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32.2005.211

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28 settembre 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Nell’ambito

della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso

il SAM. Dal referto 30 marzo 2005 (doc. Al 72) risulta che i periti, dopo aver

esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo

a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________)

e ortopedica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti

e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi

hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome mista ansiosodepressiva.

Sindrome somatoforme.

Personalità istrionica.

Disturbo alimentare.

Sindrome cervicotoracolombare vertebrale di carattere

cronico con /su:

- cifosi toracale, osteocondrosi e spondilosi toracale

bassa;

- moderata spondilartrosi lombosacrale.

Artrodesi (pregressa) astragalocalcaneare a sinistra

per artrosi (intervento del 3.08.2001).

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Obesità (BMI 45) con dislipidemia.

Sindrome del tunnel carpale bilaterale con/su

-

pregresso intervento a

sinistra (31.05.2001).

In

merito alla capacità lavorativa i periti del SAM hanno evidenziato:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

La peritanda presenta in primo piano patologie a

livello psichiatrico (sindrome mista ansioso-depressiva) e disturbo a livello

ortopedico (a livello della caviglia sin. e della colonna vertebrale), con

influsso sulla capacità lavorativa.

A causa di queste patologie ella presenta una capacità

lavorativa del 50% come ausiliaria di cure (presenza durante tutto il giorno,

ma con rendimento ridotto).

Si conferma la precedente valutazione dell'ufficio AI e

non vi è peggioramento alcuno rispetto a questa valutazione.

Nel corso del 2004 vi sono stati dei peggioramenti, con

necessità di ricovero in Clinica psichiatrica e durante quel periodo vi furono

periodi d'incapacità lavorativa al 100% (molto probabilmente da fine aprile ad

inizio luglio 2004 e nel settembre 2004).

È importante che l'A. continui la presa a carico

psichiatrica in atto. La prognosi a medio - lungo termine da questo punto di

vista non è favorevole e molto probabilmente non vi sarà un miglioramento della

sopraccitata capacità lavorativa. (...)" (Doc. AI 72-11+12)

Accertata

quindi l’assenza di un peggioramento rispetto alla momento in cui è stata emanata

la precedente decisione, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione.

La

ricorrente contesta la valutazione medica del SAM.

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

Considerandi

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.7

Dopo

attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi

per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno

debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

in merito alla sua capacità lavorativa (50% in qualsiasi attività lucrativa), rimasta

invariata rispetto a quella accertata al momento dell’emanazione della precedente

decisione 24 settembre 2004.

Oggetto

del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità

lavorativa esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata

è invece la valutazione delle affezioni somatiche, in particolare per quel che

concerne l’aspetto ortopedico. Nella perizia 25 febbraio 2005 il succitato

specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e

proceduto alla consueta raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua

valutazione conclusiva:

"

(...)

Siamo di fronte ad una 45enne che sembra molto più anziana

della sua età cronologica, a quanto pare è da circa 2-3 anni che si lascia

andare in modo quasi spettacolare, non combina niente durante il giorno e

riferisce la figlia che si lamenta tutto il tempo di dolori e fa fatica a

deambulare malgrado l'utilizzo delle stampelle in modo costante.

Per quel che riguarda la sua patologia depressiva essa

è stata ricoverata per un lungo periodo presso la Clinica __________ di __________

che ha fatto vari indagini e cambiamenti psicofarmacologici, ecc., senza alcun risultato

e la sua depressione persiste.

È stata anche valutata dal Dr. __________ sottoforma di

una perizia psichiatrica nel luglio 2003 ed il Collega aveva messo in evidenza

una reazione mista ansioso-depressiva nell'ambito di una sindrome da

disadattamento ed un'iperalimentazione psicogena ed aveva proposto un'inabilità

lavorativa nella misura del 50% con una valutazione circa 1

anno dopo.

Per quel che concerne la sua diagnosi in effetti si

tratta di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) oltre che

una sindrome somatoforme, una personalità istrionica ed un disturbo alimentare

probabilmente collegato anche al suo malessere psichico con grosse

abbuffate e la conseguenza dell'aumento del peso e peggioramento dei suoi

dolori e disturbi fisici.

Per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa dal

punto di vista psichiatrico è attualmente constatabile nella misura del 50%

vista la persistenza di una serie di sintomi e disturbi ormai già da diversi

anni e malgrado un'importante introduzione di una psicofarmacoterapia.

Per quel che riguarda l'evoluzione del suo stato

psichico rimane invariato con una prognosi a medio-lungo termine non favorevole

ma che giustifica effettivamente la sua inabilità lavorativa attuale nella

misura del 50%.

Dal punto di vista terapeutico essa è già regolarmente

seguita dalla Dr.ssa __________ ed è assolutamente importante che possa andare

avanti e continuare ad essere al beneficio di colloqui di sostegno oltre che

l'assunzione della sua psicofarmacoterapia e visto lo stato psichico

persistente e varie difficoltà, anche socio-economiche-famigliare che hanno

un'influenza negativa sull'evoluzione della sua patologia psichiatrica.

Per quel che riguarda anche la sua capacità lavorativa

come casalinga, essa sicuramente presenta ancora un'inabilità lavorativa nella

misura del 50% dal punto di vista psichiatrico.

Visto vari problemi psico-fisici, una reintegrazione

professionale sarà difficile da effettuare e forse controproducente.

Eventualmente bisognerà prendere in considerazione una

sua graduale ripresa lavorativa una volta diminuita anche la sua

psicofarmacoterapia, in particolar modo quella sedativa (Nozinan, Tranxilium)."

(Doc. AI 72-15+16)

La

ricorrente nega l’esistenza di una residua capacità lavorativa.

Orbene,

innanzitutto occorre rilevare che il perito psichiatrico ha valutato tutti gli

atti presenti nell’inserto, tenendo in considerazione anche i due ricoveri subiti

dall’assicurata nel 2004 presso la Clinica psichiatrica __________ di __________.

Certo che rispetto alla perizia 13 novembre 2003 del dr. Vianello, sulla quale l’Ufficio

AI ha fondato la precedente decisione di rendita (cfr. doc. AI 33-1), la

ricorrente presenta ora anche una sindrome da dolore somatoforme, affezione che

comunque il dr. __________ ha inglobato nella sua valutazione sulla residua

capacità lavorativa.

Le

certificazioni della psichiatra curante, dr. __________, attestanti

un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 gennaio 2004, non sono idonee a sovvertire

la valutazione peritale. Nel rapporto 21 settembre 2004, steso prima della

perizia SAM, essa ha motivato la propria conclusione facendo presente una cronicizzazione

del quadro ansioso-depressivo grave, resistente a trattamenti sia stazionari

che ambulatoriali (doc. AI 62-4), circostanze già valutate nell’ambito della

perizia psichiatrica. Va poi segnalato che, a mente del TCA, è poco verosimile

attestare un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 gennaio 2004 quando poco

tempo prima il dr. __________, dopo aver visto il 13 novembre 2003 l’assicurata,

aveva certificato un’abilità al lavoro del 50%, ritenuto che nei due mesi

trascorsi non vi è stato alcun episodio che poteva giustificare un peggioramento.

Infine, con rapporto 4 maggio 2005, redatto durante la procedura di opposizione,

la psichiatra curante ha genericamente contestato la decisione formale 13

aprile 2005, esponendo le già note diagnosi d’ordine somatico e psichiatrico (doc.

AI 74-2).

Non

va poi dimenticato che il dr. __________ ha fatto presente che lo status psichico

nonché la situazione socio-economica familiare hanno avuto un’influenza

negativa sull’evoluzione della patologia. Al riguardo occorre ricordare che, conformemente

la giurisprudenza del TFA, i fattori psicosociali o socioculturali

non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare

un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI

(cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti

in DTF 127 V 294).

Senza

voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta della succitata perizia

psichiatrica ed ortopedica, questo TCA non può che confermare l’assenza di una

rilevante modifica della situazione valetudinaria e, di conseguenza, la validità

del giudizio contestato.

2.8

Merita

invece di essere diversamente considerato il peggioramento certificato il 2

novembre 2005 dalla psichiatra curante. Essa ha infatti riferito di un nuovo

ricovero dell’assicurata avvenuto il 29 settembre 2005 presso la Clinica __________

e del successivo trasferimento coatto alla Clinica Psichiatria __________ di __________

a seguito di un tentativo di suicidio. La dimissione è avvenuta il 10 ottobre

2005.

e dal 13 ottobre 2005 la ricorrente è seguita in regime di Day-Hospital

con frequenza di tre volte alla settimana (doc. A). A fronte di tale

recrudescenza della sintomatologia psichiatrica, rettamente con nota 13

dicembre 2005 il dr. __________ del SMR ha parlato di “un possibile peggioramento

dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua a partire

dal 29 settembre 2005, peggioramento che dovrà essere valutato con ulteriore

istruttoria” (doc. VI).

Occorre

pertanto esaminare se di suddetto attestato peggioramento dev’essere tenuto

conto nel presente giudizio.

Al

proposito va ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla

base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata -

in concreto il 13 ottobre 2005 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1,

121.

V 366 consid. 1b). Va altresì ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2

OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto

alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso

perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. consid.2.4).

Ne

consegue che un eventuale rilevante peggioramento dello status psichico a

seguito del ricovero del 29 settembre 2005 può essere considerato non prima del

29.

dicembre 2005, momento risalente a dopo l’emanazione della decisione

contestata.

Gli

atti sono quindi da trasmettere all’Ufficio AI affinché valuti, mediante

l’apertura di una nuova procedura di revisione, l’esistenza o meno di una

rilevante modifica del grado d’invalidità.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.9

La

ricorrente ha chiesto l’audizione dei medici curanti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, non è necessario sentire il medico curante, dr. __________, e la

psichiatra curante, dr.ssa __________, avendo la perizia SAM valore probatorio

pieno. Del resto, essi potranno riferire su quanto da loro già attestato nei diversi

rapporti presenti nell’inserto. Ne consegue che la richiesta dell’assicurata

non può essere accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’espletamento di una nuova procedura di

revisione conformemente al consid. 2.8.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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