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Decisione

32.2005.180

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 settembre 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno rilevato che dal punto di vista psichico e fisico l’assicurato

risulta totalmente inabile nella professione di orologiaio, precisando tuttavia

che tale inabilità è di tipo temporaneo, essendo legata alle alterazioni

cutanee conseguenza dell’automanipolazione, cessando la quale si assisterebbe

ad una regressione quasi completa. I periti hanno invece ritenuto l’assicurato

abile al 75% in attività leggere adeguate.

Il

dr. __________ nella sua valutazione dermatologica 30 marzo 2005 ha ben spiegato che la patologia dell’assicurato consiste in una dermatite, a causa della quale

la pelle delle mani “comincia a crescere e a spellarsi, inizialmente intorno

alle unghie, poi sempre con maggiore diffusione. In quel momento inizia la

manipolazione, che avviene quotidianamente con una pinzetta da orologiaio. Il

paziente strappa meticolosamente la pelle e poi in modo progressivo la cuticola,

la placca ungueale e – da ultimo – parte del letto ungueale”. Il perito ha

poi aggiunto che nel corso degli anni l’assicurato ha consultato una lunga

serie di dermatologi ed è stato degente dal 6 aprile 2001 al 10 aprile 2001

presso il reparto di dermatologia dell’Ospedale regionale di __________, poi

dal 18 febbraio 2002 al 27 febbraio 2002 presso la Clinica dermatologica

dell’Ospedale Universitario di __________: tutti gli specialisti interpellati

hanno posto la diagnosi di dermatite tossico-irritativa alle mani probabilmente

di origine artefatta, accompagnata da paronichia cronica alle mani e

onicopatia. Il dr. __________ ha quindi concluso che “a distanza di quattro

anni dall’inizio della sintomatologia l’automanipolazione è il movente

necessario e unico alla persistenza della patologia”, che provoca

l’incapacità di eseguire lavori fini, anche nelle attività quotidiane, rendendo

l’assicurato totalmente inabile al lavoro in attività professionali in cui

risulta particolarmente importante il senso tattile e i movimenti fini, come

quella di orologiaio. Il perito ha comunque tenuto a precisare che tale inabilità

è di carattere temporaneo, legata ad alterazioni cutanee conseguenza

dell’automanipolazione (doc. AI 46 14-17).

Nella

sua valutazione psichiatrica 19 marzo 2005 il dr. __________ ha rilevato che

l’assicurato si sente frustrato a causa della refrattarietà delle cure dermatologiche,

situazione che lo spinge a ricorrere più volte al giorno alle medicazioni e alle

operazioni di ablazione delle pellicine attorno alle dita, senza che egli possa

astenersi da tale tipo di manipolazioni. Lo psichiatra ha potuto notare che dal

profilo della personalità l’assicurato ha delle linee caratteriali rigide, è conservatore,

orgoglioso, polarizzato sulle sue vedute in particolare per quanto concerne

l’attitudine terapeutica nei confronti della patologia dermatologica. Il dr. __________

è giunto alla conclusione che l’assicurato presenti un disturbo anancastico

della personalità (ICD 10-F 60.5), che lo rende inabile al lavoro al 20% (doc.

AI 46 18-21).

Il

dr. __________, infine, nella sua valutazione ortopedica 14 aprile 2005, ha riscontrato una sindrome vertebrale cervicale e cervico-brachiale, oltre ad una periartropatia

omero-scapolare: tali affezioni, a suo giudizio, si ripercuotono

sull’assicurato rendendolo inabile al 50% nella sua professione di orologiaio.

Il perito ha giustificato la diminuzione della capacità lavorativa con la

ridotta caricabilità del rachide cervicale nel mantenimento di posizioni

statiche e con la ridotta caricabilità delle spalle nelle posizioni e nei

movimenti all’altezza e sopra l’orizzontale. Il dr. __________ ha poi precisato

che in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali,

l’assicurato sarebbe abile al 75% (doc. AI 46 22-26). Il perito ha inoltre

precisato che “tenuto conto della natura degenerativa delle alterazioni

presentate dall’assicurato, con riferimento al quadro clinico attuale, non

ritengo esservi degli elementi di giudizio che permettano di prevedere con

sufficiente attendibilità un cambiamento significativo a corto-medio termine

della situazione attuale” (doc. AI 46-25).

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM,

dettagliata ed approfondita, che non è stata smentita da altri certificati da

parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie

del ricorrente.

Al

riguardo, infatti, non può essere ritenuto siccome concludente quanto attestato

in data 30 settembre 2005 dal dr. __________, a mente del quale la dermatite

dell’assicurato, di natura sconosciuta, o esiste realmente, o è provocata

dall’automanipolazione dell’assicurato: in entrambe le eventualità, sia la

malattia fisica, sia quella psichica devono essere considerate invalidanti al

50% (doc. AI 53-11). Tale parere è sconfessato dalla perizia del SAM, in cui i

periti hanno accuratamente vagliato sia la problematica dermatologica, sia

quella psichiatrica, giungendo alla conclusione, supportata da valide

motivazioni, di una, temporanea, inabilità totale nell’attività di orologiaio e

di una abilità lavorativa del 75% in attività leggere adeguate.

La

valutazione pluridisciplinare del SAM non può nemmeno essere messa in dubbio

dal rapporto 30 novembre 2005 del Servizio cantonale di dermatologia dell’Ospedale

regionale di __________, in cui il dr. __________, ribadendo la diagnosi precedentemente

posta, in occasione di un ricovero nel 2001, di dermatite tossico-irritativa

alle mani probabilmente di origine artefatta in un contesto di paronichia

cronica alle mani, ha rilevato di avere spiegato al paziente che ben

difficilmente si potrà controllare questa dermatosi fintanto che egli continua

a manipolarla, proponendogli di sottoporsi ad una cura, attraverso un piano terapeutico

ben stabilito, al quale egli dovrebbe attenersi (doc. Vbis). Tale rapporto

medico non apporta quindi nuovi elementi rispetto a quanto approfonditamente

valutato nella perizia SAM 13 maggio 2005, che deve quindi essere pienamente confermata.

In

conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato a sostegno di un peggioramento

delle sue condizioni di salute non forniscono elementi che da un lato

permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile un’evoluzione della

situazione dermatologica-ortopedica-psichica e di sostanziare quindi l’attuale

esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata,

dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Per

inciso, va osservato che in sede di ricorso l’assicurato ha preannunciato di

aver deciso di privatamente sottoporsi in data 11 ottobre 2005 a due visite specialistiche presso la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ e che le relative

valutazioni specialistiche avrebbero fatto parte integrante dell’atto di

ricorso. L’assicurato non ha tuttavia mai fatto pervenire tali preannunciati

rapporti medico-specialistici a questo Tribunale, nonostante il termine

impartito per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

Pertanto,

visto quanto sopra, la decisione impugnata merita di essere tutelata mentre il

ricorso deve essere respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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