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Decisione

32.2005.19

richiesta di rendita completiva per la moglie di un assicurato invalido negata dall'Ufficio AI; ricorso dell'assicurato accolto dal TCA che ha accertato come in casu siano date le premesse di cui all'

7 luglio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

R. [H 220/00]; del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99]; del

26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

- oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, beneficiario

di una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2000, ha diritto ad una

rendita completiva per la moglie;

- sino al 31 dicembre 2003 l’art. 34 cpv. 1 LAI (tale articolo è

stato abrogato con la 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio

2004) prevedeva per le persone coniugate che immediatamente prima del

manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, un

diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non fosse

legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva

poteva essere assegnata solo se l’altro coniuge presentava almeno un anno

intero di contributo (lett. a), oppure se aveva il domicilio e la residenza

abituale in Svizzera (lett. b).

Per quel che concerne il diritto transitorio, la lett. e delle

disposizioni finali relative alla 4a revisione della LAI dispone che “le

rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del

diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di

legge”;

- secondo il commentario dell’UFAS in merito alla succitata

revisione, dal 1° gennaio 2004 non sorgerà più il diritto ad una rendita

complementare AI per coniugi. Ciò non è tuttavia il caso in cui la rendita

viene accordata dopo il 1° gennaio 2004 ed i presupposti per la concessione di

tale prestazione sono già adempiuti prima di tale data (Pratique VSI

2003 pag. 399);

- nel caso in esame, l’assicurato, classe 1947, invalido e

coniugato in seconde nozze dal 25 luglio 1997 con __________, la quale ha

contribuito all’AVS per oltre un anno (cfr. inc. Cassa), potrebbe beneficiare

della rendita completiva a partire dalla nascita del diritto alla rendita

intera (1° ottobre 2000) – quindi antecedentemente al 1° gennaio 2004 – solo se

immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa egli ha svolto

un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1vLAI, ciò che costituisce,

appunto, l’oggetto del contendere. In queste circostanze, dunque, l’assicurato

non è toccato dall’abrogazione della rendita AI per coniugi sancita dalla 4a

revisione della LAI;

- RI 1 - che a mente dell’Ufficio AI ha cessato la propria

attività a fine agosto 1999 - sostiene di essere stato professionalmente attivo

anche nel mese di settembre di tale anno, producendo al riguardo della

documentazione che attesterebbe lo svolgimento da parte sua di attività e

mansioni legate alla sua professione di falegname, che egli avrebbe quindi

esercitato sino all’insorgenza, nell’ottobre 1999, dell’incapacità lavorativa;

-

Considerandi

condizione preliminare per l’erogazione della rendita completiva, come detto,

è che la persona coniugata, beneficiaria di una rendita d’invalidità,

immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitasse

un’attività lucrativa.

La ragione di questo presupposto, introdotto con la 10.a revisione della AVS

(in vigore dal 1° gennaio 1997), si basa sul principio che una parte dei

redditi conseguiti dall’assicurato è destinata al mantenimento della famiglia

ai sensi dell’art. 163 CCS e che la perdita totale o parziale di questo reddito

a seguito dell’invalidità viene compensata dall’erogazione di una rendita

completiva (DTF 128 V 28 consid. 3f; STFA inedita 18 giugno 2004

nella causa H [I 104/03] consid. 4.1; cfr. anche FF 1990 II 27).

Tale perdita di reddito è data indipendentemente dal fatto che la persona

assicurata per la sua attività lucrativa abbia percepito un salario in contanti

o in natura e che lo stesso sia o meno soggetto a contribuzione (DTF 128

V 28 consid. 3f). Altrettanto irrilevante è la questione a sapere se il datore

di lavoro abbia adempiuto o meno i suoi obblighi di conteggiare e di pagare i

contributi (DTF 128 V 28 consid. 4);

-

secondo la giurisprudenza, se tra l’esercizio di un’attività lucrativa (o di

un’attività ad essa paragonabile ai sensi dell’art. 30 OAI) e l’insorgenza

dell’incapacità lavorativa è intercorso un lasso di tempo superiore a due mesi,

il presupposto secondo cui l’attività lucrativa deve essere esercitata

immediatamente prima dell’incapacità lavorativa non è adempiuto, motivo per cui

non sussiste un diritto alla rendita per coniuge (SVR 2001 IV nr. 36

pag. 109; STFA inedita citata consid. 2.2). Va poi precisato che

l’inizio dell’incapacità lavorativa secondo l’art. 34 cpv. 1 vLAI va inteso in

relazione all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nel senso che fa stato l’inizio

dell’anno di carenza determinante per il diritto alla rendita (principale)

d’invalidità (Pratique VSI 2003 pag. 287 consid. 3a/bb con riferimenti; SVR

2001.

IV nr. 36 pag. 109 consid. 1c con riferimenti e STFA inedita

citata consid. 2.3);

-

in casu dal fascicolo risulta che l’inizio dell’incapacità lavorativa ex art.

29.

cpv. 1 lett. b. LAI è stato - incontestatamente - fissato dall’Ufficio AI al

17.

ottobre 1999, con conseguente diritto alla rendita (intera) d’invalidità dal

1° ottobre 2000;

-

in queste circostanze - potendo rimanere irrisolta la questione a

sapere se effettivamente l’assicurato ha svolto attività lucrativa dopo

l’agosto 1999, sia a titolo indipendente sia eventualmente anche quale

dipendente della società (__________, risultante iscritta a RC dal 1990) cui è intestata

parte della documentazione prodotta con il gravame - pur ammettendo,

come assunto dall’amministrazione, un’interruzione dell’attività lucrativa a

fine agosto 1999, nei due mesi quindi precedenti la decorrenza dell’incapacità

al lavoro (17 ottobre 1999), è da ritenere che RI 1 ha adempiuto, conformemente

alla suevocata giurisprudenza federale, al requisito dell’immediatezza ai sensi

dell’art. 34 vLAI;

-

avendo dunque il ricorrente, coniugato dal luglio 1997, esercitato

immediatamente prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa un’attività

lucrativa e tenuto inoltre conto che sua moglie ha contribuito all’AVS per oltre

un anno, egli ha diritto ad una rendita completiva per il coniuge

contemporaneamente alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità, vale a

dire a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione 25 gennaio 2005 è annullata.

§§

RI 1

ha diritto alla rendita completiva per la moglie dal 1° ottobre 2000.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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