32.2005.205
Decidendo la soppressione della rendita precedentemente attribuita,l'UAI ha di fatto operato una riconsiderazione della precedente decisione.Non poteva tuttavia effettuare la soppressione con effetto
24 novembre 2006Italiano33 min
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Numero d'incarto:
32.2005.205
Data decisione, Autorità:
24.11.2006, TCA
Titolo:
Decidendo la soppressione della rendita precedentemente attribuita,l'UAI ha di fatto operato una riconsiderazione della precedente decisione.Non poteva tuttavia effettuare la soppressione con effetto retroattivo, dato che l'assicurato non ha violato il suo obbligo di informare.
OBBLIGO DI INFORMARE
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
art. 31 LPGA
art. 53 LPGA
art. 77 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.205
cr/RG/sc
Lugano
24 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel settembre 1999 ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI per adulti - con lo scopo di essere posto al beneficio di un avviamento ad
altra professione - a causa di “un’affezione della colonna vertebrale”
(doc. AI 3).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 25 ottobre 2001
l’Ufficio AI gli ha attribuito una mezza rendita quale caso di rigore dal 1°
maggio 2000 al 30 giugno 2001 e un quarto di rendita a partire dal 1° luglio
2001 per un grado di invalidità del 41% (doc. AI 21-22).
1.2. A
conclusione della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel 2004 (doc. AI
25-1), con decisione 12 aprile 2005 l'Ufficio AI, dopo aver proceduto agli accertamenti del caso, a
seguito dei quali è emerso che l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa a
tempo pieno presso la ditta __________ fin dal 1° febbraio 2000, ha soppresso il versamento della
rendita, revocandola retroattivamente al 1° maggio 2000, ritenuta la violazione
dell’obbligo di informare dell’assicurato (doc. AI 46). Con ordine di
restituzione 22 aprile 2005 l’amministrazione ha chiesto all’assicurato la
restituzione dell’indebito ottenuto, pari a fr. 40'686, per il periodo compreso
fra il 1° maggio 2000 e il 31 ottobre 2004.
1.3. A
seguito dell’opposizione presentata personalmente in data 15 aprile 2005
dall’assicurato - con la quale ha chiesto all’amministrazione di rivedere la
propria decisione sostenendo di aver inviato, come richiesto, nel 2001 la
documentazione attestante la sua situazione economica, motivo per il quale
l’Ufficio AI era al corrente della sua attività lucrativa presso la ditta __________
e domandando che venga effettuata una perizia specialistica volta ad accertare
le sue effettive condizioni di salute (doc. AI 49) - con decisione su
opposizione 2 novembre 2005 l’amministrazione ha confermato la precedente
decisione, rilevando che il fatto di avere sottaciuto l’inizio di un’attività
lucrativa, intervenuta durante l’istruttoria, costituisce una negligenza grave;
inoltre, avere inoltrato alla Cassa __________ il foglio complementare 3 e il
conteggio stipendio di un mese per la valutazione del diritto al caso di rigore
non è sufficiente per sanare l’inadempienza dell’assicurato nei confronti
dell’ammini-strazione.
Nella
decisione si legge infatti:
"
(...)
8. Nel caso concreto, ripercorrendo gli
atti del caso di fattispecie, si constata che l'Ufficio AI aveva affidato il
caso per accertamenti al servizio integrazione dell'AI con mandato del
24.12.1999. La consulente del servizio integrazione professionale dell'AI ha
convocato l'assicurato con scritto del 04.04.2000, con trasmissione di
ulteriore documentazione informativa in merito all'AI e alle possibilità di
riformazione. In seguito al colloquio di orientamento e di pianificazione
professionale del 29.05.2000, durante il quale la consulente in integrazione
professionale ha spiegato nel dettaglio le misure di integrazione dell'AI,
emerge dalla nota manuale redatta da quest'ultima che (citiamo) "...
l'assicurato non concorda sulle limitazioni stabilite ritenendo di non poter
svolgere al 100% nemmeno le attività molto leggere e ci chiede di poter essere
visitato da un medico fiduciario dell'AI ..." (cfr. nota OP del 31.05.2000).
In seguito la consulente in integrazione professionale ha emesso il rapporto
finale 02.04.2001 indicando che (citiamo): "... l'assicurato si è
iscritto al collocamento ma sembra che nessun tentativo ha avuto esito positivo
perchè impedito e limitato dal danno alla salute ad offrire una tenuta regolare
..." e "... In conclusione si può affermare che la situazione
socio professionale dell'assicurato, l'assenza di una specifica formazione
professionale e i disturbi dolorosi fanno sì che egli non si
"proietta" in un contesto lavorativo, non emerge nessuna
progettualità ed iniziativa personale in tal senso". (cfr. rapporto
consulente IP pag. 2).
9. Durante l'istruttoria e l'incontro
con la consulente in integrazione professionale Al avvenuto il 29.05.2000,
l'assicurato ha omesso di informare che dal 01.02.2000 aveva iniziato
l'attività lavorativa di operaio di produzione presso la __________.
Ne consegue quindi che l'assicurato ha violato
l'obbligo di informazione nei confronti dell'amministrazione. Si osserva che il
periodo di prova di tre mesi presso la ditta __________ non avrebbe compromesso
il diritto alla rendita; ma se il rapporto lavorativo avesse assunto carattere
definitivo, come è successo nel caso specifico, l'amministrazione avrebbe
dovuto esserne debitamente informata, con conseguente apertura della procedura
di revisione.
10. L'assicurato asserisce di avere
informato debitamente l'amministrazione del suo stato lavorativo, avendo
compilato il foglio complementare 3 per la definizione dei casi di rigore e
avendo inoltrato all'amministrazione il conteggio stipendio relativo al mese di
settembre 2001.
11. In base agli atti all'incarto si
constata che, a seguito delle risultanze emerse dal rapporto della consulente
in integrazione professionale (cfr. considerando 8) al termine del quale è
stato definito un grado d'invalidità del 41%, l'amministrazione ha inoltrato
all'assicurato il progetto di decisione d'assegnazione di rendita del
19.09.2001, con il quale veniva confermato il diritto ad un quarto di rendita.
Nel progetto veniva inoltre specificato di ritornare nei 14 giorni il foglio complementare
3, allegato al progetto, al fine di permettere l'esame delle condizioni
economiche per il caso di rigore (senza questo documento, l'assicurato avrebbe
beneficiato unicamente del quarto di rendita).
Con scritto 24.09.2001 l'assicurato ha espresso il suo
accordo sul progetto di decisione in merito al quarto di rendita senza comunque
indicare di svolgere un'attività lavorativa. Egli ha inoltre allegato allo
scritto citato il foglio complementare n. 3 non usufruito. Solo in seguito,
dopo sollecito della Cassa __________ (cfr. scritto del 27.09.2001)
l'assicurato ha risposto con lettera 04.10.2001 inviando a detta cassa il
foglio complementare 3 parzialmente completato con invio del conteggio
stipendio di un mese. In data 25.10.2001 l'amministrazione ha quindi emesso la
decisione di concessione del quarto di rendita, riconoscendo all'assicurato il
caso di rigore dal 01.05.2000 al 30.06.2001. Alla decisione sono state allegate
le motivazioni e l'indicazione del dovere per l'assicurato di informare (in
particolare, in caso di modifica del reddito proveniente dall'esercizio di
un'attività lucrativa).
12. Ne consegue, ritenuti gli atti
dell'incarto, che l'assicurato ha chiaramente omesso di comunicare all'Ufficio
Al il cambiamento del suo stato lavorativo, contravvenendo palesemente
all'obbligo di informazione nei confronti dell'amministrazione. L'assicurato
poteva e doveva rendersi conto che l'informazione inerente l'inizio della nuova
attività lavorativa costituiva un elemento essenziale nella determinazione del
diritto alla rendita d'invalidità e, durante l'istruttoria soprattutto, allorquando
è stato convocato dal servizio integrazione, aveva l'obbligo di informarne la
consulente.
L'inoltro di un conteggio salario alla cassa __________
per il computo del diritto al caso di rigore, non del diritto alla rendita, non
è ritenuto sufficiente per sanare l'inadempienza dell'assicurato nei confronti
dell'Ufficio Al. II fatto di avere sottaciuto l'inizio di una attività
lavorativa intervenuta durante l'istruttoria e, conseguentemente, di avere
beneficiato del diritto ad un quarto di rendita a seguito della violazione del suo
obbligo di informare, costituisce una negligenza grave che esclude di principio
la buona fede e quindi permette la soppressione della rendita d'invalidità con
conseguente richiesta di restituzione dell'indebito percepito per il periodo
dal 01.05.2000 al 31.10.2004." (Doc. A1)
1.4. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato personalmente
ricorso al TCA, invocando la sua buona fede. Dando seguito al decreto di
completazione del ricorso 11 novembre 2005 di questo Tribunale, il ricorrente
in data 15 novembre 2005 ha
rilevato:
"
Mi riferisco alla vostra
raccomandata e come indicazione principale intendo ricorrere sulla decisione
dell'Assicurazione invalidità non trovandola giusta vista tutta la
documentazione inviata loro per l'opposizione come mi hanno richiesto.
Sono stato nei loro uffici e ho esposto il mio
problema, il quale consisteva che non potevo fare il lavoro precedente visto le
mie condizioni di salute, vedi certificato medico che vi ho inviato nella documentazione
in vostro possesso.
Non ho chiesto però nessuna percentuale di invalidità
ma bensì di un aiuto per un lavoro più leggero consono al mio stato di salute.
Mi sono impegnato al massimo per trovare un lavoro consono al mio stato attuale
di salute con una perdita di Fr. 600.- mensili.
Quando dopo 2 anni è arrivata la decisione ho dovuto
prima di percepire la rendita di AI compilare un formulario che dichiarava la
mia situazione finanziaria. Io ho riempito e ho allegato il certificato di salario,
dove si constatava esattamente dove lavoravo e cosa percepivo, per cui non ho
assolutamente occultato di informarli come loro asseriscono nella loro
decisione che avete voi ora in possesso per la decisione del caso.
In conclusione, hanno sicuramente sbagliato a valutare la
mia situazione ed io non devo restituire assolutamente niente anche perché con
il salario che percepisco e con tutti gli oneri che devo pagare sarebbe pura
fantasia poter far fronte alla loro proposta visto il loro errore e non il mio.
Certo di essere stato conciso nell'esporvi i fatti non
ho altri documenti da esporvi salvo quelli che vi ho inviato per raccomandata
l’8.11.2005.
Confido nella vostra decisione oggettiva visto che
siete davanti a un cittadino onesto, e colgo così l'occasione per inviarvi i
miei più distinti saluti." (Doc. III)
1.5. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, postula invece la reiezione del ricorso.
1.6. Pendente
causa il TCA ha richiamato dalla Cassa __________, __________, l’incarto
completo concernente il calcolo del caso di rigore (doc. VII). Dopo svariati
solleciti (doc. VIII e doc. IX), in data 30 ottobre 2006 la Cassa ha trasmesso
al TCA quanto richiesto (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190s; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’amministrazione ha a giusta ragione deciso la
soppressione del diritto alla rendita dell’assicurato a decorrere dal 1° maggio
2000, ritenuta la sua presunta violazione dell’obbligo di informare. Esula per
contro dal presente giudizio la questione relativa alla restituzione delle prestazioni
percepite, oggetto di decisione separata.
Statuendo
la soppressione del diritto alla rendita retroattivamente dal maggio 2000
l’amministrazione ha di fatto operato una riconsiderazione della precedente
decisione 25 ottobre 2001 con cui all’interessato era stato riconosciuto il
diritto ad una rendita a contare appunto dal maggio 2000.
2.3. Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28
cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Secondo
la giurisprudenza del TFA, una
decisione formalmente cresciuta in giudicato può essere modificata in via di
riesame dall'autorità che l'ha pronunciata quando sul merito non si sia
pronunciata un'autorità di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza
dubbio errato e la sua rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 127 V 469
e sentenze ivi citate);
L’art.
53 LPGA dispone:
"
1 Le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2
L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
3
L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso."
Conformemente
alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (Kieser,
ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza
giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica
riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia
obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477, 119 V 422, 119 V 183). In
quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame,
esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, p. 175; DTF
119 V 180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione
di diritto ‑ compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento
della pronuncia della decisione (DTF 120 V 132, 119 V 480, 117 V 17).
L'istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17, 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der
formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, in: SZS
1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere
grossolani (Kieser, in: SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17, 109 V 113).
Un
errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario
alla legge (DTF 103 V 128, 119 V 483; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum AHG, 1996, p. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a
seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo
dell'invalidità (DTF 119 V 483, 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Secondo
il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va
considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483, 109 V 113).
Va
qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con
le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello
stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio,
op. cit., p. 267).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza
hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119 V
184).
Ritenuto
che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di
una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda
(DTF 117 V 21) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte, in difetto
di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in quale misura
esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180 e 184, 110 V 296).
2.5. Nel
caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA
non può che confermare sia la manifesta erroneità delle decisioni 25 ottobre
2001, che la riconsiderazione delle stesse ai sensi della pronunzia contestata
e questo per i seguenti motivi.
Con
rapporto 2 aprile 2001 la consulente in integrazione professionale aveva fissato
il reddito da valido dell’assicurato in fr. 45'925, pari a quanto guadagnava
presso __________. Riguardo al reddito da invalido, ella aveva fatto capo ai
dati salariali statistici per attività semplici e ripetitive (fr. 34'043),
ridotto del 20% per limitazioni mediche (doc. AI 16).
Se
il salario da valido è stato correttamente quantificato, errato è invece quello
da invalido.
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla sentenza di principio del TFA emessa il 9
maggio 2000 e pubblicata in DTF 126 V 75ss, il reddito da invalido deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332,
1989 p. 485).
Va
altresì rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80, recentemente
confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Ritornando
al caso in esame, nel raffronto dei redditi l’amministrazione avrebbe dovuto
tener conto, quale reddito da invalido, della situazione professionale concreta dell'interessato, attivo dal 1°
febbraio 2000 al 100% presso la ditta __________ in qualità di operaio di
produzione (doc. AI 28), attività nella quale egli sfrutta in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua, con un
reddito annuale lordo (nel 2001) di fr. 47'166 (doc. AI 44-4).
Nel
rapporto 1° marzo 2005 la consulente IP ha corretto il succitato calcolo considerando quanto effettivamente
percepito, nonostante il danno alla salute, presso __________, quantificando in
tal modo il reddito da invalido in fr. 46'673 nel 2002 e in fr. 46'955 nel 2003. A fronte di un reddito da valido aggiornato
al 2003 di fr. 49’232, non risulta per l’assicurato un particolare scapito
finanziario (doc. AI 40).
In
queste circostanze, dunque, la determinazione del grado d’invalidità alla base
delle decisioni 25 ottobre 2001 è stata eseguita in modo errato. Al riguardo occorre
evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita
contrario alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483; Kieser, Rechtssprechung
des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, p. 299), come pure di una valutazione
errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi
fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483, 110 V 179; ZAK
1991 p. 137).
Trattandosi
in casu di un errore manifesto, la cui rettifica riveste un’importanza
notevole, l’Ufficio AI ha giustamente rivisto le decisioni 25 ottobre 2001 nel
senso di sopprimere il diritto alla rendita dell’assicurato.
Appurata
dunque la legalità della riconsiderazione, occorre rilevare che l’assicurato
nel lasso di tempo compreso tra la resa delle decisioni iniziali (25 ottobre
2001) e quella impugnata (2 novembre 2005) non ha subito una modifica delle sue
condizioni cliniche tali da influire sul diritto alla rendita. Nel certificato
medico 3 maggio 2005 il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione,
ha infatti rilevato che a causa dei suoi problemi a livello della colonna
lombare l’assicurato è inabile al lavoro almeno all’80% nella precedente
attività di operaio presso una ditta di idrodemolizioni, mentre è da ritenere
abile al 100% nella sua attuale attività di magazziniere al 100% presso la
ditta __________ (doc. A3).
L’assicurato
del resto non ha invocato un peggioramento del suo stato di salute che
inciderebbe in modo rilevante sul suo diritto alla rendita.
2.6. L’art.
31 LPGA prescrive che l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cpv.
1).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cpv. 2). L’art. 77 OAI precisa che deve essere immediatamente
comunicato all’Ufficio AI in particolare ogni cambiamento dello stato di salute,
della capacità al guadagno o al lavoro, della capacità di svolgere mansioni
consuete, della grande invalidità, delle condizioni personali e eventualmente
economiche dell’assicu-rato.
2.7. Nel
caso in esame, in data 13 settembre 1999 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio
AI una domanda di prestazioni AI per adulti, con lo scopo di essere posto al beneficio
di un avviamento ad altra professione (doc. AI 3). Nel formulario egli ha
indicato di essere iscritto in disoccupazione dal 1° settembre 1998, con un periodo
quadro valido fino al 30 settembre 2000.
Nella
valutazione finale 2 aprile 2001 la consulente IP ha ricordato che in base al rapporto
del dr. __________ l’assicurato è da ritenere abile a tempo pieno e con un rendimento
completo in attività leggere quali custode/guardiano/portinaio; abile al 75%
per mansioni ergonomicamente favorevoli, dove non sia necessario sollevare pesi
superiori ai 5-10 kg, dove sia
possibile frequentemente il cambiamento della posizione e sia possibile
spostarsi e camminare; totalmente inabile per contro nella sua precedente
professione di operaio addetto alla idrodemolizione e in tutte le attività
pesanti. La consulente IP, nel
suo rapporto finale 2 aprile 2001, ha posto il raffronto tra il reddito che l’assicurato ha percepito
prima del danno alla salute presso la __________ e quanto egli potrebbe
guadagnare in un’attività leggera adeguata, lavorando all’80%, precisando che
il reddito da invalido è da “ridurre all’80% come da capacità lavorativa
attestata dal dr. __________” (doc. AI 16-3).
In
data 19 settembre 2001 l’Ufficio AI, dopo aver esperito gli accertamenti medici
ed economici del caso, ha trasmesso all’assicurato un “Progetto d’assegnazione
di rendita”, che gli attribuiva un quarto di rendita, con la facoltà di
presentare entro le successive due settimane le sue osservazioni e con l’invito
a trasmettere entro 14 giorni l’allegato foglio complementare 3, al fine di
esaminare se egli assolveva le condizioni economiche per usufruire di una mezza
rendita quale caso di rigore. In tale progetto l’amministrazione ha indicato
che dal punto di vista medico l’assicurato è ritenuto totalmente inabile al
lavoro in attività pesanti “come nell’ultima attività di operaio addetto
alla idrodemolizione”, ma abile all’80% in attività leggere generiche, che
non richiedono qualifiche professionali specifiche (doc. AI 17).
L’amministrazione ha poi riportato il calcolo effettuato per stabilire il grado
d’invalidità, raffrontando il reddito da valido (fr. 45'924) e quello da
invalido (27'234), da cui risulta un grado di invalidità del 41% (doc. AI 17).
Al
riguardo, l’assicurato, con scritto 24 settembre 2001 inviato all’Ufficio AI,
ha indicato:
"
Mi riferisco alla vostra
raccomandata concernente la domanda d’assegnazione di rendita effettuata il
17.9.1999 e ho esaminato la vostra decisione, mi trovo dunque d’accordo con
quanto da voi comunicato sul grado di invalidità cioè il 40% dato che posso
eseguire ora lavori molto leggeri ma purtroppo mal retribuiti.
Vi ringrazio anticipatamente e resto a vostra
disposizione per ulteriori informazioni.
Allegato: Foglio complementare 3 non usufruito” (Doc.
AI 18)
Egli
ha allegato a tale scritto il foglio complementare 3 “non usufruito” (doc. AI
18).
In
data 26 settembre 2001 l’Ufficio AI ha trasmesso alla Cassa __________ la delibera
concernente il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita, con allegate la
motivazione e copia della richiesta (doc. AI 20).
In
data 4 ottobre 2001 l’assicurato ha trasmesso alla Cassa __________ il Foglio
complementare 3 da lui sottoscritto (doc. 1 inc. Cassa), con allegato il suo
conteggio stipendio relativo al salario del mese di settembre 2001 presso la
ditta __________ (doc. 2 inc. Cassa, la sottolineatura è della redattrice)
e il contratto di locazione (doc. 3 inc. Cassa). Ricevuto tale foglio
complementare 3, il __________ della Cassa __________ è quindi venuto a sapere
dell’attività lucrativa dell’assicurato presso la ditta __________ di __________.
Nel foglio di calcolo, alla voce “3.1 Reddito dell’attività lucrativa, lettera
a) salario lordo di un’attività dipendente”, la Cassa ha infatti riportato gli
importi di fr. 40’950 e fr. 34'341 relativo al salario dei coniugi RI 1.
Dal
foglio di calcolo della rendita per casi di rigore emerge che la Cassa, relativamente
al periodo compreso fra il 1° maggio 2000 e il 30 giugno 2001, ha giudicato adempiuti i presupposti
per il diritto ad una mezza rendita d’invalidità quale caso di rigore, in base
ai seguenti parametri:
"
Foglio di calcolo
della rendita per casi di rigore (N. 3.4.2.3 DR) e per casi gravi di rigore (N.
10.8 DR)
Persone assicurate: RI
1 N. d'ass. __________
__________ N.
d'ass.
__________ N.
d'ass.
Fatti
N. DPC
3001 segg. 1. Spese Franchi
3009 Premi dell'assicurazione
malattie
(importo forfetario ai
sensi dell'allegato VI DR)
- beneficiario/a di
una rendita importo 2'976
- coniuge e figli importo
2'976 + 1896 all'anno 7'848
3011 1.1 Contributi all'AVS/AI/IPG
per persone non attive
3016- 1.2 Alimenti secondo il diritto
di famiglia
3018
3005 1.3 Interessi ipotecari
effettivi In
totale al massimo
3006 1.4 Spese di manutenzione di
immobili l'importo del
provento del
bene
immobile (n. 3.6)
3019 segg. 1.5 Pigione
- canone effettivo
-------- + spese accessorie --------- 13'800
(aliquota massima ai
sensi dell'allegato VI DR)
3027 segg. - spese supplementari dovute
all'invalidità per appartamenti
in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella
4001 segg. 1.6 Casa per persone anziane, casa
di cura, ospedale
Beneficiario/a di
una rendita:
Tassa giornaliera: ------/annua ------ più
AGI ------- (max.)
Spese personali di
persone beneficiari/e di una
rendita
--------- totale all'anno
che vivono in un
istituto
Fabbisogno vitale
per le persone che vivono a casa
(allegato VI DR)
(quota massima legale)
2033 Persona sola
(celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;
persone che vivono
separate)
Coniugi 24'690
(per le persone che
vivono separate,
cfr. N. 2033 DPC)
Ognuno dei due primi
figli/orfani 8'630
Ognuno degli ulteriori
due figli/orfani
Ognuno degli altri
figli/orfani
Totale del fabbisogno
vitale determinante 33'320 riportare 33'320
totale
del-
le
spese 54'968
1.7 Se sono stati ceduti
beni patrimoniali a terzi devono
essere registrati al
n. 2.5 (altra sostanza).
Se si è rinunciato a
redditi i valori devono essere
registrati al n. 3.11
(altri redditi).
2102 segg. 2. Sostanza
2105 2.1 Depositi di risparmio,
titoli, contanti
2105 2.2 Assicurazioni sulla vita
(valore di riscatto
2103.1/2 2.3 Proprietà fondiaria (se
abitata dal proprietario:
dedurre fr. 150'000.-
2105 2.4 Veicoli, bestiame, merci
(senza suppellettili
domestiche)
2061 2.5 Altra sostanza (compresa la
sostanza a cui si è
rinunciato)
Totale
Deduzioni
2107 2.6 Debiti ipotecari
2107 2.7 Altri debiti
2103 Sostanza netta
2102 segg. Importo non conteggiabile
Sostanza computabile
2102 segg. Computo della sostanza: sostanza
computabile da conteggiare Franchi
come reddito
- 1/15 per persone con una
rendita d'invalidità, un'indennità
giornaliera dell'AI, una
rendita per superstiti
- 1/10 per persone con una
rendita di vecchiaia (o rendita
per superstiti per gli
uomini a partire da 65 anni e per le
donne a partire da 62 anni)
3. Redditi
3.1 Reddito dell'attività
lucrativa
2071 a) Salario lordo di
un'attività dipendente 40950 + 34341
2065 b) Reddito in natura
2074 c) Reddito netto di
un'attività indipendente
2079 d) Assegni familiari e per
figli
2072 e) Spese generali dedotto
2072 f) Contributi AVS/AI/IPG/AD/PP dedotto 6588
importo non
conteggiabile dedotto 1500
Totale all'anno 67203 44'802
2085 3.2 Rendita AVS/AI
8'340
2087 3.3 Altre rendite e pensioni di
ogni genere
2088 3.4 Indennità giornaliere delle
assicurazioni malattie, infortuni, AI,
disoccupazione IPG
2091 3.5 Interessi dei depositi di
risparmio, dei titoli e dei prestiti
2092 segg. 3.6 Provento dei beni immobili,
interessi locativi, canone d'affitto,
valore locativo del
proprio appartamento
2097 segg. 3.7 Diritto d'abitazione, provento
dell'usufrutto, vitalizio
(o altre convenzioni)
2125 segg. 3.8 Alimenti secondo il diritto di
famiglia
2088 3.9 Prestazioni
dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno
in un istituto
Beneficiario/a di una
rendita
2136 segg. 3.10 Assegno per grandi invalidi
dell'AVS, dell'AI, dell'AM
(se in caso di
soggiorno in un istituto, non è conteggiato
in più) o dell'INSAI
Beneficiario/a di una
rendita
2060 3.11 Altri redditi (compresi i
quelli a cui si è rinunciato)
Totale
dei
redditi 53'142
Totale delle spese 54'968
Totale dei redditi 53'142
Differenza
Accolto
Se le spese sono superiori ai redditi, la condizione
del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il
condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso (N. 10425
DR)." (Doc. X/4)
Quanto
al periodo successivo al 30 giugno 2001 la Cassa ha invece ritenuto che non
fossero dati i presupposti per ottenere il diritto ad una mezza rendita quale
caso di rigore, sulla base dei seguenti dati:
"
Foglio di calcolo
della rendita per casi di rigore (N. 3.4.2.3 DR) e per casi gravi di rigore (N.
10.8 DR)
Persone assicurate: RI
1 N. d'ass. __________ __________ N.
d'ass.
N. DPC
3001 segg. 1. Spese Franchi
3009 Premi dell'assicurazione
malattie
(importo forfetario ai
sensi dell'allegato VI DR)
- beneficiario/a di
Considerandi
una rendita importo 2'976
- coniuge e figli importo 2'976 all'anno 5'952
3011.
1.1 Contributi all'AVS/AI/IPG
per persone non attive
3016- 1.2 Alimenti secondo il diritto
di famiglia
3018.
3005.
1.3 Interessi ipotecari
effettivi In
totale al massimo
3006.
1.4 Spese di manutenzione di
immobili l'importo del
provento del
bene
immobile (n. 3.6)
3019.
segg. 1.5 Pigione
- canone effettivo
-------- + spese accessorie --------- 12'800
(aliquota massima ai
sensi dell'allegato VI DR)
3027.
segg. - spese supplementari dovute
all'invalidità per appartamenti
in cui è possibile
spostarsi con una carrozzella
4001.
segg. 1.6 Casa per persone anziane, casa
di cura, ospedale
Beneficiario/a di
una rendita:
Tassa giornaliera: ------/annua ------ più
AGI ------- (max.)
Spese personali di
persone beneficiari/e di una
rendita
--------- totale all'anno
che vivono in un
istituto
Fabbisogno vitale
per le persone che vivono a casa
(allegato VI DR)
(quota massima legale)
2033.
Persona sola
(celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a;
persone che vivono
separate)
Coniugi 24'690
(per le persone che
vivono separate,
cfr. N. 2033 DPC)
Ognuno dei due primi
figli/orfani
Ognuno degli ulteriori
due figli/orfani
Ognuno degli altri
figli/orfani
Totale del fabbisogno
vitale determinante 24'690 riportare 24'690
totale
del-
le
spese 44'442
1.7
Se sono stati ceduti
beni patrimoniali a terzi devono
essere registrati al
n. 2.5 (altra sostanza).
Se si è rinunciato a
redditi i valori devono essere
registrati al n. 3.11
(altri redditi).
2102.
segg. 2. Sostanza
2105.
2.1 Depositi di risparmio,
titoli, contanti
2105.
2.2 Assicurazioni sulla vita
(valore di riscatto
2103.
/2 2.3 Proprietà fondiaria (se
abitata dal proprietario:
dedurre fr. 150'000.-
2105.
2.4 Veicoli, bestiame, merci
(senza suppellettili
domestiche)
2061.
2.5 Altra sostanza (compresa la
sostanza a cui si è
rinunciato)
Totale
Deduzioni
2107.
2.6 Debiti ipotecari
2107.
2.7 Altri debiti
2103.
Sostanza netta
2102.
segg. Importo non conteggiabile
Sostanza computabile
2102.
segg. Computo della sostanza: sostanza computabile
da conteggiare Franchi
come reddito
- 1/15 per persone con una
rendita d'invalidità, un'indennità
giornaliera dell'AI, una
rendita per superstiti
- 1/10 per persone con una
rendita di vecchiaia (o rendita
per superstiti per gli uomini
a partire da 65 anni e per le
donne a partire da 62 anni)
3.
Redditi
3.1
Reddito dell'attività
lucrativa
2071.
a) Salario lordo di
un'attività dipendente 40950 + 34341
2065.
b) Reddito in natura
2074.
c) Reddito netto di
un'attività indipendente
2079.
d) Assegni familiari e per
figli
2072.
e) Spese generali dedotto
2072.
f) Contributi
AVS/AI/IPG/AD/PP dedotto 6588
importo non
conteggiabile dedotto 1500
Totale all'anno 67203 44'802
2085.
3.2 Rendita AVS/AI
6'372
2087.
3.3 Altre rendite e pensioni di
ogni genere
2088.
3.4 Indennità giornaliere delle
assicurazioni malattie, infortuni, AI,
disoccupazione IPG
2091.
3.5 Interessi dei depositi di
risparmio, dei titoli e dei prestiti
2092.
segg. 3.6 Provento dei beni immobili,
interessi locativi, canone d'affitto,
valore locativo del
proprio appartamento
2097.
segg. 3.7 Diritto d'abitazione, provento
dell'usufrutto, vitalizio
(o altre convenzioni)
2125.
segg. 3.8 Alimenti secondo il diritto di
famiglia
2088.
3.9 Prestazioni
dell'assicurazione malattie in caso di soggiorno
in un istituto
Beneficiario/a di una
rendita
2136.
segg. 3.10 Assegno per grandi invalidi
dell'AVS, dell'AI, dell'AM
(se in caso di
soggiorno in un istituto, non è conteggiato
in più) o dell'INSAI
Beneficiario/a di una
rendita
2060.
3.11 Altri redditi (compresi i
quelli a cui si è rinunciato)
Totale
dei
redditi 51'174
Totale delle spese 44'442
Totale dei redditi 51'174
Differenza Rifiuto
Se le spese sono superiori ai redditi, la condizione
del diritto a una mezza rendita d'invalidità è adempita e il condono o il
condono parziale dell'obbligo di restituzione può essere concesso (N. 10425 DR).” (Doc. X/4)
Sulla
base di tali valutazioni, con decisione 25 ottobre 2001 l’Ufficio AI ha quindi attribuito
all’assicurato una mezza rendita quale caso di rigore dal 1° maggio 2000 al 30
giugno 2001 e un quarto di rendita a partire dal 1° luglio 2001 (doc. AI 21 e 22).
Nel
questionario per la revisione della rendita compilato in data 5 ottobre 2004
l’assicurato al punto “2. Attività” ha indicato di essere salariato, attivo
presso la ditta __________ di __________, precisando alla voce “osservazioni” di
allegare “l’ultimo salario rimasto invariato da questi 3 anni e minimo
perché consono allo stato di salute attuale” (doc. AI 25).
2.8
Orbene,
dall’esame degli atti, questo Tribunale ritiene che tutto ben considerato l’amministrazione
non possa rimproverare all’assicurato di avere violato l’obbligo di
informazione che gli incombeva non avendo comunicato l’inizio della sua attività
presso la ditta __________.
Se
da una parte è vero che dal rapporto della consulente IP non emerge che
l’assicurato abbia comunicato di essere professionalmente attivo presso __________,
dall’altra non si può ignorare che in data 4 ottobre 2001 (e quindi prima
dell’emissione delle decisioni di attribuzione di una rendita) l’assicurato ha
trasmesso alla Cassa __________, chiamata a valutare l’esistenza o meno di un caso
di rigore, il conteggio stipendio relativo al salario del mese di settembre
2001.
presso la ditta __________ (doc. 2 inc. Cassa). A quel momento il __________
della Cassa __________ è quindi senza ombra di dubbio venuto a sapere
dell’attività lucrativa dell’assicurato presso la ditta __________ di __________.
Di
conseguenza, ritenuto che l’assicurato ha trasmesso il conteggio stipendio al __________
della Cassa __________, autorità segnatamente competente per collaborare
all’accertamento dei presupposti assicurativi, per calcolare l’importo delle
rendite e versare sia le rendite che gli assegni per grandi invalidi (art. 60
cpv. 1 lett. a-b LAI), occorre concludere che l’amministrazione avesse una sufficiente
conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431, 112 V 180; STCA 3 maggio 2005 nella causa
T., inc. 32.2005.57). Pertanto, non si può affermare, contrariamente a quanto
ritenuto dall’Ufficio AI, che l’assicurato abbia violato il suo obbligo di informazione
nei confronti dell’amministrazione.
2.9
L’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita
o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
L’art. 88bis OAI é applicabile non solo in caso di revisione ma anche
in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione)
(Meyer-Blaser, BG über die IVG), in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione
necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione
o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui
l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica
ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330,
119.
V 432; Müller, op. cit., p. 95ss).
In
casu, non essendo, come visto, imputabile all’assicurato una violazione del suo
obbligo di informare, l’effetto della soppressione - operata in via di
riconsiderazione e motivata da errore concernente la quantificazione del
reddito da invalido a valere quale questione specifica del diritto dell’AI - del
diritto alla rendita non può essere fatto risalire retroattivamente al 1°
maggio 2000, ma deve prodursi - giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (cfr.
anche art. 85 cpv. 2 seconda frase OAI) - dal primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, vale a dire dal 1°
giugno 2005 (doc. AI 46).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione 2 novembre 2005 è modificata nel senso che
l’assicurato non ha più diritto ad una rendita a partire dal 1° giugno 2005.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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