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Decisione

32.2005.178

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi al ginocchio sinistro lamentati dal paziente

sono quindi, molto probabilmente, da mettere in relazione alla plica sinoviale

medio-patellare. Per il momento i disturbi sono sopportabili. Consiglio di

aspettare prima di eseguire un eventuale intervento chirurgico. Se in futuro la

sintomatologia dovesse veramente peggiorare si dovrà discutere un'artroscopia

con resezione della plica sinoviale. Il paziente viene informato.

Ulteriori controlli nel mio studio al bisogno."

(Doc. 10-5+6 inc. LAINF)

Nelle

sue annotazioni 30 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha indicato:

"

Assicurato con stato da

infortunio il 26.1.2000, valutato dalla __________ con espressione dei limiti

funzionali e riconoscimento di una rendita del 27%.

(stato da frattura collo femorale sinistro, stato da

osteosintesi, stato da protesi totale anca sinistra, calcificazioni

peritrocanteriche poi asportate; sindrome algica residua all'anca sinistra)

Da parte nostra non sono stati constatati elementi

extrainfortunistici.

È stato sottoposto ad accertamenti professionali al __________,

poi collocato in una ditta, il collocamento è stato interrotto perchè gli sono

state affidate mansioni che non corrispondevano alle sue limitazioni.

Il 01.03.2005 è stato di nuovo valutato dal medico __________,

si è constatata una situazione invariata (nessun peggioramento, quindi conferma

della rendita data).

Inoltra dei documenti medici riguardanti disturbi al

ginocchio sinistro, essi sono stati sottoposti alla __________, che dichiara

questa patologia di tipo degenerativo, estranea all'infortunio (giustamente).

Dalla descrizione dei sintomi nelle lettere

dell'ortopedico curante attuale, risulta che si tratta di dolori sopportabili

per i quali attualmente non è prevista una terapia, dovuti alla presenza di una

plica sinoviale, si notano alla RM alcune alterazioni degenerative, ritenute

dal curante non importanti.

A mio avviso non comportano una restrizione dei limiti

funzionali in base ai quali si è valutato finora l'A., e constatati dopo

l'accertamento al __________." (Doc. AI 61-1)

Quanto

attestato dal dr. __________ il 10 gennaio 2005, il 21 febbraio 2005 e il 15

aprile 2005 in merito ad una

borsite del grande trocantere e dolori al ginocchio sinistro (doc. 9-17, doc.

9-9, doc. 10-9 inc. LAINF) è già noto ed è stato già vagliato in ambito

istruttorio __________, dove è stato accertato che i disturbi al ginocchio

sinistro non sono una conseguenza dell’infortunio (doc. 10-1 inc. LAINF).

Anche

quanto certificato dal dr. __________ successivamente - 2 maggio 2005 e 30

agosto 2005 (doc. 10-5 inc. LAINF e doc. AI 61) – attesta una situazione invariata

per quanto concerne l’anca sinistra, mentre che per i problemi al ginocchio

sinistro il dr. __________ ha rilevato che “per il momento i disturbi sono

sopportabili” e non necessitano di particolari terapie.

Tale

documentazione non è sufficiente per giungere ad una valutazione diversa da

quella operata dall’amministrazione. Non vi sono in particolare validi motivi

per ritenere un peggioramento della situazione invalidante. Infatti, come

rilevato dal SMR, non si può ritenere che l’assicurato, alla luce di quanto

certificato dal dr. __________, abbia presentato, perlomeno fino all’emissione

della decisione impugnata, un’evoluzione della situazione ortopedica (disturbi

al ginocchio sinistro dovuti ad una plica sinoviale) tale da sostanziare

l’esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente

accertata. Il dr. __________ ha infatti attestato che i disturbi erano, fino a

quel momento, sopportabili e non necessitavano di una particolare terapia.

Pertanto,

ritenuto quanto sopra e che il dr. __________ si è espresso per un futuro probabile

aumento dell’incapacità lavorativa al 50% nella professione di elettricista,

senza nulla dire a proposito della capacità lavorativa in attività leggere

adeguate rispettose dei limiti funzionali dell’assicurato, questo Tribunale non

può che ritenere corretta la valutazione dell’assicuratore infortuni circa una

completa esigibilità di attività leggere che presentino le caratteristiche

dettate dal medico __________ nel suo rapporto 17 aprile 2002 (doc. 2-2 incarto

LAINF) e pienamente confermata in data 1° marzo 2005 (doc. 9-6 incarto LAINF).

Occorre

qui ricordare che in merito alla valenza probatoria di un rapporto medico è determinante che esso valuti ed esamini in

maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), criteri che le

valutazioni specialistiche eseguite durante l’istruttoria __________ adempiono.

2.8. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 23

gennaio 2004 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato che alla

luce dell’accertamento svolto dal __________ di __________ l’assicurato è in

grado di conseguire un reddito presumibile minimo nel 2001 di fr. 43'941, valutazione

quest’ultima restrittiva e severa che non valorizza l’esperienza e le competenze

professionali dell’assicurato, ma che indicizza un profilo lucrativo generalizzato

non qualificato semplice e ripetitivo nel settore industriale e artigianale. Il

consulente ha poi rilevato di non promuovere nessuna specifica formazione visto

che l’assicurato non ha né la motivazione, né il profilo adeguato e di non sostenere

nessuna riduzione in quanto è esigibile che l’assicurato svolga attività sedentarie

o in posizione parzialmente eretta. Infine, il consulente IP ha indicato che

l’assicurato “è un soggetto capace di reggere in modo autonomo un’attività lavorativa

di tipo manuale; bisogna evitare che assuma posizioni statiche prolungate; è

limitato a livello della manualità fine; non è determinato a riprendere una

qualsivoglia adeguata attività lucrativa”. Egli ha poi aggiunto che “attività

di consulenza, montaggio, applicazioni di sistemi d’allarme, fornitura,

riparazioni a domicilio e/o laboratorio rappresentano a mio parere attività

parallele che collimano perfettamente con gli interessi e il profilo dell’assicurato.

Importante che l’assicurato superi con decisione e convinzione questo periodo

di stallo” (doc. AI 31-2).

Nella

decisione 20 settembre 2004 l’amministrazione, partendo da un reddito da valido

di fr. 60'450 così come stabilito in ambito LAINF (doc. 3-3 inc. LAINF, che a

sua volta si rifà a quanto attestato dal datore di lavoro, doc. 1-57 inc.

LAINF), dato rimasto incontestato e dal reddito da invalido di fr. 43'941

stabilito dal consulente IP, ha determinato il grado di invalidità del 28%

(doc. AI 49-2).

Il

ricorrente ha contestato il reddito da invalido stabilito dall’amministrazione

(fr. 43'941), osservando che “nessuna indicazione e/o aiuto è però stato

dato circa questo tipo di attività, a dimostrazione che il tutto è basato su

Considerandi

calcoli teorici, che non tengono assolutamente in considerazione le gravi limitazioni

fisiche del ricorrente e questo in qualunque tipo di attività” (doc. I).

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla mancata

presa in considerazione delle “gravi limitazioni fisiche del ricorrente”

non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in

precedenza (cfr. consid. 2.7.), le stesse sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Inoltre,

quanto alla critica mossa dall’assicurato circa la mancata indicazione da parte

dell’amministrazione del genere di attività adeguate ai suoi limiti funzionali ancora

esigibili, va osservato che il consulente ha fatto riferimento al settore industriale

e artigianale. Vero che egli non ha specificato in dettaglio le singole

professioni, limitandosi ad indicare il ramo di occupazione (attività di

consulenza, montaggio, applicazioni di sistemi d’allarme, fornitura,

riparazioni a domicilio e/o laboratorio, doc. AI 31-2), ma è altrettanto vero

che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio

di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga

fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA

inedita 5 giugno 2001 in re A,

I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-30/01) ha ribadito che se da

una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare

possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

" (…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002

in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi Respinto (…)"

In

casu, come visto, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche,

ha evidenziato che “attività di consulenza, montaggio, applicazioni di sistemi

d’allarme, fornitura, riparazioni a domicilio e/o laboratorio rappresentano a

mio parere attività parallele che collimano perfettamente con gli interessi e

il profilo dell’assicurato. Importante che l’assicurato superi con decisione e

convinzione questo periodo di stallo” (doc. AI 31-2).

Visto

quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una

residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

Infine,

per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta

sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF

126.

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Applicando in casu la succitata

giurisprudenza del TFA, l’amministrazione ha quindi determinato un grado

d’invalidità del 28%, che in realtà, effettuando correttamente il calcolo e

l’arrotondamento, dovrebbe essere del 27%.

Ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno

stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno

2006.

nella causa C., U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale,

giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica

– per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora

confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori

nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno

del 27% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso

d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.

2.9

L’assicurato

ha chiesto che venga esperita una perizia medico/attitudinale che tenga in

considerazione il rifiuto dell’amministrazione di concedergli una riqualifica

professionale.

Ora,

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229.

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, la fattispecie risulta sufficientemente chiara, senza che si renda necessario

l’esperimento di ulteriori accertamenti. La richiesta dell’assicurato non può

quindi essere accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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