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Decisione

32.2005.203

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

Giusta

l’art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI l’aumento della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi avviene al più presto, se la revisione ha luogo d’ufficio, a

partire dal mese in cui è stata prevista;

- nel

caso in esame, a conclusione della revisione intrapresa d’ufficio, fondandosi

sulla perizia multidisciplinare del 15 dicembre 2004 nella quale, circa le

conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso che:

“(…) globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come artigiano presso la __________

di __________ (lavori di pulizia). Dal lato reumatologico dovrebbe evitare di

sollevare pesi superiori ai 15-20 kg od eseguire lavori prolungati con il

tronco flesso. Questa capacità lavorativa era già presente durante il

precedente soggiorno SAM del 1999. Basandosi sugli atti medici e lavorativi a

nostra disposizione si può ipotizzare un peggioramento con una capacità lavorativa

dello 0% a partire dal luglio 2003 sino all’entrata SAM. Al SAM constatiamo un

miglioramento della patologia psichiatrica e per questo motivo codifichiamo di

nuovo una capacità lavorativa al 50% dal novembre 2004 (soggiorno SAM) e

continua. (…)” (doc. AI 46/9), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una

rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2004 (mese in cui era prevista la

revisione d’ufficio) fino al 28 febbraio 2005 (tre mesi dopo il miglioramento

dello stato di salute) e una mezza rendita a contare dal 1° marzo 2005.

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nella sua valutazione 23 novembre 2004, ha espresso la seguente

conclusione e prognosi: “(…) siamo di fronte ad un 47enne che era già stato

valutato dal punto di vista psichiatrico dal Dr. __________ durante il suo

soggiorno presso il SAM nel 1999 ed il Collega aveva proposto una presa a

carico importante, assidua e regolare ed un aumento della terapia psicofarmacologica

visto che egli era al beneficio di una terapia a base di neurolettici classici

durante la sua presa a carico presso lo studio del Dr. __________ di __________.

E’ seguito regolarmente in modo regolare presso lo studio della Dr.ssa __________

dall’agosto 2002 a tuttora e la Collega aveva constatato un conflitto sul posto

di lavoro, piuttosto con i suoi superiori ed altri Colleghi peggiorando

gradualmente la situazione lavorativa fino al suo ritiro dal posto di lavoro.

La Dottoressa aveva constatato una certa astenia, abulia, apatia ed aveva delle

difficoltà a mantenere la situazione e constatando i suddetti disturbi

certificava un’inabilità lavorativa nella misura completa. Recentemente la sua psicofarmacologia

è stata cambiata probabilmente anche a causa della sedazione dei neurolettici

classici ed a quanto pare vi è un miglioramento per quel che riguarda

l’evoluzione della sua patologia psichiatrica e la sua prognosi dovrebbe

essere considerata migliore a quella di qualche anno fa. Per quel che riguarda

la sua diagnosi si tratta di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10

F41.2) ed un disturbo di personalità di tipo schizoide già

diagnosticato da tempo. La sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista

puramente psichiatrico è nella misura del 50% e la sua patologia psichiatrica

influenza la sua capacità lavorativa praticamente nell’attività finora svolta

al massimo nella misura del 50%, vale a dire circa 4 ore lavorative al giorno.

Per quel che riguarda l’evoluzione della sua patologia depressiva, come già

accennato vi è un miglioramento negli ultimi mesi visto che il paziente sta già

meglio con la riduzione della terapia neurolettica ma comunque rimane ancora

un’inabilità lavorativa nella misura del 50% e non credo che le possibilità terapeutiche

possono migliorare ulteriormente questa capacità lavorativa. Essendo una persona

giovane e con ancora entusiasmo per poter svolgere un’attività lavorativa vista

la sua lunga carriera professionale, se non nel lavoro precedente, è auspicabile

un suo reinserimento in un lavoro adeguato chiaramente con l’aiuto della sua

psicoterapeuta per una decisione collettiva ed importante (…)” (doc. AI

46/13-14, la sottolineatura è del redattore).

La

Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo certificato medico

27 aprile 2005 ha rilevato che: “(…) nell’aprile 2003 dopo l’ultimo ricovero

presso la Clinica __________ di __________ in relazione a esistenti difficoltà

sul posto di lavoro con una incapacità del paziente a raggiungere un rendimento

del 50% e a incomprensioni con il proprio superiore il paziente sviluppò una

importante sindrome ansioso depressiva con apatia, abulia, astenia, anedonia,

facile esauribilità che giustificavano un’inabilità lavorativa al 100%. In

seguito al peggioramento di tale sintomatologia depressiva misi il paziente

inabile al lavoro al 100% dall’aprile 2003. […] Dal 2003 a tuttoggi non ho

assistito ad alcun miglioramento della sintomatologia ansioso depressiva sempre

grave caratterizzata da apatia, abulia, anedonia, ansia, ideazioni paranoiche di

persecuzione. […] L’evoluzione del paziente dal punto di vista psicopatologico

in questi due anni è stata negativa con un’impossibilità di recupero di una

percentuale della capacità lavorativa. A tuttora considero il paziente inabile

Considerandi

al 100%. Sulla base di tale mia valutazione inviai all’ufficio Ass. invalidità

il formulario specifico in data 28.5.2004 di cui le allego copia. […] Ritengo

pertanto che l’inabilità lavorativa al 100% sia da considerarsi duratura e permanente

sulla base di una sindrome ansioso depressiva grave tuttora resistente ed

evolvente verso la cronicità nonostante una psicoterapia ambulatoriale

intensiva e una terapia farmacologia adeguata con Temesta exp. Cpr 1 mg x 3; Sinphona

forte cpr. 1 sera: Semap cpr. 1 settimana. Mi dissocio pertanto dalla decisione

del 24.2.2005 dell’AI, in cui si considera il paziente portatore di un grado di

invalidità al 100% dal 1.3.2004 e al 50% dal 1.3.2005. Il paziente è tuttora

inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI 52/3-4);

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997

pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351.

seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata;

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici e vista anche la diversa valutazione specialistica della Dr.ssa

__________ che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal mese di aprile 2003

in modo duraturo e permanente (doc. AI 34/1-5), nella sua valutazione 23

novembre 2004 il perito avrebbe dovuto esporre in modo chiaro e soprattutto non

dubitativo i motivi e gli atti medici che lo hanno portato a scostarsi da detta

valutazione e a concludere per un’inabilità del 50% a contare dal mese di

novembre 2004. In particolare era necessario che egli esponesse precisamente le

ragioni che gli hanno permesso di concludere per un miglioramento dello stato

di salute del ricorrente a far tempo dal suo consulto. Questo vale a maggiore ragione

visto che, nel suo rapporto medico 2 novembre 2005 - riferendo su fatti

avvenuti prima dell’emanazione della decisione su opposizione – la dr.ssa __________

ha rilevato che: “(…) nel mese di luglio il paziente aveva deciso di rientrare

al lavoro al 50%, per paura di essere licenziato. Vi sono stati colloqui

telefonici tra me ed il suo superiore, il quale dissentiva dalla decisione del

paziente in quanto estremamente preoccupato per il suo grado psichico, ribadiva

nuovamente l’incapacità del paziente a giungere ad un rendimento del 50%; il

suo superiore esprimeva parimenti dubbi e dissenso rispetto alla decisione

dell’AI. Ritengo che il rientro del paziente sul posto di lavoro in questi mesi

non abbia fatto nient’altro che peggiorare il suo stato psichico. Il paziente è

sempre più angosciato, teso, vive nella paura di essere licenziato, è incapace

di sostenere l’attività lavorativa a mezza giornata, non riesce a mantenere una

concentrazione ed un’attenzione sufficienti per poter svolgere un lavoro gratificante

e soddisfacente. Notevolmente peggiorata nel corso degli ultimi mesi, è

soprattutto l’ansia, oltre che le ideazioni di colpa, di rovina e di fallimento

(…)” (doc. C);

- ne

consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

AI perché, ordinato un complemento di perizia volto a chiarire e a precisare i

punti sopra esposti, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni

dell’assicurato;

- visto

l’esito della vertenza, ritenuto che a mente del TCA é sufficiente il rinvio

per un complemento di perizia, la domanda di una perizia giudiziaria formulata

dall’assicurato va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono

retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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