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Decisione

32.2005.184

Rendita d'invalidità limitata nel tempo. In casu, la decisione dell'assicuratore LAINF sul grado d'invalidità non vincola l'AI essendo stata presa sulla base di una transazione con l'assicurato.

25 agosto 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca

un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI

2002 p. 64).

Applicando in casu la succitata giurisprudenza

del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico, la consulente ha

quindi determinato un grado d’invalidità del 21,02%.

Ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA

(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

Considerandi

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di

statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora

confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori

nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno

del 21% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso

d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.

2.6

Il

ricorrente evidenzia che la __________ gli ha riconosciuto un’invalidità del

60%.

Al

proposito va ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione

di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto

vincolante per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto

l’assicuratore infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella

causa S, I 153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il

TFA ha poi statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a

una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI

riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e

la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Vista

la succitata giurisprudenza, la decisione 24 gennaio 2004 della __________, emessa

sulla base della transazione 20 ottobre 2003, non ha alcun effetto vincolante

per l’Ufficio AI. Inoltre, parrebbe che l’assicuratore contro gli infortuni abbia

assegnato una rendita d’invalidità commisurata all’originaria professione del-l’assicurato,

senza aver proceduto al raffronto dei redditi, ciò che invece l’amministrazione

ha rettamente eseguito.

In conclusione, sulla

scorta di quanto precede, la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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