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Decisione

32.2005.200

La patologia psichica dell'assicurata non causa un'invalidità maggiore di quella accertata dal perito. Contestazione del reddito da valido e da invalido. Applicazione delle tabelle salariali nazionali

18 settembre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari requisiti di cui ai DTF 123 V 176 e 122 V 161 se ne contesta

recisamente la forza probatoria." (Doc. VII)

Vero

che lo stesso dr. __________ ha ammesso una certa incompletezza dell’esame

peritale dovuta alla carenza di dati clinici e dalla scarsità d’informazioni

ottenute a seguito dell’atteggiamento di difesa della peritanda. Tuttavia,

sulla base di un’approfondita valutazione specialistica, egli ha affermato che

il disturbo della personalità è “clinicamente percepibile”. Del resto, a

conferma della non particolare gravità dell’affezione il perito ha anche

evidenziato che, “nonostante il più probabile disturbo di personalità, la

peritanda in passato è comunque sempre riuscita a lavorare, ottenendo anche,

ancora nel passato recente, buoni certificati di lavoro (vedasi atti)” (perizia

pag. 10). Non negando le notevoli sofferenze avute dall’assicurata, il dr. __________

ha comunque sottolineato che “la componente depressiva, del resto non

presente in un modo costante e dipendente, tra l’altro, anche dallo stato

polmonare, non giustifica un’inabilità maggiore a quella sopra indicata” (sottolineatura

del redattore, cfr. perizia pag. 10).

Va

poi evidenziato che, con riferimento all’obbligo procedurale di collaborare, comprendente

in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti), l’assicurata

non ha prodotto alcuna documentazione attestante un danno alla salute maggiore

di quello apprezzato dal perito psichiatrico.

In

conclusione, sulla base dell'affidabili e concludenti perizie d’ordine

pneumologico e psichiatrico, alle quali va dato valore probatorio pieno (DTF

123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA

del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa

S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189), è

da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente presenta un’ abilità al

lavoro del 20% in attività adeguate.

2.6. In merito

alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 26 settembre

2004 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto che l’assicurata

potrebbe essere integrata in attività leggere, poco qualificate, confacenti al danno

alla salute, preferibilmente in un ambito già conosciuto o in ditte piccole e “

a misura d’uomo”, oppure in attività nell’ambito dei servizi (doc. AI 53-2).

La

consulente ha poi determinato la percentuale d’invalidità:

" Considerando un reddito ipotetico senza il danno alla

salute di circa fr. 42'731 (RH, 2001, cfr. questionario DL e comunicazione di __________

del 21 giugno 2005, aggiornato al 2004 secondo l’indice d’aumento dei salari

nominali “La Vie Economique, données économiques actuelles), una capacità di

lavoro residua dell’80% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e

quartile 2) e applicando una riduzione del 10% (per difficoltà

nell’acquisizione di nuovi savoir-faire dovute alla problematica psicologica),

secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 30'431

e una capacità di guadagno residua del 71.21%”

(doc. AI 53-3).

2.6.1. L’assicurata

contesta la determinazione del salario da valido eseguita dalla consulente,

facendo presente:

" Per quanto attiene alla determinazione del reddito da

valida svolta dall'UAI, si contesta recisamente che quest'ultimo ammonti a soli

Fr. 42'265.--. La mia patrocinata, lo si ribadisce, prima dell'insorgenza del

danno invalidante era infatti addetta alle pulizie per conto della spett. __________

a __________ a tempo pieno, percependo un guadagno per il periodo intercorrente

tra gennaio a settembre 2001 pari a Fr. 20'925.55.-- (cfr. questionario per il

datore di lavoro del 19.12.2002). Detto reddito si giustifica in funzione

dell'interruzione del lavoro a causa delle continue problematiche accusate, che

non le hanno permesso più di lavorare.

Contestualmente

ella lavorava pure presso la spett. __________, a __________, percependo sempre

nel corso del 2001 un salario lordo mensile di Fr. 2'085.50 (cfr. questionario

per il datore di lavoro del 15.01.2003).

Si

allegano in questa sede copia di ulteriori certificati di salario attestanti

quanto sopra, Doc. B." (Doc. VII)

Essa

ha quindi quantificato il salario da valido al 2001 in fr. 57'337,28 risultante

dallo stipendio mensile cumulativo percepito dalla __________ e dalla __________

(cfr. conteggio punto 18 del ricorso).

In

merito, con osservazioni 2 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha rilevato:

" Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si

ricorda a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni che in sede

d'opposizione l'assicurata aveva esplicitamente chiesto all'amministrazione di

voler prendere in considerazione quale salario da valida un importo annuo pari

a Fr. 35'880.-- (cfr. in tal senso il punto 19 del doc. 49-5 incarto

AI).

L'UAI,

basandosi a giusta ragione sul contratto di lavoro stipulato dall'assicurata

(cfr. doc. 49-7 incarto AI), aveva invece stabilito che quest'ultima

avrebbe potuto guadagnare da sana per il 2002 un importo annuo pari a Fr.

40'850.-- (cfr. doc. 51-1 incarto AI); di conseguenza, il salario annuo

da valida fissato dall'AI nella propria decisione su opposizione era certamente

più favorevole per l'assicurata in oggetto di quello invece disposto dal suo

rappresentante.

Ora,

in sede di ricorso ed in seconda battuta, il patrocinatore della Signora RI 1

pretende (a torto!) di voler mutare a favore della propria assistita il salario

annuo da valida di cui sopra elevandolo alla fantasiosa cifra di Fr. 57'337.--.

Evidentemente,

si contesta integralmente il calcolo immaginario eseguito dall'assicurata in

sede di ricorso al fine di portare il suo grado AI alla percentuale

dell'80%." (Doc. IX)

Orbene,

a prescindere dal succitato comportamento contraddittorio giustamente rilevato

dall’amministrazione, il calcolo operato dalla ricorrente non può essere confermato

poiché ciò presumerebbe che quest’utlima da sana potrebbe svolgere contemporaneamente

a tempo pieno la sua attività di addetta alle pulizie presso due diversi datori

di lavoro. Vero che nel 2001 essa ha lavorato per la __________ (non per nove

mesi consecutivi; cfr. certificato di salario 18 gennaio 2002, doc. AI 10-2) e

per la __________ (solo da febbraio a giugno; cfr. questionario del datore di lavoro,

doc. AI 19-3) ma a tempo parziale con una remunerazione oraria. La soluzione

dell’Ufficio AI di basarsi sul salario orario pattuito con l’ultimo datore di

lavoro (__________) per riportarlo su base annua appare più realistica (cfr. nota

21 giugno 2005 del funzionario __________, doc. AI 51-1). Il dato salariale è

stato poi aggiornato al 2004 (cfr. rapporto 26 settembre 2005 della consulente,

consid. 2.6).

2.6.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

Applicando in casu la succitata

giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico,

la consulente ha quindi determinato un reddito da invalido, prima di qualsiasi

riduzione, di fr. 42'265.

La

ricorrente sostiene che non è realistico il conseguimento di tale importo.

Inoltre contesta la riduzione del 10% stabilita dalla consulente sostenendo che

debba essere riconosciuta quella massima del 25% essendo generalmente le

attività adeguate non svolte in modo regolare, in tali casi anche solo su

chiamata.

Ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA

(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice

Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte

plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito

l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di

statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora

confermato dal TCA.

Nel

caso concreto, la ricorrente, potendo svolgere nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo

pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’058 mensili

oppure a fr. 48’696 per l'intero anno (fr. 4’058 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Tenuto

conto dell’esigibilità dell’80% (38'957), volendo ammettere la riduzione

massima del 25%, il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 29'218.

Dal

raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 42’731 risulta un'incapacità al guadagno del 31,6% (42’731 – 29'218

x 100 : 42’731), non giustificante l'erogazione di una rendita.

Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento

al 2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere

confermata e il ricorso respinto.

2.7. II

legale dell'assicurata ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti

medici ed economici.

Ora,

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, non è necessario esperire alcun accertamento medico, avendo le due succitate

perizie valore probatorio pieno. Lo stesso dicasi per l’aspetto economico della

fattispecie. La richiesta dell’assicurata non può essere accolta.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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