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Decisione

32.2005.215

Assicurata beneficiaria di assegno per grandi invalidi. Contestato il supplemento per cure. Rinvio degli atti per eseguire nuovamente un'inchiesta domiciliare.

26 ottobre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rubinetti dell'acqua, armadi che trova sul cammino, …). Risulta pertanto

necessaria, nel caso di RI 1, la presenza di un aiuto anche per l'atto

dell'alzarsi, sedersi e coricarsi.

Ritenute

le considerazioni sopraesposte, è oltremodo dimostrato, secondo i parametri

vigenti nelle assicurazioni sociali, che RI 1 necessita di maggior aiuto

rispetto ad un coetaneo per compiere tutti gli atti ordinari della vita, tra i

quali l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi. Pertanto risultano essere assolte le

condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di

grado elevato, diritto che viene quindi ripristinato.

In

merito al calcolo del diritto per supplemento per cure intensive, si osserva

che il tempo calcolato di quattro ore e trenta minuti nell'inchiesta del

30.09.2004 è aumentato a quattro ore e cinquanta minuti (20 minuti giornalieri

ritenuti per l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi), che non modifica il diritto

a supplemento per le cure intense durante il soggiorno a domicilio (importo di

fr. 14 giornalieri in base all'art. 42 ter LAI)." (Doc. AI 118)

1.4. Con

decisione formale 18 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata

un assegno di grandi invalidi di grado elevato ed un diritto al supplemento per

cure intensive di 5 ore (doc. AI 119-3).

Con

scritto 8 novembre 2005 la giurista dell’amministrazione, confermando il tempo

supplementare giornaliero in 4 ore 50 minuti, ha fatto presente che la

decisione 18 ottobre 2005 è stata erroneamente emessa (doc. AI 120), motivo per

cui la stessa è stata annullata (doc. AI 119-1).

1.5. Mediante

il presente tempestivo ricorso, l’avv. RA 2, quale rappresentante dei genitori

dell’assicurata, ha contestato la decisione su opposizione 12 ottobre 2005 limitatamente

alla determinazione del tempo supplementare per cure intensive fissato dall’Ufficio

AI in 4 ore e 50 minuti.

Queste

sono le motivazioni a sostegno dell’atto ricorsuale:

" __________ abbisogna, contrariamente a quanto preteso,

di sorveglianza particolarmente intensiva, che giustifica il riconoscimento del

diritto per supplemento per cure intensive del grado massimo, sub. di grado

medio.

RI

1 infatti non può mai essere lasciata sola perché non è assolutamente in grado

di essere indipendente, di riconoscere i pericoli, di conformarsi a qualsiasi

indicazione o avvertimento.

Questo

stato di cose esige una vigilanza particolarmente intensa, sicuramente superiore

alla norma ed una prontezza ad intervenire immediatamente alfine di evitare

che RI 1 si metta in pericolo o si ferisca. E ciò a maggior ragione se si pensa

che l'abitazione di RI 1 è disposta su due piani con una zona notte e una zona

giorno separate da una scala interna.

E'

in particolare escluso che si possa concludere che RI 1 "collabora"

posto che nella realtà avviene il contrario ed occorre imporre alla stessa, con

fatica, perseveranza e fermezza particolare, ogni necessario atto ordinario, ma

anche corrente.

Del

resto si rilevano delle contraddizioni tra la motivazione (punto 9) della

decisione 12 ottobre 2005 e la comunicazione 8 novembre 2005 rispettivamente lo

scritto esplicativo. Infatti nella decisione si dice esplicitamente che non v'è

modo di convincere RI 1 a rimanere tranquilla a letto dalla ore 05.00 del mattino

allorché si sveglia, o ancora che non è assolutamente possibile lasciarla sola

per la difficoltà di movimento e l'inconsapevolezza nei confronti dei pericoli,

mentre nella comunicazione si parla di collaborazione, ciò che è insostenibile.

Occorre

d'altra parte sottolineare che inaccettabile è la decisione di limitare a 4 ore

e 50 minuti il tempo calcolato posto che in ogni caso va, tra l'altro, tenuto

in considerazione l'accertamento secondo il quale RI 1 si sveglia già alle ore

05.00 del mattino ed abbisogna, come detto, da quel momento, cure ed attenzione

particolarmente intensa al fine di evitare che si faccia male.

Detto

tempo supplementare non può essere dimenticato. Ne segue che la valutazione per

le cure intensive agli atti non può essere ritenuta sufficiente perché non

tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso. Una corretta

valutazione per il compimento di tutti gli atti ordinari della vita non può che

comportare un tempo ben superiore a quanto calcolato (circa 4 ore), al quale va

aggiunto il riconoscimento di almeno 4 ore per la sorveglianza particolare

intensiva, ciò che dà un tempo di almeno 8 ore giornaliere, sub. almeno 6 ore

giornaliere.

Ci

si riserva di produrre in progresso di procedura un rapporto medico del medico

curante in merito all'esigenza delle cure costanti ed intensive." (Doc. I)

1.6. Con

risposta di causa 22 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso

e la conferma della decisione impugnata, osservando fra l’altro quanto segue:

" In concreto, nel rapporto d'inchiesta l'assistente

sociale ha indicato che RI 1 necessitava di sorveglianza permanente e che la

bambina non era cosciente dei pericoli ed il suo comportamento era alquanto imprevedibile,

valutando il tempo supplementare giornaliero per la sorveglianza permanente in

Considerandi

2.

ore (cfr. doc. AI n. 91-6).

Si

osserva che la sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla

persona addetta all'assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore

alla norma e una prontezza d'intervento costante, come in caso di un bambino

autistico (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) stato al 01.01.2004, ad n. 8077),

caso non equiparabile a quello di RI 1." (Doc. IV)

1.7

Il

26.

gennaio 2006 l’avv. RA 2 ha prodotto un certificato del medico curante

dell’assicurata e la descrizione della giornata tipo con RI 1 redatta dai

genitori della stessa (VIII).

1.8

Invitato

dal TCA a prendere posizione sulla nuova documentazione, con scritto 13

febbraio 2006 l’Amministrazione ha osservato che la descrizione dei genitori

dell’assicurata non apporta elementi atti a modificare la decisione su

opposizione impugnata.

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001.

nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22.

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

In

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se, come ritenuto dall’ammi-nistrazione, l’assicurata

ha diritto ad un supplemento (20% della rendita massima AVS) per cure intensive

di 4,50 ore giornaliere oppure, come richiesto dalla diretta interessata, ad un

supplemento (60% della rendita massima AVS) per 8 ore giornaliere per cure intensive,

di cui 4 ore per la sorveglianza particolarmente intensiva. In via subordinata

essa ha chiesto il riconoscimento del diritto al supplemento per cure intensive

di almeno 6 ore al giorno (40% della rendita massima AVS).

Pacifico

è il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato.

2.3

Dal

1° gennaio 2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi

invalidi per adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi

invalidi (art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio

(art. 4 vOAI) sono stati soppressi e riuniti sotto un unico assegno per grandi

invalidi per adulti (art. 42 LAI) e minorenni (art. 42bis LAI), d’importo maggiore

del precedente assegno (in merito al nuovo assegno per grande invalidi:

Maestri, La 4a revisione della LAI, RtiD 2004 I pag. 634s).

2.4

L’art.

42.

LAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 applicabile alla fattispecie

in esame, stabilisce che gli assicurati con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno

diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra

grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato

grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e

necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della

realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha

diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di

essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà

quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3).

L’art.

42bis LAI prevede particolari condizioni per i grandi invalidi minorenni.

2.5

Per

quel che concerne il supplemento per cure intensive, oggetto del contendere, l’art.

42ter cpv. 3 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, statuisce che l’assegno per minorenni

grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva è

aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato

in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60%, in caso

di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40% e, in caso di un bisogno di

almeno 4 ore al giorno, al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia

secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto

forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sulla

base della succitata delega, l’esecutivo federale ha emesso l’art. 39 OAI avente

il seguente tenore:

"

1.

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo

42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla

salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al

giorno.

2.

Come assistenza si

considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle

richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo

dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale

sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3.

Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla

salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere

conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente

intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come

quattro ore di assistenza."

Riguardo

alla determinazione dell’onere d’assistenza nel caso

dei minorenni per il supplemento per cure intensive, il marginale 8089 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’as -sicurazione

per l’invalidità (CIGI), edita dall’UFAS, prevede:

" Nel determinare l’onere giornaliero supplementare si

deve partire dal presupposto che la persona assistita si trovi costantemente al

proprio domicilio. È determinante la necessità di assistenza, la quale rappresenta

una grandezza oggettiva e non dipende dal luogo di soggiorno della persona da

assistere. Ci si deve basare su un valore medio. Il tempo necessario per

incombenze non quotidiane, come ad esempio l'accompagnamento per recarsi da un

medico o un terapista (N. 8074), va ripartito sul periodo di calcolo e

calcolato al giorno.

Esempio:

Un bambino bisognoso di cure intensive è assistito al proprio domicilio. Per 5

giorni alla settimana frequenta la scuola speciale come esterno. L'onere

supplementare medio per l'assistenza dovuta all'invalidità ammonta a 6 ore nei

giorni di scuola e a 9 ore quando il bambino soggiorna a casa tutto il giorno.

Si deve presumere un onere d’assistenza di

9.

ore al giorno.”

2.6

Va

qui rilevato che in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93, l’Alta Corte ha stabilito

che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia

alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V

352.

consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori.

Innanzitutto,

secondo l’Alta Corte, l’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di

un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio)

deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona

bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche.

Nel

rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se

è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il

testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e

motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere

in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in

loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio

pieno.

Tuttavia,

continua il TFA, il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza

di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del

fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza

maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un

ricorso (DTF 128 V 93 consid. 4).

Gli

stessi parametri, rispettivamente i requisiti affinché una valutazione

dell’assistente sociale acquisti forza probatoria piena, valgono anche in caso

di un’inchiesta a domicilio volti ad accertare i presupposti per l’eventuale

assegno per grandi invalidi ed il sussidio per cure a domicilio (DTF 130 V 61.

consid. 6.1 e 6.2, sentenza emessa sulla base del vecchio diritto).

2.7

Nel

caso in esame, nell’ambito della seconda revisione della prestazione assicurativa,

il 29 settembre 2004 l’assistente sociale si è recata presso il domicilio

dell’assicurata per l’espletamento dell’inchiesta volta ad accertare la

richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi (supplemento per cure

intensive incluso). Con rapporto 30 settembre 2004 essa ha accertato una necessità

di maggior aiuto per l’espletamento di cinque atti ordinari della vita

(vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare alla toilette e spostarsi), con

conseguente diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio.

Riguardo

alla determinazione del diritto al supplemento per cure intensive (art. 43ter

cpv. 3 LAI in relazione all’art. 39 OAI), l’assistente sociale ha quantificato

in 2 ore e 25 minuti il tempo supplementare per il compimento degli atti

ordinari della vita, 5 minuti per le cure e l’accompagnamento a visite mediche

ed alle terapie ed, infine, 2 ore per il tempo supplementare giornaliero per la

sorveglianza personale permanente (doc. AI 91). Necessitando complessivamente

l’assicurata di 4 ore e trenta minuti di tempo supplementare giornaliero per le

cure intensive, con decisione formale 20 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha

quantificato il contributo in fr. 420 al mese (20% di fr. 2'100, rendita

massima AVS nel 2004, diviso 12 mesi) o 14 al giorno (420: 30 giorni).

A

seguito dell’opposizione, il caso è stato sottoposto ad una seconda assistente

sociale (diversa da quella che ha eseguito l’inchiesta domiciliare nel

settembre 2004), la quale, dopo essersi recata presso l’__________ (l’istituto dove

RI 1 frequenta la scuola speciale e soggiorna due giorni alla settimana, cfr.

rapporto 30 settembre 2004; doc. AI 90-1), ha proceduto alla valutazione in merito

all’atto dell’alzarsi/sedersi e coricarsi.

Dopo

aver incontrato l’assicurata e due educatrici, con rapporto 21 settembre 2005

essa ha confermato la necessità d’aiuto anche per il suddetto atto ordinario

della vita, quantificando in 20 minuti il tempo supplementare per

l’espletamento di detto atto (doc. AI 117-1).

Di

conseguenza, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha aumentato l’assegno per

grandi invalidi da grado medio ad elevato. Il supplemento per cure intensive è

stato portato da 4 ore 30 a 4 ore e 50 minuti, circostanza che comunque non ha

modificato l’importo riconosciuto a tale titolo.

2.8

Dopo

attento esame della fattispecie, questo TCA non può confermare la validità

della valutazione effettuata il 29 settembre 2004 dall’assistente sociale.

Innanzitutto

non risulta che essa abbia incontrato l’assicurata, contrariamente a quanto

fatto dalla collega un anno dopo (21 settembre 2005). Tale circostanza è stata

del resto segnalata nell’opposizione 13 dicembre 2004 (punto 1: “innanzitutto

chiedo che venga effettuata una nuova valutazione del caso; infatti quella agli

atti è stata effettuata in assenza di RI 1, da un’assistente sociale che si

basava sul ricordo di RI 1 risalente a 3 / 4 anni fa…”; doc.AI 46). Vero

che essa ha attinto le necessarie informazioni dai genitori, ma è altrettanto

vero che l’osservazione della diretta interessata, a quell’epoca dell’età di

dieci anni, costituisce un elemento importante per una valutazione completa.

Nel

correggere la valutazione 29 settembre 2004 esperita dall’assistente sociale __________,

come visto, la sua collega __________ ha riconosciuto la necessità d’aiuto anche

per l’atto dell’alzarsi, sedersi e coricarsi. Se da una parte tale circostanza

può costituire la conferma della valutazione (del 29 settembre 2004) per i rimanenti

cinque atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare

alla toilette, spostarsi), dall’altro, questo non significa parimenti la conferma

della determinazione del tempo supplementare giornaliero per detti atti e per

la sorveglianza personale permanente (4 ore e 30 minuti).

Ad

esempio, dubbi sorgono in merito alla quantificazione in 5 minuti il tempo supplementare

necessario per l’ac-compagnamento dal medico curante (punto no. 3.3) quando

nell’inchiesta 12 dicembre 1997 sono stati riconosciuti 30 minuti, tenuto conto

che il medico è lo stesso ed invariato è il luogo della consultazione (doc. AI

46-1).

Inoltre,

al capitolo 3.1.6 “spostarsi in casa o fuori casa, mantenere i contatti

sociali”, pur avendo rimarcato una palese differenza con un coetaneo

normodotato, l’assistente sociale non ha computato alcun supplemento di tempo.

Vi

sono poi indizi che depongono a favore di un eventuale riconoscimento di una

sorveglianza personale di grado intenso in luogo di quello permanente.

Al riguardo occorre ricordare che con sorveglianza personale permanente

s’intende che la persona assicurata deve avere vicina tutto il giorno, con

brevi interruzioni, una terza persona perché non può essere lasciata sola [RCC

1989.

pag. 190 consid. 3b; 1986 pag. 510, 1980 pag. 66 consid. 4b; cfr.

marginale no. 8035 CIGI]. Per contro, la sorveglianza è considerata particolaremente

intensiva se alla persona addetta all’assistenza sono richiesti un grado di

attenzione superiore alla norma e una prontezza d’intervento costante (cfr. marginale

no. 8077 CIGI. A titolo d’esempio, la CIGI menziona un bambino autistico che ha

gravi difficoltà a percepire il mondo circostante e a comunicare con se stesso,

non è in grado di riconoscere i pericoli, non è in grado di reagire

adeguatamente a richiami o avvertimenti verbali. In determinate

situazioni può ad esempio prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo

verso altre persone. Per questi motivi la persona addetta all'assistenza deve

trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di

attenzione superiore alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in

qualsiasi momento).

In

casu, nella descrizione relativa all’atto di coricarsi, nel rapporto 21 settembre

2005.

l’assistente sociale ha evidenziato che RI 1 necessita della costante

presenza degli educatori e che, una volta sveglia alle cinque, l’educatore non

la può lasciare sola “per le sue difficoltà di movimento e

l’inconsapevolezza nei confronti dei pericoli circostanti (apre i rubinetti

dell’acqua e gli armadi che trova nel suo cammino)” (doc. AI 117-1). In

questo contesto escludere che si tratti di una sorveglianza particolarmente

intensiva in quanto “RI 1 collabora”, così come sostenuto dall’Ufficio

AI nello scritto 8 novembre 2005 al legale dell’assicurata (doc. AI 120-2), non

appare conforme alla realtà delle cose.

In

conclusione, visto quanto sopra, s’impone quindi una nuova valutazione del

tempo supplementare per cure intensive ai sensi dell’art. 39 OAI, motivo per

cui gli atti sono rinviati all’Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 12 ottobre 2005 è annullata per quel che concerne la determinazione

del supplemento per cure intensive, per il resto la stessa è confermata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda all’espleta-mento di una

nuova inchiesta domiciliare conformemente al consid. 2.8.

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.- (IVA inclusa) di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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