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Decisione

32.2005.187

Assicurato contesta di poter esercitare attività adeguate ritenute esigibili dal consulente in integrazione professionale.

25 agosto 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

provvedimenti professionali sono stati proposti, tuttavia l'assicurato non era

interessato." (Doc. AI 38)

1.3. Con

decisione su opposizione 16 settembre 2005 l’amministra-zione ha confermato il

diniego di prestazioni ribadendo che, in ossequio al principio della riduzione

del danno, il ricorrente può ragionevolmente svolgere un’attività diversa da

quella originariamente svolta e conseguire un reddito annuo di fr. 52'566. Dal

raffronto di tale importo con il reddito da valido di fr. 63'553, egli presenta

un grado d’invalidità del 17% non sufficiente per erogare una rendita.

1.4. Avverso

la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA.

Postulando il riconoscimento di una mezza rendita, egli non ritiene esigibile un

cambiamento della sua professione rappresentando la cessazione dei compiti di direzione

e di coordinamento presso il suo ristorante, seppur attualmente svolti in modo

parziale, un peggioramento economico. Inoltre nessun datore di lavoro sarebbe

disposto ad assumerlo ed a corrispondergli lo stipendio che ora percepisce.

Egli

ha poi fatto presente di soffrire di fortissimi dolori alla schiena ed alle

articolazioni che non gli consentono di sollevare pesi.

1.5. Con

la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria

decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1

LPTCA.

Nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Nel

caso in esame, dal punto di vista medico il ricorrente è stato peritato dal dr.

__________, specialista in immunologia clinica e allergologia. Con rapporto 24

febbraio 2004, lo specialista ha diagnosticato una rino-congiuntivite e moderata

asma bronchiale con probabile componente allergica. In merito alle conseguenze

sulla capacità lavorativa lo specialista ha evidenziato:

" Anamnesticamente il paziente non soffre, al di fuori

dell'esposizione alla farina, di rinite o di asma bronchiale. Il bilancio

allergologico ha inoltre permesso di escludere qualsiasi sensibilizzazione ad

altri peneumo-allergeni correnti. Pertanto il paziente va ritenuto abile a

svolgere qualsiasi attività professionale tranne quelle che lo espongono alla

farina." (Doc. AI 21)

Nel

ricorso, l’assicurato ha sostenuto di soffrire di fortissimi dolori alla

schiena ed alle articolazioni, disturbi che non gli consentono, fra l’altro, di

sollevare pesi.

Al

riguardo, nel certificato 13 marzo 2003 il suo medico curante, dr. __________,

ha indicato una dorso-lombosciatalgia ponendola come diagnosi senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 8). Occorre poi rilevare che il

ricorrente non ha prodotto della documentazione medica attestante il carattere

invalidante di tale affezione, a parte la dichiarazione fatta in sede di

perizia di essere portatore di una sindrome lombo-vertebrale. Del resto, come

verrà detto nel prosieguo, la limitazione nel sollevare pesi non incide in

maniera rilevante sulla residua abilità lavorativa in attività adeguate.

In

queste circostanze, siccome la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato prov-vedimento, non è necessario esperire la

chiesta perizia medica. Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5. Per

quel che concerne la componente economica, con rapporto 5 ottobre 2004 la

consulente in integrazione professionale ha ritenuto inesigibile l’originaria attività

svolta dall’assicurato, essendo in costante contatto con l’allergene farina.

Essa ha comunque sostenuto l’esigibilità in altre attività adeguate,

evidenziando quanto segue:

" Ho incontrato l'A. per un colloquio il 14.9.2004 e il

22.12.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui vari

criteri di assegnazione.

II

signor RI 1 non possiede una qualifica e nel passato professionale ha sempre

lavorato nel settore della ristorazione. Con gli anni di esperienza ha potuto

acquisire delle competenze professionali legate alla gestione di un'attività ed

ha potuto accrescere delle conoscenze nella professione di cuoco e pizzaiolo,

senza seguire una formazione specifica. Da oltre 10 anni è responsabile di due

ristoranti: a seguito del danno alla salute la sua attività si limita

soprattutto alla coordinazione e alla supervisione nella misura del 50%, senza

più svolgere l'attività di pizzaiolo. Tenuto conto dei dati medico teorici, l'A. è totalmente inabile nell'attività di pizzaiolo ed

inoltre anche il lavoro in cucina, oppure nel servizio ai tavoli in un ristorante,

rappresenta un rischio potenziale e deve essere evitato. Per questo motivo

l'attività attualmente svolta non risulta essere esigibile in quanto espone

costantemente a polvere di farina.

Anche

se l'A. non possiede una qualifica, è comunque

riuscito a qualificarsi professionalmente attraverso l'esperienza lavorativa e

a raggiungere un buon livello salariale. A mio modo di vedere, le competenze

professionali acquisite e le capacità gestionali dell'A. possono essere

sfruttate anche in altri settori professionali che non lo espongono alla farina.

Infatti, ritengo che può accedere ad una vasta gamma di attività non

qualificate o semi-qualificate sul mercato libero del lavoro.

In

questa situazione provvedimenti professionali sono stati proposti senza

tuttavia una corrispondenza da parte dell'A. stesso." (Doc. AI 31)

2.6. Nell’atto

di ricorso l’assicurato contesta di essere in grado di svolgere altre attività

lucrative, poiché:

" Il ricorrente prima di essere afflitto dai problemi di

salute ampiamente provati dalla documentazione medica agli atti, svolgeva sì la

professione di pizzaiolo, ma non solo: infatti, essendo il ricorrente, oltre

che dipendente della società anonima che gestisce l'esercizio pubblico presso

il quale egli lavora, anche proprietario delle azioni della società anonima

stessa, il ricorrente ha parzialmente svolto in passato anche importanti

funzioni di coordinazione e di direzione. Questa circostanza è stata più volte

sottolineata dal ricorrente in occasione dei colloqui verbali che egli ha avuto

con i funzionari che hanno istruito la pratica.

L'attuale

situazione valetudinaria del ricorrente non consente al ricorrente assolutamente

più di svolgere l'attività di pizzaiolo: questo fatto è incontestato in causa.

Il

ricorrente riesce tuttavia ancora, a tratti e compatibilmente con il suo

altalenante stato di salute, ad essere presente nel ristorante per svolgere le

citate altre funzioni di direzione e coordinazione.

Al

riguardo va tuttavia precisato quanto segue:

Il

ricorrente non è in grado, per la sua formazione, di svolgere una vera attività

di direzione e tanto meno riuscirebbe in modo autonomo a fare il direttore di

un esercizio pubblico di una certa importanza;

Il

ricorrente può svolgere la citata attività esclusivamente perché il datore di

lavoro dal profilo economico è il ricorrente medesimo: egli non potrebbe

infatti assicurare una presenza e prestazioni costanti e programmate alle

dipendenze di un terzo.

Con

queste premesse e con l'aggiunta di una buona dose di tolleranza da parte degli

altri collaboratori del ristorante, il ricorrente riesce a raggiungere uno

stipendio pari a circa il 40%/50% di quello che normalmente potrebbe

conseguire." (Doc. I)

2.7. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle

assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.

57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

2.8. Ritornando

al caso in esame, secondo questa Corte all’assicurato può essere ragionevolmente

chiesto, come rettamente evidenziato dalla consulente nel rapporto 5 ottobre

2004, di sfruttare la sua residua abilità lavorativa nel settore lavorativo non

qualificato e semi-qualificato. Quali attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

va ad esempio menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite

mansioni (di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure

quello dei servizi dove vi sono attività che non comportano aggravi fisici e

possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la

possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;

STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01, consid. 4.7). Per

questi motivi la sindrome lombo-vertebrale di cui il ricorrente è affetto non

risulta essere invalidante, visto che le succitate professioni non necessitano

il sollevamento di pesi.

Vero

che l’assicurato è sprovvisto di una qualificata formazione, ma è altrettanto vero

che negli anni egli ha acquisito delle competenze professionali nella

conduzione e gestione di un esercizio pubblico, competenze che egli può

sicuramente mettere a frutto, ad esempio, nel settore della ristorazione. Del

resto, vista la sua età, l’interessato dispone ancora di una certa flessibilità

di adattarsi ad altre esperienze lavorativa.

Va

poi rilevato egli non si è dimostrato interessato ai provvedimenti

professionali proposti dalla consulente.

In

queste circostanze, dunque, è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

ragionevolmente l’assicurato può esercitare un’attività lucrativa adeguata.

2.9. Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito

senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività

esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Nel caso in esame, nel citato rapporto 5 ottobre 2004 la consulente

ha proceduto al calcolo della residua capacità al guadagno:

" Calcolo della capacità di guadagno residua

Considerandi

un reddito ipotetico di fr. 63553 e una capacità di lavoro residua dei

100%, secondo le statistiche RSS teoriche (4°rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 52566 e una capacità di guadagno residua del 82,71 %.

Dato

che il danno alla salute è subentrato nel 1996, ho fatto un confronto dei

redditi anche negli anni precedenti al 2002 (aggiornando il reddito

conseguibile dall'A. attraverso l'indice d'aumento dei salari nominali): la

perdita di guadagno calcolata equivale a quella stabilita nell'anno 2002."

(Doc. AI 31)

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso

deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel

caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique

VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,

recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati

criteri, la consulente ha dunque stabilito il reddito ipotetico da invalido,

prendendo come riferimento i statistici

salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica relativi al Ticino

(Tabella ta 13).

Ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA

(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di

statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

Nel

caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.

347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con

orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.

4’437.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’625 mensili

oppure a fr. 55’500 per l'intero anno (fr. 4’625 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Non

avendo la consulente riconosciuto alcuna riduzione di rendita, il reddito da

invalido corrisponde a fr. 55'500.

Dal

raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 63'553

(non contestato) risulta un'incapacità al

guadagno del 13% (63'553

– 55'000 x 100 : 63'553), non giustificante

l'erogazione di una rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare

i redditi di riferimento al 2005, momento dell’emanazione della querelata

decisione.

Ne

consegue che l’assicurato non presenta un’incapacità al

guadagno di grado pensionabile.

Sulla

scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il

ricorso respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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