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Decisione

32.2005.217

Rifiuto di prestazioni. Confermata la perizia reumatologica. Assicurata non prova un peggioramento tra il momento della perizia e quello della decisione impugnata. A ragione l'UAI ha applicato il meto

16 ottobre 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4

consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1 e DTF 121 V 366 consid. 1b) e richiamato

l’obbligo per ogni assicurato di ridurre il danno (egli deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, cfr. DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400 e i riferimenti;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e

572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

1995, p. 61), a mente del TCA, è giustificato ritenere,

per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 126 V 360; DTF 125 V 195; DTF 121

V 208 consid. 6b; DTF 115 V 142 consid. 8b), siccome non dimostrato un

peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata dopo la perizia

reumatologica 28 luglio 2004 e fino alla decisione su opposizione 18 ottobre

2005;

- alla

perizia reumatologica 28 luglio 2004 del dr. __________, che non evidenzia

contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto

errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena

conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza;

- vista

l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi

(doc. AI 33/1-4, rapporto finale 23 novembre 2004 della consulente in

integrazione professionale) e ritenuto che l’assicurata può mettere a frutto la

sua residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate, occorre procedere

alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno;

- il

TCA rileva innanzitutto che, a differenza di quanto affermato in un primo

tempo, l’assicurata si è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un’attività

a tempo pieno rivendicando il diritto alle indennità dal 1° aprile 1996 (doc.

AI 25/1-3 e incarto diso). Ella ha poi dichiarato il 10 maggio 2004 che “(…)

senza il danno alla mia salute, avrei continuato a lavorare al 100%. Dopo la

nascita, mia figlia l’avrei lasciata a mia zia __________, abitante in via __________

a __________ (…)” (doc. AI 31-2).

In

simili circostanze è a ragione che per determinare il grado d’invalidità

l’Ufficio AI ha applicato il metodo generale del raffronto dei redditi;

- in

merito alle ripercussioni economiche, visto che una tredicesima non era

prevista e considerato che l’ultimo datore di lavoro ha attestato che per

l’anno 2004 la paga oraria ammontava a fr. 16,50 e le ore settimanali erano

42.50 (doc. AI 9/1-3 e 61/1), il consulente in integrazione professionale ha

ritenuto un salario da valido di fr. 36'156.-- (16.50 x 8.5 x 21.7 [media di

giorni di lavoro in un mese] x 12; doc. AI 64/1).

Il

TCA rileva che moltiplicando la paga settimanale per le 52 settimane di un anno

il salario da valido ammonterebbe invece a fr. 36'465.-- (fr. 16.50 x 42.50 x

52).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

Il

consulente in integrazione, utilizzando le tabelle RSS, settore professionale

privato, femminile, livello 4, valore mediano (secondo quartile) e ritenuta

un’abilità lavorativa del 100% in attività adeguate ha ottenuto, dopo una

riduzione del 20%, un reddito da invalido aggiornato all’anno 2004 di fr.

33'812.-- che determina un grado d’invalidità del 6.48% e quindi non

pensionabile (doc. AI 64/1).

- ora,

va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale

nell’ambito di una procedura ricorsuale stralciata dal TFA (causa U 56/03), da

Considerandi

parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28

aprile 2006 ha informato le

parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori

regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei

salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la

determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella

determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori

nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora

confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i

valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.

Il

TCA rileva inoltre che anche volendo utilizzare quale salario da valido

l’importo di fr. 36'465.-- e applicando la riduzione massima possibile del 25% del

reddito da invalido l’assicurata non raggiungerebbe un grado d’invalidità

pensionabile.

Alla

medesima valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da

valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 2004 con

ogni verosimiglianza l’assicurata non raggiungerebbe un grado d’invalidità del

40%;

- con

il ricorso il rappresentante dell’assicurata ha chiesto l’esperi-mento di una

perizia specialistica.

Questo

Tribunale ritiene la refertazione medica agli atti sufficiente per valutare

l’incapacità al guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori

accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

- con

la decisione su opposizione di cui l’assicurata chiede l’annul-lamento

l’Ufficio AI ha anche respinto la richiesta di gratuito patrocinio adducendo

che “(…) anche senza valutare lo stato di bisogno dell’assicurata e che la

vertenza non sia di primo acchito votata all’insuccesso la condizione relativa

alla necessità dell’as-sistenza legale non è realizzata. Il caso in esame

rientra infatti nella casistica più consueta delle pratiche AI. Pertanto

l’assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo

possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere

alla corretta interpretazione dei punti controversi. (…)”.

Ai

sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze

lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il

diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni

temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,

causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di

un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag.

399).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung

des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche

Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt

nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia

265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti

sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in

considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter,

Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in

Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA

inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio

per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura

amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37

n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).

Secondo

questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare

difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo

genere di problematiche.

Alla

luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il

gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a

quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso,

l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata

giurisprudenza, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza,

respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo;

- visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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