32.2005.219
ricorso dichiarato irricevibile perché presentato contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione davanti all'Ufficio AI
9 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2005.219
Data decisione, Autorità:
09.01.2006, TCA
Titolo:
ricorso dichiarato irricevibile perché presentato contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione davanti all'Ufficio AI
IRRICEVIBILITÀ
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.219
rg/td
Lugano
9 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto ed in diritto:
- che con
Considerandi
decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1958, al beneficio
di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre
2002;
- che ai
sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza
che le ha notificate;
- che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono
essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art.
52.
cpv. 2 LPGA);
- che per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il
ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il
terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);
- che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
- che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga;
- che nel
caso in esame la decisione 13 ottobre 2005 dell’Ufficio AI di cui, tramite il
"ricorso" in oggetto si chiede l'annullamento non ha ancora fatto
oggetto di una procedura di opposizione;
- che
l'avv. RA 1 con lettera 3 gennaio 2006 postula l'immediato rinvio degli atti
all'Ufficio AI (Doc. VII);
- che si
giustifica quindi la trasmissione degli atti all'Amministrazione affinché
proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su
opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
“ricorso” 18 novembre 2005 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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