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Decisione

32.2005.192

Revisione della rendita. Il migliroramento dello stato di salute ha portato alla soppressione della rendita. Contestazione della perizia ortopedica, la cui validità è stata confermata in sede giudizia

20 ottobre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.

P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno.

2.5. Nell’ambito

della prima domanda di prestazioni, l’assicurata era stata riconosciuta

totalmente inabile nella sua professione.

Con

rapporto 24 marzo 2003 il dr. __________ - poste le diagnosi di esiti da epincondilite

radiale destra con sindrome del tunnel carpale a destra e da ganglio dorsale al

polso destro, esiti da denervazione del gomito destro, asportazione del ganglio

a destra e decompressione del nervo mediano nel canale del carpo a destra con tecnica

endoscopica al 4.10.2002 ed, infine, esiti da distrofia di Sudeck in lenta fase

di miglioramento – aveva infatti attestato un’incapacità lavorativa del 100%

dal 20 marzo 2002. Egli aveva inoltre certificato che l’attività lavorativa potrebbe

essere migliorata se la paziente svolgesse un’attività di sorveglianza senza

utilizzo del braccio destro, facendo tuttavia presente di aspettare l’evoluzione

spontanea dei reliquiati da distrofia di Sudeck prima di potersi esprimere su

eventuali provvedimenti d’integrazione (doc. AI 8-3).

Avendo

il succitato specialista paventato un possibile miglioramento futuro, l’Ufficio

AI ha subito avviato la procedura di revisione. Raccolta la documentazione

medica necessaria, tra cui il rapporto 4 settembre 2003 del dr. __________, ed

alla luce della nota 20 febbraio 2004 della dr. ssa __________ del SMR - la

quale, ritenendo la stato valetudinario stazionario, aveva suggerito di

procedere ad una perizia reumatologica per accertare i limiti funzionali e la

capacità lavorativa in attività adeguate (doc. AI 27-1)-, il 24 febbraio 2004

l’amministrazione ha incaricato il dr. __________ di effettuare una valutazione

specialistica (doc. AI 29-1).

Con

rapporto 24 marzo 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia ha diagnosticato

una sindrome spalla-mano a destra in esisti da decompressione del nervo mediano

al canale carpale a destra e di denervazione del gomito destro eseguito il 4

ottobre 2002, nonché una epicondilopatia omeroradiale a sinistra.

In

merito alla capacità lavorativa egli ha rilevato quanto segue:

" (...)

Al

momento attuale considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie

sopramenzionate, un'attività che non richiede l'utilizzo ed il carico del

braccio dominante destro oltre i 2 kg. In presenza di una periartropatia anche

al gomito sinistro, sono sconsigliabili lavori ripetitivi di

flessione-estensione, prosupinazione contro resistenza con l'avambraccio

sinistro, il carico massimo per il braccio sinistro è di

10

kg.

In

un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella

misura del 100% con un rendimento massimo a partire dal 20.3.2002.

Nell'ultima

attività di operaia nel reparto montaggio, come pure in qualità di sarta,

giudico l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 100%, dal

20.3.2002."

(Doc.

AI 30-5)

Accertata

dunque una piena abilità in attività adeguate, dopo aver proceduto al consueto

raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del

16% e consecutivamente deciso la soppressione della rendita.

Con

il presente ricorso l’assicurata contesta la validità della perizia

reumatologica.

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352; Pratique

VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.7. Nel

caso in esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle

affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice. Infatti, egli ha

compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla

base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e

motivate in merito alla piena capacità di lavoro in attività adeguate. Da tale

valutazione risulta un miglioramento dello stato valetudinario.

L’assicurata contesta le valutazioni del dr. __________ ritenendo la perizia reumatologica

incompleta e quindi non affidabile.

Su richiesta del TCA, con scritti 12 e 16 settembre 2006 il perito ha preso

posizione in merito alle singole censure elencate nel ricorso. Si tratta di

precisazioni, chieste al perito, volte a delucidare determinate affermazioni e

concetti del referto messi in dubbio dall’assicurata. Inoltre, sono state

sollevate diverse censure di natura medica che a maggior ragione necessitavano

di un parere da parte di un esperto. Fondamento del presente giudizio rimane comunque

la perizia 24 marzo 2004.

2.7.1 In

primo luogo l’assicurata sostiene che la diagnosi “sindrome spalla-mano destra”

è troppo generica e non permette d’inquadrare con la dovuta precisione le patologie,

né di valutare un’eventuale evoluzione delle stesse.

Ora,

se da una parte, come rettamente evidenziato dalla ricorrente, il TFA ha rilevato

che in presenza di un rapporto medico contenente una diagnosi senza classificazione

internazionalmente riconosciuta (in quel caso: ICD 10) non significa a priori

che lo stesso non possa essere considerato, a condizione che rispecchi i presupposti

per ritenerlo forza probante (STFA inedita 24 luglio 2003 nella causa R., I

108/03), dall’altra va rilevato come sua presa di posizione 12 settembre 2006

il dr. __________ abbia ben evidenziato che la diagnosi da lui posta è

internazionalmente riconosciuta e rispecchia in modo preciso la situazione invalidante

dell’assicurata. Al riguardo egli ha precisato quanto segue:

" (...)

La

signora RI 1 alla visita peritale del 24.3.2004, sulla base degli atti,

dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, presentava il quadro di

un'algodistrofia al braccio destro, inoltre una periartropatia alla spalla destra

Considerandi

parzialmente anchilosante: le patologie citate permettono di porre la diagnosi

di sindrome spalla-mano a destra, terminologia ben nota in ambito medico-specialistico

(confronta pubblicazione SUVA: E. Bär, M. Felder, B. Kiener (Editeurs),

"Algodystrophie (Complex regional pain syndrome I"). Si tratta dunque

di una descrizione molto precisa della patologia presente in questa assicurata

all'arto superiore destro.

Da

notare inoltre che il Dr. __________, specialista FMH chirurgo della mano, __________,

in data 30.1.2003 comunicava al medico curante la presenza di una spalla destra

anchilosata, quindi totalmente bloccata ai movimenti; alla visita peritale in

questione del 24.3.2004, la spalla destra risultava minimamente (parzialmente)

limitata all'abduzione e rotazione interna, referto che si traduceva in una

distanza pollice vertebra prominens a destra di 0/28 cm (a sinistra 0/17 cm). (...)"

(Doc. VIII, pto. 3.1)

2.7.2

L’assicurata

ritiene che la sintomatologia descritta dal perito corrisponde ai sintomi della

distrofia di Sudeck (essa ha rimarcato che tale patologia, riscontrata dal dr. __________

nel marzo 2003, causa dolori molto forti, che, divenuti insopportabili nello

stadio finale della malattia, possono portare persino all’amputazione della parte

affetta), facendo presente come egli non ne abbia fatto menzione.

In

merito, nel complemento peritale del 12 settembre 2006 il dr. __________ ha evidenziato:

" (...)

Ricordo

che dopo l'intervento di decompressione del nervo mediano al canale carpale a

destra e di denervazione del gomito destro secondo Wilhelm praticati il

4.10

, l'assicurata veniva visitata dallo specialista chirurgo della mano Dr.

__________ a __________, il quale in data 30.1.2003 riferiva della presenza di

una spalla destra anchilosata, di una demineralizzazione maculare della

struttura ossea della mano destra, ponendo la diagnosi di algodistrofia;

successivamente in data 16.10.2003, l'artrorisonanza magnetica della spalla

destra oltre ad evidenziare un'artrosi acromeoclaveare ed una borsite sottodeltoidea,

mostrava una sospetta capsulite retrattile, alla base dell'anchilosi funzionale

della spalla destra; i dati emersi agli atti, ossia l'algodistrofia abbinata

alla presenza di una capsulite retrattile, permettono di porre la diagnosi di

sindrome spalla-mano; i sintomi lamentati dall'assicurata ed elencati sia nella

perizia del 24.3.2004, come pure al punto 3.2.1 citato sopra, sono tipici per

un'algodistrofia, quindi concordo con l'avviso che "questi sintomi

corrispondono però ai sintomi della distrofia di Sudeck, patologia che era

stata diagnosticata nel marzo 2003 dal Dr. __________ ...". (...)"

(Doc. VIII, pto. 3.2.1)

A

completazione di quanto sopra, alla domanda del TCA a sapere quali siano le

conseguenze della distrofia di Sudeck, ammessa dal perito, sul giudizio di

capacità lavorativa espresso nella perizia del 24 marzo 2004 (doc. IX), il dr. __________

ha risposto:

" (...)

Dato

che già la perizia del 24.3.2004 alla diagnosi menzionava una sindrome

spalla-mano a destra, quindi un'algodistrofia al braccio destro abbinata ad una

periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante, la capacità lavorativa

espressa ai punto B.C. a pagina 5 della perizia del 24.3.2004, rimane

valida." (Doc. X)

Non

va poi dimenticato che nel rapporto 4 settembre 2003 il dr. __________, diagnosticata

una “frozen shoulder” (periatropatia omeroscapolare; cfr. Roche Medizin Lexikon,

5a edizione) ed una brachialgia destra con recidiva di epicondilite radiale,

irritazione della sinovia articolare al posto dorsale, irritazione dei nervi mediani

e radiale distale al gomito senza substrato morfologico, aveva certificato che

l’assicurata era in grado di svolgere attività semplici di sorveglianza (doc.

AI 20-4), giudizio che collima con la valutazione peritale in merito alla

residua capacità lavorativa in attività adeguate. Inoltre, non avendo

evidenziato particolari ripercussioni della sindrome di Sudeck (anzi, tale affezione

non è stata nemmeno citata), il dr. __________ ha di fatto confermato il

miglioramento riscontrato nel rapporto 23 marzo 2003 (doc. AI 8-3).

2.7.3

Facendo

presente come l’esame neurologico abbia evidenziato “segno di Tinel al carpale

destro positivo”, indicatore della sindrome da tunnel carpale, la ricorrente rileva

che nelle diagnosi peritali non vi è traccia di tale sindrome. Pertinentemente

il dr. __________ ha al riguardo osservato:

" (...)

La positività del segno di Tinel è un possibile

indicatore per una sindrome del sindrome del tunnel carpale, sindrome che

l'assicurata effettivamente aveva avuto in passato e per la quale era stata

sottoposta ad intervento di decompressione del nervo mediano al canale carpale

a destra il 4.10.2002 presso lo specialista chirurgo della mano Dr. __________

a __________; rileggendo gli atti in possesso dell'assicurazione invalidità,

troviamo una lettera del chirurgo della mano curante Dr. __________ indirizzata

all'assicurazione invalidità del Canton Ticino, datata 4.9.2003, nella quale

risulta che l'assicurata oltre a mostrare una "Frozen Shoulder" a

destra, presentava un esame elettroneurografico completamente normale. Il segno

di Tinel può risultare positivo anche dopo intervento di decompressione del

canale carpale, per una residua maggiore irritabilità del nervo mediano,

operazione ben menzionata nella diagnosi ("Sindrome spalla-mano a destra

in esiti da decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra e di

denervazione del gomito destro secondo Wilhelm, il 4.10.2002"); ne

consegue che la positività del segno di Tinel non è prova dell'esistenza di una

sindrome del canale carpale. (...)" (Doc. VIII, pto. 3.2.2)

2.7.4

Da ultimo, l’assicurata evidenzia che le problematiche alla colonna

vertebrale riscontrate durante l’esame non sono sfociate in una diagnosi

precisa. Nel complemento peritale 12 settembre 2006 il dr. __________ ha così

precisato:

" (...)

L'assicurata

il giorno della perizia non lamentava disturbi o problematiche alla colonna

vertebrale; quest'ultima, è stata comunque dettagliatamente esaminata con i referti

citati sotto "colonna vertebrale"; l'esame clinico della colonna

vertebrale non ha dimostrato patologie in grado di incidere sulla capacità lavorativa."

(Doc.

VIII, pto. 3.2.3)

2.7.5

In

conclusione, visto quanto riportato sopra, questo Tribunale non ha motivi per

ritenere la perizia incompleta. Rispetto alla prima decisione di rendita, lo status

dell’assicurata è da ritenere essere migliorato.

vi sono motivi per ipotizzare un peggioramento delle condizioni di salute subentrate

tra la perizia del 24 marzo 2003 e l’emissione della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata: cfr. DTF 130 V 138 consid. 2, 129 V 4 consid. 1.2,

127.

V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

particolare, il certificato 12 gennaio 2005 del medico curante non apporta

nuovi elementi di giudizio (doc. AI 49-5). Come rettamente evidenziato dal SMR

nella propria nota 21 gennaio 2005 (doc. AI 38-1), il dr. __________ riporta

sostanzialmente le stesse diagnosi e tiene in considerazione le stesse

limitazioni riscontrate dal dr. __________. In particolare, l’epicondilite radiale

a sinistra rilevata dal medico curante era già stata riscontrata dal perito

(cfr. diagnosi di “epicondilopatia omeroradiale a sinistra”).

In

queste circostanze, sulla base dell’affidabile e concludente perizia del dr. __________,

alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), visto inoltre che

la situazione valetudinaria è rimasta sostanzialmente invariata sino

all’emissione della decisione contestata, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

l’assicurata può esercitare un’attività lucrativa adeguata.

Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario procedere ad un’ulteriore perizia reumatologica

e neurologica.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 8 marzo

2005.

la consulente in integrazione professionale, tenuto conto della

documentazione medica agli atti e dopo aver elencato un ampio spettro di

attività da ritenere, nonostante il danno alla salute, ancora esigibili, ha

proceduto al consueto raffronto dei redditi.

Stabilito

un reddito da valido di fr. 41’250, essa ha poi determinato il reddito da invalido

e calcolato la residua capacità al guadagno:

" Considerando un reddito ipotetico di fr. 41’250, una

capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15% per

attività leggere e per scarsa adattabilità dovuta alla problematica alle

braccia, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un

reddito da invalido di fr. 32144 e una capacità di guadagno residua del 77,92%."

(Doc. AI 39-3)

Nella

nota 24 marzo 2005 la consulente ha aggiornato i redditi al 2004 (fr. 42'550 rispettivamente

fr. 38'822) giungendo ad una capacità di guadagno residua del 77,14% (doc. AI

42-1). Nella decisione contestata il reddito da invalido è stato invece

corretto in fr. 35’9250, mentre quello da valido confermato in fr. 42'550, ciò

che ha portato a stabilire un grado d’invalidità del 16% (doc. AI 49-3).

Al

riguardo occorre ricordare che per quel che concerne il reddito da invalido,

lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Applicando in casu la succitata

giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico, la

consulente ha quindi determinato un grado d’invalidità inferiore al minimo pensionabile.

Ora,

va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P.

(I 222/04), recentemente intimata, il TFA ha stabilito che “secondo la

giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata

decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione

del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato

dal TCA.

Tale

circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori

nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe inferiore

a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso

d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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