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Decisione

32.2005.206

UAI,dopo aver disposto una perizia SAM e dopo raffronto dei redditi,ha attibuito all'assicurato una mezza rendita per un certo periodo, poi aumentata a tre quarti di rendita, poi a rendita intera e in

26 settembre 2006Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore

sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno

al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che

nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art.

16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore

raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.8. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

2.9. Nel

caso in esame, l’amministrazione ha incaricato il SAM di

eseguire una perizia pluridisciplinare.

Nel

dettagliato referto 23 febbraio 2004 i periti - sulla base delle risultanze

degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti

presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto neurologico

del dr. __________, consulto neuropsicologico della signora __________,

consulto gastroenterologico del dr. __________, consulto endocrinologico del

dr. __________ e consulto reumatologico del dr. __________) - hanno posto la

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di gravità media (ICD 10 - F. 33.1); sindrome di dipendenza

dall’alcool, attualmente in remissione completa (ICD 10 – F 10.202); sindrome

radicolare C6 a sinistra, prevalentemente irritativa, leggermente deficitaria

sul piano sensitivo e riflesso nell’ambito di alterazioni multisegmentali di

media importanza a livello cervicale; discreta neuropatia periferica sensitiva

distale agli arti inferiori probabilmente nel contesto del diabete mellito,

eventualmente dal pregresso abuso etilico; deficit di entità media a livello

esecutivo attenzionale caratterizzati da rallentamento, affaticabilità e

disturbi della pianificazione; cirrosi epatica di origine mista (post epatite B

e post etilica) grado Child A; diabete mellito verosimilmente di tipo II (noto

dal 1998) con terapia insulinica dal 2001, modica adiposità addominale (BMI

attuale 25.3 kg/m2), controllo glicemico insufficiente con terapia insulinica,

polineuropatia periferica, sospetta microalbuminuria da confermare” e quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo cura

di ulcera duodenale perforata nell’aprile 2001; stato dopo incisione di ascesso

perianale nel luglio 2001; sospetta emoglobinopatia” (doc. AI 35-14,15).

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato

quanto segue:

"

(...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura

del 100% nella sua attività di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa

da pesante a mediamente pesante nei prossimi tre mesi.

Nell'attività di cuoco e in altre attività lavorative

pesanti a mediamente pesanti, l'A. deve essere ritenuto inabile al lavoro

successivamente nella misura del 70%. In un'attività lavorativa leggera e

adatta, in cui l'A. non debba sollevare pesi in particolare con l'arto

superiore sin. in cui non debba sovente sovraelevare il braccio sopra

l'orizzontale a sin., in cui possa alternare la posizione eretta a quella seduta,

l'A. deve essere ritenuto successivamente abile al lavoro nella misura del 50%.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

La patologia predominante attualmente è quella

neurologica - reumatologica con la presenza di una radiculopatia C6 a sin.

prevalentemente irritativa e deficitaria sul piano motorio e sensitivo, ciò che

rende l'A. attualmente inabile al lavoro almeno per altri tre mesi, totalmente

nell'attività precedentemente svolta e che permetterà all'A qualora

l'evoluzione fosse favorevole una ripresa dell'attività lavorativa nella misura

del 50% per la patologia neurologica e reumatologica. La patologia gastroenterica

é sicuramente in primo piano con la presenza di una cirrosi epatica mista (post

epatite B e etilica) stadio attualmente Child A. La presenza di stanchezza

cronica condiziona e riduce la capacità lavorativa nella misura del 70%

nell'attività precedentemente svolta di cuoco ed in qualsiasi altra attività lavorativa

da pesante a mediamente pesante. In un'attività fisica leggera il periziando

potrà però riprendere un'attività lavorativa nella misura del 50% dal punto di

vista gastroenterologico. La prognosi futura della cirrosi resta aperta e andrà

rivalutata nel tempo. Per quanto concerne la patologia neuropsicologica abbiamo

potuto evidenziare rallentamento e disturbi delle funzioni esecutive di media

entità, caratterizzati da riduzione dell'affluenza non verbale, soprattutto da

una perturbazione della capacità di pianificazione, nonché un'affaticabilità mentale

di grado moderato. Tali patologie concorrono a ridurre la capacità lavorativa

dell'A. nell'attività di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa, nella

misura probabilmente del 40-50%.

Dal lato psichiatrico il periziando presenta una

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità lieve - media e una

sindrome da dipendenza da alcool, attualmente in remissione completa. Tale

patologia inficia la capacità lavorativa nella misura del 30%.

Complessivamente dunque l'A. deve essere ritenuto

totalmente inabile al lavoro nella sua professione di cuoco, sicuramente ancora

nei prossimi tre mesi ed eventualmente anche successivamente a seconda

dell'evoluzione della patologia neurologica - reumatologica.

A partire dall'aprile 2001 in avanti, l'A. deve essere

ritenuto inabile al lavoro nella misura del 70% nell'attività precedentemente

svolta di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa da pesante a mediamente

pesante. In un'attività leggera e adatta in cui l'A. non debba portare pesi

superiori ai 5 - 10 Kg, in cui possa fare pause regolari durante lo svolgimento

del lavoro, in cui non debba sollevare il braccio sin. sopra l'orizzontale

frequentemente, l'A. deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura del

50% sempre a partire dall'aprile 2001 in avanti. Dal dicembre 2003 fino a probabilmente

maggio 2004, l'A. deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro per la

problematica reumatologica e neurologica acuta, nell'attività precedentemente

svolta di cuoco ed in altre attività pesanti a mediamente pesanti. In questo

lasso di tempo l'A. presenta un'incapacità lavorativa anche nella maggior parte

delle attività leggere, fatta eccezione per alcune attività particolarmente

adatte, dove deve essere ritenuto abile nella misura massima del 50%.

Lo stato di salute del periziando nel corso di questi

anni é andato leggermente migliorando, in particolare l'abuso etilico ha potuto

essere tenuto sotto controllo, ciò che fa sì che l'A. potrebbe ulteriormente

migliorare in futuro. Per questo é necessario che l'A. venga sostenuto da una

presa a carico psichiatrica e psicoterapica assidua e protratta nel tempo per

mantenere questo stato di cose e per migliorare ulteriormente la lieve sindrome

depressiva attualmente in atto. È invece peggiorata la patologia reumatologica

e neurologica, a causa della problematica acuta cervicale, la cui prognosi resta

aperta.

Resta pure aperta la problematica epatica che, a

seconda dell'evoluzione potrebbe evidenziare scenari completamente diversi.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non riteniamo che l'A. debba essere sottoposto ad una

reintegrazione professionale in considerazione delle condizioni di salute

attuali, in particolare per la problematica psicologica che non permette all'A.

le risorse necessarie.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione fra tutti i medici periti del SAM." (Doc. AI 38-18+19)

Nelle

sue annotazioni 23 maggio 2004 il dr. __________ del SMR, sulla base della

perizia SAM, ha indicato quali limiti funzionali dell’assicurato “lentezza

d’esecuzione, stanchezza, sindrome depressiva con apatia, mancanza di pianificazione

con inoltre limitazione nel sollevare/portare pesi superiori a 5-10 kg e sollevare il braccio

sinistro sopra l’orizzontale frequentemente. Non vi sono limitazioni nello

stare in posizione statica da seduto”, prevedendo

una rivalutazione medico-teorica a distanza di due anni (doc. AI 41).

Rispondendo alla

richiesta dell’amministrazione di specificazioni circa il grado di inabilità

lavorativa del 50% in attività adeguate (doc. AI 42) la dr.ssa __________ del

SAM in data 4 giugno 2004 ha rilevato:

"

Rispondo volentieri alla sua

domanda concernente l'attività lavorativa residua al 50%. Lei mi chiede se sia

da intendere come presenza al 100% con rendimento dimezzato o viceversa.

Riteniamo che il grado d'incapacità lavorativa nella misura del 50% debba

essere considerato come presenza sul lavoro mezza giornata a rendimento pieno.

Infatti, l'A. necessita di poter staccare mezza giornata per potersi riposare e

ritemprare." (Doc. AI 45-1)

Sulla

base della perizia SAM e delle successive specificazioni 4 giugno 2004

l’amministrazione ha quindi ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività

adeguate (doc. AI 50).

Con l’opposizione l’assicurato

ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le proprie pretese su

quanto certificato in data 12 ottobre 2004 dal dr. __________, FMH in medicina

generale e in medicina sportiva:

"

Ho preso atto della

decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino datata

30 settembre 2004 e riguardante il summenzionato paziente; nella decisione si

segnala un grado di invalidità del 59% e la decisione fa capo alla perizia

pluridisciplinare eseguita dal servizio accertamento medico dell'Assicurazione

invalidità nel febbraio 2004. Nella perizia si segnala che il paziente deve essere

ritenuto inabile al lavoro nella misura del 70% nell'attività precedentemente

svolta di cuoco. D'altro canto si segnala una inabilità al lavoro nella misura

del 50% in un'attività leggera e adatta in cui l'assicurato non debba portare

pesi superiori a 5 - 10 kg, in cui possa fare pause regolari durante

lo svolgimento del lavoro, in cui non debba sollevare il braccio sinistro sopra

l'orizzontale frequentemente; mi domando però a questo punto quale attività

lavorativa corrisponda a questi requisiti soprattutto considerato il fatto che

nella perizia piuridisciplinare si ritiene che l'assicurato non debba essere

sottoposto ad una reintegrazione professionale in considerazione delle condizioni

di salute attuali.

Conosco il paziente da più di 3 anni e mi chiedo

onestamente, considerate le patologie plurime e lo stato di salute globale,

come si possa pretendere una capacità lavorativa del 41%.

In definitiva, tenuto conto dei problemi di salute

evidenziati dal summenzionato paziente in questi anni e dal tipo di patologie

caratterizzate da decorso cronico e caratterizzato da lento peggioramento

sull'arco degli anni mi chiedo se la decisione presa riguardante il grado di

invalidità sia corretta e adeguata." (Doc. AI 53-1)

L’assicurato

ha inoltre trasmesso all’amministrazione il certificato medico 22 dicembre 2004

del dr. __________, FMH in chirurgia, del seguente tenore:

"

Il medico sottoscritto

certifica che il Signor RI 1, __________, __________, è un paziente che conosco

da lungo tempo (2001) in seguito a diversi interventi chirurgici.

Attualmente 30.11.2004 è stato nuovamente operato per

una colecistectomia + biopsia del fegato.

Il Signor RI 1 ha diversi problemi di salute che gli

impediscono di lavorare.

Pertanto una rendita di invalidità in questo caso mi

sembra giustificata."

(Doc. AI 59-2)

Nelle

sue annotazioni 17 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato che non

è stato effettuato l’aggiornamento della situazione clinica dell’assicurato,

ritenendo quindi indispensabile un supplemento di valutazione da parte del dr. __________.

Egli ha infatti indicato:

"

SAM 1.2004

Diagnosi: sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di gravità lieve-media

Sindrome di dipendenza da alcool,

attualmente in remissione

Sindrome radicolare C6 a

sinistra prevalentemente irritativa

Discreta neuropatia

periferica sensitiva distale agli arti inferiori

Deficit d'entità media a livello esecutivo attenzionale

con rallentamento, affaticabilità e disturbi della pianificazione

Cirrosi epatica di origine

mista CHILD A

Diabete mellito noto dal

1998

Conclusioni: IL 70% quale cuoco dal

4.2001, abile al 50% (mezza giornata) in attività leggere e adatte dal 4.2001

fino 11.2003 e da 6.2004 (da 12.2003 a 5.2004 IL completa per sindrome

radicolare acuta).

Decisione del 30.9.2004: grado invalidità 59% da

1.4.2002.

Problemi: nella decisione non si è

tenuto conto del periodo di IL completa da novembre 2003 a maggio 2004

Non abbiamo aggiornato la situazione clinica

presente in maggio 2004

Procedere:

ad aggiornamento peritale reumatologico Dr. __________

per va-lutazione funzionalità attuale in particolare per quanto concerne s.

radicolare cervicale

17./02/2005 - __________ "

(doc. AI 61-1)

L’amministrazione

ha quindi affidato al dr. __________ l’incarico di esperire un aggiornamento

reumatologico peritale. Nel rapporto 2 maggio 2005 il dr. __________, sulla

base degli atti contenuti nell’incarto, delle radiografie e della visita

ambulatoriale 27 aprile 2005, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro di “sindrome

cervicospondilogena cronica su importante diminuzione della mobilità cervicale

per la rotazione a sinistra; stato dopo sindrome radicolare irritativa C6 a

sinistra 12/03. Attualmente: persistente deficit sensitivo al primo dito;

alterazioni degenerative di media importanza C4/C5 e C5/C6; modica

periartropatia omeroscapolare tendinotica a sinistra di accompagnamento senza segni

clinici per una rilevante lesione della cuffia dei rotatori” (doc. AI

64-4). Quanto alla prognosi il perito ha poi evidenziato:

"

(...)

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:

La problematica cervicale è migliorata rispetto alla

mia visita del 12.01.04 secondo una dinamica abituale. Il paziente non ha

dolori a riposo mentre i movimenti della colonna cervicale e particolarmente la

rotazione verso sinistra in estensione producono dolori che irradiano

prossimalmente all'arto superiore sinistro. Anche i movimenti della spalla

sinistra producono dolori analoghi.

Considerandi

II quadro clinico attuale è quello di una sindrome

cervicospondilogena cronica senza più evidenza per una irritazione radicolare.

Vi è una periartropatia omeroscapolare tendinotica di accompagnamento senza

evidenza clinica per importanti lesioni della cuffia dei rotatori.

Riguardo alla prognosi, non sono da prevedere

cambiamenti di rilievo a medio termine. (...)" (Doc. AI 64-4+5)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha osservato:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI

LAVORO

1.

MENOMAZIONI (QUALITATIVE E

QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

La valutazione attuale si limita agli aspetti

reumatologici. Aspetti psicologici, mentali e sociali non sono stati

approfonditi.

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ

ATTUALE

2.1

COME

SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

L'assicurato è limitato in modo importante nel lavoro

di cuoco dalla problematica cervicale. Vi è infatti una persistente limitazione

dolorosa della mobilità cervicale con difficoltà ad assumere posizioni statiche

prolungate. Sono inoltre limitati i movimenti con l'arto superiore sinistro,

particolarmente se ripetitivi e particolarmente se sono richiesti lavori sopra

l'orizzontale. Tenendo conto inoltre del fatto che, dopo un anno, la mobilità

cervicale è ancora limitata in misura importante e che i dolori irradiano

tuttora all'arto superiore sinistro, appare probabile che un'attività

lavorativa non ottimale come il lavoro di cuoco possa indurre periodicamente

esacerbazioni della sindrome cervicospondilogena con temporanee ripercussioni

negative sulla capacità lavorativa futura.

2.2

ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e

trasporto di carichi molto leggeri a leggeri è lievemente ridotta a causa dei

limiti che riguardano l'arto superiore sinistro, per carichi medi è ridotta sia

a causa della problematica cervicale che a causa dei limiti che riguardano

l'arto superiore sinistro, per carichi pesanti la capacità funzionale è molto

ridotta, per carichi molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per lavori

sopra il piano delle spalle con pesi inferiori ai 5 kg è ridotta sia a causa

della problematica cervicale che all'arto superiore sinistro, per pesi

superiori è molto ridotta.

b) Manipolazione

di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti

leggeri e lavori di precisione è normale, per oggetti medi è lievemente ridotta

a ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è motto ridotta, per lavori

molto pesanti è esigua. La rotazione della mano può essere svolta normalmente.

c) Posizioni

di lavoro o dinamiche particolari:

La capacità funzionale per lavori a braccia elevate è

molto ridotta, con rotazione del tronco è lievemente ridotta a causa della

problematica cervicale. In posizione seduta e piegata in avanti è lievemente

ridotta a causa della problematica cervicale, in posizione eretta e piegata in

avanti è lievemente ridotta. La posizione inginocchiata e lavori con ginocchia

in flessione possono essere svolti normalmente.

d) Mantenere

posizioni statiche:

II paziente può mantenere la posizione statica seduta e

la posizione statica eretta quasi normalmente con possibilità di brevi pause al

bisogno per sgranchirsi.

e) Spostarsi,

camminare:

Il paziente può spostarsi liberamente per qualunque

tragitto, salire e scendere le scale e anche, dal punto di vista reumatologico,

lavorare su ponteggi o scale a pioli.

f) Diversi:

II paziente può impiegare liberamente le due mani e,

dal punto di vista reumatologico, anche lavorare in equilibrio o bilanciandosi.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una

capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto

alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta

al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende

un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

2.3

L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA

PRATICABILE?

Sì, nella misura del 50%.

2.4

SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?

A mio avviso l'assicurato dovrebbe lavorare a metà

tempo, con rendimento pieno.

2.7

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20 %?

Vedi perizia SAM del 23.02.2004.

2.8

QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO

DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

A mio avviso l'assicurato deve essere ritenuto inabile

al lavoro nella misura del 100% dal 09.01.04 al 09.04.04 come cuoco. In seguito

può essere ritenuta la capacità lavorativa attuale.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Dal punto di vista reumatologico è possibile offrire

all'assicurato provvedimenti di integrazione probabilmente sottoforma di aiuto

al collocamento.

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

L'assicurato non ha attualmente un posto di lavoro.

3.

L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE

ALTRE ATTIVITÀ?

Sì, l'assicurato è in grado di svolgere un'attività

leggera e adatta che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi e inergonomici con

la colonna cervicale così come posizioni statiche eccessivamente prolungate,

che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore sinistro e

in particolare limiti al minimo indispensabile movimenti con l'arto superiore

sinistro sopra l'orizzontale.

In un'attività di questo tipo l'assicurato è abile al

lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20%

a partire dal 09.04.04. Dal 09.01.04 al 09.04.04 l'assicurato è per contro da

ritenere inabile al lavoro nella misura del 100% in qualunque attività

retribuita a causa della sindrome radicolare C6 a sinistra irritativa."

(Doc. AI 64-5+6+7)

Con

la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato che

l’assicurato deve essere ritenuto abile al 50% in attività adeguate, fatto

salvo il periodo da gennaio 2004 ad aprile 2004 durante il quale egli deve

essere ritenuto totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività a causa

della presenza di una cervicobrachialgia.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, che gli attribuisce

una rendita intera solo fino al 31 luglio 2004, rilevando che anche dopo questa

data il suo stato di salute è rimasto invariato e gli impedisce, così come

attestato dai dr. __________ e __________ (certificati medici già prodotti con

l’opposizione), di svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale.

2.10

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/

01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht

im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere

in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 23 febbraio 2004 e la

successiva valutazione peritale reumatologica 2 maggio 2005 del dr. __________,

da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.10.).

L’Ufficio

AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM

l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 37). In tale ambito è stato

valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico, quello neuropsicologico,

quello gastroenterologico, quello endocrinologico e quello reumatologico, con

la conclusione che l’assicurato presenta al momento della perizia e nei

successivi tre mesi una totale incapacità lavorativa nella precedente attività

di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa, mentre successivamente egli

è da considerare inabile al lavoro al 70% nell’attività di cuoco e in altre attività

pesanti e mediamente pesanti e abile al 50% in attività leggere adeguate (doc.

AI 38-18). I periti hanno rilevato che al momento delle loro conclusioni

peritali “la patologia predominante è quella neurologica-reumatologica con

la presenza di una radiculopatia C6 a sinistra prevalentemente irritativa e

deficitaria sul piano motorio e sensitivo, ciò che rende l’assicurato

attualmente inabile al lavoro almeno per altri tre mesi, totalmente

nell’attività precedentemente svolta e che permetterà all’assicurato, qualora

l’evoluzione fosse favorevole una ripresa dell’attività lavorativa nella misura

del 50% per la patologia neurologica e reumatologica”. I periti hanno

dunque concluso che a partire da aprile 2001 l’assicurato deve essere ritenuto

inabile al lavoro al 70% nella precedente attività di cuoco e in qualsiasi

altra attività pesante e mediamente pesante, mentre è da ritenere abile al 50%

in attività leggere adeguate, nelle quali egli non debba portare pesi superiori

a 5-10 kg, in cui possa fare

pause regolari durante lo svolgimento del lavoro e in cui non debba sollevare

il braccio sinistro sopra l’orizzontale frequentemente; successivamente, a

partire da dicembre 2003 e fino a probabilmente maggio 2004, l’assicurato deve

essere ritenuto totalmente inabile al lavoro per la problematica reumatologica

e neurologica acuta nell’attività di cuoco e in qualsiasi altra attività (doc.

AI 38-18+19). Al riguardo, infatti, nel suo consulto reumatologico 12 gennaio

2004.

il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato presentava da un mese una

sindrome radicolare C6 a sinistra, prevalentemente irritativa, leggermente

deficitaria sul piano sensitivo riflesso, osservando che “l’evoluzione di

questo caso mostra già un netto miglioramento a un mese dai primi sintomi. La

prognosi di una sindrome radicolare di questo tipo è buona. I disturbi regrediscono

in modo molto importante abitualmente entro 4 mesi e vi è nella maggior parte

dei casi una normalizzazione entro un anno” (doc. AI 38-40). Il dr. __________

ha quindi concluso che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro come cuoco e

in qualsiasi attività lavorativa per i tre mesi successivi alla stesura della

perizia. Quanto all’evoluzione della sintomatologia, egli ha rimarcato che “l’ulteriore

decorso non può essere previsto nella fase acuta attuale con un’approssimazione

sufficiente, anche se, nella maggior parte dei casi, l’evoluzione a medio-lungo

termine (oltre 4 mesi) è favorevole e un’ulteriore limitazione funzionale per

attività inadatte persiste spesso almeno un anno”. Il consulente ha quindi

proposto di riconoscere per un anno un’incapacità lavorativa del 50% e di rivalutare

in seguito la situazione (doc. AI 38-40).

Così

come stabilito in sede peritale, l’assicurato è quindi stato nuovamente valutato

per la problematica radicolare dal dr. __________ in data 2 maggio 2005: in

quell’occasione lo specialista in reumatologia ha potuto confermare un miglioramento,

secondo la dinamica abituale, della problematica cervicale rispetto alla

precedente visita del 12 gennaio 2004. Egli ha rilevato che “il quadro

clinico attuale è quello di una sindrome cervicospondilogena cronica senza più

evidenza per una irritazione radicolare. Vi è una periartropatia omeroscapolare

tendinotica di accompagnamento senza evidenza clinica per importanti lesioni

della cuffia dei rotatori. Riguardo alla prognosi, non sono da prevedere

cambiamenti di rilievo a medio termine” (doc. AI 64-5). Il dr. __________ ha

osservato che l’assicurato è limitato dalla problematica cervicale in modo

importante nel lavoro di cuoco, attività non ottimale che potrebbe indurre

periodicamente a esacerbazioni della sindrome cervicospondilogena con

temporanee ripercussioni negative sulla capacità lavorativa futura. Alla

domanda se l’attività attuale è ancora praticabile, il dr. __________ ha risposto

“sì, nella misura del 50%”, precisando che a suo avviso l’assicurato

deve essere ritenuto, in qualità di cuoco, inabile al lavoro al 100% dal 9

gennaio 2004 al 9 aprile 2004 e successivamente a tale data abile nella misura

del 50%. Il dr. __________ ha poi rilevato che “l’assicurato è in grado di

svolgere un’attività leggera e adatta che eviti movimenti eccessivamente

ripetitivi e inergonomici con la colonna cervicale così come posizioni statiche

eccessivamente prolungate, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con

l’arto superiore sinistro e in particolare limiti al minimo indispensabile i

movimenti con l’arto superiore sinistro sopra l’orizzontale. In un’attività di

questo tipo l’assicurato è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento

ridotto al massimo nella misura del 20% a partire dal 9 aprile 2004. Dal 9

gennaio 2004 al 9 aprile 2004 l’assicurato è per contro da ritenere inabile al

lavoro nella misura del 100% in qualunque attività retribuita a causa della

sindrome radicolare C6 a sinistra irritativa” (doc. AI 64-6).

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta

sì una inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato in qualsiasi attività, ma

circoscrivendo tale totale inabilità al periodo di tempo, limitato, compreso

fra il 9 gennaio 2004 e il 9 aprile 2004 in cui l’assicurato presentava una

cervicobrachialgia in fase acuta. Dopo tale data, vista l’evoluzione positiva

della cervicobrachialgia descritta dal dr. __________, l’assicurato deve invece

essere ritenuto, dal punto di vista strettamente reumatologico, pienamente abile con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20% in attività leggere adeguate. Questa valutazione specialistica,

approfondita e motivata, non è stata contraddetta da altri certificati da parte

di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia

reumatologica. L’assicurato non ha infatti prodotto nuova documentazione medica

che certifichi una patologia reumatologica maggiormente invalidante concernente

i mesi successivi all’aprile 2004. Egli ha unicamente trasmesso un certificato

medico 12 ottobre 2004, redatto dal dr. __________, FMH in medicina generale e

medicina sportiva, nel quale il medico si chiede, considerate le patologie

plurime e lo stato di salute globale, come si possa pretendere dall’assicurato

una capacità lavorativa del 41%, senza apportare ulteriori motivazioni a

sostegno di tali critiche (doc. AI 53-1) e il certificato medico 22 dicembre

2004.

del dr. __________, FMH in chirurgia, che attesta che l’assicurato “è

stato nuovamente operato il 30 novembre 2004 per una colecistectomia e biopsia

del fegato”, aggiungendo che egli “ha diversi problemi di salute che gli

impediscono di lavorare. Pertanto una rendita d’invalidità in questo caso mi sembra

giustificata” (doc. AI 59-2), senza ulteriori argomenti a favore di una

valutazione di inabilità lavorativa maggiore rispetto a quella apprezzata in

sede peritale. Entrambi questi certificati sono stati valutati dal dr. __________

al momento del suo aggiornamento peritale 2 maggio 2005.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

SAM e dell’aggiornamento peritale 2 maggio 2005 del dr. __________, richiamato

inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid.

2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato

a partire dall’aprile 2001 è stato inabile al lavoro al 70% nella sua attività

di cuoco e inabile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate;

successivamente, egli va considerato inabile al 100% nella precedente attività

di cuoco così come in qualsiasi altra attività dal 9 gennaio 2004 al 9 aprile

2004; infine, dopo tale data, egli deve essere considerato nuovamente inabile

al lavoro al 70% nella sua attività di cuoco e abile al lavoro al 50% in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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