32.2005.218
Casalinga; contestato grado di invalidità stabilito dall'amministrazione; rinvio per valutazione grado di invalidità secondo il metodo misto.
9 novembre 2006Italiano82 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.218
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, TCA
Titolo:
Casalinga; contestato grado di invalidità stabilito dall'amministrazione; rinvio per valutazione grado di invalidità secondo il metodo misto.
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RICORSO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.218
fc/td
Lugano
9 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, casalinga, nel gennaio 2003 ha presentato una domanda
volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere
sofferente, dal 1990, di fibromialgia, sindrome ansioso depressiva, sindrome
vertiginosa (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 17 dicembre 2004
l’Ufficio AI ha attribuito alla richiedente un quarto di rendita di invalidità con
effetto dal 1. gennaio 2002, per un grado di inabilità del 41% (doc. AI 36).
1.2. Avverso
la decisione amministrativa RI 1, inizialmente patrocinata dalla __________, in
seguito dall’avv. RA 1, ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il
riesame della pratica, allegando diversa documentazione medica (doc. AI 38- 45).
Interpellato
il medico del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) (doc. AI 50),
con decisione 21ottobre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e
confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:
" Assicurata casalinga
Vedi
rapporto del medico del 1.6.2004 che si basa su
- valutazione peritale Dr. __________ del 29.1.2004
- valutazione specialistica Dr. __________ del
8.4.2004
Diagnosi: stato depressivo di media gravità
Sindrome
ansiosa generalizzata
Sindrome di somatizzazione
Sindrome algica generalizzata con
dolori panvertebrali senza substrato
organico
Inchiesta per casalinghe del 31.7.2004 eseguita in
completa conoscenza dei dettagli medici:
- risulta un impedimento del 41 % quale casalinga
in fase di opposizione vengono presentati:
- lettera del dr. __________
del 8.2.2005: egli non condivide il grado d'invalidità stabilito. Non vengono
forniti nuovi elementi medici. La sua affermazione che l'assicurata non sarebbe
stata vista da un psichiatra è errata dato che l'assicurata è stata valutata
dal Dr. __________, FMH psichiatrica, in sede SMR il 8.4.2004. Le sue
conclusioni erano note in occasione dell'inchiesta a domicilio.
- Rapporto dr. __________
del 21.1.2005 con descrizione di una situazione clinica ben nota e presente da
anni.
Da parte dell'ufficio è stato richiesto un aggiornamento
da parte del SPS dove l'assicurata è in psicoterapia, rapporto pervenuto il 14.2.2005: in
questo rapporto viene descritta una situazione clinica sovrapponibile a quella
presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________.
Conclusione:
la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permette di oggettivare un cambiamento dello stato di salute
con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto alla situazione presente
in occasione delle valutazione specialistiche e dell'inchiesta a
domicilio." (Doc. AI 50)
1.3.
Contro la decisione su opposizione, in data 18 novembre 2005 l’assicurata,
tramite il suo legale, è tempestivamente insorta al TCA.
Postulando
in sostanza il riconoscimento di una rendita intera, e, in via subordinata, la trasmissione
dell’incarto all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, essa ha
evidenziato fra l’altro quanto segue:
" La qui ricorrente ritiene tuttavia che la valutazione
dell'Ufficio Al non è solo del tutto sommaria, ma è irrita ed è anche stata
presa senza effettuare quelle valutazioni e quegli approfondimenti chiesti in
sede di opposizione dalla qui ricorrente (e ciò nonostante l'Ufficio Al abbia
atteso quasi un anno prima di emanare la decisione su opposizione qui
impugnata).
Si
precisa pure che l'Ufficio Al non ha nemmeno proceduto ad alcuna nuova valutazione
relativamente alle questioni fisiche, nonostante fosse stato richiesto
dall'assicurata e nonostante la certificazione medica e le motivazioni
prodotte.
Prove:
doc., testi, richiamo atti, perizia
medica (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologia e psichiatrica), si
richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di __________,
inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica
e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________
e da parte del dottor __________.
La
decisione su opposizione dell'Ufficio Al non può essere accettata, e si ritiene
invece che alla qui ricorrente vada riconosciuto un grado di invalidità di
almeno il 70%, con diritto quindi ad una rendita intera. Del resto, dal punto
di vista psichiatrico, lo stesso perito dell'AI ha valutato il grado di
invalidità nella misura del 50%, mentre il dottor __________, dal punto di
vista reumatologico, ha valutato l'invalidità almeno nella misura del 50%
(anche in lavori leggeri - e sappiamo tutti che l'attività di casalinga non comprende
certo solo lavori leggeri, che anzi sono la parte più esigua, mentre la parte
del leone la fanno i lavori di media pesantezza, rispettivamente di notevole pesantezza).
Del resto
va detto che la perizia del dottor __________ è ben fatta: ha visitato la paziente,
ne conosce e ne ha brevemente descritto l'anamnesi, ha posto la
diagnosi
(fibromialgia generalizzata), ne ha valutato lo status, ed ha posto le conclusioni,
che hanno il seguente tenore:
"La
tua paziente lamenta quindi già da anni dei dolori diffusi predominanti alla
regione cervico-scapolare e lombo-sacrale, con un disturbo del sonno ed una
stanchezza generalizzata importante. Inoltre stato depressivo in cura ed
importante. Associato vi è il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi
(vedi anamnesi).
II
tutto depone fortemente per una fibromialgia generalizzata importante presso questa
paziente
Come
tu ben sai la presa a carico della fibromialgia è particolarmente difficile
come gestione dei sintomi....
Per
quel che concerne l'invalidità, secondo me la paziente, vista la problematica
importante, non può lavorare in nessun lavoro in misura superiore del 50%,
dovesse trattarsi anche di un lavoro leggero adattato".
Il
rapporto del dottor __________, chiaro e completo, smentisce in tutto e per
tutto il rapporto del dottor __________ del 29 gennaio 2004. Fra l'altro, non si comprende
minimamente come abbia potuto, il dottor __________, giungere alla
conclusione (quindi del tutto contestata) che, dal punto di vista reumatologico,
la qui ricorrente doveva essere considerata abile al lavoro al 100%, quando
egli stesso ha affermato:
a) che la
signora RI 1 presenta una sindrome algica generalizzata con
dolori
panvertebrali, alle estremità superiori ed inferiori; b) che il rachide appare
con una cifoscoliosi dorsale; c) che la mobilità cervicale risulta limitata;
d) che a qualsiasi movimento del rachide e delle
articolazioni la paziente lamenta dolori, e che tutte le parti molli del corpo
sono indolenzite senza ripartizione specifica come in una fibromialgia.
Il minimo
che si possa dire e che c'è una netta discrepanza fra quanto constatato dal
dottor __________ e quando poi da lui valutato nell'ambito dell'effettivo
grado di inabilità. Si ritiene quindi che, come minimo, dal punto di vista
reumatologico la qui ricorrente sia da considerare inabile al lavoro nella
misura del 50% (oltre all'inabilità per motivi psichiatrici). Si auspica in
ogni caso una perizia giudiziaria, non solo in virtù di quanto affermato dal
dottor __________, non solo in virtù delle notevoli differenze di valutazione
fra quella del dottor __________ e quella del dottor __________, ma anche in
virtù delle stesse contraddizioni contenute nella perizia del dottor __________ stesso.
Prove:
doc., testi, richiamo atti, perizia
medica (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologia e psichiatrica), si
richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di Bellinzona,
inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica
e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________
e da parte del dottor __________.
Lo stesso
problema traspare chiaramente anche alla lettura del formulario relativo all'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, inchiesta del
31 luglio 2004.
Va detto
che l'assistente sociale, a grandi linee, ha correttamente riportato le indicazioni
dell'assicurata, e meglio:
A.
Inizio e
descrizione del danno alla salute (cfr. pagina 1, punto 1, e si noti tutti i
medicamenti che deve assumere);
B.
Definizione
dell'attività lucrativa (punto 2);
C.
Persone
che vivono nell'economia domestica (punto 3, ritenuto che un figlio è oramai
maggiorenne, ma vive in casa);
D.
Condizioni
dell'abitazione (punto 4)
Si noti
comunque che una casa di abitazione è fonte di maggiori lavori rispetto ad un appartamento.
Il
problema giunge al momento della valutazione della percentuale degli impedimenti
nell'ambito dei singoli campi di attività (punto 5).
Occorre
in questo caso procedere punto per punto, e meglio: Punto 5.1 (conduzione
dell'economia domestica)
Correttamente,
la signora __________ ha constatato che la signora RI 1 fa molta fatica ad affrontare
le giornate, che il suo stato psico-fisico le suggerirebbe di non alzarsi
neppure dal letto il mattino, e che tutto le appare estremamente faticoso, creandole
uno stato di sofferenza costante (riconosciuto in ambito di perizia
psichiatrica).
Si
ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia
troppo ottimistica. In effetti, con tanti e tali impedimenti (e si noti che in
seguito la signora RI 1 ha affermato di avere delegato al marito anche la
preparazione dei pagamenti come pure le questioni amministrative familiari:
insomma, non può più fare praticamente nulla), si reputa che la valutazione
dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di
invalidità del 3,75%.
Punto
5.2 (alimentazione)
Da quanto
constatato dalla signora __________, la signora RI 1 riesce, con notevole
sforzo e impiegando molto più tempo del normale, a preparare dei piccoli pasti
a mezzogiorno (in ogni caso non la colazione). Oltre a ciò non può fare nulla.
Del resto, durante il fine settimana, è il marito ad occuparsi della
preparazione di tutti i pasti. Si noti che la signora RI 1 ha la sola fortuna
che in casa tutti sono molto comprensivi, e che viene molto aiutata. Non è del
resto vero che l'assicurata
prepara
personalmente i pasti la maggior parte delle volte: non li prepara durante il
fine settimana, non prepara la colazione, e per il resto, i pasti per il figlio
a mezzogiorno trattasi di pasti semplici per i quali impiega comunque
moltissimo tempo, mentre la sera viene comunque aiutata da tutti gli altri (che
comunque apparecchiano, sparecchiano, lavano, riordinano, fanno le pulizie di fino,
ecc.).
Alla luce
di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella
misura del 30% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si
reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con
una percentuale di invalidità del 26,25%. Pensiamo solo al fatto che i pasti,
durante una settimana, sono generalmente 21 (colazione, pranzo e cena x 7
giorni), ma che:
la
colazione non viene mai preparata;
Fatti
i pranzi
per il figlio minorenne sono semplici e preparati comunque con notevole dispendio
di tempo;
le cene
preparate in settimana sono semplici, e comunque non solo viene aiutata, ma tutti
i lavori "di contorno" (apparecchiare, sparecchiate, lavare, pulire,
ecc.) vengono eseguiti esclusivamente dai familiari;
durante
il fine settimana è il marito ad occuparsi di tutto.
Punto
5.3 (pulizia dell'appartamento)
Vale lo
stesso discorso di cui al punto 5.2, con la differenza che l'attività della
signora RI 1 in questo ambito è ancora minore. Si limita in sostanza alle
piccole pulizie (quando può), con grande sforzo e con grande dispendio di
tempo. Il resto è tutto eseguito dai familiari e dalla cognata.
Alla luce
di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella
misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si
reputa che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una
percentuale di invalidità del 15%.
Punto
5.4 (spesa e acquisti diversi)
La
signora RI 1 ha perfino dovuto delegare il marito per i semplici lavori
amministrativi. Non fa la spesa da sola, perchè non è in grado di farlo (e
quindi è di fatto impedita totalmente). Alla luce di quanto sopra, si ritiene
quindi che la valutazione dell'impedimento nella misura del 50% sia troppo
esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si reputa che la valutazione
dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una percentuale di invalidità
del 7,5%.
Punto
5.5 (bucato, confezione e riparazione di indumenti)
La
situazione è tanto grave che marito e figli devono stirare loro stessi i lori
indumenti. Il lavoro di stiratura e di lavatura è lento ed incompleto.
Alla luce
di quanto sopra, si ritiene quindi che la valutazione dell'impedimento nella
misura del 50% sia troppo esigua. In effetti, con tanti e tali impedimenti, si
reputa
che la valutazione dell'impedimento sia da situare, almeno, al 75%, con una
percentuale di invalidità del 11,25%.
Punto
5.6 (cura dei bambini e di altri membri della famiglia)
La
percentuale del 30% è troppo esigua, ritenuto che di fatto sono (quasi) gli
altri membri della famiglia a dovere avere cura della moglie e madre. Si
ritiene quindi una percentuale di, almeno, il 50%, con una percentuale di
invalidità del 5%.
Punto
5.7 (diversi)
La
signora RI 1 non può fare nulla. Dopo avere svolto il poco che riesce a
svolgere, non ha più energie per svolgere una qualsiasi attività. La percentuale
di impedimento deve quindi essere totale (100%), con una percentuale di invalidità
del 5%.
In
sostanza, sommando tutte le diverse poste, la percentuale totale di invalidità
è superiore al 70%, con diritto quindi ad una rendita intera. Del resto, questa
richiesta e valutazione è del tutto compatibile con la documentazione medica
prodotta dalla qui ricorrente (oltre che con le constatazioni della signora __________,
le cui valutazioni sono invece contestate).
Prove: doc., testi, richiamo atti, perizia medica
(ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica), si
richiama l'intero incarto n. __________ da parte dell'Ufficio Al di Bellinzona,
inchiesta a domicilio sugli impedimenti, si richiama l'intera cartella clinica
e l'intera documentazione medica della signora RI 1 da parte del dottor __________
e da parte del dottor __________." (Doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e
confermare la decisione contestata.
1.5. Con
scritto del 29 dicembre 2005 il rappresentante della ricorrente ha fatto
rilevare:
" Con/riferimento quindi alla mia richiesta di proroga,
Le segnalo che, quali ulteriori messi di prova, chiedo l'assunzione delle
seguenti testi:
a)
signora __________, __________, __________ b) signora __________, __________.
Si
tratta di persone che, quando possono, aiutano l'assicurata nell'ambito delle
faccende domestiche, delle pulizie, della spesa, ecc., e che possono riferire
circa gli effettivi impedimenti della stessa.
Preciso
inoltre che reputo necessario predisporre una perizia medica pluridisciplinare
(ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica,
richiamando altresì l'intera cartella clinica e l'intera documentazione medica
della signora RI 1 da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________)
onde valutare le affezioni di cui soffre l'assicurata e la loro incidenza sulle
mansioni di casalinga.
Del
resto, dal rapporto medico del dottor __________ del 21 gennaio 2005, si evince
che la signora RI 1, oltre che di importanti disturbi fisici, presenta dei
disturbi del sonno ed una stanchezza generalizzata importante, oltre che di un
importante stato depressivo con disturbi neuro-vegetativi. Sulla base di quanto
affermato dal dottor __________, la signora RI 1 non può lavorare in misura
superiore al 50%, e ciò anche nell'ambito
dell'attività
casalinga (ritenuto, sia chiaro, che il dottor __________ si riferisce solo all'aspetto
reumatologico della problematica).
Da
parte sua il dottor __________ ritiene l'assicurata inabile al lavoro nella
misura del 70% almeno.
Fra
l'altro, l'assicurata soffre di gravi problemi fisici e psichici (che non sono
stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica).
Inoltre
nel dossier non risulta nemmeno che il caso, dopo l'ulteriore documentazione
medica prodotta, sia stato nuovamente sottoposto al SMR, come sostiene
l'Ufficio Al (ed in ogni caso l'assicurata non è stata nuovamente visitata, ritenuto
quindi che il SMR avrebbe semmai valutato la problematica unicamente sulla
carta...).
Si
precisa pure che l'Ufficio. Al non ha nemmeno proceduto ad alcuna nuova valutazione
relativamente alle questioni fisiche, nonostante fosse stato richiesto dall'assicurata
e nonostante il tenore della certificazione medica e delle motivazioni
prodotte.
Fra
l'altro, in merito alla perizia del dottor __________, non
si comprende minimamente come egli abbia potuto giungere alla conclusione
(quindi del tutto contestata) che, dal punto di vista reumatologico, l'assicurata
doveva essere considerata abile al lavoro al 100%, quando egli stesso ha
affermato:
a) che la signora RI 1 presenta una sindrome algica generalizzata con
dolori panvertebrali, alle estremità superiori ed inferiori;
b) che il rachide appare con una cifoscoliosi dorsale;
c) che la mobilità cervicale risulta limitata;
d) che a qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la
paziente lamenta dolori, e che tutte le parti molli del corpo sono indolenzite
senza ripartizione specifica come in una fibromialgia.
Considerandi
II
minimo che si possa dire e che c'è una netta discrepanza fra quanto constatato
dal dottor __________ e quando poi da lui valutato nell'ambito
dell'effettivo grado di inabilità. Si auspica quindi una perizia giudiziaria,
non solo in virtù di quanto affermato dal dottor __________, non solo in virtù
delle notevoli differenze di valutazione fra quella del dottor __________ e
quella del dottor __________, ma anche in virtù delle stesse contraddizioni contenute nella perizia del dottor __________ stesso.
E'
pure opportuno organizzare una nuova inchiesta a domicilio sugli impedimenti
del lavoro a domicilio. Del resto va detto che l'assistente sociale, a grandi
linee, ha correttamente riportato (nel senso di: trascritto) le indicazioni
dell'assicurata. Il problema giunge al momento della valutazione (del tutto
contestata e che contrasta con le indicazioni dell'assicurata e con le
constatazioni dell'assistente sociale stessa) della percentuale degli
impedimenti nell'ambito dei singoli campi di attività (punto 5), come indicato
in sede di ricorso. In sostanza, sommando tutte le diverse poste, la percentuale
totale di invalidità è certamente superiore al 70%, con diritto quindi ad una
rendita
intera.
Del
resto, questa richiesta e valutazione è del tutto compatibile con la
documentazione medica prodotta dalla ricorrente (oltre che con le constatazioni
della signora __________ le cui valutazioni sono invece contestate." (Doc.
VII)
1.6
In
data 9 ottobre 2005 l’Ufficio AI, su richiesta del TCA, ha trasmesso un
rapporto datato 14 febbraio 2005 del __________ dell’__________ (doc. X e Xbis),
sul quale il legale di RI 1 si è così pronunciato:
" In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la
presente in nome e per conto della signora RI 1.
Da
parte mia, dopo avere letto il rapporto del 14 febbraio 2005, riconfermo
vieppiù il mio ricorso ed i mezzi di prova da me richiesti, cui va aggiunta, a
mio avviso, una valutazione da effettuarsi anche a cura del servizio di
psichiatria e di psicologia medica di __________." (Doc. XII)
in
diritto
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001.
nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22.
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella
causaC.,I 623/98).
Nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità per un
gra- do d’inabilità maggiore di quello (del 41%) accertato
dall’amministrazione.
2.3
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece
le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto
giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre
2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente
ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove
norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti
di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto
dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70.
%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC
1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag.
84.
consid. 1b).
Nel confronto dei
redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.5
Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6
Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cov. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.7
Nella
specie, al fine di istruire l’aspetto medico, l’amministrazione ha innanzitutto
interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, il quale, nel
suo rapporto del 3 febbraio 2003, ha attestato una totale incapacità lavorativa
dal 1990, con una situazione tendente al peggioramento, ponendo quali diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa: " sindrome cervicobrachiale
e cervicocefale cron. rec con nausea e vertigini e stato dopo labirintite 94,
sindrome fibromialgica, sindrome lombo-spondilogena bilat, sindrome
ansioso-depressiva con attacchi di panico con somatizzazione gastrointestinale,
sindrome vertiginosa cronica + nausea”, tutte diagnosi fatte risalire al
1990.
Il medico, che ha precisato di avere in cura la paziente dal settembre
2002, ha inoltre attestato una serie di diagnosi minori di natura non invalidante
(doc. AI 5).
Con scritto 9 maggio 2003 il medico curante della richiedente ha
precisato che l’assicurata era inabile come casalinga all’80% (doc. AI 7).
Agli
atti sono stati inoltre versati diversi certificati medici di diversi
specialisti relativi ad accertamenti di natura neurologica (prof. dr. __________,
dr. __________) e radiologica (dr. __________) e un referto del dr. __________,
specialista malattie orecchio naso gola (doc. AI 7,8).
Con rapporto medico all’Ufficio AI del 20 agosto 2003 il prof. dr. __________,
specialista in neurochirurgia, diagnosticati “Disturbi funzionali in un
contesto ansioso-depressivo” suscettibili di miglioramento, ha precisato:
" Valutazione unica del 14.10.2002
Questa
assicurata presenta cefalee e sensazioni vertiginose non lateralizzate in assenza
di un substrato organico. Il problema è stato investigato nei minimi dettagli
dal Dr. med. __________, Primario Neurologia __________ (vedi allegato) e dal
punto di vista neurochirurgico non abbiamo rilevato alcun elemento suscettibile
di un trattamento mirato.
Anche
l'approfondimento in ambio otorinolaringologico (vedi allegato) non ha rivelato
alterazioni significative.
Sulla
base di questi elementi ci troviamo in presenza di disturbi puramente
funzionali in un contesto ansioso-depressivo.
Sulla
base di questi elementi non riteniamo alcuna incapacità lavorativa
medico-teorica di questa assicurata quale casalinga." (Doc. AI 8-3)
In data 18 dicembre 2003 la dr. __________, medico del SMR, ha
stilato la seguente “Proposta medico”:
" Diagnosi:
Sindrome
cervicobrachiale e cervicocefalica cronica recidivante
Sindrome
lombospondilogena bilaterale
Fibromialgia
Cefalee
e sensazioni vertiginose in assenza di substrato organico verosimilmente
funzionali in un contesto ansioso-depressivo
Sindrome
ansioso-depressiva con attacchi di panico
Medico curante Dr. __________: IL 80% come casalinga (riesce solo a cucinare)
Neurochirurgo Prof. __________: nessun substrato organico per i disturbi lamentati
(vertigini e cefalea). Nessuna incapacità lavorativa come casalinga.
Agli
atti pure diversi valutazioni neurologica e ORL che non evidenziano substrato
organico.
Conclusione: dal
punto di vista neurologico/ORL il caso è sufficientemente indagato, avendo
escluso una origine organica della sintomatologia vertiginosa e delle cefalee.
Non disponiamo invece di nessuna valutazione reumatologica specialistica
rispettivamente di una valida descrizione di eventuali deficit funzionali
fisici presenti.
Manca
inoltre una valutazione specialistica psichiatrica di questo caso nel quale la
componente psichica sembra comunque essere preponderante.
Ritengo
quindi indicato valutazione peritale reumatologica e psichiatrica."
(Doc. AI 10-1)
Di conseguenza l’Ufficio AI ha sottoposto l’assicurata a degli accertamenti
medici specialistici di natura reumatologica, tramite il dr. __________, e psichiatrica,
tramite il dr. __________ del SMR.
In
data 29 gennaio 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha presentato
all’Ufficio AI una perizia reumatologica ponendo come diagnosi una “sindrome
algica generalizzata” e attestando, tra l’altro, quanto segue:
" 2. Dati soggettivi dell'assicurato
L'assicurata
riferisce dolori "tremendi" alla colonna cervicale irradianti nucali,
verso la spalla destra, diffusamente nel braccio destro fino alla mano destra,
talvolta anche proiettanti verso la lombare e nelle gambe, sono presenti giorno
e notte indipendenti dalle posizioni corporee. Porta un collare giorno e notte.
Al braccio sinistro sente un dolore al polso. Riferisce pure dolori lombari
presenti quasi sempre, giorno e notte, indipendenti dalle posizioni,
proiettanti diffusamente nelle gambe bilaterali fino ai piedi. Come terapia
assume antireumatici, miorilassanti, in parte oppiacei, inoltre diversi
psicofarmaci; la fisioterapia viene eseguita direttamente dal medico curante.
3.
Constatazioni oggettive
Esame reumatologico
41enne
collaborante, che si lamenta di dolori durante l'intero esame peritale, peso 49
kg/statura 143,5 cm. Pressione arteriosa 130/80 mmHg, polso 102 battiti al
minuto regolare. Polsi arteriosi ben palpabili alle estremità inferiori.
Colonna vertebrale:
Cifosi
dorsale accentuata con minima scoliosi sinistroconvessa, posizione orizzontale
del bacino. Test di Matthias positivo. Colonna cervicale dolorante ai movimenti
passivi che risultano minimamente limitati (quando si riesce a distrarre
l'assicurata che irrigidisce la muscolatura paravertebrale durante il testing);
colonna dorsale limitata di un terzo alla flessione, di due terzi
all'estensione, libera alle lateroflessioni, movimenti riferiti doloranti;
colonna lombare libera alla flessione/estensione e alle lateroflessioni con dolori
continui.
Distanza
mento-giugulo-sternale 14/4 centimetri, Ott 30/31 centimetri, Schober 10/14, 5
centimetri. Distanza dita-suolo anteriore 14 cm.
Articolazioni periferiche:
Spalle,
gomiti, polsi, articolazioni delle dita, libere ai movimenti passivi. Anche
libere simmetriche ai movimenti passivi. Ginocchia stabili, mobilità passiva
normale. Articolazioni tibioastragaliche normali. Piedi piatti bilaterali.
Assenza di sinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori.
L'assicurata
riferisce dolori alla mobilizzazione di tutte le articolazioni.
Tutte
le parti molli sono indolenzite, senza preferenza dei punti fibromialgici.
Esame neurologico
Riflessi
osteotendinei vivi e simmetrici alle estremità superiori ed inferiori, Babinski
negativo. Lasègue negativo. Forza rozza alla muscolatura delle braccia e delle
gambe non valutabile per mancanza di compliance. Deambulazione sui talloni e
sulle punte dei piedi se possibile (in assicurata esitante). Segno di
Trendelenburg negativo. Marcia senza zoppia.
Radiologia
Colonna cervicale ap e laterale del 26.9.2002: uncartrosi C5/6.
Lombare ap secondo De Sèze del 26.3.2003 e in proiezione laterale del
19.12
: minime
spondilosi anteriori L3 e L4, assenza di altre alterazioni strutturali alla
colonna lombare e al bacino, articolazioni coxofemorali e sacroiliache normali.
Valutazione
La
signora RI 1, nata il __________, Via __________, __________ presenta
una sindrome algica generalizzata con dolori panvertebrali, alle estremità
superiori ed inferiori. All'esame clinico il rachide appare con una
cifoscoliosi dorsale, la mobilità cervicale risulta minimamente limitata in
ogni direzione, la lombare appare libera ai movimenti passivi. Sono assenti
deficit cervicolomboradicolari. La mobilità delle articolazioni periferiche
risulta normale, senza sinoviti.
A
qualsiasi movimento del rachide e delle articolazioni la signora lamenta
dolori, tutte le parti molli del corpo sono indolenzite senza ripartizione
specifica come in una fibromialgia. Le radiografie della colonna cervicale e
lombare mostrano minime alterazioni degenerative, che sicuramente non spiegano
la sintomatologia dell'assicurata. La radiografia del bacino non rivela una
sacroileite, le articolazioni coxofemorali sono normali.
In
base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici, possiamo porre la diagnosi
di sindrome algica generalizzata.
La
malattia indicata rientra nella sfera delle patologie psichiatriche. Una
terapia strettamente somatica è dunque inutile.
Dal
lato strettamente reumatologico, giudico l'assicurata abile al lavoro per
qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% con un rendimento al 100%.
Questa valutazione è valida naturalmente anche per la professione di casalinga
esercitata dalla paziente.
Su
vostro mandato, è prevista anche una perizia psichiatrica." (Doc. AI 27
1-4)
e
concludendo quanto segue:
" 4. Diagnosi
Sindrome
algica generalizzata
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Dal
lato strettamente reumatologico, giudico l'assicurata abile al lavoro per
qualsiasi attività lavorativa nella misura del 100% con un rendimento al 100%.
Questa valutazione è valida naturalmente anche per la professione di casalinga
esercitata dalla paziente." (Doc. AI 27-5)
Dal canto suo, a seguito di un esame eseguito sull’assicurata l’8
aprile 2004, il dr. __________, psichiatra, ha presentato un dettagliato
“Rapporto d’esame clinico-psichiatrico” datato 15 aprile 2004 precisando tra
l’altro:
" Diagnosi:
❖Stato depressivo di media gravità (ICD10, F32.1)
❖Sindrome ansiosa generalizzata (ICD10, F41.1)
❖Sindrome di somatizzazione (ICD10, F45.0)
Valutazione/conclusione:
nella
valutazione dello stato psicopatologico dell'assicurata così come avviene in situazioni
analoghe e per quanto attiene alla
connotazione di immigrato, bisogna innanzitutto
confrontare l'ambiente socio-economico di provenienza con quello in cui
ci si trova in Svizzera. Si tratta cioè in
genere di soggetti che provengono da territori svantaggiati sotto il
profilo economico-lavorativo nei quali i
valori normalmente condivisi non
sono quelli riscontrabili nei paesi
con standard di vita elevati e con tutte le garanzie sociali, ma riguardano principalmente caratteristiche
di capacità fisica, forza di volontà, spirito
di sacrificio, esclusivamente individuali e
con la coesione famigliare come condizione essenziale ed unico referente
dei propri sforzi.
Accade però non infrequentemente che chi emigra non possiede sufficiente capacità di
integrazione culturale e la flessibilità psicologica necessarie per adattarsi
alla nuova situazione socio-culturale, proprio perché ancorato a valori
lasciati in patria ma ancora presenti e coltivati in seno alla famiglia.
Succede allora che per destabilizzare il fragile equilibrio che si viene così
ad instaurare basta poco, anche situazioni vissute in modo traumatico come
quella verificatasi in occasione del secondo parto dell'assicurata. Come per un effetto "domino" il
trauma di un parto difficoltoso altera questo equilibrio e coinvolge uno dopo
l'altro tutti gli ambiti vitali in cui essa si muove. Vengono così coinvolti l'integrità fisica con comparsa di dolori
diffusi, quella psicologica con lo sviluppo di una condizione
depressiva, la sfera lavorativa con sempre maggiori difficoltà a sostenere i ritmi richiesti e l'ambito
famigliare con incapacità a svolgere i compiti che la funzione di casalinga richiede. Con il trascorrere degli anni e senza
il ricorso a trattamenti specialistici, tale situazione si radica fino a
diventare invalidante, condizione che si rende evidente durante il periodo di trasferimento in Ticino.
Con
l'aggravamento dello stato psico-fisico è inevitabilmente sottoposta ad una
serie di controlli specialistici che risultano
però negativi e solo la valutazione ORL avanza il sospetto di una possibile pregressa vestibulopatia
periferica acuta a spiegazione delle sensazioni vertiginose lamentate. Neppure le cure stazionarie che effettua o i
trattamenti biologici a cui si sottopone modificano la situazione e solo
su insistenza del proprio medico curante, l'assicurata
comincia lentamente a rendersi conto che forse la causa del proprio malessere non è fisica ma
psicologica, causa a lungo rifiutata per motivi più che altro culturali, ed accetta
di sottoporsi a trattamento psicoterapico seppure a tuttora sembrerebbe
con scarsi benefici.
In conclusione ci troviamo confrontati con una persona
senza alcuna formazione specifica e senza qualifiche professionali, dotata di un modesto bagaglio culturale,
con scarse risorse personali e professionali
e con una personalità poco differenziata ed è su questa condizione
premorbosa che si inserisce l'evento traumatico del parto travagliato come
evento scatenante la psicopatologia in
atto.
La prognosi è strettamente legata alla prosecuzione del
trattamento psicoterapico instaurato ed in quest'ottica ho ritenuto opportuno consigliare all'assicurata
anche una costante presa a carico
psichiatrica allo scopo di monitorare correttamente il trattamento psicofarmacologico
cui è sottoposta dalla propria curante.
Conseguenze sulla capacità
lavorativa:
la psicopatologia di cui l'assicurata è portatrice la
limita nella misura del 50% sul piano della resa lavorativa. L'inizio di tale inabilità nella
percentuale indicata può ragionevolmente farsi risalire ai primi mesi del 1999. Va sottolineato il fatto che
l'assicurata non esercita più alcuna attività
lucrativa dal 1990, fatta eccezione per un breve tentativo di rientrare nel mondo del lavoro effettuato
nel 1998 e fallito dopo pochi mesi. Pertanto la percentuale indicata di
inabilità lavorativa va riferita alle mansioni di casalinga.
Per
quel che riguarda invece la possibilità di fornire
prestazioni lavorative nell'ambito dell'attività
di commessa cosi come in altre attività lucrative, dal punto di vista medico-teorico
l'inabilità dell'assicurata va attualmente considerata completa dal 1999. Proseguendo
il trattamento psicoterapico instaurato e con una presa a carico anche psichiatrica
è teoricamente possibile che a medio termine (2-3 anni) l'assicurata possa
migliorare le proprie prestazioni come casalinga e considerata la giovane età,
riacquistare una sufficiente funzionalità nell'ambito dell'attività
precedentemente esercitata come commessa.
Non
si vedono invece possibilità concrete e ragionevoli per proporre provvedimenti
di riformazione professionale in considerazione del basso livello culturale
oggettivato." (Doc. AI 28)
Sentito il parere del medico del SMR dr. __________ (atti AI 29),
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base
degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 31 luglio
2004, preso atto della documentazione medica all’inserto, con rapporto del 28
settembre 2004 l’assistente sociale ha stimato le limitazioni nelle attività
come casalinga complessivamente in 41%.
L’incaricata ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:
" 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti
all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia
domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
2.
%
La
signora RI 1 fatica molto ad affrontare le giornate. Il suo stato psico-fisico
le suggerirebbe di non alzarsi neppure dal letto al mattino. Tutto le appare
estremamente faticoso e tutto le crea uno stato di sofferenza costante peraltro
riconosciuta nella valutazione psichiatrica SMR
Valuto gli impedimenti
nella misura del 50 %.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
30%
percentuale
di invalidità
10.
%
La
signora RI 1 raccoglie tutte le sue energie per riuscire a preparare i pasti
per i familiari, almeno durante la settimana. Spiega che si tratta di un reale
sforzo poiché, per sua volontà, starebbe a letto tutto il giorno a causa dei
dolori diffusi che non l'abbandonano mai. D'altra parte, se non cucina si sente
maggiormente "inutile" alla sua famiglia e questo sentimento la
disturba molto. Inizia con largo anticipo a cucinare per essere pronta al
rientro del figlio a mezzogiorno. La pervade l'ansia e il nervosismo se
non riesce ad essere perfettamente in orario. Cucina pasti semplici tutti i
giorni salvo durante il fine settimana quando é, generalmente, il marito ad
occuparsi della preparazione dei pasti. I familiari l'aiutano molto poiché
desiderano vederla serena e allegra. I figli mettono i piatti nella
lavastoviglie, il marito riordina ed esegue le pulizie di fino. Pur apprezzando
molto l'aiuto prestato dai familiari, si sente in colpa per non riuscire a
sbrigare le varie mansioni autonomamente.
La
signora RI 1 esprime la sua sofferenza fisica e psichica. Sottolinea come sia,
per lei, di fondamentale importanza riuscire a preparare i pasti per i suoi
familiari; ciò le permette di sentirsi utile. Accetta una loro maggiore
collaborazione durante il fine settimana e ha delegato al marito le pulizie di
fino del locale cucina.
In
considerazione degli atti medici all'incarto e tenendo conto delle
dichiarazioni dell'assicurata, la valutazione degli impedimenti raggiunge il 30
% poiché, di fatto, l'assicurata prepara personalmente i pasti per la maggior parte
delle volte.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
10%
La
signora RI 1 afferma che ogni sforzo sostenuto provoca maggiori dolori e malessere.
Per questo motivo limita la sua attività ai lavori più leggeri come passare il
mocio vileda, spolverare, riordinare, ripulire la vaschetta, ecc. Anche per
eseguire questi lavori, afferma, deve raccogliere tutte le sue forze e
attendere il momento migliore. Non lavora mai ad un ritmo continuo e sostenuto
ma piuttosto a tappe, alternando all'attività il riposo.
Ha
rinunciato a passare l'aspirapolvere, lavare i vetri, fare le pulizie di fino
della casa poiché si tratta di compiti che la debilitano molto e in modo
prolungato. Cambia le lenzuola con l'aiuto del marito. I familiari si occupano
delle pulizie durante il fine settimana. Può inoltre contare sull'aiuto della
cognata.
La
signora RI 1 può ancora svolgere parte dell'attività, impiegando più tempo del
dovuto poiché lavora a tappe. Ha delegato completamente ai familiari i lavori
più pesanti. La sofferenza psichica dell'assicurata trova riscontro nel
rapporto d'esame clinico psichiatrico SMR. Valuto gli impedimenti nella misura
del 50 %.
5.4
Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
5%
La
signora RI 1 afferma di recarsi, di solito, in compagnia del marito a fare la
spesa settimanale. In questo modo non deve personalmente portare gli acquisti
né riordinarli. Sostiene che anche questo compito l'affatica e le arreca più
dolori diffusi. Per questo motivo, raramente, si reca a fare la spesa da sola.
Nel 2000, le sue condizioni psichiche non le hanno permesso di guidare
l'automobile. L'ansia, la paura erano i sentimenti che la bloccavano totalmente
al pensiero di salire in macchina e trovarsi in mezzo al traffico. Grazie al
sostegno della dott.ssa __________, nel 2003, ha superato questa difficoltà ed
é riuscita nuovamente a condurre l'automobile con grande soddisfazione. La
signora RI 1 afferma di uscire raramente di casa, se non per le visite mediche
o per accompagnare i figli. Sostiene che il malessere generale che l'affligge,
le toglie ogni desiderio di stare in mezzo alla gente e intrattenere relazioni.
Per le difficoltà di concentrazione e la paura di sbagliare, ha delegato al
marito la preparazione dei pagamenti come pure le questioni amministrative
familiari.
L'autonomia
dell'assicurata appare limitata nel fare le spese come pure nel disbrigo dei
pagamenti e valuto gli impedimenti nella misura del 50 %. Le difficoltà
descritte dall'assicurata sono riconosciute nella valutazione psichiatrica SMR.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
7.
%
Dispone
di lavatrice e asciugatrice installate in casa. Può fare comodamente il bucato
quando se la sente. La signora RI 1 sottolinea che iniziare un lavoro le costa
un enorme sforzo, deve lottare contro il bisogno continuo di riposo. I
sentimenti di inutilità che nutre la spingono ad attivarsi ma i dolori che
avverte fisicamente la bloccano nell'esecuzione pratica dei lavori. Ciò si
traduce in sostanza nell'accumulo di biancheria da stirare. La signora RI 1
afferma di stirare a tappe, per brevi momenti. I figli, come pure il marito
stirano a loro volta ciò che necessitano.
La
signora RI 1 si impegna a fare quanto é nelle sue possibilità, ma il suo ritmo
di lavoro é lento e non garantisce la dovuta regolarità nell'esecuzione del
lavoro. Valuto gli impedimenti nella misura del 50 %.
5.6
Cura dei bambini e di altri
membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
30%
percentuale
di invalidità
3%
La
signora RI 1 ha due figli maschi rispettivamente di 18 e 14 anni. Li descrive
come bravi ragazzi, autonomi, rispettosi e molto comprensivi nei suoi
confronti. Ottengono buoni risultati a scuola e non l'hanno mai seriamente
impensierita. __________ é apprendista presso la Posta. Svolge il suo
apprendistato con interesse ed impegno. __________ frequenta la terza media con
piacere. Entrambi l'aiutano volentieri in casa. Per loro, come pure per il
marito, la signora RI 1 afferma di sforzarsi di apparire in buona forma. Ciò le
riesce solo a volte, al prezzo di un importante sforzo. Ora che ha ripreso a
guidare l'automobile, accompagna talvolta i suoi figli agli allenamenti o
altro.
l
figli sono la sua ragione di vita, per i quali si sforza di essere una madre
presente e attenta, non senza fatica il suo stato psicofisico le rende tutto molto difficile. Da qui la
percentuale di impedimento del 30 %.
5.7
Diversi
cura delle
piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
2.
%
La
signora RI 1 ricorda che, quando era in buona salute, si occupava della cura
del giardino coltivando diverse varietà di fiori, con molta soddisfazione. Ora,
il suo stato psicofisico non le permette più di dedicarsi a questa attività.
E' il marito ad abbellire il giardino di casa. La signora RI 1 ha ricevuto in
regalo un cane di piccola taglia che le sta sempre accanto. Non se la sente di
portarlo a passeggio frequentemente. Sono i figli ad assicurare al cagnolino le
uscite necessarie.
Gli
impedimenti, in questo ambito, sono valutabili nella misura del 50%.
valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
41%
▪ Chi esegue
i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere
personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario
versato
i familiari
6.
GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
Attività
Ripartizione
impedimento
GRADO
D'INVALIDITÀ
Salariata
Casalinga
100%
41%
41%
TOTALE
41%
Da quando il danno alla salute ha
avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro? da anni." (Doc. AI 31)
Richiesta in proposito dall’assistente sociale, l’assicurata ha dichiarato
che se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe esercitato
un’attività lucrativa (doc. AI 31-2).
Sulla
base della documentazione agli atti e degli accertamenti effettuati,
l’amministrazione, con deliberazione 6 ottobre 2004, trasmessa il successivo 13
ottobre alla Cassa di compensazione competente per il calcolo della
prestazione, ha attribuito un quarto di rendita alla richiedente per il periodo
dal 1. gennaio 2002, motivando il provvedimento come segue:
" Esito degli accertamenti:
Secondo
i nostri accertamenti, dal gennaio 1999 (inizio dell'anno di attesa) la limitazione
nel compimento delle mansioni consuete nell'ambito casalingo ammonta al 41%,
indicazioni raccolte nell'inchiesta per le casalinghe esperita dalla nostra assistente
sociale al suo domicilio in data 31.07.2004. Questa limitazione determina il
grado d'invalidità.
Decidiamo
pertanto:
• Dall'01.01.2000 (trascorso l'anno
d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) sorge il diritto ad un quarto di rendita,
con grado AI del 41%.
Considerato
però che la domanda è stata presentata tardivamente, il versamento della
rendita decorre unicamente dall'01.01.2002 ossia con un retroattività massima
di un anno dall'inoltro della richiesta (art. 48 cpv. 2 LAI)." (Doc. AI
32)
Mediante decisione 17 dicembre 2004 a RI 1 è stato formalmente
riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal 1.
gennaio 2002 (doc. AI 37).
2.8
Interposta
tempestiva opposizione tramite la CAP, RI 1 in data 31 gennaio 2005 ha contestato
la decisione dell’amministrazione sostenendo di essere inabile in misura ben
superiore del 41% e affermando tra l’altro quanto segue:
" Allego comunque già da ora il rapporto medico del
dottor __________ del 21 gennaio 2005, dal quale traspare sia la diagnosi, sia
lo status dell'assicurata. Dallo stesso traspare che la mia assistita, oltre
che di importanti disturbi fisici, presenta dei disturbi del sonno ed una
stanchezza generalizzata importante, oltre ad un importante stato depressivo
con disturbi neuro-vegetativi.
Il
dottor __________ conclude poi sostenendo che l'assicurata "non può
lavorare in nessun lavoro in misura superiore al 50%, dovesse anche trattarsi
di un lavoro leggero "adattato". Ed, aggiungo io, anche nell'ambito
dell'attività di casalinga (che è tutt'altro che leggera).
Non
solo ma il dottor __________, con certificato medico del 12 gennaio 2005 già in
vostro possesso (ritenuto che sono in attesa di riceverne uno più dettagliato e
completo) ritiene, a ragione, che alla signora RI 1 sia da applicare un grado
di invalidità non inferiore al 70%. Da parte mia sposo pure tale tesi, ed in
questo senso la vostra decisione del 17 dicembre 2004 deve essere annullata.
Ribadisco in ogni modo che sono in attesa di ulteriore documentazione medica
che vi sarà sottoposta quanto prima.
Mi
riservo del resto il diritto sia di motivare ulteriormente l'opposizione, sia
di richiedere o presentare ulteriori mezzi di prova." (Doc. AI 40)
L’interessata
ha prodotto un certificato del 21 gennaio 2005 del dr. __________, spec. in
medicina interna e reumatologia, il quale ha attestato quanto segue:
" DIAGNOSI: - Fibromialgia generalizzata
L'anamnesi
Ti è ben nota. Si tratta di una paziente presso cui è già nota apparentemente
da anni una fibromialgia generalizzata (già stata a __________ anni fa con
diagnosi positiva). Recentemente è stata riconosciuta da parte dell'AI
un'invalidità al 41%. La paziente lamenta da anni dolori, in particolare nella
regione cervico-scapolare bilaterale, secondariamente lombari ma anche alle
braccia e alle gambe.
Alle
gambe i dolori si sarebbero peggiorati negli ultimi mesi.
Associato
il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi con palpitazioni, sudori,
formicolii diffusi, sensazione di gonfiori, epigastralgie, sintomatologia di
colon irritabile. Sonno completamente disturbato. Astenia, stanchezza,
affaticamento generalizzato. Stato depressivo importante.
STATUS:
Paziente
in buon stato generale, peso 50 kg, altezza 1.45 m (-5 cm?). PA 110/80 mmhg
bilaterale. Auscultazione cardio-polmonare nella norma. Esame Neurologico:
forza, tono e sensibilità conservata e simmetrica ai 4 arti, ROT vivi e
simmetrici, marcia talloni-punte sp. Lasègue e retro-Lasègue negativo.
Esame
osteo-articolare: rachide in asse limitata a causa dei dolori la mobilità
cervico-dorso-lombare. Articolazioni periferiche tutte sp tranne la spalla sx.
con sintomatologia di impingement.
Punti
di fibromialgia tutti dolenti (18/18), ma anche numerosi punti di controllo
dolenti. Le zone più dolorose si situano nella regione cervico-scapolare e
lombo-sacrale.
DISCUSSIONE:
La
tua paziente lamenta quindi già da anni dei dolori diffusi predominanti alla
regione cervico-scapolare e lombo-sacrale con un disturbo del sonno e una
stanchezza generalizzata importante. Inoltre stato depressivo in cura e
importante. Associato vi è il classico corollario di disturbi neuro-vegetativi
(vedi anamnesi).
Il
tutto depone fortemente per una fibromialgia generalizzata importante presso questa
paziente. Da escludere una malattia secondaria (test emato-chimici completi,
compresa tiroide, ricerca di epatite C) nonché un'eventuale malattia del
sistema nervoso (che in presenza di una RMN cerebrale normale sembra poco
probabile). Come tu ben sai la presa a carico della fibromialgia è
particolarmente difficile come gestione dei sintomi. Ho rassicurato la paziente
quanto la benignità della patologia per quel che concerne alterazioni organiche
gravi.
Per
quel che concerne l'invalidità secondo me la paziente vista la problematica importante
non può lavorare in nessun lavoro in misura superiore del 50%, dovesse
trattarsi anche di un lavoro leggero adattato." (Doc. AI 40)
In
data 14 febbraio 2005 il legale della richiedente ha ulteriormente affermato:
" In merito alla problematica di cui in oggetto, invio la
presente in nome e per conto della signora RI 1, __________; N. AVS: __________.
Faccio quindi seguito alla mia ultima comunicazione del 4 febbraio 2005, ed in
allegato Vi trasmetto copia del rapporto del dottor __________ dell'8 febbraio
2005.
Da
parte mia confermo quindi integralmente la mia opposizione, nel senso che ritengo
che la mia cliente abbia diritto ad una rendita di invalidità in misura
completa, tenuto conto di un grado di inabilità quale casalinga di almeno il
70%.
Del
resto, la mia cliente soffre di gravi problemi fisici e psichici (che
senz'altro non sono stati tenuti in considerazione nell'ambito dell'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica). Il rapporto
del dottor __________, al quale rinvio onde non essere inutilmente prolisso, è
del resto assai illuminante in questo senso. Peraltro l'assicurata non è mai
stata visitata dal punto di vista psichico da parte dei vostri servizi medici.
Relativamente
alle percentuali degli impedimenti citati nel rapporto della signora __________
del 28 settembre 2004, senz'altro le percentuali di cui ai punti 5.1, 5.2, 5.3,
5.
, 5.5 e 5.6 sono troppo contenute, e devono invece essere considerate,
tutte, almeno nella misura del 70%, tenuto conto sia delle problematiche
fisiche ma anche di quelli psichiche." (Doc. AI 45)
Nell’allegato
rapporto medico dell'8 febbraio 2005, il medico curante dell’assicurata, dr. __________,
dal canto suo affermava:
" Con questo scritto vorrei oppormi della decisione
succitata concernente il grado del 41% a partire dal 01.01.2000.
In
prima linea la paziente soffre di una gravissima depressione difficilmente
controllabile medicamentosamente che rende la paziente completamente inabile
sia per qualsiasi tipo di lavoro tra l'altro anche come casalinga in quanto che
la paziente soffre di un umore cronicamente soppresso con apatia e rallentamento
importante disturbi della concentrazione memoria-resistenza mentale.
Un
fattore aggravante sono sicuramente i suoi attacchi di panico e uno stato
ansioso cronico anche difficilmente da regolare medicamentosamente.
Inoltre
sussiste una sindrome somatizzante della depressione con effetto soprattutto
sul tratto gastrointestinale con dispepsia da un colon spastico che
eventualmente viene peggiorato da parte della fibromialgia.
Anche
il disturbo importante del sonno viene potenziato con una sopraposizione tra
fibromialgia e depressione. Consecutivamente la mancanza di sonno peggiora sia
la sintomatologia della fibromialgia generalizzata che anche lo stato
ansioso-depressivo.
In
quanto che la sindrome della fibromialgia isolatamente valuto anch'io con una incapacità
lavorativa del circa 40% si aggiunge un'incapacità lavorativa del 100% per i
disturbi psichiatrici.
Sottolineo
l'argomento principale della mia opposizione con il fatto che la paziente per
quanto riguarda la sua valutazione dell'incapacità lavorativa non è mai stata
vista da parte vostra da un psichiatra per stabilire il grado dell'invalidità
che già con i problemi psichiatrici arrivano sul 100%." (Doc. AI 45)
L’Ufficio
AI ha quindi interpellato il medico del SMR, dott. __________, il quale, nelle
sue annotazioni 6 aprile 2005 si è così espresso:
" Assicurata casalinga
Vedi
rapporto del medico del 1.6.2004 che si basa su
- valutazione peritale Dr. __________ del 29.1.2004
- valutazione specialistica Dr. __________ del
8.4.2004
Diagnosi: stato depressivo di media gravità
Sindrome
ansiosa generalizzata
Sindrome di somatizzazione
Sindrome algica generalizzata con
dolori panvertebrale senza substrato
organico
Inchiesta per casalinghe del 31.7.2004 eseguita in
completa conoscenza dei dettagli medici:
- risulta un impedimento del 41 % quale casalinga
in fase di opposizione vengono presentati:
- lettera del dr. __________
del 8.2.2005: egli non condivide il grado d'invalidità stabilito. Non vengono
forniti nuovi elementi medici. La sua affermazione che l'assicurata non sarebbe
stata vista da un psichiatra è errata dato che l'assicurata è stata valutata
dal Dr. __________, FMH psichiatrica, in sede SMR il 8.4.2004. Le sue
conclusioni erano note in occasione dell'inchiesta a domicilio.
- Rapporto dr. __________
del 21.1.2005 con descrizione di una situazione clinica ben nota e presente da
anni.
Da parte dell'ufficio è stato richiesto un aggiornamento
da parte del __________ dove l'assicurata è in psicoterapia, rapporto pervenuto il 14.2.2005: in
questo rapporto viene descritta una situazione clinica sovrapponibile a quella
presente in occasione della valutazione da parte del Dr. __________.
Conclusione:
la documentazione medica raccolta in fase di opposizione non permette di oggettivare un cambiamento dello stato di salute
con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto alla situazione presente
in occasione delle valutazione specialistiche e dell'inchiesta a
domicilio." (Doc. AI 50)
Con
la decisione su opposizione 21 ottobre 2005, l'amministrazione ha osservato che
l’aggiornamento degli atti medici all'incarto non aveva permesso di mettere in
luce elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa rispetto a
quella apprezzata precedentemente in maniera approfondita. In particolare secondo
l’amministrazione sia l’aspetto reumatologico sia quello psichiatrico erano
stati valutati esaurientemente, tramite i referti del dr. __________ e del dr. __________.
D’altra parte anche il rapporto esperito dall’assistente sociale dopo
l’inchiesta a domicilio era da considerare incensurabile. Né, del resto, in
sede di opposizione erano state evidenziate modifiche o peggioramenti dello
stato di salute tali da inficiare o sovvertire le precedenti risultanze, il
certificato del dr. __________ in particolare non apportando alcun elemento
medico nuovo (doc. AI 52; cfr. consid. 1.2).
2.9
Con
il presente ricorso l'assicurata, ribadito che il suo stato di salute sarebbe
tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera di invalidità,
chiede l’effettuazione di ulteriori accertamenti (I, VII).
2.10
Allo
scopo di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in
seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V
262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata
in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op.
cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.11
Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l'eventuale invalidità
dell'assicurata, l'Ufficio AI ha considerato l’assicurata esclusivamente casalinga,
applicando quindi il metodo specifico, dopo aver appurato che dal 1998 la
medesima non esercitava alcuna attività lavorativa. Accertati gli impedimenti
nello svolgimento delle mansioni consuete tramite l’inchiesta domiciliare, ha
quindi fissato il grado di inabilità in tal misura.
Ora,
questa Corte non può condividere, su questo punto, le conclusioni
dell’amministrazione.
Dall’incarto emerge infatti che l’assicurata ha dichiarato in corso
di procedura amministrativa, e più precisamente di fronte al dr. __________, di
aver lavorato dapprima come cameriera e poi come commessa in un negozio di
frutta e verdura sino alla nascita del primo figlio (nel 1986), e di aver in
seguito ripreso nuovamente tale attività sino alla nascita del secondo (nel 1990),
evento quest’ultimo che a detta dell’assicurata ha poi scatenato i diversi
problemi di salute (segnatamente i dolori all’apparato locomotore) che
attualmente ancora la affliggono (doc. AI 28; cfr. consid. 2.7.). L’interessata
ha quindi affermato di aver poi ripreso nel 1998 a lavorare come commessa nello
stesso negozio di frutta e verdura, ma di aver dovuto interrompere tale
attività, dopo pochi mesi, a motivo dei problemi di salute lamentati (doc. AI
28-3 e consid. 2.7). A suo dire, ella non avrebbe più ripreso a lavorare “a
causa dei persistenti disturbi lombovertebrali e per il perdurare dello stato
depressivo” (doc. AI 28-3).
D’altra parte, ancora in occasione dell’inchiesta esperita al suo
domicilio il 31 luglio 2004 (doc. AI 31) l’interessata, così richiesta, ha dichiarato
che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute avrebbe continuato a
lavorare, pur non specificando in quale misura.
Va altresì fatto osservare che già in occasione della presentazione
della richiesta di prestazioni assicurative del 2 gennaio 2003, la ricorrente
ha postulato la concessione non solo di una rendita ma anche
dell’orientamento professionale, dell’avviamento ad altra professione e del
collocamento in un altro posto di lavoro (doc. AI 1.6).
Dall’insieme di queste affermazioni dell’assicurata, rese in momenti,
a persone e in contesti diversi, bisogna dedurre che la medesima aveva
effettivamente l’intenzione e la volontà di riprendere un’attività lavorativa, se
e in misura in cui le sue condizioni di salute lo avessero permesso.
D’altra parte va evidenziato che nella specie l’Ufficio AI ha omesso
di interpellare il suo ultimo datore di lavoro ai fini di chiarire le esatte
circostanze che hanno determinato l’interruzione dell’attività salariata e le
condizioni della stessa, segnatamente le mansioni eseguite e il pensum dedicato
dall’interessata alla medesima.
Ne consegue che dalle affermazioni più volte fatte dall'interessata
- che questo Tribunale non ha motivo di considerare inveritiere -, e ritenuta
l’assenza di validi elementi probatori di segno contrario, appare giustificato
ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 e riferimenti), che
effettivamente la ricorrente ha interrotto risp. non ripreso l’attività lavorativa
a motivo delle sue condizioni di salute.
Deve di conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla
salute – e indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso
sulla capacità al lavoro (una non trascurabile incapacità risulta comunque
essere stata presente a partire dal 1990, cfr. le attestazioni mediche del suo
medico curante; doc. AI 5, consid 2.7) -, l’assicurata avrebbe con ogni
verosimiglianza esercitato un’attività lucrativa, almeno a tempo parziale.
Il calcolo dell’invalidità deve quindi essere operato secondo il
metodo misto (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
Appare quindi necessario che l’Ufficio AI, alla luce degli esiti degli
accertamenti effettuati e di quelli che si renderanno a questo scopo ancora
necessari, stabilisca la ripartizione più verosimile tra l’attività casalinga e
quella ipotetica salariata e proceda ad una nuova valutazione del grado
d’inabilità globale. Ne discende che la decisione impugnata va annullata.
2.12
2.12.1
Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, l’amministrazione ha proceduto a
richiamare all’inserto diversa documentazione medica attestante i diversi
accertamenti medici esperiti in precedenza, di carattere radiologico,
neurologico e neurochirurgico e ha quindi fatto capo a due consultazioni specialistiche,
di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
L’assicurata,
fondandosi sostanzialmente sui certificati del suo medico curante, ritiene di
essere inabile in una misura superiore a quella attestata dai medici interpellati.
2.12.2
Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123;
STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somato- forme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.12.3
Dagli accertamenti esperiti risulta che l’interessata
soffre di diversi disturbi, in particolare di una sindrome algica generalizzata,
oltre che di una sintomatologia vertiginosa, di cefalee e di una sindrome
ansioso-depressiva. Rilevato come dal profilo neurologico e neurochirurgico i
disturbi lamentati non avessero alcun substrato organico, l’Ufficio AI ha
quindi pertinentemente ritenuto necessario indagare la componente reumatologica
e quella psichiatrica, quest’ultima risultando del resto nel caso essere preponderante.
Orbene,
nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di
far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su
quelle dei due periti, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali
hanno compiutamente valutato il danno alla salute di cui è portatrice l'assicurata,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla
valutazione circa la capacità lavorativa dell’assicurata.
Dal
profilo psichiatrico, il dr. __________ ha considerato la ricorrente
portatrice di uno “stato depressivo di media gravità, di una sindrome
ansiosa generalizzata e una sindrome di somatizzazione”.
In
punto alla capacità lavorativa dell’interessata, lo specialista l’ha ritenuta
totalmente incapace sul piano lavorativo e parzialmente (nella misura del 50%)
nell’attività casalinga (cfr. sopra consid. 2.7; doc. AI 28). Va osservato
altresì che l’aggiornamento richiesto dall’Ufficio AI al Servizio di
psichiatria e di psicologia medica dell’__________, presso il quale la ricorrente
segue una psicoterapia dal novembre 2003, descrive una situazione clinica
sovrapponibile a quella che emerge dalla perizia del dr. __________ (doc.
Xbis).
La componente reumatologica è stata invece esaminata del dr. __________,
il quale ha pure lui posto la diagnosi di “sindrome algica generalizzata”
e concluso per una piena capacità lavorativa dal profilo puramente
reumatologico, sia in un’attività lavorativa che in quella di casalinga, osservando
come la patologia di cui è affetta la paziente rientri nelle patologie
psichiatriche (cfr. sopra consid. 2.7 e doc. AI 27).
Contrariamente
a quanto asserito dall’interessata il referto reumatologico agli atti appare
senza dubbio approfondito e dettagliato e questo tribunale non ha motivi per
ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del
resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo
di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio
2003.
in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto
spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -
suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad
una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse
romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9
ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è
spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der
Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in
re W., I 240/01). Nel caso di specie, come del resto anche suggerito dal dr. __________,
l’amministrazione ha proceduto correttamente facendo eseguire un accurato esame
psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato
di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in
particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo
extra-somatico rilevante.
Ad
entrambi i referti specialistici va senz'altro attribuita piena valenza
probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.12
), senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori
indagini.
Bisogna
altresì osservare che anche l’eventuale componente neurologica risulta
nella specie essere stata esaurientemente approfondita. La ricorrente è infatti
stata oggetto di esami radiologici e di consulti presso il __________. dr. __________,
neurochirurgo, e il dr. __________, neurologo. Entrambi gli specialisti hanno
concluso escludendo una relazione tra le alterazioni morfologiche descritte e
le manifestazioni sintomatiche, i disturbi lamentati dalla paziente essendo di
natura puramente funzionali in un contesto ansioso-depressivo (cfr. certificati
15.
ottobre 2002 e 20 agosto 2003 __________. __________, doc. AI 7 e 8; certificato
11.
ottobre 2002 dr. __________, doc. AI 8; cfr. sopra consid. 2.7). Nemmeno
l’accertamento otorinolaringologico effettuato ha potuto appurare alterazioni
significative (certificato dr. __________ del 22 novembre 2002, doc. AI 8).
D’altra
parte, come rettamente rilevato dal dr. __________ del SMR (doc. AI 50), il certificato
del 21 gennaio 2005 del dr. __________, spec. in reumatologia, prodotto dalla
ricorrente non porta alcun nuovo elemento di valutazione. Del resto, il dr. __________,
stabilendo una percentuale di inabilità del 50% a motivo di una fibriomialgia
generalizzata, non si discosta dalle conclusioni tratte dal dr. __________
nel suo rapporto del 15 aprile 2004, che anzi ha ritenuto la perizianda addirittura
totalmente incapace di svolgere un’attività lavorativa (doc. AI 28 e 40).
Quanto
poi al referto 8 febbraio 2005 del dr. __________, lo stesso non può mutare
alle conclusioni tratte dagli specialisti sulla base di un’accurata e
approfondita valutazione del caso. A prescindere infatti dalle considerazioni
generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei
medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.12.2), il
medico curante della ricorrente non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi
già noti, evidenziando altresì la necessità di sottoporre la pazien-
te ad un accertamento psichiatrico, ignorando che l’amministrazione aveva già
provveduto in questo senso (doc. AI 45).
Quanto
infine ai disturbi elencati dall’assicurata nel suo gravame, quali in
particolare il disturbo del sonno, la stanchezza lo stato depressivo con
disturbi neuro vegetativi (cfr. I, VII), degli stessi, già noti, ha già tenuto
adeguatamente conto il dr. __________ nel suo referto medico (cfr. consid. 2.7
e doc. AI 28).
Se
ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun
certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto
impugnato (il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di
fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 121 V
366.
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), i
disturbi di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in
maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati e in particolare dal
dr. __________.
In
conclusione, rispecchiando i succitati due referti specialistici tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.12.2), ad essi può esser fatto riferimento.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che
al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava
un’inabilità totale in ogni attività lavorativa e del 50% nelle mansioni
casalinghe.
2.13
2.13.1
Per
quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale
casalinga, l’UAI, preso atto delle conclusioni mediche agli atti e in
particolare di quelle del dr. __________ che concludeva per un’inabilità in
ambito domestico del 50%, ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica. Nel rapporto datato 28
settembre 2004, allestito alla luce degli accertamenti medici, l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 41% (cfr. doc. AI 31 e
sopra per esteso al consid. 2.7).
2.13.2
Come
è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In
primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di
usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione
dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di
altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi,
cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre attività (p. es. aiuto
alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997.
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di
norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli
compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di
trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione
realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata
soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I
102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.
143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.
consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata
DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die
geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den
Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur
Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen.
Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché
si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali
e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2
febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28
febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.13.3
Come
detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel suo rapporto del 28
settembre 2004 l’assistente sociale, sulla base degli accertamenti fatti presso
il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle conclusioni
dei medici, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione
casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 41% (cfr. in esteso
sopra al consid. 2.7).
Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica
evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata troppo ottimisticamente la
percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.
Questo
Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione
operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle
indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati
in sede medica.
Con particolare
riferimento all’apparente discrepanza tra la valutazione percentuale
dell'incapacità dell'assicurata a svolgere le mansioni domestiche espressa
dall'assistente sociale (41%) e quella indicata nelle conclusioni del dr. __________
(50%), va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione
dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la
giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione
medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al
domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re
T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p.
143.
consid. 5; cfr. anche sopra, consid. 2.14.2).
Nella
specie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, gli specialisti
interpellati hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore
probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.13.3 e 2.13.4).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame
occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
del marito della ricorrente e dei figli, specie di quello maggiore (nato nel
1986), che risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate
risultanze mediche.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Ora,
la differenza tra la percentuale d'incapacità nell'attività di casalinga
indicata dal dr. __________ e quella evidenziata dall'assistente sociale,
risiede nel fatto che, giocoforza, il medico tiene poco conto della mole
di lavoro effettivamente necessaria in concreto per le varie funzioni.
L’assistente sociale ha per contro una formazione specifica che consente,
tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di
valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla; inoltre il medico non considera che lavori pesanti, quali ad esempio
il lavaggio dei tendaggi, che comportano sforzi particolari, non vengono svolti
tutti i giorni; infine, il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della
ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.
L'inchiesta
economica, in generale, tiene invece conto di tutti quei fattori che, concretamente,
nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata
nei vari ambiti domestici: in concreto, ad esempio, per quanto riguarda la
preparazione dei pasti e la cura dei figli, l’assistente sociale ha
ritenuto che le limitazioni dell’assicurata fossero giustificate solo in una
misura ridotta del 30% rispetto a quella generale (50%) attestata dal medico
specialista, e questo in considerazione dei riscontri effettuati al domicilio e
della composizione della famiglia. Per il resto, va in ogni modo osservato che
nelle altre mansioni domestiche la misura delle limitazioni attestata
dall’assistente sociale coincide integralmente con la limitazione generale fissata
dal dr. __________ (50%).
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete,
ne consegue che questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d’incapacità
nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’UAI sulla base
dell’accertamento domiciliare operato dall'assistente sociale (41%), non
essendoci sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione
nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta dell’Ufficio AI di
basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta economica per casalinghe al
domicilio della ricorrente.
Né del resto le allegazioni formulate in proposito nel ricorso consentono
a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale,
ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente
erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Invero, le allegazioni ricorsuali non
apportano elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al
domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma si limitano in sostanza a contestare
la misura delle attività svolte dall’interessata rispettivamente a censurare la
percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito
va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione
specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni
constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata
capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su
quanto dichiarato dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal
dr. __________ dall’altro. Né del resto nel gravame l’assicurata mette in
dubbio questa circostanza o apporta elementi che possano in qualche modo
indurre ad una differente valutazione. In realtà la differenza nell’esame degli
impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce
unicamente dalla valutazione che la stessa dà, già da un profilo medico, alla
propria inabilità e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire
un diverso esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche.
Considerato quindi che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo
medico deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del
tutto prive di fondamento.
2.14
Alla luce di quanto precede va
confermato il grado d’impedimento del 41% accertato nell’inchiesta
domiciliare.
Per quanto rilevato sopra (consid. 2.11), gli atti vanno invece retrocessi
all’amministrazione affinchè proceda ai necessari accertamenti al fine di
stabilire la quota parte in attività salariata da riconoscere all’interessata.
Tenendo conto della rispettiva quota in attività casalinga e applicando il
metodo misto, l’Ufficio AI dovrà quindi procedere a determinare nuovamente il
grado complessivo d’invalidità, sulla base dell’inabilità, totale, attribuita
dal dr. __________ allo svolgimento di un’attività lucrativa. Alla luce del
tasso globale di invalidità che ne scaturirà, l’amministrazione dovrà quindi valutare
se all’assicurata debba essere confermata l’attribuzione di un quarto di
rendita o di una prestazione maggiore.
In queste circostanze,
dunque, la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso accolto.
2.15
Da
ultimo, l’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA
l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e l’audizione di testi.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.12.3), la documentazione agli atti
è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria, così come formulata dall’interessata, deve essere disattesa.
Restano naturalmente riservati gli accertamenti che vorrà predisporre
l’amministrazione ai sensi di quanto precede (cfr. consid. 2.11 e 2.14)
2.16
Visto l'esito, almeno parzialmente favorevole del
ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da
parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000 a titolo di ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti
vengono retrocessi all'Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento
degli accertamenti di cui ai considerandi 2.11. e 2.14.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster