32.2005.193
Nel caso in esame l'incapacità lavorativa non è dovuta ad etilismo. La valutazione psichiatrica fatta dal SMR non è stata giudicata vincolante. Rinvio per accertare se la patologia psichiatrica è da r
11 settembre 2006Italiano30 min
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Numero d'incarto:
32.2005.193
Data decisione, Autorità:
11.09.2006, TCA
Titolo:
Nel caso in esame l'incapacità lavorativa non è dovuta ad etilismo. La valutazione psichiatrica fatta dal SMR non è stata giudicata vincolante. Rinvio per accertare se la patologia psichiatrica è da ritenere invalidante.
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.193
BS/sc
Lugano
11 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
settembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________ e professionalmente attivo quale muratore, il 12 aprile
1989 ha presentato una prima richiesta di rendita sfociata nella decisione di
rifiuto 4 gennaio 1991, motivata dall’assenza di un danno alla salute
invalidante sia di natura fisica che psichica (doc. AI 27-1).
Una
seconda domanda di rendita è stata introdotta dall’assicurato il 2 aprile 1992 a
motivo degli esiti (epicondilite radiale al gomito destro) dell’infortunio
occorso il 15 luglio 1991. Con decisione 11 febbraio 1994, cresciuta in
giudicato, egli è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità (100%
invalidità) dal 1° luglio 1992 e di una mezza rendita (50% d’invalidità) dal 1°
giugno 1993 al 30 giugno 1993 (doc. AI 48).
1.2. Il
31 maggio 2002 RI 1 ha depositato un’ulteriore domanda di prestazioni motivata
da epicondilite acuta e da depressione nervosa (doc. AI 50).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una visita psichiatrica dell’assicurato
svolta presso il Servio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione 17
dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni facendo
presente quanto segue:
" (...)
Dalla
documentazione medico-specialistica acquista agli atti, con particolare riferimento
al rapporto d'esame 01.10.2004 del Servizio medico regionale dell'AI, risulta
che l'assicurato, dal profilo psichico, è ritenuto totalmente abile al lavoro
nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.
Considerato
che a livello organico gli impedimenti apprezzati risultano del tutto sovrapponibili
a quelli definiti in occasione della precedente domanda, non appare sostenibile
l'ipotesi di un eventuale peggioramento dello stato di salute tale da giustificare
il diritto a rendita." (Doc. AI 80-1+2)
1.3. Con
decisione su opposizione 19 settembre 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego
di prestazioni, motivando come segue il provvedimento preso:
" (...)
Nell'evenienza
concreta, bisogna precisare che l'opponente ha effettivamente prodotto in
originale il referto 25 marzo 2005 stilato dal Servizio __________ di __________,
sostenendo nel contempo la messa al beneficio del diritto a rendita intera.
Per
l'esame di tale referto, come prassi richiede, è stato chiamato in causa il SMR
dell'AI.
Con
rapporto interno 04 maggio 2005, il Dr__________ del SMR ha sottolineato come
l'assicurato sia stato nuovamente segnalato all'inizio dell'anno in corso dal
medico curante al Servizio __________ per una ricaduta di una sindrome
depressiva con ripresa dell'abuso etilico secondario. Ciò concorre a dimostrare
che non era in atto una cura continua per il problema di dipendenza. Il
Servizio __________ ha poi indicato che dal 22 marzo 2005 l'assicurato ha
presentato uno stato di deflessione timica con diversi altri sintomi psichici;
queste constatazioni, a giudizio del SMR. sono tipicamente riconducibili alle
persone che abusano cronicamente di alcol e non appartengono ad uno stato
clinico tale da semmai confermare un peggioramento dello stato psichico.
Infatti, un simile eventuale peggioramento dovrebbe essere documentato in stato
di astinenza prolungata, circostanza che in concreto non è data.
Il SMR è
perciò giunto alla conclusione che le informazioni trasmesse non dimostrano un
aggravamento dello stato clinico, non essendo resi oggettivi eventuali elementi
medici di importanza da sconfessare l'apprezzamento alla base della decisione impugnata.
Di
conseguenza, la valutazione sulla capacità di lavoro ancora esigibile, ritenuta
totale in un contesto lavorativo compatibile con le controindicazioni di
carattere osteo-articolare, deve essere sottoscritta. (Doc. AI 97-4)
Contestualmente
l’amministrazione ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio presentata
dal legale dell’assicurato.
1.4. Con
tempestivo ricorso l'assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della citata decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento
di una rendita intera d’invalidità, nonché di essere posto al beneficio del gratuito
patrocino sia in sede amministrativa che giudiziaria.
In
particolare egli rileva:
" (...)
4. Nel caso
concreto e contrariamente a quanto sostiene l'UAI, siamo in presenza di un caso
ove l'abuso di prodotti alcolici è la conseguenza o un sintomo di un danno alla
salute mentale. È questo danno che produce l'invalidità; l'abuso di alcolici essendo
secondario per rapporto allo stato mentale del ricorrente.
E
valga il vero! Il Servizio __________ di __________, nelle persone dei dr. __________
e __________, delle persone a contatto con il ricorrente così si sono espresse
nel referto 11 ottobre 2005:
" Si certifica che il signor RI 1, nato
il __________ e domiciliato a __________, visitato presso il Servizio __________
di __________ in data 10 ottobre 2005, presenta un ulteriore peggioramento
dello stato depressivo da cui è affetto da anni con abuso etilico secondario,
motivo per il quale si rende necessario un trattamento psichiatrico stazionario
(organizzato presso la Clinica __________ di __________ a partire dal 24
ottobre 2005), con l'obiettivo di sottoporre il paziente a disintossicazione
fisica da sostanze alcoliche e di instaurare una psicofarmacoterapia
antidepressiva e ansiolitica."
(cfr. doc. D.)
Conseguentemente
ben si può affermare:
Ÿ il dr. __________,
che nemmeno ha visitato il ricorrente, sbaglia allorquando ritiene impossibile
la valutazione peritale del peggioramento dello stato di salute del ricorrente;
Ÿ Il dr. __________
sbaglia allorquando ritiene l'abuso di bevande alcoliche quale causa principale
del danno alla salute psichica del ricorrente.
Infatti:
Ÿ l'abuso etilico è da
considerare secondario (il ricorrente si sottoporrà ad una cura di disintossicazione
a partire dal 24 ottobre 2005);
Ÿ il problema
principale va ricercato nel danno alla salute mentale, ampiamente documentato
da una lunga serie di rapporti medici contenuti negli atti di causa che vengono
espressamente richiamati dall'UAI; sono quindi dati gli elementi di fatto atti a
sconfessare il rapporto medico del dr. __________ e le conclusioni contenute
nella decisione impugnata. Il danno alla salute mentale del ricorrente è tale
che egli non è più in grado di svolgere qualsivoglia attività lucrativa.
Egli deve essere riconosciuto incapace al lavoro almeno
al 70%. Sono quindi dati i presupposti per la concessione di una intera rendita
AI. (...)"
(Doc. I,
pag. 5)
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della
decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. Con
decreto 16 novembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza di
concessione dell’assistenza giudiziaria (V).
1.7. In
data 17 novembre 2005 il ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni in
merito alla risposta di causa e notificato i mezzi di prova (VI).
in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore
in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di
medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé motivare
un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.
3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7
consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità).
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ del SMR. Con
rapporto clinico-psichiatrico datato 1° ottobre 2004 il succitato sanitario,
posta la diagnosi di epicondilite radiale al gomito destro e di sindrome di
dipendenza da sostanze alcoliche (ICD F 10.25) e dopo aver esposto una dettagliata
anamnesi, ha proceduto alla seguente valutazione:
" (...)
Dall'anamnesi
dell'assicurato emerge innanzitutto la scarsa cura mostrata dai genitori nel
provvedere ai suoi bisogni affettivi, che durante il periodo infantile lo
portano probabilmente a sviluppare i primi sintomi di una situazione di disagio
nota come sindrome ipercinetica, un quadro caratterizzato dalla mancanza di
perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo, dalla tendenza
a passare da un compito all'altro senza completarne alcuno, dalla tendenza ad
"impegnarsi" in attività afinalistiche e da una certa tendenza
impulsiva spesso causa di provvedimenti disciplinari. Quanto occorsogli nei
primi dieci anni di vita può essere letto in quest'ottica e tutto ciò insieme
al successivo allontanamento e collocamento in istituto hanno di fatto
contribuito da un lato alla perdita di processi di identificazione
stabilizzanti nello sviluppo psicologico, dall'altro alla genesi di una
affettività centrata sulla propria persona.
Personalità
fragile quindi, tendente all'isolamento, scarsamente capace di stabilire validi
legami affettivi cerca, nei momenti di maggiore sollecitazione, la fuga dai problemi
con cui si trova confrontato in importanti abusi alcolici. Così quando in
seguito all'incidente al gomito destro si trova nell'impossibilità di poter
continuare l'attività di muratore, un'attività che si era scelta e per la quale
si sentiva portato non necessitando di particolari doti intellettive, sviluppa
una inevitabile reazione depressiva, si lascia andare e comincia a trovare
conforto nel consumo di bevande alcoliche. Sicuramente inizialmente le utilizza
a scopo automedicativo ma progressivamente esse finiscono per condizionare
pesantemente la sua esistenza perché cominciano ad incidere in modo importante
sui suoi impegni occupazionali e perché probabilmente comincia a spendere una
grande quantità di tempo a procurarsi l'alcool, ad assumerlo e a riprendersi
dai suoi effetti, con inevitabili ripercussioni sulla resa lavorativa che a sua
volta, in una sorta di circolo vizioso, diventa motivo essa stessa di ulteriori
abusi a scopo ansiolitico. Ma soprattutto perché gradualmente lo portano a
sviluppare quella che comunemente viene definita tolleranza, cioè la necessità
di ricorrere ad un sempre maggiore consumo per raggiungere gli stessi effetti
psichici.
In
definitiva se inizialmente il ricorso all'alcol per l'assicurato rappresenta
una "via di fuga" dai problemi lavorativi, successivamente prende il
sopravvento portandolo ad una condizione di degrado e soprattutto di dipendenza
nell'ambito della quale, va sottolineato, generalmente la gratificazione immediata
del bere lascia il posto, subito dopo ad aver bevuto, a sensi di colpa e quindi
ansia e depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.
C'è
un ultimo aspetto a mio avviso da non sottovalutare nella diagnosi di
dipendenza di questo soggetto e cioè che egli, come é tipico in questi casi, dà
l'impressione di non considerare la tendenza etilomanica come un problema ed in
fondo per lui non lo è, perché l'alcool rappresenta probabilmente l'unico modo
che ha per socializzare. Non a caso gli abusi etilici avvengono frequentemente
al bar con gli amici.
In
conclusione appare indubbio che la psicopatologia predominante attualmente lamentata
dall'assicurato sia conseguente alla dipendenza da sostanze alcoliche e che in
quanto tale, così come per le altre dipendenze, non va riconosciuta come patologia
invalidante, anche perché al momento l'assicurato non ha evidenziato segni deponenti
per danni organici rilevanti conseguenti all'abitudine di appetenza alcolica. A
tale proposito va detto che la diagnosi di epatite B avanzata durante l'ultima
degenza presso l'ospedale di __________ nel mese di giugno 2002, dalle notizie
anamnestiche in nostro possesso risulta richiedere unicamente dei controlli
della funzionalità epatica, che l'assicurato afferma di eseguire presso il
proprio curante.
Ritengo
pertanto che sulla base di quanto oggettivato nel corso dell'attuale valutazione
l'assicurato vada considerato, per motivi psichici, abile all'attività
lavorativa in modo completo.
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha precisato:
Dall'insieme
delle constatazioni oggettivate e dalle informazioni fornite dall'assicurato è
possibile concludere per una psicopatologia di dipendenza da sostanze alcoliche
non complicata da danni psico-organici irreversibili e clinicamente
significativi. Anche le attuali conseguenze sulle funzioni cognitive, deficit
di memoria e di capacità di concentrazione, non appaiono particolarmente
invalidanti. Sulla base di tali considerazioni si può ritenere l'assicurato,
per motivi psichici, totalmente abile all'esercizio di qualsiasi attività
lavorativa, compatibilmente con i limiti derivanti dalla patologia osteo-articolare
a carico del gomito destro." (Doc. AI 77-5+6)
Durante
la procedura d’opposizione l’assicurato, contestando la valutazione del SMR, ha
prodotto lo scritto 25 marzo 2005 del Servizio __________ avente il seguente tenore:
" Si certifica che il signor RI 1, seguito presso il
Servizio __________ di __________ a partire dal 1998 al 2003, ci è stato nuovamente
segnalato dal Dr.med. __________, specialista FMH in Medicina interna di __________,
a causa della riacutizzazione a partire dal mese di gennaio-febbraio 2005 della
sindrome depressiva ricorrente da cui il paziente è affetto al 1998 con ripresa
dell'abuso etilico secondario a scopo ansiolitico.
Attualmente,
sulla base del colloquio effettuato presso il Servizio __________ di __________
n data 22.03.2005, lo stato psichico del paziente è caratterizzato da deflessione
timica, apatia, anedonia, abulia, ansietà, rimuginio, crisi di pianto, disturbi
del sonno, sentimento di colpa, idee suicidali non progettuali.
A causa
di tale peggioramento del suo stato psichico, il paziente al momento attuale
non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, appare pertanto indicata
una rivalutazione del diritto ad una rendita di invalidità dal punto di vista
psichico." (Doc. AI 95-2)
Chiamato
ad esprimersi in merito al succitato certificato, con nota 4 maggio 2005 il dr.
__________ del SMR ha rilevato:
" Trattasi di un A che presenta una lunga storia d'abuso
etilico con relativi disturbi psico-sociali.
L'A
ha mostrato durante questi anni di cura una netta mancanza di collaborazione e
tenacia sul piano terapeutico risultando immancabilmente in ripetute ricadute.
Una
valutazione peritale psichiatrica effettuata in ottobre 04, con accurata
valutazione del decorso e dei sintomi, ha evidenziato l'assenza di una
problematica psi invalidante ritenendo che i disturbi riguardano
prevalentemente l'abuso etilico.
Con
tale presa di posizione l'amministrazione ha emesso un rifiuto di prestazioni visto
che la problematica presente non risulta tutelabile ai sensi della legge
dall'AI.
A
tale decisione viene fatto opposizione con un certificato medico del __________.
In
tale certificato viene dichiarato che l'A è stato nuovamente segnalato dal MC
per una ricaduta in una sindrome depressiva con ripresa dell'abuso etilico
secondario al inizio del 05.
Questo
dimostra come indicato nella perizia che l'A non era sottoposto a una cura
continua per il suo problema di dipendenza.
Il
psi indica che il 22.3.05 l'A presenta un stato di deflessione timica con
diversi altri sintomi psichici. Tale constatazioni sono tipicamente presenti
nelle persone che abusano cronicamente di alcool. Questo stato clinico non
conferma la presenza di un peggioramento dello stato psi. Un peggioramento
dovrebbe essere documentato in stato di astinenza prolungata e questo non è il
caso.
Per
Fatti
i diversi motivi sopra-descritti si può ritenere che le informazioni presentate
non dimostrano un peggioramento del stato clinico. In tale senso non vengono
forniti mezzi di prova atti a sconfessare l'operato precedente.
Non
sono presenti per ora elementi medici che giustificano un cambiamento della
nostra decisione che va confermata." (Doc. AI 96-1)
Confermata
dunque la valutazione del dr. __________ di ritenere la la psicopatologia di
cui l’assicurato è portatore quale conseguenza della dipendenza da sostanze
alcoliche e che come tale non è riconosciuta invalidante ai sensi dell’AI, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Il
ricorrente contesta tale tesi e sottolinea la natura secondaria dell’etilismo, evidenziando
quindi il carattere invalidante del danno alla salute psichico che gli causa
un’incapacità lavorativa almeno al 70%.
2.6. Va
qui rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio
determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002
nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.7. Dopo
un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte ritiene che la
patologia psichiatrica di cui è affetto l’assicurato non è riconducibile al
solo abuso di sostanze alcoliche.
Al
riguardo occorre innanzitutto evidenziare che nel rapporto 19 giugno 2002 il
dr. __________ del Servizio __________ di B__________ aveva diagnosticato una
sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33) con secondario abuso
etilico (ICD 10: F10.2). In particolare è stato ricordato come già nel novembre
1998 il paziente era ricorso a cure mediche e psichiatriche dovute ad “un episodio
depressivo maggiore caratterizzato da ansia, angoscia ricorrente, perdita di
appetito, e secondario abuso etilico” (doc. AI 56-3).
Anche
nel referto d’uscita 28 giugno 2002 dell’Ospedale di __________, presso il
quale l’assicurato è stato degente dal 5 al 27 giugno 2002, si parla di dipendenza
da alcool secondaria a sindrome depressiva ricorrente. In
quell’occasione l’astinenza da alcol durante la degenza non aveva creato
problemi al paziente ed era stata disposta anche una presa a carico
psichiatrica successiva alla dimissione (doc. AI 57-2).
Va
poi rilevato che nel già citato rapporto 25 marzo 2005 (cfr. consid. 2.5) lo
stesso __________ ha attestato una riacutizzazione della sindrome depressiva avvenuta
nei mesi di gennaio e febbraio 2005 con ripresa dell’abuso etilico
secondario a scopo ansiolitico (doc. AI 95-2).
Un
ulteriore peggioramento dello stato depressivo con abuso etilico secondario è
stato certificato nel rapporto 11 ottobre 2005 del __________ allegato al
ricorso. Dallo stesso certificato risulta inoltre che è stato organizzato,
partire dal 24 ottobre 2005, un trattamento psichiatrico stazionario presso la
Clinica __________ di __________ “con l’obiettivo di sottoporre il paziente
a disintossicazione fisica da sostanze alcoliche e di instaurare una
psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica” (doc. D).
Considerandi
In
queste circostanze non si può dedurre che la sindrome depressiva sia la conseguenza
diretta dell’etilismo.
Nella
succitata valutazione 1° ottobre 2004 lo stesso dr. __________ ha del resto evidenziato
la precaria situazione affettiva e sociale del ricorrente, rilevando che lo
stesso aveva sviluppato un’inevitabile reazione depressiva conseguente alla problematica
lavorativa. Al riguardo il medico del SMR ha scritto che l’assicurato “ si lascia
andare e comincia a trovare conforto nel consumo di bevande alcoliche” e
più avanti egli conferma che “il ricorso all’alcol per l’assicurato
rappresenta una “via di fuga” dai problemi lavorativi”. Quindi l’assicurato
utilizza le sostanze alcoliche come una sorta di “mezzo terapeutico” o, come
certificato il 25 marzo 2005 dal Servizio __________, a scopo ansiolitico. Certo
il dr. __________ ha evidenziato come il perdurare dell’etilismo abbia portato
all’interessato una sorta di gratificazione immediata accompagnata in un
secondo tempo da sensi di colpa con susseguente stato d’ansia e depressione,
circostanze che a loro volta determinano nuovamente il bisogno di bere. Ma è
altrettanto vero che, come attestato dai succitati atti medici, il ricorso
all’alcol era ed è la risposta ad una particolare situazione psichica preesistente.
Per
questi motivi questa Corte non può aderire alla conclusione del medico del SMR
nel ritenere “la psicopatologia predominante attualmente lamentata
dall’assicurato” quale “conseguenza alla dipendenza da sostanze
alcoliche”.
Occorre
piuttosto accertare se la sindrome depressiva provoca all’assicurato
un’incapacità al guadagno di grado rilevante. La nota 4 maggio 2005 del dr. __________
non può essere d’aiuto in quanto egli non si è espresso sugli effetti
dell’affezione psichica, né d’altronde era il suo compito. Il citato sanitario,
esaminato il rapporto 25 marzo 2005 del __________, ha infatti escluso un
peggioramento dello stato clinico (a mente del TCA, la ricaduta della sindrome
depressiva segnalata dal Servizio __________ può invece costituire un indizio
di un cambiamento in peggio dello stato di salute extra-somatico) e confermato
la valutazione del dr. __________. Il dr. __________ ha anche sostenuto che un
peggioramento può essere documentato solo dopo una prolungata astinenza, senza
comunque porsi la domanda se l’assicurato sia in grado di effettuare un periodo
senza consumo di sostanze alcoliche (cfr. al riguardo STFA inedita 13 luglio
2006.
nella causa B, I 621/05, consid. 6). La risposta a tale quesito potrà
essere data dall’esito della terapia di disintossicazione preannunciata
nell’attestato 11 ottobre 2005 del __________, quesito che dovrà essere
sottoposto dall’amministrazione nell’ambito di una valutazione specialistica
esterna insieme a quello principale consistente nel sapere se l’assicurato,
nonostante il danno alla salute psichica, sia in grado di esercitare
un’attività lucrativa ed in che misura. Sulla scorta di tali accertamenti l’Ufficio
AI, a cui sono rinviati gli atti, si pronuncerà nuovamente sull’invalidità del
ricorrente. Nel frattempo la decisione contestata dev’essere annullata.
2.8
L’assicurato
contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare del
gratuito patrocinio.
Al
riguardo egli ha evidenziato:
" (...)
5.
Sono pure
dati i presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria gratuita. Nel
caso concreto l'intervento del legale non è solo "utile", così come
sostiene l'UAI, ma pure indispensabile. Infatti per il ricorrente, in assenza
di persone a lui vicine che possano occuparsi di queste procedure, risulta impossibile
valutare oggettivamente la fattispecie per rapporto alle norme giuridiche in concreto
applicabili. Altresì il danno alla salute psichica e mentale non permette una
equa e sufficiente difesa dei suoi interessi.
Infine lo stato d'indigenza risulta essere
documentato dall'accluso certificato municipale (doc. E.)." (Doc. I, pag.
6)
Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa,
se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti
(indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità
dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo
2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie
poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere
capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un
intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di
regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui
oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche
difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente
stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des
Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich
alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b
e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti
di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore
sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine
Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute
sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2,
114.
V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I
369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità
dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi
verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique
VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Secondo
questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare
difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo
genere di problematiche. Vero che l’assicurato si trova in una particolare
situazione mentale, ma è altrettanto vero che egli è seguito dal __________ motivo
per cui i suoi interessi sono sufficientemente difesi.
Alla
luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il
gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a
quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione
ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza
restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto
la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza
dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
2.9
Visto l'esito parzialmente
favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al
versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
In
virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 16 novembre
2005.
con cui il TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va di
conseguenza revocato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione
contestata è annullata limitatamente al rifiuto di prestazioni, per il resto la
stessa è confermata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al
consid. 2.7.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili parziali
(IVA
inclusa).
3. Il decreto
16 novembre 2005 con cui il ricorrente è stato ammesso all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio è revocato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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