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Decisione

32.2005.174

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

- in una decisione del 22 luglio 2003 nella causa S. (I 304/03) il TFA

ha confermato l’inapplicabilità dall’art. 29bis OAI nel caso di un assicurato il

cui peggioramento valetudinario era riconducibile principalmente a dei dolori

somatoformi che non erano all’origine dell’invalidità per la quale una rendita

era stata precedentemente accordata: “(…) le recourant se prévaut de l’art.

29bis RAI. Comme le relèvent avec raion les premiers juges, cette disposition

n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que l’aggravation est

principalement due à des troubles somatoformes douloreux, dont il y a lieu de

constater qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle une

rente avait été précédemment allouée au recourant (…)” (STFA del 22 luglio 2003

nella causa S., I 304/03, consid. 6).

Nel

caso concreto l’Alta Corte ha pure rilevato che: “(…) Tout d'abord, le

jugement du 22 octobre 1998 ne fait pas état d'une atteinte à la santé

psychique qui eût été propre à entraîner une incapacité de travail. D'autre

part, si l'expert-psychiatre fait état d'une manifestation des premiers signes

d'une affection psychique en 1996, l'affirmation selon laquelle il existait

déjà à cette époque une incapacité de travail d'une certaine importance d'origine

psychique est une hypothèse qui n'est pas étayée par des éléments suffisamment

probants (…)” (STFA del 22 luglio 2003 nella causa S., I

304/03, consid. 5);

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997

pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale

della persona esaminata;

- nel

caso in esame, dagli atti di causa risulta che il 18 ottobre 2001 l’assicurato

è stato vittima di un infortunio allorquando era attivo quale pizzaiolo presso

la __________ (vedi incarto LAINF).

Nel

rapporto medico 18 novembre 2002 indirizzato all’Ufficio AI, poste le diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “tenosinovialite stenosante di

De Quervain mano destra – tenosinovialite dei flessori al polso mano destra –

nevralgie del nervo ulnare”, il suo curante, dr. __________, FMH in medicina

generale e del lavoro, ha attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

100% dal 18 ottobre al 19 novembre 2001, 0% dal 20 novembre 2001, 50% l’8

dicembre 2001, 100% dal 9 dicembre al 19 agosto 2002, 75% dal 20 agosto al 29

settembre 2002 e 100% dal 30 settembre 2002 a tutt’ora (doc. AI 10/4-5).

Chiamato

dal dr. __________ a esprimere un avviso “super partes” (doc. AI 10/33-34), il

dr. __________, medico aggiunto in chirurgia della mano, presso l’Ospedale __________

di __________, con referto 14 novembre 2002, posta la diagnosi di “esiti da

tenosinovite stenosante de Quervain mano dx – modica tenosinovite dei tendini

flessori al polso mano dx e raggio V mano dx – nevralgia irritativa del nervo

ulnare avambraccio dx”, ha indicato che un intervento chirurgico non era

indicato concludendo che “(…) bisognerà per il paziente discutere seriamente

una riqualificazione professionale presso l’AI (…)” (doc. AI 10/35-36). Invitato

dal dr. __________, medico SMR, che vista la propensione verso una conversione

professionale, gli aveva chiesto indicazioni riguardo all’attività esigibile

dall’assicurato con il suo danno alla salute, con scritto 12 marzo 2003 il dr. __________

si è così espresso: “(…) la diagnosi del summenzionato paziente visitato da me

in data 13.11.2002 dovrebbero già essere in vostro possesso. Per la causa delle

patologie rilevate al paziente di professione pizzaiolo destrimane non potrà

più svolgere la sua attività e necessita di riqualificazione professionale.

L’assicurato potrebbe svolgere mansioni di lavori leggeri, lavoro di sorveglianza,

al computer, commesso con attività leggera. Non ci sono particolari posizioni

da evitare, come detto sopra solo l’uso di movimenti ripetitivi visto lo stato

di tendinite del polso-mano dx. (…)” (doc. AI 19/1);

- viste

le risultanze appena esposte, conformemente alla giurisprudenza federale in

merito alla valutazione probatoria di atti medici, ritenuta l’esclusione di

provvedimenti di formazione e considerata la correttezza dei redditi da valido

e invalido stabiliti dall’amministrazione e rimasti incontestati (vedi il

rapporto finale 21 luglio 2003 del consulente in integrazione professionale

doc. AI 25/1-2 e il doc. AI 26/1), questo Tribunale deve innanzitutto

concludere che, applicando correttamente le norme che regolano l’inizio e la

modificazione del diritto nonché i principi validi per la revisione, a ragione

l’Ufficio AI ha stabilito, in applicazione degli artt. 29 LAI e 88a OAI, che

l’assicurato ha diritto a una rendita intera a fare tempo dal 1° ottobre 2002 e

fino al 30 giugno 2003;

- per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico va innanzitutto rilevato che nessuno dei

medici che si espresso in merito alla problematica legata alla mano dx. ha mai

riferito di problemi in questo contesto.

Il

dr. __________, suo curante, nel rapporto 18 novembre 2002 all’Ufficio AI non

ha menzionato alcuna diagnosi di tipo psichiatrico e in quell’occasione ha

rilevato che “(…) visto quanto precede e alla luce degli allegati sopraccitati,

ritengo la situazione del Signor RI 1 meritevole di una riqualifica

professionale da parte dell’AI (…)” (doc. AI. 10/4-5).

Una

evoluzione rilevante di questa problematica è stata menzionata dallo stesso sanitario

per la prima volta in una lettera del 2 ottobre 2003 alla __________ dove ha

rilevato che: (…) non da ultimo (e questa è purtroppo l’evoluzione sul piano

medico che ho potuto osservare in queste ultime settimane), dobbiamo arrenderci

all’idea che in ogni contesto assicurativo vi è il rischio di un “dérapage”

verso il lato psichiatrico dell’affezione, “dérapage” che purtroppo sta

avvenendo in questi giorni sotto forma di una grave sindrome ansio-depressiva

endoreattiva, situazione che mi ha spinto a presentare in un primo tempo il

paziente al Dr. __________ e alla sua équipe e attualmente alla Dr.ssa __________

di __________ la quale l’ha convocato per il 07.10.2003 presso il __________

(day hospital) di __________. Questo mi sembra il fattore limitante ad una

qualunque riqualifica professionale, situazione che è stata indirettamente o

direttamente creata dall’iter assicurativo lunghissimo e dalle decisioni sempre

negative che il paziente ha dovuto subire. Questa la situazione attuale,

situazione che mi sembra attualmente improntata sulla negatività e pessimismo

con una prognosi professionale che non dipende più dal déficit a livello della

mano dx ma soprattutto dalla concomitante sindrome ansio-depressiva come detto

endoreattiva a tutta la problematica medico infortunistica e che mi preoccupa attualmente

parecchio e preoccupa anche i medici psichiatrici curanti (…)” (doc. AI 36/2-4,

sottolineatura del redattore). Lo stesso medico, in un successivo certificato del

1° dicembre 2003 (riferendosi alla sua risposta 2 ottobre 2003 alla __________

appena menzionata) ha attestato che “(…) sul mio sopraccitato certificato già

figuravano le mie perplessità in quanto alla situazione psichica del paziente,

situazione che si è alterata nel corso degli ultimi mesi, a seguito dei

ripetuti “scacchi” sul piano assicurativo e visto anche come la situazione clinica

era e restava improntata sulla mediocrità. In questa direzione ho dovuto

muovermi, contattando in un primo tempo la signora __________ (psicologa e

psicoterapeuta c/o lo studio del Dr. __________, psichiatra FMH / allegato 9) e

in seguito la Dr.ssa __________ (psichiatria FMH) visto il domicilio attuale

del paziente e soprattutto in previsione di un sostegno regolare e/o di un

eventuale ricovero in ambiente stazionario che diventava sempre più probabile

visto il deteriorarsi della timia verso una grave sindrome ansio-depressiva (allegato

10). Purtroppo le nostre preoccupazioni si sono rilevate “fondate” e la collega

psichiatra ha dovuto ricorrere alla clinica __________ a __________, dove il

signor RI 1 è stato ricoverato dal 7.10 al 14. 11.2003. Ho a lungo discusso

con il Dr. __________ (psichiatra FMH e capo-clinica), ed entrambi siamo giunti

alla conclusione che l’attuale episodio depressivo grave sia in profonda e

grande relazione con tutto il conflitto assicurativo (rifiuto da parte

dell’ufficio AI di una presa a carico, decisione dell’assicurazione __________

di non continuare a corrispondere un adeguato salario (allegato 12), sensazione

di abbandono, paura per il futuro, ecc…). Oggi (e il ricovero “in quel di __________”

lo conferma), la situazione psichica è deteriorata al punto tale da veramente

rendere impossibile (per il momento) una qualsiasi ripresa professionale e

tanto meno una riqualifica (…)” (doc. AI 2/7-9, sottolineatura del redattore). Ancora

in un certificato 3 marzo 2005 il dr. __________ si è così espresso “(…) tengo

a sottolineare come questa affezione in ambito psichiatrico (con conseguente incapacità

lavorativa e incapacità di guadagno), sia “iniziata” già nel maggio 2003 (come

risulta dal mio dossier). In seguito (nell’autunno 2003) approccio

psico-terapico specialistico (Signorina __________ – psicologa – __________)

nonché psichiatrico (1° ricovero c/o la Clinica __________ di __________ dal

07.10.2003). Ritengo perciò strano (ed errato), fare iniziare il diritto alla

rendita AI con il 01.10.2004, allorquando ormai da un anno la patologia

responsabile dell’invalidità attuale era “attiva” (…)” (doc. AI 73/2-3, sottolineatura

del redattore). La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – nella

sua perizia 10 maggio 2004 indirizzata al dr. __________, specialista in chirurgia

e esperto in medicina infortunistica –, posta la diagnosi di “sindrome depressiva

grave, con sintomi psicotici (ICD 10:F32.3) – disturbo di personalità (ICD

10:F61), ha concluso che “(…) in base al nesso causale tra evento fisico e

stato fisico è importante ricordare che dal punto di vista psichiatrico vi sono

vari modelli di interpretazione. Ritengo fondamentale ricordare che non si

dovrebbe considerare il trauma in sé e per sé, quanto piuttosto la possibilità

che l’evento traumatico inneschi dinamiche intrapsichiche atte a dar poi corpo

a più franchi quadri psicologici. Nel caso del peritando è ben chiaro come

l’evento iniziale, una tendinite che dal punto di vista organico non giustifica

l’inabilità, abbia causato uno scompenso psichico, in particolare causando una

grave depressione nonché l’emergere di un importante disturbo di personalità di

tipo misto. Sulla base dei dati raccolti è poi difficile dire quanto di

quest’ultimo fosse già presente o meno poiché il peritando riferisce una vita

antecedente all’accaduto normale. Funzionamento che si è interrotto a causa del

sopraggiungere della tendinite e di tutto quello che ne è conseguito. In

base al quadro psichico appena descritto ritengo che la prognosi concernente il

peritando è da ritenersi sfavorevole. Non è possibile, in base ai dati

raccolti, prevedere un miglioramento delle sue condizioni psichiche neanche a

lungo termine (…)” (vedi doc. B, sottolineatura del redattore). La dr.ssa __________,

capoclinica in psichiatria presso il Servizio Psico Sociale di __________, nel

rapporto medico 18 ottobre 2005 ha attestato che: “Il signor RI 1 del __________

di __________ è stato visto “d’urgenza” per la prima volta in data 06.10.2003,

presso il nostro Servizio, con conseguente ricovero presso la Clinica __________

di __________ (__________), il giorno successivo, a causa della grave

sintomatologia nervosa lamentata. Da allora, nonostante la rilevante

farmacoterapia costituita da: antidepressivi, stabilizzatori del tono

dell’umore, neurolettici, ansiolitici ed ipnotici la situazione del paziente è

rimasta pressoché costante con periodiche riacutizzazioni che hanno

necessitato, (nel periodo della nostra presa a carico), di ben 11 ospedalizzazioni

in __________ oltre ad altre avvenute in altri nosocomi. La tendenza di

attribuire all’esterno la responsabilità della propria condizione con

l’emergere di contenuti a stampo persecutorio e paranoico, con secondarie

fantasie auto ed eteroaggressive è stata evidentemente sostenuta dalle reali

difficoltà che il paziente ha affrontato e sta tuttora avendo nella definizione

della sua incapacità lavorativa, la quale, per quanto ci riguarda, è stata

sempre presente. Infatti, nonostante la terapia ambulatoriale ed ospedaliera effettuata,

il signor RI 1 per tutto questo periodo non è riuscito, a causa della patologia

presente consistente in una sindrome depressiva nell’ambito di un disturbo

della personalità (caratterizzata da: grave deflessione del tono dell’umore associata

ad un istinto vitale ridotto, anedonia, scarsa cura di sé, disturbi del sonno,

labilità emotiva, discontrollo emozionale con improvvisi atteggiamenti di

rabbia ed aggressività, focalizzazione del pensiero su temi di sfiducia, ecc),

ad essere compatibile con qualsivoglia attività lavorativa; risultando egli

inabile nella misura totale a qualsivoglia lavoro (…)” (vedi doc. E);

- in

simili circostanze, viste le risultanze mediche appena riprodotte e alla luce

della giurisprudenza federale valida nell’ambito della valutazione probatoria

di certificati medici, a mente del TCA, anche se il dr. __________ ha sostenuto

– senza tuttavia documentare in alcun modo il momento in cui è sorta la

malattia psichiatrica e oggettivare l’evoluzione e le ripercussioni della stessa

sulla capacità lavorativa – come “(…) questa affezione in ambito psichiatrico

(con conseguente incapacità lavorativa e incapacità di guadagno), sia

“iniziata” già nel maggio 2003 (come risulta dal mio dossier) (…)” (doc. AI

73/2-3), ritenuti i pareri espressi dalla dr.ssa __________ – dal quale non

emerge quando esattamente il disturbo psichico abbia raggiunto un livello tale

da giustificare un’inabilità al lavoro per questa ragione (vedi la perizia 10

maggio 2004, doc. B) – e dalla dr.ssa __________ – che certifica la gravità

della sintomatologia psichiatrica sino dal primo ricovero presso la __________

nel mese di ottobre 2003 e il perdurare della stessa visti i susseguenti

numerosi ricoveri resisi necessari – è a ragione che l’amministrazione ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1°

ottobre 2004 (ai sensi dell’art. 29 LAI un anno dopo l’insorgenza

dell’inabilità totale al lavoro riconducibile alla malattia psichiatrica). In particolare va qui rilevato che, in analogia a quanto stabilito

nella STFA del 22 luglio 2003 nella causa S. (I 304/03) sopra menzionata, anche

nella presente fattispecie non trova applicazione l’art. 29bis OAI (la rendita

intera dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 è infatti riconducibile ai dolori

alla mano dx mentre il peggioramento – peraltro fino al mese di ottobre 2003

non sufficientemente suffragato da atti medici – è riconducibile essenzialmente

alla sindrome depressiva grave con sintomi psicotici e disturbo della personalità;

- va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio

non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle

parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121

V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti). In concreto se da una parte, come visto sopra, il dr. __________

sostiene che l’affezione in ambito psichiatrico – con conseguente incapacità

lavorativa e incapacità di guadagno – sia iniziata già nel maggio 2003,

dall’altra lo stesso sanitario non adduce alcun certificato e/o reperto medico

atto a comprovare e a oggettivare questo suo assunto. Nemmeno gli alri

specialisti psichiatrici contattati sono stati in grado di esprimersi con

sufficiente chiarezza sull’inizio esatto e sull’evoluzione di questa patologia

prima del mese di ottobre 2003 quando l’assicurato è stato ricoverato per la

prima volta presso la __________. In questo senso anche dalla lettera 8 ottobre

2004, nella quale il dr. __________, FMH in chirurgia della mano e medicina

sportiva, riferisce che “(…) si sa che in pazienti con problemi a carattere

psichico un’operazione può scatenare delle complicanze non indifferenti non da

ultimo può svilupparsi un Sudeck con il rischio totale di un blocco di tutto il

braccio o una sindrome focale (…)” (vedi doc. G), non è possibile concludere

alcunché circa il momento in cui è sorta la problematica psichiatrica e da

quando quest’ultima giustificherebbe un’inabilità al lavoro;

- in

queste circostanze, essendo provata un’affezione psichiatrica che giustifica

un’inabilità totale al lavoro solo dal mese di ottobre 2003, è a ragione che l’Ufficio

AI ha stabilito che il diritto ad una rendita intera per questa patologia

inizia a decorrere dal 1° ottobre 2004;

- questo

Tribunale ritiene inoltre la refertazione medica agli atti sufficiente per

valutare l'inizio e l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato,

riconducibile al problema di natura psichiatrica, sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti specialistici richiesti dal ricorrente. Al riguardo, va

fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti);

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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