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Decisione

32.2005.205

Decidendo la soppressione della rendita precedentemente attribuita,l'UAI ha di fatto operato una riconsiderazione della precedente decisione.Non poteva tuttavia effettuare la soppressione con effetto

24 novembre 2006Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

N. DPC

3001 segg. 1. Spese Franchi

3009 Premi dell'assicurazione

malattie

(importo forfetario ai

sensi dell'allegato VI DR)

- beneficiario/a di

una rendita importo 2'976

- coniuge e figli importo

2'976 + 1896 all'anno 7'848

3011 1.1 Contributi all'AVS/AI/IPG

per persone non attive

3016- 1.2 Alimenti secondo il diritto

di famiglia

3018

3005 1.3 Interessi ipotecari

effettivi In

totale al massimo

3006 1.4 Spese di manutenzione di

immobili l'importo del

provento del

bene

immobile (n. 3.6)

3019 segg. 1.5 Pigione

- canone effettivo

-------- + spese accessorie --------- 13'800

(aliquota massima ai

sensi dell'allegato VI DR)

3027 segg. - spese supplementari dovute

all'invalidità per appartamenti

in cui è possibile

spostarsi con una carrozzella

4001 segg. 1.6 Casa per persone anziane, casa

di cura, ospedale

Beneficiario/a di

una rendita:

Tassa giornaliera: ------/annua ------ più

AGI ------- (max.)

Spese personali di

persone beneficiari/e di una

rendita

--------- totale all'anno

che vivono in un

istituto

Fabbisogno vitale

per le persone che vivono a casa

(allegato VI DR)

(quota massima legale)

2033 Persona sola

(celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;

persone che vivono

separate)

Coniugi 24'690

(per le persone che

vivono separate,

cfr. N. 2033 DPC)

Ognuno dei due primi

figli/orfani 8'630

Ognuno degli ulteriori

due figli/orfani

Ognuno degli altri

figli/orfani

Totale del fabbisogno

vitale determinante 33'320 riportare 33'320

totale

del-

le

spese 54'968

1.7 Se sono stati ceduti

beni patrimoniali a terzi devono

essere registrati al

n. 2.5 (altra sostanza).

Se si è rinunciato a

redditi i valori devono essere

registrati al n. 3.11

(altri redditi).

2102 segg. 2. Sostanza

2105 2.1 Depositi di risparmio,

titoli, contanti

2105 2.2 Assicurazioni sulla vita

(valore di riscatto

2103.1/2 2.3 Proprietà fondiaria (se

abitata dal proprietario:

dedurre fr. 150'000.-

2105 2.4 Veicoli, bestiame, merci

(senza suppellettili

domestiche)

2061 2.5 Altra sostanza (compresa la

sostanza a cui si è

rinunciato)

Totale

Deduzioni

2107 2.6 Debiti ipotecari

2107 2.7 Altri debiti

2103 Sostanza netta

2102 segg. Importo non conteggiabile

Sostanza computabile

2102 segg. Computo della sostanza: sostanza

computabile da conteggiare Franchi

come reddito

- 1/15 per persone con una

rendita d'invalidità, un'indennità

giornaliera dell'AI, una

rendita per superstiti

- 1/10 per persone con una

rendita di vecchiaia (o rendita

per superstiti per gli

uomini a partire da 65 anni e per le

donne a partire da 62 anni)

3. Redditi

3.1 Reddito dell'attività

lucrativa

2071 a) Salario lordo di

un'attività dipendente 40950 + 34341

2065 b) Reddito in natura

2074 c) Reddito netto di

un'attività indipendente

2079 d) Assegni familiari e per

figli

2072 e) Spese generali dedotto

2072 f) Contributi AVS/AI/IPG/AD/PP dedotto 6588

importo non

conteggiabile dedotto 1500

Totale all'anno 67203 44'802

2085 3.2 Rendita AVS/AI

8'340

2087 3.3 Altre rendite e pensioni di

ogni genere

2088 3.4 Indennità giornaliere delle

assicurazioni malattie, infortuni, AI,

disoccupazione IPG

2091 3.5 Interessi dei depositi di

risparmio, dei titoli e dei prestiti

2092 segg. 3.6 Provento dei beni immobili,

interessi locativi, canone d'affitto,

valore locativo del

proprio appartamento

2097 segg. 3.7 Diritto d'abitazione, provento

dell'usufrutto, vitalizio

(o altre convenzioni)

2125 segg. 3.8 Alimenti secondo il diritto di

famiglia

2088 3.9 Prestazioni

dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno

in un istituto

Beneficiario/a di una

rendita

2136 segg. 3.10 Assegno per grandi invalidi

dell'AVS, dell'AI, dell'AM

(se in caso di

soggiorno in un istituto, non è conteggiato

in più) o dell'INSAI

Beneficiario/a di una

rendita

2060 3.11 Altri redditi (compresi i

quelli a cui si è rinunciato)

Totale

dei

redditi 53'142

Totale delle spese 54'968

Totale dei redditi 53'142

Differenza

Accolto

Se le spese sono superiori ai redditi, la condizione

del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il

condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso (N. 10425

DR)." (Doc. X/4)

Quanto

al periodo successivo al 30 giugno 2001 la Cassa ha invece ritenuto che non

fossero dati i presupposti per ottenere il diritto ad una mezza rendita quale

caso di rigore, sulla base dei seguenti dati:

"

Foglio di calcolo

della rendita per casi di rigore (N. 3.4.2.3 DR) e per casi gravi di rigore (N.

10.8 DR)

Persone assicurate: RI

1 N. d'ass. __________ __________ N.

d'ass.

N. DPC

3001 segg. 1. Spese Franchi

3009 Premi dell'assicurazione

malattie

(importo forfetario ai

sensi dell'allegato VI DR)

- beneficiario/a di

Considerandi

una rendita importo 2'976

- coniuge e figli importo 2'976 all'anno 5'952

3011.

1.1 Contributi all'AVS/AI/IPG

per persone non attive

3016- 1.2 Alimenti secondo il diritto

di famiglia

3018.

3005.

1.3 Interessi ipotecari

effettivi In

totale al massimo

3006.

1.4 Spese di manutenzione di

immobili l'importo del

provento del

bene

immobile (n. 3.6)

3019.

segg. 1.5 Pigione

- canone effettivo

-------- + spese accessorie --------- 12'800

(aliquota massima ai

sensi dell'allegato VI DR)

3027.

segg. - spese supplementari dovute

all'invalidità per appartamenti

in cui è possibile

spostarsi con una carrozzella

4001.

segg. 1.6 Casa per persone anziane, casa

di cura, ospedale

Beneficiario/a di

una rendita:

Tassa giornaliera: ------/annua ------ più

AGI ------- (max.)

Spese personali di

persone beneficiari/e di una

rendita

--------- totale all'anno

che vivono in un

istituto

Fabbisogno vitale

per le persone che vivono a casa

(allegato VI DR)

(quota massima legale)

2033.

Persona sola

(celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;

persone che vivono

separate)

Coniugi 24'690

(per le persone che

vivono separate,

cfr. N. 2033 DPC)

Ognuno dei due primi

figli/orfani

Ognuno degli ulteriori

due figli/orfani

Ognuno degli altri

figli/orfani

Totale del fabbisogno

vitale determinante 24'690 riportare 24'690

totale

del-

le

spese 44'442

1.7

Se sono stati ceduti

beni patrimoniali a terzi devono

essere registrati al

n. 2.5 (altra sostanza).

Se si è rinunciato a

redditi i valori devono essere

registrati al n. 3.11

(altri redditi).

2102.

segg. 2. Sostanza

2105.

2.1 Depositi di risparmio,

titoli, contanti

2105.

2.2 Assicurazioni sulla vita

(valore di riscatto

2103.

/2 2.3 Proprietà fondiaria (se

abitata dal proprietario:

dedurre fr. 150'000.-

2105.

2.4 Veicoli, bestiame, merci

(senza suppellettili

domestiche)

2061.

2.5 Altra sostanza (compresa la

sostanza a cui si è

rinunciato)

Totale

Deduzioni

2107.

2.6 Debiti ipotecari

2107.

2.7 Altri debiti

2103.

Sostanza netta

2102.

segg. Importo non conteggiabile

Sostanza computabile

2102.

segg. Computo della sostanza: sostanza computabile

da conteggiare Franchi

come reddito

- 1/15 per persone con una

rendita d'invalidità, un'indennità

giornaliera dell'AI, una

rendita per superstiti

- 1/10 per persone con una

rendita di vecchiaia (o rendita

per superstiti per gli uomini

a partire da 65 anni e per le

donne a partire da 62 anni)

3.

Redditi

3.1

Reddito dell'attività

lucrativa

2071.

a) Salario lordo di

un'attività dipendente 40950 + 34341

2065.

b) Reddito in natura

2074.

c) Reddito netto di

un'attività indipendente

2079.

d) Assegni familiari e per

figli

2072.

e) Spese generali dedotto

2072.

f) Contributi

AVS/AI/IPG/AD/PP dedotto 6588

importo non

conteggiabile dedotto 1500

Totale all'anno 67203 44'802

2085.

3.2 Rendita AVS/AI

6'372

2087.

3.3 Altre rendite e pensioni di

ogni genere

2088.

3.4 Indennità giornaliere delle

assicurazioni malattie, infortuni, AI,

disoccupazione IPG

2091.

3.5 Interessi dei depositi di

risparmio, dei titoli e dei prestiti

2092.

segg. 3.6 Provento dei beni immobili,

interessi locativi, canone d'affitto,

valore locativo del

proprio appartamento

2097.

segg. 3.7 Diritto d'abitazione, provento

dell'usufrutto, vitalizio

(o altre convenzioni)

2125.

segg. 3.8 Alimenti secondo il diritto di

famiglia

2088.

3.9 Prestazioni

dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno

in un istituto

Beneficiario/a di una

rendita

2136.

segg. 3.10 Assegno per grandi invalidi

dell'AVS, dell'AI, dell'AM

(se in caso di

soggiorno in un istituto, non è conteggiato

in più) o dell'INSAI

Beneficiario/a di una

rendita

2060.

3.11 Altri redditi (compresi i

quelli a cui si è rinunciato)

Totale

dei

redditi 51'174

Totale delle spese 44'442

Totale dei redditi 51'174

Differenza Rifiuto

Se le spese sono superiori ai redditi, la condizione

del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il

condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso (N. 10425 DR).” (Doc. X/4)

Sulla

base di tali valutazioni, con decisione 25 ottobre 2001 l’Ufficio AI ha quindi attribuito

all’assicurato una mezza rendita quale caso di rigore dal 1° maggio 2000 al 30

giugno 2001 e un quarto di rendita a partire dal 1° luglio 2001 (doc. AI 21 e 22).

Nel

questionario per la revisione della rendita compilato in data 5 ottobre 2004

l’assicurato al punto “2. Attività” ha indicato di essere salariato, attivo

presso la ditta __________ di __________, precisando alla voce “osservazioni” di

allegare “l’ultimo salario rimasto invariato da questi 3 anni e minimo

perché consono allo stato di salute attuale” (doc. AI 25).

2.8

Orbene,

dall’esame degli atti, questo Tribunale ritiene che tutto ben considerato l’amministrazione

non possa rimproverare all’assicurato di avere violato l’obbligo di

informazione che gli incombeva non avendo comunicato l’inizio della sua attività

presso la ditta __________.

Se

da una parte è vero che dal rapporto della consulente IP non emerge che

l’assicurato abbia comunicato di essere professionalmente attivo presso __________,

dall’altra non si può ignorare che in data 4 ottobre 2001 (e quindi prima

dell’emissione delle decisioni di attribuzione di una rendita) l’assicurato ha

trasmesso alla Cassa __________, chiamata a valutare l’esistenza o meno di un caso

di rigore, il conteggio stipendio relativo al salario del mese di settembre

2001.

presso la ditta __________ (doc. 2 inc. Cassa). A quel momento il __________

della Cassa __________ è quindi senza ombra di dubbio venuto a sapere

dell’attività lucrativa dell’assicurato presso la ditta __________ di __________.

Di

conseguenza, ritenuto che l’assicurato ha trasmesso il conteggio stipendio al __________

della Cassa __________, autorità segnatamente competente per collaborare

all’accertamento dei presupposti assicurativi, per calcolare l’importo delle

rendite e versare sia le rendite che gli assegni per grandi invalidi (art. 60

cpv. 1 lett. a-b LAI), occorre concludere che l’amministrazione avesse una sufficiente

conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431, 112 V 180; STCA 3 maggio 2005 nella causa

T., inc. 32.2005.57). Pertanto, non si può affermare, contrariamente a quanto

ritenuto dall’Ufficio AI, che l’assicurato abbia violato il suo obbligo di informazione

nei confronti dell’amministrazione.

2.9

L’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita

o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

L’art. 88bis OAI é applicabile non solo in caso di revisione ma anche

in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)

(Meyer-Blaser, BG über die IVG), in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).

Condizione

necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante

una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione

o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di

principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui

l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica

ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,

119.

V 432; Müller, op. cit., p. 95ss).

In

casu, non essendo, come visto, imputabile all’assicurato una violazione del suo

obbligo di informare, l’effetto della soppressione - operata in via di

riconsiderazione e motivata da errore concernente la quantificazione del

reddito da invalido a valere quale questione specifica del diritto dell’AI - del

diritto alla rendita non può essere fatto risalire retroattivamente al 1°

maggio 2000, ma deve prodursi - giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr.

anche art. 85 cpv. 2 seconda frase OAI) - dal primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire dal 1°

giugno 2005 (doc. AI 46).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 2 novembre 2005 è modificata nel senso che

l’assicurato non ha più diritto ad una rendita a partire dal 1° giugno 2005.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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