32.2005.200
La patologia psichica dell'assicurata non causa un'invalidità maggiore di quella accertata dal perito. Contestazione del reddito da valido e da invalido. Applicazione delle tabelle salariali nazionali
18 settembre 2006Italiano23 min
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Numero d'incarto:
32.2005.200
Data decisione, Autorità:
18.09.2006, TCA
Titolo:
La patologia psichica dell'assicurata non causa un'invalidità maggiore di quella accertata dal perito. Contestazione del reddito da valido e da invalido. Applicazione delle tabelle salariali nazionali.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.200
BS/td
Lugano
18 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 ottobre
2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, precedentemente attiva quale addetta alle pulizie, nel maggio
2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
(dr. __________) e psichiatrica (dr. __________) nonché un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 10 settembre
2004 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, avendo fissato, mediante
l’applicazione del cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità globale del 31%
(invalidità in ambito casalingo 11%, in ambito lavorativo 20%; doc. AI 45-2).
1.2. Con
decisione 4 ottobre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione
dell’assicurata e confermato il diniego di prestazioni.
Facendo
presente che il metodo misto adottato non appare corretto e che l’assicurata
deve di conseguenza essere valutata unicamente quale salariata,
l’amministrazione, confermata la validità delle due perizie specialistiche, ha
quantificato una perdita di guadagno del 29%, non sufficiente per fondare un
diritto all’erogazione di una rendita d’invalidità.
1.3. Contro
la decisione amministrativa l’assicurata ha inoltrato il presente tempestivo
ricorso, successivamente completato dal suo legale.
Postulando
in via principale il riconoscimento di una rendita intera, essa contesta la
valutazione medica dell’incapacità lavorativa e la determinazione dei redditi
di riferimento per il calcolo dell’incapacità al guadagno. In via subordinata
la ricorrente chiede la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per nuova valutazione
medica ed economica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorre,
nei considerandi di diritto.
1.4. Mediante
risposta di causa - e con successive osservazioni 2 dicembre 2005 -,
l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso e confermato quanto
esposto nella decisione contestata.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita AI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel
caso in esame, con rapporto 12 maggio 2005 il dr. __________, specialista in
pneumologia, fondandosi sulla documentazione medica acquisita e dopo aver proceduto
ad un esame clinico, radiografico e funzionale dell’assicurata, nonché ad una
registrazione sequenziale del peak-flow, ha posto la diagnosi di asma bronchiale.
Egli ha poi concluso:
" Le manifestazioni variabili dell'asma a seconda della stagione
permettono di definire l'asma di grado II-III GINA (rispettivamente da leggera
a moderatamente persistente).
L'asma
bronchiale, malgrado la terapia instaurata mostra attualmente una certa instabilità
caratterizzata da:
-
Iperreagibilità attualmente marcata.
-
Variabilità marcata del peak-flow.
- Necessità anche se saltuaria di
intercorrente trattamento con corticosteroidi sistemici.
Le
cause dell'instabilità possono essere in questo caso di varia natura:
- L'esposizione costante ad agenti
irritativi e non specifici delle vie respiratorie come polveri e fumo.
- Una possibile ma improbabile scarsa
compliance.
- Un asma instabile.
Un’osservazione
specialistica prolungata della paziente con un piano terapeutico mirato e
potenziato, una conseguente diminuzione, rispettivamente sospensione del
tabagismo potrebbero contribuire ad una stabilizzazione dell’asma bronchiale
così da eventualmente ridurre i periodi con sintomi, rispettivamente diminuire
la gravità dell'asma dallo stadio III secondo GINA a stadio II.
Dal
punto di vista valetudinario attualmente la paziente presenta la seguente situazione:
Dal punto di vista medico teorico pneumologico la signora RI 1 non è idonea per
lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie
respiratorie (fumi, polveri, sostanze irritanti volatili).
Tenendo
conto dei punti sopra esposti riferentisi sia al grado di gravità dell'asma che
alle possibilità teoriche di miglioramento dell'asma rispettivamente della sua
stabilizzazione, si può dichiarare la paziente attualmente, dal punto di vista
medico, teorico pneumologico abile al lavoro al 100% per lavori sedentari
o lavori fisici leggeri.
Per
lavori fisici pesanti (ad esempio lavori di pulizia con spostamento
di mobili, lavare il pavimento a mano, porto di pesi superiori ai 15 kg,
rispettivamente lavori con frequenti spostamenti come salire ripetutamente le
scale eventualmente con pesi, ecc.) sussiste un'incapacità lavorativa
medico teorica al minimo del 50%.
Per
lavori fisici moderati riteniamo che la paziente presenti un
grado di incapacità lavorativa medico teorica massima del 25-30%.
La
signora RI 1 ha lavorato più di 20 anni nella ristorazione e nell'industria
elettronica quale operaia. L'ultima attività da lei svolta nel 2000-2001 è di
donna di pulizie (istituti scolastici, ditta di risanazioni dopo danni dovuti
ad incendi, aerei). Quale donna di pulizie la signora RI 1 può essere da un
lato esposta ad agenti irritativi delle vie respiratorie con polveri, sostanze
voltatili, prodotti di pulizia, rispettivamente eventualmente ai residui dovuti
agli incendi, perciò a seconda dell'impiego essere sottoposta anche a sforzi
rilevanti. Il grado di incapacità lavorativa dovrebbe perciò essere riferito al
grado rispettivamente alla severità dello sforzo leggero, medio o elevato
richiesto dall'attività lavorativa." (Doc. AI 37)
La
ricorrente rimprovera all’Ufficio AI di non aver colto o di aver travisato il
reale contenuto della perizia pneumologica, facendo valere più precisamente
quanto segue:
" Si rileva infatti come il sopraddetto medico abbia
dichiarato abile al 100% la mia assistita in lavori sedentari o in lavori
fisici leggeri - risp. al 50% in lavori fisici pesanti ed al 65-70% in lavori
fisici moderati - a condizione che fosse intervenuto un netto miglioramento
dell'asma, rispettivamente si fosse assistito ad una concreta stabilizzazione
di detta affezione respiratoria.
Orbene,
in considerazione del fatto che, al momento della redazione della perizia di
cui si discute, tale indispensabile presupposto non era affatto soddisfatto -
al punto che il Dr. med. __________ ha asserito in detto rapporto: "L'asma
bronchiale, malgrado la terapia instaurata, mostra attualmente una certa
instabilità" - e non essendo intervenuto neanche
successivamente un tale miglioramento (i provvedimenti ivi suggeriti non sono
stati neppure intrapresi), si contesta all'UAI di aver basato la propria decisione
su dati pesantemente falsati e per nulla corrispondenti al reale ed effettivo
status clinico in cui versa la mia mandante.
Ne
consegue inevitabilmente che tutte le conclusioni cui è giunto l'UAI facenti
capo a detto travisamento - in primis il Rapporto finale del Consulente IP del
26.09.2005, che segue pedissequamente quanto affermato dal Dr. med. SMR __________
nel proprio rapporto medico del 4.06.2004, il quale a sua volta si rifà a
codesto grave malinteso - non hanno alcun valore probatorio." (Doc. VII)
Orbene,
effettivamente il dr. __________ ha accertato una certa instabilità dell’asma
bronchiale, malgrado le terapia eseguita. Lo stesso specialista ha tuttavia
proposto un’osservazione specialistica prolungata con misure terapeutiche mirate,
oltre alla sospensione del tabagismo. Se poi l’assicurata, come traspare da
quanto dichiarato dal suo legale, non ha intrapreso i provvedimenti suggeriti, ciò
non vuol dire che l’Ufficio AI, come sostenuto nel ricorso, si è basato su dati
“pesantemente falsati
e per nulla corrispondenti al reale ed effettivo status clinico”, poiché fa stato la situazione medica riscontrata dallo
specialista in pneumologica. Anzi, va ricordato che, conformemente al principio
dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61). In casu, il piano terapeutico suggerito
dal perito rientra sicuramente nell’ottica di una esigibile riduzione del danno.
Fatto sta che, tenuto conto della dettagliata e concludente perizia, dal
punto di vista pneumologico l’assicurata può esercitare al 100% attività
leggere e sedentarie evitando l’esposizione ad agenti irritativi delle vie
respiratorie.
2.5. Per
quel che concerne la questione legata ai problemi d’ordine psichico, va innanzitutto
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno
alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004 nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
In
casu, nella perizia 14 maggio 2004 il dr. __________, diagnosticati un
probabile disturbo di personalità non specificato (ICD F 60.9) ed una probabile
distimia (ICD F 34.1), ha valutato un’inabilità lavorativa del 20%.
Al
riguardo, la ricorrente ha mosso la seguente contestazione:
" Ci si conferma inoltre nel contestare - nonostante
l'asserita completezza o l'ossequio dei parametri giurisprudenziali - le
conclusioni espresse nella perizia psichiatrica dal Dr. med. __________ , in
quanto, per sua stessa ammissione, tali valutazioni si basano su pochi dati
clinici. In detto rapporto peritale, infatti, il Dr. med. __________ ha
affermato che clinicamente s'impone una diagnosi di disturbo di personalità che
ha descritto come "non specificato" in quanto "non ho
sufficientemente tanti dati clinici per specificare il disturbo, che però è
clinicamente percepibile". E ancora: "Devo ammettere che l'esplorazione
era molto difficile, la peritanda molto difesa e restia nel dare informazioni e
quindi non è stato affatto facile formulare delle diagnosi o descrivere un
quadro clinico più preciso."
Alla
luce di quanto sopra, non c'è chi non veda come la perizia medica di cui sopra
non si è potuta fondare su accertamenti medici approfonditi. Non soddisfacendo
Fatti
i necessari requisiti di cui ai DTF 123 V 176 e 122 V 161 se ne contesta
recisamente la forza probatoria." (Doc. VII)
Vero
che lo stesso dr. __________ ha ammesso una certa incompletezza dell’esame
peritale dovuta alla carenza di dati clinici e dalla scarsità d’informazioni
ottenute a seguito dell’atteggiamento di difesa della peritanda. Tuttavia,
sulla base di un’approfondita valutazione specialistica, egli ha affermato che
il disturbo della personalità è “clinicamente percepibile”. Del resto, a
conferma della non particolare gravità dell’affezione il perito ha anche
evidenziato che, “nonostante il più probabile disturbo di personalità, la
peritanda in passato è comunque sempre riuscita a lavorare, ottenendo anche,
ancora nel passato recente, buoni certificati di lavoro (vedasi atti)” (perizia
pag. 10). Non negando le notevoli sofferenze avute dall’assicurata, il dr. __________
ha comunque sottolineato che “la componente depressiva, del resto non
presente in un modo costante e dipendente, tra l’altro, anche dallo stato
polmonare, non giustifica un’inabilità maggiore a quella sopra indicata” (sottolineatura
del redattore, cfr. perizia pag. 10).
Va
poi evidenziato che, con riferimento all’obbligo procedurale di collaborare, comprendente
in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti), l’assicurata
non ha prodotto alcuna documentazione attestante un danno alla salute maggiore
di quello apprezzato dal perito psichiatrico.
In
conclusione, sulla base dell'affidabili e concludenti perizie d’ordine
pneumologico e psichiatrico, alle quali va dato valore probatorio pieno (DTF
123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA
del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa
S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189), è
da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che la ricorrente presenta un’ abilità al
lavoro del 20% in attività adeguate.
2.6. In merito
alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 26 settembre
2004 la consulente in integrazione professionale ha ritenuto che l’assicurata
potrebbe essere integrata in attività leggere, poco qualificate, confacenti al danno
alla salute, preferibilmente in un ambito già conosciuto o in ditte piccole e “
a misura d’uomo”, oppure in attività nell’ambito dei servizi (doc. AI 53-2).
La
consulente ha poi determinato la percentuale d’invalidità:
" Considerando un reddito ipotetico senza il danno alla
salute di circa fr. 42'731 (RH, 2001, cfr. questionario DL e comunicazione di __________
del 21 giugno 2005, aggiornato al 2004 secondo l’indice d’aumento dei salari
nominali “La Vie Economique, données économiques actuelles), una capacità di
lavoro residua dell’80% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e
quartile 2) e applicando una riduzione del 10% (per difficoltà
nell’acquisizione di nuovi savoir-faire dovute alla problematica psicologica),
secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 30'431
e una capacità di guadagno residua del 71.21%”
(doc. AI 53-3).
2.6.1. L’assicurata
contesta la determinazione del salario da valido eseguita dalla consulente,
facendo presente:
" Per quanto attiene alla determinazione del reddito da
valida svolta dall'UAI, si contesta recisamente che quest'ultimo ammonti a soli
Fr. 42'265.--. La mia patrocinata, lo si ribadisce, prima dell'insorgenza del
danno invalidante era infatti addetta alle pulizie per conto della spett. __________
a __________ a tempo pieno, percependo un guadagno per il periodo intercorrente
tra gennaio a settembre 2001 pari a Fr. 20'925.55.-- (cfr. questionario per il
datore di lavoro del 19.12.2002). Detto reddito si giustifica in funzione
dell'interruzione del lavoro a causa delle continue problematiche accusate, che
non le hanno permesso più di lavorare.
Contestualmente
ella lavorava pure presso la spett. __________, a __________, percependo sempre
nel corso del 2001 un salario lordo mensile di Fr. 2'085.50 (cfr. questionario
per il datore di lavoro del 15.01.2003).
Si
allegano in questa sede copia di ulteriori certificati di salario attestanti
quanto sopra, Doc. B." (Doc. VII)
Essa
ha quindi quantificato il salario da valido al 2001 in fr. 57'337,28 risultante
dallo stipendio mensile cumulativo percepito dalla __________ e dalla __________
(cfr. conteggio punto 18 del ricorso).
In
merito, con osservazioni 2 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha rilevato:
" Per quanto attiene invece all'aspetto economico, si
ricorda a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni che in sede
d'opposizione l'assicurata aveva esplicitamente chiesto all'amministrazione di
voler prendere in considerazione quale salario da valida un importo annuo pari
a Fr. 35'880.-- (cfr. in tal senso il punto 19 del doc. 49-5 incarto
AI).
L'UAI,
basandosi a giusta ragione sul contratto di lavoro stipulato dall'assicurata
(cfr. doc. 49-7 incarto AI), aveva invece stabilito che quest'ultima
avrebbe potuto guadagnare da sana per il 2002 un importo annuo pari a Fr.
40'850.-- (cfr. doc. 51-1 incarto AI); di conseguenza, il salario annuo
da valida fissato dall'AI nella propria decisione su opposizione era certamente
più favorevole per l'assicurata in oggetto di quello invece disposto dal suo
rappresentante.
Ora,
in sede di ricorso ed in seconda battuta, il patrocinatore della Signora RI 1
pretende (a torto!) di voler mutare a favore della propria assistita il salario
annuo da valida di cui sopra elevandolo alla fantasiosa cifra di Fr. 57'337.--.
Evidentemente,
si contesta integralmente il calcolo immaginario eseguito dall'assicurata in
sede di ricorso al fine di portare il suo grado AI alla percentuale
dell'80%." (Doc. IX)
Orbene,
a prescindere dal succitato comportamento contraddittorio giustamente rilevato
dall’amministrazione, il calcolo operato dalla ricorrente non può essere confermato
poiché ciò presumerebbe che quest’utlima da sana potrebbe svolgere contemporaneamente
a tempo pieno la sua attività di addetta alle pulizie presso due diversi datori
di lavoro. Vero che nel 2001 essa ha lavorato per la __________ (non per nove
mesi consecutivi; cfr. certificato di salario 18 gennaio 2002, doc. AI 10-2) e
per la __________ (solo da febbraio a giugno; cfr. questionario del datore di lavoro,
doc. AI 19-3) ma a tempo parziale con una remunerazione oraria. La soluzione
dell’Ufficio AI di basarsi sul salario orario pattuito con l’ultimo datore di
lavoro (__________) per riportarlo su base annua appare più realistica (cfr. nota
21 giugno 2005 del funzionario __________, doc. AI 51-1). Il dato salariale è
stato poi aggiornato al 2004 (cfr. rapporto 26 settembre 2005 della consulente,
consid. 2.6).
2.6.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato
in Pratique VSI 2002 p. 64).
Applicando in casu la succitata
giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico,
la consulente ha quindi determinato un reddito da invalido, prima di qualsiasi
riduzione, di fr. 42'265.
La
ricorrente sostiene che non è realistico il conseguimento di tale importo.
Inoltre contesta la riduzione del 10% stabilita dalla consulente sostenendo che
debba essere riconosciuta quella massima del 25% essendo generalmente le
attività adeguate non svolte in modo regolare, in tali casi anche solo su
chiamata.
Ora,
va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale
nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA
(causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice
Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte
plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito
l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di
statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori
nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora
confermato dal TCA.
Nel
caso concreto, la ricorrente, potendo svolgere nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo
pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’058 mensili
oppure a fr. 48’696 per l'intero anno (fr. 4’058 x 12, ritenuto che la quota di
tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Tenuto
conto dell’esigibilità dell’80% (38'957), volendo ammettere la riduzione
massima del 25%, il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 29'218.
Dal
raffronto di tale reddito con quello ipotetico da valido di fr. 42’731 risulta un'incapacità al guadagno del 31,6% (42’731 – 29'218
x 100 : 42’731), non giustificante l'erogazione di una rendita.
Allo stesso risultato si giungerebbe volendo adeguare i redditi di riferimento
al 2005, momento dell’emanazione della querelata decisione.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
2.7. II
legale dell'assicurata ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti
medici ed economici.
Ora,
se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib
229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, non è necessario esperire alcun accertamento medico, avendo le due succitate
perizie valore probatorio pieno. Lo stesso dicasi per l’aspetto economico della
fattispecie. La richiesta dell’assicurata non può essere accolta.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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