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Decisione

32.2005.175

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2006Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I 5-ASA hanno dovuto essere interrotti perché sotto

questa terapia la paziente aveva la tendenza a fare delle pancreatiti.

Nel frattempo la paziente ha sviluppato una

spondilartropatia siero-negativa che è stata messa in relazione con il Morbo di

Crohn.

Nell’ottobre del 2004 è stata diagnosticata una tosse

irritativa su iperreattività bronchiale severa multifattoriale, in parte

imputabile ad una diatesi atopica ed in parte alla malattia infiammatoria

dell’ileo terminale.

Una terapia di base con Methotrexate non è stata

sopportata bene dalla paziente.

Attualmente ha una terapia di base con Imurek 100 mg al

giorno.

Malgrado questa terapia di base ha più volte all’anno

delle crisi con dolori addominali che reagiscono molto bene a corti trattamenti

di Prednisone per 1-2 settimane.

Nel mese di giugno del 2005 è stata ospedalizzata

d’urgenza all’Ospedale __________ per dei dolori addominali diffusi

crampiformi, accompagnati da diarrea.

Le coproculture hanno mostrato la presenza di un

Campylobacter.

Alla TAC addominale c’era un’infiammazione con

ispessimento della mucosa nel colon ascendente e nel colon discendente.

Con un trattamento di antibiotici la situazione è

migliorata.

In seguito a queste crisi ripetute di dolori addominali

la paziente non è mai riuscita a riprendere un’attività lavorativa, anche

perché ha paura di dovere presto o tardi assentarsi dal lavoro per i suoi

disturbi addominali.” (Doc. A4)

Nelle

sue annotazioni 18 novembre 2005 il dr. __________, medico resp. SMR, ha

rilevato:

"

(…)

Il Dr. __________, pneumologo FMH (doc. A2), non

contesta la valutazione per la problematica di sua responsabilità eseguita al

SMR; faccio notare che si sono considerati tali e quali i limiti funzionali da

lui evidenziati. Rimprovera l’assenza della valutazione della malattia di base,

il morbo di Crohn, probabilmente non essendo informato che il gastroenterologo

dr. __________ ci aveva inviato un rapporto circostanziato al quale si può

senz’altro aderire.

Il dr. __________, reumatologo FMH curante (doc. A3),

riassume gli elementi clinici del versante “apparato locomotorio” che non sono

divergenti da quelli oggettivati dal dr. __________ in sede di perizia iniziale

e di evoluzione. Diverge la valutazione di CL. Purtroppo il dr. __________ non

descrive limiti funzionali e esprime la sua valutazione di IL, contrariamente

al perito, senza motivazione particolare.

Viene prodotto un rapporto del gastroenterologo

curante, dr. __________ (doc. A4). Dal lato diagnostico conferma le

problematiche di salute generale in concordanza con i dati dei vari specialisti

intervenuti e descrive l’evoluzione clinica con le terapie intraprese, sia per

il successo che l’insuccesso terapeutico.

Descrive: “malgrado questa terapia di base ha più volte

all’anno delle crisi con dolori addominali che reagiscono molto bene a corti

trattamenti di Prednisone (cortisone) per 1-2 settimane.

Nel mese di giugno 2005 è stata ospedalizzata d’urgenza all’Ospedale __________

per dei dolori addominali diffusi crampiformi, accompagnati da diarrea. Le

coproculture hanno mostrato la presenza di un Campylobacter…..Con un

trattamento di antibiotici la situazione è migliorata.

In seguito a queste crisi ripetute di dolori addominali

la paziente non è mai riuscita a riprendere un’attività lavorativa, anche

perché ha paura di dovere presto o tardi assentarsi dal lavoro per i suoi

disturbi addominali.”

Possiamo commentare che una perizia per il tratto

digerente non appare indicata poiché lo specialista curante già ha fornito gli

elementi necessari alla valutazione.

Come è conosciuto ai medici e come era stato ben

descritto in precedenza dal dr. __________ la patologia intestinale di cui è

portatrice l’assicurata ha un’evoluzione anche a fasi. È il caso presente.

Si osserva però che con la sorveglianza clinica e

l’adeguamento della terapia a seconda degli effetti sia benefici che secondari

e alla necessità d’intervenire nelle fasi acute, la patologia appare ancora

sotto controllo.

Con la descrizione fatta dal gastroenterologo non si

intravede motivo per considerare una capacità lavorativa ancora minore.

In conclusione si può affermare che l’evoluzione dello

stato clinico generale (reumatologico, pneumologico, gastroenterologico) non

permette di giustificare un’incapacità lavorativa superiore se non per le fasi

acute.” (Doc. V bis)

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p.

109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio

2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.9. Nel

caso di specie, l’Ufficio AI con decisione 11 luglio 2002 ha accordato all’assicurata una mezza rendita d’invalidità per un grado

d’invalidità del 50% a partire dal 1° gennaio 2000 (doc. AI 31). Con decisione

21 luglio 2004 l’ammi-nistrazione, al termine della procedura di revisione, ha

poi confermato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità per un grado

d’invalidità del 50%.

Considerandi

Per

quel che concerne le condizioni di salute dell’assicurata, il TCA ritiene che

esse non sono rimaste stabili nel corso del tempo, ma sono semmai peggiorate,

come più volte indicato dal curante dr. __________ e confermato dal dr. __________

e dal dr. __________.

Da un attento

esame degli atti di causa, questo Tribunale constata che l’amministrazione ha

da una parte correttamente proceduto alla valutazione delle patologie reumatologiche,

sottoponendo l’assicurata ad un esame peritale, eseguito dal dr. __________,

seguito poi da un complemento peritale ad opera dello stesso specialista, dai

quali emerge una incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico del 50%

(doc. AI 52 e 71). D’altra parte occorre tuttavia rilevare che l’assicurata è

pure affetta da fibromialgia, problemi pneumologici e dal Morbo di Crohn,

patologie queste ultime che avrebbero dovuto essere maggiormente investigate da

parte dell’amministrazione nell’ambito di una perizia pluridisciplinare prima

dell’emissione della decisione impugnata.

Va

rilevato infatti che in precedenza, al momento dell’inoltro della richiesta di

prestazioni AI nel 2000, l’amministrazione aveva sottoposto l’assicurata ad una

perizia pluridisciplinare presso il SAM (dicembre 2001). In quell’occasione,

constatato che i problemi principali dell’assicurata erano costituiti dal Morbo

di Crohn, con dolori intestinali e crampi, da una fibromialgia diffusa e da

disturbi psichici, i periti avevano chiesto un consulto psichiatrico al dr. __________,

un consulto reumatologico al dr. __________ e un consulto gastroenterologico al

dr. __________. Il dr. __________ aveva rilevato la presenza di sintomi di tipo

ansioso che non assumevano però in quel momento una connotazione psicopatologica

tale da poter porre la diagnosi di disturbo d’ansia generalizzato o di un

disturbo fobico, concludendo che dal profilo psichiatrico non esisteva allora

un’incapacità lavorativa (doc. AI 20). Il dr. __________ aveva attestato la presenza

di una sindrome fibromialgica con soprattutto una componente di tipo mialgico,

in una paziente affetta da Morbo di Crohn, ritenendo l’assicurata inabile al

50% nella sua professione di venditrice (doc. AI 21). Il dr. __________ aveva da

parte sua diagnosticato un’ileite terminale di Crohn, apparsa nel 2000 e in

seguito oggetto di diverse ricadute nel 2000 e nel 2001, che al momento

dell’esame peritale era in remissione. Il dr. __________ aveva stabilito che durante

la fase acuta della malattia esisteva un’inabilità lavorativa totale, mentre

nella fase di remissione non vi era incapacità lavorativa, osservando che “i

disturbi della paziente sono credibili. I frequenti disturbi addominali con

relativa assenza dal lavoro rendono la ricerca di un’occupazione stabile

difficile. In queste condizioni si potrebbe discutere di un’incapacità

lavorativa del 50%, con nuova valutazione al più tardi fra un anno” (doc.

AI 22). In esito agli approfonditi accertamenti medici eseguiti, i periti del

SAM erano quindi giunti alla conclusione che l’assicurata era inabile al lavoro

al 50%.

Nella presente

fattispecie, l’Ufficio AI invece di predisporre una nuova perizia

pluridisciplinare che tenesse conto di tutte le patologie dell’assicurata, ha

sottoposto sia al dr. __________, specialista in malattie polmonari, che al dr.

__________, specialista in gastroenterologia, gli usuali rapporti medici, al

fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata e la sua potenziale

capacità lavorativa (doc. AI 36, 62, 65). Nel rapporto 14 agosto 2003

all’Ufficio AI il dr. __________ ha attestato che lo stato di salute dell’assicurata

è suscettibile di peggioramento, che al momento la sintomatologia (ileite

terminale di Crohn) era in remissione, con piccoli episodi più attivi, intermittenti,

che l’assicurata è affetta pure da fibromialgia e emicrania cronica e che il

decorso ondulatorio dei sintomi rende difficile la ricerca di un lavoro, precisando

infine che le varie affezioni riducono la sua abilità lavorativa al 50% in

media (doc. AI 36-2). Nel suo rapporto 18 ottobre 2004 il dr. __________ ha

certificato che l’assicurata è affetta da tosse irritativa su iperreattività

bronchiale severa multifattoriale, espressione di una componente infiammatoria

legata in primo piano con il Morbo di Crohn e unicamente in secondo piano alla

diatesi atopica presente (doc. AI 62-4). Il dr. __________ ha poi indicato nel

certificato 26 gennaio 2005 che l’importante entità dell’iperreattività

bronchiale dell’assicu-rata fa sì che basta una minima esposizione a fattori

irritanti per generare una reazione asmatica, motivo per il quale ella deve

poter esercitare la sua attività lucrativa in ambienti nel limite del possibile

privi di irritanti respiratori (come fumo, polveri, esalazioni chimiche, prodotti

di pulizia), in modo da ridurre al minimo il rischio di esacerbazione asmatica

acuta. Lo specialista ha poi spiegato la gravità dei problemi asmatici,

soprattutto se associati ad una fase attiva della problematica gastroenterologica,

affermando che “sono conscio che le limitazioni di carattere pneumologico

sono abbastanza limitative, d’altra parte se la paziente non lavora in un

ambiente molto “pulito” dal punto di vista respiratorio corre costantemente il

rischio di esacerbazioni asmatiche acute anche gravi, soprattutto se

parallelamente il grado d’infiamamzione della malattia gastroenterologica di

base (Morbo di Crohn) è in fase attiva” (doc. AI 65-1). Nel

rapporto medico 13 settembre 2005 il dr. __________ ha nuovamente ribadito che

l’iperreattività bronchiale di grado severo, oggettivata nel 2004 costituisce “un epifenomeno secondario alla malattia infiammatoria di base

addominale (Crohn). Molto probabilmente anche la manifestazione reumatologica è

da classificare come epifenomeno secondario alla malattia di Crohn”, stupendosi del fatto che l’Ufficio AI abbia emesso la sua

decisione “sulla base una ri-perizia reumatologica (dr. __________) e delle

informazioni fornite dal sottoscritto e dal reumatologo curante dr. __________,

senza avere previsto una perizia di tipo gastroenterologico, dal momento che

tale malattia si è dimostrata nel passato ed anche al presente quale attiva ed

a mio giudizio riveste un ruolo limitativo di primo piano sul suo stato di

salute, cosa che verrebbe anche confermata dal suo gastroenterologo dr. __________.”

(Doc. A2). Infine, in data 23 settembre 2005 il dr. __________

ha certificato che l’assicurata è affetta dal 2000 da un’ileite

terminale compatibile con un Morbo di Crohn, cui è seguita una spondilartropatia

siero-negativa che è stata messa in relazione con il Morbo di Crohn e, dal

2004, una tosse irritativa su iperreattività bronchiale severa multifattoriale,

in parte imputabile ad una diatesi atopica ed in parte alla malattia

infiammatoria dell’ileo terminale. Lo specialista ha poi indicato che nonostante

le terapie intraprese, l’assicurata ha più volte all’anno delle crisi con

dolori addominali, a causa delle quali non è mai riuscita a riprendere

un’attività lavorativa, anche perché ha paura di dovere presto o tardi assentarsi

dal lavoro per i suoi disturbi addominali (doc. A4).

Nonostante

le indicazioni del dr. __________ e del dr. __________, che attestano

l’importanza del Morbo di Crohn e l’influenza di tale patologia sia

sull’affezione reumatologica, sia su quella pneumologica, l’amministrazione non

ha ritenuto opportuno compiere ulteriori accertamenti, al fine di valutare

l’incidenza di tali ulteriori limitazioni, unitamente a quelle già esaminate (di

ordine soprattutto reumatologico), sulla residua capacità lavorativa

dell’assicurata.

A

tal proposito, infatti, l’apprezzamento reumatologico peritale fornito dal dr. __________

a seguito della visita del 23 giugno 2004 (doc. AI 52) e l’ulteriore

complemento peritale esperito in occasione della visita del 13 maggio 2005

(doc. AI 71) non potevano essere considerati sufficienti, poiché concernenti solo

la patologia reumatologica. Tale patologia, tuttavia, come ricordato dal dr. __________,

è sicuramente correlata e influenzata dal Morbo di Crohn che affligge

l’assicurata e che condiziona pure la sua affezione pneumologica. Pertanto,

l’amministrazione avrebbe dovuto senza dubbio approfondire anche la problematica

gastroenterologica, prima di emettere la propria decisione.

2.10

L’amministrazione,

poi, avrebbe pure dovuto approfondire la problematica relativa alla

fibromialgia di cui è affetta l’assi-curata.

Al

riguardo, occorre rilevare che il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in

DTF 132 V 65, ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante

di una fibromialgia. Il TFA ha poi aggiunto:

"

(…)

4.3

Une expertise psychiatrique

est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité

de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles

d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand

bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin

rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin

spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs

psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le

développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire

tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc

la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré

présente un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux

critères déterminants précités (consid. 4.2.2 supra) - que la mise en valeur de

sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou

seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi P. HENNINGSEN, Zur

Begutachtung somatoformer Störungen in: Praxis 94/2005, p. 2007 ss). On peut

réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de

constater, par des observations médicales concluantes, que les critères

déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment

intense, pour conclure à une incapacité de travail. (…)”

Nel

caso di specie, l’esistenza di una fibromialgia è pacifica.

Pertanto, sulla base della giurisprudenza appena

ricordata, nel caso di specie appare necessario sottoporre l’assi-curata ad una

perizia pluridisciplinare che valuti, accanto agli aspetti reumatologici, anche

quelli psichici, al fine di determinare in maniera oggettiva se le patologie di

cui è affetta siano di una gravità tale da escludere totalmente o parzialmente

l’utilizzo della sua capacità lavorativa residua.

In una sentenza

del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a

questo Tribunale perché, “(…) con l’ausilio di un perito, sulla base dei

rapporti medici all’inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno

dei gradi di inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito

reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità del ricorrente

(…)”.

2.11

In

conclusione, visto quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non

sufficientemente chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica fibromialgica

e alla patologia gastroenterologica, nota come Morbo di Crohn e alle sue

ripercussioni sia sull’affezione reumatologica, sia su quella pneumologica.

Annullata

la decisione contestata, gli atti sono pertanto da rinviare all’amministrazione

affinché approfondisca, tramite perizia pluridisciplinare, la valutazione delle

limitazioni funzionali dovute alla varie patologie di cui è affetta

l’assicurata (Morbo di Crohn, iperreattività bronchiale, fibromialgia), e

accerti, tenendo conto pure delle sue affezioni reumatologiche già indagate dal

dr. __________, l’eventuale abilità lavorativa dell’assicurata. Dopo di che

l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’invalidità

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione 1° settembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e

renda una nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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