32.2005.186
Ritardata giustizia. Decisione su opposizione.
9 febbraio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2005.186
Data decisione, Autorità:
09.02.2006, TCA
Titolo:
Ritardata giustizia. Decisione su opposizione.
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.186
FS
Lugano
9 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 7 luglio
1999, RI 1, nato nel __________, di professione “Geschäftsführer,
Agenturleiter, Instruktor”, ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto da
“Kopfschmerzen, Nacken-schmerzen, Schlafstörungen, Schwindel Konzentrations und
Mehrfähigkeitsstörungen” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con delibera 12 maggio 2000, l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio
di una rendita intera con grado dell’80% dal 1° marzo 1999 (cfr. doc. AI
19-23).
Nel mese di aprile 2001
l’amministrazione ha proceduto ad una revisione d’ufficio e, dopo i necessari
accertamenti, con decisione del 3 marzo 2005, ha riconosciuto all’assicurato
una mezza rendita con grado del 50% con effetto dal 1° maggio 2005 (doc. AI
86).
1.2. Con opposizione del 24 marzo
2005 (tradotta in italiano dopo la chiesta proroga del termine il 3 giugno
2005; doc. AI 92-96) RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha richiesto che “Al
ricorrente deve essere corrisposta anche in futuro una rendita intera” (doc. AI
96-1).
Egli in sostanza ha fatto
valere che il suo stato di salute non è migliorato e che anche nel caso di un
eventuale miglioramento dello stato di salute occorre ancora chiarire se lo
stesso ha delle ripercussioni sulla capacità di guadagno.
1.3. Con scritti del 10 giugno
2005 l’UAI ha trasmesso alla __________ e alla __________ l’opposizione
inoltrata dall’assicurato contro la decisione del 3 marzo 2005 assegnando un
termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni e/o per chiedere la
visione degli atti e indicando che con l’invio degli stessi sarà assegnato un
ulteriore termine di 20 giorni (doc. AI 97-98).
Con lettera del 24 giugno
2005 la __________ ha comunicato all’UAI di aver ricevuto il 15 giugno 2005 il
loro scritto del 10 giugno 2005 e ha richiesto la trasmissione dell’incarto in
modo da poter prendere posizione entro il termine supplementare di 20 giorni (doc.
AI 100).
Con lettera del 27 giugno
2005 l’UAI ha trasmesso alla __________ l’incarto AI richiesto (doc. AI 99).
Con lettera del 23 agosto
2005 la __________ (subentrata legalmente alla __________) ha comunicato all’UAI
le proprie osservazioni (doc. AI 103).
1.4. Con il ricorso in oggetto RI
1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’intervento dello scrivente
Tribunale domandando:
“1. Che si constati che l’Istituto nel procedimento
di ricorso agisce in modo da ritardare la giustizia.
2. Che
si obblighi l’Istituto ad emettere immediatamente una decisione.
3. Che
tutto quello che rientra nelle conseguenze del risarcimento sia a carico
dell’Istituto.” (doc. I)
In sostanza l’assicurato
fa valere che secondo l’art. 52 LPGA le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato.
Secondo Kieser (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 20 ad art. 52, pag. 525) questo
termine è di circa due mesi e nel caso concreto esso, a mente dell’assicurato,
è stato abbondantemente superato.
1.5. Con risposta
di causa del 4 novembre 2005 l’UAI ha descritto i passi che hanno portato alla
decisione del 3 marzo 2005 contro la quale è stata interposta opposizione,
tradotta in italiano il 3 giugno 2005, e ha chiesto la reiezione del ricorso
facendo presente che:
" (…)
In concreto,
l’opposizione interposta dal ricorrente tuttora pendente, verrà trattata appena
possibile dallo scrivente Ufficio. La mole di lavoro vigente presso lo
scrivente Ufficio non permette di procedere più celermente nella trattazione
dell’opposizione (si ritiene la valutazione del termine per la trattazione
dell’opposizione posta da Kieser nel commento alla LPGA ad art. 52 di due mesi
non realizzabile pragmaticamente).
In conclusione,
considerato che l’Ufficio AI non ha procrastinato inutilmente nella trattazione
della recente opposizione, appare evidente che la fattispecie non configura in
alcun modo un caso di ritardata giustizia.
(…).” (cfr. doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in
merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte
dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo
ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I
629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in
merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art.
56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3,
Fatti
I 387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Come
evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.
2.3. Secondo il
TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali).
In una
sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V
pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF
Considerandi
125.
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora
proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI
1997.
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia
a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27.
mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa
stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato
chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5
Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6
Oggetto del
contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo
nell'emanazione della decisione su opposizione.
In data 3
marzo 2005, procedendo ad una revisione d’ufficio, l’UAI ha riconosciuto
all’assicurato una mezza rendita con grado del 50% con effetto dal 1° maggio
2005.
(doc. AI 86).
Con opposizione del 24
marzo 2005, tradotta in italiano il 3 giugno 2005, l’assicurato ha chiesto di
poter continuare ad essere posto al beneficio di una rendita intera (doc. AI 96).
Orbene,
pur comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il
tempo trascorso dalla traduzione in italiano dell’opposizione 3 giugno 2005,
non ravvisa gli estremi per imputare all’amministrazione una ritardata giustizia
ai sensi della succitata giurisprudenza.
Infatti,
l’UAI, ricevuta l’opposizione il 6 giugno 2005 (doc. AI 96), il 10 giugno 2005,
conformemente alla cifra marg. 2015 della circolare sul contenzioso, ha subito
trasmesso alla __________ e alla __________ l’opposizione inoltrata
dall’assicurato (doc. AI 97-98).
La __________ (subentrata
legalmente alla __________), dopo che l’UAI il 27 giugno 2005 ha trasmesso alla
__________ il richiesto incarto AI dell’assicurato (doc. AI 99-100), ha quindi
inoltrato le proprie osservazioni il 23 agosto 2005 (doc. AI 103).
Dunque,
dalle “Osservazioni” della __________ del 23 agosto 2005 al ricorso per
denegata giustizia inoltrato dall’assicurato l’11 ottobre 2005 non erano trascorsi
neppure due mesi.
In simili
circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,
questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa
colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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