Lexipedia

Decisione

32.2005.193

Nel caso in esame l'incapacità lavorativa non è dovuta ad etilismo. La valutazione psichiatrica fatta dal SMR non è stata giudicata vincolante. Rinvio per accertare se la patologia psichiatrica è da r

11 settembre 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi motivi sopra-descritti si può ritenere che le informazioni presentate

non dimostrano un peggioramento del stato clinico. In tale senso non vengono

forniti mezzi di prova atti a sconfessare l'operato precedente.

Non

sono presenti per ora elementi medici che giustificano un cambiamento della

nostra decisione che va confermata." (Doc. AI 96-1)

Confermata

dunque la valutazione del dr. __________ di ritenere la la psicopatologia di

cui l’assicurato è portatore quale conseguenza della dipendenza da sostanze

alcoliche e che come tale non è riconosciuta invalidante ai sensi dell’AI, l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni.

Il

ricorrente contesta tale tesi e sottolinea la natura secondaria dell’etilismo, evidenziando

quindi il carattere invalidante del danno alla salute psichico che gli causa

un’incapacità lavorativa almeno al 70%.

2.6. Va

qui rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio

determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Dopo

un attento esame della documentazione agli atti, questa Corte ritiene che la

patologia psichiatrica di cui è affetto l’assicurato non è riconducibile al

solo abuso di sostanze alcoliche.

Al

riguardo occorre innanzitutto evidenziare che nel rapporto 19 giugno 2002 il

dr. __________ del Servizio __________ di B__________ aveva diagnosticato una

sindrome depressiva ricorrente (ICD 10: F33) con secondario abuso

etilico (ICD 10: F10.2). In particolare è stato ricordato come già nel novembre

1998 il paziente era ricorso a cure mediche e psichiatriche dovute ad “un episodio

depressivo maggiore caratterizzato da ansia, angoscia ricorrente, perdita di

appetito, e secondario abuso etilico” (doc. AI 56-3).

Anche

nel referto d’uscita 28 giugno 2002 dell’Ospedale di __________, presso il

quale l’assicurato è stato degente dal 5 al 27 giugno 2002, si parla di dipendenza

da alcool secondaria a sindrome depressiva ricorrente. In

quell’occasione l’astinenza da alcol durante la degenza non aveva creato

problemi al paziente ed era stata disposta anche una presa a carico

psichiatrica successiva alla dimissione (doc. AI 57-2).

Va

poi rilevato che nel già citato rapporto 25 marzo 2005 (cfr. consid. 2.5) lo

stesso __________ ha attestato una riacutizzazione della sindrome depressiva avvenuta

nei mesi di gennaio e febbraio 2005 con ripresa dell’abuso etilico

secondario a scopo ansiolitico (doc. AI 95-2).

Un

ulteriore peggioramento dello stato depressivo con abuso etilico secondario è

stato certificato nel rapporto 11 ottobre 2005 del __________ allegato al

ricorso. Dallo stesso certificato risulta inoltre che è stato organizzato,

partire dal 24 ottobre 2005, un trattamento psichiatrico stazionario presso la

Clinica __________ di __________ “con l’obiettivo di sottoporre il paziente

a disintossicazione fisica da sostanze alcoliche e di instaurare una

psicofarmacoterapia antidepressiva e ansiolitica” (doc. D).

Considerandi

In

queste circostanze non si può dedurre che la sindrome depressiva sia la conseguenza

diretta dell’etilismo.

Nella

succitata valutazione 1° ottobre 2004 lo stesso dr. __________ ha del resto evidenziato

la precaria situazione affettiva e sociale del ricorrente, rilevando che lo

stesso aveva sviluppato un’inevitabile reazione depressiva conseguente alla problematica

lavorativa. Al riguardo il medico del SMR ha scritto che l’assicurato “ si lascia

andare e comincia a trovare conforto nel consumo di bevande alcoliche” e

più avanti egli conferma che “il ricorso all’alcol per l’assicurato

rappresenta una “via di fuga” dai problemi lavorativi”. Quindi l’assicurato

utilizza le sostanze alcoliche come una sorta di “mezzo terapeutico” o, come

certificato il 25 marzo 2005 dal Servizio __________, a scopo ansiolitico. Certo

il dr. __________ ha evidenziato come il perdurare dell’etilismo abbia portato

all’interessato una sorta di gratificazione immediata accompagnata in un

secondo tempo da sensi di colpa con susseguente stato d’ansia e depressione,

circostanze che a loro volta determinano nuovamente il bisogno di bere. Ma è

altrettanto vero che, come attestato dai succitati atti medici, il ricorso

all’alcol era ed è la risposta ad una particolare situazione psichica preesistente.

Per

questi motivi questa Corte non può aderire alla conclusione del medico del SMR

nel ritenere “la psicopatologia predominante attualmente lamentata

dall’assicurato” quale “conseguenza alla dipendenza da sostanze

alcoliche”.

Occorre

piuttosto accertare se la sindrome depressiva provoca all’assicurato

un’incapacità al guadagno di grado rilevante. La nota 4 maggio 2005 del dr. __________

non può essere d’aiuto in quanto egli non si è espresso sugli effetti

dell’affezione psichica, né d’altronde era il suo compito. Il citato sanitario,

esaminato il rapporto 25 marzo 2005 del __________, ha infatti escluso un

peggioramento dello stato clinico (a mente del TCA, la ricaduta della sindrome

depressiva segnalata dal Servizio __________ può invece costituire un indizio

di un cambiamento in peggio dello stato di salute extra-somatico) e confermato

la valutazione del dr. __________. Il dr. __________ ha anche sostenuto che un

peggioramento può essere documentato solo dopo una prolungata astinenza, senza

comunque porsi la domanda se l’assicurato sia in grado di effettuare un periodo

senza consumo di sostanze alcoliche (cfr. al riguardo STFA inedita 13 luglio

2006.

nella causa B, I 621/05, consid. 6). La risposta a tale quesito potrà

essere data dall’esito della terapia di disintossicazione preannunciata

nell’attestato 11 ottobre 2005 del __________, quesito che dovrà essere

sottoposto dall’amministrazione nell’ambito di una valutazione specialistica

esterna insieme a quello principale consistente nel sapere se l’assicurato,

nonostante il danno alla salute psichica, sia in grado di esercitare

un’attività lucrativa ed in che misura. Sulla scorta di tali accertamenti l’Ufficio

AI, a cui sono rinviati gli atti, si pronuncerà nuovamente sull’invalidità del

ricorrente. Nel frattempo la decisione contestata dev’essere annullata.

2.8

L’assicurato

contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare del

gratuito patrocinio.

Al

riguardo egli ha evidenziato:

" (...)

5.

Sono pure

dati i presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria gratuita. Nel

caso concreto l'intervento del legale non è solo "utile", così come

sostiene l'UAI, ma pure indispensabile. Infatti per il ricorrente, in assenza

di persone a lui vicine che possano occuparsi di queste procedure, risulta impossibile

valutare oggettivamente la fattispecie per rapporto alle norme giuridiche in concreto

applicabili. Altresì il danno alla salute psichica e mentale non permette una

equa e sufficiente difesa dei suoi interessi.

Infine lo stato d'indigenza risulta essere

documentato dall'accluso certificato municipale (doc. E.)." (Doc. I, pag.

6)

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa,

se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio

gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti

(indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità

dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche

difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente

stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des

Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b

e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti

di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore

sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine

Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute

sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2,

114.

V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I

369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità

dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi

verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique

VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

Secondo

questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare

difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo

genere di problematiche. Vero che l’assicurato si trova in una particolare

situazione mentale, ma è altrettanto vero che egli è seguito dal __________ motivo

per cui i suoi interessi sono sufficientemente difesi.

Alla

luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il

gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a

quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione

ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza

restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto

la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza

dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

2.9

Visto l'esito parzialmente

favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al

versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

In

virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 16 novembre

2005.

con cui il TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va di

conseguenza revocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione

contestata è annullata limitatamente al rifiuto di prestazioni, per il resto la

stessa è confermata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al

consid. 2.7.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili parziali

(IVA

inclusa).

3. Il decreto

16 novembre 2005 con cui il ricorrente è stato ammesso all’assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio è revocato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster