Lexipedia

Decisione

32.2005.209

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2006Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi della gamba sx e del rachide sono insorti in

conseguenza dal trauma subito il 03.03.1998 con frattura della tibia e del

perone sx operati all'ospedale __________ di __________.

Per le affezioni reumatiche il signor RI 1 è inabile al

lavoro come aiuto giardiniere al 50%." (Doc. AI 49-5)

L’assicurato

ha inoltre trasmesso all’amministrazione il certificato medico 20 giugno 2005

del __________ di __________, firmato dalla dr.ssa __________, Capo servizio __________

e dal dr. __________, medico assistente, del seguente tenore:

"

Così richiesti dal

paziente, si certifica che il signor RI 1 è in cura presso il __________ di __________

a far data dal 01.10.2002 a tuttora, a causa di una sindrome mista

ansioso-depressiva associata ad una sindrome da somatizzazione.

Dal 09.02.2004, data dell'ultimo nostro certificato, non

ci sono state ulteriori evoluzioni, nel senso che il quadro clinico è rimasto

costante, con presenza di una diminuzione del tono umorale, con perdita

dell'istinto vitale e ritiro vitale e ritiro sociale: costanti sono state

inoltre le lamentazioni di algie a livello toracico, cervicali, a livello degli

arti superiori ed inferiori. Il paziente continua a lamentare disturbi

gastrici, difficoltà a prendere sonno ed una costante tensione endopsichica.

Nonostante i colloqui di supporto psicologico,

associati alla farmacoterapia, non si sono notati miglioramenti dell'equilibrio

psichico."

(Doc. AI 49-6)

Nelle

sue annotazioni 24 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

Dopo aver preso

conoscenza dei dati medici a dossier sono dell'avviso che la valutazione

pluridisciplinare presso il SAM 9.2004 a carattere psichiatrico e ortopedico

per l'apparato locomotore sia coerente nelle sue valutazioni cliniche ed

implicazioni lavorative.

In fase di opposizione non vengono apportati nuovi elementi

clinici tali da presupporre che l'insieme delle patologie presenti non sia

stato considerato a livello medico specialistico.

Ricordo inoltre che come asserito da dr. __________

reumatologo curante l'IL è stata valutata come 50% nella sua attività.

Ricordo inoltre che come riportato nel certificato

medico del 6.2005 del __________ di __________ non vi sono state ulteriori

evoluzioni nel senso che il quadro clinico è stato costante (e quindi si può

concludere che dal 2.2004 non vi sono stati peggioramenti).

In conclusione ritengo che a livello medico la

valutazione AI da parte del SAM sia per noi coerente, ancora attuale e quindi

vincolante." (Doc. AI 57-1)

Con

la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato la correttezza

della valutazione peritale del SAM, che non può essere messa in discussione

dalle certificazioni mediche prodotte dall’assicurato.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, trasmettendo al TCA

nuova documentazione medica.

Egli

ha prodotto il certificato medico 23 ottobre 2003 del __________ di __________,

nel quale la dr.ssa __________ ed il dr. __________ si sono così espressi:

"

Il paziente è seguito

presso il __________ di __________ dal 01.10.2002, a causa di una sindrome

mista ansio-depressiva associata ad una sindrome di somatizzazione.

Dall'autoanamnesi pare che la sintomatologia sia nata sullo sfondo di un'aggressione

esitata in una frattura della tibia sinistra nell'anno 1998.

Dalla data dell'entrata in terapia presso il __________,

01.10.2002, il paziente ha presentato una sintomatologia di tipo

ansio-depressivo, con disagio, difficoltà nella respirazione, dolore e fastidio

toracico, riduzione dei contatti sociali e perdita di interesse per le attività

normalmente piacevoli.

Sono state evidenziate inoltre difficoltà

dell'equilibrio nictemerale, associate ad una sindrome somatoforme

caratterizzata da algie a livello cervicale e nucale, irradiantesi alle braccia

ed alle gambe. Il paziente inoltre lamenta sensazioni di gonfiore addominale e

dolori che dalla gamba sinistra si irradiano alla coscia ed al gluteo. Si nota inoltre

una parestesia a livello delle dita della mano e cefalea.

Per trovare sollievo il paziente inoltre spesso

contatta i medici curanti Dr. __________ e Dr. __________, rispettivamente

internista e fisiatra.

Dal profilo terapeutico è stata proposta una presa a

carico costante con colloqui psicologici di supporto associati ad una

farmacoterapia antidepressiva ipnoinducente che ha dato un relativo miglioramento

del quadro oggettivo per ciò che attiene il disturbo dell'umore; nessun

miglioramento purtroppo si è notato dal profilo somatico essendo costanti le

lamentazioni di algie somatoformi." (Doc. D)

L’assicurato

ha pure trasmesso il certificato medico 24 giugno 2004 del dr. __________, FMH

orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale:

"

(...)

Anamnesi:

Il paziente da alcuni anni soffre di una infezione

recidivante nel tratto respiratorio superiore e questa volta sente una

pressione paranasale a destra e a sinistra.

Diagnosi:

Pansinusite.

Terapia:

(…)

Decorso clinico:

Stato ORL: pus nella narice destra. Il resto dello

stato si presentava normale.

- Rx om/on: pansinusite.

Procedere:

Il paziente negli ultimi sei anni non è stato nel mio

studio e in tutto questo periodo ha avuto un netto peggioramento della

situazione. Spero di poter aiutare il paziente con una terapia preventiva, nel

frattempo resto volentieri a disposizione." (Doc. C)

Infine,

l’assicurato ha prodotto il certificato medico 7 novembre 2005 del dr. __________,

del seguente tenore:

"

Certifico che il

paziente sopraccitato è in mia cura dal 1999 per le seguenti diagnosi:

- Sindrome cervicale e lombovertebrale

cronica su turbe statiche (scoliosi, iperlordosi lombare).

- Sciatalgia cronica sx.

- Gonalgia cronica sx in stato dopo

osteosintesi per frattura della tibia e del perone il 03.03.1998.

- Periartropatia omero-scapolare recidivante

bilaterale.

- Sospetta sindrome del canale carpale bilaterale.

- Sindrome ansioso depressiva cronica con

disturbi neurovegetativi (gastralgie, pirosi, cefalea, ecc.).

Terapia:

Trattamento manipolativo del rachide ogni 3-4 settimane

circa.

Medicamenti: Risperdol, Nexium, Co-Dafalgan in riserva.

Il paziente viene seguito anche regolarmente dal __________

di __________.

I disturbi della gamba sx e del rachide sono insorti in

conseguenza al trauma subito il 03.03.1998 con frattura della tibia e del

perone sx operati all'ospedale __________ di __________.

Per le affezioni reumatiche il signor RI 1 è inabile al

lavoro come aiuto giardiniere al 50 %." (Doc. E)

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause

P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il

medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/

01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo

stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 15

novembre 2004, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.).

L’Ufficio

AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM

l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 38). In tale ambito è stato

valutato l’aspetto psichiatrico e quello ortopedico, con la conclusione che

l’assicurato è da considerare inabile al lavoro al 50% nell’attività di aiuto-giardiniere

e operaio non-qualificato e abile all’80% in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali (doc. AI 38-13+14). Nel consulto ortopedico 28 settembre

2004 incentrato sull’apparato muscolo-scheletrico il dr. __________, Capo clinica

presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale regionale di __________,

ha evidenziato come la sintomatologia dell’assicurato, eccezion fatta per la

presenza della lombalgia e del gonfiore doloroso alla gamba sinistra,

dipendente dal carico, sia piuttosto diffusa e non riconducibile ad una patologia

chiara dell’apparato locomotorio. Egli ha quindi concluso che in considerazione

delle problematiche a livello della colonna lombosacrale e dell’arto inferiore

sinistro la capacità lavorativa dell’assicurato, dal punto di vista ortopedico,

sia del 50%, mentre in attività leggere adeguate raggiunga l’80%-100% (doc. AI

42-16). Dal canto suo il dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, interpellato nell’ambito di un consulto psichiatrico eseguito il

29 settembre 2004, ha evidenziato

che il trauma subito nel 1998 e il licenziamento patito nel 2002 hanno avuto

notevoli implicazioni psicologiche sull’assicurato, che fino a quel momento era

un individuo laborioso, ordinato, stabile, affidabile ed autocontrollato. Il licenziamento,

in particolare, lo ha precipitato in una situazione di intolleranza verso

qualsiasi stimolo e di immobilismo, poiché è “giunto in un momento critico

per l’assicurato, in quanto sembrava sul punto di risalire la china, è stato

vissuto come un’ulteriore ferita da ingiustizia dopo la batosta subita anni

prima. Da quel momento la tensione derivante dal desiderio frustrato di indipendenza

lo ha posto in una condizione di prostrazione nervosa tale da sentirsi preso in

trappola e incapace di porvi rimedio”. Egli presenta dunque una sindrome da

disattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta, con una conseguente

inabilità lavorativa del 20% (doc. AI 42-23).

I

periti hanno quindi rilevato che a livello psicologico e mentale i disturbi

presentati dall’assicurato comportano una riduzione della capacità lavorativa

del 20%, mentre a livello fisico, nell’ambito della lombalgia cronica e del

recidivante gonfiore doloroso alla gamba sinistra, l’assicurato presenta una

limitazione della capacità funzionale residua per il sollevamento e il

trasporto di carichi, per le posizioni di lavoro, per lo spostarsi, per una

capacità lavorativa del 50% nella precedente attività di aiuto-giardiniere.

Quanto alla prognosi i periti hanno rilevato che a medio-lungo termine bisogna

attendersi una progressione delle alterazioni degenerative a livello della colonna

vertebrale, con possibile peggioramento della sintomatologia ortopedica. In

considerazione di tale evoluzione i periti hanno ritenuto impossibile

effettuare dei provvedimenti di integrazione professionale. Essi hanno per

contro ritenuto possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato in

altre attività professionali rispettose dei suoi limiti funzionali, ovvero “attività

con un mansionario di carico a livello della colonna vertebrale e degli arti

inferiori di tipo leggero (senza alzare e portare pesi superiori a 20 kg); attività non richiedenti

posture inergonomiche della colonna vertebrale, non in posizioni coatte;

attività senza l’obbligo di doversi spostare o camminare per lunghi tragitti,

senza dover ripetutamente salire/scendere scale o scalini; senza l’obbligo di

svolgere attività su terreni sconnessi e con la possibilità di alternare la

postura di lavoro e fare corte pause; attività di tipo semplice, non

richiedenti particolari autonomie, sia di tipo decisionale, sia di tipo programmatico”: in tali attività adeguate l’assicurato presenta una capacità lavorativa

medico-teorica dell’80% (doc. AI 42-14).

Questo

TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, approfondita

e motivata, che non è stata contraddetta da altri certificati da parte di un

medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia dal punto

di vista ortopedico o psichiatrico.

L’assicurato

ha infatti presentato un certificato medico 24 giugno 2004 redatto dal dr. __________,

specialista in otorinolaringoiatria, indirizzato al curante, dr. __________,

nel quale lo specialista, posta la diagnosi di pansinusite, attesta sì un

peggioramento della situazione dell’assicurato, precisando che “il paziente

negli ultimi sei anni non è stato nel mio studio” e osservando “spero di

poter aiutare il paziente con una terapia preventiva” (doc. C). Tale

certificato, molto stringato, nel quale lo specialista indica di sottoporre il

paziente ad una terapia preventiva, senza ulteriori specificazioni, non

può certo modificare la valutazione relativa alla residua capacità lavorativa dell’assicurato

in attività adeguate (la sottolineatura è della redattrice).

Quanto

alla problematica psichiatrica, l’assicurato ha trasmesso al Tribunale il

certificato 23 ottobre 2003 del __________, nel quale è indicato che egli è seguito

da tale struttura dal 1° ottobre 2002 a causa di una sindrome mista ansioso-depressiva associata ad una

sindrome di somatizzazione, con una presa a carico costante con colloqui

psicologici di supporto associati ad una farmacoterapia antidepressiva (doc.

D). Tale referto, del 2003, non attesta l’esistenza di ulteriori patologie

rispetto a quelle già vagliate nell’ambito della perizia SAM del novembre 2004.

L’assicurato

ha infine prodotto il certificato 7 novembre 2005 del dr. __________, specialista

in reumatologia – certificato peraltro di identico contenuto rispetto a quello

dello stesso medico già prodotto in sede di opposizione, datato 16 giugno 2005

(doc. 49-5) - il quale ha osservato di avere in cura il paziente dal 1999 e di

ritenere che a causa delle affezioni reumatiche egli sia inabile al 50% come

aiuto-giardiniere (doc. E). Tale conclusione riprende esattamente la

conclusione cui sono giunti i periti del SAM (abilità lavorativa del 50%

nell’attività di aiuto-giardiniere e operaio non-qualificato, doc. AI

38-13+14), ma non modifica assolutamente la valutazione dei periti del SAM in

merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nella misura dell’80% in

attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. L’assicurato non ha

del resto prodotto ulteriore documentazione medica che certifichi una patologia

reumatologica-ortopedica maggiormente invalidante.

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113

V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua attività di aiuto-giardiniere,

ma abile all’80% in attività adeguate.

2.10. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 2 giugno

2005 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato:

"

(...)

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto, durata, mansioni,

specializzazioni - retribuzioni

L’A. frequenta le scuole dell’obbligo nel suo paese

d’origine, dove non frequenta poi alcuna formazione professionale.

In Svizzera dal 1978, lavora nel settore alberghiero

(cameriere), nell’edilizia e in una fabbrica (addetto ad una macchina di

produzione nell’ambito della lavorazione della carta). Dal 1992 al 1997

lavora poi come giardiniere presso la ditta __________ di __________,

ricevendo un salario di fr. 3'000.- al mese.

L’ultima attività professionale esercitata, dal

18.02.1998 al 30.06.2002, è stata quella di operaio/giardiniere (addetto alla

manutenzione dei giardini pubblici) presso il Municipio del Comune di __________

(nel 2002 il reddito annuo sarebbe ammontato a fr. 49'205.65). A causa

dell’infortunio del 1998, tale attività è stata svolta principalmente nella

misura del 50%.

Attualmente beneficia delle prestazioni

dell’Assistenza Pubblica.

Consulenza e discussione - progetti, idee, proposte, ecc.

Ho incontrato l'A. il 31.05.05.

Mi spiega come, a partire dal momento in cui è stato

interrotto il rapporto di lavoro con il Comune di __________ (2002), si sia

in un primo tempo rivolto all'Assicurazione Disoccupazione, dalla quale è

però stato coperto finanziariamente per un periodo molto breve perché

ritenuto inabile al lavoro per motivi medici. Fino al colloquio di ieri era

convinto di essere totalmente inabile al lavoro (certificati medici), motivo

per il quale ha reagito con sorpresa quando gli ho spiegato che in attività

adeguata è ritenuto medicalmente abile in misura dell'80% e che da tempo si

sarebbe potuto attivare nella ricerca di una posizione lavorativa adeguata

alle sue condizioni di salute.

La sua posizione al riguardo è piuttosto ambivalente:

da una parte si rende conto che vi sono delle attività che le sue condizioni

di salute gli permetterebbero di svolgere (fa l'esempio dell'attività presso

una "cartiera" da lui esercitata nella Svizzera interna),

dall'altra è convinto che la sua età, i problemi di salute e le attuali

difficoltà di collocamento sul mercato del lavoro gli impediranno un

qualsiasi reinserimento professionale.

Visto il percorso scolastico (scolarità di base,

nessuna formazione professionale) e socioprofessionale (ha sempre svolto

attività di tipo non qualificato) e tenuto conto della non più giovane età,

non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali

volti al conseguimento di una qualifica di base.

Il grado d'invalidità superiore al 20% è tale da dar

diritto a che si applichino misure professionali più adeguate alla situazione

dell'A. (e quindi del tipo "introduzione ad hoc" internamente ad

una ditta), questo qualora l'A. trovasse un datore di lavoro che gli

garantisse l'assunzione e qualora la misura applicata permettesse un sostanziale

incremento della capacità di guadagno residua.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Tenuto conto delle limitazioni definite in

sede medico-teorica e delle caratteristiche dell'A., si possono, a titolo

esemplificativo, proporre le seguenti attività esigibili: magazziniere,

operaio nel settore industriale (ad esempio addetto alla lavorazione di materie

prime <attività già svolta dell'A. nel passato e da lui stesso ritenuta

esigibile>), commesso/magazziniere presso un grande magazzino,

aiuto-venditore.

Capacità di Guadagno Residua - senza (ri)formazione specifica o dopo

(ri)formazione

Considerando un reddito ipotetico di 49'205.65

(riferito al 2002), una capacità di lavoro residua del 80%, e praticando una

riduzione del 5% per attività leggera, del 10% per i limiti concernenti

l'ergonomia e l'assunzione di posizioni monotone e del 5% per la difficoltà

riscontrate negli spostamenti, sulla base delle statistiche teoriche RSS

risulta una capacità di guadagno residua del 66.68% (il reddito d'invalido è

di 32'810.-). Il grado d'invalidità è quindi del 33.32%.

Proposte

Viste le precedenti considerazioni non si propongono

provvedimenti professionali di lunga durata, si determina un grado d'invalidità

in attività adeguate del 33.32% e si resta a disposizione per l'applicazione

di una misura professionale più breve alle condizioni sopra esposte.

Si voglia verificare il pagamento delle spese di

trasferta (durante i giorni in cui è stato visitato presso il SAM): l'A. dice

di aver inviato i fogli compilati ma di non aver ricevuto sostegno finanziario

alcuno."

(Doc. AI 46-1+2+3)

Nella

decisione impugnata l’amministrazione, sulla base dei dati relativi al reddito

da valido di fr. 49’205 e al reddito da invalido di fr. 32’810 stabilito dal

consulente IP, ha determinato il grado di invalidità del 33% (doc. AI 48-2).

Il

ricorrente non ha contestato il reddito da valido e quello da invalido stabilito

dall’amministrazione, ma ha criticato le possibilità di occupazioni residue

fornite dall’Ufficio AI, definite “unicamente teoriche se non addirittura

fumose e in nessun caso è corretto ritenere il ricorrente abile al lavoro in

misura superiore al 50%” (doc. I).

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità

lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione

d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.),

le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Inoltre,

quanto alla critica mossa dall’assicurato circa il carattere teorico e fumoso

dell’indicazione dell’amministrazione in merito al genere di attività adeguate

ai suoi limiti funzionali ancora esigibili, va osservato che il consulente ha

fatto riferimento al settore industriale e della vendita, proponendo l’attività

di magazziniere, operaio nel settore industriale, ad esempio quale addetto alla

lavorazione delle materie prime (attività già svolta nel passato),

commesso/magazziniere presso un grande magazzino, aiuto-venditore (doc. AI 46-2).

Anche se tale elenco non può certo essere ritenuto esaustivo e “concreto”, va

rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio

ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente

che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore

(STFA inedita 5 giugno 2001 in

re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-30/01) ha ribadito che se da

una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare

possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

" (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.

482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002

in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili,

ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui

essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF

113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V

285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi Respinto. (…)"

In

casu, come visto, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche,

ha evidenziato che l’assicurato potrebbe svolgere l’attività di magazziniere,

operaio nel settore industriale, ad esempio quale addetto alla lavorazione

delle materie prime, commesso/magazziniere presso un grande magazzino,

aiuto-venditore (doc. AI 46-2).

Visto

quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una

residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

L’amministrazione partendo da un reddito da

valido di 49'205.65 (riferito al 2002) e di un reddito da invalido, calcolato sulla

base delle statistiche RSS, tenuto conto di una capacità di lavoro residua del

80% e dopo aver praticato una riduzione del 5% per attività leggera, del 10%

per i limiti concernenti l'ergonomia e l'assunzione di posizioni monotone e del

5% per la difficoltà riscontrate negli spostamenti, di fr. 32'810.-, ha

stabilito una capacità di guadagno residua del 66.68% e quindi un grado d'invalidità

del 33.32%, arrotondato al 33%. Entrambi i redditi, da

valido e da invalido, non sono stati contestati dall’assicurato.

Ora,

con riferimento al reddito da invalido da prendere in considerazione al

momento di operare il raffronto dei redditi, va fatto presente che sulla base

della comunicazione ricevuta da questo Tribunale, nell’ambito di una procedura

ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al

ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), da

parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28

aprile 2006 ha informato le

parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori

regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido" - nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora

confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori

nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno

del 33% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso

d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.

Infine,

va rilevato che il consulente non ha individuato un progetto reintegrativo di

qualifica, non disponendo l’interessato del necessario bagaglio attitudinale e

culturale: il consulente ha infatti indicato che “visti

il percorso scolastico (scolarità di base, nessuna formazione professionale) e

socio-professionale (ha sempre svolto attività di tipo non qualificato) e tenuto

conto della non più giovane età, non ci sono i presupposti

per l’applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una

qualifica di base.” (doc.

AI 46-2).

Ciononostante

il consulente ha fatto presente che l’Ufficio AI è a disposizione per una

"introduzione ad hoc" all’interno di una ditta qualora l’assicurato

dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo e se questa attività

dovesse permettere un aumento della capacità di guadagno residua. Egli ha infatti

indicato che “il grado d’invalidità superiore al 20%

è tale da dar diritto a che si applichino misure professionali più adeguate

alla situazione dell’assicurato (e quindi del tipo “introduzione ad hoc”

internamente ad una ditta), questo qualora l'A. trovasse un datore di lavoro

che gli garantisse l’assunzione e qualora la misura applicata permettesse un

sostanziale incremento della capacità di guadagno residua” (doc. AI 46-2).

Al

riguardo nella STCA del 29 agosto 2005 nella causa D. (inc. 32.2005.12) questo

Tribunale aveva chiesto all’ammini-strazione delle delucidazioni:

"

1. Come dev'essere

intesa questa "messa a disposizione"?

Va intesa all'interno delle misure di ordine professionale. L'Ufficio AI, da

caso a caso, resta a disposizione dell'assicurato per quanto riguarda la

reintroduzione nel ciclo economico, attraverso il versamento di indennità

giornaliere durante un periodo di introduzione a nuove mansioni, così come un

breve periodo di formazione (formazione ad "hoc", corsi

specifici,...), nel caso in cui vi sia un datore di lavoro che garantisce

l'assunzione al termine della misura professionale e allo stesso tempo vi sia

un recupero della capacità di guadagno residua.

Considerandi

2.

Su quali basi legali, rispettivamente su

quale norma di prassi si fonda questa "messa a disposizione"?

Art. 17 LAI sub riformazione professionale che

comprende, in via di massima, tutte quelle misure di ordine professionale

necessarie ed adeguate per procurare all'assicurato, nel limite del possibile,

la possibilità di realizzare un guadagno sensibilmente equivalente a quello

ottenuto prima del danno alla salute (la riformazione può quindi spaziare dalla

semplice introduzione al posto di lavoro o alla formazione di breve durata

(concordata caso per caso) fino alla formazione organica secondo programma

ufficiale, compresa quella accademica, passando per tutti i possibili stadi

intermedi (formazione empirica, tirocinio ordinario, tirocinio pratico, scuola

professionale pubblica o privata, corsi professionali ad hoc. ecc.).

Generalmente maggiore è la durata del provvedimento, maggiore deve essere il

recupero della capacità di guadagno residua.

3.

Quali sono i presupposti per accedervi (grado d'invalidità, ecc.)?

Assicurati che non realizzano i presupposti per accedere ad una riformazione

professionale per vari motivi (essenzialmente a motivo delle scarse conoscenze

di base e degli appurati limiti intellettivi), ma che raggiungono un grado

d'invalidità del 20% superiore e che trovano un datore di lavoro disposto ad

assumerli.

4.

In che cosa consiste l'introduzione al posto di lavoro e la

"formazione ad hoc"?

L'introduzione al posto di lavoro è la reintroduzione

nel circolo economico dell'assicurato. Pertanto trattasi di misura che può

comprendere aiuto economico (ad es.: se datore di lavoro è disposto a pagare un

determinato reddito, inferiore a quello di norma applicabile, allora l'Ufficio

AI versa il restante quale indennità giornaliera per la durata del breve

periodo di introduzione), mentre per formazione ad hoc si intende la formazione

empirica sul posto di lavoro, quindi l'assicurato in una nuova attività per un

periodo molto più breve (generalmente alcuni mesi) rispetto alla durata di una

formazione teorica (apprendistato, formazione superiore,...). Anche in tal caso

vengono versate delle indennità giornaliere all'assicurato.

5.

Non si tratta in effetti di una

riformazione professionale ex art. 17 LAI in quelle professioni ritenute

esigibili da parte della consulente? (P.f. motivare in dettaglio la risposta).

Sì. Infatti la consulente in integrazione

professionale, dopo aver valutato il caso dell'assicurato, ha ritenuto

quest'ultimo integrabile sul mercato libero del lavoro solo in attività

qualificate. Pertanto, a tali condizioni, si è proposto di rimanere a

disposizione per un'introduzione al posto di lavoro o per una formazione ad

hoc, solo a condizione che l'assicurato trovi un datore di lavoro disposto ad assumerlo

e se dette misure permettono un aumento della capacità di guadagno

residua." (STCA citata)

Quindi,

anche in caso di assenza dei presupposti personali (quale formazione ecc.) per

predisporre un piano reintegrativo professionale, l’Ufficio AI ha comunque

confermato la propria prassi di "messa a disposizione" per una

formazione ad hoc - con erogazione tra l’altro di un’indennità giornaliera - di

un assicurato invalido almeno al 20%, a condizione che trovi un datore di

lavoro disposto ad assumerlo e che l’attività aumenti la capacità al guadagno

residua.

Ciò

non esclude quindi che l’interessato possa essere integrabile sul mercato del

lavoro, svolgendo attività non qualificate per le quali non necessita di una particolare

formazione.

È in questo contesto che s’inserisce la succitata disponibilità dell’Ufficio AI

a sostenere l’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster