32.2005.187
Assicurato contesta di poter esercitare attività adeguate ritenute esigibili dal consulente in integrazione professionale.
25 agosto 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.187
Data decisione, Autorità:
25.08.2006, TCA
Titolo:
Assicurato contesta di poter esercitare attività adeguate ritenute esigibili dal consulente in integrazione professionale.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.187
BS/td
Lugano
25 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1969, precedentemente attivo quale pizzaiolo con anche funzioni di direzione
e di coordinazione del ristorante di sua proprietà, nel mese di febbraio 2002
ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito di un’allergia
alla farina che gli causa difficoltà respiratorie (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia allergologica, con decisione 24 gennaio
2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari
acquisiti all'incarto, risulta che la patologia del quale l'assicurato è
portatore comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.
Secondo
la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'assicurazione
invalidità si evince che l'attività di pizzaiolo non è più proponibile, mentre
in una professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato
di salute la capacità lavorativa medico teorica è del 100%.
L'assicurazione
ha quindi valutato il grado invalidante dell'assicurato procedendo al confronto
dei redditi come espresso nello specchietto a margine. In particolare il grado
invalidante è stato fissato in ossequio delle seguenti considerazioni: si
ritiene vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurato e ciò se si
considerano i rapporti medici esaminati dal servizio medico regionale, il quale
ritiene totalmente abile l'assicurato per attività adeguate allo stato di
salute.
Per tali
attività, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è
stata emanata dal TF nel maggio 2000) al fine di determinare il salario da
invalido di un assicurato che non esercita in concreto professione alcuna, o
comunque non sfrutta appieno le residue capacità di guadagno, è possibile far
riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente
dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il
valore mediano o centrale.
Il
consulente per l'integrazione professionale ha quindi proceduto a verificare se
le indicazioni medico teoriche sono traducibili ragionevolmente nella pratica
confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività
consone allo stato di salute dell'assicurato.
In
conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e tenendo conto delle
indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo RSS (4° rango e 2° quartile),
il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr. 63'553.-
(aggiornato nel 2002) con il reddito da invalido che secondo RSS nel 2002
ammontava almeno a Fr. 52'566.- ottenendo un grado invalidante massimo del 17%
come espresso a margine.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 63'553.-
con invalidità CHF 52'566.-
Perdita di
guadagno CHF
10'987.- = Grado d'invalidità 17%
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Fatti
I
provvedimenti professionali sono stati proposti, tuttavia l'assicurato non era
interessato." (Doc. AI 38)
1.3. Con
decisione su opposizione 16 settembre 2005 l’amministra-zione ha confermato il
diniego di prestazioni ribadendo che, in ossequio al principio della riduzione
del danno, il ricorrente può ragionevolmente svolgere un’attività diversa da
quella originariamente svolta e conseguire un reddito annuo di fr. 52'566. Dal
raffronto di tale importo con il reddito da valido di fr. 63'553, egli presenta
un grado d’invalidità del 17% non sufficiente per erogare una rendita.
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA.
Postulando il riconoscimento di una mezza rendita, egli non ritiene esigibile un
cambiamento della sua professione rappresentando la cessazione dei compiti di direzione
e di coordinamento presso il suo ristorante, seppur attualmente svolti in modo
parziale, un peggioramento economico. Inoltre nessun datore di lavoro sarebbe
disposto ad assumerlo ed a corrispondergli lo stipendio che ora percepisce.
Egli
ha poi fatto presente di soffrire di fortissimi dolori alla schiena ed alle
articolazioni che non gli consentono di sollevare pesi.
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà del-l’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1
LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, dal punto di vista medico il ricorrente è stato peritato dal dr.
__________, specialista in immunologia clinica e allergologia. Con rapporto 24
febbraio 2004, lo specialista ha diagnosticato una rino-congiuntivite e moderata
asma bronchiale con probabile componente allergica. In merito alle conseguenze
sulla capacità lavorativa lo specialista ha evidenziato:
" Anamnesticamente il paziente non soffre, al di fuori
dell'esposizione alla farina, di rinite o di asma bronchiale. Il bilancio
allergologico ha inoltre permesso di escludere qualsiasi sensibilizzazione ad
altri peneumo-allergeni correnti. Pertanto il paziente va ritenuto abile a
svolgere qualsiasi attività professionale tranne quelle che lo espongono alla
farina." (Doc. AI 21)
Nel
ricorso, l’assicurato ha sostenuto di soffrire di fortissimi dolori alla
schiena ed alle articolazioni, disturbi che non gli consentono, fra l’altro, di
sollevare pesi.
Al
riguardo, nel certificato 13 marzo 2003 il suo medico curante, dr. __________,
ha indicato una dorso-lombosciatalgia ponendola come diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 8). Occorre poi rilevare che il
ricorrente non ha prodotto della documentazione medica attestante il carattere
invalidante di tale affezione, a parte la dichiarazione fatta in sede di
perizia di essere portatore di una sindrome lombo-vertebrale. Del resto, come
verrà detto nel prosieguo, la limitazione nel sollevare pesi non incide in
maniera rilevante sulla residua abilità lavorativa in attività adeguate.
In
queste circostanze, siccome la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato prov-vedimento, non è necessario esperire la
chiesta perizia medica. Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.
274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5. Per
quel che concerne la componente economica, con rapporto 5 ottobre 2004 la
consulente in integrazione professionale ha ritenuto inesigibile l’originaria attività
svolta dall’assicurato, essendo in costante contatto con l’allergene farina.
Essa ha comunque sostenuto l’esigibilità in altre attività adeguate,
evidenziando quanto segue:
" Ho incontrato l'A. per un colloquio il 14.9.2004 e il
22.12.2004; è stato convenientemente informato sulle prestazioni Al e sui vari
criteri di assegnazione.
II
signor RI 1 non possiede una qualifica e nel passato professionale ha sempre
lavorato nel settore della ristorazione. Con gli anni di esperienza ha potuto
acquisire delle competenze professionali legate alla gestione di un'attività ed
ha potuto accrescere delle conoscenze nella professione di cuoco e pizzaiolo,
senza seguire una formazione specifica. Da oltre 10 anni è responsabile di due
ristoranti: a seguito del danno alla salute la sua attività si limita
soprattutto alla coordinazione e alla supervisione nella misura del 50%, senza
più svolgere l'attività di pizzaiolo. Tenuto conto dei dati medico teorici, l'A. è totalmente inabile nell'attività di pizzaiolo ed
inoltre anche il lavoro in cucina, oppure nel servizio ai tavoli in un ristorante,
rappresenta un rischio potenziale e deve essere evitato. Per questo motivo
l'attività attualmente svolta non risulta essere esigibile in quanto espone
costantemente a polvere di farina.
Anche
se l'A. non possiede una qualifica, è comunque
riuscito a qualificarsi professionalmente attraverso l'esperienza lavorativa e
a raggiungere un buon livello salariale. A mio modo di vedere, le competenze
professionali acquisite e le capacità gestionali dell'A. possono essere
sfruttate anche in altri settori professionali che non lo espongono alla farina.
Infatti, ritengo che può accedere ad una vasta gamma di attività non
qualificate o semi-qualificate sul mercato libero del lavoro.
In
questa situazione provvedimenti professionali sono stati proposti senza
tuttavia una corrispondenza da parte dell'A. stesso." (Doc. AI 31)
2.6. Nell’atto
di ricorso l’assicurato contesta di essere in grado di svolgere altre attività
lucrative, poiché:
" Il ricorrente prima di essere afflitto dai problemi di
salute ampiamente provati dalla documentazione medica agli atti, svolgeva sì la
professione di pizzaiolo, ma non solo: infatti, essendo il ricorrente, oltre
che dipendente della società anonima che gestisce l'esercizio pubblico presso
il quale egli lavora, anche proprietario delle azioni della società anonima
stessa, il ricorrente ha parzialmente svolto in passato anche importanti
funzioni di coordinazione e di direzione. Questa circostanza è stata più volte
sottolineata dal ricorrente in occasione dei colloqui verbali che egli ha avuto
con i funzionari che hanno istruito la pratica.
L'attuale
situazione valetudinaria del ricorrente non consente al ricorrente assolutamente
più di svolgere l'attività di pizzaiolo: questo fatto è incontestato in causa.
Il
ricorrente riesce tuttavia ancora, a tratti e compatibilmente con il suo
altalenante stato di salute, ad essere presente nel ristorante per svolgere le
citate altre funzioni di direzione e coordinazione.
Al
riguardo va tuttavia precisato quanto segue:
Il
ricorrente non è in grado, per la sua formazione, di svolgere una vera attività
di direzione e tanto meno riuscirebbe in modo autonomo a fare il direttore di
un esercizio pubblico di una certa importanza;
Il
ricorrente può svolgere la citata attività esclusivamente perché il datore di
lavoro dal profilo economico è il ricorrente medesimo: egli non potrebbe
infatti assicurare una presenza e prestazioni costanti e programmate alle
dipendenze di un terzo.
Con
queste premesse e con l'aggiunta di una buona dose di tolleranza da parte degli
altri collaboratori del ristorante, il ricorrente riesce a raggiungere uno
stipendio pari a circa il 40%/50% di quello che normalmente potrebbe
conseguire." (Doc. I)
2.7. Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Infine,
conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle
assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
2.8. Ritornando
al caso in esame, secondo questa Corte all’assicurato può essere ragionevolmente
chiesto, come rettamente evidenziato dalla consulente nel rapporto 5 ottobre
2004, di sfruttare la sua residua abilità lavorativa nel settore lavorativo non
qualificato e semi-qualificato. Quali attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,
va ad esempio menzionato il settore dell’industria, in cui possono essere eseguite
mansioni (di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, oppure
quello dei servizi dove vi sono attività che non comportano aggravi fisici e
possono essere svolte prevalentemente in posizione seduta (per es. attività
d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la
possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482;
STFA 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329/01, consid. 4.7). Per
questi motivi la sindrome lombo-vertebrale di cui il ricorrente è affetto non
risulta essere invalidante, visto che le succitate professioni non necessitano
il sollevamento di pesi.
Vero
che l’assicurato è sprovvisto di una qualificata formazione, ma è altrettanto vero
che negli anni egli ha acquisito delle competenze professionali nella
conduzione e gestione di un esercizio pubblico, competenze che egli può
sicuramente mettere a frutto, ad esempio, nel settore della ristorazione. Del
resto, vista la sua età, l’interessato dispone ancora di una certa flessibilità
di adattarsi ad altre esperienze lavorativa.
Va
poi rilevato egli non si è dimostrato interessato ai provvedimenti
professionali proposti dalla consulente.
In
queste circostanze, dunque, è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113
V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
ragionevolmente l’assicurato può esercitare un’attività lucrativa adeguata.
2.9. Al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16
LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito
senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività
esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Nel caso in esame, nel citato rapporto 5 ottobre 2004 la consulente
ha proceduto al calcolo della residua capacità al guadagno:
" Calcolo della capacità di guadagno residua
Considerandi
un reddito ipotetico di fr. 63553 e una capacità di lavoro residua dei
100%, secondo le statistiche RSS teoriche (4°rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 52566 e una capacità di guadagno residua del 82,71 %.
Dato
che il danno alla salute è subentrato nel 1996, ho fatto un confronto dei
redditi anche negli anni precedenti al 2002 (aggiornando il reddito
conseguibile dall'A. attraverso l'indice d'aumento dei salari nominali): la
perdita di guadagno calcolata equivale a quella stabilita nell'anno 2002."
(Doc. AI 31)
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso
deve essere determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel
caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique
VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc,
recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati
criteri, la consulente ha dunque stabilito il reddito ipotetico da invalido,
prendendo come riferimento i statistici
salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica relativi al Ticino
(Tabella ta 13).
Ora,
va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale
nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA
(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice
Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte
plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di
statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori
nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).
Nel
caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con
orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr.
4’437.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’625 mensili
oppure a fr. 55’500 per l'intero anno (fr. 4’625 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Non
avendo la consulente riconosciuto alcuna riduzione di rendita, il reddito da
invalido corrisponde a fr. 55'500.
Dal
raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 63'553
(non contestato) risulta un'incapacità al
guadagno del 13% (63'553
– 55'000 x 100 : 63'553), non giustificante
l'erogazione di una rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare
i redditi di riferimento al 2005, momento dell’emanazione della querelata
decisione.
Ne
consegue che l’assicurato non presenta un’incapacità al
guadagno di grado pensionabile.
Sulla
scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster