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Decisione

32.2005.218

Casalinga; contestato grado di invalidità stabilito dall'amministrazione; rinvio per valutazione grado di invalidità secondo il metodo misto.

9 novembre 2006Italiano82 min

Source ti.ch

Fatti

i pranzi

per il figlio minorenne sono semplici e preparati comunque con notevole dispendio

di tempo;

le cene

preparate in settimana sono semplici, e comunque non solo viene aiutata, ma tutti

i lavori "di contorno" (apparecchiare, sparecchiate, lavare, pulire,

ecc.) vengono eseguiti esclusivamente dai familiari;

durante

il fine settimana è il marito ad occuparsi di tutto.

Punto

5.3 (pulizia dell'appartamento)

Vale lo

stesso discorso di cui al punto 5.2, con la differenza che l'attività della

signora RI 1 in questo ambito è ancora minore. Si limita in sostanza alle

piccole pulizie (quando può), con grande sforzo e con grande dispendio di

tempo. Il resto è tutto eseguito dai familiari e dalla cognata.

Alla luce

di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella

misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si

reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una

percentuale di invalidità del 15%.

Punto

5.4 (spesa e acquisti diversi)

La

signora RI 1 ha perfino dovuto delegare il marito per i semplici lavori

amministrativi. Non fa la spesa da sola, perchè non è in grado di farlo (e

quindi è di fatto impedita totalmente). Alla luce di quanto sopra, si ritiene

quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia troppo

esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si reputa che la valutazione

dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità

del 7,5%.

Punto

5.5 (bucato, confezione e riparazione di indumenti)

La

situazione è tanto grave che marito e figli devono stirare loro stessi i lori

indumenti. Il lavoro di stiratura e di lavatura è lento ed incompleto.

Alla luce

di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella

misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si

reputa

che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una

percentuale di invalidità del 11,25%.

Punto

5.6 (cura dei bambini e di altri membri della famiglia)

La

percentuale del 30% è troppo esigua, ritenuto che di fatto sono (quasi) gli

altri membri della famiglia a dovere avere cura della moglie e madre. Si

ritiene quindi una percentuale di, almeno, il 50%, con una percentuale di

invalidità del 5%.

Punto

5.7 (diversi)

La

signora RI 1 non può fare nulla. Dopo avere svolto il poco che riesce a

svolgere, non ha più energie per svolgere una qualsiasi attività. La percentuale

di impedimento deve quindi essere totale (100%), con una percentuale di invalidità

del 5%.

In

sostanza, sommando tutte le diverse poste, la percentuale totale di invalidità

è superiore al 70%, con diritto quindi ad una rendita intera. Del resto, questa

richiesta e valutazione è del tutto compatibile con la documentazione medica

prodotta dalla qui ricorrente (oltre che con le constatazioni della signora __________,

le cui valutazioni sono invece contestate).

Prove: doc., testi, richiamo atti, perizia medica

(ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica), si

richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di Bellinzona,

inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica

e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________

e da parte del dottor __________." (Doc. I)

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e

confermare la decisione contestata.

1.5. Con

scritto del 29 dicembre 2005 il rappresentante della ricorrente ha fatto

rilevare:

" Con/riferimento quindi alla mia richiesta di proroga,

Le segnalo che, quali ulteriori messi di prova, chiedo l'assunzione delle

seguenti testi:

a)

signora __________, __________, __________ b) signora __________, __________.

Si

tratta di persone che, quando possono, aiutano l'assicurata nell'ambito delle

faccende domestiche, delle pulizie, della spesa, ecc., e che possono riferire

circa gli effettivi impedimenti della stessa.

Preciso

inoltre che reputo necessario predisporre una perizia medica pluridisciplinare

(ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica,

richiamando altresì l'intera cartella clinica e l'intera documentazione medica

della signora RI 1 da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________)

onde valutare le affezioni di cui soffre l'assicurata e la loro incidenza sulle

mansioni di casalinga.

Del

resto, dal rapporto medico del dottor __________ del 21 gennaio 2005, si evince

che la signora RI 1, oltre che di importanti disturbi fisici, presenta dei

disturbi del sonno ed una stanchezza generalizzata importante, oltre che di un

importante stato depressivo con disturbi neuro-vegetativi. Sulla base di quanto

affermato dal dottor __________, la signora RI 1 non può lavorare in misura

superiore al 50%, e ciò anche nell'ambito

dell'attività

casalinga (ritenuto, sia chiaro, che il dottor __________ si riferisce solo all'aspetto

reumatologico della problematica).

Da

parte sua il dottor __________ ritiene l'assicurata inabile al lavoro nella

misura del 70% almeno.

Fra

l'altro, l'assicurata soffre di gravi problemi fisici e psichici (che non sono

stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'inchiesta economica per le

persone che si occupano dell'economia domestica).

Inoltre

nel dossier non risulta nemmeno che il caso, dopo l'ulteriore documentazione

medica prodotta, sia stato nuovamente sottoposto al SMR, come sostiene

l'Ufficio Al (ed in ogni caso l'assicurata non è stata nuovamente visitata, ritenuto

quindi che il SMR avrebbe semmai valutato la problematica unicamente sulla

carta...).

Si

precisa pure che l'Ufficio. Al non ha nemmeno proceduto ad alcuna nuova valutazione

relativamente alle questioni fisiche, nonostante fosse stato richiesto dall'assicurata

e nonostante il tenore della certificazione medica e delle motivazioni

prodotte.

Fra

l'altro, in merito alla perizia del dottor __________, non

si comprende minimamente come egli abbia potuto giungere alla conclusione

(quindi del tutto contestata) che, dal punto di vista reumatologico, l'assicurata

doveva essere considerata abile al lavoro al 100%, quando egli stesso ha

affermato:

a) che la signora RI 1 presenta una sindrome algica generalizzata con

dolori panvertebrali, alle estremità superiori ed inferiori;

b) che il rachide appare con una cifoscoliosi dorsale;

c) che la mobilità cervicale risulta limitata;

d) che a qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la

paziente lamenta dolori, e che tutte le parti molli del corpo sono indolenzite

senza ripartizione specifica come in una fibromialgia.

Considerandi

II

minimo che si possa dire e che c'è una netta discrepanza fra quanto constatato

dal dottor __________ e quando poi da lui valutato nell'ambito

dell'effettivo grado di inabilità. Si auspica quindi una perizia giudiziaria,

non solo in virtù di quanto affermato dal dottor __________, non solo in virtù

delle notevoli differenze di valutazione fra quella del dottor __________ e

quella del dottor __________, ma anche in virtù delle stesse contraddizioni contenute nella perizia del dottor __________ stesso.

E'

pure opportuno organizzare una nuova inchiesta a domicilio sugli impedimenti

del lavoro a domicilio. Del resto va detto che l'assistente sociale, a grandi

linee, ha correttamente riportato (nel senso di: trascritto) le indicazioni

dell'assicurata. Il problema giunge al momento della valutazione (del tutto

contestata e che contrasta con le indicazioni dell'assicurata e con le

constatazioni dell'assistente sociale stessa) della percentuale degli

impedimenti nell'ambito dei singoli campi di attività (punto 5), come indicato

in sede di ricorso. In sostanza, sommando tutte le diverse poste, la percentuale

totale di invalidità è certamente superiore al 70%, con diritto quindi ad una

rendita

intera.

Del

resto, questa richiesta e valutazione è del tutto compatibile con la

documentazione medica prodotta dalla ricorrente (oltre che con le constatazioni

della signora __________ le cui valutazioni sono invece contestate." (Doc.

VII)

1.6

In

data 9 ottobre 2005 l’Ufficio AI, su richiesta del TCA, ha trasmesso un

rapporto datato 14 febbraio 2005 del __________ dell’__________ (doc. X e Xbis),

sul quale il legale di RI 1 si è così pronunciato:

" In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la

presente in nome e per conto della signora RI 1.

Da

parte mia, dopo avere letto il rapporto del 14 febbraio 2005, riconfermo

vieppiù il mio ricorso ed i mezzi di prova da me richiesti, cui va aggiunta, a

mio avviso, una valutazione da effettuarsi anche a cura del servizio di

psichiatria e di psicologia medica di __________." (Doc. XII)

in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001.

nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22.

dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella

causaC.,I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità per un

gra- do d’inabilità maggiore di quello (del 41%) accertato

dall’amministrazione.

2.3

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato

alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece

le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel

diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata

giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

Nella

DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali

sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile

l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto

giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre

2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente

ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove

norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato

dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti

di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto

dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate

dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70.

%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC

1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag.

84.

consid. 1b).

Nel confronto dei

redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori

estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.

Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,

pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.5

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze

che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6

Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI

nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.

gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche

le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cov. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

2.7

Nella

specie, al fine di istruire l’aspetto medico, l’amministrazione ha innanzitutto

interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, il quale, nel

suo rapporto del 3 febbraio 2003, ha attestato una totale incapacità lavorativa

dal 1990, con una situazione tendente al peggioramento, ponendo quali diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa: " sindrome cervicobrachiale

e cervicocefale cron. rec con nausea e vertigini e stato dopo labirintite 94,

sindrome fibromialgica, sindrome lombo-spondilogena bilat, sindrome

ansioso-depressiva con attacchi di panico con somatizzazione gastrointestinale,

sindrome vertiginosa cronica + nausea”, tutte diagnosi fatte risalire al

1990.

Il medico, che ha precisato di avere in cura la paziente dal settembre

2002, ha inoltre attestato una serie di diagnosi minori di natura non invalidante

(doc. AI 5).

Con scritto 9 maggio 2003 il medico curante della richiedente ha

precisato che l’assicurata era inabile come casalinga all’80% (doc. AI 7).

Agli

atti sono stati inoltre versati diversi certificati medici di diversi

specialisti relativi ad accertamenti di natura neurologica (prof. dr. __________,

dr. __________) e radiologica (dr. __________) e un referto del dr. __________,

specialista malattie orecchio naso gola (doc. AI 7,8).

Con rapporto medico all’Ufficio AI del 20 agosto 2003 il prof. dr. __________,

specialista in neurochirurgia, diagnosticati “Disturbi funzionali in un

contesto ansioso-depressivo” suscettibili di miglioramento, ha precisato:

" Valutazione unica del 14.10.2002

Questa

assicurata presenta cefalee e sensazioni vertiginose non lateralizzate in assenza

di un substrato organico. Il problema è stato investigato nei minimi dettagli

dal Dr. med. __________, Primario Neurologia __________ (vedi allegato) e dal

punto di vista neurochirurgico non abbiamo rilevato alcun elemento suscettibile

di un trattamento mirato.

Anche

l'approfondimento in ambio otorinolaringologico (vedi allegato) non ha rivelato

alterazioni significative.

Sulla

base di questi elementi ci troviamo in presenza di disturbi puramente

funzionali in un contesto ansioso-depressivo.

Sulla

base di questi elementi non riteniamo alcuna incapacità lavorativa

medico-teorica di questa assicurata quale casalinga." (Doc. AI 8-3)

In data 18 dicembre 2003 la dr. __________, medico del SMR, ha

stilato la seguente “Proposta medico”:

" Diagnosi:

Sindrome

cervicobrachiale e cervicocefalica cronica recidivante

Sindrome

lombospondilogena bilaterale

Fibromialgia

Cefalee

e sensazioni vertiginose in assenza di substrato organico verosimilmente

funzionali in un contesto ansioso-depressivo

Sindrome

ansioso-depressiva con attacchi di panico

Medico curante Dr. __________: IL 80% come casalinga (riesce solo a cucinare)

Neurochirurgo Prof. __________: nessun substrato organico per i disturbi lamentati

(vertigini e cefalea). Nessuna incapacità lavorativa come casalinga.

Agli

atti pure diversi valutazioni neurologica e ORL che non evidenziano substrato

organico.

Conclusione: dal

punto di vista neurologico/ORL il caso è sufficientemente indagato, avendo

escluso una origine organica della sintomatologia vertiginosa e delle cefalee.

Non disponiamo invece di nessuna valutazione reumatologica specialistica

rispettivamente di una valida descrizione di eventuali deficit funzionali

fisici presenti.

Manca

inoltre una valutazione specialistica psichiatrica di questo caso nel quale la

componente psichica sembra comunque essere preponderante.

Ritengo

quindi indicato valutazione peritale reumatologica e psichiatrica."

(Doc. AI 10-1)

Di conseguenza l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurata a degli accertamenti

medici specialistici di natura reumatologica, tramite il dr. __________, e psichiatrica,

tramite il dr. __________ del SMR.

In

data 29 gennaio 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha presentato

all’Ufficio AI una perizia reumatologica ponendo come diagnosi una “sindrome

algica generalizzata” e attestando, tra l’altro, quanto segue:

" 2. Dati soggettivi dell'assicurato

L'assicurata

riferisce dolori "tremendi" alla colonna cervicale irradianti nucali,

verso la spalla destra, diffusamente nel braccio destro fino alla mano destra,

talvolta anche proiettanti verso la lombare e nelle gambe, sono presenti giorno

e notte indipendenti dalle posizioni corporee. Porta un collare giorno e notte.

Al braccio sinistro sente un dolore al polso. Riferisce pure dolori lombari

presenti quasi sempre, giorno e notte, indipendenti dalle posizioni,

proiettanti diffusamente nelle gambe bilaterali fino ai piedi. Come terapia

assume antireumatici, miorilassanti, in parte oppiacei, inoltre diversi

psicofarmaci; la fisioterapia viene eseguita direttamente dal medico curante.

3.

Constatazioni oggettive

Esame reumatologico

41enne

collaborante, che si lamenta di dolori durante l'intero esame peritale, peso 49

kg/statura 143,5 cm. Pressione arteriosa 130/80 mmHg, polso 102 battiti al

minuto regolare. Polsi arteriosi ben palpabili alle estremità inferiori.

Colonna vertebrale:

Cifosi

dorsale accentuata con minima scoliosi sinistroconvessa, posizione orizzontale

del bacino. Test di Matthias positivo. Colonna cervicale dolorante ai movimenti

passivi che risultano minimamente limitati (quando si riesce a distrarre

l'assicurata che irrigidisce la muscolatura paravertebrale durante il testing);

colonna dorsale limitata di un terzo alla flessione, di due terzi

all'estensione, libera alle lateroflessioni, movimenti riferiti doloranti;

colonna lombare libera alla flessione/estensione e alle lateroflessioni con dolori

continui.

Distanza

mento-giugulo-sternale 14/4 centimetri, Ott 30/31 centimetri, Schober 10/14, 5

centimetri. Distanza dita-suolo anteriore 14 cm.

Articolazioni periferiche:

Spalle,

gomiti, polsi, articolazioni delle dita, libere ai movimenti passivi. Anche

libere simmetriche ai movimenti passivi. Ginocchia stabili, mobilità passiva

normale. Articolazioni tibioastragaliche normali. Piedi piatti bilaterali.

Assenza di sinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori.

L'assicurata

riferisce dolori alla mobilizzazione di tutte le articolazioni.

Tutte

le parti molli sono indolenzite, senza preferenza dei punti fibromialgici.

Esame neurologico

Riflessi

osteotendinei vivi e simmetrici alle estremità superiori ed inferiori, Babinski

negativo. Lasègue negativo. Forza rozza alla muscolatura delle braccia e delle

gambe non valutabile per mancanza di compliance. Deambulazione sui talloni e

sulle punte dei piedi se possibile (in assicurata esitante). Segno di

Trendelenburg negativo. Marcia senza zoppia.

Radiologia

Colonna cervicale ap e laterale del 26.9.2002: uncartrosi C5/6.

Lombare ap secondo De Sèze del 26.3.2003 e in proiezione laterale del

19.12

: minime

spondilosi anteriori L3 e L4, assenza di altre alterazioni strutturali alla

colonna lombare e al bacino, articolazioni coxofemorali e sacroiliache normali.

Valutazione

La

signora RI 1, nata il __________, Via __________, __________ presenta

una sindrome algica generalizzata con dolori panvertebrali, alle estremità

superiori ed inferiori. All'esame clinico il rachide appare con una

cifoscoliosi dorsale, la mobilità cervicale risulta minimamente limitata in

ogni direzione, la lombare appare libera ai movimenti passivi. Sono assenti

deficit cervicolomboradicolari. La mobilità delle articolazioni periferiche

risulta normale, senza sinoviti.

A

qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la signora lamenta

dolori, tutte le parti molli del corpo sono indolenzite senza ripartizione

specifica come in una fibromialgia. Le radiografie della colonna cervicale e

lombare mostrano minime alterazioni degenerative, che sicuramente non spiegano

la sintomatologia dell'assicurata. La radiografia del bacino non rivela una

sacroileite, le articolazioni coxofemorali sono normali.

In

base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici, possiamo porre la diagnosi

di sindrome algica generalizzata.

La

malattia indicata rientra nella sfera delle patologie psichiatriche. Una

terapia strettamente somatica è dunque inutile.

Dal

lato strettamente reumatologico, giudico l'assicurata abile al lavoro per

qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% con un rendimento al 100%.

Questa valutazione è valida naturalmente anche per la professione di casalinga

esercitata dalla paziente.

Su

vostro mandato, è prevista anche una perizia psichiatrica." (Doc. AI 27

1-4)

e

concludendo quanto segue:

" 4. Diagnosi

Sindrome

algica generalizzata

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Dal

lato strettamente reumatologico, giudico l'assicurata abile al lavoro per

qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% con un rendimento al 100%.

Questa valutazione è valida naturalmente anche per la professione di casalinga

esercitata dalla paziente." (Doc. AI 27-5)

Dal canto suo, a seguito di un esame eseguito sull’assicurata l’8

aprile 2004, il dr. __________, psichiatra, ha presentato un dettagliato

“Rapporto d’esame clinico-psichiatrico” datato 15 aprile 2004 precisando tra

l’altro:

" Diagnosi:

❖Stato depressivo di media gravità (ICD10, F32.1)

❖Sindrome ansiosa generalizzata (ICD10, F41.1)

❖Sindrome di somatizzazione (ICD10, F45.0)

Valutazione/conclusione:

nella

valutazione dello stato psicopatologico dell'assicurata così come avviene in situazioni

analoghe e per quanto attiene alla

connotazione di immigrato, bisogna innanzitutto

confrontare l'ambiente socio-economico di provenienza con quello in cui

ci si trova in Svizzera. Si tratta cioè in

genere di soggetti che provengono da territori svantaggiati sotto il

profilo economico-lavorativo nei quali i

valori normalmente condivisi non

sono quelli riscontrabili nei paesi

con standard di vita elevati e con tutte le garanzie sociali, ma riguardano principalmente caratteristiche

di capacità fisica, forza di volontà, spirito

di sacrificio, esclusivamente individuali e

con la coesione famigliare come condizione essenziale ed unico referente

dei propri sforzi.

Accade però non infrequentemente che chi emigra non possiede sufficiente capacità di

integrazione culturale e la flessibilità psicologica necessarie per adattarsi

alla nuova situazione socio-culturale, proprio perché ancorato a valori

lasciati in patria ma ancora presenti e coltivati in seno alla famiglia.

Succede allora che per destabilizzare il fragile equilibrio che si viene così

ad instaurare basta poco, anche situazioni vissute in modo traumatico come

quella verificatasi in occasione del secondo parto dell'assicurata. Come per un effetto "domino" il

trauma di un parto difficoltoso altera questo equilibrio e coinvolge uno dopo

l'altro tutti gli ambiti vitali in cui essa si muove. Vengono così coinvolti l'integrità fisica con comparsa di dolori

diffusi, quella psicologica con lo sviluppo di una condizione

depressiva, la sfera lavorativa con sempre maggiori difficoltà a sostenere i ritmi richiesti e l'ambito

famigliare con incapacità a svolgere i compiti che la funzione di casalinga richiede. Con il trascorrere degli anni e senza

il ricorso a trattamenti specialistici, tale situazione si radica fino a

diventare invalidante, condizione che si rende evidente durante il periodo di trasferimento in Ticino.

Con

l'aggravamento dello stato psico-fisico è inevitabilmente sottoposta ad una

serie di controlli specialistici che risultano

però negativi e solo la valutazione ORL avanza il sospetto di una possibile pregressa vestibulopatia

periferica acuta a spiegazione delle sensazioni vertiginose lamentate. Neppure le cure stazionarie che effettua o i

trattamenti biologici a cui si sottopone modificano la situazione e solo

su insistenza del proprio medico curante, l'assicurata

comincia lentamente a rendersi conto che forse la causa del proprio malessere non è fisica ma

psicologica, causa a lungo rifiutata per motivi più che altro culturali, ed accetta

di sottoporsi a trattamento psicoterapico seppure a tuttora sembrerebbe

con scarsi benefici.

In conclusione ci troviamo confrontati con una persona

senza alcuna formazione specifica e senza qualifiche professionali, dotata di un modesto bagaglio culturale,

con scarse risorse personali e professionali

e con una personalità poco differenziata ed è su questa condizione

premorbosa che si inserisce l'evento traumatico del parto travagliato come

evento scatenante la psicopatologia in

atto.

La prognosi è strettamente legata alla prosecuzione del

trattamento psicoterapico instaurato ed in quest'ottica ho ritenuto opportuno consigliare all'assicurata

anche una costante presa a carico

psichiatrica allo scopo di monitorare correttamente il trattamento psicofarmacologico

cui è sottoposta dalla propria curante.

Conseguenze sulla capacità

lavorativa:

la psicopatologia di cui l'assicurata è portatrice la

limita nella misura del 50% sul piano della resa lavorativa. L'inizio di tale inabilità nella

percentuale indicata può ragionevolmente farsi risalire ai primi mesi del 1999. Va sottolineato il fatto che

l'assicurata non esercita più alcuna attività

lucrativa dal 1990, fatta eccezione per un breve tentativo di rientrare nel mondo del lavoro effettuato

nel 1998 e fallito dopo pochi mesi. Pertanto la percentuale indicata di

inabilità lavorativa va riferita alle mansioni di casalinga.

Per

quel che riguarda invece la possibilità di fornire

prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività

di commessa cosi come in altre attività lucrative, dal punto di vista medico-teorico

l'inabilità dell'assicurata va attualmente considerata completa dal 1999. Proseguendo

il trattamento psicoterapico instaurato e con una presa a carico anche psichiatrica

è teoricamente possibile che a medio termine (2-3 anni) l'assicurata possa

migliorare le proprie prestazioni come casalinga e considerata la giovane età,

riacquistare una sufficiente funzionalità nell'ambito dell'attività

precedentemente esercitata come commessa.

Non

si vedono invece possibilità concrete e ragionevoli per proporre provvedimenti

di riformazione professionale in considerazione del basso livello culturale

oggettivato." (Doc. AI 28)

Sentito il parere del medico del SMR dr. __________ (atti AI 29),

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 31 luglio

2004, preso atto della documentazione medica all’inserto, con rapporto del 28

settembre 2004 l’assistente sociale ha stimato le limitazioni nelle attività

come casalinga complessivamente in 41%.

L’incaricata ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:

" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti

all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia

domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

2.

%

La

signora RI 1 fatica molto ad affrontare le giornate. Il suo stato psico-fisico

le suggerirebbe di non alzarsi neppure dal letto al mattino. Tutto le appare

estremamente faticoso e tutto le crea uno stato di sofferenza costante peraltro

riconosciuta nella valutazione psichiatrica SMR

Valuto gli impedimenti

nella misura del 50 %.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

10.

%

La

signora RI 1 raccoglie tutte le sue energie per riuscire a preparare i pasti

per i familiari, almeno durante la settimana. Spiega che si tratta di un reale

sforzo poiché, per sua volontà, starebbe a letto tutto il giorno a causa dei

dolori diffusi che non l'abbandonano mai. D'altra parte, se non cucina si sente

maggiormente "inutile" alla sua famiglia e questo sentimento la

disturba molto. Inizia con largo anticipo a cucinare per essere pronta al

rientro del figlio a mezzogiorno. La pervade l'ansia e il nervosismo se

non riesce ad essere perfettamente in orario. Cucina pasti semplici tutti i

giorni salvo durante il fine settimana quando é, generalmente, il marito ad

occuparsi della preparazione dei pasti. I familiari l'aiutano molto poiché

desiderano vederla serena e allegra. I figli mettono i piatti nella

lavastoviglie, il marito riordina ed esegue le pulizie di fino. Pur apprezzando

molto l'aiuto prestato dai familiari, si sente in colpa per non riuscire a

sbrigare le varie mansioni autonomamente.

La

signora RI 1 esprime la sua sofferenza fisica e psichica. Sottolinea come sia,

per lei, di fondamentale importanza riuscire a preparare i pasti per i suoi

familiari; ciò le permette di sentirsi utile. Accetta una loro maggiore

collaborazione durante il fine settimana e ha delegato al marito le pulizie di

fino del locale cucina.

In

considerazione degli atti medici all'incarto e tenendo conto delle

dichiarazioni dell'assicurata, la valutazione degli impedimenti raggiunge il 30

% poiché, di fatto, l'assicurata prepara personalmente i pasti per la maggior parte

delle volte.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

10%

La

signora RI 1 afferma che ogni sforzo sostenuto provoca maggiori dolori e malessere.

Per questo motivo limita la sua attività ai lavori più leggeri come passare il

mocio vileda, spolverare, riordinare, ripulire la vaschetta, ecc. Anche per

eseguire questi lavori, afferma, deve raccogliere tutte le sue forze e

attendere il momento migliore. Non lavora mai ad un ritmo continuo e sostenuto

ma piuttosto a tappe, alternando all'attività il riposo.

Ha

rinunciato a passare l'aspirapolvere, lavare i vetri, fare le pulizie di fino

della casa poiché si tratta di compiti che la debilitano molto e in modo

prolungato. Cambia le lenzuola con l'aiuto del marito. I familiari si occupano

delle pulizie durante il fine settimana. Può inoltre contare sull'aiuto della

cognata.

La

signora RI 1 può ancora svolgere parte dell'attività, impiegando più tempo del

dovuto poiché lavora a tappe. Ha delegato completamente ai familiari i lavori

più pesanti. La sofferenza psichica dell'assicurata trova riscontro nel

rapporto d'esame clinico psichiatrico SMR. Valuto gli impedimenti nella misura

del 50 %.

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

5%

La

signora RI 1 afferma di recarsi, di solito, in compagnia del marito a fare la

spesa settimanale. In questo modo non deve personalmente portare gli acquisti

né riordinarli. Sostiene che anche questo compito l'affatica e le arreca più

dolori diffusi. Per questo motivo, raramente, si reca a fare la spesa da sola.

Nel 2000, le sue condizioni psichiche non le hanno permesso di guidare

l'automobile. L'ansia, la paura erano i sentimenti che la bloccavano totalmente

al pensiero di salire in macchina e trovarsi in mezzo al traffico. Grazie al

sostegno della dott.ssa __________, nel 2003, ha superato questa difficoltà ed

é riuscita nuovamente a condurre l'automobile con grande soddisfazione. La

signora RI 1 afferma di uscire raramente di casa, se non per le visite mediche

o per accompagnare i figli. Sostiene che il malessere generale che l'affligge,

le toglie ogni desiderio di stare in mezzo alla gente e intrattenere relazioni.

Per le difficoltà di concentrazione e la paura di sbagliare, ha delegato al

marito la preparazione dei pagamenti come pure le questioni amministrative

familiari.

L'autonomia

dell'assicurata appare limitata nel fare le spese come pure nel disbrigo dei

pagamenti e valuto gli impedimenti nella misura del 50 %. Le difficoltà

descritte dall'assicurata sono riconosciute nella valutazione psichiatrica SMR.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

7.

%

Dispone

di lavatrice e asciugatrice installate in casa. Può fare comodamente il bucato

quando se la sente. La signora RI 1 sottolinea che iniziare un lavoro le costa

un enorme sforzo, deve lottare contro il bisogno continuo di riposo. I

sentimenti di inutilità che nutre la spingono ad attivarsi ma i dolori che

avverte fisicamente la bloccano nell'esecuzione pratica dei lavori. Ciò si

traduce in sostanza nell'accumulo di biancheria da stirare. La signora RI 1

afferma di stirare a tappe, per brevi momenti. I figli, come pure il marito

stirano a loro volta ciò che necessitano.

La

signora RI 1 si impegna a fare quanto é nelle sue possibilità, ma il suo ritmo

di lavoro é lento e non garantisce la dovuta regolarità nell'esecuzione del

lavoro. Valuto gli impedimenti nella misura del 50 %.

5.6

Cura dei bambini e di altri

membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

3%

La

signora RI 1 ha due figli maschi rispettivamente di 18 e 14 anni. Li descrive

come bravi ragazzi, autonomi, rispettosi e molto comprensivi nei suoi

confronti. Ottengono buoni risultati a scuola e non l'hanno mai seriamente

impensierita. __________ é apprendista presso la Posta. Svolge il suo

apprendistato con interesse ed impegno. __________ frequenta la terza media con

piacere. Entrambi l'aiutano volentieri in casa. Per loro, come pure per il

marito, la signora RI 1 afferma di sforzarsi di apparire in buona forma. Ciò le

riesce solo a volte, al prezzo di un importante sforzo. Ora che ha ripreso a

guidare l'automobile, accompagna talvolta i suoi figli agli allenamenti o

altro.

l

figli sono la sua ragione di vita, per i quali si sforza di essere una madre

presente e attenta, non senza fatica il suo stato psicofisico le rende tutto molto difficile. Da qui la

percentuale di impedimento del 30 %.

5.7

Diversi

cura delle

piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

2.

%

La

signora RI 1 ricorda che, quando era in buona salute, si occupava della cura

del giardino coltivando diverse varietà di fiori, con molta soddisfazione. Ora,

il suo stato psico­fisico non le permette più di dedicarsi a questa attività.

E' il marito ad abbellire il giardino di casa. La signora RI 1 ha ricevuto in

regalo un cane di piccola taglia che le sta sempre accanto. Non se la sente di

portarlo a passeggio frequentemente. Sono i figli ad assicurare al cagnolino le

uscite necessarie.

Gli

impedimenti, in questo ambito, sono valutabili nella misura del 50%.

valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

41%

▪ Chi esegue

i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere

personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario

versato

i familiari

6.

GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

Attività

Ripartizione

impedimento

GRADO

D'INVALIDITÀ

Salariata

Casalinga

100%

41%

41%

TOTALE

41%

Da quando il danno alla salute ha

avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? da anni." (Doc. AI 31)

Richiesta in proposito dall’assistente sociale, l’assicurata ha dichiarato

che se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe esercitato

un’attività lucrativa (doc. AI 31-2).

Sulla

base della documentazione agli atti e degli accertamenti effettuati,

l’amministrazione, con deliberazione 6 ottobre 2004, trasmessa il successivo 13

ottobre alla Cassa di compensazione competente per il calcolo della

prestazione, ha attribuito un quarto di rendita alla richiedente per il periodo

dal 1. gennaio 2002, motivando il provvedimento come segue:

" Esito degli accertamenti:

Secondo

i nostri accertamenti, dal gennaio 1999 (inizio dell'anno di attesa) la limitazione

nel compimento delle mansioni consuete nell'ambito casalingo ammonta al 41%,

indicazioni raccolte nell'inchiesta per le casalinghe esperita dalla nostra assistente

sociale al suo domicilio in data 31.07.2004. Questa limitazione determina il

grado d'invalidità.

Decidiamo

pertanto:

• Dall'01.01.2000 (trascorso l'anno

d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto ad un quarto di rendita,

con grado AI del 41%.

Considerato

però che la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento della

rendita decorre unicamente dall'01.01.2002 ossia con un retroattività massima

di un anno dall'inoltro della richiesta (art. 48 cpv. 2 LAI)." (Doc. AI

32)

Mediante decisione 17 dicembre 2004 a RI 1 è stato formalmente

riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal 1.

gennaio 2002 (doc. AI 37).

2.8

Interposta

tempestiva opposizione tramite la CAP, RI 1 in data 31 gennaio 2005 ha contestato

la decisione dell’amministrazione sostenendo di essere inabile in misura ben

superiore del 41% e affermando tra l’altro quanto segue:

" Allego comunque già da ora il rapporto medico del

dottor __________ del 21 gennaio 2005, dal quale traspare sia la diagnosi, sia

lo status dell'assicurata. Dallo stesso traspare che la mia assistita, oltre

che di importanti disturbi fisici, presenta dei disturbi del sonno ed una

stanchezza generalizzata importante, oltre ad un importante stato depressivo

con disturbi neuro-vegetativi.

Il

dottor __________ conclude poi sostenendo che l'assicurata "non può

lavorare in nessun lavoro in misura superiore al 50%, dovesse anche trattarsi

di un lavoro leggero "adattato". Ed, aggiungo io, anche nell'ambito

dell'attività di casalinga (che è tutt'altro che leggera).

Non

solo ma il dottor __________, con certificato medico del 12 gennaio 2005 già in

vostro possesso (ritenuto che sono in attesa di riceverne uno più dettagliato e

completo) ritiene, a ragione, che alla signora RI 1 sia da applicare un grado

di invalidità non inferiore al 70%. Da parte mia sposo pure tale tesi, ed in

questo senso la vostra decisione del 17 dicembre 2004 deve essere annullata.

Ribadisco in ogni modo che sono in attesa di ulteriore documentazione medica

che vi sarà sottoposta quanto prima.

Mi

riservo del resto il diritto sia di motivare ulteriormente l'opposizione, sia

di richiedere o presentare ulteriori mezzi di prova." (Doc. AI 40)

L’interessata

ha prodotto un certificato del 21 gennaio 2005 del dr. __________, spec. in

medicina interna e reumatologia, il quale ha attestato quanto segue:

" DIAGNOSI: - Fibromialgia generalizzata

L'anamnesi

Ti è ben nota. Si tratta di una paziente presso cui è già nota apparentemente

da anni una fibromialgia generalizzata (già stata a __________ anni fa con

diagnosi positiva). Recentemente è stata riconosciuta da parte dell'AI

un'invalidità al 41%. La paziente lamenta da anni dolori, in particolare nella

regione cervico-scapolare bilaterale, secondariamente lombari ma anche alle

braccia e alle gambe.

Alle

gambe i dolori si sarebbero peggiorati negli ultimi mesi.

Associato

il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi con palpitazioni, sudori,

formicolii diffusi, sensazione di gonfiori, epigastralgie, sintomatologia di

colon irritabile. Sonno completamente disturbato. Astenia, stanchezza,

affaticamento generalizzato. Stato depressivo importante.

STATUS:

Paziente

in buon stato generale, peso 50 kg, altezza 1.45 m (-5 cm?). PA 110/80 mmhg

bilaterale. Auscultazione cardio-polmonare nella norma. Esame Neurologico:

forza, tono e sensibilità conservata e simmetrica ai 4 arti, ROT vivi e

simmetrici, marcia talloni-punte sp. Lasègue e retro-Lasègue negativo.

Esame

osteo-articolare: rachide in asse limitata a causa dei dolori la mobilità

cervico-dorso-lombare. Articolazioni periferiche tutte sp tranne la spalla sx.

con sintomatologia di impingement.

Punti

di fibromialgia tutti dolenti (18/18), ma anche numerosi punti di controllo

dolenti. Le zone più dolorose si situano nella regione cervico-scapolare e

lombo-sacrale.

DISCUSSIONE:

La

tua paziente lamenta quindi già da anni dei dolori diffusi predominanti alla

regione cervico-scapolare e lombo-sacrale con un disturbo del sonno e una

stanchezza generalizzata importante. Inoltre stato depressivo in cura e

importante. Associato vi è il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi

(vedi anamnesi).

Il

tutto depone fortemente per una fibromialgia generalizzata importante presso questa

paziente. Da escludere una malattia secondaria (test emato-chimici completi,

compresa tiroide, ricerca di epatite C) nonché un'eventuale malattia del

sistema nervoso (che in presenza di una RMN cerebrale normale sembra poco

probabile). Come tu ben sai la presa a carico della fibromialgia è

particolarmente difficile come gestione dei sintomi. Ho rassicurato la paziente

quanto la benignità della patologia per quel che concerne alterazioni organiche

gravi.

Per

quel che concerne l'invalidità secondo me la paziente vista la problematica importante

non può lavorare in nessun lavoro in misura superiore del 50%, dovesse

trattarsi anche di un lavoro leggero adattato." (Doc. AI 40)

In

data 14 febbraio 2005 il legale della richiedente ha ulteriormente affermato:

" In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la

presente in nome e per conto della signora RI 1, __________; N. AVS: __________.

Faccio quindi seguito alla mia ultima comunicazione del 4 febbraio 2005, ed in

allegato Vi trasmetto copia del rapporto del dottor __________ dell'8 febbraio

2005.

Da

parte mia confermo quindi integralmente la mia opposizione, nel senso che ritengo

che la mia cliente abbia diritto ad una rendita di invalidità in misura

completa, tenuto conto di un grado di inabilità quale casalinga di almeno il

70%.

Del

resto, la mia cliente soffre di gravi problemi fisici e psichici (che

senz'altro non sono stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica). Il rapporto

del dottor __________, al quale rinvio onde non essere inutilmente prolisso, è

del resto assai illuminante in questo senso. Peraltro l'assicurata non è mai

stata visitata dal punto di vista psichico da parte dei vostri servizi medici.

Relativamente

alle percentuali degli impedimenti citati nel rapporto della signora __________

del 28 settembre 2004, senz'altro le percentuali di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3,

5.

, 5.5 e 5.6 sono troppo contenute, e devono invece essere considerate,

tutte, almeno nella misura del 70%, tenuto conto sia delle problematiche

fisiche ma anche di quelli psichiche." (Doc. AI 45)

Nell’allegato

rapporto medico dell'8 febbraio 2005, il medico curante dell’assicurata, dr. __________,

dal canto suo affermava:

" Con questo scritto vorrei oppormi della decisione

succitata concernente il grado del 41% a partire dal 01.01.2000.

In

prima linea la paziente soffre di una gravissima depressione difficilmente

controllabile medicamentosamente che rende la paziente completamente inabile

sia per qualsiasi tipo di lavoro tra l'altro anche come casalinga in quanto che

la paziente soffre di un umore cronicamente soppresso con apatia e rallentamento

importante disturbi della concentrazione memoria-resistenza mentale.

Un

fattore aggravante sono sicuramente i suoi attacchi di panico e uno stato

ansioso cronico anche difficilmente da regolare medicamentosamente.

Inoltre

sussiste una sindrome somatizzante della depressione con effetto soprattutto

sul tratto gastrointestinale con dispepsia da un colon spastico che

eventualmente viene peggiorato da parte della fibromialgia.

Anche

il disturbo importante del sonno viene potenziato con una sopraposizione tra

fibromialgia e depressione. Consecutivamente la mancanza di sonno peggiora sia

la sintomatologia della fibromialgia generalizzata che anche lo stato

ansioso-depressivo.

In

quanto che la sindrome della fibromialgia isolatamente valuto anch'io con una incapacità

lavorativa del circa 40% si aggiunge un'incapacità lavorativa del 100% per i

disturbi psichiatrici.

Sottolineo

l'argomento principale della mia opposizione con il fatto che la paziente per

quanto riguarda la sua valutazione dell'incapacità lavorativa non è mai stata

vista da parte vostra da un psichiatra per stabilire il grado dell'invalidità

che già con i problemi psichiatrici arrivano sul 100%." (Doc. AI 45)

L’Ufficio

AI ha quindi interpellato il medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle

sue annotazioni 6 aprile 2005 si è così espresso:

" Assicurata casalinga

Vedi

rapporto del medico del 1.6.2004 che si basa su

- valutazione peritale Dr. __________ del 29.1.2004

- valutazione specialistica Dr. __________ del

8.4.2004

Diagnosi: stato depressivo di media gravità

Sindrome

ansiosa generalizzata

Sindrome di somatizzazione

Sindrome algica generalizzata con

dolori panvertebrale senza substrato

organico

Inchiesta per casalinghe del 31.7.2004 eseguita in

completa conoscenza dei dettagli medici:

- risulta un impedimento del 41 % quale casalinga

in fase di opposizione vengono presentati:

- lettera del dr. __________

del 8.2.2005: egli non condivide il grado d'invalidità stabilito. Non vengono

forniti nuovi elementi medici. La sua affermazione che l'assicurata non sarebbe

stata vista da un psichiatra è errata dato che l'assicurata è stata valutata

dal Dr. __________, FMH psichiatrica, in sede SMR il 8.4.2004. Le sue

conclusioni erano note in occasione dell'inchiesta a domicilio.

- Rapporto dr. __________

del 21.1.2005 con descrizione di una situazione clinica ben nota e presente da

anni.

Da parte dell'ufficio è stato richiesto un aggiornamento

da parte del __________ dove l'assicurata è in psicoterapia, rapporto pervenuto il 14.2.2005: in

questo rapporto viene descritta una situazione clinica sovrapponibile a quella

presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________.

Conclusione:

la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permette di oggettivare un cambiamento dello stato di salute

con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto alla situazione presente

in occasione delle valutazione specialistiche e dell'inchiesta a

domicilio." (Doc. AI 50)

Con

la decisione su opposizione 21 ottobre 2005, l'amministrazione ha osservato che

l’aggiornamento degli atti medici all'incarto non aveva permesso di mettere in

luce elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto a

quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. In particolare secondo

l’amministrazione sia l’aspetto reumatologico sia quello psichiatrico erano

stati valutati esaurientemente, tramite i referti del dr. __________ e del dr. __________.

D’altra parte anche il rapporto esperito dall’assistente sociale dopo

l’inchiesta a domicilio era da considerare incensurabile. Né, del resto, in

sede di opposizione erano state evidenziate modifiche o peggioramenti dello

stato di salute tali da inficiare o sovvertire le precedenti risultanze, il

certificato del dr. __________ in particolare non apportando alcun elemento

medico nuovo (doc. AI 52; cfr. consid. 1.2).

2.9

Con

il presente ricorso l'assicurata, ribadito che il suo stato di salute sarebbe

tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera di invalidità,

chiede l’effettuazione di ulteriori accertamenti (I, VII).

2.10

Allo

scopo di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale

invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività

lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in

seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o

meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V

262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata

in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op.

cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.11

Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'eventuale invalidità

dell'assicurata, l'Ufficio AI ha considerato l’assicurata esclusivamente casalinga,

applicando quindi il metodo specifico, dopo aver appurato che dal 1998 la

medesima non esercitava alcuna attività lavorativa. Accertati gli impedimenti

nello svolgimento delle mansioni consuete tramite l’inchiesta domiciliare, ha

quindi fissato il grado di inabilità in tal misura.

Ora,

questa Corte non può condividere, su questo punto, le conclusioni

dell’amministrazione.

Dall’incarto emerge infatti che l’assicurata ha dichiarato in corso

di procedura amministrativa, e più precisamente di fronte al dr. __________, di

aver lavorato dapprima come cameriera e poi come commessa in un negozio di

frutta e verdura sino alla nascita del primo figlio (nel 1986), e di aver in

seguito ripreso nuovamente tale attività sino alla nascita del secondo (nel 1990),

evento quest’ultimo che a detta dell’assicurata ha poi scatenato i diversi

problemi di salute (segnatamente i dolori all’apparato locomotore) che

attualmente ancora la affliggono (doc. AI 28; cfr. consid. 2.7.). L’interessata

ha quindi affermato di aver poi ripreso nel 1998 a lavorare come commessa nello

stesso negozio di frutta e verdura, ma di aver dovuto interrompere tale

attività, dopo pochi mesi, a motivo dei problemi di salute lamentati (doc. AI

28-3 e consid. 2.7). A suo dire, ella non avrebbe più ripreso a lavorare “a

causa dei persistenti disturbi lombovertebrali e per il perdurare dello stato

depressivo” (doc. AI 28-3).

D’altra parte, ancora in occasione dell’inchiesta esperita al suo

domicilio il 31 luglio 2004 (doc. AI 31) l’interessata, così richiesta, ha dichiarato

che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute avrebbe continuato a

lavorare, pur non specificando in quale misura.

Va altresì fatto osservare che già in occasione della presentazione

della richiesta di prestazioni assicurative del 2 gennaio 2003, la ricorrente

ha postulato la concessione non solo di una rendita ma anche

dell’orientamento professionale, dell’avviamento ad altra professione e del

collocamento in un altro posto di lavoro (doc. AI 1.6).

Dall’insieme di queste affermazioni dell’assicurata, rese in momenti,

a persone e in contesti diversi, bisogna dedurre che la medesima aveva

effettivamente l’intenzione e la volontà di riprendere un’attività lavorativa, se

e in misura in cui le sue condizioni di salute lo avessero permesso.

D’altra parte va evidenziato che nella specie l’Ufficio AI ha omesso

di interpellare il suo ultimo datore di lavoro ai fini di chiarire le esatte

circostanze che hanno determinato l’interruzione dell’attività salariata e le

condizioni della stessa, segnatamente le mansioni eseguite e il pensum dedicato

dall’interessata alla medesima.

Ne consegue che dalle affermazioni più volte fatte dall'interessata

- che questo Tribunale non ha motivo di considerare inveritiere -, e ritenuta

l’assenza di validi elementi probatori di segno contrario, appare giustificato

ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 e riferimenti), che

effettivamente la ricorrente ha interrotto risp. non ripreso l’attività lavorativa

a motivo delle sue condizioni di salute.

Deve di conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla

salute – e indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso

sulla capacità al lavoro (una non trascurabile incapacità risulta comunque

essere stata presente a partire dal 1990, cfr. le attestazioni mediche del suo

medico curante; doc. AI 5, consid 2.7) -, l’assicurata avrebbe con ogni

verosimiglianza esercitato un’attività lucrativa, almeno a tempo parziale.

Il calcolo dell’invalidità deve quindi essere operato secondo il

metodo misto (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

Appare quindi necessario che l’Ufficio AI, alla luce degli esiti degli

accertamenti effettuati e di quelli che si renderanno a questo scopo ancora

necessari, stabilisca la ripartizione più verosimile tra l’attività casalinga e

quella ipotetica salariata e proceda ad una nuova valutazione del grado

d’inabilità globale. Ne discende che la decisione impugnata va annullata.

2.12

2.12.1

Per

quanto riguarda l’esame dello stato di salute, l’amministrazione ha proceduto a

richiamare all’inserto diversa documentazione medica attestante i diversi

accertamenti medici esperiti in precedenza, di carattere radiologico,

neurologico e neurochirurgico e ha quindi fatto capo a due consultazioni specialistiche,

di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

L’assicurata,

fondandosi sostanzialmente sui certificati del suo medico curante, ritiene di

essere inabile in una misura superiore a quella attestata dai medici interpellati.

2.12.2

Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somato- forme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi

criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,

le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.12.3

Dagli accertamenti esperiti risulta che l’interessata

soffre di diversi disturbi, in particolare di una sindrome algica generalizzata,

oltre che di una sintomatologia vertiginosa, di cefalee e di una sindrome

ansioso-depressiva. Rilevato come dal profilo neurologico e neurochirurgico i

disturbi lamentati non avessero alcun substrato organico, l’Ufficio AI ha

quindi pertinentemente ritenuto necessario indagare la componente reumatologica

e quella psichiatrica, quest’ultima risultando del resto nel caso essere preponderante.

Orbene,

nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di

far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su

quelle dei due periti, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali

hanno compiutamente valutato il danno alla salute di cui è portatrice l'assicurata,

giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla

valutazione circa la capacità lavorativa dell’assicurata.

Dal

profilo psichiatrico, il dr. __________ ha considerato la ricorrente

portatrice di uno “stato depressivo di media gravità, di una sindrome

ansiosa generalizzata e una sindrome di somatizzazione”.

In

punto alla capacità lavorativa dell’interessata, lo specialista l’ha ritenuta

totalmente incapace sul piano lavorativo e parzialmente (nella misura del 50%)

nell’attività casalinga (cfr. sopra consid. 2.7; doc. AI 28). Va osservato

altresì che l’aggiornamento richiesto dall’Ufficio AI al Servizio di

psichiatria e di psicologia medica dell’__________, presso il quale la ricorrente

segue una psicoterapia dal novembre 2003, descrive una situazione clinica

sovrapponibile a quella che emerge dalla perizia del dr. __________ (doc.

Xbis).

La componente reumatologica è stata invece esaminata del dr. __________,

il quale ha pure lui posto la diagnosi di “sindrome algica generalizzata”

e concluso per una piena capacità lavorativa dal profilo puramente

reumatologico, sia in un’attività lavorativa che in quella di casalinga, osservando

come la patologia di cui è affetta la paziente rientri nelle patologie

psichiatriche (cfr. sopra consid. 2.7 e doc. AI 27).

Contrariamente

a quanto asserito dall’interessata il referto reumatologico agli atti appare

senza dubbio approfondito e dettagliato e questo tribunale non ha motivi per

ritenerlo incompleto o lacunoso.

Del

resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo

di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio

2003.

in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto

spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -

suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad

una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse

romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9

ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è

spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der

Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in

re W., I 240/01). Nel caso di specie, come del resto anche suggerito dal dr. __________,

l’amministrazione ha proceduto correttamente facendo eseguire un accurato esame

psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato

di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in

particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo

extra-somatico rilevante.

Ad

entrambi i referti specialistici va senz'altro attribuita piena valenza

probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.12

), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori

indagini.

Bisogna

altresì osservare che anche l’eventuale componente neurologica risulta

nella specie essere stata esaurientemente approfondita. La ricorrente è infatti

stata oggetto di esami radiologici e di consulti presso il __________. dr. __________,

neurochirurgo, e il dr. __________, neurologo. Entrambi gli specialisti hanno

concluso escludendo una relazione tra le alterazioni morfologiche descritte e

le manifestazioni sintomatiche, i disturbi lamentati dalla paziente essendo di

natura puramente funzionali in un contesto ansioso-depressivo (cfr. certificati

15.

ottobre 2002 e 20 agosto 2003 __________. __________, doc. AI 7 e 8; certificato

11.

ottobre 2002 dr. __________, doc. AI 8; cfr. sopra consid. 2.7). Nemmeno

l’accertamento otorinolaringologico effettuato ha potuto appurare alterazioni

significative (certificato dr. __________ del 22 novembre 2002, doc. AI 8).

D’altra

parte, come rettamente rilevato dal dr. __________ del SMR (doc. AI 50), il certificato

del 21 gennaio 2005 del dr. __________, spec. in reumatologia, prodotto dalla

ricorrente non porta alcun nuovo elemento di valutazione. Del resto, il dr. __________,

stabilendo una percentuale di inabilità del 50% a motivo di una fibriomialgia

generalizzata, non si discosta dalle conclusioni tratte dal dr. __________

nel suo rapporto del 15 aprile 2004, che anzi ha ritenuto la perizianda addirittura

totalmente incapace di svolgere un’attività lavorativa (doc. AI 28 e 40).

Quanto

poi al referto 8 febbraio 2005 del dr. __________, lo stesso non può mutare

alle conclusioni tratte dagli specialisti sulla base di un’accurata e

approfondita valutazione del caso. A prescindere infatti dalle considerazioni

generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei

medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.12.2), il

medico curante della ricorrente non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi

già noti, evidenziando altresì la necessità di sottoporre la pazien-

te ad un accertamento psichiatrico, ignorando che l’amministrazione aveva già

provveduto in questo senso (doc. AI 45).

Quanto

infine ai disturbi elencati dall’assicurata nel suo gravame, quali in

particolare il disturbo del sonno, la stanchezza lo stato depressivo con

disturbi neuro vegetativi (cfr. I, VII), degli stessi, già noti, ha già tenuto

adeguatamente conto il dr. __________ nel suo referto medico (cfr. consid. 2.7

e doc. AI 28).

Se

ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun

certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto

impugnato (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 121 V

366.

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i

disturbi di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in

maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati e in particolare dal

dr. __________.

In

conclusione, rispecchiando i succitati due referti specialistici tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.12.2), ad essi può esser fatto riferimento.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che

al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava

un’inabilità totale in ogni attività lavorativa e del 50% nelle mansioni

casalinghe.

2.13

2.13.1

Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale

casalinga, l’UAI, preso atto delle conclusioni mediche agli atti e in

particolare di quelle del dr. __________ che concludeva per un’inabilità in

ambito domestico del 50%, ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica. Nel rapporto datato 28

settembre 2004, allestito alla luce degli accertamenti medici, l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 41% (cfr. doc. AI 31 e

sopra per esteso al consid. 2.7).

2.13.2

Come

è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In

primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di

usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione

dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei

vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di

altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi,

cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5.

8.

Altre attività (p. es. aiuto

alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI

1997.

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni

abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in

ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle

dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia

domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo

inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di

norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli

compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I

102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.

143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.

consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata

DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die

geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den

Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur

Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen.

Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente

Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall

zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des

Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die

Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché

si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali

e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2

febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28

febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.13.3

Come

detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel suo rapporto del 28

settembre 2004 l’assistente sociale, sulla base degli accertamenti fatti presso

il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle conclusioni

dei medici, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione

casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 41% (cfr. in esteso

sopra al consid. 2.7).

Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica

evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata troppo ottimisticamente la

percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.

Questo

Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati

in sede medica.

Con particolare

riferimento all’apparente discrepanza tra la valutazione percentuale

dell'incapacità dell'assicurata a svolgere le mansioni domestiche espressa

dall'assistente sociale (41%) e quella indicata nelle conclusioni del dr. __________

(50%), va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la

giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione

medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al

domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re

T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p.

143.

consid. 5; cfr. anche sopra, consid. 2.14.2).

Nella

specie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, gli specialisti

interpellati hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore

probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con

riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.13.3 e 2.13.4).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame

occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito della ricorrente e dei figli, specie di quello maggiore (nato nel

1986), che risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate

risultanze mediche.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Ora,

la differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga

indicata dal dr. __________ e quella evidenziata dall'assistente sociale,

risiede nel fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole

di lavoro effettivamente necessaria in concreto per le varie funzioni.

L’assistente sociale ha per contro una formazione specifica che consente,

tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di

valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla; inoltre il medico non considera che lavori pesanti, quali ad esempio

il lavaggio dei tendaggi, che comportano sforzi particolari, non vengono svolti

tutti i giorni; infine, il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della

ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.

L'inchiesta

economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che, concretamente,

nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata

nei vari ambiti domestici: in concreto, ad esempio, per quanto riguarda la

preparazione dei pasti e la cura dei figli, l’assistente sociale ha

ritenuto che le limitazioni dell’assicurata fossero giustificate solo in una

misura ridotta del 30% rispetto a quella generale (50%) attestata dal medico

specialista, e questo in considerazione dei riscontri effettuati al domicilio e

della composizione della famiglia. Per il resto, va in ogni modo osservato che

nelle altre mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata

dall’assistente sociale coincide integralmente con la limitazione generale fissata

dal dr. __________ (50%).

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete,

ne consegue che questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d’incapacità

nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’UAI sulla base

dell’accertamento domiciliare operato dall'assistente sociale (41%), non

essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione

nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta dell’Ufficio AI di

basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta economica per casalinghe al

domicilio della ricorrente.

Né del resto le allegazioni formulate in proposito nel ricorso consentono

a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale,

ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente

erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Invero, le allegazioni ricorsuali non

apportano elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al

domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma si limitano in sostanza a contestare

la misura delle attività svolte dall’interessata rispettivamente a censurare la

percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito

va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione

specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni

constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata

capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su

quanto dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal

dr. __________ dall’altro. Né del resto nel gravame l’assicurata mette in

dubbio questa circostanza o apporta elementi che possano in qualche modo

indurre ad una differente valutazione. In realtà la differenza nell’esame degli

impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce

unicamente dalla valutazione che la stessa dà, già da un profilo medico, alla

propria inabilità e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire

un diverso esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche.

Considerato quindi che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo

medico deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del

tutto prive di fondamento.

2.14

Alla luce di quanto precede va

confermato il grado d’impedimento del 41% accertato nell’inchiesta

domiciliare.

Per quanto rilevato sopra (consid. 2.11), gli atti vanno invece retrocessi

all’amministrazione affinchè proceda ai necessari accertamenti al fine di

stabilire la quota parte in attività salariata da riconoscere all’interessata.

Tenendo conto della rispettiva quota in attività casalinga e applicando il

metodo misto, l’Ufficio AI dovrà quindi procedere a determinare nuovamente il

grado complessivo d’invalidità, sulla base dell’inabilità, totale, attribuita

dal dr. __________ allo svolgimento di un’attività lucrativa. Alla luce del

tasso globale di invalidità che ne scaturirà, l’amministrazione dovrà quindi valutare

se all’assicurata debba essere confermata l’attribuzione di un quarto di

rendita o di una prestazione maggiore.

In queste circostanze,

dunque, la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso accolto.

2.15

Da

ultimo, l’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA

l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e l’audizione di testi.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.12.3), la documentazione agli atti

è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria, così come formulata dall’interessata, deve essere disattesa.

Restano naturalmente riservati gli accertamenti che vorrà predisporre

l’amministrazione ai sensi di quanto precede (cfr. consid. 2.11 e 2.14)

2.16

Visto l'esito, almeno parzialmente favorevole del

ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da

parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000 a titolo di ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti

vengono retrocessi all'Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento

degli accertamenti di cui ai considerandi 2.11. e 2.14.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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