32.2005.212
Determinazione del reddito da valido; avanzamento professionale. Reddito da invalido stabilito sulla base dei dati statistici salariali; applicazione dei valori statistici federali (ISS, tab. TA1)
25 settembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
32.2005.212
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, TCA
Titolo:
Determinazione del reddito da valido; avanzamento professionale. Reddito da invalido stabilito sulla base dei dati statistici salariali; applicazione dei valori statistici federali (ISS, tab. TA1)
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.212
rg/sc
Lugano
25 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, già attiva quale parrucchiera, venditrice e ausiliaria di
pulizie, nel gennaio 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti;
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 20 aprile 2005, confermata
con decisione su oppo-sizione 13 ottobre 2005, l’Ufficio AI ha stabilito un
tasso d’in-validità del 37% risultante dal raffronto dei redditi (dedotti dai
dati statistici salariali) di fr. 42'561.-- (reddito conseguibile senza il
danno alla salute in attività non qualificate come quelle in precedenza
esercitate dall’assicurata nel settore della vendita e dalla pulizia) e di fr.
26'813.-- (reddito conseguibile malgrado il danno alla salute tenuto conto di
una residua capacità lavorativa sempre in attività non qualificate). L’amministrazione
ha quindi respinto la domanda di prestazioni non presentando l’interessata un
grado d’invalidità pensionabile;
- contro
la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________,
si aggrava dinanzi al TCA postulando l’assegnazione di una mezza rendita. Essa -
contestando il modo di procedere dell’amministrazione - sostiene, producendo al
riguardo una dichiarazione sottoscritta dai responsabili di __________ presso
cui ha svolto l’attività di venditrice dal 1990 al 1997 (doc. D), che senza il
danno alla salute avrebbe continuato a lavorare presso questa azienda con funzioni
di maggiore responsabilità e retribuzione. A mente della ricorrente il reddito
ipotetico senza invalidità va quindi cifrato in fr. 48'100.--, importo
corrispondente a quanto essa, sulla base di suddetta dichiarazione dell’ex
datore di lavoro (secondo cui “qualora [RI 1, ndr] avesse potuto continuare
a lavorare per noi…probabilmente avrebbe potuto teoricamente arrivare a ricoprire
funzioni di maggiore responsabilità con una retribuzione più alta (indicativamente
come capo-reparto o come capo-settore con mansione di vice-gerente, dai fr.
3'600.-- ai fr. 3'800.-- mensili lordi, a dipendenza delle dimensioni del punto
di vendita”, doc. D) avrebbe percepito quale impiegata presso la __________
di __________. Dal raffronto dei due redditi di riferimento emergerebbe quindi un
tasso d’in-validità conferente il diritto ad una mezza rendita;
- con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, chiede la reiezione del ricorso;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita AI;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita
intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI
2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base
a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996
pp. 34, 36; STFA 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR
1996 IV Nr. 74; RCC 1982 p. 35);
- nella
fattispecie in lite é la determinazione del reddito da valido che
l’amministrazione - partendo dal presupposto che l’interessata, in passato
attiva prima nel settore della vendita ed in seguito quale ausiliaria di
pulizie, avrebbe continuato, senza il danno alla salute, ad esercitare siffatto
tipo di attività - ha fissato in fr. 37'816.-- (rispettivamente fr. 42'561.--
dopo adeguamento al 2005), importi desunti dai dati statistici salari relativi
ad attività non qualificate. A mente della ricorrente il reddito ipotetico
senza invalidità va invece cifrato in fr. 48'100.--, cifra corrispondente a
quanto essa avrebbe potuto percepire se fosse rimasta alle dipendenze della __________
di __________ con funzioni di maggiore responsabilità e maggiormente retribuite
rispetto a quella di venditrice. Dal raffronto dei due redditi di riferimento
(fr. 48'100.-- e fr. 23'824.--) emergerebbe un tasso d’invalidità del 50%
conferente il diritto ad una mezza rendita;
- per
accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe,
al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA 13
giugno 2003 nella causa G. [I 475/01] e 23 maggio 2000 nella causa T. [U 243/99];
RAMI 1993 U 168 p. 100; RCC 1992 p. 96). Il
reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale, nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 p. 635). Eventuali
sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a
condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella
misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla
base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un
reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti
o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un
avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato
dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174; DTF
96 V 29; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997,
pp. 206-207; STFA 9 settembre 2003 nella causa R. [M2/02]). Indizi
concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio,
quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di
avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione
di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso
dei passi concreti (DTF 96 V 29; RAMI 1993 U 168; STFA 19
settembre 1996 nella causa M. [I 419/95] e 4 settembre 2002 nella causa L. [M
8/01]);
-
in concreto, la sola ipotesi segnalata dall’ex datore di lavoro (__________)
in via del tutto teorica (“probabilmente, avrebbe potuto teoricamente
arrivare a ricoprire funzioni di maggiore responsabilità con una retribuzione
più alta”, doc. D) non è all’evi-denza sufficiente per ammettere, con il
grado di verosimiglianza preponderante, un avanzamento professionale ai sensi
della succitata giurisprudenza;
-
in ogni caso, pur volendo ammettere che senza il danno alla salute l’assicurata
potrebbe attualmente conseguire - sulla base di suddetta dichiarazione dell’ex
datore di lavoro - un reddito annuo di fr. 48'100.--, per i motivi qui appresso
esposti il tasso d’invalidità risultante da un corretto raffronto dei redditi
ex art. 16 LPGA non sarebbe comunque tale da giustificare l’erogazione di una
rendita d’invalidità;
-
il reddito da invalido deve essere
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 76). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa
da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido
nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique
VSI 2002 p. 68; DTF 126 V 76; RCC 1991 p. 332, 1989 p. 485). Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua
nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80; Pratique VSI
2002 p. 64);
- sulla
base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una
procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da
parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile
2006 ha informato le parti (e
questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da
invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non
più quelli regionali (Tabella TA13);
- nel
caso concreto, la ricorrente, svolgendo una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato; cfr. RAMI 2001 U 439, p.
347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare nel 2004, in media
e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a
fr. 3'893.-- (Tabella TA1, ISS 2004). Riportando questo dato su 41.6 ore (Tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006), esso ammonta a
fr. 4’048.70 mensili, rispettivamente a fr. 48'584.40 annui (fr. 4’048.70 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa; in argomento STFA 18
febbraio 1999 nella causa B. [U 274/98]). Dopo adeguamento all’evoluzione dei
salari nominali, si ottiene per il 2005, un reddito annuo di fr. 49'048.20
(48'584.40 x 2115 : 2095; cfr. La vie économique 7/8 2006 tabella B 10.2).
Ora,
considerata una capacità lavorativa in attività adeguate, stabilita in sede
medica, pari al 70% e considerando l’ulteriore riduzione del 10% definita dal
consulente in integrazione professionale (doc. AI 44-3), dal raffronto del reddito
da valido di fr. 48’100.-- (quello, come visto, attestato da __________
nel 2005), con quello da invalido di fr. 29'428.90 risulta un'incapacità al guadagno del 38.82% (48'100 -29'428.90 x 100 : 48'100) da arrotondare
al 39% (DTF 130 V 121), tasso non conferente il
diritto ad una rendita d’invalidità,
e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare, secondo il
principio stabilito in DTF 129 V 222, entrambi i redditi di riferimento
negli anni 2003 (momento in cui è venuto a scadere l’anno di carenza ex art. 29
cpv. 1 lett. b LAI) e 2004;
- per il
che la decisione contestata deve essere confermata e il
ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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