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Decisione

32.2005.201

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25 settembre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i periti, diagnosticate una sindrome depressiva ricorrente, una sindrome da

dipendenza etilica (attualmente in astinenza), una sindrome lombovertebrale

(con/su discrete alterazioni degenerative L4-S1 ed insufficienza muscolare

lombo-addominale), hanno valutato che l’assicurato presenta una capacità

lavorativa del 70% in attività leggere e medie (doc. AI 22).

Con

decisione 17 aprile 2003 l’amministrazione ha riconosciuto un periodo di tre

mesi di accertamento professionale presso il Centro formazione professionale e

sociale di __________ (doc. AI 29-1). Dopo tre giorni l’assicurato ha interrotto

il periodo di accertamento per motivi di salute (sindrome lombo-vertebrale)

(cfr. scritto 2 dicembre 2003 del direttore del CFPS, doc. AI 35-1).

1.2. Esperiti

ulteriori accertamenti medici, con decisione 4 maggio 2004 l’Ufficio AI ha respinto

la domanda di prestazioni, rilevando:

"

(...)

Esito degli accertamenti:

● Vi sono stati dei periodi di completa

inabilità lavorativa che però non hanno mai raggiunta la carenza dell'anno

d'attesa.

● La documentazione medico-specialistica

acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia assoluta dal Servizio

accertamento medico AI (SAM) di __________, permette di considerare non adatte

dal profilo ortopedico attività pesanti, come quella di mugnaio svolta a suo

tempo in Turchia e, sempre il problema alla schiena, sono sconsigliate attività

in posizione seduta prolungata, come quella di autista svolta in Ticino alcuni

anni orsono. Per un'attività nel campo della ristorazione (ultima attività

svolta pizzaiolo) non vi sono controindicazioni dal profilo ortopedico, l'unico

problema deriva dal contatto con bevande alcoliche. In conclusione, attività

rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa ma con

una riduzione del rendimento del 30%.

● Il peggioramento subentrato allo stato di

salute dell'assicurato, che ha portato ad interrompere il tentativo di applicare

provvedimenti professionali, non è attribuibile a disturbi alla salute tutelati

dall'AI pertanto, fa stato un grado d'invalidità del 30%." (Doc. AI

46-1+2)

1.3. Con

decisione 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI, respingendo l’opposizione con cui

l’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 - chiedeva il riconoscimento di un

grado d’invalidità del 50% e dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio, ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue il

provvedimento preso:

"

(...)

7. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico,

l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in

base alla quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere attività adeguate in

misura del 70%.

Considerato

come l'assicurato abbia prodotto un certificato medico in sede di opposizione,

per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è

stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI

(SMR).

Nel

presente caso, il dottor __________ medico responsabile del Servizio medico

regionale dell'AI (SMR) ha precisato che l'assicurato soffre di una doppia patologia,

ossia di una sindrome depressiva accompagnata da uso di bevande alcoliche. Il

medico del SMR dell'AI ha evidenziato che il Servizio accertamento medico dell'AI

(SAM) ha in effetti dichiarato che la dipendenza era in remissione, ma i dati

del curante depongono tuttavia per una ripresa del consumo.

Il

medico del SMR dell'AI ha di fatto sottolineato che in questa situazione non è

possibile determinare se la depressione sia in qualche modo modificata, poiché

troppi sintomi attribuibili a tale patologia sono anche comuni al consumo di

etile e interagiscono con l'evoluzione della patologia.

Il

medico del SMR dell'AI ha stabilito in definitiva che una valutazione dell'effettiva

capacità lavorativa per un'eventuale sindrome depressiva potrà essere eseguita

unicamente dopo un periodo adeguato d'astinenza.

Invitiamo

pertanto l'assicurato a ripresentare una nuova domanda di rendita d'invalidità

al termine della comprovata cura di disintossicazione di cui sopra.

8. In conclusione, si può affermare che non vi sono

elementi dal lato medico (compresi quelli presentati in sede d'opposizione) che

depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella

precedente valutazione operata dall'amministrazione. (...)" (Doc. AI

66-4+5)

Contestualmente

l’amministrazione ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria ritenendo

l’intervento del legale non necessario.

1.4. Con

tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha

chiesto l’annullamento della citata decisione su opposizione ed il conseguente

riconoscimento di una mezza rendita intera d’invalidità e dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio sia in ambito amministrativo che giudiziario.

Facendo

presente di trovarsi attualmente in un periodo di astinenza da sostanze

alcoliche, il ricorrente ha pertanto evidenziato che la sua problematica

depressiva è indipendente dall’abuso etilico che gli causa un’incapacità

lavorativa del 50%. A sostegno della propria tesi egli ha trasmesso uno scritto

del suo psichiatra curante, dr. __________.

1.5. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

Sulla base del parere del proprio servizio medico (SMR), a cui è stato sottoposto

per esame il succitato nuovo atto medico, l’Ufficio AI ha evidenziato che,

indipendentemente dalla questione sull’abuso etilico, rispetto alla valutazione

del SAM non vi è stato un peggioramento della patologia psichiatrica e che quindi

l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

1.6. Con

scritto 19 dicembre 2005 l’assicurato ha invece evidenziato che la perizia del

SAM è vecchia di oltre tre anni. Fondandosi su un ulteriore scritto dello psichiatra

curante, egli ha evidenziato che a peggiorare la situazione valetudinaria sono

stati gli episodi depressivi recidivanti, di cui due molto gravi avvenuti negli

ultimi tre anni, e l’abuso etilico secondario intervenuto durante i periodi di

crisi acuta (IX).

1.7.

Con decreto 21 dicembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza

di assistenza giudiziaria.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

Nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la psicopatologia di cui il ricorrente è affetto

giustifica un grado d’incapacità al guadagno del 50%, così come chiesto con il

presente ricorso, oppure, conformemente al tenore della decisione impugnata, se

l’invalidità non raggiunge un grado pensionabile.

Pacifico

è che dal punto di vista ortopedico l’assicurato può esercitare la sua attività

di pizzaiolo ma non può svolgere attività sedentarie, con grossi pesi. Altrettanto

pacifico è che anche a livello neurologico (cefalee) non vi è una limitazione

della capacità lavorativa (cfr. perizia SAM pag. 10; doc. AI 22-1).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Infine

va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di

medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare

un’invalidità ai sensi della legge.

L’assicurazione

AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un

infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno

alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa

stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid.

Considerandi

3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7

consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità).

2.4

Nel

caso in esame, l’assicurato contesta la presa di posizione del SMR, riassunta

nella decisione querelata, di ritenere data una ripresa del consumo di sostanze

alcoliche, motivo per cui sarebbe impossibile accertare se la depressione si

sia aggravata, poiché troppi sintomi attribuibili a tale patologia sono anche comuni

all’etilismo e oltretutto interagiscono con l’affezione psichica. Per questi motivi,

secondo il SMR, una valutazione dell’effettiva capacità lavorativa causata da

una sindrome depressiva è possibile solo dopo un periodo adeguato di astinenza.

Il

ricorrente sostiene invece che il consumo etilico è una "causa secondaria

dipendente da una patologia principale (depressione)" - affezione che gli

procura un’incapacità lavorativa del 50% - e che nell’ultimo anno sta

attraversando un periodo di astinenza, avendo ritrovato una nuova stabilità dal

profilo affettivo. Al riguardo il ricorrente ha fatto riferimento allo scritto

21.

ottobre 2005 del suo psichiatra curante, prodotto con il ricorso, il quale

fra l’altro ha evidenziato quanto segue:

"

(...)

Nel caso del Signor RI 1, ci troviamo chiaramente nella

prima situazione. In altri termini, la depressione di cui soffre il signor RI 1

non è dovuta all'abuso di alcolico, bensì a problematiche complesse che

riguardano l'attaccamento affettivo insicuro rispetto alle figure genitoriali

(padre assente, madre iperprotettiva ed ansiogena), nonché un grave trauma

infantile, nel merito del quale non posso entrare per ragioni di segreto

professionale. Un attaccamento affettivo insicuro ha poi impedito al signor RI

1.

di avere relazioni affettive stabili e sicure (due divorzi). Pergiunta, una

sindrome di sradicamento, lasciando il paese d'origine, la Turchia, con tutta

una serie di difficoltà d'inserimento in Svizzera, ha complicato il quadro. A

riprova di quanto detto, risulta evidente il fatto che nell'ultimo anno il

paziente si ê mantenuto pressoché astinente da bevande alcoliche, avendo ritrovato,

una nuova stabilità anche dal punto di vista affettivo, con conseguente miglioramento

del tono dell'umore. Nel frattempo, si è infatti sposato con una connazionale.

Il signor RI 1 continua comunque a seguire regolarmente

i colloqui e ad assumere la farmacoterapia ansiolitica ed antidepressiva

prescritta. Malgrado ciò, dal punto di vista della capacità di lavoro, permane

inabile nella misura del 50%. Alla base di questa inabilità sono presenti un

disturbo dell'attenzione e della concentrazione, facile affaticabilità, e

disturbi del sonno piuttosto importanti ed ostinati, che necessitano di una

farmacoterapia neurolettica sedativa serale." (Doc. B)

Già nel rapporto 30 marzo 2004, steso dopo l’interruzione dell’osservazione professionale,

il dr. __________ aveva evidenziato la caratteristica secondaria dell’abuso di

sostanze alcoliche, facendo presente che “la sintomatologia (…) è caratterizzata

da uno stato timico deflesso, accompagnato da stati di ansia molto accentuata,

che il paziente tende a contenere, oltre che con le medicazioni, con l’uso di

bevande alcoliche” (doc. AI 44-1), documento in base al quale l’Ufficio AI

ha dedotto una ripresa dell’etilismo.

Sia

come sia, indipendentemente dall’uso di sostanze alcoliche, l’assicurato

presenta una patologia psichiatria. Del resto, nel rapporto 18 ottobre 2002 i

periti del SAM avevano evidenziato una (primaria) depressione ricorrente, con

una sindrome di dipendenza etilica, a quell’epoca in astinenza.

Occorre

piuttosto valutare se, come sostenuto dall’assicurato, nel frattempo la

patologia psichiatrica si è aggravata e quali sono le conseguenze di tale peggioramento

sulla capacità al lavoro, rispettivamente al guadagno.

2.5

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 12 dicembre 2005 in cui lo

psichiatra curante ha preso posizione in merito alla risposta di causa ed alle

accluse annotazioni 21 novembre 2005 del dr. __________ del SMR.

Il dr. __________ ha

evidenziato quanto segue:

"

(...)

In questa sede, non posso che ribadire quanto già

espresso nella mia precedente lettera del 21.10.2005 sul fatto che la patologia

psichica di cui soffre il signor RI 1 sia grave, e credo chiaramente

documentata dal recidivare di episodi depressivi, almeno due dei quali molto

gravi negli ultimi tre anni, che hanno necessitato di altrettanti ricoveri in

ambito psichiatrico. In uno di questi scompensi erano presenti anche sintomi

psicotici. Anche nei periodi intercritici il paziente presenta labilità emotiva,

irritabilità, disturbi dell'attenzione e della concentrazione ed importanti

turbe del sonno, stanchezza, disturbi della memoria.

La sindrome depressiva ricorrente è caratterizzata da

ripetuti episodi di depressione, che possono essere di grado lieve, medio,

grave o gravissimo (con sintomi psicotici) e di durata e frequenza variabile. I

singoli episodi, qualunque sia la loro gravità, sono spesso precipitati da

eventi di vita stressanti. Sebbene la remissione sia di solito completa fra un

episodio e l'altro, è noto il fatto che in un certo numero di casi si può

sviluppare una depressione persistente. In ogni caso, questa patologia, proprio

in base alle caratteristiche di recidività, comporta gravi compromissioni sul

piano della vita sociale, di relazione e conseguenze pesanti, spesso

invalidanti, in ambito lavorativo.

Nel caso del signor RI 1, a peggiorare il quadro

interviene, nei periodi critici, anche un importante abuso etilico secondario,

e questo a riprova della gravità degli episodi depressivi stessi, così come

giustamente citato dal Dr. __________. A tale proposito, faccio riferimento

alle diagnosi di dimissione dalla Clinica __________ del 20.07.2001 e a quella

della Dr.ssa __________, psichiatra di __________, già medico fiduciario della __________.

In conclusione, malgrado l'attuale fase di parziale

remissione, il signor RI 1 presenta a tutt'oggi un'incapacità lavorativa di

almeno il 50%." (Doc. IXbis)

Orbene, dal succitato scritto e dalla documentazione agli atti questo TCA non

può concludere per una modifica rilevante della stato psichico del ricorrente e

questo per motivi che seguono.

Effettivamente

negli ultimi anni l’assicurato è stato vittima di episodi depressivi. Quelli

documentati si riferiscono ai due ricoveri presso la Clinica __________,

entrambi risoltisi con un miglioramento della sintomotalogia depressiva: il

primo, a seguito di un grave episodio depressivo con sintomi psicotici, dall’11

aprile 2001 al 23 maggio 2001 (cfr. rapporto d’uscita 20 luglio 2001; doc. AI

13-16), il secondo, senza sintomi psicotici, dal 28 giugno 2002 al 30 agosto

2002.

(cfr. rapporto di dimissioni 4 settembre 2002; doc. AI 22-13). Va comunque

ricordato che tali circostanze sono state debitamente considerate nella perizia

18.

ottobre 2002 del SAM, rispettivamente dallo specialista psichiatra esterno,

dr. __________ (doc. AI 22-36). Del resto, nella perizia 6 febbraio 2002 la

dr.ssa __________, allora medico psichiatra di fiducia della cassa malati __________,

stesa dopo il primo episodio depressivo con sintomi psicotici, aveva fra

l’altro diagnosticato uno stato depressivo lieve con un’inabilità lavorativa

del 50% per un periodo massimo di 4-6 settimane (doc. AI 22-23).

Vero

che l’assicurato, come evidenziato dallo psichiatra curante, presenta una

labilità emotiva, irritabilità, disturbi dell’attenzione e dalla concentrazione

ed importanti turbe del sonno, stanchezza ed, infine, disturbi di memoria. Ma è

altrettanto vero che tale sintomatologia è stata sostanzialmente riscontrata anche

dal perito psichiatra.

Infine,

nel citato scritto 12 dicembre 2005 il dr. __________ ha affermato che “ a

peggiorare il quadro interviene, nei periodi critici, anche un importante abuso

etilico secondario”. Come rilevato sopra, l’AI non risponde delle

conseguenze dovute all’abuso di sostanze (cfr. consid. 2.3), motivo per cui

dell’aggravamento di cui sopra non può essere tenuto conto.

Vero

che la perizia del SAM è stata eseguita tre anni fa, ma è altrettanto vero che

dalla recente documentazione prodotta non è desumibile un rilevante cambiamento

della situazione psichica.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria così come

richiesto dal ricorrente. Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag.

274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV

no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

In

queste circostanze, atteso che dal punto di vista somatico non vi è stato alcun

peggioramento, sulla base dell’affidabile e concludente perizia SAM, alla quale

va dato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del

14.

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189), è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato

presenta un’inabilità al lavoro del 30% in attività leggere e medie,

corrispondenti alla sua originaria professione di pizzaiolo.

L’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente respinto la domanda di rendita.

2.6

L’assicurato

contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare del

gratuito patrocinio.

Al

riguardo egli ha evidenziato:

"

(...)

L'Ufficio AI ha negato il riconoscimento

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di opposizione

ritenuto che nel caso specifico non vengono sollevati problemi di natura

eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà.

Per cui, a mente dell'amministrazione, l'assicurato può

continuare a difendere i propri interessi senza l'ausilio di un legale.

L'assicurato, nato nel 1964, è un cittadino di origine

turca che si è trasferito in __________ a __________ nel 1986, all'età di 22

anni. Dal formulario di richiesta di prestazioni AI per adulti risulta che egli

ha frequentato unicamente le scuole elementari in Turchia. Egli soffre di

depressione ed è stato posto sotto curatela volontaria il 16 luglio 2001.

Pretendere da un assicurato alloglotto con una bassa

scolarità, sofferente di depressione e posto sotto curatela, che possa

adeguatamente tutelare i propri interessi è semplicemente irrealistico.

(...)" (Doc. I, pag. 11-12)

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa,

se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio

gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti

(indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità

dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo

2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà

reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls

ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist

die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265)

oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni

invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può

essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch

Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer

Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236

consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05,

consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità

dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi

verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique

VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

Secondo

questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare

difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo

genere di problematiche. Vero che l’assicurato a una bassa scolarità e soffre

di depressione, ma è altrettanto vero che egli è seguito da un tutore per cui i

suoi interessi sono sufficientemente difesi.

Alla

luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito

patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per

valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso,

l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza

restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza,

respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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