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Decisione

32.2005.202

Assicurato con patologia invalidante, confermata con perizia giudiziaria, conferente diritto alla rendita. Respinta la richiesta dell'assicurato di farsi rimborsare dall'UAI le spese di una perizia pr

17 settembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

nel

merito

2.2.

Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartaz-zini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di

cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp.

200ss.).

2.4. Nell’evenienza

concreta, visti i pareri discordarti tra il dr. __________ del SMR e la perizia

del dr. __________, tenuto inoltre conto della necessità di esperire ulteriori

accertamenti, questo TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia giudiziaria

affidata al dr. __________.

Dal

circostanziato e completo referto 25 giugno 2007 si evince che lo specialista

in psichiatria e psicoterapia, dopo aver proceduto all'anamnesi, alla descrizione

dei dati soggettivi ed alle constatazioni oggettive, tra cui i test MMPI e Benton,

ha diagnosticato un severo combinato disturbo di personalità (ICD-10 e F. 61.0)

con tratti narcisistici-insicuri, emozionalmente instabili, dipendenti,

evitanti e ansiosi. Quanto alla dipendenza etilica, egli l’ha valutata siccome secondaria

e conseguente al grave disturbo della personalità. Concludendo, il perito ha

ritenuto l’assicurato pienamente inabile in qualsiasi impiego, con prognosi

futura negativa.

Questo

Tribunale non ha motivo per non aderire alla succitata approfondita e dettagliata

valutazione psichiatrica. L’ufficio AI ha da parte sua dato atto che sulla base

delle risultanze peritali l’assicurato deve essere posto al beneficio di una

rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2004 (cfr. consid. 1.5).

Del

resto va ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria,

il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito,

il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

(STFA 12 novembre 1998 nella causa L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28

novembre 1996 nella causa G. F.; DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174

consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p. 55). Il giudice può disattendere le conclusioni

del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle

contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo

tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può

discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di

altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza

della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario -

contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto

un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù

del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307

del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza

(RCC 1986 p. 201 consid. 2a).

Per

quel che concerne l’inizio dell’incapacità lavorativa, la stessa va fissata al

mese di ottobre 2003, così come evidenziato dall’amministrazione con le sue osservazioni

alla perizia (XXXIV). Ne consegue che il diritto alla rendita intera

dell’assicurato inizia a decorrere il 1° ottobre 2004, terminato il periodo di

carenza di un anno ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

2.5. L’assicurato

ha chiesto il rimborso da parte dell’Ufficio AI delle spese fatturate dal dr. __________

per la perizia privata e per la stesura delle domande da sottoporre al perito

Considerandi

giudiziario (fr. 2'000.-- rispettivamente fr. 190.--; cfr. XXVI).

L’eventuale

rimborso, da parte dell’amministrazione, dei costi relativi ad una perizia di

parte presentata in sede ricorsuale viene concesso, nella misura in cui essa

abbia permesso di accertare in maniera convincente e decisiva ai fini del

giudizio l’effettiva situazione medica, evitando quindi di dover ricorrere ad

una perizia giudiziaria, nell’ambito dell’assegnazione delle spese ripetibili

(DTF 115 V 62; Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand in

Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pp. 176ss; Blanc, La procédure administrative

en assurance-invalidité, 1999, p. 131; cfr. anche RAMI 1994 U 182 pp. 47ss)

Nel

caso in esame, la perizia di parte, tra l’altro fortemente criticata dal SMR, non

ha tuttavia completamente delucidato le ripercussioni del danno alla salute sulla

capacità lavorativa residua dell’assicurato. Si è pertanto reso necessario

ricorrere all'allestimento di una perizia giudiziaria, la quale ha permesso di

accertare in modo convincente e decisivo l'effettiva situazione medica e

determinare in maniera concludente l'incidenza dello stato di salute

dell'assicurato sulla sua capacità lavorativa.

Certo

che nell’esito finale il dr. __________ ha confermato la perizia di parte. Il

perito ha tuttavia proceduto a valutazioni proprie, in parte diverse da quelle

operate dal dr. __________ (cfr. perizia p. 17).

Va

poi evidenziato che, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nelle

osservazioni 22 agosto 2007, durante la procedura di opposizione l’assicurato

non ha portato chiari elementi atti ad invalidare o perlomeno ad inficiare la valutazione

psichiatrica 18 marzo 2005 del SMR (XXXVIII), motivo per cui a quello stadio

non si rendeva necessario l’esperimento di altri accertamenti. Solo in fase

ricorsuale l’assicurato ha prodotto la perizia privata del dr. __________ e,

ciononostante, si è reso indispensabile procedere ad un accertamento peritale giudiziario.

Altrettanto

non giustificato è il rimborso della nota d’onorario allestita dal dr. __________

per le domande da porre al perito giudiziario, fatte proprie dal ricorrente. A

prescindere dal fatto che non si tratta di un atto di accertamento, va tuttavia

rilevato che gran parte delle stesse non sono state giudicate pertinenti. Infatti,

il perito ha sostenuto che le domande erano interessanti dal punto di vista

psicoterapeutico ma non necessarie per la determinazione del grado d’inabilità,

motivo per cui, per ragioni economiche, egli ha rinunciato a fornire delle risposte

(cfr. perizia p. 23 in fine/24).

E’

inoltre da rilevare - con riferimento allo scritto 10 settembre 2007 nel quale

il ricorrente ha esposto le ragioni per cui il referto del dr. __________ è

stato presentato solo in fase ricorsuale (XL) - che quand’anche fosse stata

presentata nell’ambito della procedura amministrativa, la perizia del dr. __________

non avrebbe non potuto indurre l’Ufficio AI ad effettuare ulteriori

accertamenti peritali - come quelli eseguiti nel contesto della presente procedura

- atti a definitivamente chiarire le discrepanze tra il referto del citato

specialista e la altrettanto dettagliata valutazione clinico-psichiatrica

operata dal dr. __________ del SMR.

In

queste circostanze, dunque, la richiesta del ricorrente non può essere accolta.

2.6

L’insorgente

contesta inoltre la mancata concessione da parte dell’Ufficio AI del gratuito

patrocinio per la procedura amministrativa.

Ai

sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze

lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il

diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni

temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,

causa non palesemente priva di esito favorevole e necessità di un patrocinio;

cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 37 n. 17 p. 399).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali

applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie

poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere

capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un

intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di

regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui

oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà

reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (DTF

125.

V 35 consid. 4b e riferimenti, 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione

(DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. anche STFA 29 settembre

2005.

nella causa G., I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per

ammettere la necessità dell’assistenza di un patrocinatore nella procedura

amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37

n. 21; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

Secondo

questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare

difficoltà giuridiche. Si trattava “unicamente” di valutare la problematica psichiatrica

dell’assicurato, ciò che rientra nella consueta casistica di questo genere di affezioni.

Vero che il ricorrente presenta un danno alla salute psichico invalidante, ma è

altrettanto vero che egli è seguito da un tutore per cui i suoi interessi sono

sufficientemente difesi. A tal riguardo, va fatto presente che è stato proprio

il tutore ad intervenire presso lo psichiatra curante, dr. __________, al fine

di ottenere una presa di posizione in merito alla problematica psichiatrica

(doc. AI 27-2).

Alla

luce di quanto esposto, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio

in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il

diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha

dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza,

l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda

di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato,

né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.

2.7

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato,

ha diritto ad un’indennità per ripetibili parziali. In tale misura l’istanza di

gratuito patrocinio è priva d’oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6).

Nella

misura in cui soccombente, egli può invece essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 61 lett. f. LPGA, essendo segnatamente adempiuto

il requisito dell’indigenza (cfr. Certificati municipali sub doc. F/2 e XLII),

la causa non presentando sin dall’inizio probabilità di esito sfavorevole e l'assistenza

di un avvocato risultando necessaria o quantomeno indicata atteso che le

condizioni poste al riguardo sono, come accennato, da valutare con meno severità

che in ambito amministrativo (DTF 125 V 202, 108 V 269; 103 V 47;

Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 e ad art. 61 n. 88ss; Pratique VSI 2000 p.

164).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto.

§

RI 1 ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2004.

2.- L’istanza

di rimborso delle spese di cui al consid. 2.5 è respinta.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA inclusa).

4.-

L'istanza di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, in

quanto non priva di oggetto, è accolta.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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