32.2005.181
Assicurato che svolge funzioni dirigenziali nell'azienda familiare e non subisce, nonostante il danno alla salute, alcun discapito economico.
8 agosto 2006Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.181
Data decisione, Autorità:
08.08.2006, TCA
Titolo:
Assicurato che svolge funzioni dirigenziali nell'azienda familiare e non subisce, nonostante il danno alla salute, alcun discapito economico.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.181
BS/sdm
Lugano
8 agosto 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di luglio 1999 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti indicando di aver svolto presso la __________ dal
1991 al 1995 l’attività di meccanico e dal 1995 quella di muratore/tuttofare.
Egli ha inoltre fatto presente di essere affetto da epicondilite al gomito destro
con peggioramento, dopo l’operazione del 15 luglio 1998, in artrosi (doc. AI
1).
1.2. Conclusa
un’elaborata istruttoria medica ed economica, con decisione 22 dicembre 2004
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (…)
L'esame
della documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento al
rapporto di visita esterna del 31.08.2004, permette di concludere che lei,
benché non lo abbia mai ammesso, ha sempre svolto unicamente funzioni
dirigenziali. Si notino, infatti, le ditte che ha fondato (__________- __________)
e quelle in cui ha degli interessi (__________- __________), e nelle quali
riveste o ha rivestito, secondo i dati del Registro di Commercio, funzioni di
presidente del CdA o direttore.
Un
altro dato importante, ad avallo di quanto sopra citato, è il costante aumento
del valore di stima della sua sostanza immobiliare (fr. 4'220'205.- al
31.12.1994; fr. 4'669'915.- al 31.12.1996; fr. 6'237'881.- al 31.12.1998). È
vero che c'è stato un aumento anche degli interessi ipotecari, ma questo
significa che lei si è dovuto impegnare su più fronti ossia per l'acquisto di
parti importanti di sostanza, rispettivamente quello per ottenere i
finanziamenti. La gestione di una sostanza così importante richiede quindi
capacità amministrative e dirigenziali di non poco conto.
Si
ritiene perciò che lei potrebbe continuare a dirigere le ditte delle quali è o
è stato direttore, rispettivamente, grazie all'esperienza acquisita, potrebbe
dedicare le sue conoscenze ad imprese, p. es., del ramo dell'automobile, o di
costruzione e conseguire facilmente così il reddito (Fr. 60'000.- annui) che percepiva
prima dell'insorgenza del danno alla salute.
Giova
rileva inoltre che lei nell'esercizio di attività rispecchianti le
controindicazioni mediche, secondo le RSS livello 4 (professioni non
qualificate) e la mediana, come a costante giurisprudenza del TFA, potrebbe
conseguire un reddito annuo di Fr. 41'012.-- che raffrontano con quanto
percepiva prima dell'insorgenza del danno alla salute, determina una perdita
economica del 32%.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
(…)" (Doc. AI 90)
1.3. Con
decisione su opposizione 15 settembre 2005 l’amministrazione ha confermato il
diniego di prestazioni in quanto, nonostante il danno alla salute, l’assicurato,
svolgendo attività di amministrazione e dirigenziali, consegue un reddito almeno
pari a quello che percepiva da valido.
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA ed ha postulato il riconoscimento di una mezza
rendita dal 16 luglio 1999.
Contestando le asserite funzioni dirigenziali, egli sostiene di aver sempre
svolto attività di muratore tuttofare e di accusare un discapito economico a
seguito delle affezioni invalidanti.
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1
LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, dal punto di vista medico il ricorrente è stato peritato dal dr.
__________, specialista in chirurgia della mano. Con rapporto 17 febbraio 2000 egli
ha diagnosticato una epicondilite radiale cronica recidivante e valutato un’inabilità
lavorativa al 50% nella professione di muratore. In attività adeguate, senza eccessivo
utilizzo del braccio destro, l’abilità al lavoro è stata invece giudicata
completa (doc. AI 18).
Avendo fra l’altro il medico curante evidenziato delle problematiche alla
colonna lombare, l’assicurato è stato visto dal dr. __________. Nel rapporto 7
maggio 2001 lo specialista in reumatologia, diagnosticata una sindrome
lombovertebrale recidivante con turbe statiche del rachide (livello L5/ S1) ed
una spondilosi ipercostotica cervicale (C5/6), ha confermato una limitazione
della capacità lavorativa del 50% quale muratore, di cui solo il 10% dovuto
all’impatto della sintomatologia lombare (doc. AI 39).
Nel
tempo la situazione medica è rimasta sostanzialmente stabile (cfr. in tal senso
rapporto 6 ottobre 2004 del medico curante, doc. AI 84). Non vi è stato quindi
alcun peggioramento della capacità lavorativa. L’assicurato non ha del resto
prodotto documentazione attestante il contrario.
Siccome
la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato
provvedimento, non è necessario esperire la chiesta perizia medica. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
Fatti
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5. Per
quel che concerne la componente economica, il ricorrente ribadisce di aver
sempre lavorato quale muratore e contesta l’assunto dell’Ufficio AI di
ritenerlo capace di svolgere attività dirigenziali ed amministrative tali da
conseguire un reddito almeno pari a quello che percepiva prima del danno alla salute.
Occorre
innanzitutto ricordare il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato
in Pratique VSI 2002 p. 64).
2.6. Dal
questionario del datore di lavoro, compilato il 27 febbraio 2004 dalla __________
di __________, risulta che sino al 5 maggio 1996 l’assicurato svolgeva la professione
di muratore e dal novembre 1998 con mansioni più leggere per un grado d’incapacità
lavorativa del 50% dal 2001 (doc. AI 72). La retribuzione nel 2001 era di fr.
29'241 (doc. AI 70-2). Nella prima pagina del citato questionario è stato
indicato il 31 dicembre 2001 quale ultimo giorno lavorativo, per mancanza di lavoro,
nella seconda pagina è stata invece certificata una retribuzione mensile di fr.
3'000 anche per il 2002 e 2003 (doc. AI 72). Nel ricorso l’assicurato ha
sostenuto che a partire dal 1° gennaio 2002 non ha più percepito alcun
stipendio o indennità (pag. 4). A registro di commercio l’assicurato risulta tuttora
essere iscritto quale direttore della __________, con diritto di firma
invidiale (cfr. estratto RC doc. AI 98-1).
La
__________ di __________ ha dichiarato che dal 1° gennaio 2002 l’assicurato
lavora quale “manutentore” al 50% (cfr. questionario del datore di lavoro 19
aprile 2004, doc. AI 76). Nel 2002 egli ha percepito fr. 36'375 (cfr.
certificato salariale doc. AI 78-3) e nel 2003 fr. 15'750 (doc. AI 78-4). È
stato inoltre presidente del CdA, con diritto di firma collettivo, dal 6 luglio
2004 al 14 novembre 2005 (cfr. estratto RC doc. AI 98-4).
Per
quel che concerne la __________ di __________, con lettera 16 febbraio 2004 la
citata società ha dichiarato che il signor RI 1 è stato socio dal 2000 (anno di
apertura della ditta) fino al 2003 e che durante quel periodo egli non ha
svolto alcuna attività lucrativa e quindi non ha ricevuto alcun salario (doc.
AI 71-1).
2.6.1. Nella
decisione contestata l’Ufficio AI sostiene invece che l’assicurato ha in
effetti svolto mansioni dirigenziali e amministrative, evidenziando in
particolare quanto segue:
" 8. Oggetto del contendere, nel caso concreto, verte
sugli accertamenti economici, nonché l'attività effettivamente svolta
dell'assicurato.
L'istruttoria
ha determinato che l'assicurato è implicato nell'amministrazione e dirigenza di
varie società. Come evidenziato nel rapporto di visita 31.08.2004 presso il
domicilio dell'assicurato redatto dal funzionario
competente in tal senso dell'AI, l'attività asserita dall'assicurato di
muratore tuttofare risulta essere tutt'altro che verosimile alla luce degli
elementi emersi in fase istruttoria.
9. Infatti l'assicurato è indicato quale direttore con
firma individuale della __________ con scopo sociale l'esecuzione di lavori d'impresa generale,
la manutenzione e amministrazione di stabili, la gestione e amministrazione di esercizi
pubblici, l'esecuzione di trasporti vari e il commercio di materiale e macchinari edili (cfr.
estratto Registro commercio del distretto di __________). Non risulta quindi essere una
ditta attiva nella gestione di garage, come lasciato
intendere dall'assicurato.
Gli
interessi all'interno di questa società da parte dell'assicurato non si
limitano certo ad un rapporto di dipendenza
lavorativa quale muratore tuttofare.
10. Per quanto concerne la __________, dall'estratto del
Registro di commercio risulta che l'assicurato
è presidente con firma collettiva a due della società. Lo scopo sociale di
questa società è la gestione, compra-vendita
di esercizi pubblici, la partecipazione ad aziende con scopi analoghi
nel ramo della ristorazione, dell'alberghiera e del turismo o ad altre società,
imprese o aziende aventi scopo differente. La società può inoltre fornire
consulenze inerenti al medesimo settore, compiere attività finalizzate allo scopo
turistico, svolgere attività di import-export
nonché di commercio in genere. Come risulta dal rapporto d'inchiesta dell'amministrazione, la medesima società è
implicata in attività di gestione di locali pubblici (cfr. rapporto di visita del 31.08.2004). Anche
in questo caso gli interessi dell'assicurato esulano dal semplice rapporto lavorativo di dipendente quale manutentore
(cfr. inoltre rapporto consulente integrazione professionale del
08.04.2003, nel quale l'assicurato ha
affermato di lavorare in questa ditta che
si occupa di manutenzione di alberghi, ad es. sostituzione
di rubinetti, senza essere in grado di definire le attività/mansioni che è
solito svolgere).
11.In
merito alla società __________, con scopo l'esecuzione di trasporti di ogni genere
per conto proprio e per conto di terzi, in
particolare la raccolta e il trasporto alle relative discariche di materiale da riciclare, all'interno
della quale l'assicurato era socio e gerente con firma individuale fino al 28.04.2003, viene indicato che il medesimo
non ha più interessi in detta società
avendo ceduto la propria quota sociale iniziale. Nello scritto 06.02.2004 lo stesso assicurato afferma di avere funto da
prestanome in quanto il figlio era all'estero, mentre che nel rapporto d'inchiesta del 31.08.2004 risulta che il medesimo
ha costituito la __________ per dare
la possibilità ad un ex-dipendente di un'altra ditta di mettersi in proprio.
12.Indipendentemente
dalle motivazioni addotte in fase di opposizione l'assicurato non rende verosimile una sua implicazione in queste ditte a
livello lavorativo fisico in qualità di muratore o tuttofare.
Ulteriori elementi quali gli avvisi di pubblicazione di
domande di costruzione (cfr. www.bellinzona.ch/News/pmonnet.html, dove si evince che l'assicurato, quale
comproprietario del fondo indicato (l'altra comproprietaria risulta essere
inoltre membro con firma collettiva a due
della __________) intende trasformare un'opera con cambiamento di destinazione da appartamento ad affittacamere e
formazione di 5 posteggi; cfr. www.bellinzona.ch/News/monne00.htm dove l'assicurato, solo proprietario, chiede di ampliare l'edificio per inserirvi un laboratorio
per pizza al taglio e servizio a domicilio; cfr. avviso di pubblicazione del Comune di __________ del 24.06.2004 per la
trasformazione in piazzale autoveicoli
del mappale 1474, di proprietà dell'assicurato); il rilascio di patenti d'esercizio pubblico (cfr. foglio ufficiale 30/2005
di venerdì 15.04.2005 p. 2594 rilascio di patenti d'esercizio pubblico Cat. B 2) per una "__________" a __________,
al mappale n. 327 a nome dell'assicurato), come anche il fatto di domiciliare
presso il proprio recapito altre ditte (cfr.
estratto del Registro di commercio per la ragione sociale __________ con scopo
sociale l'acquisto, la vendita e l'edificazione di immobili in __________ e __________,
con recapito presso il nominativo
dell'assicurato in via __________, __________), costituiscono ulteriori indizi atti ad inficiare quanto asserito
dall'opponente indicanti, con verosimiglianza preponderante, attività
dirigenziali ed amministrative svolte dall'assicurato con interessi economici per nulla indifferenti relativi alla gestione
immobiliare, e non mere funzioni
fisiche come asserito durante tutta l'istruttoria, come anche in fase di opposizione.
13.Ritenute le considerazioni summenzionate, lo scrivente
Ufficio non può che confermare quanto determinato dall'amministrazione, ovvero
che il danno alla salute non ha influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato. (…)"
(Doc. AI 99)
2.6.2. Nel ricorso l’assicurato ha per contro sostenuto:
" (…)
4.1. Per
quanto attiene alle asserite funzioni dirigenziali presso varie società il ricorrente tiene a precisare quanto segue.
La ditta __________ venne costituita con lo scopo di
gestire un garage (cfr. doc. 2: modifica statuto 16 dicembre 1993 per aumento
capitale sociale). Solo
dopo la metà degli anni '90 si procedette ad una modifica dello scopo sociale con l'eliminazione della
gestione del garage e l'inserimento delle attuali
attività, tra le quali vi è comunque da annoverare 'lavori di impresa generale,
manutenzione di stabili, esecuzione di trasporti vari nonché il commercio di materiale e macchinari edili' (doc.
3: modifica statuto 13 febbraio 1996 per
cambiamento scopo). Sino a fine 2001 il ricorrente era dipendente della predetta società con uno stipendio
mensile di CHF 2'500.--. A partire dal
1. gennaio 2002 egli non ha più percepito alcun stipendio o indennità di
qualsiasi genere.
Quanto precede lascia ben vedere, contrariamente a quanto
ritenuto dall'UAI, che l'attività lavorativa del ricorrente verteva e verte
nell'ambito di un rapporto di dipendenza lavorativa quale muratore tuttofare, e questo malgrado egli
figuri quale direttore della __________.
4.2. In relazione
alla funzione di presidente nella ditta __________ il ricorrente ribadisce che non sussiste alcun elemento oggettivo
a comprova del fatto che egli detenga
un interesse nella gestione della medesima: lo stesso dicasi per la ditta __________. Il ricorrente ha semmai svolto
l'attività di muratore o tuttofare.
Prove: richiamo/edizione documenti, documenti,
accertamenti medici, perizia medica e
ogni altra consentita.
5. Il
ricorrente non condivide infine le deduzioni cui giunge l'UAI quando afferma che gli avvisi di pubblicazione di domande di
costruzione, rispettivamente il domicilio
di altre ditte presso il recapito del ricorrente, lasciano concludere attività dirigenziali ad amministrative svolte da
quest'ultimo con interessi economici
per nulla indifferenti relativi alla gestione immobiliare.
Infatti non sussiste al riguardo alcuna prova contraria
attestante il fatto che l'amministrazione avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato che il ricorrente dopo
le scuole dell'obbligo ha sempre lavorato come muratore tuttofare.
Ne discende che il guadagno minimo di CHF 60'000.-- annui
nella direzione di società
esposto dall'UAI è completamente arbitrario e privo di fondamento alcuno. (…)" (Doc. I)
2.6.3. Orbene,
dalle succitate dichiarazioni dei datori di lavoro, rispettivamente dai certificati
di salario, parrebbe che l’assicurato abbia continuato a svolgere, anche dopo
l’insorgenza del danno alla salute, l’attività di muratore/manovale/tuttofare a
tempo parziale. Tuttavia, nella decisione su opposizione rettamente l’Ufficio
AI ha ben evidenziato come nell’ambito delle tre società implicate il ricorrente
abbia assunto una funzione ben oltre l’originaria professione. In particolare
va sottolineata la posizione di direttore con diritto di firma individuale
della __________ avente lo scopo sociale, oltre all’esecuzione di lavori
d’impresa generale, anche la manutenzione e amministrazione di esercizi
pubblici ecc., rispettivamente quella di presidente del CdA della __________
che si occupa di gestione, compra-vendita di esercizi pubblici, la
partecipazione ad aziende ecc.. Al riguardo nella dettagliata inchiesta
economica 31 agosto 2004 il segretario ispettore aveva evidenziato:
" (…)
Alla
luce, si fa per dire, delle emerse complicate-intricate relazioni d'interesse
economico-lavorativo del richiedente nell'ambito delle citate ditte, si può
comunque ritenere poco credibile che il suo apporto lavorativo da quando
l'attività è passata dalla gestione di garage a quella in pratica della sua
sostanza immobiliare e dei suoi affari, possa essere considerato quale
occupazione principale, quella di muratore
tuttofare,
come pretende di far valere. (…)" (Doc.83-3)
Anche
gli avvisi di pubblicazione di domande di costruzione e la scelta di domiciliare
altre ditte presso il recapito dell’assicurato, descritti nella decisione
contestata, non si riferiscono ad una sua implicazione lavorativa a livello
fisico di muratore.
Quanto
asserito dall’assicurato nel ricorso, ossia che “non sussiste al riguardo alcuna
prova contraria attestante il fatto che l’amministrazione (delle società,
n.d.r.) avviene per il tramite di terze persone, e questo pure considerato
che il ricorrente dopo le scuole dell’obbligo ha sempre lavorato come muratore
tuttofare” (cfr. punto 5), non è di soccorso. Non vi è invece la controprova
che il ricorrente non sia direttamente implicato negli affari delle
citate società. Basta leggere l’inchiesta economica 31 agosto 2004, in particolare
il punto in cui sono evidenziati i benefici da lui tratti dalla __________ e __________
fiscalmente ripresi e tassati quale reddito accessorio; oppure il passaggio in
cui l’ispettore AI evidenziava che i redditi dichiarati, per rapporto
dell’attività svolta dall’assicurato presso le menzionate società, sono “verosimilmente
palesemente inferiori alla realtà” (doc. 83 pag. 3).
Visto
quanto sopra, la tesi fatta propria dall’Ufficio AI di ritenere verosimile che
l’assicurato possa conseguire da invalido un reddito almeno pari a quello che
percepiva prima del danno alla salute, non appare arbitraria e priva di fondamento.
2.7. Anche
volendo ammettere un’incapacità al 50% quale muratore, la domanda di prestazioni
è comunque da respingere e questo per i motivi che seguono.
Non va preliminarmente dimenticato che, conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze
della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo
1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto
ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968
pag. 434). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente
provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive
del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
Nel
caso in esame, come evidenziato al consid. 2.4., in attività adeguate
l’assicurato risulta essere pienamente abile.
Di conseguenza, con rapporto 8 aprile 2003 la consulente in integrazione professionale
ha rilevato quanto segue:
" Dati economici
Nel
2002, se l'A. avesse continuato a svolgere la sua attività al 100% presso la
ditta __________, senza danni alla salute, avrebbe potuto raggiungere un
salario di fr. 60'000.
L'A.,
lavorando al 50% presso la ditta __________, riceverebbe un salario di circa
fr. 2'000 (ma non sembrava molto sicuro); a tale proposito non possediamo
nessuna dichiarazione oggettiva.
Calcolo della Capacità di Guadagno Residua
Considerandi
un reddito ipotetico di fr. 60'000, una capacità di lavoro residua del 100% e
applicando una riduzione del 20% (per attività leggera, ergonomia, limitazioni
nell'uso del braccio destro e primo impiego), secondo le statistiche RSS
teoriche, risulta un reddito da invalido di fr. 35'735 e una capacità di
guadagno residua del 59.56%. (…)" (Doc. AI 58-2)
Nella
nota 21 dicembre 2004 il capo servizio dell’AI ha dal canto suo evidenziato:
" (…)
In
via del tutto abbondanziale ed a parziale correzione di quanto concluso dai
consulenti IP allego la determinazione del grado d'invalidità, in attività
rispecchianti le controindicazioni mediche, secondo le RSS dove applico il
livello 4 (professioni non qualificate) e la mediana, secondo costante
giurisprudenza del TFA. Questi calcoli permettono di stabilire un grado
d'invalidità massimo del 32% nel 2000 e nel 2002." (Doc. AI 86)
Ora,
va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale
nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA
(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice
Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte
plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità
dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori
nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).
Nel
caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con
orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’437.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’625 mensili
oppure a fr. 55’500 per l'intero anno (fr. 4’625 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Tenuto
conto di una riduzione di rendimento del 20% riconosciuta dalla consulente, si
giunge ad un reddito di fr. 44'400.
Dal
raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 60’000 risulta un'incapacità al guadagno del 26% (60'000 – 44’000 x 100 : 60'000), non giustificante l'erogazione di una rendita. Allo
stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento al
2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.
Ne
consegue che l’assicurato non presenta un’incapacità al
guadagno di grado pensionabile, ritenuto per il resto che la consulente (cfr.
rapporto 8 aprile 2003, doc. AI 58) ha escluso ulteriori provvedimenti
integrativi di natura professionale.
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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