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Decisione

32.2005.195

Assicurata, con problematiche reumatologiche, non ha provato un periodo d'incapacità lavorativa di almeno un anno e quindi rettamente l'Ufficio AI non le ha riconosciuto alcuna prestazione assicurativ

6 settembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5a con riferimenti).

- nel

caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se la ricorrente si trovi

effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria da lei presentata

deve essere respinta, il ricorso risultando infatti già sin dall'inizio siccome

privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso é respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- L'istanza

della ricorrente tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio è respinta.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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