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Decisione

32.2005.216

Assicurato contesta la riduzione della rendita, dovuta ad un miglioramento della sua situazione valetudinaria. Conferma della riduzione della rendita.

5 ottobre 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

2.5. Nell’ambito

dell’ultima revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia ortopedica a cura

del dr. __________.

Dal

referto 25 aprile 2005 (doc. Al 193) risulta che il perito, specialista in

chirurgia ortopedica ed ortopedia, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi

e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi di "stato dopo

protesi-totale ginocchio sinistro, sospetta sub-lussazione dell’inserto in

polietilene ed importante ipotrofia della muscolatura della gamba sinistra con

sensazione d’instabilità".

In

merito alle funzioni rimaste intatte ed alla capacità di carico, il dr. __________

ha esposto quanto segue:

"

Il paziente può talvolta

sollevare e portare pesi fino a 5 kg. Di rado dai 6 ai 10 kg, mai dai 11 kg in

su. Può spesso alzare pesi fino a 5 kg sopra il piano delle spalle, talvolta

oltre i 5 kg.

Può manipolare oggetti leggeri senza nessuna

limitazione. Oggetti medi possono essere manipolati molto spesso. Di rado

oggetti pesanti, mai molto pesanti.

Non ha nessuna limitazione per la rotazione della mano.

Il paziente per quanto riguarda le posizioni può

mantenere le braccia elevate spesso.

Nessuna limitazione per la rotazione del tronco. Può

talvolta mantenere la posizione seduta e piegata in avanti e talvolta la posizione

eretta e piegata in avanti. Mai la posizione inginocchiata. Talvolta può

lavorare con ginocchia in flessione.

Può talvolta mantenere la posizione seduta e talvolta

la posizione eretta. Non ha nessuna limitazione per la deambulazione oltre i 50

metri. Può talvolta eseguire tragitti molto lunghi e su terreni accidentati. Di

rado può salire e scendere le scale. Mai scale a pioli o su ponteggi. Non ha

nessuna limitazione per quanto riguarda l'impiego delle mani. In parte

necessario l'equilibrio e il bilanciamento." (Doc. AI 193)

Di

conseguenza, egli ha valutato un’incapacità lavorativa al 50% quale meccanico a

partire dalla data della consultazione peritale.

Per

quel che concerne la residua capacità lavorativa in attività adeguate, il

perito ha evidenziato:

"

Per attività

parzialmente sedentarie ma che non costringono il paziente a stare sempre

seduto alternando la posizione seduta a quella eretta, che non costringono il

paziente a portare frequentemente pesi superiori ai 5 kg e a spostarsi per

lunghi tragitti, il paziente potrebbe essere giudicato abile in misura completa

limitatamente ovviamente al problema ortopedico. Ricordo che il paziente mi

riferisce di aver problemi di carattere polmonare e cardiologico che dovrebbero

essere ulteriormente indagati." (Doc. AI 193)

Il

ricorrente contesta la valutazione ortopedica, facendo presente di essere inabile

al 100%. Al riguardo egli ha prodotto il rapporto 15 novembre 2005 del suo

medico curante dr. __________, primario di ortopedia all’Ospedale Regionale di __________,

avente il seguente tenore:

"

In data 31.10.2005 ho

visto in consulto il signor RI 1 e vi comunico che la situazione attuale non è

soddisfacente in quanto:

il perimetro di marcia è limitato a ¼ d'ora

il ginocchio è instabile

il paziente deve utilizzare una ortesi

non condivido la valutazione di capacità lavorativa

mi risulta che il paziente sia inabile al lavoro nella

misura del 100% nelle sue mansioni abituali." (Doc. A2)

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

Considerandi

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

2.7

Dopo

attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi

per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal perito dr. __________. Egli

ha debitamente tenuto conto dell’affezione ortopedica dell’assicurato giungendo

ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua ridotta capacità

lavorativa (50%) nella sua originaria attività di meccanico e ad una totale

abilità in attività adeguate.

Con

il breve e stringato rapporto 15 novembre 2005 il dr. __________ ritiene il suo

paziente totalmente inabile nella sua originaria professione di meccanico, valutazione

che egli ha ribadito nel rapporto 10 maggio 2004 all’Ufficio AI (doc. AI 172-3)

e con scritto 13 ottobre 2004 (doc. AI 187-2).

Nel

caso in esame, tuttavia, determinante ai fini della valutazione dell’incapacità

al guadagno è la residua capacità lavorativa dell’assicurato in altre attività compatibili

con il suo stato di salute. Al riguardo va ricordato che, conformemente ad un

principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123V 233 consid. 3c, 117 V

278.

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare

nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,

in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434). Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali,

l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).¨

In

casu, nel citato rapporto 10 maggio 2004 il dr. __________ ha indicato esigibile

un’attività sedentaria e leggera (doc. AI 172-3), valutazione che quindi collima

con le conclusioni peritali in merito alla piena esigibilità del ricorrente in attività

adeguate. Va poi evidenziato come nel rapporto 29 settembre 2005 il consulente

in integrazione professionale abbia ritenuto “molto più verosimile che

l’assicurato trovi un’occupazione in attività non e semi qualificate in ambito

industriale, ad esempio come sorvegliante di macchine CNC, assemblatore nel

settore del montaggio elettronico, sorvegliante della qualità di prodotti fini,

piccole lavorazione dei metalli, impacchettatore e simile o anche come

venditore in stazioni servisol..” (doc. AI 200-4).

Per

quel che concerne i problemi d’ordine cardiologico e pneumologico, menzionati

nella perizia del dr. __________, va detto che tali problematiche non modificano

la situazione valetudinaria dell’assicurato. In effetti, con rapporto 1° luglio

2005.

il cardiologo curante dr. __________, facendo presente di aver visto

l’ultima volta il paziente il 19 maggio 2005, ha informato il SMR di valutare

dal punto di vista internistico/cardiologico una capacità lavorativa al 100%

in attività leggera e medio leggera in parte sedentaria (doc. AI 197-1). Nel

1976.

l’assicurato ha subito una resezione pleurica a seguito di una broncopolmonite

(doc. AI 146-2), ma dagli atti non risultano conseguenze invalidanti riconducibili

a tale affezione. Nel certificato 31 dicembre 1989 l’allora medico curante

aveva accertato “bronchiti recidivanti (ora silenti)“ (doc. AI 132-2) e

non sono stati riportati peggioramenti di natura pneumologica.

In

queste circostanze, sulla base dell’affidabile e concludente perizia del dr. __________,

alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), e della

refertazione medica presente agli atti, è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

ragionevolmente l’assicurato può esercitare un’attività lucrativa adeguata.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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