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Decisione

32.2005.181

Assicurato che svolge funzioni dirigenziali nell'azienda familiare e non subisce, nonostante il danno alla salute, alcun discapito economico.

8 agosto 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5. Per

quel che concerne la componente economica, il ricorrente ribadisce di aver

sempre lavorato quale muratore e contesta l’assunto dell’Ufficio AI di

ritenerlo capace di svolgere attività dirigenziali ed amministrative tali da

conseguire un reddito almeno pari a quello che percepiva prima del danno alla salute.

Occorre

innanzitutto ricordare il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

2.6. Dal

questionario del datore di lavoro, compilato il 27 febbraio 2004 dalla __________

di __________, risulta che sino al 5 maggio 1996 l’assicurato svolgeva la professione

di muratore e dal novembre 1998 con mansioni più leggere per un grado d’incapacità

lavorativa del 50% dal 2001 (doc. AI 72). La retribuzione nel 2001 era di fr.

29'241 (doc. AI 70-2). Nella prima pagina del citato questionario è stato

indicato il 31 dicembre 2001 quale ultimo giorno lavorativo, per mancanza di lavoro,

nella seconda pagina è stata invece certificata una retribuzione mensile di fr.

3'000 anche per il 2002 e 2003 (doc. AI 72). Nel ricorso l’assicurato ha

sostenuto che a partire dal 1° gennaio 2002 non ha più percepito alcun

stipendio o indennità (pag. 4). A registro di commercio l’assicurato risulta tuttora

essere iscritto quale direttore della __________, con diritto di firma

invidiale (cfr. estratto RC doc. AI 98-1).

La

__________ di __________ ha dichiarato che dal 1° gennaio 2002 l’assicurato

lavora quale “manutentore” al 50% (cfr. questionario del datore di lavoro 19

aprile 2004, doc. AI 76). Nel 2002 egli ha percepito fr. 36'375 (cfr.

certificato salariale doc. AI 78-3) e nel 2003 fr. 15'750 (doc. AI 78-4). È

stato inoltre presidente del CdA, con diritto di firma collettivo, dal 6 luglio

2004 al 14 novembre 2005 (cfr. estratto RC doc. AI 98-4).

Per

quel che concerne la __________ di __________, con lettera 16 febbraio 2004 la

citata società ha dichiarato che il signor RI 1 è stato socio dal 2000 (anno di

apertura della ditta) fino al 2003 e che durante quel periodo egli non ha

svolto alcuna attività lucrativa e quindi non ha ricevuto alcun salario (doc.

AI 71-1).

2.6.1. Nella

decisione contestata l’Ufficio AI sostiene invece che l’assicurato ha in

effetti svolto mansioni dirigenziali e amministrative, evidenziando in

particolare quanto segue:

" 8. Oggetto del contendere, nel caso concreto, verte

sugli accertamenti economici, nonché l'attività effettivamente svolta

dell'assicurato.

L'istruttoria

ha determinato che l'assicurato è implicato nell'amministrazione e dirigenza di

varie società. Come evidenziato nel rapporto di visita 31.08.2004 presso il

domicilio dell'assicurato redatto dal funzionario

competente in tal senso dell'AI, l'attività asserita dall'assicurato di

muratore tuttofare risulta essere tutt'altro che verosimile alla luce degli

elementi emersi in fase istruttoria.

9. Infatti l'assicurato è indicato quale direttore con

firma individuale della __________ con scopo sociale l'esecuzione di lavori d'impresa generale,

la manutenzione e amministrazione di stabili, la gestione e amministrazione di esercizi

pubblici, l'esecuzione di trasporti vari e il commercio di materiale e macchinari edili (cfr.

estratto Registro commercio del distretto di __________). Non risulta quindi essere una

ditta attiva nella gestione di garage, come lasciato

intendere dall'assicurato.

Gli

interessi all'interno di questa società da parte dell'assicurato non si

limitano certo ad un rapporto di dipendenza

lavorativa quale muratore tuttofare.

10. Per quanto concerne la __________, dall'estratto del

Registro di commercio risulta che l'assicurato

è presidente con firma collettiva a due della società. Lo scopo sociale di

questa società è la gestione, compra-vendita

di esercizi pubblici, la partecipazione ad aziende con scopi analoghi

nel ramo della ristorazione, dell'alberghiera e del turismo o ad altre società,

imprese o aziende aventi scopo differente. La società può inoltre fornire

consulenze inerenti al medesimo settore, compiere attività finalizzate allo scopo

turistico, svolgere attività di import-export

nonché di commercio in genere. Come risulta dal rapporto d'inchiesta dell'amministrazione, la medesima società è

implicata in attività di gestione di locali pubblici (cfr. rapporto di visita del 31.08.2004). Anche

in questo caso gli interessi dell'assicurato esulano dal semplice rapporto lavorativo di dipendente quale manutentore

(cfr. inoltre rapporto consulente integrazione professionale del

08.04.2003, nel quale l'assicurato ha

affermato di lavorare in questa ditta che

si occupa di manutenzione di alberghi, ad es. sostituzione

di rubinetti, senza essere in grado di definire le attività/mansioni che è

solito svolgere).

11.In

merito alla società __________, con scopo l'esecuzione di trasporti di ogni genere

per conto proprio e per conto di terzi, in

particolare la raccolta e il trasporto alle relative discariche di materiale da riciclare, all'interno

della quale l'assicurato era socio e gerente con firma individuale fino al 28.04.2003, viene indicato che il medesimo

non ha più interessi in detta società

avendo ceduto la propria quota sociale iniziale. Nello scritto 06.02.2004 lo stesso assicurato afferma di avere funto da

prestanome in quanto il figlio era all'estero, mentre che nel rapporto d'inchiesta del 31.08.2004 risulta che il medesimo

ha costituito la __________ per dare

la possibilità ad un ex-dipendente di un'altra ditta di mettersi in proprio.

12.Indipendentemente

dalle motivazioni addotte in fase di opposizione l'assicurato non rende verosimile una sua implicazione in queste ditte a

livello lavorativo fisico in qualità di muratore o tuttofare.

Ulteriori elementi quali gli avvisi di pubblicazione di

domande di costruzione (cfr. www.bellinzona.ch/News/pmonnet.html, dove si evince che l'assicurato, quale

comproprietario del fondo indicato (l'altra comproprietaria risulta essere

inoltre membro con firma collettiva a due

della __________) intende trasformare un'opera con cambiamento di destinazione da appartamento ad affittacamere e

formazione di 5 posteggi; cfr. www.bellinzona.ch/News/monne00.htm dove l'assicurato, solo proprietario, chiede di ampliare l'edificio per inserirvi un laboratorio

per pizza al taglio e servizio a domicilio; cfr. avviso di pubblicazione del Comune di __________ del 24.06.2004 per la

trasformazione in piazzale autoveicoli

del mappale 1474, di proprietà dell'assicurato); il rilascio di patenti d'esercizio pubblico (cfr. foglio ufficiale 30/2005

di venerdì 15.04.2005 p. 2594 rilascio di patenti d'esercizio pubblico Cat. B 2) per una "__________" a __________,

al mappale n. 327 a nome dell'assicurato), come anche il fatto di domiciliare

presso il proprio recapito altre ditte (cfr.

estratto del Registro di commercio per la ragione sociale __________ con scopo

sociale l'acquisto, la vendita e l'edificazione di immobili in __________ e __________,

con recapito presso il nominativo

dell'assicurato in via __________, __________), costituiscono ulteriori indizi atti ad inficiare quanto asserito

dall'opponente indicanti, con verosimiglianza preponderante, attività

dirigenziali ed amministrative svolte dall'assicurato con interessi economici per nulla indifferenti relativi alla gestione

immobiliare, e non mere funzioni

fisiche come asserito durante tutta l'istruttoria, come anche in fase di opposizione.

13.Ritenute le considerazioni summenzionate, lo scrivente

Ufficio non può che confermare quanto determinato dall'amministrazione, ovvero

che il danno alla salute non ha influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato. (…)"

(Doc. AI 99)

2.6.2. Nel ricorso l’assicurato ha per contro sostenuto:

" (…)

4.1. Per

quanto attiene alle asserite funzioni dirigenziali presso varie società il ricorrente tiene a precisare quanto segue.

La ditta __________ venne costituita con lo scopo di

gestire un garage (cfr. doc. 2: modifica statuto 16 dicembre 1993 per aumento

capitale sociale). Solo

dopo la metà degli anni '90 si procedette ad una modifica dello scopo sociale con l'eliminazione della

gestione del garage e l'inserimento delle attuali

attività, tra le quali vi è comunque da annoverare 'lavori di impresa generale,

manutenzione di stabili, esecuzione di trasporti vari nonché il commercio di materiale e macchinari edili' (doc.

3: modifica statuto 13 febbraio 1996 per

cambiamento scopo). Sino a fine 2001 il ricorrente era dipendente della predetta società con uno stipendio

mensile di CHF 2'500.--. A partire dal

1. gennaio 2002 egli non ha più percepito alcun stipendio o indennità di

qualsiasi genere.

Quanto precede lascia ben vedere, contrariamente a quanto

ritenuto dall'UAI, che l'attività lavorativa del ricorrente verteva e verte

nell'ambito di un rapporto di dipendenza lavorativa quale muratore tuttofare, e questo malgrado egli

figuri quale direttore della __________.

4.2. In relazione

alla funzione di presidente nella ditta __________ il ricorrente ribadisce che non sussiste alcun elemento oggettivo

a comprova del fatto che egli detenga

un interesse nella gestione della medesima: lo stesso dicasi per la ditta __________. Il ricorrente ha semmai svolto

l'attività di muratore o tuttofare.

Prove: richiamo/edizione documenti, documenti,

accertamenti medici, perizia medica e

ogni altra consentita.

5. Il

ricorrente non condivide infine le deduzioni cui giunge l'UAI quando afferma che gli avvisi di pubblicazione di domande di

costruzione, rispettivamente il domicilio

di altre ditte presso il recapito del ricorrente, lasciano concludere attività dirigenziali ad amministrative svolte da

quest'ultimo con interessi economici

per nulla indifferenti relativi alla gestione immobiliare.

Infatti non sussiste al riguardo alcuna prova contraria

attestante il fatto che l'amministrazione avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato che il ricorrente dopo

le scuole dell'obbligo ha sempre lavorato come muratore tuttofare.

Ne discende che il guadagno minimo di CHF 60'000.-- annui

nella direzione di società

esposto dall'UAI è completamente arbitrario e privo di fondamento alcuno. (…)" (Doc. I)

2.6.3. Orbene,

dalle succitate dichiarazioni dei datori di lavoro, rispettivamente dai certificati

di salario, parrebbe che l’assicurato abbia continuato a svolgere, anche dopo

l’insorgenza del danno alla salute, l’attività di muratore/manovale/tuttofare a

tempo parziale. Tuttavia, nella decisione su opposizione rettamente l’Ufficio

AI ha ben evidenziato come nell’ambito delle tre società implicate il ricorrente

abbia assunto una funzione ben oltre l’originaria professione. In particolare

va sottolineata la posizione di direttore con diritto di firma individuale

della __________ avente lo scopo sociale, oltre all’esecuzione di lavori

d’impresa generale, anche la manutenzione e amministrazione di esercizi

pubblici ecc., rispettivamente quella di presidente del CdA della __________

che si occupa di gestione, compra-vendita di esercizi pubblici, la

partecipazione ad aziende ecc.. Al riguardo nella dettagliata inchiesta

economica 31 agosto 2004 il segretario ispettore aveva evidenziato:

" (…)

Alla

luce, si fa per dire, delle emerse complicate-intricate relazioni d'interesse

economico-lavorativo del richiedente nell'ambito delle citate ditte, si può

comunque ritenere poco credibile che il suo apporto lavorativo da quando

l'attività è passata dalla gestione di garage a quella in pratica della sua

sostanza immobiliare e dei suoi affari, possa essere considerato quale

occupazione principale, quella di muratore

tuttofare,

come pretende di far valere. (…)" (Doc.83-3)

Anche

gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione e la scelta di domiciliare

altre ditte presso il recapito dell’assicurato, descritti nella decisione

contestata, non si riferiscono ad una sua implicazione lavorativa a livello

fisico di muratore.

Quanto

asserito dall’assicurato nel ricorso, ossia che “non sussiste al riguardo alcuna

prova contraria attestante il fatto che l’amministrazione (delle società,

n.d.r.) avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato

che il ricorrente dopo le scuole dell’obbligo ha sempre lavorato come muratore

tuttofare” (cfr. punto 5), non è di soccorso. Non vi è invece la controprova

che il ricorrente non sia direttamente implicato negli affari delle

citate società. Basta leggere l’inchiesta economica 31 agosto 2004, in particolare

il punto in cui sono evidenziati i benefici da lui tratti dalla __________ e __________

fiscalmente ripresi e tassati quale reddito accessorio; oppure il passaggio in

cui l’ispettore AI evidenziava che i redditi dichiarati, per rapporto

dell’attività svolta dall’assicurato presso le menzionate società, sono “verosimilmente

palesemente inferiori alla realtà” (doc. 83 pag. 3).

Visto

quanto sopra, la tesi fatta propria dall’Ufficio AI di ritenere verosimile che

l’assicurato possa conseguire da invalido un reddito almeno pari a quello che

percepiva prima del danno alla salute, non appare arbitraria e priva di fondamento.

2.7. Anche

volendo ammettere un’incapacità al 50% quale muratore, la domanda di prestazioni

è comunque da respingere e questo per i motivi che seguono.

Non va preliminarmente dimenticato che, conformemente ad un principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze

della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente

provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive

del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

Nel

caso in esame, come evidenziato al consid. 2.4., in attività adeguate

l’assicurato risulta essere pienamente abile.

Di conseguenza, con rapporto 8 aprile 2003 la consulente in integrazione professionale

ha rilevato quanto segue:

" Dati economici

Nel

2002, se l'A. avesse continuato a svolgere la sua attività al 100% presso la

ditta __________, senza danni alla salute, avrebbe potuto raggiungere un

salario di fr. 60'000.

L'A.,

lavorando al 50% presso la ditta __________, riceverebbe un salario di circa

fr. 2'000 (ma non sembrava molto sicuro); a tale proposito non possediamo

nessuna dichiarazione oggettiva.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

Considerandi

un reddito ipotetico di fr. 60'000, una capacità di lavoro residua del 100% e

applicando una riduzione del 20% (per attività leggera, ergonomia, limitazioni

nell'uso del braccio destro e primo impiego), secondo le statistiche RSS

teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 35'735 e una capacità di

guadagno residua del 59.56%. (…)" (Doc. AI 58-2)

Nella

nota 21 dicembre 2004 il capo servizio dell’AI ha dal canto suo evidenziato:

" (…)

In

via del tutto abbondanziale ed a parziale correzione di quanto concluso dai

consulenti IP allego la determinazione del grado d'invalidità, in attività

rispecchianti le controindicazioni mediche, secondo le RSS dove applico il

livello 4 (professioni non qualificate) e la mediana, secondo costante

giurisprudenza del TFA. Questi calcoli permettono di stabilire un grado

d'invalidità massimo del 32% nel 2000 e nel 2002." (Doc. AI 86)

Ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA

(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità

dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

Nel

caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con

orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’437.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’625 mensili

oppure a fr. 55’500 per l'intero anno (fr. 4’625 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Tenuto

conto di una riduzione di rendimento del 20% riconosciuta dalla consulente, si

giunge ad un reddito di fr. 44'400.

Dal

raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 60’000 risulta un'incapacità al guadagno del 26% (60'000 – 44’000 x 100 : 60'000), non giustificante l'erogazione di una rendita. Allo

stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento al

2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.

Ne

consegue che l’assicurato non presenta un’incapacità al

guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto che la consulente (cfr.

rapporto 8 aprile 2003, doc. AI 58) ha escluso ulteriori provvedimenti

integrativi di natura professionale.

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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