32.2005.197
Grande invalidità di grado lieve. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per la valutazione della necessità di accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana
6 settembre 2006Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2005.197
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, TCA
Titolo:
Grande invalidità di grado lieve. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per la valutazione della necessità di accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.197
rg/td
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione 28 settembre
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato
in fatto e in diritto
che
- RI
1, classe __________ – affetto da "struttura prepsicotica con grave
rischio di evoluzione verso la psicosi franca e/o debilità (401 OIC psicosi
infantile primaria)" secondo la diagnosi posta nell'agosto 1986 dal dr. __________
del Servizio __________ – nel 1986-1988 ha beneficiato di provvedimenti
integrativi sanitari (psicoterapia, fisioterapia e ergoterapia) e
pedagogico-terapeutici (logopedia, psicomotricità), nel 1988-1997 di istruzione
scolastica speciale e professionale, nel 1997-1999 di una prima formazione
professionale e nel 1999-2000 di un perfezionamento professionale. Dal luglio
2000 gli è stato riconosciuto il diritto ad una rendita AI intera per un grado
d’invalidità dell’80%. Dal gennaio 2005 beneficia inoltre di una prestazione
complementare;
-
nel gennaio 2005, assistito dal padre, l’assicurato ha chiesto il
riconoscimento di un assegno per grandi invalidi adducendo, dopo aver indicato
la necessità di aiuto regolare e notevole nello spostarsi fuori casa e nello
stabilire contatti con l’am-biente), di necessitare (dalla nascita) di
sorveglianza personale diurna e permanente nel disbrigo di atti burocratici,
nel contatto con il mondo esterno e negli spostamenti esterni;
-
esperita l’istruttoria - raccolto in particolare il parere dello psichiatra
curante, confermato dal SMR - con decisione 14 marzo 2005, confermata con
decisione su opposizione 28 settembre 2005, l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta non ravvisando la necessità né di un aiuto di terzi per quanto
riguarda lo spostarsi fuori casa e lo stabilire contatti con l’ambiente, né di
una sorveglianza personale e di un accompagnamento nel-l’organizzazione della
realtà quotidiana;
-
contro la decisione su opposizione l’assicurato, per il tramite del padre, si
aggrava al TCA. Nel gravame asserisce di non essere in grado di gestire in modo
indipendente ed autonomo la propria vita (riferisce al riguardo di essere stato
esentato dal servizio militare e di protezione civile sulla base di rapporti
medici del SMP e di essere in grado unicamente di svolgere in modo autonomo
azioni giornaliere ripetitive quali il tragitto casa/lavoro, operazioni
lavorative correnti e la frequentazione di luoghi abitudinari) e di necessitare
quindi di un accompagnamento durevole su tutto l’arco della vita pratica
quotidiana. Rimprovera altresì all’amministrazione una trattazione lacunosa e
superficiale del caso, facendo rilevare l’inaffidabi-lità dei rapporti stesi
dallo psichiatra curante (che non lo conoscerebbe sufficientemente e che non avrebbe
quindi potuto effettuare una corretta valutazione) e dal SMR. Evidenzia inoltre
di aver assolto una formazione empirica nel 1998 rimanendo però a livello di
apprendista con una retribuzione di ca fr. 700.-- mensili e che a causa del
peggioramento delle sue condizioni è stato costretto a ridurre all’80% l’orario
lavorativo per debilità psicofisica. Sottolinea come nell’azienda in cui lavora
(pur senza problemi particolari) i suoi contatti si limitano allo stretto
ambito lavorativo, negando di essere in grado di istaurare e mantenere rapporti
sociali “esterni”. Richiamati gli artt. 9 LPGA, 42 cpv. 3 LAI, 37 cpv. 3 e 38
OAI l’insorgente postula quindi il riconoscimento di una grande invalidità di
lieve entità;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma
del querelato provvedimento;
- con
scritto 30 novembre 2006 l’insorgente si è riconfermato nella propria richiesta
di giudizio ribadendo la lacunosità del-l’istruttoria amministrativa sfociata nel
contestato diniego di prestazioni;
-
secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42
vLAI (SVR 2005 IV Nr. 4) - è considerato grande invalido colui, che a
causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di
terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della
vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato
può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; sul punto DTF 121
V 91; 107 V 149);
-
l’art. 42 LAI dispone in particolare che gli assicurati con domicilio
e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9
LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si
distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é
considerato gran-de invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di
essere accompagnato in modo permanente nell’organizza-zione della realtà
quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3);
-
per l’art 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se
l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e note-vole
di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). La grande
invalidità è di grado lieve se l’assi-curato, pur munito di mezzi ausiliari,
a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza
personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente
impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli
organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38
OAI (cpv. 3);
- il
requisito della sorveglianza personale permanente non si riferisce agli atti
ordinari della vita ma a prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese
necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurato; in tale contesto il
termine “permanente” non ha il significato di 24 ore su 24, ma deve essere inteso
in antitesi a transitorio (DTF 107 V 139, 106 V 158; RCC 1990 p.
51);
-
giusta l’art. 38 OAI esiste un bisogno di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’arti-colo 42 cpv. 2
LAI - nuovo concetto introdotto con la 4° revisione della LAI allo scopo
di evitare che determinati assicurati, in particolare quelli affetti da
malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (FF 2001
2891s) - quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa
di un danno alla salute a) non può vivere autonomamente
senza l’accompagnamento di una terza persona (cfr. cifra marg. 8050 della
Circolare sull’invalidità e grande invalidità [CIGI]
valida dal 1. gennaio 2004, che menziona al
riguardo la necessità di aiuto per strutturare la giornata oppure per
fronteggiare le piccole incombenze quotidiane [problemi di vicinato, questioni
legate alla salute, all’alimentazio-ne e all’igiene, semplici attività
amministrative] oppure per sbrigare lavori domestici nonché sorveglianza e controllo),
b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti
fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (cfr. Commentaire des
modifications du RAI du 21 mars 2003, in RCC 2003 p. 334, dove vengono
menzionati l’uscire dalla propria abitazione per fare acquisti, per andare dal
medico, per prendere contatto con gli uffici amministrativi; cfr. anche cifra
marg. 8051 CIGI), c) rischia seriamente l’iso-lamento permanente dal mondo
esterno (non deve trattarsi di rischio puramente ipotetico, ma l’isolamento
deve già essersi manifestato; cfr. il succitato commentario, p. 334) (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto
almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l’accom-pagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel cpv. 1 (secondo la cifra marg. 8053 CIGI l’accompa-gnamento è
considerato regolare se sull’arco di tre mesi è ne-cessario in media per almeno
due ore alla settimana). Fra queste non rientrano in particolare le attività di
rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente
agli artt. 398-419 CC (cpv. 3). La cifra marg.
8048 CIGI precisa che se oltre all’accompagnamento nell’or-ganizzazione della
realtà quotidiana è necessario anche un aiuto in una funzione parziale di un
atto ordinario della vita (segnatamente un aiuto nell’intrattenere contatti
sociali), la medesima prestazione d’aiuto può essere considerata una sola volta
(o come aiuto nella funzione parziale o come accompagnamento);
-
secondo giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al
gabinetto, spostarsi (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V
97, 125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali
con l’ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il
comportamento normale all’interno della società co-sì come richiesto
dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
- nella
fattispecie, nel modulo di richiesta d’assegno per grandi invalidi l’assicurato,
come visto, dopo aver indicato di necessitare di aiuto regolare e notevole
nello spostarsi fuori casa e nello stabilire contatti con l’ambiente, ha precisato
di necessitare (dalla nascita) di sorveglianza personale diurna e permanente
nel disbrigo di atti burocratici, nel contatto con il mondo esterno e negli spostamenti
esterni (doc. AI 81). Nella rubrica concernente le indicazioni mediche,
la dr.essa __________, posta la diagnosi di “disturbo di personalità evitante
e dipendente, balbuzie di notevole intensità”, dopo aver escluso,
contrariamente a quanto addotto dal richiedente, la necessità di un aiuto nello
spostarsi fuori casa e nello stabilire contatti con l’ambiente, ha dichiarato
che “il paziente è in grado di spostarsi senza problemi fuori casa; infatti
va al lavoro con lo scooter tutti i mesi dell’anno da __________ all’__________.
Possiede un’auto che guida da solo senza problemi e con prudenza. Inoltre ha
buoni rapporti con i colleghi di lavoro e di un corso d’inglese”. Sulla
base di tali indicazioni e raccolto il parere del SMR - il quale, preso
atto di quanto attestato dal medico curante, ha evidenziato come l’assicurato
non necessiti né di una sorveglianza personale ai sensi della cifra marg. 8035 CIGI
né di un aiuto per spostarsi in casa e fuori casa e per intrattenere contatti
sociali giusta la cifra marg. 8022 CIGI - l’Ufficio AI ha negato il
diritto alla chiesta prestazione. In sede d’opposizione il padre
dell’assicurato ha precisato che il figlio deve vivere in permanenza con i
genitori e che in particolare necessita di essere sorretto in attività quali la
gestione pratica dell’economia domestica in genere, il disbrigo di pratiche
amministrative correnti (pagamenti, corrispondenza, gestione dell’abitazione,
impegni di convivenza sociale) e necessita di assistenza esterna per bisogni
esistenziali (abbigliamento, contatti con istanze pubbliche, partecipazione ad
eventi sociali) nonché di accompagnamento in trasferte per ferie, visite ed in
programmi di svago;
- da
attento esame degli atti all’inserto, la fattispecie non risulta essere stata
sufficientemente indagata dall’amministrazione, la quale ha ritenuto di potere
statuire in merito alla domanda di prestazioni unicamente sulla base delle attestazioni
del medico curante confermate dal SMR. Se da un lato, sulla base degli atti
all’inserto ed in particolare sulla (seppur) succinta certificazione medica,
può essere in concreto esclusa la necessità di una sorveglianza personale
permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI (intesa quale necessità di
prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato
fisico o psichico dell’assicurato) come pure (con riferi-mento
all’art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) quella di un aiuto per spostarsi fuori casa
quale atto ordinario in quanto tale (l’assicu-rato non contesta in sé di
essere in grado di condurre un motociclo e l’automobile, ritenuto che nel
gravame l’attività dello spostarsi viene, per quanto è dato di capire, riferita
piuttosto al dover essere “accompagnato” nell’uscire dalla propria abitazione
per stabilire contatti fuori casa, circostanza questa su-scettibile di essere
considerata, come visto, nell’ambito del-l’art. 38 cpv. 1 lett. b OAI; in sede
di opposizione ha inoltre precisato di necessitare di un accompagnamento in occasione
di “trasferte per ferie, visite ed in programmi di svago”, circostanza
anch’essa da considerare piuttosto nell’ambito della valutazione di una
eventuale necessità di accompagnamento ex art. 38 OAI), d’altro lato l’asserita
necessità di un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana
ai sensi dei summenzionati art. 37 cpv. 3 e 38 OAI non risulta essere stata
fatta oggetto di adeguata valutazione da parte dell’amministrazione. Dal
profilo medico nulla si evince infatti al proposito dalla succinta attestazione
della dr.essa Flury, la quale non risulta neppure essere stata interpellata su
tale specifico punto (nel modulo di richiesta compilato dal richiedente e sottoposto
per osservazioni alla citata specialista non é contemplata una specifica
rubrica riguardante l’accom-pagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana). Inoltre, tenuto
conto delle specifiche e concrete indicazioni fornite in sede di domanda e
precisate nell’ambito dell’opposizione, l’Ufficio AI, onde addivenire ad un
chiaro ed attendibile giudizio circa l’esistenza delle premesse per il
riconoscimento di una grande invalidità (di grado lieve), avrebbe dovuto
procedere, con l’ausilio di persona qualificata (assistente sociale) a
conoscenza del contesto in cui l’assicurato vive, ad un accertamento sul posto finalizzato
ad una concreta verifica dell’at-tendibilità e la pertinenza delle circostanze
addotte a sostegno della richiesta (sull’importanza, per la valutazione della
grande invalidità, di un siffatto accertamento e della sua stretta connessione
con la valutazione medica cfr. DTF 130 V 61). Del resto, come precisato
alle cifre marg. 8132 e 8133 CIGI, un siffatto accertamento sul posto si rende
sempre necessario quando si tratta - come nella presente fattispecie - di una prima
domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi;
- stante
quanto sopra, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno retrocessi
all’amministrazione affinché, dopo esperimento degli accertamenti volti a colmare
le summenzionate lacune istruttorie, statuisca nuovamente sulla domanda di
prestazioni dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché
proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Considerandi
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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