32.2005.215
Assicurata beneficiaria di assegno per grandi invalidi. Contestato il supplemento per cure. Rinvio degli atti per eseguire nuovamente un'inchiesta domiciliare.
26 ottobre 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.215
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, TCA
Titolo:
Assicurata beneficiaria di assegno per grandi invalidi. Contestato il supplemento per cure. Rinvio degli atti per eseguire nuovamente un'inchiesta domiciliare.
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 42ter cpv. 3 LAI
art. 39 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.215
BS/td
Lugano
26 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca
Menghetti
statuendo sul
ricorso del 16 novembre 2005 di
RI 1
rappr. da: RA
1
rappr. da: RA
2
contro
la decisione su
opposizione del 12 ottobre 2005 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
Caselle
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1994, ha beneficiato e beneficia tuttora di varie prestazioni dell’AI
a causa di infermità esistenti dalla nascita.
In particolare, dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1998 l’Ufficio AI le ha
assegnato un sussidio di assistenza per minorenni grandi invalidi di grado
medio (cfr. decisione 24 settembre 1998; doc. AI 16-1). L’amministrazione ha contestualmente
riconosciuto un contributo alle spese di cura a domicilio per assistenza d’intensità
media, avendo determinato in 4,37 ore il tempo medio supplementare di cura
rispetto ad una persona sana della stessa età dell’assicurata (cfr. decisione
23 settembre 1998; doc. AI 15-1).
Avviata
la procedura di revisione e preso atto dall’inchiesta domiciliare, esperita
dall’assistente sociale, che l’assicurata necessitava di una costante e
continua sorveglianza giornaliera, con decisione 20 novembre 1997 l’Ufficio AI
ha confermato il sussidio di assistenza minorenni per grandi invalidi
riconoscendo una grande invalidità di grado elevato (doc. AI 48-1). Essendo di
conseguenza il tempo di cura supplementare salito a 8,32 ore giornaliere, il
contributo per cure a domicilio è stato aumentato per assistenza molto
importante (cfr. decisione 19 novembre 1997; doc. AI 47-1).
1.2. Nell’ambito
di un’ulteriore revisione, l’Ufficio AI ha nuovamente predisposto una nuova
indagine domiciliare dalla quale è emerso che l’assicurata, rispetto ad una coetanea
normodotata, necessita di maggior aiuto per compiere 5 atti ordinari della vita
(vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare alla toilette, spostarsi) e di
una sorveglianza personale permanente. Il calcolo del tempo supplementare per
le cure è stato fissato in quattro ore e trenta minuti.
Di
conseguenza, con decisione 20 ottobre 2004 l’amministra-zione ha ridotto
l’assegno per grandi invalidi riconoscendo una grande invalidità di grado medio
ed un supplemento per cure intensive di fr. 14 al giorno (doc. AI 94-1).
1.3. Con
decisione 12 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha accolto la tempestiva opposizione
presentata dall’assicurata, per il tramite dei propri genitori e a loro volta
rappresentati dall’avv. __________. Modificando la precedente decisione, nel
senso di ripristinare l’assegno per grandi invalidi di grado elevato,
l’amministrazione ha osservato:
" A seguito delle censure addotte con l'opposizione, il
caso è stato sottoposto al vaglio dell'assistente sociale, Sig.ra __________,
la quale ha ritenuto utile eseguire ulteriori accertamenti presso __________ a
complemento d'istruttoria.
È
quindi emerso che RI 1 può camminare per alcune decine di metri su percorsi pianeggianti
e privi di ostacoli, ma che il suo incedere è precario e che se urtata anche
solo lievemente cade a terra; che ella è in grado di alzarsi autonomamente dal
letto e da appoggi adeguati, ma che al momento di sedersi deve essere assistita
in quanto non è in grado di collocare nella giusta posizione la sedia: la
presenza di una persona è quindi necessaria per aiutarla a centrare
correttamente l'appoggio e a sedersi correttamente (RI 1 tende a non sedersi
centralmente ma sul bordo con rischio di scivolare in avanti).
In
merito all'azione del coricarsi, RI 1 riesce a sedersi sul letto ma fatica a
portare le gambe all'interno e va sempre aiutata a sistemarsi al centro del
letto e a ricoprirsi. Inoltre RI 1 richiede sempre la presenza accanto a sé di
educatori per rassicurarla e solo in questo modo riesce a prendere sonno. Viene
segnalato che RI 1 trascorre la notte senza svegliarsi ma che al mattino alle
cinque è già sveglia e non vi è modo di convincerla a rimanere tranquilla a
letto. Non è quindi assolutamente possibile lasciarla sola, per le sue difficoltà
di movimento e l'inconsapevolezza nei confronti dei pericoli circostanti (apre
Fatti
i rubinetti dell'acqua, armadi che trova sul cammino, …). Risulta pertanto
necessaria, nel caso di RI 1, la presenza di un aiuto anche per l'atto
dell'alzarsi, sedersi e coricarsi.
Ritenute
le considerazioni sopraesposte, è oltremodo dimostrato, secondo i parametri
vigenti nelle assicurazioni sociali, che RI 1 necessita di maggior aiuto
rispetto ad un coetaneo per compiere tutti gli atti ordinari della vita, tra i
quali l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi. Pertanto risultano essere assolte le
condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di
grado elevato, diritto che viene quindi ripristinato.
In
merito al calcolo del diritto per supplemento per cure intensive, si osserva
che il tempo calcolato di quattro ore e trenta minuti nell'inchiesta del
30.09.2004 è aumentato a quattro ore e cinquanta minuti (20 minuti giornalieri
ritenuti per l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi), che non modifica il diritto
a supplemento per le cure intense durante il soggiorno a domicilio (importo di
fr. 14 giornalieri in base all'art. 42 ter LAI)." (Doc. AI 118)
1.4. Con
decisione formale 18 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata
un assegno di grandi invalidi di grado elevato ed un diritto al supplemento per
cure intensive di 5 ore (doc. AI 119-3).
Con
scritto 8 novembre 2005 la giurista dell’amministrazione, confermando il tempo
supplementare giornaliero in 4 ore 50 minuti, ha fatto presente che la
decisione 18 ottobre 2005 è stata erroneamente emessa (doc. AI 120), motivo per
cui la stessa è stata annullata (doc. AI 119-1).
1.5. Mediante
il presente tempestivo ricorso, l’avv. RA 2, quale rappresentante dei genitori
dell’assicurata, ha contestato la decisione su opposizione 12 ottobre 2005 limitatamente
alla determinazione del tempo supplementare per cure intensive fissato dall’Ufficio
AI in 4 ore e 50 minuti.
Queste
sono le motivazioni a sostegno dell’atto ricorsuale:
" __________ abbisogna, contrariamente a quanto preteso,
di sorveglianza particolarmente intensiva, che giustifica il riconoscimento del
diritto per supplemento per cure intensive del grado massimo, sub. di grado
medio.
RI
1 infatti non può mai essere lasciata sola perché non è assolutamente in grado
di essere indipendente, di riconoscere i pericoli, di conformarsi a qualsiasi
indicazione o avvertimento.
Questo
stato di cose esige una vigilanza particolarmente intensa, sicuramente superiore
alla norma ed una prontezza ad intervenire immediatamente alfine di evitare
che RI 1 si metta in pericolo o si ferisca. E ciò a maggior ragione se si pensa
che l'abitazione di RI 1 è disposta su due piani con una zona notte e una zona
giorno separate da una scala interna.
E'
in particolare escluso che si possa concludere che RI 1 "collabora"
posto che nella realtà avviene il contrario ed occorre imporre alla stessa, con
fatica, perseveranza e fermezza particolare, ogni necessario atto ordinario, ma
anche corrente.
Del
resto si rilevano delle contraddizioni tra la motivazione (punto 9) della
decisione 12 ottobre 2005 e la comunicazione 8 novembre 2005 rispettivamente lo
scritto esplicativo. Infatti nella decisione si dice esplicitamente che non v'è
modo di convincere RI 1 a rimanere tranquilla a letto dalla ore 05.00 del mattino
allorché si sveglia, o ancora che non è assolutamente possibile lasciarla sola
per la difficoltà di movimento e l'inconsapevolezza nei confronti dei pericoli,
mentre nella comunicazione si parla di collaborazione, ciò che è insostenibile.
Occorre
d'altra parte sottolineare che inaccettabile è la decisione di limitare a 4 ore
e 50 minuti il tempo calcolato posto che in ogni caso va, tra l'altro, tenuto
in considerazione l'accertamento secondo il quale RI 1 si sveglia già alle ore
05.00 del mattino ed abbisogna, come detto, da quel momento, cure ed attenzione
particolarmente intensa al fine di evitare che si faccia male.
Detto
tempo supplementare non può essere dimenticato. Ne segue che la valutazione per
le cure intensive agli atti non può essere ritenuta sufficiente perché non
tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso. Una corretta
valutazione per il compimento di tutti gli atti ordinari della vita non può che
comportare un tempo ben superiore a quanto calcolato (circa 4 ore), al quale va
aggiunto il riconoscimento di almeno 4 ore per la sorveglianza particolare
intensiva, ciò che dà un tempo di almeno 8 ore giornaliere, sub. almeno 6 ore
giornaliere.
Ci
si riserva di produrre in progresso di procedura un rapporto medico del medico
curante in merito all'esigenza delle cure costanti ed intensive." (Doc. I)
1.6. Con
risposta di causa 22 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso
e la conferma della decisione impugnata, osservando fra l’altro quanto segue:
" In concreto, nel rapporto d'inchiesta l'assistente
sociale ha indicato che RI 1 necessitava di sorveglianza permanente e che la
bambina non era cosciente dei pericoli ed il suo comportamento era alquanto imprevedibile,
valutando il tempo supplementare giornaliero per la sorveglianza permanente in
Considerandi
2.
ore (cfr. doc. AI n. 91-6).
Si
osserva che la sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla
persona addetta all'assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore
alla norma e una prontezza d'intervento costante, come in caso di un bambino
autistico (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) stato al 01.01.2004, ad n. 8077),
caso non equiparabile a quello di RI 1." (Doc. IV)
1.7
Il
26.
gennaio 2006 l’avv. RA 2 ha prodotto un certificato del medico curante
dell’assicurata e la descrizione della giornata tipo con RI 1 redatta dai
genitori della stessa (VIII).
1.8
Invitato
dal TCA a prendere posizione sulla nuova documentazione, con scritto 13
febbraio 2006 l’Amministrazione ha osservato che la descrizione dei genitori
dell’assicurata non apporta elementi atti a modificare la decisione su
opposizione impugnata.
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001.
nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22.
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
In
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se, come ritenuto dall’ammi-nistrazione, l’assicurata
ha diritto ad un supplemento (20% della rendita massima AVS) per cure intensive
di 4,50 ore giornaliere oppure, come richiesto dalla diretta interessata, ad un
supplemento (60% della rendita massima AVS) per 8 ore giornaliere per cure intensive,
di cui 4 ore per la sorveglianza particolarmente intensiva. In via subordinata
essa ha chiesto il riconoscimento del diritto al supplemento per cure intensive
di almeno 6 ore al giorno (40% della rendita massima AVS).
Pacifico
è il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
2.3
Dal
1° gennaio 2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi
invalidi per adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi
invalidi (art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio
(art. 4 vOAI) sono stati soppressi e riuniti sotto un unico assegno per grandi
invalidi per adulti (art. 42 LAI) e minorenni (art. 42bis LAI), d’importo maggiore
del precedente assegno (in merito al nuovo assegno per grande invalidi:
Maestri, La 4a revisione della LAI, RtiD 2004 I pag. 634s).
2.4
L’art.
42.
LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 applicabile alla fattispecie
in esame, stabilisce che gli assicurati con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno
diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra
grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato
grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e
necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della
realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha
diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di
essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà
quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3).
L’art.
42bis LAI prevede particolari condizioni per i grandi invalidi minorenni.
2.5
Per
quel che concerne il supplemento per cure intensive, oggetto del contendere, l’art.
42ter cpv. 3 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, statuisce che l’assegno per minorenni
grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è
aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato
in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di
assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60%, in caso
di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40% e, in caso di un bisogno di
almeno 4 ore al giorno, al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia
secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto
forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Sulla
base della succitata delega, l’esecutivo federale ha emesso l’art. 39 OAI avente
il seguente tenore:
"
1.
Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo
42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla
salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al
giorno.
2.
Come assistenza si
considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle
richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo
dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale
sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.
3.
Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla
salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere
conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente
intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come
quattro ore di assistenza."
Riguardo
alla determinazione dell’onere d’assistenza nel caso
dei minorenni per il supplemento per cure intensive, il marginale 8089 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’as -sicurazione
per l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, prevede:
" Nel determinare l’onere giornaliero supplementare si
deve partire dal presupposto che la persona assistita si trovi costantemente al
proprio domicilio. È determinante la necessità di assistenza, la quale rappresenta
una grandezza oggettiva e non dipende dal luogo di soggiorno della persona da
assistere. Ci si deve basare su un valore medio. Il tempo necessario per
incombenze non quotidiane, come ad esempio l'accompagnamento per recarsi da un
medico o un terapista (N. 8074), va ripartito sul periodo di calcolo e
calcolato al giorno.
Esempio:
Un bambino bisognoso di cure intensive è assistito al proprio domicilio. Per 5
giorni alla settimana frequenta la scuola speciale come esterno. L'onere
supplementare medio per l'assistenza dovuta all'invalidità ammonta a 6 ore nei
giorni di scuola e a 9 ore quando il bambino soggiorna a casa tutto il giorno.
Si deve presumere un onere d’assistenza di
9.
ore al giorno.”
2.6
Va
qui rilevato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha stabilito
che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia
alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V
352.
consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.
Innanzitutto,
secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di
un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio)
deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona
bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.
Nel
rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se
è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il
testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e
motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere
in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in
loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio
pieno.
Tuttavia,
continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza
di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del
fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza
maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un
ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).
Gli
stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione
dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso
di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare i presupposti per l’eventuale
assegno per grandi invalidi ed il sussidio per cure a domicilio (DTF 130 V 61.
consid. 6.1 e 6.2, sentenza emessa sulla base del vecchio diritto).
2.7
Nel
caso in esame, nell’ambito della seconda revisione della prestazione assicurativa,
il 29 settembre 2004 l’assistente sociale si è recata presso il domicilio
dell’assicurata per l’espletamento dell’inchiesta volta ad accertare la
richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi (supplemento per cure
intensive incluso). Con rapporto 30 settembre 2004 essa ha accertato una necessità
di maggior aiuto per l’espletamento di cinque atti ordinari della vita
(vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare alla toilette e spostarsi), con
conseguente diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio.
Riguardo
alla determinazione del diritto al supplemento per cure intensive (art. 43ter
cpv. 3 LAI in relazione all’art. 39 OAI), l’assistente sociale ha quantificato
in 2 ore e 25 minuti il tempo supplementare per il compimento degli atti
ordinari della vita, 5 minuti per le cure e l’accompagnamento a visite mediche
ed alle terapie ed, infine, 2 ore per il tempo supplementare giornaliero per la
sorveglianza personale permanente (doc. AI 91). Necessitando complessivamente
l’assicurata di 4 ore e trenta minuti di tempo supplementare giornaliero per le
cure intensive, con decisione formale 20 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha
quantificato il contributo in fr. 420 al mese (20% di fr. 2'100, rendita
massima AVS nel 2004, diviso 12 mesi) o 14 al giorno (420: 30 giorni).
A
seguito dell’opposizione, il caso è stato sottoposto ad una seconda assistente
sociale (diversa da quella che ha eseguito l’inchiesta domiciliare nel
settembre 2004), la quale, dopo essersi recata presso l’__________ (l’istituto dove
RI 1 frequenta la scuola speciale e soggiorna due giorni alla settimana, cfr.
rapporto 30 settembre 2004; doc. AI 90-1), ha proceduto alla valutazione in merito
all’atto dell’alzarsi/sedersi e coricarsi.
Dopo
aver incontrato l’assicurata e due educatrici, con rapporto 21 settembre 2005
essa ha confermato la necessità d’aiuto anche per il suddetto atto ordinario
della vita, quantificando in 20 minuti il tempo supplementare per
l’espletamento di detto atto (doc. AI 117-1).
Di
conseguenza, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha aumentato l’assegno per
grandi invalidi da grado medio ad elevato. Il supplemento per cure intensive è
stato portato da 4 ore 30 a 4 ore e 50 minuti, circostanza che comunque non ha
modificato l’importo riconosciuto a tale titolo.
2.8
Dopo
attento esame della fattispecie, questo TCA non può confermare la validità
della valutazione effettuata il 29 settembre 2004 dall’assistente sociale.
Innanzitutto
non risulta che essa abbia incontrato l’assicurata, contrariamente a quanto
fatto dalla collega un anno dopo (21 settembre 2005). Tale circostanza è stata
del resto segnalata nell’opposizione 13 dicembre 2004 (punto 1: “innanzitutto
chiedo che venga effettuata una nuova valutazione del caso; infatti quella agli
atti è stata effettuata in assenza di RI 1, da un’assistente sociale che si
basava sul ricordo di RI 1 risalente a 3 / 4 anni fa…”; doc.AI 46). Vero
che essa ha attinto le necessarie informazioni dai genitori, ma è altrettanto
vero che l’osservazione della diretta interessata, a quell’epoca dell’età di
dieci anni, costituisce un elemento importante per una valutazione completa.
Nel
correggere la valutazione 29 settembre 2004 esperita dall’assistente sociale __________,
come visto, la sua collega __________ ha riconosciuto la necessità d’aiuto anche
per l’atto dell’alzarsi, sedersi e coricarsi. Se da una parte tale circostanza
può costituire la conferma della valutazione (del 29 settembre 2004) per i rimanenti
cinque atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare
alla toilette, spostarsi), dall’altro, questo non significa parimenti la conferma
della determinazione del tempo supplementare giornaliero per detti atti e per
la sorveglianza personale permanente (4 ore e 30 minuti).
Ad
esempio, dubbi sorgono in merito alla quantificazione in 5 minuti il tempo supplementare
necessario per l’ac-compagnamento dal medico curante (punto no. 3.3) quando
nell’inchiesta 12 dicembre 1997 sono stati riconosciuti 30 minuti, tenuto conto
che il medico è lo stesso ed invariato è il luogo della consultazione (doc. AI
46-1).
Inoltre,
al capitolo 3.1.6 “spostarsi in casa o fuori casa, mantenere i contatti
sociali”, pur avendo rimarcato una palese differenza con un coetaneo
normodotato, l’assistente sociale non ha computato alcun supplemento di tempo.
Vi
sono poi indizi che depongono a favore di un eventuale riconoscimento di una
sorveglianza personale di grado intenso in luogo di quello permanente.
Al riguardo occorre ricordare che con sorveglianza personale permanente
s’intende che la persona assicurata deve avere vicina tutto il giorno, con
brevi interruzioni, una terza persona perché non può essere lasciata sola [RCC
1989.
pag. 190 consid. 3b; 1986 pag. 510, 1980 pag. 66 consid. 4b; cfr.
marginale no. 8035 CIGI]. Per contro, la sorveglianza è considerata particolaremente
intensiva se alla persona addetta all’assistenza sono richiesti un grado di
attenzione superiore alla norma e una prontezza d’intervento costante (cfr. marginale
no. 8077 CIGI. A titolo d’esempio, la CIGI menziona un bambino autistico che ha
gravi difficoltà a percepire il mondo circostante e a comunicare con se stesso,
non è in grado di riconoscere i pericoli, non è in grado di reagire
adeguatamente a richiami o avvertimenti verbali. In determinate
situazioni può ad esempio prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo
verso altre persone. Per questi motivi la persona addetta all'assistenza deve
trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di
attenzione superiore alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in
qualsiasi momento).
In
casu, nella descrizione relativa all’atto di coricarsi, nel rapporto 21 settembre
2005.
l’assistente sociale ha evidenziato che RI 1 necessita della costante
presenza degli educatori e che, una volta sveglia alle cinque, l’educatore non
la può lasciare sola “per le sue difficoltà di movimento e
l’inconsapevolezza nei confronti dei pericoli circostanti (apre i rubinetti
dell’acqua e gli armadi che trova nel suo cammino)” (doc. AI 117-1). In
questo contesto escludere che si tratti di una sorveglianza particolarmente
intensiva in quanto “RI 1 collabora”, così come sostenuto dall’Ufficio
AI nello scritto 8 novembre 2005 al legale dell’assicurata (doc. AI 120-2), non
appare conforme alla realtà delle cose.
In
conclusione, visto quanto sopra, s’impone quindi una nuova valutazione del
tempo supplementare per cure intensive ai sensi dell’art. 39 OAI, motivo per
cui gli atti sono rinviati all’Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 12 ottobre 2005 è annullata per quel che concerne la determinazione
del supplemento per cure intensive, per il resto la stessa è confermata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda all’espleta-mento di una
nuova inchiesta domiciliare conformemente al consid. 2.8.
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.- (IVA inclusa) di ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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