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Decisione

32.2005.179

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2006Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi psichici del periziando, più

sopra elencati, compromettono nella misura del 50% la sua capacità lavorativa

in qualsivoglia attività (non cumulabile con quella decretata da altri

specialisti).

3. L'ambiente di lavoro

dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Il periziando non ha più un ambiente di

lavoro.

C) CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE:

1. È possibile effettuare

provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Non sono da prendere in

considerazione (non desiderati dal periziando).

Considerandi

2.

È possibile migliorare la

capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

--------------------------------------

3.

L'assicurato è in grado

di svolgere altre attività?

Sì, al 50% per quanto concerne

lato psichiatrico." (...)" (Doc. AI 78-5)

Nel

rapporto medico 7 maggio 2004 la dr.ssa __________ del SMR ha così riassunto il

caso:

"

(...)

Prima domanda prestazioni AI dell’agosto

2000:

IL 25% come disegnatore edile dall’agosto 2000 dovuto a

esiti postinfortunistici mano destra vedi perizia Dr.ssa __________ del

novembre 2001.

Le altre patologie internistiche presenti non

determinano una incapacità lavorativa come disegnatore edile.

Decisione del 18.04.2002: domanda respinta

in assenza di danno alla salute rilevante.

Sentenza TCA del febbraio 2003: ricorso dell'A.

respinto, conferma decisione UAI.

Trasmesso atti per accertamento evoluzione stato di

salute successivamente alla decisione.

In quanto viene attestato un peggioramento dello stato

di salute psichico dalla fine di aprile 2002 necessitante presa a carico

psichiatrica dal maggio 2002.

Accertamento evoluzione stato di salute dopo

la decisione 18.04.2002:

il curante Dr. __________ certifica un peggioramento

dello stato di salute per motivi psichici (depressione) a partire dal maggio

2002, in cura psichiatrica dal maggio 2002.

Lo psichiatra curante Dr. __________ certifica presenza

di disturbo psichico dal maggio 2002 determinando IL 50% ed in seguito IL 70%

dal settembre 2002.

Perizia psichiatrica Dr. __________ del

21.04

:

diagnosi v.s.: è preponderante il disturbo depressivo.

Il disturbo depressivo, inizialmente inquadrabile in

una reazione depressiva prolungata nell'ambito della sindrome di disadattamento

(anno 2000-2002), è divenuta, in seguito, un episodio depressivo vero e proprio

limitando così, parzialmente e in maniera duratura, la capacità lavorativa

nella misura del 50% (non cumulabile con la IL presente per motivi fisici).

Conclusione: la perizia psichiatrica conferma quindi il

peggioramento dello stato di salute per motivi psichici certificato dai curanti

a partire dal maggio 2002.

La prognosi in merito a eventuale miglioramento futuro

della capacità lavorativa non è buona, quindi dal punto di vista medico ritengo

indicato una revisione unicamente a lungo termine." (Doc. AI 80-2)

A

seguito della decisione dell’amministrazione di accordare all’assicurato un

quarto di rendita dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e una mezza rendita

a partire dal 1° marzo 2003, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al dr.

__________ una presa di posizione. Con scritto 16 novembre 2004 il dr. __________

ha rilevato quanto segue:

"

In riferimento alla sua

richiesta le comunico di non essere d'accordo con le decisioni dell'ufficio AI.

Come già certificato il paziente è venuto alla mia

osservazione fin dal 15 maggio 2002, presentando un'incapacità lavorativa che è

progressivamente aumentata fino a raggiungere il 100%.

Il paziente presenta diversi problemi di carattere

psichiatrico che sono stati confermati nella perizia del dottor __________.

Ritengo che la problematica psichiatrica non possa

essere sovrapposta a quella conseguente all'infortunio alla mano destra del

1992, per cui il paziente è stato anche sotto prestazione dalla __________.

Faccio presente come già segnalato nei miei rapporti e

nella stessa perizia del Collega Dottor __________ che la prognosi per questo

caso è cattiva per quanto riguarda la capacità valetudinaria.

Infatti se in passato si è espressa l'opinione di un'incapacità

lavorativa al 70% attualmente ritengo che questa sia oramai completa

nell'ordine al 100%.

Ribadisco che la problematica psichiatrica seppure in

parte favorita dalla problematica fisica ha oramai assunto come segnalato nella

perizia del Dottor __________ una dimensione autonoma auto alimentatasi.

In conclusione ritengo che il paziente abbia

globalmente per tutte le patologie sofferte una capacità lavorativa

nulla." (Doc. AI 103-2)

Nelle

sue annotazioni 14 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Vedi rapporto SMR del

7.5.2004

che riporta in modo dettagliato la problematica dell'assicurato ed i

relativi limiti funzionali.

In sede di opposizione viene presentato un rapporto

medico del Dr. __________ che non aggiunge nuovi elementi clinici. Egli chiede

in pratica che l'inabilità fisica e quella psichiatrica vengano cumulate.

Valutazione: in fase di opposizione non vengono

presentati nuovi elementi clinici che potrebbero mettere in forse la

valutazione conclusiva del 7.5.2004, valutazione che pondera a livello

funzionale sia i limiti funzionali che quelli psichici in modo esaustivo."

(Doc. AI 104-1)

A

seguito dell’emissione della decisione su opposizione da parte

dell’amministrazione, che conferma la precedente decisione, il patrocinatore ha

inviato al dr. __________ il seguente scritto 20 settembre 2005:

"

Le segnalo quindi che

l'Ufficio AI ha respinto la mia opposizione a mezzo della decisione su opposizione

del 9 settembre 2005 che qui allego. In sostanza l'Ufficio AI ha ritenuto che

il signor RI 1 è inabile al lavoro solo nella misura del 50% (e ciò a livello

globale, non solo a livello psichiatrico). Contro detta decisione è possibile

presentare ricorso al TCA entro 30 giorni (scadenza: 8 ottobre 2005).

La prego quindi di farmi avere la Sua presa di

posizione, stilando una breve anamnesi e rispondendo in pratica ai seguenti

quesiti (che mi saranno utili nell'ambito del ricorso, che intendo presentare):

1.

Con riferimento alla problematica che ci

occupa, quali sono i disturbi attualmente lamentati dal signor RI 1? Reperto

oggettivo e soggettivo.

2.

Diagnosi.

3.

Quale è stata l'evoluzione della

situazione psichica (e della conseguente inabilità lavorativa, rispettivamente

del tasso di invalidità) del signor RI 1 dal momento in cui Lei lo ha avuto in

cura fino ad oggi?

4.

Quale è la proiezione futura prevedibile?

5.

Dica se ha ulteriori osservazioni da

aggiungere?" (Doc. AI 107-19+20)

In

data 7 ottobre 2005 il dr. __________ ha così risposto:

"

Il paziente mi è stato

inviato nel maggio 2002 dal medico curante Dottor __________, a causa di un

disturbo depressivo, che era anche legato alla perdita del posto di lavoro,

dopo circa 30 anni di attività.

Il paziente all'inizio del trattamento è stato anche

esaminato dal Dottor __________, psicologo e psicoterapeuta clinico che lavora

presso il mio studio.

L'anamnesi da lei già conosciuta è stata descritta nei

rapporti precedenti inviati all'Assicurazione Invalidità, in particolar modo

vedi la perizia del Dottor __________.

Il paziente presenta un disturbo dell'umore con

stigmate depressive che oramai appare cronicamente stabilizzato.

Quindi in riferimento al suo elenco di domande posso

rispondere al punto:

1.

I disturbi lamentati al momento attuale

dal Signor RI 1 sono caratterizzati da una diminuzione del tono dell'umore, da

disturbi quali insonnia, ansia, preoccupazione per il futuro, una ridotta capacità

di pianificare e di organizzare il futuro, ed appare soggettivamente

globalmente rallentato, particolarmente per quanto riguarda l'aspetto

psicomotorico.

2.

La diagnosi quindi è di un disturbo

depressivo ricorrente con sintomi biologici (F32.11).

Come

seconda diagnosi possiamo anche aggiungere che il paziente presenta un disturbo

di personalità ansioso (ICD 10 F60.6) e che in passato ci sono stati disturbi

psichici e comportamentali dovuti all'abuso di alcool attualmente in astinenza

(ICD 10 F10.20).

3.

Al punto tre posso risponderle che dal

momento della presa di contatto e la presa a carico terapeutica il paziente ha

manifestato un aggravamento progressivo nel tempo del disturbo dell'umore che è

diventato duraturo limitando la competenza e funzionalità sociale e lavorativa

dell'interessato.

4.

Per quanto riguarda la domanda numero

quattro, ritengo che oramai da molti anni il paziente non ha più avuto una

capacità lavorativa e non ha più avuto un ambiente di lavoro e credo che questa

condizione sia da considerarsi irreversibile e duratura.

5.

In conclusione ritengo che l'evoluzione

clinica manifestata da questo paziente è stata sfavorevole come già fu

ampiamente segnalato nelle previsioni prognostiche a suo tempo.

Ritengo

che oramai il paziente abbia esaurito la propria capacità lavorativa e di

adattamento in una qualunque circostanza di tipo sociale ed ambientale e

ritengo quindi giustificato richiedere un adeguamento del grado di invalidità,

attualmente riconosciuto soltanto nella misura del 50%." (Doc. AI

107-17+18)

Nelle

sue annotazioni 14 novembre 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"

Il problema di salute

dell'Ass. è riassumibile in patologie somatiche, peraltro accertate e senza segni

di evoluzione, e della sfera psichica.

A seguito dell'annuncio di patologia psichiatrica, non

documentata in modo esaustivo, si è richiesta una valutazione specialistica al

dr. __________, le cui conclusioni non vengono riassunte.

In sede di opposizione era stato prodotto un rapporto

dello psichiatra curante che non forniva alcun elemento atto a modificare la

valutazione peritale.

A sostegno del ricorso lo psichiatra curante rilascia

un ulteriore rapporto, con risposte a domande postegli, che possono essere

riassunte nel seguente modo:

conferma della sintomatologia lamentata

dall'assicurato, non diversa da quella descritta dal perito; divergenza

diagnostica, che però non influisce sulla valutazione di funzionalità.

L'evoluzione è stata descritta dal perito ed è stata

valutata.

Che da anni l'ass. abbia avuto un'incapacità lavorativa

ma non completa è assodato. Anche dal lato AI non si è messa in dubbio la

prognosi non favorevole. La mancanza di lavoro adeguato è una realtà, ma si

deve vedere, come è stata descritta l'evoluzione.

Aggiungiamo che non è mai stato descritto, da parte del

curante, lo stato psicopatologico, per cui ancora una volta ribadiamo che altri

confronti non sono possibili e che gli elementi clinici atti a valutare la

situazione sanitaria e non sociale sono accertati dall'UAI.

Notiamo pure che della problematica del consumo di

etile non si era tenuto conto." (Doc. V/bis)

2.9

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale

vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12

marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23

settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.10

Nell'evenienza

concreta, da un attento esame degli atti questa Corte deve

concludere che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta

della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta alla base di un

giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Come

già stabilito dal TCA nella precedente sentenza 5 febbraio 2003 (doc. AI 61), l’assicurato,

dal punto di vista fisico, a causa dei forti dolori alla mano destra,

presentava un’incapacità lavorativa del 25% nella sua professione di disegnatore

edile, così come valutato dalla dr.ssa __________, FMH

in chirurgia plastica e ricostruttiva, specialista nella chirurgia della mano, incaricata dall’amministrazione di allestire una perizia medica specialistica. Il perito, infatti, dopo

aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato

(problemi alla mano destra, problemi cardiocircolatori, depressione, epatopatia

etilica, diabete mellito), ha valutato il ricorrente inabile al 25% nella sua

precedente professione di disegnatore edile, escludendo l’esecuzione di provvedimenti

integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa (doc. AI 27). Tali conclusioni

sono state confermate del resto anche dal medico curante dell'assicurato, Dr. __________

(doc. AI 40).

A

fronte dell’indicazione da parte dell’assicurato dell’emergere di una patologia

psichiatrica invalidante, certificata dal curante, dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, che lo ha in cura dal 15 maggio 2002 - il quale ha

diagnosticato, oltre ai problemi fisici al polso, un'importante depressione nel

quadro di una sindrome da disadattamento, unita ad un probabile disturbo della

personalità, attestando un’inabilità lavorativa del 100% a partire da settembre

2002.

(doc. AI 55-4) - l’amministrazione, conformemente a quanto deciso dal TCA

nella sentenza del 5 febbraio 2003, ha sottoposto l’assicurato ad una perizia presso il dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo esame approfondito

del caso, è giunto alla conclusione che i disturbi psichici compromettono nella

misura del 50% l’abilità lavorativa dell’assicurato in qualsiasi attività. Il

perito ha precisato che tale percentuale d’incapacità lavorativa “non è cumulabile

con quella decretata da altri specialisti”, senza ulteriori specificazioni

(doc. AI 78-5).

Il

dr. __________ ha fortemente criticato gli esiti di tale perizia, ribadendo a

più riprese che i problemi psichiatrici dell’assicurato (disturbo dell’umore

con stigmate depressive oramai cronicizzate), con evoluzione sfavorevole, lo

rendono totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. AI 103 e 107).

Il dr. __________ ha inoltre rilevato che la problematica psichiatrica, seppur

favorita dalla problematica fisica, ha ormai assunto una dimensione autonoma,

come confermato pure dal dr. __________, motivo per il quale essa non può

essere sovrapposta a quella conseguente all’infortunio alla mano destra del

1992.

Il dr. __________ ha quindi affermato che “in conclusione, ritengo che

il paziente abbia globalmente, per tutte le patologie sofferte, una capacità

lavorativa nulla” (doc. AI 103-2).

Nonostante

le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito

all’eventuale capacità lavorativa residua dell’assicurato, nella decisione

impugnata oggetto della presente vertenza l’amministrazione ha ritenuto

l’assicurato inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività, basandosi sulle

annotazioni del SMR, secondo il quale i problemi di salute dell’assicurato sono

riassumibili in patologie somatiche, accertate e senza segni di evoluzione e

patologie della sfera psichica, correttamente valutate in sede peritale (doc. V

bis).

Tali

conclusioni non possono essere fatte proprie da questo Tribunale:

l’amministrazione, infatti, a fronte di patologie che concernono da una parte

la sfera fisica (dolori alla mano destra) e, dall’altra, le condizioni

psichiatriche dell’assicurato, avrebbe dovuto, tramite l’ausilio di un perito, chiarire

la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in

ambito psichiatrico e in ambito somatico, e poi pronunciarsi nuovamente sul

grado di invalidità del ricorrente.

Al

proposito, va qui ricordato che in una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa

D. (I 606/03), il TFA ha rinviato gli atti a questo Tribunale perché, “(…) con

l’ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici all’inserto chiarisca la

questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito

psichiatrico e in ambito reumatologico, e si pronunci nuovamente sul grado di

invalidità del ricorrente (…)”.

In tale sentenza il

TFA ha in particolare osservato:

" (…)

Le due principali patologie (l'una fisica, l'altra di

natura psichica) all'origine, nel caso concreto, dell'inabilità lavorativa del

ricorrente differiscono sostanzialmente tra loro. Non appare pertanto per nulla

scontata l'affermazione secondo cui i rispettivi gradi di inabilità lavorativa

non sarebbero, almeno parzialmente, addizionabili. Di primo acchito appare al

contrario ben più probabile la conclusione opposta, atteso che le conseguenze

inabilitanti concernono due aspetti differenti tra loro. Così, si osserva da un

lato che la patologia fisica è stata ritenuta inabilitante in quanto

limiterebbe la possibilità di sollevare pesi e imporrebbe la possibilità di

cambiare posizione. Dall'altro, invece, l'affezione psichica inciderebbe sulla

concentrazione e la memoria nonché sul tono dell'umore. In simili condizioni,

la malattia psichica sarebbe tale da limitare la capacità organizzativa e amministrativa

dell'interessato, mentre la malattia fisica inciderebbe sulle facoltà manuali

(quali il trasporto di casse, il servizio a tavola, i lavori di pulizia, ecc.).

Orbene, le (opposte) conclusioni del medico dell'UAI e

dei dott. M.________ e A.________ non sono (sufficientemente) motivate e non

spiegano il perché della mancata cumulabilità, almeno parziale, delle due

inabilità lavorative accertate. In particolare, non supplisce a tale mancanza

l'affermazione del dott. A.________ secondo cui nella valutazione del grado di

incapacità lavorativa psichiatrica egli avrebbe preso in considerazione

«l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza dell'affezione

reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo psicopatologico »

(dichiarazione del 20 maggio 2003 all'indirizzo del giudice delegato

cantonale). Tale asserzione sta ad indicare che il perito ha considerato anche

l'affezione reumatologica quale causa dell'insorgere dell'affezione psichiatrica,

ma non tuttavia che ha tenuto conto delle conseguenze sulla capacità lavorativa

della malattia reumatologica. Giudizio, quest'ultimo, che peraltro nemmeno

sarebbe stato di sua competenza.

La fattispecie in esame, infine, differisce da quella

di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le

inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che

il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in

cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel

suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in

esame.

In simili condizioni le conclusioni tratte dal medico

dell'Ufficio AI appaiono senz'altro bisognose di ulteriori chiarimenti e non

sono atte, allo stadio attuale, a legittimare la valutazione

dell’amministrazione.”

Ne

consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’Ufficio AI perché, con l’ausilio di un perito, stabilisca, tenuto

conto sia delle problematiche legate ai dolori alla mano destra, sia delle

patologie psichiatriche, la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci

nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 9 settembre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione per l’accertamento di cui al consid. 2.10.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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