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Decisione

32.2005.208

Amministrazione non ha debitamente vagliato lo stato di salute dell'assicurata, avendo omesso di approfondire la valutazione di tutte le varie patologie di cui è affetta. Atti rinviati all'amministraz

28 settembre 2006Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

La limitazione "respiratoria" si ripercuote

soprattutto sulle attività fisiche di tutti i giorni (spostamenti, portare

pesi, camminare in salita) ma non compromette l'attività lavorativa quale

segretaria esercitata dall'assicurata, essendo quest'ultimo un lavoro di tipo

estremamente sedentario.

In base ai dati anamnestici, la paziente ha presentato

una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 20% (50%) a partire dal

settembre 2003, limitazione lavorativa che é rimasta invariata fino a tutt'oggi.

Dal punto di vista puramente pneumologico, il decorso

della problematica respiratoria sembra sia rimasto stabile sotto regolare

trattamento antiostruttivo almeno nell'ultimo anno. Vi è stato un peggioramento

respiratorio nel gennaio 2005 imputabile alla comparsa di una fibrillazione

atriale tachicardica con scompenso cardiaco sx, problema che attualmente sembra

essere ben controllato sotto il relativo trattamento farmacologico (antagonisti

del calcio, anticoagulazione). Quest'ultima manifestazione è comunque un primo

segno indicatore della presenza di una cardiopatia di origine non meglio

specificata (ipertensiva?), che in futuro potrebbe anche ulteriormente limitare

la tolleranza respiratoria e fisica alle normali attività quotidiane dell'assicurata.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1. E' possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Un'attività lavorativa più "sedentaria" di

quella di segretaria è difficile da trovare. Le problematiche mediche presenti

nella paziente non costituiscono di per sé un fattore limitante l'attività di

segretaria ma limitano piuttosto gli spostamenti da e per il posto di lavoro,

problema di cui bisogna sicuramente tener conto.

2. E' possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

No.

3. L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Sì, a patto che esse siano di tipo sedentario e che

possano essere svolte in un ambiente privo di irritanti respiratori (primo fra

tutti il fumo di sigaretta)."

(Doc. AI 47-6+7)

Nelle

sue annotazioni 8 luglio 2005 il dr. __________ ha rilevato:

"

La perizia permette di

determinare una completa CL nella sua attività dal 9.03. Dunque l'IL

certificata non risulta motivata.

La limitazione di spostamento è definita a circa 500 m.

La problematica respiratoria deve essere migliorata con

l'astensione dal tabacco che risulta essere una misura esigibile." (Doc.

AI 48-1)

Sulla

base di tali conclusioni, l’Ufficio AI ha quindi respinto la richiesta di

rendita dell’assicurata.

2.5. L’assicurata

ha contestato tale decisione ritenendo che il suo stato di salute sia

peggiorato rispetto al momento in cui ha formulato la richiesta di rendita.

Ella ha in particolare rilevato che la perizia del dr. __________, sulla quale

si è fondata l’amministrazione per respingere la sua richiesta di prestazioni,

non ha adeguatamente tenuto conto del suo ricovero all’Ospedale __________ di __________,

dal quale era da poco stata dimessa al momento della perizia pneumologica.

Al

riguardo, l’assicurata ha trasmesso il certificato 12 agosto 2005 del suo medico

curante, dr. __________, del seguente tenore:

"

Certifico di aver preso

atto della decisione di non diritto alla rendita dell'Assicurazione Invalidità

del 25.06.2004.

A pagina 2 viene riferito che la decisione si basa

sulla perizia del Dr. __________ del 24.02.2005, senza citare altri rapporti.

Nella decisione non viene per niente tenuto conto del

punto 4.4 della perizia (fibrillazione atriale tachicardica trattata,

cardiopatia ipertensiva?). Al momento della visita la Signora era appena uscita

dall'Ospedale __________ ed il Collega __________ non era ancora al corrente di

tutta l'evoluzione.

Preciso che durante l'ospedalizzazione dal 4 al 21

gennaio 2005 è stata posta la diagnosi di Fibrillazione atriale tachicardica

cronica su base di una cardiopatia ipertensiva.

D'allora, visti i risultati del Holter, si continua la

terapia di anticoagulazione.

La documentazione medica del __________ è a

disposizione su richiesta.

In secondo luogo, tutta la problematica che riguarda il

lavoro di segretaria non si basa solo sul lato polmonare ma ci sono altre

patologie delle quali non si tiene conto.

Faccio notare: dolori lombari cronici con

sintomatologia da claudicatio spinale, ipoacusis congenita bilaterale

progrediente, attualmente compensata al limite possibile con apparecchi

acustici ma sempre peggiorata negli ultimi anni. Anche la sindrome depressiva

reattiva persistente da oltre 18 mesi ed abbastanza ribelle alle terapie eseguite.

Non si tratta quindi di un problema strettamente

pneumologico ma bensì globale (cardiaco, reumatologico, metabolico, ORL, ecc).

Propongo una valutazione da parte del SAM di

Bellinzona." (Doc. AI 58-3)

L’assicurata

ha pure trasmesso il rapporto 24 gennaio 2005 dell’Ospedale regionale di __________

in merito alla sua degenza dal 4 gennaio 2005 al 21 gennaio 2005 a causa di “bronchite cronica

asmatiforme con ripetute esacerbazioni con attuale esacerbazione su infetto

delle vie aeree superiori e componente possibile di sovraccarico cardiaco

sinistro; fibrillazione atriale tachicardica relativamente ben tollerata emodinamicamente”

(doc. AI 62-3). In tale referto il Prof. Dr. __________, Primario di medicina,

il dr. __________, Capoclinica e l’assistente dr. __________ hanno osservato:

"

(...)

Ricoveriamo quindi la paziente in reparto per il

problema polmonare iniziando una terapia con steroidi per os ed inalazioni.

L'evoluzione del problema respiratorio è positiva con

rapida diminuzione della dispnea e della tosse.

Durante la degenza viene oggettivata una fibrillazione

atriale tachicardica. Vista l'impossibilità clinica, in paziente agitata ed

ancora leggermente dispnoica, di eseguire un'ecocardiografia transesofagea al

fine di escludere la presenza di trombi nelle cavità cardiache, si decide di

rallentare la tachicardia con dell'Isoptin e di iniziare una terapia

anticoagulante con Sintrom. L'aritmia si risolve in seguito dopo alcuni giorni.

Interpretiamo quindi l'episodio come una fibrillazione atriale tachicardica

parossistica probabilmente nel quadro di una cardiopatia ipertensiva,

verosimilmente scatenata dall'esacerbazione della nota patologia polmonare ed

eventualmente favorita dalla terapia Beta-stimolante in seguito ridotta. Si consiglia

di continuare l'anticoagulazione orale fino ad esecuzione di esame Holter in

data 21.02.05 ed in seguito rivalutarne l'indicazione.

A seguito del netto miglioramento clinico, si decide di

dimettere la paziente verso casa. (...)" (Doc. AI 62-3+4)

Il

Servizio di cardiologia dell’Ospedale regionale di __________ ha quindi sottoposto

l’assicurata in data 17 febbraio 2005 ad un “monitoraggio holter 24 ore”,

in seguito al quale il dr. __________ ha consigliato un consulto cardiologico

(doc. AI 62-2).

Nelle

sue annotazioni 4 ottobre 2005 il dr. __________ ha osservato:

"

In fase di opposizione

viene presentato un certificato dal MC e un rapporto dell'ospedale.

La perizia pneumologica evidenzia che l'A è abile

normalmente nella sua attività di segretaria essendo un'attività estremamente

sedentaria. Una limitazione è presente in attività con impegno fisico.

La complicazione avvenuta nel gennaio 05 non giustifica

un’ulteriore IL in attività leggere. Il rapporto descrive un episodio di FA

transitorio probabilmente legato all'uso di beta-stimolanti. Un esame Holter conferma

la scomparsa della FA. Per cui è da rivalutare l'indicazione di un eventuale

anticoagulazione. Inoltre durante questa degenza non è stato evidenziato nessun

disturbo clinico psichico che motiva una limitazione. All’uscita nella terapia

descritta non viene somministrata nessuna terapia antidepressiva. L'A viene

dimessa con un netto miglioramento clinico.

Tali constatazioni permettono di confermare la validità

della valutazione peritale, che ha preso in considerazione tali patologie. La

situazione presente non motiva una limitazione in attività prettamente leggera

e sedentaria come quella di segretaria.

La problematica uditiva viene risolta con dei

provvedimenti sanitari che permettevano già prima la completa CL.

Per il disturbo psi reattivo in gran parte alla

situazione somatica non ha mai necessitato una terapia specialistica. Anche il

curante descrive nel suo rapporto un miglioramento con una terapia antidepressiva.

Nessun elemento psi (invalidante) viene descritto sia dal perito e anche dal

rapporto dell'ospedale.

Per la presenza di tutti questi elementi ritengo che la

procedura effettuata è stata esauriente e possiamo confermare la stessa

decisione." (Doc. AI 64-1)

Pertanto,

l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 13 ottobre 2005, ha confermato il rifiuto di una rendita

AI.

2.6. Nella

procedura ricorsuale l’assicurata ha nuovamente contestato la decisione

dell’amministrazione, producendo a sostegno delle sue pretese il rapporto medico

25 ottobre 2005 del dr. __________, del seguente tenore:

"

(...)

Ho letto attentamente tutta la documentazione e le

segnalo quanto segue:

Considerandi

II Collega __________ nella sua perizia afferma che il

quadro respiratorio rispecchia un grado III corrispondente al 50% secondo la scala ATS. Cita che tale limitazione vale soprattutto per quanto attiene

alle normali attività fisiche quotidiane. Presuppone che il lavoro della

Signora RI 1 (segretaria) sia un lavoro di tipo estremamente sedentario e ciò

non è vero. La Signora deve frequentemente spostarsi, prendere la

documentazione, aiutare nella preparazione dei pazienti e non è da credere che

stia seduta tutto il giorno davanti al computer.

In nessun modo viene tenuto conto che un'attività

lavorativa di 4 ore con il relativo spostamento per il tragitto possa causarle

spossatezza, sindrome della stanchezza cronica dovuta al disturbo ventilatorio

e fatica enorme che le rendono impossibile lavorare più del 50%.

In parole semplici: la Signora RI 1 non riesce più!!

Già le 4 ore che lavora sono un'enorme fatica tenendo conto della gravità

(grado III) della sua malattia polmonare.

Le osservazioni inerenti il presunto lavoro sedentario

sono estremamente teoriche e non rispecchiano per niente l'attuale situazione

sul lavoro.

In questo senso abbiamo chiaramente anche la posizione

del medico fiduciario della __________, Dr. __________ che ha confermato

un'incapacità lavorativa di lunga durata del 50%. Documento che non è stato

neanche considerato dal servizio medico dell'AI.

Nell'opposizione inoltrata da parte dell'AI, punto 4,

viene citato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria se

sono stati realizzati sulla base di accertamenti approfonditi (DTF123 V 176).

L'AI ha mancato, malgrado la segnalazione della

fibrillazione atriale tachicardica in paziente con nota ipertensione arteriosa

con cardiopatia ipertensiva a causa dell'esacerbazione della patologia polmonare,

di ordinare un'ulteriore perizia specialistica e si sono basati solo sulla

fotocopia del rapporto d'uscita dell'Ospedale __________, senza chiedere nessun

esame supplementare in modo particolare per quanto riguarda l'influsso sulla

capacità lavorativa.

Inoltre viene completamente ignorata la sindrome

ansioso-depressiva reattiva per la quale è in terapia da diversi anni e che fa

parte anche, come già citato nell'annuncio all'AI, delle cose tralasciate con

intollerabile superficialità (perizia psichiatrica) visto che nel rapporto

d'uscita del __________ non era citato e non è mai stata inviata in cura da uno

specialistica.

Penso che il medico curante sia ben capace di

prescrivere una terapia antidepressiva e come interpretato dal Servizio medico

dell’Al sembra che solo persone che sono in cura specialistica abbiano diritto

ad un'incapacità lavorativa con la relativa conseguente rendita Al.

Ripeto e confermo che la presa di posizione del

Servizio medico regionale sul quale si basa l'opposizione dell'AI sia da

considerare incompleta e troppo superficiale. Devono essere ordinati i necessari

accertamenti approfonditi (visita cardiologica con cicloergometria, visita psichiatrica

e valutazione dell'incapacità dal profilo psichiatrico)." (Doc. A2)

L’assicurata

ha inoltre trasmesso al TCA la dichiarazione 8 novembre 2005 del suo datore di

lavoro, dr. __________:

"

Con la presente confermo

che la mia impiegata deve spostarsi frequentemente tra la ricezione e l'ufficio,

deve spostare cartelle, scatole ecc., spesso di peso non indifferente. Deve

portare, aprire, controllare e mettere negli armadi il materiale in arrivo.

La stessa deve preparare le sale di trattamento, fare

accomodare il paziente, correre al telefono.

A volte, se necessario, assistermi nella cura al

paziente. Assolutamente quindi é sbagliata l'idea di una segretaria seduta al

computer tutto il giorno.

Da tempo la signora RI 1 fatica fisicamente a portare

il peso di questo lavoro.

Inoltre al telefono fatica a capire se l'interlocutore

non parla più che chiaramente.

Ho dovuto ingaggiare una seconda signora con esperienza

per sostenere la signora RI 1 nel suo lavoro. Questo anche per riguardo per una

persona che lavora da 25 anni da me e fatica sempre di più." (Doc. A3)

Nelle

sue annotazioni 13 dicembre 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

(...)

valutazione:

- l'esecuzione di una perizia

cardiologica non risulta indicata in considerazione del fatto che la fibrillazione

atriale non è stata del tipo continuo e che la funzionalità cardiaca

dell'assicurata non è stata compromessa in modo duraturo (vedi rapporto __________

e perizia pneumologica). L'attuale funzione cardiaca risulta quindi ben

compatibile per un'attività esigibile dal punto di vista polmonare (quindi

fisicamente leggera prevalentemente sedentaria).

- Per quanto concerne la problematica

psichiatrica non viene messo in dubbio che l'assicurata avesse presentato un

disturbo depressivo reattivo necessitante di un trattamento medicamentoso.

Dall'anamnesi e dalla documentazione non risulta però che si tratti di una

patologia severa con seguente influsso sulla capacità lavorativa. In

particolare faccio notare che né in occasione del ricovero ospedaliero né in

occasione della perizia pneumologica era ancora in atto un trattamento

antidepressivo.

- Per quanto concerne la eventuale

presenza di una sindrome del canale spinale stretto va detto che questa

patologia limita la persona negli spostamenti prolungati mentre in posizione

seduta i disturbi regrediscono. Nel presente caso di un'attività d'ufficio non

risulta quindi un impedimento funzionale.

- Per quanto concerne il mansionario

esposto dal Dr. __________ va detto che si tratta sicuramente di un'attività

fisicamente leggera, attività che non richiede spostamenti prolungati oltre 200 m e che non richiede spostamenti regolari di pesi di

rilievo (ossia superiori ai 5

kg). Ritengo quindi sulla base

della perizia Dr. __________ l'attività abituale tuttora esigibile." (Doc.

Vbis)

In

data 11 gennaio 2006 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia

dell’esame “funzione polmonare” eseguito il 10 gennaio 2006 (doc. A5).

Con

riferimento a tale documento in data 25 gennaio 2006 il dr. __________ ha

osservato:

"

Presa di posizione

concernente funzione polmonare presentata in fase di opposizione:

Fz

polmonare perizia

Fz

polmonare dr. __________

VC

2.20

l

2.25

FV1

1.20

/ 1.39

1.50

Valutazione: la funzione polmonare presentata in sede

di opposizione in pratica è sovrapponibile a quella eseguita in sede di perizia

(se non meglio).

Si confermano quindi le conclusioni precedenti."

(Doc. IXbis)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare

innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve

osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie

dell’assicurata sono state sufficientemente approfondite. In particolare

l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica cardiaca, né

l’eventuale affezione psichiatrica, né la patologia uditiva, né infine la

tematica relativa alla sintomatologia di claudicatio spinale dell’assicurata.

Se

da una parte, infatti, l’amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre

l’assicurata ad un accurato esame pneumologico, incaricando il dr. __________

di eseguire una perizia specialistica, dall’altra non ha reputato necessario compiere

ulteriori accertamenti dal punto di vista cardiologico, psichiatrico, uditivo e

neurologico, nonostante una precisa richiesta in tal senso formulata

dall’assicurata sia in sede di opposizione, sia in sede ricorsuale. Non solo,

ma la necessità di compiere ulteriori accertamenti medici prima di potersi

pronunciare sull’esistenza o meno di un’inabilità lavorativa emergeva pure

dalla perizia del dr. __________: il perito, infatti, dopo aver elencato tutte

le affezioni che affliggono l’assicurata ha evidenziato, al punto 4.2., che il

sospetto di claudicatio spinale costituisce un “problema che può limitare

ulteriormente la mobilità della paziente e che dovrebbe essere ancora chiarito”

(doc. AI 45-5, la sottolineatura è della redattrice). Il dr. __________ ha

inoltre rimarcato che nel gennaio 2005 l’assicurata ha subito un peggioramento

respiratorio imputabile alla comparsa di una fibrillazione atriale tachicardica

con scompenso cardiaco sinistro, precisando che tale problema “attualmente sembra

essere ben controllato sotto il relativo trattamento farmacologico”, ma

aggiungendo subito dopo che “quest’ultima manifestazione è comunque un primo

segno indicatore della presenza di una cardiopatia di origine non meglio

specificata (ipertensiva?), che in futuro potrebbe anche ulteriormente

limitare la tolleranza respiratoria e fisica alle normali attività

quotidiane dell’assicurata” (doc. AI 45-6+7, la sottolineatura è della

redattrice).

Del

resto, la necessità di un consulto cardiologico è stata altresì segnalata dal

Servizio di cardiologia dell’Ospedale regionale di __________ al termine

dell’esame di “monitoraggio Holter 24 ore” eseguito, è bene ricordarlo,

dopo che l’assicurata è stata degente presso lo stesso ospedale dal 4 gennaio

2005.

al 21 gennaio 2005 a causa

di una fibrillazione atriale tachicardica (doc. AI 62-2).

Già

solo sulla base di tali indicazioni, dunque, l’Ufficio AI avrebbe dovuto sottoporre

l’assicurata ad una perizia pluridisciplinare volta ad appurare l’incidenza

delle sue diverse patologie sulla sua capacità lavorativa.

L’assicurata

ha inoltre rimproverato all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto

delle implicazioni derivanti dai suoi problemi uditivi: ella è infatti affetta

da ipoacusia percettiva da medio a grave con andamento progrediente, come attestato

dal dr. __________ (doc. AI 6), patologia per la quale fin dal 1985 è costretta

ad utilizzare delle protesi acustiche, a carico dell’AI (doc. AI 11, 23). Nel

suo certificato medico 12 agosto 2005 il dr. __________ ha al riguardo rilevato

che la ipoacusia congenita bilaterale progrediente di cui è affetta

l’assicurata, al momento compensata al limite del possibile con apparecchi acustici,

è sempre peggiorata nel corso degli anni (doc. AI 58-3). Anche il datore di

lavoro nel suo scritto 8 novembre 2005 ha rilevato una difficoltà dell’assicurata

a capire al telefono quanto le viene detto dall’interlocutore, circostanza

quest’ultima di un certo rilievo nell’attività di una segretaria di uno studio

medico-dentistico che deve fissare degli appuntamenti (doc. A3). Nonostante

tali indicazioni, l’amministrazione ha omesso di effettuare qualunque tipo di

accertamento, al fine di valutare l’effettivo impatto di tale patologia sulla

capacità lavorativa dell’assicurata. A nulla vale a tal proposito l’annotazione

4.

ottobre 2005 del SMR, che si limita ad affermare che “la problematica

uditiva viene risolta con dei provvedimenti sanitari che permettevano già prima

la completa capacità lavorativa” (doc. AI 64).

L’amministrazione

ha altresì completamente omesso di accertare la presenza di un’eventuale

patologia psichiatrica, nonostante l’indicazione fornita a più riprese

dall’assicurata di essere in cura presso il suo medico curante, che le ha prescritto

un trattamento farmacologico antidepressivo.

Nello

scritto 4 agosto 2004 il dr. __________ ha infatti indicato che l’assicurata, a

partire da marzo 2004, sta seguendo una terapia antidepressiva a causa di una

sindrome depressiva reattiva, con un leggero miglioramento del tono del cuore e

maggiore stabilità dal profilo psichico (doc. AI 37-3). In seguito, nel certificato

medico 12 agosto 2005, il dr. __________ ha ancora confermato la presenza di

una sindrome ansioso-depressiva reattiva da oltre 18 mesi, abbastanza ribelle

alle terapie eseguite (doc. AI 58-3). Ancora, nel certificato medico 25 ottobre

2005.

il dr. __________ ha ribadito l’esistenza di una sindrome

ansioso-depressiva reattiva presente da diversi anni, per la quale egli ha

prescritto una terapia antidepressiva (doc. A2). L’amministrazione e per essa

il SMR, a fronte di tali attestazioni mediche, ha omesso di effettuare degli

approfonditi accertamenti psichiatrici, volti ad appurare l’esistenza o meno di

una patologia psichiatrica invalidante, limitandosi ad indicare che durante la

degenza nel gennaio 2005 presso l’Ospedale __________ di __________ “non è

stato evidenziato nessun disturbo clinico psichico che motiva una limitazione.

All’uscita nella terapia descritta non vengono somministrate terapie

antidepressive” (annotazioni dr. __________ 4 ottobre 2005, doc. AI 64) e

ancora che “non viene messo in dubbio che l’assicurata avesse presentato un

disturbo depressivo reattivo necessitante un trattamento medicamentoso.

Dall’anamnesi e dalla documentazione non risulta però che si tratti di una

patologia severa con conseguente influsso sulla capacità lavorativa. In

particolare faccio notare che né in occasione del ricovero ospedaliero, né in

occasione della perizia pneumologica, era ancora in atto un trattamento

antidepressivo” (annotazioni dr. __________ 13 dicembre 2005, doc. Vbis). Tali

osservazioni non sono a mente di questo TCA sufficienti per escludere, a fronte

delle certificazioni del curante in merito ad un trattamento per una sindrome

ansioso-depressiva che dura ormai da tempo, l’esistenza di una patologia

psichiatrica invalidante.

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse

condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il

TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura

somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12

marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal curante,

non è da escludere che effettivamente l’assicurata presenti una patologia

extra-somatica rilevante.

In

applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono quindi da rinviare

all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad

accertare anche l’aspetto extra-somatico dell’assicurata, rispettivamente

l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività adeguate

ritenute esigibili.

In simili

condizioni, visto tutto quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale

citata, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli

atti all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare – tenuto conto

del referto peritale del dr. __________ per quanto concerne l'aspetto pneumologico

e con nuovo completo esame della componente neurologica, uditiva, cardiologia e

psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurata e si

pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 13 ottobre 2005 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione per gli accertamenti di cui al consid. 2.8.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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