al nesso causale tra evento fisico e
stato fisico è importante ricordare che dal punto di vista psichiatrico vi sono
vari modelli di interpretazione. Ritengo fondamentale ricordare che non si
dovrebbe considerare il trauma in sé e per sé, quanto piuttosto la possibilità
che l’evento traumatico inneschi dinamiche intrapsichiche atte a dar poi corpo
a più franchi quadri psicologici. Nel caso del peritando è ben chiaro come
l’evento iniziale, una tendinite che dal punto di vista organico non giustifica
l’inabilità, abbia causato uno scompenso psichico, in particolare causando una
grave depressione nonché l’emergere di un importante disturbo di personalità di
tipo misto. Sulla base dei dati raccolti è poi difficile dire quanto di
quest’ultimo fosse già presente o meno poiché il peritando riferisce una vita
antecedente all’accaduto normale. Funzionamento che si è interrotto a causa del
sopraggiungere della tendinite e di tutto quello che ne è conseguito. In
base al quadro psichico appena descritto ritengo che la prognosi concernente il
peritando è da ritenersi sfavorevole. Non è possibile, in base ai dati
raccolti, prevedere un miglioramento delle sue condizioni psichiche neanche a
lungo termine (…)” (vedi doc. B, sottolineatura del redattore). La dr.ssa __________,
capoclinica in psichiatria presso il Servizio Psico Sociale di __________, nel
rapporto medico 18 ottobre 2005 ha attestato che: “Il signor RI 1 del __________
di __________ è stato visto “d’urgenza” per la prima volta in data 06.10.2003,
presso il nostro Servizio, con conseguente ricovero presso la Clinica __________
di __________ (__________), il giorno successivo, a causa della grave
sintomatologia nervosa lamentata. Da allora, nonostante la rilevante
farmacoterapia costituita da: antidepressivi, stabilizzatori del tono
dell’umore, neurolettici, ansiolitici ed ipnotici la situazione del paziente è
rimasta pressoché costante con periodiche riacutizzazioni che hanno
necessitato, (nel periodo della nostra presa a carico), di ben 11 ospedalizzazioni
in __________ oltre ad altre avvenute in altri nosocomi. La tendenza di
attribuire all’esterno la responsabilità della propria condizione con
l’emergere di contenuti a stampo persecutorio e paranoico, con secondarie
fantasie auto ed eteroaggressive è stata evidentemente sostenuta dalle reali
difficoltà che il paziente ha affrontato e sta tuttora avendo nella definizione
della sua incapacità lavorativa, la quale, per quanto ci riguarda, è stata
sempre presente. Infatti, nonostante la terapia ambulatoriale ed ospedaliera effettuata,
il signor RI 1 per tutto questo periodo non è riuscito, a causa della patologia
presente consistente in una sindrome depressiva nell’ambito di un disturbo
della personalità (caratterizzata da: grave deflessione del tono dell’umore associata
ad un istinto vitale ridotto, anedonia, scarsa cura di sé, disturbi del sonno,
labilità emotiva, discontrollo emozionale con improvvisi atteggiamenti di
rabbia ed aggressività, focalizzazione del pensiero su temi di sfiducia, ecc),
ad essere compatibile con qualsivoglia attività lavorativa; risultando egli
inabile nella misura totale a qualsivoglia lavoro (…)” (vedi doc. E);
- in
simili circostanze, viste le risultanze mediche appena riprodotte e alla luce
della giurisprudenza federale valida nell’ambito della valutazione probatoria
di certificati medici, a mente del TCA, anche se il dr. __________ ha sostenuto
– senza tuttavia documentare in alcun modo il momento in cui è sorta la
malattia psichiatrica e oggettivare l’evoluzione e le ripercussioni della stessa
sulla capacità lavorativa – come “(…) questa affezione in ambito psichiatrico
(con conseguente incapacità lavorativa e incapacità di guadagno), sia
“iniziata” già nel maggio 2003 (come risulta dal mio dossier) (…)” (doc. AI
73/2-3), ritenuti i pareri espressi dalla dr.ssa __________ – dal quale non
emerge quando esattamente il disturbo psichico abbia raggiunto un livello tale
da giustificare un’inabilità al lavoro per questa ragione (vedi la perizia 10
maggio 2004, doc. B) – e dalla dr.ssa __________ – che certifica la gravità
della sintomatologia psichiatrica sino dal primo ricovero presso la __________
nel mese di ottobre 2003 e il perdurare della stessa visti i susseguenti
numerosi ricoveri resisi necessari – è a ragione che l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1°
ottobre 2004 (ai sensi dell’art. 29 LAI un anno dopo l’insorgenza
dell’inabilità totale al lavoro riconducibile alla malattia psichiatrica). In particolare va qui rilevato che, in analogia a quanto stabilito
nella STFA del 22 luglio 2003 nella causa S. (I 304/03) sopra menzionata, anche
nella presente fattispecie non trova applicazione l’art. 29bis OAI (la rendita
intera dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 è infatti riconducibile ai dolori
alla mano dx mentre il peggioramento – peraltro fino al mese di ottobre 2003
non sufficientemente suffragato da atti medici – è riconducibile essenzialmente
alla sindrome depressiva grave con sintomi psicotici e disturbo della personalità;
- va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio
non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle
parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121
V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti). In concreto se da una parte, come visto sopra, il dr. __________
sostiene che l’affezione in ambito psichiatrico – con conseguente incapacità
lavorativa e incapacità di guadagno – sia iniziata già nel maggio 2003,
dall’altra lo stesso sanitario non adduce alcun certificato e/o reperto medico
atto a comprovare e a oggettivare questo suo assunto. Nemmeno gli alri
specialisti psichiatrici contattati sono stati in grado di esprimersi con
sufficiente chiarezza sull’inizio esatto e sull’evoluzione di questa patologia
prima del mese di ottobre 2003 quando l’assicurato è stato ricoverato per la
prima volta presso la __________. In questo senso anche dalla lettera 8 ottobre
2004, nella quale il dr. __________, FMH in chirurgia della mano e medicina
sportiva, riferisce che “(…) si sa che in pazienti con problemi a carattere
psichico un’operazione può scatenare delle complicanze non indifferenti non da
ultimo può svilupparsi un Sudeck con il rischio totale di un blocco di tutto il
braccio o una sindrome focale (…)” (vedi doc. G), non è possibile concludere
alcunché circa il momento in cui è sorta la problematica psichiatrica e da
quando quest’ultima giustificherebbe un’inabilità al lavoro;
- in
queste circostanze, essendo provata un’affezione psichiatrica che giustifica
un’inabilità totale al lavoro solo dal mese di ottobre 2003, è a ragione che l’Ufficio
AI ha stabilito che il diritto ad una rendita intera per questa patologia
inizia a decorrere dal 1° ottobre 2004;
- questo
Tribunale ritiene inoltre la refertazione medica agli atti sufficiente per
valutare l'inizio e l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato,
riconducibile al problema di natura psichiatrica, sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti specialistici richiesti dal ricorrente. Al riguardo, va
fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti);
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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