32.2005.20
incapacità al lavoro per motivi fisici. Commerciante indipendente (gerente di una stazione di benzina)
5 agosto 2005Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.20
Data decisione, Autorità:
05.08.2005, TCA
Titolo:
incapacità al lavoro per motivi fisici. Commerciante indipendente (gerente di una stazione di benzina)
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 82 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.20
za/td
Lugano
5 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
gennaio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di novembre 2002, RI 1, nata nel 1949, di professione
commerciante indipendente (gerente di una stazione di benzina), ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto sofferente di dolori al “collo,
spalla e braccio destro” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia reumatologica, per decisione 15 dicembre 2003 l’UAI
ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
"
(...)
• In
considerazione degli atti medici acquisiti all'incarto ed avvallati dal
servizio medico regionale, risulta che il danno alla salute ha comportato una
parziale incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno nell'attuale professione
di gerente per stazioni di benzina.
L'attività
è stata compromessa a causa del danno alla salute totalmente dal 1.11.2002 al
25.11.2001; nella misura del 50% dal 26.11.2001 al 2.3.2002; nuovamente in
misura totale dal 3.3.2002 al 5.3.2002 mentre dal 6.3.2002 i medici concordano
una riduzione del rendimento del 20% nell'attività abituale di gerente di benzinaio
mentre in attività adeguata rispettosa dei limiti dettati dagli impedimenti del
danno alla salute la capacità lavorativa è reputata totale.
Il
consulente per l'integrazione professionale conclude che la professione di
commerciante indipendente è ancora riesercitabile in misura importante e con
un'organizzazione ottimale del lavoro, nel rispetto delle indicazioni mediche,
anche in misura totale. L'importanza del guadagno dichiarato, la formazione e
l'esperienza professionale, lo statuto d'indipendente, l'età, la valutazione
medico riguardante l'inabilità, molto limitata, non consentono di raccomandare
il cambiamento di attività. Egli indica che l'assicurata sfrutta quindi al
massimo la residua capacità di lavoro nell'attuale attività abituale e di
conseguenza il grado d'invalidità viene fissato nella misura del 20%, grado
presente anche alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla
salute.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta
di prestazioni è respinta essendo il grado invalidante del 20% inferiore al
minimo previsto dalla legge LAI che notoriamente è 40%." (doc. AI 37)
1.2. A seguito di un colloquio
presso l’UAI in data 21 gennaio 2004 è stato stilato il seguente
verbale/opposizione:
"
1. Premessa
Tramite domanda 19.11.2002
l'assicurata ha avanzato richiesta di prestazioni assicurative e meglio Rendita.
Con decisione 15.12.2003 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto
la domanda ai sensi dell'art. 29 LAI in quanto alla scadenza dell'anno d'attesa
(dopo periodi d'incapacità totale e parziale al lavoro) il consulente d'integrazione
dell'ufficio invalidità ritiene che l'attività attuale quale gerente di un
chiosco di benzina è proponibile in misura dell'80%.
L'assicurata ha di seguito fatto
richiesta di un colloquio volto a chiarire i motivi della decisione.
2. Nel merito
Presenti al colloquio:
- l'assicurata personalmente Signora
RI 1, __________, __________
- il Segretario ispettore __________
Viene analizzato il caso, precisando
Fatti
i motivi di fatto e diritto alla base della decisione contestata.
Viene brevemente spiegata la
procedura d'opposizione ed i relativi requisiti.
In concreto viene evidenziato che la
decisione contestata applica correttamente i criteri stabiliti dalla legge per
l'assegnazione della prestazione richiesta.
In considerazione del chiarimento
intervenuto l'assicurata dichiara di interporre formale opposizione
contro la decisione, per i seguenti motivi:
il perito nella persona del Dr. __________
riconosce periodi d'incapacità lavorativa parziale e totale per il lasso di
tempo intercorrente fra il 1.11.2001 e il 5.3.2002 mentre indica gli
impedimenti entro i quali un'attività adeguata è proponibile dal 6.3.2002.
Interpellato il consulente d'integrazione professionale indica che l'attuale
professione è proponibile in misura dell'80% da cui il rifiuto.
A ricezione del rifiuto l'assicurata
è stata invitata a recarsi con la perizia reumatologica dal medico curante Dr. __________
e dal Dr. __________ per presentare in sede odierna elementi atti ad
argomentare l'opposizione.
L'assicurata ha quindi portato la
seguente documentazione allegata:
• certificato medico del dr. __________
datato 10.1.2004 nel quale si
evince
un'incapacità lavorativa intercalata nel tempo in misura parziale con grado 50%
e totale. Nel caso il certificato aprirebbe il diritto ad una mezza rendita.
• Lettera del chirurgo Dr. __________
al medico curante del 19.1.2004 nel
quale si
riferisce della visita effettuata il 16.1.2004 dopo aver operato l'assicurata
il 4.8.2003.
• Referto operatorio del Dr. __________
per il provvedimento sanitario di
tunnel carpale del 4.8.2003.
• Esame elettroneurografico ed elettromiografico
del 30.4.2003 del
Dr. __________.
• Rapporti della clinica __________
del 24.2.2003 e del 7.12.2001.
• Ecocolordopples eseguito dal
Dr. __________ il 23.4.2002.
• Atto del Dr. __________ del
5.3.2002.
Dagli atti si evince in particolar
modo che l'assicurata è stata inabile al lavoro per motivi medici durante i
seguenti periodi:
IL 100% dal 1.11.2001 al 25.11.2001
IL 50% dal 26.11.2001 al 02.03.2002
IL 100% dal 3.3.2002 al 5.3.2002
IL 50% dal 6.3.2002 al 5.6.2003
IL 100% dal 6.6.2003 al 15.7.2003
IL 50% dal 16.7.2003 al 4.8.2003
IL 100% dal 5.8.2003 al
01.09.2003
IL 50% dal 2.9.2003 a tutt'ora
L'assicurata infine comunica che
sono presenti anche altre patologie non menzionate quali:
• fibroma uterino (vedi atti
clinica __________)
• ciste ovarica al collo
dell'utero (vedi atti __________)
• alopecia a chiazze
• manifestazione di eruzioni
cutanee agli arti superiori
• cisti mammellari
Dal punto di vista
economico-lavorativo occorre precisare che le mansioni di lavoro sono state
mutate (in particolare sono state diminuite le ore lavorative) avvalendosi di
tre validi collaboratori. L'orario d'apertura del chiosco è diminuito da 16 ore
giornaliere a 12 ore giornaliere poiché la diminuzione del tempo di lavoro
dell'assicurata non è stato rimpiazzata da nuovo personale. In pratica la signora
RI 1 si reca dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e saltuariamente al
sabato e alla domenica durante lo stesso orario o su chiamata durante la
settimana per un aiuto straordinario. Le nuove mansioni sono di carattere 2
ore/die servizio al clienti (incassare la benzina, operazioni di cambio valute,
vendita di articoli di negozio da confine (sigarette,…) mentre 1 ora/die viene
dedicata alla chiusura della stazione di benzina con conteggi delle pompe del
carburante, chiusura contabile, chiusura dello stabile con allarme. Evita di
esporre gli articoli da sostituire. Non vengono effettuati lavori di pulizia
nel negozio da parte dell'assicurata. Anche nella cura dell'abitazione le
limitazioni sono a sua detta importanti omettendo di effettuare lavori
fisicamente impegnativi, per i quali si serve di una persona terza.
Per i motivi sopra citati
l'assicurata richiede di rivalutare il diritto a prestazioni AI.
L'assicurata, letto il verbale, dichiara di approvarne il contenuto.
Copia del verbale - viene
consegnato seduta stante all'assicurata." (doc. AI 29)
1.3. Con decisione su opposizione
13 gennaio 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione:
"
(...)
3. Nel caso concreto, per quanto
attiene all'aspetto medico, giova ricordare che l'amministrazione esprime il
proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di
ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione, spetta quindi
all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
A tal proposito, la
documentazione medica prodotta dall'assicurata unitamente all'atto di
opposizione nonché il rapporto di decorso 17.5.2003 del Dr. __________ ed il
rapporto medico 2.6.2004 del Dr. __________ sono stati sottoposti al vaglio del
Servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità (SMR); quest'ultimo
(vedi in modo particolare le annotazioni 15.11.2004 del Dr. __________ agli atti)
non ha tuttavia riscontrato alcun peggioramento dello stato di salute
dell'assicurata tale da poter legittimare un apprezzamento medico diverso della
fattispecie in esame.
Ulteriori accertamenti di
natura medica non sono di riflesso stati reputati necessari e da questo punto
di vista gli atti componenti l'incarto appaiono del tutto soddisfacenti.
A titolo abbondanziale,
va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Nello specifico, non sono
state ravvisate ragioni concrete o spunti di critica atti ad inficiare la
perizia reumatologica 11.6.2003 effettuata dal Dr. __________; sotto questo
profilo, non sussiste di conseguenza motivo alcuno per scostarsi dalla
valutazione operata dal summenzionato perito, la quale va pertanto pienamente
avvalorata.
4. Per quanto attiene
invece all'aspetto economico, si rileva quanto qui di seguito.
Per la determinazione del
diritto alla rendita, occorre innanzi tutto precisare che l'amministrazione ha
valutato il grado d'invalidità dell'assicurata con decisione 15.12.2003 nella
misura massima del 20%, tenendo conto dell'impatto del danno alla salute sulla
capacità lavorativa della Signora RI 1 e basandosi in modo particolare sugli
elementi medici-economici raccolti in fase istruttoria. In seguito
all'opposizione datata 21.1.2004 interposta dall'assicurata contro la decisione
di cui sopra, l'amministrazione ha incaricato il Servizio ispettorato Al di
voler esperire un'inchiesta economica a domicilio per indipendenti.
Gli impedimenti
lavorativi pratici indicati nella tabella dell'inchiesta economica per
indipendenti (cfr. in tal senso il rapporto d'inchiesta esterna 23.4.2004
nonché la successiva annotazione e precisazione del 12.10.2004 agli atti) hanno
definito la situazione di lavoro concreta determinatasi dopo l'insorgenza del
danno alla salute.
L'attività globale ancora
possibile in qualità di gestore indipendente di una stazione di benzina dopo
l'insorgenza del danno alla salute (come da valutazione secondo l'inchiesta
economica) risulta essere pari al 68%; come confermato dal SMR l'impedimento
pratico complessivo pari al 32% su tutte le mansioni risulta essere adeguato
alla valutazione medica (cfr. annotazioni del SMR di data 15.11.2004).
Bisogna altresì
sottolineare come il consulente in integrazione professionale aveva specificato
a pag. 2 della propria valutazione datata 16.10.2003 che "(...) La
professione di commerciante indipendente esercitata dall'assicurata
prima del danno alla salute è ancora esercitabile in misura importante
e con un'organizzazione ottimale del lavoro, nel rispetto delle indicazione
mediche, anche in misura totale. Per concludere, ritengo che la
Signora RI 1, può sfruttare al massimo la residua capacità di
lavoro e di guadagno nella sua professione di commerciante indipendente
applicata nella gerenza della Stazione __________ con negozio (...).
Ora, alla luce di quanto
suesposto e considerato come l'assicurata riesca a sfruttare pienamente la
propria residua capacità di lavoro e di guadagno nella sua abituale professione
svolgendo di conseguenza dal profilo prettamente pratico pressoché tutte le sue
mansioni (la maggior parte delle quali è da ritenersi leggere), già solo per
questi motivi la decisione impugnata merita piena conferma, risultando il grado
invalidante nella fattispecie che ci occupa inferiore al minimo previsto dalla
legge sull'assicurazione invalidità la quale prevede un diritto a rendita
unicamente per gradi uguali o superiori al 40%.
5. Occorre per di più
puntualizzare come le osservazioni poste dal Servizio ispettorato Al nel
rapporto d'inchiesta esterna 23.4.2004 con successiva nota interna 12.10.2004
appaiono del tutto chiare ed indiscutibili laddove si afferma che, in virtù
delle indicazioni raccolte, dal punto di vista finanziario la marcata
diminuzione della cifra d'affari è assolutamente estranea al danno alla salute
patito dall'assicurata". (doc. AI 68)
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA
l'assicurata ha ribadito quanto chiesto in sede di colloquio/opposizione rivendicando
il diritto ad una rendita d’invalidità:
"
(...)
Dalla documentazione medica qui
prodotta si constata chiaramente che purtroppo il mio stato di salute è
inesorabilmente in lento ma costante stato di degenerazione. Allo stato attuale
delle cose i miei medici curanti non riescono ad attuare specifiche cure atte a
poter migliorare o per lo meno a preservare la mia salute. I medici stanno
vagliando la possibilità di attuare a breve, interventi chirurgici specifici.
In effetti, dal mese di novembre
2001 la mia inabilità al lavoro, suffragata dai referti medici, è oscillata dal
50% al 100%. E, data la mia età questo non è sicuramente incoraggiante per il
mio morale e le mie aspettative future.
Da un punto di vista prettamente
pratico, mio malgrado sono stata costretta a mutare le mie mansioni di lavoro;
per questo ho dovuto avvalermi dell'aiuto di tre collaboratori che mi hanno
aiutata nella gestione della stazione di benzina. Grazie al loro senso di
responsabilità questi collaboratori, malgrado le mie difficoltà di salute, sono
restati nella struttura, sebbene il futuro fosse veramente molto incerto.
I miei interventi nella gestione e
conduzione del negozio e della stazione di benzina ora sono forzatamente
ridotti allo stretto necessario. Tuttavia, anche per una questione d'immagine e
fiducia nei confronti della mia clientela che ormai conosco da anni, la mia
presenza, seppur limitata nel tempo, è raccomandata e quindi necessaria per la continuazione
degli affari.
Al Servizio medico regionale
dell'assicurazione invalidità (SMR) sono stati sottoposti i rapporti medici del
Dr. __________ (17.05.2004) e del Dr. __________ (02.06.2004); in tale contesto
il Dr. __________ "non ha tuttavia riscontrato alcun peggioramento dello
stato di salute dell'assicurata tale da poter legittimare un apprezzamento
medico diverso della fattispecie in esame". Vorrei tuttavia evidenziare,
che il mio stato di salute nell'arco di quel breve periodo non ha, per mia
fortuna, subito modifiche o peggioramenti ma che sull'arco temporale dal
novembre 2001 ad oggi la mia situazione si è costantemente aggravata.
Quali elementi giustificativi vi
posso indicare:
- si sono rese necessarie numerose visite di
accertamento effettuate da medici specialisti conosciuti ed apprezzati;
- diversi ricoveri in cliniche ed ospedali in Ticino
per interventi chirurgici;
- un grado di incapacità lavorativa che nel passato,
come giustificato dai referti medici, oscillava dal 50% al 100%;
- l'insorgere di nuove complicazioni mediche che ne
condizionano ulteriormente il mio già precario stato di salute. A tal proposito
vi rimando alle mie osservazioni espresse a pagina 3/3 del Verbale di
colloquio/Opposizione del 21 gennaio 2004.
Da parte mia prendo atto della
valutazione sul mio stato di salute espresso dal Dr. __________ nella sua
perizia reumatologica dell'11 giugno 2003; tuttavia da quel periodo ad oggi la
mia salute ha subito un inesorabile peggioramento. Fino ad oggi, nessun medico
che mi ha visitata, è riuscito, con adeguate terapie o con gli interventi
chirurgici sin qui già effettuati, a ristabilire uno stato di salute
apprezzabile che mi permetta di lavorare come in precedenza.
L'affermazione espressa dall'Ufficio
AI secondo il quale .." la signora RI 1, può sfruttare al massimo la
residua capacità di lavoro e di guadagno nella sua professione di commerciante
indipendente applicata alla gerenza della Stazione Agip con negozio..." mi
trova d'accordo solamente nella misura in cui questa mia capacità di lavoro
viene realmente quantificata secondo principi economici. In altre parole, la
"mia capacità di produrre reddito aziendale" deve essere valutata in
modo oggettivo nel senso che il mio apporto economico all'azienda deve essere
confrontato con quanto un dipendente, con pari funzioni, è chiamato a dare al
suo datore di lavoro. Questo raffronto, con le attuali mie condizioni di salute
che non mi permettono, durante la mia presenza nella Stazione di servizio, di
"poter dare il massimo" oggettivamente non è attuabile. Infatti
nessun datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere e retribuire un dipendente
con una presenza fisica sul posto di lavoro ad esempio del 70%, ma con una
"resa economica" soltanto del 50% poiché impedito da problemi di
salute.
Lascio tuttavia all'Autorità
competente un'equa valutazione in giudizio per queste mie considerazioni.
Per quanto riguarda gli aspetti
economici, mi permetto evidenziare alcune mie brevi considerazioni.
All'entrata in vigore il 01.04.2000
in Svizzera della nuova Legge contro il riciclaggio di denaro (LRD) la
sottoscritta si è prontamente annunciata, secondo i disposti di legge,
all'Amministrazione Federale delle Finanze per richiedere l'autorizzazione
all'iscrizione quale intermediario finanziario (IF). In effetti, la
sottoscritta è riconosciuta IF a tutti gli effetti di legge. In tale ambito, la
Stazione __________ svolge l'attività d'ufficio cambio collateralmente a quello
del commercio di carburante e generi di confine. Corrisponde ai dati statistici
una generale diminuzione, in Ticino ed in Svizzera, del commercio di
carburante. La peggiorata situazione economica generale in Svizzera e nella
vicina Italia, l'aumento del prezzo del carburante e la riduzione del costo
della benzina per i cittadini residenti sulla fascia di confine ha influenzato
la cifra d'affari di tutte le stazioni di benzina.
Tuttavia, malgrado questi fattori
negativi, la mia Stazione di benzina è sempre stata aperta al pubblico ed ha
sempre avuto in organico, in modo costante e regolare, diverse persone.
La diminuzione della cifra d'affari
è oggettivamente da imputare alle seguenti cause:
- calo generale degli affari legati al settore
carburanti e generi di confine;
- diminuzione della mia presenza fisica in seguito
alle peggiorate condizioni di salute dall'anno 2001 che mi impediscono di poter
presenziare in azienda in modo regolare e continuativo" (doc. I).
1.5. Nella risposta di causa l’UAI,
confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la
reiezione del ricorso:
"
Preso atto dell'allegato ricorsuale
e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a
suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare i doc. A
27, A 29 e A 30 incarto TCA i quali non fanno parte dell'incarto
AI), l'Ufficio AI del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi
sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato
valetudinario dell'assicurata.
Dall'annotazione medica emessa dal
Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta,
si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento
inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla
capacità lavorativa della stessa.
In effetti, il Dr. __________ del
SMR ha confermato con le proprie annotazioni 28.2.2005 di cui sopra che,
malgrado l'iter descritto dall'assicurata in sede di ricorso, la valutazione
della sua capacità lavorativa può essere inglobata in quella che aveva a suo
tempo apprezzato il Dr. __________ con perizia reumatologica 11.6.2003 agli
atti, le altre patologie lamentate dalla signora RI 1 non essendo di alcun
rilievo pratico ai fini del presente giudizio.
Si precisa altresì che in sede di
ricorso (cfr. pag. 3-4 del ricorso 10.2.2005 agli atti) l'assicurata ammette in
modo inequivocabile che vi sia stata una diminuzione della propria cifra
d'affari dovuta a motivi di natura congiunturale e concorrenziale (vedi in modo
particolare la riduzione del costo della benzina per i cittadini residenti
sulla fascia di confine in un raggio di 20 km), come rettamente analizzato
dall'amministrazione con la propria decisione su opposizione del 13.1.2005"
(doc. III).
1.6. Con scritto 14 marzo 2005
l’assicurata ha osservato:
"
(...)
accuso ricevuta della raccomandata
del 1 marzo 2005 intimata alla sottoscritta, nella quale sono contenute le
osservazioni dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, unitamente alle
annotazioni del medico responsabile SMR Dr. __________, che non condivido.
Va innanzitutto chiarito che le
annotazioni del Dr. __________ sono state allestite unicamente sulla base della
documentazione medica a lui pervenuta.
Da un colloquio che ho richiesto al
mio medico di fiducia Dr. __________ di __________,"è emerso che due certificati
da lui emessi in data 9 dicembre 2002 e 17 maggio 2004 a suo tempo trasmessi
direttamente all'Ufficio dell'assicurazione invalidità - Bellinzona; fino ad
oggi, per un disguido, la sottoscritta non ne aveva mai ricevuto copia.
Per i motivi sopra esposti allego
alla vostra attenzione fotocopia di quanto ricevuto ultimamente. Negli stessi,
ma specialmente nell'ultimo referto medico del Dr. __________ del 17.5.2004, è
chiaramente evidenziato che il mio stato di salute, lentamente ma
inesorabilmente, è in continuo peggioramento. Questo stato di cose non mi
permette di poter svolgere la mia attività lavorativa al 100% e questa
situazione di precarietà è confermata dallo stesso certificato del 17.5.2004. A
supporto di quanto sopra indicato vi segnalo che già nel certificato del 9
dicembre 2002, alla domanda se la mia capacità lavorativa poteva essere
migliorata con provvedimenti sanitari il Dr. __________ già a suo tempo rispose
in modo negativo (vedi punto C.2) come pure si espresse in termini chiari per
quanto riguardava l'evoluzione del mio stato di salute (vedi punto C.1).
Già in sede di ricorso del 10
febbraio 2005 avevo chiaramente espresso che il calo della mia cifra d'affari
era imputabile, cumulativamente, a due fattori ben distinti ossia:
- calo generale degli affari legati al settore
carburanti e generi di confine;
- diminuzione forzata della mia presenza
fisica in azienda a seguito del peggioramento delle mie condizioni di salute.
La mia presenza in negozio è frazionata sull'arco della giornata. Una presenza
effettiva per quattro ore di seguito, alle attuali mie condizioni di salute, è
purtroppo oramai impensabile. I dolori si manifestano dopo breve tempo e ciò
comporta una continua interruzione del lavoro ed un periodo di riposo. Non
corrisponde quindi al vero l'affermazione che "Si precisa altresì che in
sede di ricorso (cfr. pag. 3-4 del ricorso 10.2.2005 agli atti) l'assicurata
ammette in modo inequivocabile che vi sia stata una diminuzione della propria
cifra d'affari dovuta a motivi di natura congiunturale e concorrenziale (vedi
in modo particolare la riduzione del costo della benzina per i cittadini
residenti sulla fascia di confine in un raggio di 20 Km), come rettamente
analizzato dall'amministrazione con la propria decisione su opposizione del
13.1.2005" (doc. V).
1.7. Con osservazioni 22 marzo
2005 l’UAI ha precisato:
"
con riferimento allo scritto 14
marzo 2005 inviatoVi dall'assicurata, si osserva quanto verrà esposto qui di
seguito.
Per quanto attiene all'aspetto
medico, la qui ricorrente ha prodotto nuova documentazione medica (cfr. in modo
particolare i doc. B3, B4, B5, B6, B7 e B8).
I certificati medici di cui sopra
sono stati sottoposti come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale
dell'AI (SMR), il quale ha stabilito in sostanza con annotazioni 18 marzo 2005
qui allegateVi che non vi sono nel caso concreto elementi atti a modificare la
valutazione clinica-lavorativa dell'assicurata in oggetto.
Si ritiene quindi di dover insistere
nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. VII)
1.8. Con scritto 14 aprile 2005
l’assicurata ha osservato:
"
(...)
accuso ricevuta della lettera del 23
marzo 2005, nella quale sono contenute le osservazioni dell'Ufficio
dell'assicurazione invalidità, unitamente alle annotazioni del medico responsabile
SMR Dr. __________, che non condivido.
A complemento della documentazione
già in vostro possesso e come anticipato nella precedente corrispondenza, mi
permetto inoltrare ulteriori referti medici aggiornati a sostegno delle
osservazioni qui di seguito riportate:
- Il Dr. __________, primario
Ortopedico dell'__________ (1), dopo aver esaminato la RM del ginocchio dx del
04.05.2004 (allegata) e la teleradiografia effettuata l'11.03.2005 presso __________
di __________ (allegata), consiglia ricovero per intervento chirurgico, come
potrete rilevare dal certificato medico allegato.
- Il Dr. __________, dopo le
valutazioni e le diagnosi effettuate dal Dr. __________ del 24.03.2005
(allegato), conferma un' inabilità lavorativa del 50%, di cui allego documentazione.
Concorde col Dr. __________ e il Dr.
__________ eseguirò una terapia d'infiltrazioni. Nel caso in cui la stessa non
avrà nessun effetto sulle condizioni del mio ginocchio, mi sottoporrò
all'intervento chirurgico consigliato dal Dr. __________.
Come traspare dalla diagnosi del Dr.
__________, le problematiche riscontrate alla spalla dx e della cervicale
persistono e sono in costante peggioramento rispetto al passato” (doc. XI)
1.9 Con osservazioni 27 aprile
2005 l’UAI ha precisato:
"
con riferimento alla missiva 14
aprile 2005 inviataVi dall'assicurata (doc. XI) nonché alla documentazione
medica allegata alla stessa (doc. C1-6), si osserva quanto verrà esposto qui di
seguito.
I certificati medici di cui sopra
sono stati sottoposti al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Il Dr. __________ del SMR dell'Al ha
stabilito che la documentazione medica conferma in primo luogo la presenza di
una gonartrosi prevalentemente a destra, patologia comunque già nota sia in
occasione della perizia effettuata dal Dr. __________ in data 11.6.2003 che
durante l'inchiesta economica a domicilio per indipendenti.
In secondo luogo, per quanto attiene
alla problematica della spalla destra, con annotazioni 25 aprile 2005 qui
allegateVi il Dr. __________ del SMR dell'AI ha precisato che l'articolazione
presenta una mobilità completa ed è presente soltanto un impingement ventrale e
ventrolaterale; inoltre, in considerazione dell'inchiesta economica per
indipendenti in occasione della quale la Signora RI 1 è già stata ritenuta
molto limitata per attività in cui potrebbe disturbare la spalla (vedi lavori
di pulizia, ordinazione, stoccaggio della merce), tale problematica non
influenzerebbe ulteriormente la capacità lavorativa residua già attestata in
precedenza dall'amministrazione.
Infine, le altre patologie
menzionate nei doc. C1-6 prodotti dall'assicurata sono di lieve entità e senza
alcun influsso di rilievo sulla capacità lavorativa residua della stessa.
In conclusione, alla luce di quanto
suesposto, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso." (doc. XIII)
1.10. Con scritto 6 maggio 2005
l’assicurata ha osservato:
"
(...)
Le annotazioni del Dr. __________
evidenziano un progressivo peggioramento. Infatti i rapporti referto RM ginocchio
dx; certificato Dr. __________ e rapporto Dr. __________ già in vostro
possesso, evidenziano il mio cattivo stato di salute.
Nelle presenti annotazioni del
medico non è stato preso in considerazione il rapporto del Dr. __________ già
in vostro possesso.
Riconfermo le mie considerazioni già
esposte in precedenza.
Considerato quanto esposto chiedo la
continuazione del ricorso" (doc. XIV).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune
modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
In
un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad
un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al
70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16
LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.4. Nella fattispecie, il dr. __________,
specialista in malattie reumatiche, nel suo rapporto medico del 26 novembre
2002 ha rilevato:
"
A. Diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa: 1.
Sindrome cervico-spondilogena a dx su:
- Alterazioni degenerative
soprattutto a livello C5-C6.
- Tendenza alla cronicizzazione dei
dolori su probabile sovraccarico funzionale 2. Sindrome lombovertebrale/spondilogena
a dx su:
- Iniziali alterazioni degenerative.
- Insufficienza muscolare.
3. Gonartrosi a dx.
- Stato dopo menischectomia nel
1961.
4. Leggera sindrome del tunnel carpale
a dx.
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Nessuna.
B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del
20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale gerente di
distributore:
Da parte mia non è mai stata
attestata alcuna Incapacità lavorativa. Da quanto mi risulta la signora RI 1 ha
sempre continuato a lavorare (?). L'assicurata è indipendente ed ha un negozio
proprio.
C. Domande generali per il medico
1. Lo stato di salute
dell'assicurata è stazionario, ma suscettibile di miglioramento.
Considerandi
2.
La capacità lavorativa può essere
migliorata con provvedimenti sanitari? Sì. I suoi dolori sono migliorati dopo
l'esecuzione di un corretto trattamento fisioterapico, sebbene non dei tutto
scomparsi.
3.
Ritiene che provvedimenti
professionali siano indicati? No.
4.
L'assicurata ha bisogno di mezzi
ausiliari? No.
5.
L'assicurato deve ricorrere
all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.
6.
Ritiene che un accertamento
medico supplementare sia indicato? Qualora l'assicurata non stia effettivamente
lavorando e si dichiari inabile al lavoro bisognerà eseguire un'adeguata valutazione
della sua effettiva capacità lavorativa tramite perizia reumatologica.
D. Dati medici
1.
Trattamento dal: l'assicurata era
stata a me inviata dal suo medico curante, dr. __________, una prima volta il
26.07.2002
2.
Ultima consultazione del
21.11.2002
3.
+4.+5. Anamnesi! Disturbi
soggettivi! Constatazioni
Vedi copia dei rapporti inviati al
dr. __________ del 29.07.2002 e del 15.11.2002 allegati.
6.
Esami specialistici Nessuno.
7.
Provvedimenti terapeutici!
prognosi
Da parte mia erano stati prescritti
due cicli di fisioterapia, eseguiti presso lo studio del signor __________,
comprendenti principalmente misure di medicina manuale secondo tecnica Maitland.
Grazie a queste terapie è stato possibile ottenere un certo miglioramento dei
suoi cronici dolori alla colonna vertebrale.
In occasione del controllo del
14.11.2002
aveva affermato di stare un po' meglio, di lamentare però ancora
leggeri dolori nel braccio dx, con un certo indolenzimento sia durante il
giorno che di notte. Clinicamente avevo potuto confermare dolori a livello cervico-scapolare
a dx più che a sx, in presenza comunque di una buona mobilità sia della colonna
cervicale che delle spalle. Clinicamente nessun chiaro segno per la presenza di
una sindrome del tunnel carpale. Come già espresso nei miei rapporti ho il
sospetto che i dolori lamentati dalla signora RI 1 possano anche avere una
certa componente funzionale (sembra che recentemente abbia avuto problemi di
vicinato, cosa che l'ha notevolmente disturbata).
Da parte mia non sono state per il
momento prese ulteriori misure terapeutiche, ho consigliato all'assicurata di
continuare ad eseguire regolarmente un programma di ginnastica a domicilio,
così da mantenere una buona tonicità ed elasticità della muscolatura del
tronco. Non sono previsti ulteriori controlli nel mio studio.
Ritengo che la prognosi sia
abbastanza positiva, sebbene sia già subentrata una certa forma di
cronicizzazione. Molto probabilmente il miglioramento dei suoi cronici dolori
dipenderà anche da fattori esterni, non dipendenti dalle sue problematiche al
sistema locomotore." (doc. AI 11)
"
1.
Domande sull'attività attuale
1.1
Che conseguenze ha il
disturbo alla salute sull'attuale attività?
Da quanto mi risulta l'assicurata
lavora quale indipendente ed è proprietaria di un negozio di frontiera. Sotto
l'aspetto puramente reumatologico ritengo che non vi siano particolari
limitazioni per lo svolgimento di questo tipo di lavoro.
2.
Domande su possibili provvedimenti
d'Integrazione
2.1
Si può migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?
Come già espresso precedentemente
ritengo che l'assicurata, se continuerà ad eseguire un buon programma di
esercizi fisici per migliorare la tonicità della muscolatura del tronco,
dovrebbe poter continuare a svolgere la sua attività senza particolari
difficoltà.
2.2
L'assicurata è in grado di
svolgere altre attività?
Sì, purché si tratti di attività che
non richiedano sforzi particolari per la colonna vertebrale (sollevamento
ripetuto di pesi, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, ecc.).
3.
Proposte, altre domande
Sottolineo come non fossi a
conoscenza del fatto che l'assicurata avesse inoltrato richiesta per
provvedimenti da parte dell'AI. A me non è mai stato richiesto alcun
certificato e nessuna presa di posizione sulla sua capacità lavorativa." (allegato
doc AI 11)
Nel suo rapporto del 9
dicembre 2002 il dr. __________, internista e medico curante, ha rilevato:
" A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
1) sindrome cervico-spondilogeno destra su artrosi
C5-C6, tendenza alla cronicizzazione dei dolori, da novembre 2001.
2) sindrome lombovertebrale-spondilogena destra, su
iniziale artrosi ed insufficienza muscolare, da novembre 2001.
3) gonartrosi destra
da luglio 2002.
4) sindrome dei tunnel
carpale destro, da giugno 2002.
Diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa:
1) Stato da bombardamento con ultrasuono al calcolo
ureterale sinistro, nel marzo 2002.
2) Ricostruzione dei tendini e legamenti del V dito
della mano sinistra nel 1975.
B. Incapacità
lavorativa:
100% dal 01.11.2001 al
25.11.2001
50% dal 26.11.2001 al
02.03.2002
100% dal 03.03.2002 al
05.03.2002
50% dal 06.03.2002 a
tuttora.
C. Domande generali
per il medico:
1.
Lo stato di salute dell'assicurato è
suscettibile di peggioramento.
2.
La capacità lavorativa può essere
migliorata con provvedimenti sanitari?
No.
3.
Ritiene che
provvedimenti professionali siano indicati? No.
4.
L'assicurato
ha bisogno di mezzi ausiliari? No.
5.
L'assicurato deve ricorrere all'aiuto
di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? Se si da quando? No.
6.
Ritiene che un accertamento medico
supplementare sia indicato? No.
D. Dati medici:
1.
Trattamento
dal 26.11.2001 a
tuttora.
2.
Ultima
consultazione del
04.12.2002
3.
Anamnesi: dal novembre 2001, seguo la paziente per
dolori cervicoscapolari al braccio destro, con parestesia alla mano destra
soprattutto il I/II/III dito. Concomitanti, vi sono pure dolori toracolombari
irradianti alla gamba destra fino al ginocchio. La paziente è stata sottoposta
nel marzo 2001 a bombardamento con ultrasuoni per calcolo ureterale sinistro,
con risoluzione totale dei problema.
4.
Disturbi soggettivi: sono lamentati soprattutto i dolori nella
regione cervicotoracoscapolare destra che irradiano al braccio, fino alla mano
destra, con formicolii soprattutto I/II/III dito, sempre della mano destra.
Sono pure riferiti dolori in modo minore, a livello lombare che irradiano alla
gamba destra fino al ginocchio. I dolori non sono influenzati dal movimento e
non disturbano particolarmente il sonno alla paziente.
5.
Constatazioni: vedi i referti allegati del Dr. __________.
6.
Esami specialistici: vedi i referti allegati dei Dr. __________
e Dr. __________.
7.
Provvedimenti
terapeutici/prognosi:
purtroppo tutti gli approcci terapeutici fino ad ora intrapresi ( fisioterapia,
medicina manuale, antinfiammatori, miorilassanti) non hanno sortito alcun
effetto. A mio modo di vedere, la prognosi è sfavorevole, poiché vi è
sicuramente una tendenza alla cronicizzazione dei dolori, molto poco
influenzabili con le terapie." (doc.
AI 15)
"
1.
Domande sull'attività
attuale
1.1
Che conseguenze ha il
disturbo alla salute sull'attuale attività?
Non riesce a svolgere la sua
professione di gerente e commessa di un negozio di frontiera (benzina ed
articoli vari) più di 4 ore al giorno.
1.2
E'ancora proponibile
l'attività attuale?
Si.
Se si, per quanto tempo (ore
al giorno)? Per 4 ore al giorno.
Esiste inoltre una diminuzione
del rendimento?
Si.
Se si, in che misura? 50%.
2.
Domande su possibili
provvedimenti d'integrazione
2.1
Si può migliorare la
capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale? No.
2.2
L'assicurato è in grado di
svolgere altre attività? No.
2.2.3
Se altre attività non
fossero proponibili, quali sono i motivi? Ritengo che l'attività attuale della paziente, sia già la massima che
la stessa possa fare." (allegato doc AI 16)
Il dr. __________, reumatologo
ed internista, su incarico dell’UAI in data 11 giugno 2003 ha rilasciato il
seguente referto peritale:
"
Valutazione:
La signora RI 1, nata il
24.3
, __________, accusa da tempo indeterminato dolori cervicooccipitali
e brachiali a destra come pure dolori lombari a presentazione meccanica.
Clinicamente trovo un rachide piatto con una scoliosi dorsolombare ed una
muscolatura decondizionata, la cervicale mostra una disfunzione dei segmenti
alti e a livello C5/6 a destra, dove radiologicamente riscontriamo una grave osteocondrosi
con uncartrosi e spondilosi accompagnatorie. La cervicale presenta comunque una
buona mobilità, risulta minimamente limitata alla rotazione globale verso
sinistra, sono assenti, come già in precedenza durante un esame specialistico
neurologico, deficit radicolari. Ricordiamo che il 13.6.2002 era stata
documentata una sindrome del canale carpale a destra, la quale poteva
sicuramente spiegare i disturbi distali della mano destra durante la notte
descritti dalla signora. La colonna lombare è solo minimamente limitata alle lateroflessioni
con dolori muscolari a fine corsa alla lateroflessione verso destra, assenti
segni lomboradicolari, alle lastre della lombare del 2002 sono riconoscibili
minime alterazioni degenerative con una condrosi L4/5 con spondilosi, normali
le articolazioni sacroiliache. In esito da meniscectomia nel 1961 al ginocchio
destro, radiologicamente riscontriamo una gonartrosi tricompartimentale a
destra, che spiega le gonalgie prevalentemente presenti al carico, il ginocchio
si presenta con un valgismo, risulta stabile, la mobilità passiva è normale con
una gonalgia mediale ai movimenti. Da anni sono presenti dolori all'altezza del
malleolo laterale a sinistra soprattutto al carico, la caviglia non è
tumefatta, ma dimostra un indolenzimento malleolare laterale, in insufficienza legamentare.
La caviglia destra alcuni giorni orsono, il 5.6.2003 ha subito un trauma di
supinazione è viene risentita dolorante anch'essa alla mobilizzazione.
In base all'anamnesi, ai reperti
clinici e agli esami complementari disponibili, possiamo porre le diagnosi di
sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica in rachide
piatto con scoliosi dorsolombare, alterazioni degenerative della colonna
cervicale (grave osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi C5/6), alterazioni
degenerative della colonna lombare (condrosi L4/5 con spondilosi), gonartrosi tricompartimentale
con valgismo a destra in esito da meniscectomia nel 1961, insufficienza legamentare
dell'articolazione tibioastragalica a sinistra, esito da trauma di supinazione
della caviglia destra il 5.6.2003.
Non ho proposte terapeutiche da
formulare in grado di migliorare la capacità lavorativa. Per i problemi alle
articolazioni tibioastragaliche consiglio di portare scarpe che stabilizzano le
caviglie.
(…)
4.
Diagnosi
Sindrome cervicospondilogena a
destra e lombovertebrale cronica in
- rachide piatto con scoliosi dorsolombare,
- alterazioni degenerative della
colonna cervicale (grave
osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi
C5/6),
- alterazioni degenerative della
colonna lombare (condrosi L4/5 con
spondilosi)
Gonartrosi tricompartimentale con
valgismo a destra in
- esito da meniscectomia nel 1961
Insufficienza legamentare
dell'articolazione tibioastragalica a sinistra
Esito da trauma di supinazione della
caviglia destra il 5.6.2003
B. Conseguenze sulla capacità di
lavoro
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
Considero come lavoro ergonomicamente
idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili
(carico massimo: 15 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del
rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Non sono
consigliabili lavori che richiedono salire c/o scendere scale a più riprese,
lavori su terreno sconnesso, attività in posizione accovacciata, inginocchiata.
In un lavoro adeguato allo stato di
salute, l'assicurata presenta una capacità lavorativa completa con un
rendimento massimo a partire dal 6 marzo 2002.
Nell'ultima attività principale di
gerente di una stazione di benzina, giudico una capacità lavorativa completa
sull'arco di una giornata di lavoro normale, ma con una riduzione del
rendimento del 20% a partire dal 6 marzo 2002." (doc. AI 29)
Nella sua “proposta
medico” del 18 agosto 2003 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
"
IL 0% in attività adeguata dal
6.3.2002
(carichi fino a 15kg, possibilità di cambiare spesso posizione del
rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, senza estensione prolungata del rachide. Senza lavori che
richiedono di salute o scendere ripetutamente le scale, non lavori su terreno
sconnesso, senza posizione accovacciata, senza lavori da svolgere
inginocchiata.
IL 20% (riduzione rendimento) in
attività abituale di gerente di stazione di benzina a partire dal 6.3.2002.
In conclusione:
IL
100% dal 1.11.2001 al 25.11.2001
50% dal 26.11.2001 al 2.3.2002
100% dal 3.3.2002 al 5.3.2002
20% dal 6.3.2002 continua (0% in
attività confacente)." (doc. AI 31)
In data
17.
maggio 2004 il dr. __________ ha rilevato:
"
1.
Lo stato di salute da
allora è: peggiorato
2.
Le diagnosi sono state
modificate? Si.
Quali hanno un influsso
sulla capacità lavorativa?
- La gonartrosi
destra è molto peggiorata con lesione meniscale
degenerativa a destra.
- Insufficienza ligamentare
all'articolazione della caviglia sinistra.
Da quando e in che
proporzioni?
Dalla fine del 2003 in una
proporzione del 25%-35%.
3.
Decorso/evoluzione
delle constatazioni?
Si
caratterizza per la presenza di dolori continui al ginocchio destro che si
aggrava in posizione eretta, questi dolori al ginocchio fanno sì che la
paziente carichi maggiormente l'arto controlaterale con dolenzia alla caviglia
sin., che presenta un'insufficienza ligamentare per diversi traumi distorsivi
subiti in passato, provocandole pure dolori a quel livello.
4.
Provvedimenti
terapeutici/prognosi:
per la gonartrosi
la paziente verrà nuovamente visitata prossimamente dal Dr. __________ per
un'eventuale artroscopia, mentre per la caviglia sin. al momento non entrano in
gioco opzioni terapeutiche, tranne quella di portare una cavigliera e delle
scarpe adatte.
La prognosi
per la gonartrosi è sicuramente sfavorevole nel medio-lungo periodo, quella per
la caviglia è legata a quella della gonartrosi.
5.
Data dell'ultimo
controllo medico: 10.05.2004."
(doc. AI 56)
Su richiesta del medico
curante, in data 2 giugno 2004 il dr. __________, reumatologo, ha attestato:
" (...)
Inviata da __________
(vedi lettera) per gonalgia ds. già operata anni fa con meniscectomia lat. e
trattamento per cisti (Bergamo).
Ora torna per un problema
al gin. sin., RM: grave gonartrosi soprattutto laterale con lesione
degenerativa del menisco esterno.
All'esame clinico:
tendenza ad iperpronazione,
valgo di 7 dita a livello malleolare, sovraccarico esterno soprattutto sulla
gamba ds., tendenzialmente anche a sin.
Ha dolori sulla parte
mediale del ginocchio all'inserzione del pes anserius che sembra gonfio. C'è
anche una cisti di Baker con probabile presenza di corpo libero.
Interessante la patologia
meniscale lat. (vedi RM) in menisco residuo lat. piccolo con lesioni
superficiali però non ha segni meniscali ma un dolore al pes anserius da
sovraccarico in valgo.
Dobbiamo probabilmente
cambiare atteggiamento di carico e mi domando se non sarebbe il caso di fare
un'osteotomia varizzante per la quale io non sono specialista.
Porta volentieri i tacchi
alti ma ha tendenza a distorsioni della caviglia. Anche qui probabilmente un
sottopiede con rialzo mediale non porterà a successo.
Lavora come indipendente
e non se la sente di assentarsi troppo, un'osteotomia porterebbe una lunga
riabilitazione per cui tentiamo un approccio conservativo con sottopiedi per
ora.
Come secondo approccio si
potrebbe anche discutere una toilette articolare con introduzione di acido laluronico.
Pur consci della
situazione e d'accordo con la paziente, tentiamo un approccio conservativo.
Diagnosi
grave gonartrosi
soprattutto laterale ds. in genua valga
st. dopo meniscectomia
lat. parziale aperta
sovraccarico sulla
parte int. al pes anserinus
Procedere
fisioterapia e sottopiedi
con rialzo interno per correggere il valgo." (doc. AI 57)
Nelle sue
“annotazioni” del 15 novembre 2004 il dr. __________ ha precisato:
" Vengono aggiunti : rapporto medico del Dr. __________
del 17.5.2004
rapporto Dr. __________ del 18.5.2004
La patologia attualmente
limitante in prima linea risulta essere la gonartrosi a destra, patologia già
presente in occasione della perizia Dr. __________ del 11.6.2003. Tale
patologia era presente in modo in pratica identico in occasione dell'inchiesta
esterna avvenuta il 23.4.2004 e ne è stato tenuto conto in forma adeguata.
Le conclusioni
dell'ispettore possono essere condivise." (doc. AI 65)
In
data 20 luglio 2004 il dr. __________, fisiatra, scrivendo al dr. __________,
ha osservato:
" Ti ringrazio per avermi inviato la sopra scritta
paziente che ho visitato l'08.07.2004 per dolori al collo, alla regione
scapolare ed al braccio destro, nonché per dolori lombari a sinistra.
Non tornando
sull'anamnesi che ti già nota, all'esame obbiettivo locale della spalla destra
si evidenziava: lieve sopralivellamento della spalla destra rispetto alla controlaterale.
palpazione delle parti ossee: esente da dolore riferito. Palpazione della parti
molli: contrattura e punti triggers muscolari attivi del sottospinoso e del
piccolo rotondo. Articolarità: flessione anteriore 150°, flessione posteriore
40°, abduzione 180°, adduzione limitata da dolore a 20°, flessione orizzontale
120° limitata da dolore, estensione orizzontale a 30°, rotazione esterna 50°, rotazione
interna 95°. Motilità: flessione anteriore a 90° limitata da dolore, flessione
posteriore a 40°, abduzione a 90° limitata da dolore, adduzione a 20° limitata
da dolore, rotazione esterna 50°, rotazione interna 95°. Non deficit della
stenia muscolare del deltoide, sottospinato, bicipide brachiale, lungo
supinatore, tricipite brachiale, estensore comune delle dita, abduttore breve
del pollice, abduttore del V° dito e I° interosseo dorsale bilateralmente. Non
deficit delle sensibilità agli arti superiori, né parestesie riferite.
L'esame obbiettivo locale
nella zona circostante la spalla destra ha evidenziato una contrattura con
punti triggers attivi sul fascio superiore del trapezio e sullo splenio del
collo di destra.
In relazione a tali
rilievi clinici a da quanto descrittomi nella tua lettera del 05.07.2004, ho
sottoposto la paziente ad un ciclo di kinesiterapia attiva ed assistita con
l'obbiettivo di allungare la muscolatura del sottospinoso e del piccolo rotondo
e di trattarne i punti triggers attivi con delle infiltrazioni locali,
associando una kinesiterapia attiva ed assistita di rinforzo dei muscoli che
stabilizzano la scapola destra. Infatti il problema principale che riferisce la
paziente è questa sgradevole sensazione dolorosa della scapola destra, che non
viene stabilizzata sufficientemente dai muscoli e quindi si muove anche nelle
fasi di movimento della spalla in cui dovrebbe non muoversi." (doc. A29)
Nelle sue
“annotazioni” del 28 febbraio 2005 il dr. __________, medico responsabile SMR,
ha osservato:
" Si deve ammettere che la Signora RI 1 è stata
sottoposta a numerosi consulti, terapie, per disturbi di varia natura (renali,
cervicali, del cinto omeroscapolare, del ginocchio ecc.).
L'elemento che
maggiormente influisce sulla possibilità di espletare funzioni lavorative è
sicuramente l'artrosi del ginocchio. Tutte le altre patologie, eccetto per i
brevi periodi di cura, non intaccano la funzionalità soprattutto per attività
di tipo leggero, dove elementi di grado leggero-moderato, non devono essere
esclusi a priori.
In conclusione si può
affermare che, malgrado l'iter descritto, la descrizione di CL può essere
inglobata in quella che già aveva valutato il Dr. __________, non essendo di
alcun rilievo pratico le altre patologie all'infuori dei disturbi lamentati
all'apparato locomotore." (doc. IIIbis)
In data 9
marzo 2005 il dr. __________, primario ortopedico presso l’Ospedale di __________,
ha precisato che l’assicurata dovrebbe “evitare qualsiasi attività che
comporti un sovraccarico funzionale degli arti inferiori (stazione eretta
prolungata, deambulazione prolungata o sforzi di altra natura)" (doc.
B3).
In data
24.
marzo 2005 il dr. __________, chirurgo ortopedico, oltre alla gonartrosi ha
certificato un “impingement ventrale” alla spalla destra (doc. C6).
Nelle sue
“annotazioni” del 18 marzo 2005 il dr. __________ ha evidenziato:
" In sede di ricorso la Signora RI 1 il suo lungo iter
clinico in base a rapporti/certificati, annotati all'incarto.
Produce un rapporto del Prof.
dr. __________, il quale descrive in riassunto la situazione clinica delle
ginocchia e conclude affermando "da evitare qualsiasi attività che
comporti un sovraccarico funzionale degli arti inferiori (stazione eretta
prolungata, deambulazione prolungata o sforzi di altra natura)".
Tale situazione di
sovraccarico non si verifica esplicando attività che permettano la variazione
delle posizioni (eretta - seduta, deambulazione ridotta per brevi tratti,
sollevamento/spostamento di pesi ridotti) come avviene in una stazione di
benzina a cui è annesso uno spaccio di articoli vari (es. sigarette,
alimentari, giornali). Si tratta di una situazione dove lo sforzo maggiore,
quanto a pesi, è esplicato nel trasporto di casse di bibite che saranno poi
"esposte" in frigoriferi o su scaffalature. Per questo, dove la
persona attiva non è sola per tutta la giornata, può far richiedere l'aiuto di
collaboratori/collaboratrici." (doc. VIIbis)
Nelle sue
“annotazioni” del 25 aprile 2005 il dr. __________ ha rilevato:
" In fase di ricorso al tribunale vengono presentati:
- referto
RM ginocchio destro del 4.5.2004: gonartrosi di grado avanzato a livello del
compartimento laterale, lesione a carattere degenerativo del menisco laterale
- certificato del dr. __________ nel quale egli conferma
di aver visto l'assicurata a più riprese per gonartrosi destra, rizartrosi
destra, artralgia spalla destra con esecuzione di relative infiltrazioni.
Valuta genericamente la presenza di una IL del 50%
- Rapporto dr. __________
del 24.3.2005:
Diagnosi: impingement
ventrale spalla destra
Lieve
sindrome cervico-vertebrale bilaterale su
degenerazione
C5/C6
Incipiente
rizartrosi con sublussazione carpo-
metacarpale
I a destra
Sospetto
di incipiente sindrome del tunnel carpale a
sinistra
Stato
dopo operazione del tunnel carpale a destra e
dito
a scatto pollice destro con disestesie persistenti I° e II° dito mano destra
Il medico descrive la
presenza di "dolori un po' ovunque nell'arto superiore destro", a
livello della spalla destra presenza di impingement ventrale e ventro-laterale
con per il resto mobilità completa della spalla a destra
Valutazione: l'attuale
documentazione medica conferma la presenza di una gonartrosi prevalentemente a
destra, patologia già nota in occasione della perizia dr. __________ e in
occasione dell'inchiesta sul posto di lavoro. Di questa patologia si è tenuto
debitamente conto nei limiti funzionali.
Per quanto concerne la
problematica della spalla destra va menzionato che l'articolazione presenta una
mobilità completa, unicamente presente un impingement ventrale e ventrolaterale
(quindi per i movimenti sopra il pianto orizzontale). In considerazione
dell'inchiesta sul posto di lavoro dove in pratica l'assicurata è già stata
ritenuta molto limitata per attività dove potrebbe disturbare la problematica
della spalla (lavori di pulizia, ordinazione e stoccaggio della merce) tale
problematica non influenzerebbe ulteriormente la capacità lavorativa residua
stabilita.
Le altre patologie
menzionate sono di entità lieve e senza influsso di rilievo sulla capacità
lavorativa residua." (doc. XIIbis)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6
Per
quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede
ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il
perito dr. __________.
In esito
ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto
peritale 11 giugno 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) - il
dr. __________, reumatologo ed internista, sulla base di una consultazione avvenuta
il 11 giugno 2003, dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione
dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla
luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha diagnosticato una sindrome cervicospondilogena a destra e lombovertebrale cronica in
rachide piatto con scoliosi dorsolombare, alterazioni degenerative della
colonna cervicale (grave osteocondrosi con uncartrosi e spondilosi C5/6), alterazioni
degenerative della colonna lombare (condrosi L4/5 con spondilosi), gonartrosi tricompartimentale
con valgismo a destra in esito da meniscectomia nel 1961, insufficienza legamentare
dell'articolazione tibioastragalica a sinistra ed esito da trauma di
supinazione della caviglia destra, concludendo per una capacità
lavorativa dell’80% nella precedente professione di gerente di una stazione di
benzina; a mente del perito, l’assicurata presenta per contro una completa
capacità lavorativa in attività ergonomicamente idonee
alle patologie sopramenzionate, dove non debba sollevare pesi superiori ai 15
kg, che le permettano di cambiare spesso la posizione del rachide senza
movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale e senza
estensione prolungata del rachide. Egli ha per giunta sconsigliato lavori che
richiedono il salire e scendere dalle scale a più riprese, lavori su terreni
sconnessi e attività in posizione accovacciata e inginocchiata (doc. AI 29).
Tale valutazione è stata
confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR (doc. AI 31, 65,
IIIbis, VIIbis e XIIbis).
Dal canto suo il dr. __________ in data 9 dicembre
2002.
ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% dal marzo 2002 (cfr. anche
certificato medico del 10 gennaio 2004, doc. A 23), mentre in data 17 maggio
2004.
il sanitario ha certificato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata
in misura del 25-35%, soprattutto a causa della gonartrosi a destra e dell’insufficienza
ligamentare all’articolazione della caviglia sinistra (doc.
AI 56).
Dai certificati del dr. __________
non si evincono tuttavia sufficienti elementi per ammettere con alta
verosimiglianza l’insorgere di un rilevante peggioramento delle condizioni di
salute per lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento.
La descrizione
clinica operata dal medico curante, peraltro sovrapponibile a quella del dr. __________,
non può essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in
quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non conforme quindi
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).
Nemmeno i
certificati medici prodotti con l’atto ricorsale (posteriori di due mesi rispetto
alla decisione su opposizione, rispettivamente del 9 marzo e 24 marzo 2005,
doc. B3 e C6) permettono di apprezzare diversamente la situazione
dell’assicurata. Il dr. __________, come visto, ha in sostanza rilevato che
all’assicurata devono essere negate quelle attività che comportano un
sovraccarico degli arti inferiori (doc. B3); tali eventualità sono comunque
scongiurate nella precedente attività di gestione di una stazione di benzina
(che, a quanto sembra di capire, l’assicurata continua, seppure con una
presenza meno prolungata, ad esercitare). Anche il dr. __________ ha confermato
la presenza di una gonartrosi e di un problema alla spalla destra (inpingement ventrale),
patologie che non inficiano tuttavia la capacità lavorativa quale gerente di
una stazione di benzina (doc. C6).
Agli atti
non sono per il resto presenti validi atti medici che possano in un qualche
modo mettere in discussione le conclusioni cui é giunto lo specialista dr. __________,
avallate anche dei medici del SMR (doc. AI 29, 31, 65, IIIbis, VIIbis e XIIbis).
Questo
Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno
dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali,
richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.
2.
e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32.
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata
è abile al lavoro in misura dell’80% nella sua precedente professione di gerente
di una stazione di benzina, rispettivamente in misura del 100% in attività
leggere consone alle limitazioni elencate dal perito.
2.7
Il caso è
stato in seguito sottoposto al consulente in integrazione professionale (di
seguito consulente), che nel suo rapporto del 16 ottobre 2003 ha precisato:
“(…)
Sulla base delle informazioni
raccolte e in risposta al vostro mandato, sono in grado di presentarvi le
seguenti considerazioni e conclusioni.
La professione di commerciante
indipendente esercitata dall'assicurata prima del danno alla salute è ancora
esercitatile in misura importante e con una organizzazione ottimale del lavoro,
nel rispetto delle indicazioni mediche, anche in misura totale.
L'importanza del guadagno
dichiarato, la formazione e l'esperienza professionale, lo statuto di
indipendente, l'età, la valutazione del medico riguardante l'inabilità, molto
limitata, non consentono di raccomandare il cambiamento di attività.
Per concludere, ritengo che la
Signora RI 1, può sfruttare al massimo la residua capacità di lavoro e di
guadagno nella sua professione di commerciante indipendente applicata nella
gerenza della Stazione __________ con negozio.
La pratica viene chiusa nell'ambito
del mandato conferito." (doc. AI 36)
Nel suo
“rapporto d’inchiesta esterna” del 23 aprile 2004 il segretario-ispettore
incaricato ha rilevato:
“(…)
Prima dell'insorgenza del danno alla
salute, con particolare riferimento all'affezione lombare/cervicale, la
richiedente risultava impegnata dal profilo lavorativo a tempo pieno, con una
presenza complessiva di circa 8-9 ore ripartite sull'arco della giornata
lavorativa di 12 ore. Si è sempre occupata di tutte le mansioni inerenti la
conduzione della stazione di benzina, dai lavori amministrativi -
organizzativi( controllo dipendenti, comanda merci, registrazioni,
corrispondenza,ecc), a quelli inerenti il servizio della clientela in negozio,
agli incassi e cambio valuta, chiusura serale della cassa (non sempre), ai
lavori del magazzino e sistemazione della merce negli scaffali, a quelli di pulizia
del negozio, delle pompe e del piazzale (unitamente ai dipendenti), alle
commissioni e mansioni generali. La parte contabile è curata __________ di __________
(sig. __________).
Gli impedimenti lavorativi iniziali
vengono riferiti all'insorgenza di disturbi legati alla colonna lombare e
cervicale nonché a coliche renali , che l'hanno portata ad annunciarsi alla sua
assicurazione privata, la __________, che ha riconosciuto la presenza di
inabilità al lavoro nella misura del 50 % a partire dal novembre 2001. Da
allora avrebbe quindi mantenuto questa percentuale, intercalando saltuariamente
dei brevi periodi di totale inabilità per cure specifiche, quali il ricovero
per bombardamento del calcolo renale, la distorsione alla caviglia (06.06 -
15.07
), l'intervento chirurgico del tunnel carpale (04.0801.09.03).
Al riguardo della sua capacità
lavorativa la signora RI 1 ci riferisce che oggigiorno risulta impegnata nella
misura di 3-4 ore lavorative giornaliere in media. Presente principalmente
sulla fascia oraria tra le 18.00 e le 21.00 ed in caso di necessità /
sostituzioni, anche in giornata. Asserisce di non essere in grado di fornire
una prestazione superiore, in quanto ne risentirebbe a livello fisico, in
particolare per gli asseriti dolori a livello cervicale, irradianti a suo dire
sino a livello del gomito destro. L'accentuarsi dei dolori la disturberebbe
quindi anche a livello di riposo notturno. Notifica minor resistenza agli
sforzi.
Da pochi giorni avrebbe
un'accentuazione di un'allergia generalizzata, presente soprattutto all'inguine
ed alle ascelle (ha un appuntamento in questi giorni dal Dr. __________);
Segnala inoltre l'insorgenza recente
di un rigonfiamento al ginocchio destro, all'interno, mentre sul retro avrebbe
pure una specie di indurimento/gonfiore . In merito verrà verosimilmente
eseguito un approfondimento medico a suo dire con esame RM (sembra anche per la
questione cervicale) per il tramite del curante.
Quali ulteriori fatti nuovi dopo il
rapporto peritale 11.06.03 del Dr. __________, abbiamo l'intervento chirurgico
per tunnel carpale destro del 04.08.03 ed il recente intervento sul pollice
destro (18.03.04). Per questo problema la signora ci notifica una mancanza di
sensibilità che sarebbe presente alla base del dito, rispettivamente la mancanza
di forza nell'eseguire mansioni quali p. es il fare una presa per l'apertura di
barattoli. Si lamenta di lasciar cadere di mano frequentemente gli oggetti.
A livello lavorativo oltre
all'asserita riduzione dell'impegno orario dichiara di aver tralasciato le
mansioni più impegnative quali i lavori di stoccaggio ed esposizione della
merce, rispettivamente quelli di riordino e pulizia.
Attualmente la fascia oraria
d'apertura della stazione di benzina viene dichiarata coperta come segue:
dalle ore 08.00 alle 13.00: __________
dalle ore 13.00 alle 18.00 dalla
dipendente __________;
il sabato e la domenica la
dipendente __________
dalle 18.00 alle 21.00
dall'assicurata e saltuariamente sull'arco della giornata per particolari
necessità (commissioni, sostituzioni, ecc ).
La signora RI 1 già da parecchi anni
usufruisce pure della collaborazione saltuaria da parte di un pensionato, nella
persona del signor __________, del 1929, già collaboratore anni fa' nella
Stazione di benzina __________., oggigiorno presente più regolarmente per
aiuto/sostituzione, a titolo di volontariato per ragioni di amicizia.
Dal profilo medico , secondo le
risultanze peritali, ricordiamo che le limitazioni evidenziate sono riferibili
in particolare all'esecuzione di sforzi quali il sollevare pesi superiori ai 15
kg. Da evitarsi il salire/scendere con frequenza le scale, i lavori su terreno
sconnesso, l'attività in posizione accovacciata, inginocchiata, i movimenti
ripetitivi di flessione -rotazione della colonna vertebrale.
Idonea un'attività dove si può
variare spesso la posizione del rachide.
In considerazione di queste
indicazioni, tenuto conto del tipo di mansioni che l'esercizio della
professione della signora RI 1 richiede, la maggior parte delle quali è da
ritenersi leggera, adeguata con il danno alla salute presentato, tenuto conto
di quanto emerso in sede di colloquio, si ritiene che le limitazioni presentate
possono essere così riassunte:
Mansioni
Quota-parte
Impedimenti
Invalidità
1.
Lavori
organizzativi/direttivi
10%
0%
0.
%
2.
Ordinazione/Stoccaggio/esposizione della merce
05%
60%
3.
%
3.
Lavori
di pulizia pompe, negozio, Magazzino, piazzale
05%
100%
5.
%
4.
Vendita/cambio/commissioni
80%
20%
16.
%
Impedimenti
pratici complessivi
24.
%
Per il lato economico si rimanda
all'allegata tabella (dati dal 1999 al 2002). I dati sono riferiti sull'arco
del biennio. Un 'incidenza del danno alla salute sul lato finanziario non è
determinabile, in particolare in quanto la marcata diminuzione della cifra
d'affari evidenziabile, tra il biennio 99-00 ed il 2001-2002 è da ricondurre
alla decisione delle Autorità italiane di ridurre il costo della benzina per i
cittadini residenti sulla fascia di confine, nel raggio di 20 km, in misura
proporzionale alla distanza.
Questo fatto ha comportato
un'importante perdita di clientela, che per la concorrenzialità del prezzo
della benzina italiana, si è quindi nuovamente riversata sui distributori oltre
confine.
Per il lato medico, prima di
valutare il caso, viste le lamentele fatte valere dall'interessata, abbiamo
concordato la richiesta di un aggiornamento medico al curante, per non
tralasciare nessun aspetto al riguardo." (doc. AI 52)
In una
sua nota interna del 12 ottobre 2004 il segretario-ispettore ha inoltre precisato:
"
In riscontro alla richiesta
08.10.2004
e dopo aver preso atto del conto perdite e profitti + bilancio per
l'anno 2003, rispettivamente della certificazione medica rilasciata il 17
maggio 2004 dal Dr. __________ di __________, posso riconfermarmi nelle
conclusioni di cui al precedente rapporto datato 23.04.2004.
I dati economici del 2003 confermano
infatti la tendenza già evidenziata nel periodo contabile precedente, di
diminuzione degli affari per ragioni comunque estranee al danno alla salute
(vedi costo della benzina).
Il nuovo rapporto medico non porta
peraltro elementi tali da poter portare ad una modifica sostanziale delle
limitazioni lavorative pratiche considerate, di cui a tabella a pag. 2. Gli
impedimenti lavorativi a mio modo di vedere possono essere attribuiti
all'esecuzione dei lavori più gravosi, per i quali, già per le altre
problematiche di salute, abbiamo considerato degli impedimenti significativi
(vedi punti 2 e 3 della tabella). Per l'esecuzione dei lavori
amministrativo-direttivi non vedo problemi . Per l'attività di vendita
/cambio/commissioni (p.to 4) v'è da dire che trattasi di un'attività che
permette all'interessata il cambio frequente della postura, a sua discrezione e
comunque nei ritagli di tempo tra un cliente e l'altro.. Posso immaginare eventualmente
delle maggiori difficoltà per quanto concerne le commissioni/mansioni generali.
Non penso comunque che gli impedimenti superino il 30 %. (sulla tabella quindi
24.
% al posto di 16 %). II tempo di lavoro dedicato al p.to 4 è impiegato
infatti per la maggior parte in negozio. In questo caso avremmo quindi un
impedimento pratico complessivo pari al 32 % su tutte le mansioni." (doc. AI 63)
In merito alla valutazione operata dal consulente
in integrazione professionale, rispettivamente dal segretario-ispettore, va
osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1.
LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i
provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò
non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti
integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la
residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in
integrazione professionale.
Decisivo
è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze
mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.
D'altra
parte, come accennato, in relazione
alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a
un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑
all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
In
casu, nel rapporto 16 ottobre 2003 il consulente, tenendo conto delle
risultanze specialistiche (e delle indicazioni del dr. __________ e del dr. __________,
doc. AI 31, 65, IIIbis, VIIbis e XIIbis) ha evidenziato che nel caso di specie
non sono dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione
volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, poiché la
professione di gerente di una stazione di benzina può essere ancora esercitata
dall’assicurata in misura pressoché totale. Il consulente ha in particolare
riferito che “l'importanza del guadagno dichiarato,
la formazione e l'esperienza professionale, lo statuto di indipendente, l'età,
la valutazione del medico riguardante l'inabilità, molto limitata, non
consentono di raccomandare il cambiamento di attività” (doc. AI 36).
Anche il
segretario-ispettore incaricato di valutare con precisione l’organizzazione del
lavoro in ogni sua componente è giunto alla conclusione che l’impedimento
complessivo è del 32% (doc. AI 52 e 63). L’esame, peraltro ben dettagliato,
permette di completare dal lato pratico quanto rilevato in sede peritale e di
valutazione professionale.
Ne consegue la conferma della decisione
amministrativa e la reiezione del ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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