32.2005.217
Rifiuto di prestazioni. Confermata la perizia reumatologica. Assicurata non prova un peggioramento tra il momento della perizia e quello della decisione impugnata. A ragione l'UAI ha applicato il meto
16 ottobre 2006Italiano31 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.217
Data decisione, Autorità:
16.10.2006, TCA
Titolo:
Rifiuto di prestazioni. Confermata la perizia reumatologica. Assicurata non prova un peggioramento tra il momento della perizia e quello della decisione impugnata. A ragione l'UAI ha applicato il metodo ordinario di confronto dei redditi. Conferma rifiuto gratuito patrocinio in sede amministrativa.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.217
FS/td
Lugano
16 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
- RI
1, classe __________, attiva quale operaia pulitrice fino al 30 novembre 2000,
il 26 febbraio 2001 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in
quanto affetta da ernia del disco (doc. AI 1/1-7);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui due perizie reumatologiche
eseguite il 21 giugno 2002 e il 28 luglio 2004 dal dr. __________, FMH in
reumatologia e medicina interna, con decisione 17 gennaio 2005, confermata con
decisione su opposizione 18 ottobre 2005, l’Ufficio AI ha negato
all’assicu-rata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità
inferiore al 40%. Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha inoltre
respinto la richiesta di gratuito patrocinio;
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la
valutazione medica ed economica effettuata dall’amministrazione, produce nuova
documentazione medica e chiede l’esperimento di una perizia specialistica;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e, circa
la documentazione medica prodotta, ha osservato:
" (…)
In
fase di ricorso vengono prodotti i certificati medici del Dr. __________ del
17.11.2005 e l'attestato medico del Dr. __________ del 17.11.2005, posteriori
all'emissione della decisione su opposizione impugnata.
Il
certificato del Dr. __________ è generico e non apporta nessun elemento ulteriore
di valutazione rispetto a quanto già agli atti, citando tuttavia per la prima
volta in fase di ricorso una "depressione nervosa" dell'assicurata,
per la quale sarebbe in cura dal Dr. __________.
Con
attestazione del 17.11.2005 il Dr. __________ dichiara di seguire l'assicurata
dal 27.10.2005 a causa del disturbo da dolore cronico. L'attestato è generico,
non indica le diagnosi né gli impedimenti funzionali con influsso sulla
capacità lavorativa ed indica l'attuazione, recente, di una terapia
semistazionaria di tipo multidisciplinare per diminuire la sintomatologia e
migliorare le competenze operative e lavorative. Il Dr. __________ aggiunge di
non avere visto la necessità di istituire una terapia psicofarmacologica di
tipo ansiolitico antidepressivo prima di conoscere l'organizzazione e la struttura
personologica dell'assicurata.
Lo
scrivente Ufficio ribadisce quindi l'assenza di elementi clinici oggettivanti
un peggioramento dello stato di salute fino all'emissione della decisione su
opposizione impugnata, indicando che ulteriori patologie, se di natura
invalidante, dovranno essere valutate in sede di nuova domanda/revisione.
(…)."
- con
scritto 22 dicembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA
ulteriore documentazione medica rilevando che: “(…) constato che vi è una discrepanza
tra i pareri medici ragion per cui rinnovo la richiesta di una perizia
specialistica o, subordinatamente, la richiesta che i medici dell’Ufficio AI abbiano
a prendere posizione su questi due nuovi referti, e in particolare sul primo
del dottor __________. (…)” (cfr. doc. V);
- con
osservazioni 13 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la
reiezione del ricorso producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR,
che circa l’ulteriore documentazione medica prodotta ha osservato:
" (…)
Rapporto
dr. __________ del 7.12.2005:
da
tale rapporto risulta:
- paziente dimostrativa
- assenza di problematica neurologica
- sparizione del prolasso discale
mediale L4/5 con canale spinale nuovamente normale
- aumento della discopatia L4/5
conclusioni
del medico dr. __________: situazione senza dubbio migliorata, intervento
chirurgico non indicato.
Valutazione:
l'attuale rapporto del dr. __________ mostra un'evoluzione senz'altro
favorevole con regressione del prolasso discale. L'aumento della discopatia è
un'evoluzione normale in presenza di un disco che secca e si appiattisce.
Clinicamente permane in questi casi una sindrome lombovertebrale/lombospondilogena,
patologia che porta ai limiti funzionali espressi già dal perito dr. __________.
Rapporto
succinto dr. __________: assenza di nuovi elementi clinici
Conclusione:
l'attuale rapporto dr. __________ basato su recente indagine radiologica mostra
una evoluzione regolare del prolasso discale con residua discopatia L4/5. I
limiti funzionali espressi dal perito __________ vanno quindi pienamente
confermati.
(…)."
(cfr. doc. XI/Bis)
- le
osservazioni dell’Ufficio AI unitamente alle annotazioni del dr. __________
sono stata trasmesse con facoltà di presentare osservazioni scritte al
rappresentante dell’assicurata;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione all’assicurata è stato negato il diritto a
prestazioni;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino
al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- nel
caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia reumatologica 28 luglio
2004 del dr. __________ e dopo aver effettuato un confronto tra i redditi da
valido e da invalido – ha negato all’assi-curata il diritto a prestazioni.
Dal
referto 28 luglio 2004 (doc. AI 34/1-9) risulta che il perito, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni
oggettive, ha posto la seguente diagnosi:
" Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena
cronica in
- alterazioni degenerative della colonna
cervicale (uncartrosi C4/5 e C5/6, condrosi C5/6),
- alterazioni degenerative della colonna
lombare (discopatia L3/4 e L4/5, grosso prolasso discale mediale L4/5 con
stenosi subtotale del canale spinale ed irritazione radicolare L5
bilateralmente),
- disturbi statici del rachide,
- decondizionamento e sbilancio della
muscolatura." (doc. AI 34/7)
Riguardo
alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integra-zione il perito ha
concluso che:
" (…)
Considero
come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività
che tiene conto della capacità funzionale residua (vedasi esame della funzionalità
fisica in allegato) con carichi variabili, che permette di cambiare spesso la
posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della
colonna vertebrale. Lavori al di sopra del piano orizzontale con estensione
prolungata della colonna sono da evitare, come pure lavori statici.
L'assicurata dovrebbe avere la possibilità di cambiare la posizione corporea da
eretta a seduta ogni 20 minuti, premesso che sia rimasta in piedi ininterrottamente.
La signora __________ (come previsto dal neurochirurgo curante) non dovrebbe portare
carichi oltrepassanti i 5 kg, per i motivi sopraelencati.
In
un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale, nella misura del 100%.
Come
ausiliaria di pulizie, giudico l'assicurata inabile al lavoro nella misura del
100%, trattandosi di un lavoro svolto prevalentemente in posizioni
inergonomiche. Come ausiliaria di pulizie la capacità lavorativa è
ulteriormente diminuita dall'80% stabilito durante l'ultima perizia del
21.5.2002, al 100%, a partire dal 25.8.2003, data della visita neurochirurgica
dal Dr. __________ di __________, a seguito della quale si notava un cambiamento
strutturale alla colonna lombare.
Come
cameriera presenta una capacità lavorativa sull'arco di una giornata lavorativa
normale, ma con una diminuzione del rendimento del 60%, dato che si tratta di
un lavoro svolto quasi esclusivamente in posizione eretta, con necessità di
flettere e ruotare il tronco e di sollevare pesi talvolta ben superiori ai 5
kg. Questo giudizio è valido a partire dal 25.8.2003 (data della visita
neurochirurgica dal Dr. __________).
Come
casalinga, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata di
lavoro usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire dal
25.8.2003 (data della visita neurochirurgica dal Dr. __________).
Ribadisco
che lo stato di salute e quindi la capacità lavorativa, potrebbero essere migliorati
ottimalizzando le cure, in particolare penso che il rendimento, specialmente
nelle attività di cameriera e casalinga, potrebbe essere incrementato dopo
l'intervento neurochirurgico discusso dal neurochirurgo curante.
Per
chiarire questo contesto, consiglio di sottoporre l'assicurata anche ad una
perizia neurochirurgica, qualora un intervento chirurgico al rachide venisse
ritenuto esigibile.
(…)."
(doc. AI 34/7-8)
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata;
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella sua
perizia reumatologica 28 luglio 2004, il quale ha compiutamente valutato le
differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice giungendo a conclusioni
logiche e motivate in merito all’abilità lavorativa del 100% in attività
adeguate.
Per
quanto attiene ai reperti medici rilasciati prima della perizia 28 luglio 2004
dal dr. __________, FMH in neurochirurgia, va rilevato che nello scritto 12
marzo 2004 all’Ufficio AI – riferendosi alla visita 25 agosto 2003 in cui ha
rivisto l’assicurata dopo la prima visita dell’agosto 1999 e alla nuova RM che
confermava un’importante discopatia L3/4 e L4/5 con una perdita della lordosi e
presenza di un grosso prolasso mediale L4/5 con stenosi subtotale del canale
spinale ed irritazione radicolare L5 bilateralmente – il sanitario ha osservato:
“(…) a mio modo di vedere la paziente presenta in effetti una riduzione della
capacità lavorativa del 50%. In attività ergonomicamente confacenti, nelle
quali non debba subire delle rotazioni o delle flessioni ripetitive del rachide
lombare e non debba sollevare pesi superiori ai 5 kg., ci potrebbe
essere una capacità residuale del 50% (…)” (doc. AI 27/1-2, sottolineatura del
redattore).
Ora,
a prescindere dal fatto che non si è espresso con chiarezza sulla capacità lavorativa
dell’assicurata in attività adeguate, va qui osservato che, nella lettera 26 agosto
2003 al curante, il dr. __________, ritenuta la nuova RM, non aveva attestato alcuna
inabilità lavorativa dell’assicurata e si era così espresso: “(…) la paziente
ha sempre avuto dolori lombari ma con saltuari episodi acuti. L’ultimo episodio
acuto ha avuto luogo in inizio luglio 2003. I fastidi sono poi regrediti
spontaneamente. Attualmente la paziente non accusa più molti dolori salvo
qualche fastidio lombare irradiante soprattutto la gamba sinistra. Dolori
prevalentemente in posizioni statiche ma anche deambulando. L’esame clinico non
evidenzia deficit neurologi. I riflessi sono conservati. La nuova RM
riconferma come la TAC del 1999 una grave discopatia L3/4 a L5/S1 con un grosso
prolasso L4/5 con substenosi del canale spinale. La situazione in complesso è
praticamente invariata (…)” (doc. AI 49/11-12). Anche nel precedente
certificato del 29 settembre 1999 il dr. __________ non si era pronunciato
sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 11/4-5).
Neppure,
come preteso dall’assicurata, la perizia 28 luglio 2004 può essere messa in
dubbio per il fatto che il dr. __________ non disponeva della RM del 2003.
Infatti, come appena visto, il perito era a conoscenza della nuova RM e
disponeva della valutazione operata dal dr. __________ sulla stessa. Al
riguardo il dr. __________ ha rilevato che “(…) per quanto concerne la
problematica della RM eseguita nel 2003 il dr. __________ era a conoscenza del
referto scritto (vedi pagina 3 e 5 della perizia) ed il peggioramento
radiologico è stato preso debitamente in considerazione dal perito. Normalmente
la conoscenza di un referto radiologico (scritto) abbinata alla visita clinica
del paziente di regola è sufficiente per valutare l’impedimento dovuto ad una
patologia reumatologica. In questo senso non ritengo giustificata la critica rivolta
al perito (…)” (doc. AI 59/1).
Anche
dall’ulteriore documentazione medica prodotta in sede di causa non è possibile
concludere che un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurata
è intervenuto tra la perizia del 28 luglio 2004 e la decisione su opposizione
del 18 ottobre 2005.
Infatti,
poste le diagnosi note e già considerate dal perito, nella lettera 9 marzo 2005
al rappresentante dell’assicurata, il dr. __________, FMH in chirurgia,
osservato che essa è in sua cura dal 1997 per dolori alla colonna dorso-lombare
e lombo-sacrale con irradiazioni agli arti inferiori senza tuttavia documentare
in alcun modo, ha solo sostenuto che “(…) durante questi anni la paziente ha
sempre continuato con le cure fisioterapeutiche ed antinfiammatorie, ma senza
miglioramento della sintomatologia dolorosa. All’ultima visita del 28.02.05, la
paziente lamentava ancora dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con
irradiazioni agli arti inferiori. Visto il persistere dei dolori, a mio parere
rimane inabile al 100% (…)” (doc. AI 51/3).
Al
riguardo il dr. __________ ha rilevato che “(…) in fase di opposizione viene presentato
certificato del dr. __________ del 9.3.2005 che attesta una situazione invariata
della problematica lombare negli ultimi anni ritenendola per questo inabile al
100%. Il rapporto in questione non porta elementi in favore di un mutamento
dello stato di salute rispetto al momento dell’ultima perizia. Conclusione:
assenza di nuovi elementi che potrebbero far supporre un mutamento dello stato
di salute rispetto al momento della perizia del dr. __________ di luglio 2004
(…)” (doc. AI 54/1).
Va
qui inoltre osservato che sempre il dr. __________, nel rapporto medico 2 marzo
2001, ha certificato un‘incapacità lavorativa totale dell’assicurata dal 6
agosto 2000 in avanti (doc. AI 11/1-3) allorquando in una lettera del 10 agosto
2000 alla Cassa malati __________ aveva dichiarato che “(…) visto il miglioramento
dello stato di salute, l’interessata riprenderà l’attività lavorativa al 100%
il giorno 01.08.2000 (…)” (incarto cassa malati doc. 1-6). In un altro certificato
del 18 gennaio 2002 lo stesso medico ha poi concluso che “(…) a mio parere la
paziente è inabile al 100% per lavori pesanti e potrà svolgere le abituali mansioni
per la conduzione dell’economia domestica al 50% (…)” (doc. AI 16/1).
Anche
nel certificato medico del 21 dicembre 2005 – dopo che il dr. __________ gli
aveva trasmesso il suo parere 7 dicembre 2005 nel quale, senza pronunciarsi
sulla capacità lavorativa dell’assi-curata, ha rilevato che “(…) avevo visto la
paziente in novembre del 2005 ancora con dolori lombari irradianti soprattutto
alla gamba sx e dolori alle spalle. L’esame clinico evidenziava una mobilità
lombare ridotta e dolente, ma paziente dimostrativa. Dolenzia muscolare diffusa
e poca dolenzia del rachide lombare. L’esame neurologico risultava normale. La nuova
RM conferma ora una completa sparizione del prolasso mediale L4/5 per cui
il canale spinale è nuovamente normale. Evidentemente la discopatia a livello
L4/5 è aumentata con un’obliterazione subtotale dello spazio intersomatico.
Discopatia pure a livello superiore. Essendoci un’anomalia di transizione, il
livello direttamente interessato è il secondo più basso. Da una parte quindi la
situazione è senza dubbio migliorata dal momento che il prolasso è scomparso ed
il canale spinale è ora regolare e d’altra parte la situazione è peggiorata per
quel che riguarda la discopatia poiché lo spazio intersomatico sicuramente è
ulteriormente regredito (…)” (doc. V/D2) – il dr. __________ ha solo addotto
che “(…) certifico che la paziente summenzionata malgrado le visite eseguite
dal Dr. __________ e dal Dr. __________ lamenta ancora dolori alla colonna dorso-lombare
e lombo-sacrale, per cui continua ad essere inabile al 50% (…)” (doc. V/D1).
Al
riguardo il dr. __________ nelle sue annotazioni 11 gennaio 2006 si è così espresso:
“(…) valutazione: l’attuale rapporto medico del dr. __________ mostra
un’evoluzione senz’altro favorevole con regressione del prolasso discale.
L’aumento della discopatia è un’evoluzione normale in presenza di un disco che
secca e si appiattisce. Clinicamente permane in questi casi una sindrome
lombovertebrale/lombospondilogena, patologia che porta ai limiti funzionali espressi
già dal perito __________. Rapporto succinto dr. __________: assenza di nuovi
elementi clinici. Conclusione: l’attuale rapporto dr. __________ basato su
recente indagine radiologica mostra una evoluzione regolare del prolasso
discale con residua discopatia L4/5. I limiti funzionali espressi dal perito __________
vanno quindi pienamente confermati (…)” (doc. XI/Bis).
Va
qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occa-sione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis
que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois,
cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du
SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra).
Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Nemmeno
un peggioramento della situazione dell’assicurata prima della decisione su
opposizione del 18 ottobre 2005 può essere giustificato da motivi di natura psichiatrica.
Infatti nessun medico ha mai evidenziato problemi di questa natura e il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini ed adolescenti, nel suo
attestato 17 novembre 2005 ha affermato che “(…) il medico sottoscritto dichiara
di seguire la paziente a margine dal 28.10.2005 e questo su segnalazione
del suo medico curante Dr. med. __________, a causa di: disturbo da dolore
cronico (…)” (doc. C, sottolineatura del redattore).
Non
va qui poi dimenticato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128);
- di
conseguenza, tenuto conto che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
Fatti
di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4
consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e richiamato
l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti;
Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e
572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere,
per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121
V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), siccome non dimostrato un
peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata dopo la perizia
reumatologica 28 luglio 2004 e fino alla decisione su opposizione 18 ottobre
2005;
- alla
perizia reumatologica 28 luglio 2004 del dr. __________, che non evidenzia
contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto
errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena
conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza;
- vista
l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi
(doc. AI 33/1-4, rapporto finale 23 novembre 2004 della consulente in
integrazione professionale) e ritenuto che l’assicurata può mettere a frutto la
sua residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate, occorre procedere
alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno;
- il
TCA rileva innanzitutto che, a differenza di quanto affermato in un primo
tempo, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un’attività
a tempo pieno rivendicando il diritto alle indennità dal 1° aprile 1996 (doc.
AI 25/1-3 e incarto diso). Ella ha poi dichiarato il 10 maggio 2004 che “(…)
senza il danno alla mia salute, avrei continuato a lavorare al 100%. Dopo la
nascita, mia figlia l’avrei lasciata a mia zia __________, abitante in via __________
a __________ (…)” (doc. AI 31-2).
In
simili circostanze è a ragione che per determinare il grado d’invalidità
l’Ufficio AI ha applicato il metodo generale del raffronto dei redditi;
- in
merito alle ripercussioni economiche, visto che una tredicesima non era
prevista e considerato che l’ultimo datore di lavoro ha attestato che per
l’anno 2004 la paga oraria ammontava a fr. 16,50 e le ore settimanali erano
42.50 (doc. AI 9/1-3 e 61/1), il consulente in integrazione professionale ha
ritenuto un salario da valido di fr. 36'156.-- (16.50 x 8.5 x 21.7 [media di
giorni di lavoro in un mese] x 12; doc. AI 64/1).
Il
TCA rileva che moltiplicando la paga settimanale per le 52 settimane di un anno
il salario da valido ammonterebbe invece a fr. 36'465.-- (fr. 16.50 x 42.50 x
52).
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato
in Pratique VSI 2002 p. 64).
Il
consulente in integrazione, utilizzando le tabelle RSS, settore professionale
privato, femminile, livello 4, valore mediano (secondo quartile) e ritenuta
un’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate ha ottenuto, dopo una
riduzione del 20%, un reddito da invalido aggiornato all’anno 2004 di fr.
33'812.-- che determina un grado d’invalidità del 6.48% e quindi non
pensionabile (doc. AI 64/1).
- ora,
va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale
nell’ambito di una procedura ricorsuale stralciata dal TFA (causa U 56/03), da
Considerandi
parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28
aprile 2006 ha informato le
parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori
regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei
salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la
determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella
determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori
nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora
confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i
valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.
Il
TCA rileva inoltre che anche volendo utilizzare quale salario da valido
l’importo di fr. 36'465.-- e applicando la riduzione massima possibile del 25% del
reddito da invalido l’assicurata non raggiungerebbe un grado d’invalidità
pensionabile.
Alla
medesima valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da
valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 2004 con
ogni verosimiglianza l’assicurata non raggiungerebbe un grado d’invalidità del
40%;
- con
il ricorso il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’esperi-mento di una
perizia specialistica.
Questo
Tribunale ritiene la refertazione medica agli atti sufficiente per valutare
l’incapacità al guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori
accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
- con
la decisione su opposizione di cui l’assicurata chiede l’annul-lamento
l’Ufficio AI ha anche respinto la richiesta di gratuito patrocinio adducendo
che “(…) anche senza valutare lo stato di bisogno dell’assicurata e che la
vertenza non sia di primo acchito votata all’insuccesso la condizione relativa
alla necessità dell’as-sistenza legale non è realizzata. Il caso in esame
rientra infatti nella casistica più consueta delle pratiche AI. Pertanto
l’assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo
possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere
alla corretta interpretazione dei punti controversi. (…)”.
Ai
sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze
lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il
diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni
temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,
causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di
un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag.
399).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung
des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche
Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt
nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia
265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti
sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in
considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,
Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in
Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA
inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio
per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura
amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37
n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Secondo
questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare
difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo
genere di problematiche.
Alla
luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il
gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a
quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso,
l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata
giurisprudenza, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza,
respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale
indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di
successo;
- visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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