32.2005.211
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28 settembre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2005.211
Data decisione, Autorità:
28.09.2006, TCA
Titolo:
Diritto a mezza rendita confermato in sede di revisione. L'eventuale peggioramento della condizione psichica non può essere considerato perché gli effetti si sono prodotti dopo l'emissione della decisione contestata. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per una nuova revisione.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.211
BS/sc
Lugano
28 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale addetta ai piani presso una casa
di riposo, dal 1° maggio 2002 è stata posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità
per un grado d’invalidità del 50% prevalentemente per motivi psichici (cfr.
decisione 24 settembre 2004; doc. AI 61-1 e 40-1).
Nell’ambito
dell’ultima revisione, avviata su richiesta del medico curante (doc. AI 63-1) e
dopo l’esecuzione di una perizia multidisciplinare eseguita dal Servizio di
accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con decisione 13 aprile 2005 l’Ufficio
AI ha confermato il grado d’invalidità del 50%.
L’amministrazione
ha così motivato il provvedimento preso:
"
(...)
Preso atto del rapporto peritale SAM del 30.3.2005 si
rileva che l'assicurata dal profilo medico teorico risulta tuttora abile al
lavoro nella misura del 50% sia quale ausiliaria di cura che in altre attività
leggere. I periti del SAM non hanno rilevato alcun peggioramento sostanziale
rispetto alla nostra precedente valutazione. Nel corso del 2004 vi sono stati
infatti unicamente dei piccoli periodi di totale inabilità inferiori ai 3 mesi.
(...)" (Doc. AI 73-1+2)
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurata, con decisione su opposizione 13 ottobre
2005 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di revisione, rilevando
quanto segue:
"
(...)
In concreto l'opponente contesta la valutazione operata
dall'amministrazione, in base alla quale non sarebbe subentrato un peggioramento
dello stato di salute.
Come visto il danno alla salute è stato valutato a
mezzo di esame peritale. I medici del SAM, in base agli accertamenti medici
precedenti, all'anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica
e sistematica, al consulto psichiatrico e ortopedico, hanno potuto determinare
una capacità lavorativa complessiva del 50%, sia nell'attività precedentemente
svolta di ausiliaria di cure, sia in attività adeguate allo stato di salute.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale
si rammenta che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dai medici del SAM è
completa, motivata e coerente e non offre quindi alcun spunto di critica,
risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti.
A seguito delle osservazioni presentate in sede di
opposizione, corredate dal nuovo rapporto medico stilato dalla Dr.ssa __________
il 4 maggio 2005, il dossier è stato sottoposto per competenza al vaglio del
Servizio Medico Regionale AI (SMR). Questo, per il tramite del Dr. __________,
ha potuto in sostanza confermare che la nuova documentazione presentata non
apporta nuovi elementi clinici oggettivi rispetto alla valutazione SAM che ha
descritto e discusso in modo minuzioso le patologie di cui è affetta
l'assicurata, integrando tutte le componenti, relazionandole tra loro e
definendo infine la capacità lavorativa residua del 50%. Gli elementi indicati
dalla Dr.ssa __________ nel nuovo rapporto erano già conosciuti ai medici
periti SAM; in sostanza il Servizio Medico Regionale ha quindi evidenziato che
le argomentazioni avanzate non sono tali da mettere in dubbio la validità della
perizia, che dal punto di vista medico è probante e rende totalmente conto
dello stato di salute dell'assicurata." (...)"
(Doc. AI 86-2+3)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA
1, ha introdotto al TCA il presente tempestivo ricorso con richiesta di assistenza
giudiziaria. Sostanzialmente essa contesta la valutazione del SAM, ritenuta superficiale
ed imprecisa, sostenendo invece un rilevante peggioramento delle condizioni
psichiche giustificante l’erogazione di una rendita intera dal 15 gennaio 2004.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando in
particolare:
"
(...)
Con il ricorso è stato prodotto il rapporto medico 2
novembre 2005 della Dr.ssa __________, sottoposto all'esame al Servizio Medico
Regionale dell'AI (SMR).
Con annotazione medica 13 dicembre 2005, parte
integrante della presente risposta, il SMR (Dr. __________) ha potuto
confermare che, in base al rapporto succitato prodotto in fase di ricorso, non
emergono modifiche dello stato di salute rispetto alla perizia SAM fino al
momento del ricovero ospedaliero avvenuto il 29.09.2005 (dapprima in clinica,
indi presso il __________).
Il possibile peggioramento dello stato di salute, con
incidenza sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata, dovrà quindi
essere valutato a partire dal 29.09.2005 con ulteriore istruttoria.
Per il periodo precedente, invece, viene integralmente
confermata la decisione su opposizione impugnata." (Doc. VI)
1.5. Con
decreto 21 dicembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la situazione valetudinaria dell’assicurata ha
subito delle modifiche tali da incidere sul diritto alla rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
Fatti
3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.5. Nell’ambito
della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso
il SAM. Dal referto 30 marzo 2005 (doc. Al 72) risulta che i periti, dopo aver
esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo
a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________)
e ortopedica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti
e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi
hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome mista ansiosodepressiva.
Sindrome somatoforme.
Personalità istrionica.
Disturbo alimentare.
Sindrome cervicotoracolombare vertebrale di carattere
cronico con /su:
- cifosi toracale, osteocondrosi e spondilosi toracale
bassa;
- moderata spondilartrosi lombosacrale.
Artrodesi (pregressa) astragalocalcaneare a sinistra
per artrosi (intervento del 3.08.2001).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Obesità (BMI 45) con dislipidemia.
Sindrome del tunnel carpale bilaterale con/su
-
pregresso intervento a
sinistra (31.05.2001).
In
merito alla capacità lavorativa i periti del SAM hanno evidenziato:
"
(...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La peritanda presenta in primo piano patologie a
livello psichiatrico (sindrome mista ansioso-depressiva) e disturbo a livello
ortopedico (a livello della caviglia sin. e della colonna vertebrale), con
influsso sulla capacità lavorativa.
A causa di queste patologie ella presenta una capacità
lavorativa del 50% come ausiliaria di cure (presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto).
Si conferma la precedente valutazione dell'ufficio AI e
non vi è peggioramento alcuno rispetto a questa valutazione.
Nel corso del 2004 vi sono stati dei peggioramenti, con
necessità di ricovero in Clinica psichiatrica e durante quel periodo vi furono
periodi d'incapacità lavorativa al 100% (molto probabilmente da fine aprile ad
inizio luglio 2004 e nel settembre 2004).
È importante che l'A. continui la presa a carico
psichiatrica in atto. La prognosi a medio - lungo termine da questo punto di
vista non è favorevole e molto probabilmente non vi sarà un miglioramento della
sopraccitata capacità lavorativa. (...)" (Doc. AI 72-11+12)
Accertata
quindi l’assenza di un peggioramento rispetto alla momento in cui è stata emanata
la precedente decisione, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione.
La
ricorrente contesta la valutazione medica del SAM.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
Considerandi
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7
Dopo
attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno
debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui
l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni
in merito alla sua capacità lavorativa (50% in qualsiasi attività lucrativa), rimasta
invariata rispetto a quella accertata al momento dell’emanazione della precedente
decisione 24 settembre 2004.
Oggetto
del contendere sono le ripercussioni d’ordine psichico sulla capacità
lavorativa esaminate nell’ambito della perizia SAM dal dr. __________. Incontestata
è invece la valutazione delle affezioni somatiche, in particolare per quel che
concerne l’aspetto ortopedico. Nella perizia 25 febbraio 2005 il succitato
specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata e
proceduto alla consueta raccolta dei dati anamnestici, ha esposto la sua
valutazione conclusiva:
"
(...)
Siamo di fronte ad una 45enne che sembra molto più anziana
della sua età cronologica, a quanto pare è da circa 2-3 anni che si lascia
andare in modo quasi spettacolare, non combina niente durante il giorno e
riferisce la figlia che si lamenta tutto il tempo di dolori e fa fatica a
deambulare malgrado l'utilizzo delle stampelle in modo costante.
Per quel che riguarda la sua patologia depressiva essa
è stata ricoverata per un lungo periodo presso la Clinica __________ di __________
che ha fatto vari indagini e cambiamenti psicofarmacologici, ecc., senza alcun risultato
e la sua depressione persiste.
È stata anche valutata dal Dr. __________ sottoforma di
una perizia psichiatrica nel luglio 2003 ed il Collega aveva messo in evidenza
una reazione mista ansioso-depressiva nell'ambito di una sindrome da
disadattamento ed un'iperalimentazione psicogena ed aveva proposto un'inabilità
lavorativa nella misura del 50% con una valutazione circa 1
anno dopo.
Per quel che concerne la sua diagnosi in effetti si
tratta di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) oltre che
una sindrome somatoforme, una personalità istrionica ed un disturbo alimentare
probabilmente collegato anche al suo malessere psichico con grosse
abbuffate e la conseguenza dell'aumento del peso e peggioramento dei suoi
dolori e disturbi fisici.
Per quel che riguarda la sua inabilità lavorativa dal
punto di vista psichiatrico è attualmente constatabile nella misura del 50%
vista la persistenza di una serie di sintomi e disturbi ormai già da diversi
anni e malgrado un'importante introduzione di una psicofarmacoterapia.
Per quel che riguarda l'evoluzione del suo stato
psichico rimane invariato con una prognosi a medio-lungo termine non favorevole
ma che giustifica effettivamente la sua inabilità lavorativa attuale nella
misura del 50%.
Dal punto di vista terapeutico essa è già regolarmente
seguita dalla Dr.ssa __________ ed è assolutamente importante che possa andare
avanti e continuare ad essere al beneficio di colloqui di sostegno oltre che
l'assunzione della sua psicofarmacoterapia e visto lo stato psichico
persistente e varie difficoltà, anche socio-economiche-famigliare che hanno
un'influenza negativa sull'evoluzione della sua patologia psichiatrica.
Per quel che riguarda anche la sua capacità lavorativa
come casalinga, essa sicuramente presenta ancora un'inabilità lavorativa nella
misura del 50% dal punto di vista psichiatrico.
Visto vari problemi psico-fisici, una reintegrazione
professionale sarà difficile da effettuare e forse controproducente.
Eventualmente bisognerà prendere in considerazione una
sua graduale ripresa lavorativa una volta diminuita anche la sua
psicofarmacoterapia, in particolar modo quella sedativa (Nozinan, Tranxilium)."
(Doc. AI 72-15+16)
La
ricorrente nega l’esistenza di una residua capacità lavorativa.
Orbene,
innanzitutto occorre rilevare che il perito psichiatrico ha valutato tutti gli
atti presenti nell’inserto, tenendo in considerazione anche i due ricoveri subiti
dall’assicurata nel 2004 presso la Clinica psichiatrica __________ di __________.
Certo che rispetto alla perizia 13 novembre 2003 del dr. Vianello, sulla quale l’Ufficio
AI ha fondato la precedente decisione di rendita (cfr. doc. AI 33-1), la
ricorrente presenta ora anche una sindrome da dolore somatoforme, affezione che
comunque il dr. __________ ha inglobato nella sua valutazione sulla residua
capacità lavorativa.
Le
certificazioni della psichiatra curante, dr. __________, attestanti
un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 gennaio 2004, non sono idonee a sovvertire
la valutazione peritale. Nel rapporto 21 settembre 2004, steso prima della
perizia SAM, essa ha motivato la propria conclusione facendo presente una cronicizzazione
del quadro ansioso-depressivo grave, resistente a trattamenti sia stazionari
che ambulatoriali (doc. AI 62-4), circostanze già valutate nell’ambito della
perizia psichiatrica. Va poi segnalato che, a mente del TCA, è poco verosimile
attestare un’inabilità lavorativa del 100% dal 15 gennaio 2004 quando poco
tempo prima il dr. __________, dopo aver visto il 13 novembre 2003 l’assicurata,
aveva certificato un’abilità al lavoro del 50%, ritenuto che nei due mesi
trascorsi non vi è stato alcun episodio che poteva giustificare un peggioramento.
Infine, con rapporto 4 maggio 2005, redatto durante la procedura di opposizione,
la psichiatra curante ha genericamente contestato la decisione formale 13
aprile 2005, esponendo le già note diagnosi d’ordine somatico e psichiatrico (doc.
AI 74-2).
Non
va poi dimenticato che il dr. __________ ha fatto presente che lo status psichico
nonché la situazione socio-economica familiare hanno avuto un’influenza
negativa sull’evoluzione della patologia. Al riguardo occorre ricordare che, conformemente
la giurisprudenza del TFA, i fattori psicosociali o socioculturali
non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare
un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv.1 LAI
(cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti
in DTF 127 V 294).
Senza
voler minimizzare lo status dell’assicurata, sulla scorta della succitata perizia
psichiatrica ed ortopedica, questo TCA non può che confermare l’assenza di una
rilevante modifica della situazione valetudinaria e, di conseguenza, la validità
del giudizio contestato.
2.8
Merita
invece di essere diversamente considerato il peggioramento certificato il 2
novembre 2005 dalla psichiatra curante. Essa ha infatti riferito di un nuovo
ricovero dell’assicurata avvenuto il 29 settembre 2005 presso la Clinica __________
e del successivo trasferimento coatto alla Clinica Psichiatria __________ di __________
a seguito di un tentativo di suicidio. La dimissione è avvenuta il 10 ottobre
2005.
e dal 13 ottobre 2005 la ricorrente è seguita in regime di Day-Hospital
con frequenza di tre volte alla settimana (doc. A). A fronte di tale
recrudescenza della sintomatologia psichiatrica, rettamente con nota 13
dicembre 2005 il dr. __________ del SMR ha parlato di “un possibile peggioramento
dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua a partire
dal 29 settembre 2005, peggioramento che dovrà essere valutato con ulteriore
istruttoria” (doc. VI).
Occorre
pertanto esaminare se di suddetto attestato peggioramento dev’essere tenuto
conto nel presente giudizio.
Al
proposito va ricordato che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata -
in concreto il 13 ottobre 2005 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1,
121.
V 366 consid. 1b). Va altresì ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2
OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto
alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso
perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. consid.2.4).
Ne
consegue che un eventuale rilevante peggioramento dello status psichico a
seguito del ricovero del 29 settembre 2005 può essere considerato non prima del
29.
dicembre 2005, momento risalente a dopo l’emanazione della decisione
contestata.
Gli
atti sono quindi da trasmettere all’Ufficio AI affinché valuti, mediante
l’apertura di una nuova procedura di revisione, l’esistenza o meno di una
rilevante modifica del grado d’invalidità.
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.9
La
ricorrente ha chiesto l’audizione dei medici curanti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, non è necessario sentire il medico curante, dr. __________, e la
psichiatra curante, dr.ssa __________, avendo la perizia SAM valore probatorio
pieno. Del resto, essi potranno riferire su quanto da loro già attestato nei diversi
rapporti presenti nell’inserto. Ne consegue che la richiesta dell’assicurata
non può essere accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI per l’espletamento di una nuova procedura di
revisione conformemente al consid. 2.8.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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