32.2005.190
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13 marzo 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2005.190
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, TCA
Titolo:
Ritardata giustizia. A ragione, visto che la SUVA era già avanzata nella trattazione del caso concernente l'assicurato, l'UAI ha sospeso la pratica in attesa della decisione da parte della SUVA che deve, comunque, essere ancora sollecitata dopodiché l'UAI dovrà pronunciarsi senza indugio.
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.190
FS
Lugano
13 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
1° luglio 2003, RI 1, nato nel __________, attualmente disoccupato, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2).
1.2. Dagli
atti di causa risulta che l’Ufficio AI ha avviato immediatamente la fase
istruttoria e che, richiamato dalla SUVA l’incarto dell’assicurato, dopo vari
solleciti e diffida finale del 17 ottobre 2003, il 13 aprile 2004 ha ricevuto
anche il richiesto rapporto medico del Dr. __________ (doc. AI 3, 4, 8, 9 e 11).
Il
3 maggio 2004 l’Ufficio AI ha posto delle domande al datore di lavoro
dell’assicurato e in seguito ha sospeso il caso in attesa di ulteriori
comunicazioni da parte della SUVA che stava procedendo ad ulteriori
accertamenti (doc. AI 14, 15, 16, 17 e 20).
Con
lettera 27 settembre 2004 l’assicurato ha informato l’Ufficio AI che il suo
stato di salute sarebbe peggiorato e che una visita del Dr. __________ era
stata fissata per il 16 dicembre 2004 (doc. AI 22).
Il
23 novembre 2004 il datore di lavoro ha trasmesso all’Ufficio AI le schede di
salario richieste (doc. AI 23).
Il
3 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha chiesto alla SUVA la conferma dei periodi di
inabilità lavorativa dell’assicurato e copia degli atti dal 17 maggio 2004 (doc.
AI 25).
Il
15 febbraio 2005 il caso è stato quindi sottoposto al Servizio Medico Regionale
(SMR) dell’AI (doc. AI 28).
Il
15 febbraio 2005 il rappresentante dell’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI,
che glielo ha trasmesso il 17 febbraio 2005, copia dell’incarto AI del suo
assistito (doc. AI 29 e 30).
Lo
stesso legale, il 4 marzo 2005, ha formulato delle osservazioni e ha chiesto il
riconoscimento di un grado d’invalidità del 72% con diritto a rendita intera
dal 1° gennaio 2005 (doc. AI 32).
Una
decisione è poi stata sollecitata il 2 maggio e il 6 giugno 2005 (doc. AI 33 e
36).
Con
lettera 7 giugno 2005 l’Ufficio AI ha comunicato al rappresentante
dell’assicurato che la pratica, sollecitata quel giorno, era ancora pendente
presso il SMR (doc. AI 34).
Con
note mediche 7 giugno e 5 luglio 2005 il medico del SMR ha indicato che non vi
sono elementi extra-infortunistici invalidanti e che la decisione della SUVA ha
un carattere preponderante trattandosi di affezioni puramente infortunistiche
(doc. AI 35 e 40).
Con
scritto del 15 settembre 2005, vista la prevista chiusura del caso, l’Ufficio AI
ha quindi comunicato alla SUVA di sospendere la pratica fino ad una loro
decisione (doc. AI 41).
1.3. Con
il ricorso in oggetto, tramite il suo rappresentante, RI 1 ha chiesto
l’intervento dello scrivente Tribunale affinché assegni all’Ufficio AI un
ultimo termine fino al 14 novembre 2005 per emettere una decisione formale
circa la rendita AI del suo assistito (doc. I).
L’assicurato
sostiene che:
" (…)
All’occorrenza,
l’Ufficio AI poteva e doveva statuire sulla concessione di una rendita di
invalidità al più presto il 17 luglio 2003, ossia ad un anno di distanza
dall’infortunio occorso il 17 luglio 2002 con susseguente e duratura incapacità
lavorativa del ricorrente (cfr. art. 29 LAI).
Con scritto 17/18 agosto 2004 (inc. richiamato Ufficio AI) la __________ informò
ulteriormente l’Ufficio AI dell’inidoneità definitiva del ricorrente a svolgere
l’attività di macchinista ferroviario, confermando la residua capacità del
50% nell’esecuzione di semplici lavori di pulizia.
Già
con rapporto 25 agosto 2004 il Dottor __________ confermava una
permanente inabilità al lavoro del 50% (in attività di pulizia) a far tempo dal
12 maggio 2003 (doc. G, pag. 5 in fine). L’Ufficio AI è venuto a conoscenza di
tale rapporto al più tardi con scritto 4 marzo 2005 di questo legale.
A
prescindere, dunque, dal lungo tempo trascorso dal momento dell’infortinio (7
luglio 2002) sino ad oggi senza che l’Ufficio AI adottasse alcuna misura né emettesse
alcuna decisione formale (ciò che si presta ad evidenti censure), al più
tardi il 5 marzo 2005 esso disponeva di tutti gli elementi definitivi
per procedere, entro breve tempo, segnatamente non più di alcune settimane (avuto
riguardo del periodo trascorso) per l’emanazione della decisione sulla rendita
AI del ricorrente.
Il
deferimento della pendenza al Servizio medico regionale dell’Ufficio AI (cfr.
doc. F) risulta dunque essere un provvedimento superfluo atto a procrastinare sine
die e inutilmente il disbrigo definitivo della pratica del Signor RI 1.
Del
resto, il Servizio regionale dipende direttamente dall’Ufficio AI,
cosicché un ritardo del primo è inevitabilmente imputabile pure a quest’ultimo.
Posto
quanto sopra, e in particolare il silenzio ingiustificato da parte
dell’Autorità che già da tempo possiede o avrebbe dovuto possedere tutti gli
elementi necessari per potere decidere, sussiste all’occorrenza un manifesto
caso di ritardata giustizia.
Ne
discende che questo Tribunale deve impartire un ultimo termine all’Ufficio AI
per emettere una decisione formale circa la rendita AI al ricorrente, che può
essere quantificato in un mese da oggi.
(…).”
(doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha descritto i passi che hanno portato alla sospensione
della pratica fino alla decisione dell’assicuratore LAINF e ha chiesto la
reiezione del ricorso facendo presente che:
" (…)
Per
lo stesso danno alla salute non si può presumere per l’AI un grado d’invalidità
diverso da quello per l’AINF o per l’AM (Pratique VSI 2001 p. 79). Esaminato
accuratamente il caso, l’Ufficio AI emana una decisione di rendita. Se
l’invalidità è dovuta esclusivamente ad infortunio, l’Ufficio AI si accorda
precedentemente con l’assicuratore infortuni (cfr. Convenzione fra l’AI e
l’INSAI, in vigore dal 1° maggio 2003, e la Convenzione tra l’AI e gli
assicuratori infortuni, conformemente all’art. 68 cpv. 1 lett. a LAINF, in
vigore dal 1° settembre 2001).
Nella
fattispecie, ritenuto che il danno alla salute patito dall’assicurato è di
natura puramente infortunistica, l’assicurazione invalidità deve adeguarsi a
quanto deciso dall’AINF. Nel caso quindi non vi è diniego di giustizia
considerato che l’amministrazione AI deve attendere la soluzione del caso da
parte dell’assicuratore LAINF. Non sono realizzati pertanto i presupposti per
definire, in concreto, l’esistenza della denegata giustizia. Si ribadisce che
non appena verrà definito il caso dalla SUVA, l’amministrazione AI emetterà
senza ulteriori indugi la decisione formale sul diritto a prestazioni AI
dell’assicurato.
(…).”
(doc. III)
1.5. Con
scritto 21 febbraio 2006, dopo aver preso visione dell’incarto completo, il
rappresentante dell’assicurato ha inoltrato le proprie osservazione di cui, se
necessario, se ne dirà nel merito (doc. X).
Le
osservazioni dell’assicurato sono state notificate all’Ufficio AI per
conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in
merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da
parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del
medesimo ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B
consid. 2, I 629/01).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in
merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art.
56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3,
Fatti
I 387/03).
2.3. Secondo
il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.
cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad
una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è
espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e
vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61
consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
Considerandi
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22
giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer
6/1998, p. 67).
2.5
Il
TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o
ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2.
LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6
Oggetto
del contendere è sapere se all’Ufficio AI può essere imputato un ingiustificato
ritardo nell’evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1.
La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato il 1°
luglio 2003 (doc. AI 2), per cui effettivamente sino al momento dell’inoltro
del ricorso per denegata giustizia sono passati quasi 28 mesi.
Come
riportato al consid. 1.2, l’Ufficio AI ha tuttavia dato seguito con
sollecitudine agli accertamenti che s'imponevano per appurare l'attuale stato
di salute dell'interessato.
In
particolare, dopo aver ricevuto dalla SUVA, il 31 gennaio 2005, i loro atti
concernenti l’assicurato e posteriori al 17 maggio 2004, l’Ufficio AI, il 15
febbraio 2005, ha sottoposto il caso al SMR, chiedendo un parere circa la
questione a sapere se l’incapacità lavorativa è solo infortunistica (doc. AI
28).
Con
note mediche 7 giugno e 5 luglio 2005 il medico del SMR, Dr. __________, ha
indicato che non vi erano elementi extra infortunistici invalidanti e che,
ritenuta la natura delle affezioni (prettamente infortunistiche), la
valutazione con la quale la SUVA ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al
lavoro dal 1° gennaio 2005 prevale (doc. AI 40 e 35).
Il
15.
settembre 2005 l’Ufficio AI ha quindi comunicato alla SUVA che, vista la
prevista chiusura del caso da parte loro, manteneva sospesa la pratica fino ad
una loro decisione concernente l’assicurato (doc. AI 41).
In
simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,
questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa
colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1.
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che la nozione di invalidità in ambito
AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127.
V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha
quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità
nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ora,
ritenuto che la SUVA era già avanzata nella trattazione del caso concernente
l’assicurato (confronta al riguardo il rapporto della visita medica di chiusura
del 3 giugno 2004 e lo scritto del 9 dicembre 2004 con il quale la SUVA ha
comunicato all’assicurato che a partire dal 1° gennaio 2005 lo considera abile
al lavoro nella misura massima possibile; doc. AI 5-2 e 5-11/13), a mente del
TCA, è a ragione che l’Ufficio AI ha deciso di sospendere la pratica in attesa
di una decisione da parte della SUVA.
In
ogni caso, pur comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato,
considerato anche il tempo trascoro dalla visita medica di chiusura del 3
giugno 2004, l’Ufficio AI dovrà sollecitare ulteriormente una decisione (che si
auspica venga presa al più presto) da parte della SUVA e in seguito senza
indugio procedere a statuire sulla richiesta di prestazioni AI inoltrata
dall’assicurato il 1° luglio 2003.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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