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Decisione

32.2005.204

Richiesta di prestazioni. Confermato il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo. L'assicurato non prova un peggioramento tra la perizia del SAM e la decisione su opposizione.

26 settembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

- nel

caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia del SAM – ha

riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera dal 1° dicembre

2003 al 30 settembre 2004.

Dal

referto 4 agosto 2004 (doc. AI 24/1-12) risulta che i periti, dopo aver esposto

dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a

tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome

depressiva ricorrente attualmente in remissione.

Sindrome

di dipendenza attualmente in un regime di mantenimento con supervisione clinica

e sostitutiva.

Deficit

funzionale alla spalla ds. sopra l’orrizzontale in rotazione, con/su

-

pregressa frattura pluriframmentaria

dell’omero prossimale ds., 19.02.2000;

-

pregressa osteosintesi.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Disturbo

funzionale alla caviglia sin., con su

-

episodi di bloccaggio e

gonfiore;

-

senza reperto clinico

patologico di rilievo.

Cefalee.

Molto

probabile epilessia parziale con crisi motorie parziali semplici all’emicorpo

sin.

Segni

di reinnervazione aberrante con sincinesia all’emiviso sin., con/su

-

pregressa paresi

facciale periferica sin. (dicembre 2002).

Lesioni

della sostanza bianca (MRI settembre 2003).

Obesità

(BMI ca 36,5) con dislipidemia.

Sospetto

di tensione arteriosa.” (doc. AI 24/10)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell’A. è valutabile nella misura del 70% come gestore di sala e

magazziniere (in un magazzino informatizzato)” (doc. AI 24/12), hanno concluso

che:

" 8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L’A.

presenta patologie a livello psichiatrico e somatico con influsso sulla

capacità lavorativa.

Facciamo

notare che dal profilo psichiatrico l’A. è migliorato e dunque la sindrome

depressiva è in remissione. Questa causa solo una limitata riduzione della

capacità lavorativa.

Come

gestore di sala da giochi e magazziniere (in un magazzino informatizzato, che

rispetta le limitazioni che citeremo al punto 9.), l’A. raggiunge una capacità

lavorativa del 70%. Migliorando la patologia psichiatrica l’A. potrebbe

raggiungere una capacità lavorativa completa in questo genere d’attività.

Questa

capacità lavorativa inizia dal giugno 2004 (soggiorno presso il SAM) e continua.

A

causa dei vari disturbi e ricoveri avvenuti a partire dal dicembre 2002 si può

ipotizzare un’incapacità lavorativa totale dal Natale 2002 sino all’entrata

presso il SAM.

Riferendoci

all’incidente del 19.02.2000, si può ipotizzare un’incapacità lavorativa di sei

mesi (interventi operatori e cure riabilitative) nelle sopraccitate attività.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D’INTEGRAZIONE

In

attività leggere, che non obbligano l’A. a trasportare/alzare pesi sopra i 10

kg con il braccio ds., di tenere sollevati pesi sopra i 10 kg con il braccio ds.

scostato dal corpo, con la possibilità di evitare l’esecuzione frequente di

movimenti di elevazione/rotazione del braccio ds. in tutta l’escursione residua

possibile anche senza carico importante, senza dover mantenere in modo

prolungato gli arti sup. al limite dell’escursione, rispettivamente al di sopra

dell’orizzontale, senza dover usare macchine e strumenti vibranti o

contundenti, senza dover usare il braccio sotto sforzo prolungato in rotazione,

senza dover lavorare in posti pericolosi (impalcature, cantieri ecc.), senza

dover usare macchine che possono essere pericolose per l’A. stesso e per terzi,

senza dover condurre un autoveicolo a scopo professionale per lavoro, l’A.

raggiunge una capacità lavorativa del 70% dal giugno 2004 e continua.

Migliorata

la patologia psichiatrica egli potrebbe raggiungere una capacità lavorativa

totale in questo tipo d’attività. Per il periodo precedente fanno stato i

periodi di incapacità lavorativa discussi al nostro punto 8.

E’

importante che l’A. continui le cure psichiatriche in atto e s’inizi una

terapia medicamentosa per l’affezione neurologica, come consigliato dal nostro

consulente dr. __________.

Ritornando

alle attività esigibili, esse devono essere intellettualmente semplici a causa

dei deficits intellettuali presentati dall’A.. Anche il peritando è desideroso

di riprendere un’attività lavorativa e per questo è importante stimolarlo.

All’A.

piacerebbe iniziare l’attività come agente di sicurezza Securitas; noi abbiamo

dei dubbi a causa dei problemi alla spalla ds. e a causa dei problemi

intellettuali.

10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le

conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici

periti del SAM.

Domande

particolari non sono poste.” (doc. AI 24/12 e 25/1)

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997

pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

Considerandi

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata;

- nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno

compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità al lavoro in

attività adeguate.

In

particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo

ai referti medici prodotti dall’assicurato dopo la decisione 18 marzo 2005 dell’Ufficio

AI.

Nel

certificato medico 13 aprile 2005 (doc. AI 37/1-2), rilasciato dal Servizio psico-sociale

di __________, non vengono infatti presi in considerazione elementi o circostanze

che non siano stati analizzati nella perizia pluridisciplinare del SAM e gli

stessi medici non si pronunciano chiaramente per un peggioramento della

capacità lavorativa dell’assicurato: “(…) allo stato attuale il paziente

comunque sembra non essere in grado di svolgere un’attività

compiutamente in piena autonomia (…)” limitandosi a riferire che “(…) lo stato

psichico è peggiorato dopo la recente rottura con la ragazza con la quale conviveva

da anni. Il paziente è facilmente irritabile, spesso si agita, prova disagio,

sentimento di vergogna e di chiusura e l’incapacità di intraprendere qualsiasi

attività lavorativa al momento attuale (…)” (doc. AI 37/2, la sottolineatura è

del redattore).

Neppure

è possibile distanziarsi dai risultati della perizia del SAM avuto riguardo al

certificato medico 29 aprile 2005 nel quale la dr.ssa __________, FMH in

medicina interna, senza tuttavia motivare e documentare in alcun modo, esprime

solo una diversa valutazione rispetto ai periti e conferma che “(…) secondo la

mia valutazione, il paziente summenzionato è abile al lavoro solo al 50%, per

ragioni psichiatriche e somatiche elencate nella perizia del SAM (…)” (doc. AI

41/1).

Riguardo

a questi due certificati il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni

16.

giugno 2005 ha osservato che: “(…) la valutazione del SAM è esaustiva e

prende in considerazione tutte le affezioni presenti con anche una valutazione

del decorso. Tutti gli elementi descritti nel certificato dal psi curante in

fase di opposizione sono stati valutati. Inoltre questo non prende posizione

sull’IL. Il MC determina un'IL del 50% del tutto teorica senza motivazione che

la sostiene. Non vengono presentati elementi medici oggettivi nuovi. (…)” (doc.

AI 44/1).

Anche

il certificato medico 3 novembre 2005, su carta intestata alla dr.ssa __________

e sottoscritto dal dr. __________, non prova un peggioramento dello stato

valetudinario dell’assicurato intervenuto dopo la perizia del SAM.

Infatti

– a prescindere dalla puntualizzazione circa la diagnosi posta da questo medico

(vedi al proposito le annotazioni 30 novembre del dr. __________, doc. III/Bis)

– anche il dr. __________ non ha preso in considerazione elementi o circostanze

che non siano stati analizzati nella perizia del SAM e, senza fornirne

sufficienti spiegazioni, attesta una capacità lavorativa addirittura inferiore

a quella riconosciuta dalla dr.ssa __________ nel suo certificato medico 29

aprile 2005: “(…) secondo la mia valutazione, viste le diagnosi sopra

menzionate ritengo il paziente summenzionato abile al lavoro nel valore di 30

massimo 50% per ragioni psichiatriche, neurologiche e somatiche (…)” (vedi doc.

A3);

- alla

perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si

può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi

senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati

criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Considerato

che i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa totale dell’assicurato in

qualsiasi attività a contare dal dicembre 2002 e concluso per una capacità del

70% in attività adeguate a contare dal giugno 2004 (doc. AI 24 e 49), questo

Tribunale deve concludere che, applicando correttamente le norme che regolano

l’inizio e la modificazione del diritto a prestazioni nonché i principi validi

per la revisione, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita intera AI dal 1° dicembre 2003 al 30 settembre 2004 (ai

sensi degli artt. 29 LAI e 88a OAI inizio del diritto un anno dopo l’inabilità

totale in qualsiasi attività e fine dopo tre mesi dalla subentrata capacità del

70% in attività adeguate ritenuto che, come si vedrà, dal confronto del reddito

da invalido con quello da valido non risulta più un grado di invalidità

pensionabile);

- vista

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi

(doc. AI 32/1-3, rapporto finale 15 marzo 2005 del consulente in integrazione

professionale), ritenuto che l’assicu-rato può mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa in attività leggere adeguate, occorre procedere alla

determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

Al

fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art.

16.

LPGA), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe

conseguito senza il danno alla salute quale magazziniere – sua ultima

occupazione – (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere

ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi

ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita, nonché

eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al

momento dell’emanazione della decisione contestata.

Nella

fattispecie l’inizio del diritto a una rendita è da far risalire al 2003.

In

merito alle ripercussioni economiche, fondandosi sui rapporti dei consulenti in

integrazione professionale (doc. AI 32/1-3 e 50/1), l’Ufficio AI ha ritenuto un

salario da valido di fr. 44'200.-- e un reddito da invalido di fr. 33'117.--

(doc. AI 51/1 e 32/3, importi questi non contestati dall’assicurato)

concludendo per un’incapa-cità al guadagno del 25% (44'200 – 33'117 x 100 :

44'200) non giustificante la continuazione dell’erogazione di una rendita.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

Ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale stralciata dal TFA (causa U 56/03), da

parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28

aprile 2006 ha informato le

parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali

(Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) –

edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i

valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI;

- in

corso di causa il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un'ulteriore relazione

medica del 25 novembre 2005 nella quale il Servizio psico-sociale di __________

ha certificato che “(…) al momento attuale il signor __________ risulta

inabile al lavoro al 100% (…)” (vedi doc. B, sottolineatura del redattore).

Al

riguardo questo Tribunale rileva che, anche volendo ammettere un eventuale peggioramento

della problematica psichiatrica dell’assicurato, questo sarebbe intervenuto in

un momento posteriore all’emanazione della decisione su opposizione (18 ottobre

2005).

Va

qui ricordato che – come sopra evidenziato – nel precedentecertificato medico

13.

aprile 2005 (doc. AI 37/1-2) gli stessi medici del Servizio psico-sociale di

__________ non avevano attestato un peggioramento della capacità lavorativa

dell’assicurato.

Di

conseguenza, tenuto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4

consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e richiamato

l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121 V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142

consid. 8b), siccome non dimostrato un peggioramento dello stato valetudinario

dell’assicurato dopo la perizia 4 agosto 2004 e fino alla decisione su opposizione

18.

ottobre 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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