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Decisione

32.2005.176

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 ottobre 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i periti del __________ hanno avuto modo, grazie all’ausilio di test specifici,

di appurare che il risultato degli stessi poteva essere interpretato solo quale

notevole aggravamento e simulazione da parte dell’assicurato: “(…) Aus neuropsychologischer und neurologischer Sicht ist zudem mit

Nachdruck darauf hin zu weisen, dass der Versicherte in obyektiver und in

diversen Tests reproduzierbarer Art und Weise an den Tag legte, die nur als erhebliche

Aggravation und Simulation interpretiert werden können (siehe Beschreibung

der neuropsychologogischen und neurologischen Testbefunde in Punkt 4.1.2 und

4.2 des Gutachtens) (…)“ (doc. AI 131).

In

una sentenza del 21 agosto 2006 nella causa R. (I 759/05), chiamato a giudicare

in un caso in cui il __________, sulla base della stessa diagnosi, appurata una

tendenza all’esagerazione da parte dell’assicurato, era giunto a una

conclusione sostanzialmente diversa rispetto a quella del __________ (__________:

incapacità al lavoro dell’80% nella sua professione considerata adatta - __________:

capacità da un punto di vista neurologico e psichiatrico di esercitare la

propria professione a tempo pieno con una riduzione del rendimento dal 10% al

20%), il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

Certes,

les experts du __________ ont retenu, quant à eux, une diminution de la capacité

de travail de 80% sur la base d'un diagnostic identique. Ils ont toutefois observé,

rejoints en cela par les constatations objectives de leurs confrères du __________,

qu'il n'existait pas d'arguments pour une étiologie somatique, psychiatrique

primaire ou neurologique. Aussi,

leur évaluation de la capacité de travail apparaît-elle fondée sur les seules declarations

subjectives du patient. De l'avis de ces médecins, il n'y avait pas d'évidence

ou de suspicion d'exagération des symptômes ou de simulation. Or, comme on l'a vu, les tests pratiqués

quelques mois plus tard par les spécialistes du __________, notamment dans le

cadre de leur examen neuropsychologique, ont démontré que les plaintes du

patient étaient fortement empreintes d'exagération, dénotant ainsi un

comportement axé sur l'aggravation. Dans ces conditions, les conclusions des

médecins du __________ ne sauraient mettre en doute celles des experts du __________

(…)“ (STFA del 21 agosto 2006 nella causa

R., I 759/05, consid. 4.2)

Da

tutti i reperti medici rilasciati dalla Clinica __________ di __________, e per

essa redatti dal dr. __________ e dal dr. __________, risulta come questi specialisti

non abbiano rilevato la tendenza all’esage-razione e alla simulazione dell’assicurato.

Di

conseguenza, in analogia alla giurisprudenza appena riprodotta, tenuto conto di

questo fattore, non è possibile concludere differentemente circa la capacità al

lavoro dell’assicurato nella sua precedente professione sulla base di questi

certificati medici.

In

ogni caso il TCA rileva che il rapporto 23 novembre 2003 – nel quale il dr. __________

ha attestato un’incapacità totale del 100% osservando che “(…) Der Patient

trägt eine Nacken … der Nelson Typs (…)” (doc. AI 104) – figurava negli atti

del __________ e i periti hanno rilevato che l’assicurato “(…) trägt keinen Stock

oder eine Unterarmgehstütze und auch kein Korsett (…)“ (doc. AI 131). Nel

rapporto 5 novembre 2004 il dr. __________ non attesta poi alcun peggioramento

(doc. AI 137).

Il

dr. __________, nei rapporti 2 e 10 novembre 2004, non si esprime chiaramente sull’incapacità

al lavoro dell’assicurato e attesta che “(…) Der Patient ist

Considerandi

für keine Arbeit fähig. Eine körperliche Beschädigung eines Hohen Grades über

70%. Der Patient soll einer grundlichen Begutachtung durch die

Invalidenkommission unterzogen werden (…)” (doc. AI 137) e che “(…) Wie ich die

Lage beurteilen kann der Patient hat eine sehr begrenzte Arbeitsfähige Lage,

die Behandlung muss immer per Rehabilitie-rung weitergeführt werden wie auch

die Physische Therapie, weil er eine sehr schwere Körperverletzung in einer

Skala von mehr als 70% besitzt. Er muss bei der Invaliden Kommission hingewiesen

werden um die Kategorie zu bestimmen (…)” (doc. A1).

Questa

conclusione riguardo alla valutazione dei reperti medici rilasciati dalla Clinica

__________ di __________ vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che

anche il dr. __________, nella sua perizia 5 novembre 2001, ha rilevato che

“(…) l’importantis-sima componente funzionale (soggettiva) si è ulteriormente accentuata

creando una discrepanza grottesca tra i disturbi soggettivi (e la relativa incapacità

funzionale) e i dati oggettivi documentabili (…)” (doc. AI 93).

Anche

la dr.ssa __________, specialista in neurologia, nel suo rapporto 4 novembre

1991.

all’intenzione dell’__________, aveva concluso che “(…) ripeto, visto quanto

precede non si può ritenere nessun nesso organico tra l’incidente e la

sintomatologia attuale, che è esclusivamente soggettiva e che tra l’altro non

porta neanche ad una incapacità lavorativa. […] Il signor RI 1 senza dubbio

sfrutta la situazione a scopo finanziario ed ha cercato di trovare un metodo

per approfittare dell’incidente che fortunatamente non ha lasciato nessuna

traccia di una patologia obbiettivabile (…)” (doc. AI 24).

Di

conseguenza, ritenute le conclusioni della perizia 5 novembre 2001 del dr. __________

e della perizia pluridisciplinare 8 luglio 2004 del __________, alle quali, lo

si ribadisce, va riconosciuta piena forza probatoria, a mente del TCA è giustificato

ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante

(cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142

consid. 8b), siccome provato che – almeno dal 19 luglio 1990 (data del primo

parere del dr. __________) – l’assicurato non ha mai raggiunto un’incapacità al

lavoro nella sua professione di almeno il 20%.

Pertanto

il termine di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (consid. 2.4) non è mai

iniziato a decorrere e quindi è a giusto titolo che all’as-sicurato è stato

negato il diritto a prestazioni.

2.8

Con

il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria

si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della

relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella

specie, la domanda d'assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere

respinta, nessuna documentazione attestante il suo stato d'indigenza essendo

mai stata (malgrado l’esplicita richiesta del 22 maggio 2006, doc. XI)

trasmessa al TCA ed il gravame risultando inoltre già sin dall'inizio siccome

privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza e di quanto

sopra esposto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L'istanza

tendente ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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