32.2005.216
Assicurato contesta la riduzione della rendita, dovuta ad un miglioramento della sua situazione valetudinaria. Conferma della riduzione della rendita.
5 ottobre 2006Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.216
Data decisione, Autorità:
05.10.2006, TCA
Titolo:
Assicurato contesta la riduzione della rendita, dovuta ad un miglioramento della sua situazione valetudinaria. Conferma della riduzione della rendita.
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.216
BS/td
Lugano
5 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1944, originariamente attivo quale muratore e poi riformato
professionalmente quale meccanico, dal 1° ottobre 1983 è stato posto al beneficio
di una mezza rendita d’invalidità per un grado d’invalidità del 50% a causa di
una patologia ortopedica al ginocchio (cfr. decisione 9 febbraio 1984; doc. AI 100-1).
Egli beneficia anche di una rendita d’invalidità del 50% dalla __________ (cfr.
inc. LAINF, doc. AI 1-2).
Nell’ambito
dell’ultima revisione, avviata d’ufficio a fine novembre 2003 (doc. AI 165-1) e
dopo aver raccolto la pertinente documentazione, il caso è stato sottoposto al
vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).
Esaminati
gli atti, con note 14 luglio e 24 agosto 2004 il dr. __________ del SMR ha
valutato un’incapacità lavorativa totale dal 12 dicembre 2002, giorno in cui l’assicurato
ha subito un infortunio che gli ha procurato una frattura del piatto tibiale sinistro,
fino al maggio 2004, vale a dire tre mesi dopo l’intervento di applicazione di
una protesi totale al ginocchio sinistro (doc. AI 175-1 e 181-1).
Di
conseguenza, con decisione 24 settembre 2004 l’Ufficio AI ha aumentato la mezza
rendita ad una rendita intera limitatamente al periodo 1° novembre 2003 – 31
agosto 2004, ristabilendo in seguito il grado d’invalidità al 50% (doc. AI
183-1 e 185-3).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, con cui egli chiedeva – sulla base di
un rapporto medico del dr. __________ - l’erogazione di una rendita intera anche
dopo il 31 agosto 2004, l’Ufficio AI, su indicazioni del SMR, ha ordinato
l’esecuzione di una perizia ortopedica a cura del dr. __________.
Con
decisione su opposizione 20 ottobre 2005 l’amministrazione ha confermato la
reiezione della domanda di revisione, rilevando quanto segue:
"
In concreto l'assicurato ritiene
che il suo stato di salute non permette di svolgere alcun tipo di attività
lucrativa.
Come visto, in sede di opposizione il signor RI 1 è
stato valutato a mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, in base agli
accertamenti medici precedenti, all'anamnesi sociale e del lavoro, ai dati
soggettivi e alle constatazioni obiettive, con rapporto peritale del 25 aprile
2005 ha valutato che l'assicurato presenta ancora una totale capacità
lavorativa in attività adeguate allo stato di salute.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame
peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è
completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica,
risultando del tutto conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è
stato pure sottoposto al Servizio Medico Regionale Al (SMR), il quale non ha
potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.
Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza
attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti
alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di
guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere
ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri l'amministrazione
ha stabilito per l'anno 2004 un reddito esigibile malgrado il danno alla salute
pari a CHF 33'365.-- (settore maschile, categoria 4, quartile 1). Confrontando tale
reddito con quanto l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse insorto
il danno alla salute, sempre nel 2004, e cioè CHF 67'599.--, si determina una
perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 51%, per cui dopo il 31 agosto
2004 è confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI
205)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha
introdotto al TCA il presente tempestivo ricorso con richiesta di erogazione di
una rendita intera anche dopo il mese di settembre 2004.
Il
ricorrente ha in particolare evidenziato quanto segue:
"
L'intimata fonda questa
decisione, rispettivamente il provvedimento oggetto del presente ricorso, su
una valutazione peritale del Dr. __________. Il ricorrente contesta tuttavia
questa valutazione rinviando alle varie certificazioni Dr. med. O. __________,
primario di ortopedia dell'Ospedale Regionale di __________, che attesta una
incapacità lavorativa completa e dunque nega che l'aggravamento intervenuto a
dicembre 2002 avesse carattere solo temporaneo. Egli sostiene al contrario che
questo aggravamento è da ritenersi duraturo e a sostegno di questa sua
affermazione allega recente certificazione Dr. med. O. __________ 15 novembre
2005. E' pertanto da ammettere un diritto a una rendita intera d'invalidità
anche dopo fine agosto 2004." (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha fatto presente che il nuovo rapporto medico non solleva elementi
clinici oggettivi atti ad inficiare le conclusioni del perito dr. __________.
in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI. L’assicurato
contesta un miglioramento della problematica ortopedica, motivo del ripristino
della mezza rendita d’invalidità, sostenendo che la sua situazione valetudinaria
giustifica il diritto ad una rendita intera anche successivamente al 1°
settembre 2004.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art.
17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una
possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
Fatti
3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.5. Nell’ambito
dell’ultima revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia ortopedica a cura
del dr. __________.
Dal
referto 25 aprile 2005 (doc. Al 193) risulta che il perito, specialista in
chirurgia ortopedica ed ortopedia, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi
e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi di "stato dopo
protesi-totale ginocchio sinistro, sospetta sub-lussazione dell’inserto in
polietilene ed importante ipotrofia della muscolatura della gamba sinistra con
sensazione d’instabilità".
In
merito alle funzioni rimaste intatte ed alla capacità di carico, il dr. __________
ha esposto quanto segue:
"
Il paziente può talvolta
sollevare e portare pesi fino a 5 kg. Di rado dai 6 ai 10 kg, mai dai 11 kg in
su. Può spesso alzare pesi fino a 5 kg sopra il piano delle spalle, talvolta
oltre i 5 kg.
Può manipolare oggetti leggeri senza nessuna
limitazione. Oggetti medi possono essere manipolati molto spesso. Di rado
oggetti pesanti, mai molto pesanti.
Non ha nessuna limitazione per la rotazione della mano.
Il paziente per quanto riguarda le posizioni può
mantenere le braccia elevate spesso.
Nessuna limitazione per la rotazione del tronco. Può
talvolta mantenere la posizione seduta e piegata in avanti e talvolta la posizione
eretta e piegata in avanti. Mai la posizione inginocchiata. Talvolta può
lavorare con ginocchia in flessione.
Può talvolta mantenere la posizione seduta e talvolta
la posizione eretta. Non ha nessuna limitazione per la deambulazione oltre i 50
metri. Può talvolta eseguire tragitti molto lunghi e su terreni accidentati. Di
rado può salire e scendere le scale. Mai scale a pioli o su ponteggi. Non ha
nessuna limitazione per quanto riguarda l'impiego delle mani. In parte
necessario l'equilibrio e il bilanciamento." (Doc. AI 193)
Di
conseguenza, egli ha valutato un’incapacità lavorativa al 50% quale meccanico a
partire dalla data della consultazione peritale.
Per
quel che concerne la residua capacità lavorativa in attività adeguate, il
perito ha evidenziato:
"
Per attività
parzialmente sedentarie ma che non costringono il paziente a stare sempre
seduto alternando la posizione seduta a quella eretta, che non costringono il
paziente a portare frequentemente pesi superiori ai 5 kg e a spostarsi per
lunghi tragitti, il paziente potrebbe essere giudicato abile in misura completa
limitatamente ovviamente al problema ortopedico. Ricordo che il paziente mi
riferisce di aver problemi di carattere polmonare e cardiologico che dovrebbero
essere ulteriormente indagati." (Doc. AI 193)
Il
ricorrente contesta la valutazione ortopedica, facendo presente di essere inabile
al 100%. Al riguardo egli ha prodotto il rapporto 15 novembre 2005 del suo
medico curante dr. __________, primario di ortopedia all’Ospedale Regionale di __________,
avente il seguente tenore:
"
In data 31.10.2005 ho
visto in consulto il signor RI 1 e vi comunico che la situazione attuale non è
soddisfacente in quanto:
il perimetro di marcia è limitato a ¼ d'ora
il ginocchio è instabile
il paziente deve utilizzare una ortesi
non condivido la valutazione di capacità lavorativa
mi risulta che il paziente sia inabile al lavoro nella
misura del 100% nelle sue mansioni abituali." (Doc. A2)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
Considerandi
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
2.7
Dopo
attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal perito dr. __________. Egli
ha debitamente tenuto conto dell’affezione ortopedica dell’assicurato giungendo
ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua ridotta capacità
lavorativa (50%) nella sua originaria attività di meccanico e ad una totale
abilità in attività adeguate.
Con
il breve e stringato rapporto 15 novembre 2005 il dr. __________ ritiene il suo
paziente totalmente inabile nella sua originaria professione di meccanico, valutazione
che egli ha ribadito nel rapporto 10 maggio 2004 all’Ufficio AI (doc. AI 172-3)
e con scritto 13 ottobre 2004 (doc. AI 187-2).
Nel
caso in esame, tuttavia, determinante ai fini della valutazione dell’incapacità
al guadagno è la residua capacità lavorativa dell’assicurato in altre attività compatibili
con il suo stato di salute. Al riguardo va ricordato che, conformemente ad un
principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123V 233 consid. 3c, 117 V
278.
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare
nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,
in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali,
l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).¨
In
casu, nel citato rapporto 10 maggio 2004 il dr. __________ ha indicato esigibile
un’attività sedentaria e leggera (doc. AI 172-3), valutazione che quindi collima
con le conclusioni peritali in merito alla piena esigibilità del ricorrente in attività
adeguate. Va poi evidenziato come nel rapporto 29 settembre 2005 il consulente
in integrazione professionale abbia ritenuto “molto più verosimile che
l’assicurato trovi un’occupazione in attività non e semi qualificate in ambito
industriale, ad esempio come sorvegliante di macchine CNC, assemblatore nel
settore del montaggio elettronico, sorvegliante della qualità di prodotti fini,
piccole lavorazione dei metalli, impacchettatore e simile o anche come
venditore in stazioni servisol..” (doc. AI 200-4).
Per
quel che concerne i problemi d’ordine cardiologico e pneumologico, menzionati
nella perizia del dr. __________, va detto che tali problematiche non modificano
la situazione valetudinaria dell’assicurato. In effetti, con rapporto 1° luglio
2005.
il cardiologo curante dr. __________, facendo presente di aver visto
l’ultima volta il paziente il 19 maggio 2005, ha informato il SMR di valutare
dal punto di vista internistico/cardiologico una capacità lavorativa al 100%
in attività leggera e medio leggera in parte sedentaria (doc. AI 197-1). Nel
1976.
l’assicurato ha subito una resezione pleurica a seguito di una broncopolmonite
(doc. AI 146-2), ma dagli atti non risultano conseguenze invalidanti riconducibili
a tale affezione. Nel certificato 31 dicembre 1989 l’allora medico curante
aveva accertato “bronchiti recidivanti (ora silenti)“ (doc. AI 132-2) e
non sono stati riportati peggioramenti di natura pneumologica.
In
queste circostanze, sulla base dell’affidabile e concludente perizia del dr. __________,
alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), e della
refertazione medica presente agli atti, è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che
ragionevolmente l’assicurato può esercitare un’attività lucrativa adeguata.
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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