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Decisione

32.2005.219

ricorso dichiarato irricevibile perché presentato contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione davanti all'Ufficio AI

9 gennaio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

32.2005.219

Data decisione, Autorità:

09.01.2006, TCA

Titolo:

ricorso dichiarato irricevibile perché presentato contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione davanti all'Ufficio AI

IRRICEVIBILITÀ

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2005.219

rg/td

Lugano

9 gennaio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2005

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in fatto ed in diritto:

- che con

Considerandi

decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1958, al beneficio

di una rendita intera d’invalidità con effetto dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre

2002;

- che ai

sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza

che le ha notificate;

- che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono

essere motivate e contenere un avvertimento relativo ai rimedi giuridici (art.

52.

cpv. 2 LPGA);

- che per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il

ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il

terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

- che la

procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale;

- che per

quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in

vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a

–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga;

- che nel

caso in esame la decisione 13 ottobre 2005 dell’Ufficio AI di cui, tramite il

"ricorso" in oggetto si chiede l'annullamento non ha ancora fatto

oggetto di una procedura di opposizione;

- che

l'avv. RA 1 con lettera 3 gennaio 2006 postula l'immediato rinvio degli atti

all'Ufficio AI (Doc. VII);

- che si

giustifica quindi la trasmissione degli atti all'Amministrazione affinché

proceda all'esame dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su

opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

“ricorso” 18 novembre 2005 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nell'ambito delle sue

competenze, rendendo una decisione su opposizione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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