32.2005.203
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28 settembre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
32.2005.203
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, TCA
Titolo:
Revisione d'Ufficio. Vista la diversa valutazione specialistica, secondo la quale é inabile al 100% in modo duraturo e permanente, il perito del SAM deve esporre in modo chiaro e non dubitativo i motivi e gli atti che gli hanno fatto concludere per un miglioramento. Rinvio per complemento di perizia
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88bis cpv. 1 let. b OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.203
FS
Lugano
28 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, attivo quale artigiano specialista presso la __________
di __________, dal 1° gennaio 1999 beneficiava di una mezza rendita per un
grado d’invalidità del 50% (decisione 10 agosto 2000, doc. AI 21/1-3),
riconosciuta per motivi psichiatrici (cfr. perizia pluridisciplinare del SAM
del 22 dicembre 1999, doc. AI 5/26-41);
- a
conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel marzo 2004 (doc. AI 31/1-2, 32/1-3,
33/1 e 34/1-5), con decisione 14 aprile 2005 (doc. AI 51/11-19), confermata con
decisione su opposizione 18 ottobre 2005 (doc. AI 65/1-5), l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2004
(mese in cui era prevista la revisione d’ufficio) fino al 28 febbraio 2005 (tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e una mezza rendita a contare
dal 1° marzo 2005 (doc. AI 65/1-5);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, produce nuova
documentazione medica, chiede di essere sottoposto ad una perizia giudiziaria e
postula il riconoscimento di una rendita AI intera;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso
producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, che circa il rapporto
medico 2 novembre 2005 della dr.ssa __________ ha osservato: “(…) in fase di
ricorso viene presentato rapporto medico della dr.ssa __________ del 2.11.2005
nel quale viene riconfermata la sua valutazione già nota di una persistente IL
del 100% dal 2003 e viene categoricamente negato il miglioramento costatato in
sede SAM (miglioramento che non sarebbe mai avvenuto). La curante si discosta
quindi dalla valutazione SAM non indicando la presenza di un peggioramento
dello stato di salute dopo la valutazione SAM ma disapprovando la constatazione
valetudinaria espressa dal SAM nel 2004. In assenza di lacune manifeste della
valutazione SAM non vedo ragioni che potrebbero indurci a discostarci dalle
conclusioni SAM e si riconfermano quindi le conclusioni precedenti (vedi opposizione)
(…)” (doc. III/Bis);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se, visto l’ipotizzato peggioramento con una capacità
lavorativa nulla a partire dal luglio 2003 e ritenuto un miglioramento della
patologia psichiatrica con una capacità lavorativa del 50% dal novembre 2004
(soggiorno al SAM) e continua, a ragione all’assicurato è stata riconosciuta
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° marzo 2004 fino al 28
febbraio 2005 e una mezza rendita dal 1° marzo 2005;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,
è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per
grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
Fatti
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
Giusta
l’art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI l’aumento della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi avviene al più presto, se la revisione ha luogo d’ufficio, a
partire dal mese in cui è stata prevista;
- nel
caso in esame, a conclusione della revisione intrapresa d’ufficio, fondandosi
sulla perizia multidisciplinare del 15 dicembre 2004 nella quale, circa le
conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso che:
“(…) globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come artigiano presso la __________
di __________ (lavori di pulizia). Dal lato reumatologico dovrebbe evitare di
sollevare pesi superiori ai 15-20 kg od eseguire lavori prolungati con il
tronco flesso. Questa capacità lavorativa era già presente durante il
precedente soggiorno SAM del 1999. Basandosi sugli atti medici e lavorativi a
nostra disposizione si può ipotizzare un peggioramento con una capacità lavorativa
dello 0% a partire dal luglio 2003 sino all’entrata SAM. Al SAM constatiamo un
miglioramento della patologia psichiatrica e per questo motivo codifichiamo di
nuovo una capacità lavorativa al 50% dal novembre 2004 (soggiorno SAM) e
continua. (…)” (doc. AI 46/9), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una
rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2004 (mese in cui era prevista la
revisione d’ufficio) fino al 28 febbraio 2005 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute) e una mezza rendita a contare dal 1° marzo 2005.
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nella sua valutazione 23 novembre 2004, ha espresso la seguente
conclusione e prognosi: “(…) siamo di fronte ad un 47enne che era già stato
valutato dal punto di vista psichiatrico dal Dr. __________ durante il suo
soggiorno presso il SAM nel 1999 ed il Collega aveva proposto una presa a
carico importante, assidua e regolare ed un aumento della terapia psicofarmacologica
visto che egli era al beneficio di una terapia a base di neurolettici classici
durante la sua presa a carico presso lo studio del Dr. __________ di __________.
E’ seguito regolarmente in modo regolare presso lo studio della Dr.ssa __________
dall’agosto 2002 a tuttora e la Collega aveva constatato un conflitto sul posto
di lavoro, piuttosto con i suoi superiori ed altri Colleghi peggiorando
gradualmente la situazione lavorativa fino al suo ritiro dal posto di lavoro.
La Dottoressa aveva constatato una certa astenia, abulia, apatia ed aveva delle
difficoltà a mantenere la situazione e constatando i suddetti disturbi
certificava un’inabilità lavorativa nella misura completa. Recentemente la sua psicofarmacologia
è stata cambiata probabilmente anche a causa della sedazione dei neurolettici
classici ed a quanto pare vi è un miglioramento per quel che riguarda
l’evoluzione della sua patologia psichiatrica e la sua prognosi dovrebbe
essere considerata migliore a quella di qualche anno fa. Per quel che riguarda
la sua diagnosi si tratta di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10
F41.2) ed un disturbo di personalità di tipo schizoide già
diagnosticato da tempo. La sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista
puramente psichiatrico è nella misura del 50% e la sua patologia psichiatrica
influenza la sua capacità lavorativa praticamente nell’attività finora svolta
al massimo nella misura del 50%, vale a dire circa 4 ore lavorative al giorno.
Per quel che riguarda l’evoluzione della sua patologia depressiva, come già
accennato vi è un miglioramento negli ultimi mesi visto che il paziente sta già
meglio con la riduzione della terapia neurolettica ma comunque rimane ancora
un’inabilità lavorativa nella misura del 50% e non credo che le possibilità terapeutiche
possono migliorare ulteriormente questa capacità lavorativa. Essendo una persona
giovane e con ancora entusiasmo per poter svolgere un’attività lavorativa vista
la sua lunga carriera professionale, se non nel lavoro precedente, è auspicabile
un suo reinserimento in un lavoro adeguato chiaramente con l’aiuto della sua
psicoterapeuta per una decisione collettiva ed importante (…)” (doc. AI
46/13-14, la sottolineatura è del redattore).
La
Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo certificato medico
27 aprile 2005 ha rilevato che: “(…) nell’aprile 2003 dopo l’ultimo ricovero
presso la Clinica __________ di __________ in relazione a esistenti difficoltà
sul posto di lavoro con una incapacità del paziente a raggiungere un rendimento
del 50% e a incomprensioni con il proprio superiore il paziente sviluppò una
importante sindrome ansioso depressiva con apatia, abulia, astenia, anedonia,
facile esauribilità che giustificavano un’inabilità lavorativa al 100%. In
seguito al peggioramento di tale sintomatologia depressiva misi il paziente
inabile al lavoro al 100% dall’aprile 2003. […] Dal 2003 a tuttoggi non ho
assistito ad alcun miglioramento della sintomatologia ansioso depressiva sempre
grave caratterizzata da apatia, abulia, anedonia, ansia, ideazioni paranoiche di
persecuzione. […] L’evoluzione del paziente dal punto di vista psicopatologico
in questi due anni è stata negativa con un’impossibilità di recupero di una
percentuale della capacità lavorativa. A tuttora considero il paziente inabile
Considerandi
al 100%. Sulla base di tale mia valutazione inviai all’ufficio Ass. invalidità
il formulario specifico in data 28.5.2004 di cui le allego copia. […] Ritengo
pertanto che l’inabilità lavorativa al 100% sia da considerarsi duratura e permanente
sulla base di una sindrome ansioso depressiva grave tuttora resistente ed
evolvente verso la cronicità nonostante una psicoterapia ambulatoriale
intensiva e una terapia farmacologia adeguata con Temesta exp. Cpr 1 mg x 3; Sinphona
forte cpr. 1 sera: Semap cpr. 1 settimana. Mi dissocio pertanto dalla decisione
del 24.2.2005 dell’AI, in cui si considera il paziente portatore di un grado di
invalidità al 100% dal 1.3.2004 e al 50% dal 1.3.2005. Il paziente è tuttora
inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI 52/3-4);
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351.
seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata;
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici e vista anche la diversa valutazione specialistica della Dr.ssa
__________ che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal mese di aprile 2003
in modo duraturo e permanente (doc. AI 34/1-5), nella sua valutazione 23
novembre 2004 il perito avrebbe dovuto esporre in modo chiaro e soprattutto non
dubitativo i motivi e gli atti medici che lo hanno portato a scostarsi da detta
valutazione e a concludere per un’inabilità del 50% a contare dal mese di
novembre 2004. In particolare era necessario che egli esponesse precisamente le
ragioni che gli hanno permesso di concludere per un miglioramento dello stato
di salute del ricorrente a far tempo dal suo consulto. Questo vale a maggiore ragione
visto che, nel suo rapporto medico 2 novembre 2005 - riferendo su fatti
avvenuti prima dell’emanazione della decisione su opposizione – la dr.ssa __________
ha rilevato che: “(…) nel mese di luglio il paziente aveva deciso di rientrare
al lavoro al 50%, per paura di essere licenziato. Vi sono stati colloqui
telefonici tra me ed il suo superiore, il quale dissentiva dalla decisione del
paziente in quanto estremamente preoccupato per il suo grado psichico, ribadiva
nuovamente l’incapacità del paziente a giungere ad un rendimento del 50%; il
suo superiore esprimeva parimenti dubbi e dissenso rispetto alla decisione
dell’AI. Ritengo che il rientro del paziente sul posto di lavoro in questi mesi
non abbia fatto nient’altro che peggiorare il suo stato psichico. Il paziente è
sempre più angosciato, teso, vive nella paura di essere licenziato, è incapace
di sostenere l’attività lavorativa a mezza giornata, non riesce a mantenere una
concentrazione ed un’attenzione sufficienti per poter svolgere un lavoro gratificante
e soddisfacente. Notevolmente peggiorata nel corso degli ultimi mesi, è
soprattutto l’ansia, oltre che le ideazioni di colpa, di rovina e di fallimento
(…)” (doc. C);
- ne
consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
AI perché, ordinato un complemento di perizia volto a chiarire e a precisare i
punti sopra esposti, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni
dell’assicurato;
- visto
l’esito della vertenza, ritenuto che a mente del TCA é sufficiente il rinvio
per un complemento di perizia, la domanda di una perizia giudiziaria formulata
dall’assicurato va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono
retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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