32.2005.188
Assicurato che contesta una valutazione del SMR in merito all'affezione psichica, non ritutenuta invalidante; valutazione confermata dal Tribunale. Egli contesta anche l'esigibilità di svolgere attivi
30 agosto 2006Italiano17 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.188
Data decisione, Autorità:
30.08.2006, TCA
Titolo:
Assicurato che contesta una valutazione del SMR in merito all'affezione psichica, non ritutenuta invalidante; valutazione confermata dal Tribunale. Egli contesta anche l'esigibilità di svolgere attività adeguate.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.188
BS/td
Lugano
30 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1954, di formazione impiegato di commercio, nel mese di giugno 2004
ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti adducendo gravi problemi
di natura psichica a partire dagli anni novanta (doc. AI 1).
1.2. Raccolta
la documentazione medica ed economica e sentito il parere del proprio Servizio
medico regionale (SMR), con decisione 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni dagli atti non risultando medicalmente oggettivata un’i-nabilità
lavorativa di lunga durata giustificante il diritto ad eventuali prestazioni
assicurative (doc. AI 26).
1.3. In
occasione del colloquio 6 aprile 2005 con i funzionari del-l’amministrazione,
l’assicurato ha contestato detta decisione facendo presente di non ritenersi
più nelle condizioni di riprendere un’attività lucrativa a tempo pieno. Al
riguardo egli ha invitato l’Ufficio AI a sottoporlo ad una valutazione
specialistica in modo da determinare la sua reale capacità lavorativa.
L’assicurato si è inoltre impegnato a trasmettere una relazione scritta da
parte della __________, presso la quale negli ultimi cinque anni ha svolto
attività prevalentemente in ambito agricolo (raccolta e spedizione), riguardo
alla sua resa professionale e al suo stato comportamentale (doc. AI 32).
1.4. Con
decisione 20 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione, osservando:
" Innanzitutto, è lecito ricordare che l'amministrazione
per principio esprimere il proprio convincimento prendendo le decisioni che si
impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione
spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa
valutazione del caso.
Nell'evenienza
concreta, l'assicurato non ha per contro prodotto elementi di natura medica a
sostegno delle sue argomentazioni sottoscritte in occasione dell'udienza
servita alla stesura dell'opposizione e tanto meno non sono state trasmesse
all'UAI osservazioni da parte della __________.
In
esito a quanto menzionato, considerato che l'atto di opposizione non è stato supportato
da elementi oggettivi alcuni, l'apprezzamento effettuato dal SMR nel corso
d'istruttoria deve essere legittimamente riconfermato, motivo per cui altri
passi istruttori non possono essere reputati necessari.
Conseguentemente,
la richiesta volta all'attuazione di una nuova indagine medica peritale non ha
ragione di essere accolta.
Fatte
queste considerazioni, osservato dunque come l'atto di opposizione non abbia
avuto forza probatoria di rilevanza tale da inficiare la bontà della decisione
impugnata, l'Ufficio AI del Canton Ticino risolve: l'opposizione è respinta."
(Doc. AI 35)
1.5. Avverso
la succitata decisione RI 1 ha inoltrato all’Ufficio AI un atto di ricorso, da
quest’ultimo trasmesso per competenza allo scrivente Tribunale. Dando seguito
al decreto di completazione del ricorso da parte del Vicepresidente del TCA,
l’assicurato ha introdotto lo scritto 9 ottobre 2005 con cui ha chiesto il riesame
della pratica, evidenziando in particolare:
" Egregi Signori, con la presente interpongo regolare
ricorso contro la decisione sopraccitata. Non è facile dare una descrizione dei
fatti poiché sono state varie cose, vari episodi a portarmi nelle condizioni in
cui mi trovo, incidenti vari e traumi psichici con cause varie. La mia vista
non mi consente più né di lavorare, né di vivere normalmente (ho rinunciato
anche all'automobile). I miei nervi sono in uno stato pietoso (prendo 4 mg di
Xanax al giorno, dal quale sono dipendente), soffro di depressione, insonnia e
dolori fisici (in particolare schiena, testa ed intestini). Non potrei
garantire né affidabilità né costanza e tantomeno responsabilità, ad un
ipotetico datore di lavoro.
Purtroppo
Fatti
il rapporto chiesto al Dr. __________ (psichiatra), di __________ non mi è
ancora stato inviato, malgrado i miei richiami, non ha il tempo per allestirlo
e me lo invierà appena possibile (cosa che sarà mia premura trasmettervi non
appena ricevuto). Non ricorro più a psichiatri o simili perché, oltre a non
averne né la forza né la voglia, non ne ho fiducia e non vorrei peggiorare
ulteriormente la mia situazione ed inoltre crearmi nuove spese.
In
allegato invio una lettera (certificato) del mio medico curante, Dr. __________,
__________, la quale dice già qualcosa in più.
Nel
primo ricorso, fatto verbalmente, ho chiesto, e ribadisco non si può
rifiutare una prestazione a chi ne ha bisogno senza neanche interpellarlo,
così, tanto per evadere una pratica in più, non è serio!" (Doc. IV)
1.6. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria
decisione, ha chiesto la reiezione del ricor-so. Contestualmente essa ha prodotto
una nota del SMR (doc. VIII).
Interpellato dal TCA, il ricorrente non ha preso posizione in merito al nuovo
documento (IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1
LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita AI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p.
182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, con rapporto 9 febbraio 2005 il SMR, fondandosi sulla documentazione
medica acquisita, ha posto le diagnosi di disturbi ansiosi cronici, di sindrome
di disadattamento e acuità visiva ridotta (visione monoculare), rilevando
quando segue:
" Trattasi di un assicurato 50enne che presenta una
problematica psichica di tipo ansio reattiva che crea problemi nell'inserimento
lavorativo. La visione mono-oculare impedisce le attività che necessitano la visione
stereoscopica.
L'impedimento
psico-sociale presente da diversi anni con necessità di sostegno assistenziale.
La
problematica psi non è documentata, non c'è una presa a carico specialistica.
Le motivazioni sono prevalentemente d'ordine psicosociali. L'inabilità di lunga
durata non risulta giustificata.
Ritengo
che siamo in assenza di elementi oggettivi per porre una diagnosi medica, non
sono presenti documenti che certificano l'IL di lunga durata, non risulta
essere sottoposto a cura psi. La richiesta viene fatta per problemi sociali.
Per
tutti questi elementi e la mancanza di documentazione che certifichi l'IL di
lunga durata si giustifica un rifiuto di prestazioni." (Doc. AI 24)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita.
2.5. Dalla
documentazione medica acquisita dall’amministrazione non risulta che il ricorrente
sia affetto da patologie somatiche invalidanti durature che causano
un’invalidità di grado pensionabile.
Per
quel che concerne la problematica gastroenterologica nel rapporto 7 maggio 2003
il dr. __________, specialista in gastroenterologia, ha attestato un netto miglioramento,
evidenziando tuttavia una nota intolleranza al lattosio (doc. AI 20-2).
Riguardo
alla maculopatia all’occhio sinistro, nel rapporto 31 agosto 2004 il dr. __________,
specialista in oftalmologia, ha attestato una leggera diminuzione di
rendimento, quantificata sino al 30%, nell’attività d’impiegato di commercio
Considerandi
dovuta al fatto che l’assicurato è limitato in attività che richiedono una
vista binoculare (doc. AI 15).
Da
ultimo, il 22 luglio 2004 il medico curante, dr. __________, ha certificato
periodi d’inabilità lavorativa inferiori ai dodici mesi (dal 5.11.1997 al
1.2.1998
per scoliosi e lombaggine; dal 26.5.1999 al 9.6.1999 per trauma da
caduta, dal 22.11.1999 al 24.12.1999 per un altro trauma) (doc. AI. 8).
Nel
ricorso l’assicurato ha descritto il suo stato di salute, senza tuttavia aver
prodotto documentazione medica che attesti diversamente da quanto sopra
riportato. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa
e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.6
Per
quel che concerne la questione legata ai problemi d’ordine psichico, va innanzitutto
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno
alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004.
nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
In
casu, dal medico curante si apprende che l’assicurato soffre di depressioni e
che nel 2002 aveva svolto una cura presso il dr. __________ di __________. Egli
ha anche raccomandato una presa a carico psichiatrica, consigliando al suo
paziente di rivolgersi al Servizio psico-sociale (doc AI 8).
Interpellato
dall’Ufficio AI, nella lettera 24 agosto 2004 il citato servizio ha fatto presente
che “il signor RI 1 ha portato la sua problematica sociale e lavorativa, lo
sue difficoltà relazionali nei suddetti ambiti e la sua non disponibilità ad essere
seguito dal nostro Servizio” (doc. AI 14-1).
Con
lettera 27 settembre 2004 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,
ha comunicato all’amministrazione quanto segue:
" Mi riferisco alla sua del 8 settembre u.s. e con la
presente le comunico che il paziente a margine è stato consultato presso il mio
studio medico una sola volta il 24.08.2001 in seguito alla segnalazione del medico
curante Dr. __________ di __________.
Egli
aveva presentato uno stato ansioso-depressivo in seguito a vari problemi
socio-professionali e già da tempo non lavorava (pittore) ma stava
attraversando un periodo di ambivalenza senza poter prendere una decisione per
quel che riguardava il suo futuro.
Durante
questo colloquio ho constatato un importante stato d'ansia e varie altre preoccupazioni
che egli mi spiegava a causa del suo problema socio-famigliare.
Non
abbiamo neppure iniziato una psicoterapia perché il paziente non si è più presentato
agli appuntamenti, mi riferiva di assumere Xanax fino a 3 mg al giorno da più
di 10 anni.
Non
sono dunque in grado di esprimermi sulla sua capacità lavorativa né progetti futuri
visto che si è presentato una volta sola presso il mio studio e l'unica mia
lettera è la segnalazione del medico curante che dichiarava la situazione
socio-professionale precaria." (Doc. AI 21)
Orbene,
certamente l’assicurato si trova in un particolare stato d’ansia-depressivo,
dovuto principalmente alla sua problematica socio-familiare (certificato 27
settembre 2004 del dr. __________). Da diversi anni non svolge attività
lucrativa ed è beneficiario del-l’assistenza sociale (doc. AI 3). Vero che con
scritto 3 settembre 2003 l’interessato ha rescisso il contratto lavorativo con __________
adducendo motivi di salute, anticipando inoltre l’intenzione di inoltrare una domanda
AI (doc. AI 3-31). Ma è altrettanto vero che non ha prodotto quanto promesso in
sede di colloquio con i funzionari dell’amministrazione, in particolare riguardo
alla sua resa professionale ed al suo stato comportamentale.
Il
ricorrente non ha inoltre fatto pervenire documentazione medica specialistica
attestante la presenza di una patologia psichica invalidante. Il certificato 7
novembre 2005 del medico curante, prodotto pendente causa dall’assicurato, non
aggiunge nuovi elementi di rilievo, ma si limita ad attestare che il paziente
soffre di una malattia di natura psichica che necessita di una cura specialistica.
Certo che al riguardo nel ricorso l’assicurato ha sostenuto di non ricorrere
più a psichiatri poiché “oltre a non avere né la forza né la voglia, non ne
ho fiducia e non vorrei peggiorare ulteriormente la mia situazione ed inoltre
crearmi nuove spese”. Ciononostante va ricordato che conformemente ad un
principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali
dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverant-wortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). Nel caso in esame, questo significa
che l’assicurato non può addurre generici motivi personali per non giustificare
una cura. L’esigibilità di una presa a carico è del resto data dal fatto che il
dr. __________ aveva fissato altri appuntamenti. Non va poi dimenticato che lo
stesso medico curante dr. __________ ha diverse volte sostenuto la necessità di
un intervento specialistico (doc. AI 8 e A3). Infine, la motivazione economica
non regge visto che il ricorrente è in assistenza e quindi sarà l’ente preposto
che, a determinate condizioni, si assumerà le note d’onorario medico.
In queste circostanze, questa Corte ritiene che non sussiste alcun indizio per un’affezione
psichica invalidante ai sensi della succitata restrittiva giurisprudenza e
quindi l’Ufficio AI poteva ritenere non necessario l’espletamento di ulteriori
atti istruttori, tra cui la visita medica auspicata dall’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
conclusione, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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