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Decisione

32.2005.190

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 387/03).

2.3. Secondo

il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op.

cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad

una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.

150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

In

una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129

V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella

DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In

RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era

stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

Considerandi

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen

in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22

giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer

6/1998, p. 67).

2.5

Il

TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o

ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso

ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura.

Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

2.

LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

2.6

Oggetto

del contendere è sapere se all’Ufficio AI può essere imputato un ingiustificato

ritardo nell’evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1.

La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato il 1°

luglio 2003 (doc. AI 2), per cui effettivamente sino al momento dell’inoltro

del ricorso per denegata giustizia sono passati quasi 28 mesi.

Come

riportato al consid. 1.2, l’Ufficio AI ha tuttavia dato seguito con

sollecitudine agli accertamenti che s'imponevano per appurare l'attuale stato

di salute dell'interessato.

In

particolare, dopo aver ricevuto dalla SUVA, il 31 gennaio 2005, i loro atti

concernenti l’assicurato e posteriori al 17 maggio 2004, l’Ufficio AI, il 15

febbraio 2005, ha sottoposto il caso al SMR, chiedendo un parere circa la

questione a sapere se l’incapacità lavorativa è solo infortunistica (doc. AI

28).

Con

note mediche 7 giugno e 5 luglio 2005 il medico del SMR, Dr. __________, ha

indicato che non vi erano elementi extra infortunistici invalidanti e che,

ritenuta la natura delle affezioni (prettamente infortunistiche), la

valutazione con la quale la SUVA ha ritenuto l’assicurato totalmente abile al

lavoro dal 1° gennaio 2005 prevale (doc. AI 40 e 35).

Il

15.

settembre 2005 l’Ufficio AI ha quindi comunicato alla SUVA che, vista la

prevista chiusura del caso da parte loro, manteneva sospesa la pratica fino ad

una loro decisione concernente l’assicurato (doc. AI 41).

In

simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati,

questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa

colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1.

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che la nozione di invalidità in ambito

AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione

militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene

apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad

un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF

127.

V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha

quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità

nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in

presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo

differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ora,

ritenuto che la SUVA era già avanzata nella trattazione del caso concernente

l’assicurato (confronta al riguardo il rapporto della visita medica di chiusura

del 3 giugno 2004 e lo scritto del 9 dicembre 2004 con il quale la SUVA ha

comunicato all’assicurato che a partire dal 1° gennaio 2005 lo considera abile

al lavoro nella misura massima possibile; doc. AI 5-2 e 5-11/13), a mente del

TCA, è a ragione che l’Ufficio AI ha deciso di sospendere la pratica in attesa

di una decisione da parte della SUVA.

In

ogni caso, pur comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato,

considerato anche il tempo trascoro dalla visita medica di chiusura del 3

giugno 2004, l’Ufficio AI dovrà sollecitare ulteriormente una decisione (che si

auspica venga presa al più presto) da parte della SUVA e in seguito senza

indugio procedere a statuire sulla richiesta di prestazioni AI inoltrata

dall’assicurato il 1° luglio 2003.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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