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Decisione

32.2005.22

valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, al 50% salariata e al 50% casalinga. Reiezione della domanda di rendita

7 luglio 2005Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

i medici consultati dall'ufficio assicurazione invalidità si siano concordemente

espressi per un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dal 28.06.2000 e

fino almeno al novembre 2001, e in seguito e per il futuro di almeno il

70%.

ff) In conclusione si può ritenere

che lo stipendio che la signora RI 1 potrebbe percepire con un’attività da lei

ragionevolmente esigibile, è leggermente inferiore a quello attualmente

percepito di fr. 2'261.- mensili lordi, siccome detto reddito corrisponde in

effetti ad un grado di occupazione del 35%, presumibilmente non sostenibile a

lungo dalla ricorrente. Riducendo proporzionalmente lo stipendio di fr. 2'261.-

si ottiene, per un'attività parziale nella misura del 30%, uno stipendio di

franchi 1'938.- lordi mensili.

c) L'invalidità dell'opponente è quindi da

determinarsi facendo il raffronto tra il reddito che la signora RI 1 avrebbe

potuto ottenere se non fosse diventata invalida, di cui al punto a) ed il

reddito da attività lucrativa dipendente presso la __________, di cui al punto

h), conseguito dopo l'intervento di trapianto del fegato, da cui (cfr. U. Kieser,

op. cit., N. 6 ad art. 16), si ricava:

(6'460 - 1'938) x 100 = 70 %

6'460

La signora RI 1 presenta quindi un grado d'invalidità del 70% per

un'attività lucrativa del 100%.

Ritenuto però che nel caso concreto, la signora, fin tanto che il figlio

minore non fosse stato più indipendente, avrebbe lavorato solo a metà tempo,

ovvero nella misura del 50%, il grado di invalidità trovato va rapportato al

50% che la signora avrebbe dedicato all'attività lucrativa se non fosse

intervenuta l'invalidità, così come imposto dal cosiddetto metodo misto,

e che verrà illustrato al punto 12.

Per la parte del tempo che la signora avrebbe invece dedicato

all'attività di casalinga, ovvero il rimanente 50%, il grado di invalidità, non

essendoci nessun reddito, non può venir calcolato sulla base del raffronto dei

redditi, bensì va trovato a norma dell'art. 5 cpv. 1 vLAI, di cui al punto

seguente.

Prove: documenti,

richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso

della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole

ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, richiamo del

"Questionario per il Datore di Lavoro" inviato il 30.05.2003 alla __________,

testi, interrogatorio della parte, perizia.

11. Secondo l'art. 5 cpv. 1 vLAI, che riprende in

parte il nuovo art. 8 cpv. 3 LPGA, "L'impossibilità di svolgere le

proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità di guadagno, se

l'assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività." e

"L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'art.

5 cpv. 1 LAI è calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le

loro mansioni consuete." (art. 27 vOAI).

Ne discende che per valutare il grado di invalidità della signora RI 1

per ciò che attiene la sua attività quale casalinga, bisogna considerare in che

misura la signora riesce ancora o meno a svolgere le proprie mansioni

quotidiane.

Il

dott. __________ di __________, nel suo rapporto medico del 02.11.2001, spiega come

"la paziente après la greffe a une capacité de travail diminuée du fait

de la fatigue qui s'installe après quelques heures et qui I'oblige à

interrompre son activité". (rapporto citato, ad D.) Diagnosi confermata dal medesimo medico

nell'ultimo certificato medico del 13.05.04 (doc. D).

Anche il medico del SAM, il dott. __________, indica chiaramente che

"la paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del

50%" (perizia 17.04.2003, pag. 3, no. 2.2), specificando che "la

paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare

sforzi fisici troppo importanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.5), e ancora

che, "Ha bisogno di aiuto per i lavori pesanti" (ibidem, pag.

3, no. 2.1).

Alla luce di questi rapporti medici, la valutazione dell'ufficio

assicurazione invalidità, che stabilisce un'inabilità nella misura del 25%,

basandosi peraltro su una visita a domicilio esperita da una non meglio

definita "collaboratrice", che pur essendo sicuramente qualificata

non possiede certo le conoscenze specifiche di un medico, è pertanto errata e

va rettificata.

Il fatto che la signora non sia in grado di svolgere normalmente le

proprie mansioni quotidiane, siccome subentra dopo breve tempo uno stato di

debolezza fisica, lo attesta anche la signora __________, madre della qui

opponente, che spesso e regolarmente, l'aiuta nelle faccende domestiche (doc.

E).

Alla luce dei rapporti medici citati, e in particolare di quello dello

specialista dott. __________ del 02.11.2001, che indica un'incapacità

lavorativa del 70-80% senza differenziare tra attività lavorativa e altre

mansioni, nonché dell'ultimo certificato medico dello stesso dottore, che porta

la data del 13.05.2004 e che ribadisce la valutazione fatta quasi 3 anni prima

(doc. D), si deve concludere che il grado di invalidità della signora RI

1 è, per ciò che attiene l'attività di casalinga, almeno del 50%.

Si dice almeno, in quanto pur comprendendo che l'attività lucrativa soggiacia

a regole e ritmi più ferrei di quella di casalinga, è opinabile il fatto che

sia meno faticante e esigente di quella lavorativa.

Prove: documenti,

richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso

della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole

ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio

della parte, perizia.

12. Visto quanto precede, in considerazione del fatto

che la signora RI 1 svolge un'attività lucrativa solo a tempo parziale, occorre

ora calcolare il grado d'invalidità complessivo della signora RI 1 procedendo

con il cosiddetto metodo misto: "Sodann ist für die beiden Teile nach den

je massgebenden Bestimmungen die Invalidtät zu ermitteln, wobei sich der Gesamtinvaliditätsgrad

entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen bemisst" (Ueli Kieser,

op. cit., N 22-23 ad art. 16 LPGA). La determinazione del grado d'invalidità

complessivo nel periodo durante il quale la signora RI 1 avrebbe lavorato solo

a metà tempo, svolgendo per la rimanente parte l'attività di casalinga, viene

così calcolato:

Attività Quota

Parte Limitazione Grado Invalidità Parz

casalinga 50% 50% 25%

salariata 50% 70% 35%

grado di

invalidità totale 60%

Ne discende che la signora RI 1 ha diritto ad una rendita ai sensi della

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). E meglio:

- per il periodo prima del

01.01.2004, ovvero fino al 31.12.2003, a norma del vecchio art. 28 cpv. 1 vLAI,

che ad un grado di invalidità del 60% fa corrispondere una mezza rendita, una

mezza rendita ai sensi della LAI,

mentre

- per il periodo dal 01.01.2004,

data dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21.03.2003, e per il

futuro (tutti i diritti di revisione ex art. 17 LPGA riservati), a norma del

nuovo art. 28 cpv. 1, che per un grado di invalidità del 60% fa corrispondere

3/4 di rendita, 3/4 di rendita ai sensi della LAI .

Prove: documenti,

richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso

della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________

dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi,

interrogatorio della parte, perizia.

13. A titolo abbondanziale, si osserva infine che la

cassa è caduta in un’inspiegabile contraddizione, sostenendo al § 1 della

decisione che "vi è un’esigibilità lavorativa completa quale segretaria

per un'occupazione del 50%" (decisione 23.04.2004, pag. 2), quindi

riconoscendo implicitamente un grado di invalidità del 50%, ma inserendo poi

nello schema di calcolo più sotto, alla voce "salariata", una

limitazione dello 0%. La limitazione avrebbe comunque dovuto essere del 50%,

dando così un grado di invalidità parziale dello 17%, per un totale del 33%.

Prove: documenti, richiamo

documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della

sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio

dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio della

parte, perizia.

14. Alla luce di quanto

finora esposto, si conclude riassumendo che:

La signora RI 1, se non fosse intervenuto il danno alla salute di cui si

è detto, avrebbe, dopo la separazione dal marito, gradualmente intrapreso

un'attività lavorativa, dapprima nella misura del 50% per poi arrivare ad

un'occupazione a tempo pieno non appena il figlio minore avesse raggiunto

un'indipendenza maggiore.

Si è conseguentemente calcolato il suo grado di invalidità nei due

ambiti di attività, lavorativo e "casalingo", con i due metodi di

calcolo imposti dalla legge, e meglio, tramite il confronto dei redditi

ipotetici di cui al punto 10. lett. a) e lett. b), per ciò che attiene

l'attività lavorativa, e tramite la valutazione delle residue possibilità di

svolgere le proprie mansioni abituali, per l'attività di casalinga.

Si è così potuto stabilire che la signora RI 1, ha un grado di

invalidità del 70% per ciò che attiene l'ambito lavorativo, e del 50% per ciò

che riguarda l'ambito "casalingo".

Grazie al metodo misto, si è poi proceduto a rapportare il grado di

invalidità parziale delle due attività menzionate al tempo in cui

effettivamente vengono svolte, e si è quindi trovato un grado di invalidità

complessivo del 60%.

Ne discende il diritto della signora RI 1 a ricevere una rendita ai

sensi dell'AI: fino al 31.12.2003 una mezza rendita, e dal 01.01.2004,

con l'entrata in vigore della novella legislativa, tre quarti di rendita

ai sensi della LAI.

Prove: documenti,

richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso

della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole

ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio

della parte, perizia." (Doc. AI 31. pag. 7-16)

1.4. Esperiti

nuovi accertamenti, in particolare una nuova inchiesta economica per le persone

che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 39), con decisione su

opposizione 20 gennaio 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione,

osservando:

" (...)

6. In concreto, per quanto attiene

all'aspetto medico l'opponente contesta genericamente la valutazione operata

dall'amministrazione e precisa che senza il danno alla salute avrebbe ripreso

attualmente il lavoro almeno nella misura del 50%.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che

secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della

procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base

di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).

In casu, la valutazione medica espressa dal dottor __________ non offre

alcuno spunto di critica, risultando del tutto conforme ai giudizi sovresposti.

7. Secondo prassi, per determinare il grado

d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a

domicilio, effettuata da un assistente sociale, determina in quale misura

l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane. Infatti

non ci si può basare unicamente sull'incapacità di lavoro medico teorica per

valutare l'incapacità di lavoro quale casalinga.

Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo

un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di

riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna

nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte

dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi). Le stesse

permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per

composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.

In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che

non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste

(RCC 1984, p. 143).

Nella fattispecie I'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per

l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche.

L'assistente sociale incaricata con il rapporto d'inchiesta del 25 marzo 2004

ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito

dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo

delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con

concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute che ha portato ad un'invalidità

globale del 25,5% quale casalinga.

Ad ogni buon conto le obiezioni presentate dall'assicurata in sede

d'opposizione sono state sottoposte al vaglio della nostra assistente sociale.

Quest'ultima nella sua nuova inchiesta del 26 novembre 2004 ha rivalutato

le limitazioni dell'assicurata ed ha concluso con un'invalidità del 38% quale

casalinga.

8. In concreto nel presente caso il metodo

misto adottato il quale combina attività lucrativa e casalinga non appare

applicato in modo del tutto corretto. In effetti visto lo stato civile

(separata), l'attività lucrativa svolta durante il matrimonio, lo scritto

dell'opponente 15 settembre 2003 e quello del legale del 19 maggio 2004,

l'assicurata doveva essere valutata in misura del 50% quale salariata e per il rimanente

50% quale casalinga.

Dal lato economico l'assicurata, lavorando a metà tempo potrebbe

percepire un salario annuo senza il danno alla salute di fr. 38’760.-

(considerato il salario a tempo pieno di fr. 77'520.- secondo i dai dati

forniti dal datore di lavoro il 18 giugno 2003).

Considerato che lavorando al 35% quale segretaria consegue un salario

annuo di fr. 27'132.-, l'assicurata presenta una perdita di guadagno e quindi

grado d'invalidità del 15% considerata un'attività lucrativa del 50%.

Nella fattispecie in considerazione di un grado d'invalidità del 19%,

ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 50% con una

limitazione del 38% e un grado d'invalidità del 15% considerata un'attività

parziale di salariata in ragione del 50%, determina un grado d'invalidità

globale (salariata+casalinga) del 34%.

Di conseguenza l'assicurata non presenta un grado d'invalidità tale che

giustifichi il diritto a prestazioni, essendo necessario un grado minimo del

40%.

Ne discende che la

decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. AI

43)

1.5. Con

tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dallo studio

legale Avv. RA 1, ha chiesto che le venga versata una mezza rendita fino al 31

dicembre 2003, rispettivamente tre quarti di rendita a far tempo dal 1° gennaio

2004 fino al 31 dicembre 2004, motivando:

" (...)

12. Nel caso concreto, come illustrato ai punti 6 e 9,

la signora RI 1, a seguito della separazione dal marito, è stata obbligata,

per sopravvivere, ad intraprendere un'attività lucrativa.

L'assicurata ha iniziato a lavorare in data 1.9.2002 presso la __________

nella misura del 35%, percentuale che, come riconosciuto dalla decisione su

opposizione dell'ufficio Al al punto 8., se non fosse subentrata l'invalidità sarebbe

stata almeno del 50% e che, in seguito all'aumento dei suoi

oggettivi bisogni finanziari, la signora RI 1 ha dovuto portare al 60%.

Il grado d'invalidità della ricorrente va pertanto stabilito a norma

dell'art. 27bis vOAI, che prescrive che per l'assicurato che esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale, occorre dapprima determinare la

percentuale di attività lucrativa e la percentuale di attività in altri ambiti

(ad es. casalinga) e, in seguito, valutare l'invalidità nei due rispettivi ambiti,

quello lavorativo e quello in altri ambiti, con i metodi di calcolo rispettivi

e propri di ogni ambito di attività (cosiddetto metodo misto; Ueli Kieser, op. cit.,

N. 22 ad art. 16 LPGA).

Qui di seguito si procede quindi al calcolo del grado d'invalidità

relativamente all'attività lavorativa della signora RI 1. Quello relativo alla

sua attività quale casalinga verrà effettuato al paragrafo seguente.

a) Reddito

ottenibile senza invalidità

Come ha riconosciuto anche l'ufficio assicurazione invalidità, al punto

8. della decisione impugnata, l'assicurata, se non fosse subentrata

l'invalidità, avrebbe iniziato a lavorare al 50% già a partire dal mese di dicembre

2001 - data in cui la signora, a seguito del rifiuto del marito di

corrispondere gli alimenti versati fino a quel momento, si vide costretta

ad inoltrare in Pretura un'istanza di provvedimenti cautelari a tutela

dell'unione coniugale -, per poi aumentare gradatamente la sua percentuale

lavorativa fino al 100% non appena il figlio minore avesse raggiunto una

maggiore indipendenza o non appena le circostanze della vita lo avessero

richiesto, come è poi stato il caso concreto.

In effetti l'assicurata, alla luce di eventi come il divorzio e il fatto

che il marito versa gli alimenti dovuti irregolarmente e facendo sempre più

resistenza - circostanza peraltro del tutto imprevedibile per la signora RI 1

che mai avrebbe immaginato un tale epilogo - avrebbe aumentato la sua

attività lucrativa, dedicandole verosimilmente tutto il suo tempo, ovvero il

100%.

A comprova della buona fede di dette intenzioni, vi è il fatto che

l'assicurata a partire dal 2005, malgrado le difficilissime

condizioni di salute, ha ulteriormente aumentato il tempo dedicato

all'attività lavorativa portandolo al 60%, perché, come detto, costretta dalle

circostanze della vita e senza altra scelta.

Si tratta pertanto di determinare il suo salario ipotetico da

"valida", ovvero se non fosse subentrato il danno alla salute.

Il compito è facilitato nella fattispecie dal fatto che la signora RI 1,

che è in possesso di un diploma di commercio, e che in corso di matrimonio ha

saltuariamente lavorato come segretaria-contabile presso la ditta del marito,

senza però percepire alcun salario, ha dovuto, dopo l'insorgere

dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno,

lavorando presso la __________ e percependovi, quale invalida e per un

tempo di lavoro molto ridotto, dal 1° settembre 2002 e fino al 31 dicembre

2004, un reddito mensile lordo di franchi 2'261.- (doc. C), e, a

partire dal mese di gennaio 2005, con l'aumento dell'attività lavorativa al

60%, un salario lordo di franchi 4'000.-- (doc. F).

Ora, come già illustrato nell'allegato di opposizione, il datore di

lavoro della signora RI 1 ha dichiarato che, se non fosse subentrata

l'invalidità, il salario dell'assicurata sarebbe stato di fr. 6'460.-

mensili lordi per un attività a tempo pieno. A conoscenza della qui

opponente, un'attestazione in tal senso è stata inviata al lodevole ufficio

assicurazione invalidità, che qui si richiama integralmente.

La signora RI 1, segretaria con specifiche conoscenze in ambito

contabile, avrebbe pertanto raggiunto il reddito di franchi 6'460.- ­mensili

lordi per un attività lucrativa da "valida" a tempo pieno.

In tal senso si contesta il metodo di calcolo applicato dall'Ufficio

di Assicurazione Invalidità, che al punto 8. della decisione impugnata,

prende, come base per il calcolo del grado di invalidità dell'assicurata, lo

stipendio che la signora avrebbe percepito lavorando al 50%.

In realtà, il calcolo del grado di invalidità avrebbe dovuto

rapportarsi allo stipendio percepito dalla signora al 100%, tant'è che

l'assicurata ora lavora al 60%. Della ridotta attività lucrativa si tiene in

effetti già conto al momento dell'applicazione del metodo misto, di cui al

punto 14 del presente allegato.

b) Reddito ipotetico

dall'attività che si può ora attualmente esigere dall'opponente.

La determinazione non è così evidente, poiché essa richiede la

valutazione del possibile sfruttamento della residua capacità lavorativa da un

lato e la traduzione di questa nella capacità di guadagno dall'altro.

Il fatto però che, come accennato al paragrafo precedente e già

illustrato con l'allegato di opposizione, la signora RI 1, ha dovuto, dopo

l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di

guadagno, lavorando presso la __________, facilita il compito, in quanto

permette di disporre di un dato economico effettivo: ossia un reddito mensile

lordo di fr. 2'261.- (doc. C) lavorando nella misura del 35% per il

periodo dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2004 e un reddito mensile lordo di

fr. 4'000.- a partire dal mese di gennaio 2005 in poi (doc. F).

Relativamente a questo aumento del tempo dedicato all'attività

lavorativa, si chiarisce e ribadisce che ciò non deve assolutamente portare

questa lodevole autorità a misconoscere le reali condizioni di salute della

signora RI 1, che erano e permangono assai precarie, come hanno

avuto modo di certificare i medici interpellati dall'assicurata e dallo stesso

Ufficio AI. A questo proposito si rammenta che:

Nel rapporto medico del 2.11.2001, il dottor __________, esperto in epatologia,

rilevava che la paziente presentava un'incapacità lavorativa del 100% a far

tempo dalla data dell'intervento, 28.06.2000, e fino alla data del rapporto

medico, quindi per un periodo di 1 anno e 5 mesi circa, stimando poi

l'incapacità lavorativa per il futuro al 70-80% (rapp. 02.11.2001, ad D.). Il

medico ha sempre sottolineato come fosse importante combattere ogni fattore di

rischio, in particolare tentando di eliminare lo stress nella maggior misura

possibile e soprattutto ogni sovraccarico fisico e psichico. In seguito, sempre

lo stesso medico, con certificato 13.05.2004 (doc. D), ritenuto che le

condizioni della paziente non erano nel frattempo migliorate, indicava un grado

di incapacità al lavoro del 70%, certificando uno stato di salute stazionario,

caratterizzato da una diminuzione del rendimento e da uno stato di

affaticamento persistente ed eccessivo, oltre che da una difficoltà di

concentrazione da non sottovalutare (doc. D):

"Sa capacité de travail peut être évaluée à environ 30% pour une

activité sédentaire telle un travail de bureau, saisies sur ordinateur ou

travaux administratifs simples." (doc. D).

Tale diagnosi è stata confermata dal medico del Servizio di Accertamento

Medico (SAM), il dott. __________, che nella sua perizia indicava che la

paziente soffriva di una stanchezza generale ("affaticabilità anormale",

perizia SAM 17.04.2003, pag. 3, no. 1), con capogiri e che le attività

quotidiane riuscivano ad essere espletate dalla signora solo ad "un

ritmo nettamente inferiore a prima di ammalarsi" (ibidem, pag. 2, no.

2), rilevando un’incapacità lavorativa del 100% fino all'agosto 2002 e del 70%

per il futuro (ibidem, pag. 3, no. 2.8).

Risulta pertanto che tutti i medici consultati dall'ufficio

assicurazione invalidità si siano concordemente espressi per un'incapacità

lavorativa del 100% a far tempo dal 28.06.2000 e fino almeno al novembre 2001,

e in, seguito e per il futuro di almeno del 70%.

Il fatto che ora la signora RI 1 abbia aumentato la percentuale di tempo

dedicata all'attività lavorativa, portandola al 60%, non significa

assolutamente che le sue condizioni di salute siano migliorate, bensì, come già

evidenziato, che la sua situazione finanziaria sia evoluta negativamente e in

modo assolutamente imprevedibile in modo tale da rendere assolutamente

necessaria un'integrazione del salario percepito fino al mese di gennaio 2005.

c) L'invalidità dell'opponente è

quindi da determinarsi facendo il raffronto tra il reddito che la signora RI 1

avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida, di cui al punto a) ed

il reddito da attività lucrativa dipendente presso la __________, di cui al

punto b), conseguito dopo l'intervento di trapianto del fegato, da cui (cfr. U.

Kieser, op. cit., N. 6 ad art. 16), si ricava:

Per il periodo dicembre 2001 (data in cui l'assicurata avrebbe iniziato

a lavorare, se non fosse subentrata l'invalidità, v. punto 6.) al 31.12.2004:

(6'460 - 1'938) x 100 = 70 %

6'460

La signora RI 1, fino al 31.12.2004, presenta quindi un grado

d'invalidità del 70% rapportato all'attività lucrativa svolta nella misura del

100%.

Per il

periodo a far tempo dal mese di gennaio 2005:

(6'460 - 4'000) x 100 = 38 %

6'460

La signora RI 1, a partire dal mese di gennaio 2005, presenta quindi un

grado d'invalidità del 38% rapportato all'attività lucrativa svolta nella

misura del 100%.

Il grado di invalidità così ottenuto andrà rapportato al tempo di lavoro

effettivo che l'assicurata avrebbe dedicato all'attività lavorativa se non

fosse subentrata l'invalidità, come si illustrerà al punto 14.

Prove: documenti,

richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso

della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole

ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, richiamo del

"Questionario per il Datore di Lavoro" inviato il 30.05.2003 alla __________,

testi, interrogatorio della parte, perizia.

13. Per la parte del tempo che la signora avrebbe

invece dedicato all'attività di casalinga, ovvero il rimanente 50%,

rispettivamente, allo stato attuale delle cose a far tempo dal mese di gennaio

2005, il 38%, il grado di invalidità, non essendoci nessun reddito, non può

venir calcolato sulla base del raffronto dei redditi, bensì va trovato a norma

dell'art. 5 cpv. 1 vLAI.

Secondo l'art. 5 cpv. 1 vLAI, che riprende in parte il nuovo art.

8 cpv. 3 LPGA, "L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni

consuete è parificata all'incapacità di guadagno, se l'assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può

esigere da lui l'esercizio di una tale attività." e "L'invalidità

degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'art. 5 cpv. 1 LAI è

calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le loro mansioni

consuete." (art. 27 vOAI).

Ne discende che per valutare il grado di invalidità della signora RI 1

per ciò che attiene la sua attività quale casalinga, bisogna considerare

in che misura la signora riesce ancora o meno a svolgere le proprie mansioni

quotidiane. L'ufficio assicurazione si è basato sulle considerazioni dell'assistente

sociale, che ha valutato l'invalidità della signora RI 1 nella misura del

38% (decisione 20.01.2005 punto 7.).

Tale

valutazione non può essere condivisa e viene recisamente contestata.

Innanzitutto si rileva che essa si distanzia in modo troppo evidente

dalle valutazioni fatte dai medici, che si erano espressi per un grado di

invalidità del 50% almeno:

Il

dott. __________ di __________, nel suo rapporto medico del 02.11.2001, spiega come

"la patiente après la greffe a une capacité de travail diminuée du fait

de la fatigue qui s'installe après quelques heures et qui l'oblige à

interrompre son activité." (rapporto citato, ad D.) Diagnosi confermata dal medesimo medico

nell'ultimo certificato medico del 13.05.04, che ribadisce la valutazione fatta

quasi 3 anni prima (doc. D).

Anche il medico del SAM, il dott. __________, indica chiaramente che

"la paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella

misura del 50%" (perizia 17.04.2003, pag. 3, no. 2.2),

specificando che "la paziente deve lavorare a ritmi inferiori al

normale e ovviamente non può fare sforzi fisici troppo importanti"

(ibidem, pag. 3, no. 2.5), e ancora che, "Ha bisogno di aiuto per i

lavori pesanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.1).

Alla luce di questi rapporti medici, la valutazione dell'ufficio

assicurazione invalidità, che stabilisce un'inabilità nella misura del 38%,

sulla base di un rapporto stilato da un'assistente sociale incaricata dallo

ufficio stesso appare errata.

Diversamente da quanto sostiene l'ufficio AI al punto 7. della decisione

impugnata, la valutazione fatta dai predetti medici, non può essere definita

come meramente teorica, e non può, conseguentemente, venir sostituita tout

court da un rapporto stilato da un'assistente sociale. Al contrario: il dott. __________

ha allestito una vera e propria perizia, dopo aver avuto un colloquio con

l'assicurata, certamente più approfondito e scientifico di quello che l'Ufficio

AI ha delegato alla propria collaboratrice, seppur diplomata, la quale,

peraltro, in una prima valutazione aveva stabilito un invalidità del 25%, per

poi rivedere la propria valutazione portandola al 38%, ciò che non può che

confermare quanto queste valutazioni siano aleatorie e non

sostituibili con quelle fatte da un medico specialista.

Ne discende che l'ufficio AI avrebbe - anzitutto - dovuto rifarsi

unicamente ai rapporti medici del dott. __________ e alla perizia medica del

dott. __________, entrambi statuenti un'invalidità della signora RI 1

nell'ambito di attività di casalinga di almeno un grado del 50% (rapporto

medico del dott. __________ del 2.11.2001, doc. D e perizia 17.04.2003 del

dott. __________) e rifarsi al parere di una collaboratrice diplomata

assistente sociale, senza conoscenze specialistiche, nell'unica ipotesi in cui

i due medici non fossero giunti alla medesima conclusione, e non viceversa.

Le considerazioni sovra esposte valgono ancor più se si pensa che a

partire dal mese di gennaio 2005 la signora RI 1 ha aumentato la sua attività

lavorativa al 60%. Questo aumento, causato, come più volte ribadito, da urgenti

bisogni finanziari dell'assicurata, incidono profondamente

sull'attività di casalinga della signora. La signora, sfruttando al massimo le

sue energie per l'attività lavorativa, si ritrova sfinita e priva di forze nel

tempo rimanente, che deve così dedicare per la gran parte al recupero fisico. A

riprova di ciò si richiama la dichiarazione già resa in corso di procedura di

opposizione dalla madre dell'assicurata, signora __________ (doc. E),

che aveva attestato come la figlia non fosse in grado di svolgere normalmente

le proprie mansioni quotidiane, siccome subentrava dopo breve tempo uno stato

di debolezza fisica molto marcato. Tale dichiarazione vale ancor di più ora,

che l'assicurata dedica all'attività di salariata il doppio del tempo

che dedicava prima.

Alla luce di queste considerazioni appare opportuno rifarsi unicamente

alle valutazioni mediche, che avevano indicato la signora RI 1 come invalida al

50% per ciò che attiene l'attività di casalinga, oppure ordinare una nuova

valutazione, allestita da un medico specialista.

Prove: c.s. Si

richiede inoltre che il tribunale abbia a ordinare d'ufficio una perizia

specialistica che stabilisca il grado di invalidità della signora RI 1

relativamente alla sua attività di casalinga.

14. Visto quanto precede, in considerazione del fatto

che la signora RI 1 svolge un'attività lucrativa solo a tempo parziale, occorre

ora calcolare il grado d'invalidità complessivo della signora RI 1 procedendo

con il cosiddetto metodo misto: "Sodann ist für die beiden Teile nach den

je massgebenden Bestimmungen die Invalidität zu ermitteln, wobei sich der Gesamtinvaliditätsgrad

entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen bemisst" (Ueli Kieser,

op. cit., N 22-23 ad art. 16 LPGA). La determinazione del grado d'invalidità

complessivo nel periodo durante il quale la signora RI 1 avrebbe lavorato solo

a tempo parziale, svolgendo per la rimanente parte l'attività di casalinga,

viene così calcolato:

Periodo dal

dicembre 2001 al 31 dicembre 2004:

Attività Quota

Parte Limitazione Grado Invalidità Parz

casalinga 50% 50% 25%

salariata 50% 70% 35%

grado di

invalidità totale 60%

Ritenuto che se non fosse subentrata l'invalidità l'assicurata avrebbe

intrapreso un'attività lavorativa nella misura almeno del 50%, sotto il titolo

"quota parte" si è inserita detta percentuale.

Periodo a far

tempo dal mese di gennaio 2005:

Attività Quota

Parte Limitazione Grado Invalidità Parz

casalinga 40% 50% 20%

salariata 60% 38% 22.8%

grado di

invalidità totale 42.8%

Si rileva che in questo caso nella casella "quota

parte-salariata" è stato inserito il dato del 60%, che in quanto dato

oggettivo comprova la completa buona fede della signora RI 1 allorquando ha

affermato che se non fosse subentrato il danno alla salute avrebbe aumentato il

tempo dedicato all'attività lucrativa.

Prove: c.

s.

15. Ne discende che la signora RI 1 ha diritto ad una rendita

ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). E

meglio:

Periodo fino

al 31.12.2004:

- per il periodo fino al

31.12.2003, a norma del vecchio art. 28 cpv. 1 vLAI, una mezza rendita

ai sensi della LAI, mentre

- per il periodo dal 01.01.2004,

data dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21.03.2003, e fino

al 31.12.2004, a norma del nuovo art. 28 cpv. 1 LAI, 3/4 di rendita ai

sensi dell'LAI.

A far tempo

dal mese di gennaio 2005:

A norma

dell'art. 28 LAI, ¼ di rendita ai sensi dell'LAI." (Doc. I, pag.

9-19)

1.6. Con risposta

1° marzo 2005 l'UAI ha proposto di respingere il gravame e ha osservato quanto

segue:

" A titolo puramente abbondanziale, si sottolinea come il

datore di lavoro dell'assicurata in oggetto abbia dichiarato che quest'ultima

si trova (a partire dal mese di gennaio 2005) alle dipendenze dell'__________

al 60% in qualità di segretaria e percepisce uno stipendio mensile pari a Fr.

4'000.-(cfr. doc. A2 incarto TCA).

Secondo il rapporto

medico stilato dal Dr. __________ in data 22.4.2004 (cfr. doc. 26

incarto AI), l'assicurata è in grado di eseguire un'attività quale segretaria

nella misura del 50% (mezza giornata con rendimento normale).

Mediante la decisione su

opposizione 20.1.2005 (cfr. doc. 43 incarto AI), l'amministrazione ha

rettamente considerato l'assicurata quale salariata nella misura del 50% e

quale casalinga per il rimanente 50%.

Per quanto attiene

l'attività di salariata della qui ricorrente, bisogna sottolineare come a

partire dal 1 ° gennaio 2005 la situazione della stessa sia persino migliorata

e come essa non presenta di conseguenza alcuna perdita di guadagno.

Infatti, visto e

considerato come dal lato medico la Signora RI 1 è abile al 50% nella propria

professione di segretaria (cfr. doc. 26 incarto AI), essa sfrutta al

massimo la sua residua capacità lavorativa lavorando addirittura nella misura

del 60% senza subire pertanto alcuna perdita di guadagno rilevante ai sensi di

legge.

A far tempo dal 1.1.2005,

il grado d'invalidità dell'assicurata quale salariata risulta essere quindi

dello 0%.

Per quanto concerne

invece l'attività quale casalinga, l'amministrazione ha correttamente valutato

il grado d'invalidità dell'assicurata nella misura del 19% (ritenuta una

limitazione globale del 38% secondo l'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica di data 30.11.2004 (cfr. doc. 39

incarto AI) in relazione con un'attività parziale di casalinga in ragione del

50%).

L'assicurata ritiene che

l'inchiesta di cui sopra non sia probante ai fini di legge, in quanto aleatoria

e non sostituibile con le valutazioni effettuate dai medici specialisti (cfr.

pag. 16 del ricorso di data 22.2.2005 agli atti).

Al riguardo va precisato

che il TFA ha stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (RCC 1984 pag. 143 consid. 5).

La qui ricorrente ha

chiesto altresì in sede di ricorso l'assunzione di nuove prove ed in modo

particolare l'allestimento di una perizia atta a stabilire il grado

d'invalidità della Signora RI 1 nonché l'audizione del Dr. __________ di __________

(oltre all'audizione dell'assicurata stessa).

Per quanto attiene

l'allestimento della perizia di cui sopra, si può affermare con certezza che

gli atti dell'incarto alla base della decisione impugnata risultano

assolutamente completi (vedi in modo particolare i doc. 14 e 26 incarto

AI) e di conseguenza, sotto il profilo prettamente medico, si può arguire che

la situazione sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che ulteriori

passi istruttori non sono da ritenere necessari.

Per quanto riguarda

invece l'audizione dei due testi summenzionati, l'Ufficio Al ritiene che essa

non è assolutamente necessaria, poiché la documentazione agli atti è ampiamente

sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza ed ulteriori

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato della

fattispecie che ci occupa. Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF

119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

Visto quanto sopra, si

chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata

e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita fino al 31

dicembre 2003, a tre quarti di rendita per il periodo compreso fra il 1°

gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 e a un quarto di rendita a partire dal 1°

gennaio 2005, così come chiesto con il ricorso.

2.3. Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di

principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003

IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.

4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di

disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica

sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per

l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,

d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita

d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le

succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono

tuttora valide (DTF 130 V 343).

Le

disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,

vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio

2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31

dicembre 2002.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e

- la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70 %, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC

1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28

cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,

104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la

giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.

Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,

pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla

possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid.

3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002

IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr.

anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali

lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di

pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività

svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994,

pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31

dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge

anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata

secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31

dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

2.7. Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha

applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

Appurato

che la ricorrente a partire dal mese di settembre 2002 lavora al 35% presso l’__________,

mentre per il restante 65% ella è casalinga; che prima del danno alla salute

aveva lavorato in qualità di segretaria e, dopo un periodo dedicato alla cura

dei figli, aveva svolto saltuariamente l’attività di segretaria contabile

presso la ditta del coniuge (senza percepire nessun salario) e che senza i

problemi di salute essa avrebbe svolto la sua professione inizialmente al 50%, per

poi aumentare gradatamente la percentuale di occupazione fino al 100% (una

volta che il figlio minore, nato nel __________, avesse raggiunto una maggiore

indipendenza, intorno ai 15-16 anni, cfr. doc. AI 17 e doc. AI 31 pag. 5),

l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.

Per quel

che concerne la capacità lavorativa, l’UAI, ritenuto che il medico curante

dell’assicurata, il Dr. __________, della __________ di __________ aveva

attestato il 15 gennaio 2002 una incapacità lavorativa del 70-80% a partire dal

28 giugno 2000 (cfr. doc. AI 4), mentre il 16 gennaio 2003 aveva certificato

che un'attività professionale era per l’assicurata impossibile (cfr. doc. AI

8), ha disposto una perizia medica gastroenterologica esperita dal dott. __________,

specialista FMH in gastroenterologia (cfr. doc. AI 14). Nel rapporto stilato in

data 17 aprile 2003 lo specialista ha indicato quanto segue:

" (...)

B. Conseguenze

sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni

(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

A livello Psicologico e mentale: la paziente ha elaborato bene il suo trapianto, le

sue facoltà mentali sono normali salvo ogni tanto difficoltà di concentrazione

quando è stanca.

A livello fisico:

l'unico disturbo importante è la stanchezza con affaticabilità anormale.

Nell'ambito sociale:

la paziente stà divorziando, i suoi figli di __________ e __________ vivono con

lei.

Considerandi

2.

Conseguenze dei

disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si

ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La

paziente riesce a fare i suoi lavori di casalinga ma ad un ritmo inferiore al normale.

Ha bisogno di un aiuto per i lavori pesanti. Attualmente la paziente lavora

nella misura del 30% circa come impiegata presso l'__________.

2.2

Esatta

descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.

La

paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50% circa e

la sua occupazione di impiegata d'ufficio nella misura del 30% circa.

2.3

L'attività

attuale è ancora praticabile? Sì

2.4

Se sì, in quale misura

(ore al giorno)? Vedi sopra, questa quantità di lavoro è il massimo che può

fare la paziente attualmente.

2.5

E'

presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

La

paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare

sfor­zi fisici troppo importanti.

2.6

Se sì,

in che misura? Vedi sopra

2.7

Da quando esiste una limitazione

della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%? Dal 23 giugno

2000.

2.8

Qual è stato in seguito lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro? L'incapacità lavorativa è stata

del 100 % fino a fine agosto del 2002.

Attualmente

l'incapacità lavorativa in qualità di impiegata di ufficio è del 70% circa.

C. Conseguenza

sulla capacità di integrazione

1.

E' possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

No, il sintomo principale essendo la stanchezza e la paziente

non facendo un lavoro con forte attività fisica non è possibile migliorare la

situazione.

2.

E' possibile

migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? No.

3.

L'assicurato è

in grado di svolgere altre attività?

No, non è escluso

che la capacità lavorativa possa migliorare.

Propongo una

nuova valutazione tra 1-2 anni." (Doc. AI 14)

Sulla

base della perizia gastroenterologica citata, l’amministrazione ha concluso che

l’assicurata, affetta da stato dopo trapianto epatico per un’epatite fulminante

con grave insufficienza epatica su epatite B acuta, è da ritenere abile al 30% nella

sua attuale attività di segretaria a tempo parziale.

Dato che

l’assicurata lavora come segretaria al 35%, mentre per il restante 65% è

casalinga, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di allestire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI

21), esperita il 10 marzo 2004. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso

il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola

mansione, con rapporto 25 marzo 2004 l'assistente sociale ha stabilito una

limitazione complessiva del 25.5%, così composta:

" (...)

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

7%

La signora RI 1 riferisce

di aver ripreso ad occuparsi della cucina come era sua consuetudine fare

precedentemente al danno alla salute. Non vengono segnalati impedimenti di

sorta per quanto concerne la preparazione dei pasti quotidiani, l'apparecchiare

e sparecchiare la tavola, il caricare e scaricare la lavastoviglie, il riordino

del piano di lavoro e del locale tutto.

Nelle pulizie a fondo

della cucina l'assicurata si avvale invece di una collaboratrice domestica per

la facile affaticabilità e il rapido esaurimento delle residue energie.

Per quanto riferito

valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

7,5%

L'assicurata riferisce di

occuparsi tuttora personalmente delle pulizie giornaliere dell'appartamento a ritmi

di lavoro rallentati ed alternando l'attività a necessarie pause di riposo.

La signora RI 1 ha

imparato a dosare le proprie energie distribuendole sull'arco della giornata.

Una collaboratrice

domestica, presente 4 ore la settimana, è invece incaricata dei lavori

approfonditi: aspirapolvere e pulizia dei pavimenti a fondo, pulizia approfondita

dei bagni, della cucina e della grande terrazza. La collaboratrice viene inoltre

attivata, su chiamata, in occasione delle grandi pulizie stagionali (vetri,

tende, ecc.).

L'assicurata afferma di

essersi sempre avvalsa di un aiuto domestico anche precedentemente al danno

alla salute. Specifica altresì che la collaboratrice domestica ha sempre

lavorato 4 ore la settimana, ma la casa in cui abitava prima con il marito

aveva una superficie doppia dell'attuale appartamento.

Per quanto riferito

valuto in misura del 50% la percentuale di impedimento in questo specifico

ambito.

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Nessuna modifica rispetto

alle personali abitudini.

L'assicurata provvede autonomamente

agli acquisti necessari, sia casalinghi che personali, e gestisce personalmente

le pratiche burocratico-amministrative.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

3%

L'assicurata si occupa di

persona di tutte le operazioni collegate al bucato. Porta la cesta in

lavanderia, ripartendo su più viaggi il carico, suddivide i panni, li inserisce

e toglie dalla lavatrice e dall'asciugatrice, stende i panni delicati.

I panni asciutti vengono,

per quanto possibile, semplicemente piegati e riposti negli armadi, per ridurre

all'essenziale l'attività di stiro. Questa mansione risulta infatti onerosa per

la signora RI 1 che la riparte quindi su più giorni in modo tale da non

esaurire le residue forze. I compito richiede anche un maggiore dispendio di

tempo in quanto va pure affrontato a ritmi rallentati e non solo poco per

volta.

Non vengono segnalate particolari

abitudini per i lavori a maglia, cucito o uncinetto.

Per quanto riferito

valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito

domestico.

5.6

Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

8%

L'assicurata si impegna

per preservare il più possibile le sue energie che tiene a dedicare alla cura

dei propri figli, molto provati dalla separazione dei genitori e dalla grave

malattia della mamma.

La signora RI 1 riposa

molto, al pomeriggio, prima del loro rientro a casa per poterli accogliere come

desidera e per poterli poi seguire nei compiti.

L'assicurata praticava

molte attività sportive in loro compagnia che in seguito al danno alla salute

ha dovuto forzatamente molto limitare per le sue ridotte energie.

L'assicurata, pur non

facendosi angosciare oltre il necessario, teme comunque sempre che quanto

occorsole nel giugno 2000 possa ripetersi. Non parte quindi più all'estero da

sola con i ragazzi, ma desidera sempre che familiari od amici si uniscano a

loro durante le vacanze.

Per quanto riferito

valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardi-naggio, cura degli animali, attività di utilità

pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Non vengono segnalate attività

extra-domestiche.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di

invalidiità

25,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua

invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Una collaboratrice

domestica.

6.

GRADO ATTUALE

DEI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quanto il danno alla

salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di giugno 2000.

OSSERVAZIONI PERSONALI

DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nulla da

aggiungere." (Doc. AI pag, pag. 4 e seg.)

Con

“Proposta per il medico” 29 marzo 2004 il funzionario incaricato ha indicato:

" Se medicalmente oggettivata l'inabilità quale casalinga

indicata sul rapporto d'inchiesta esperita a domicilio

si ha la seguente situazione:

casalinga al 65% inabile

al 25.5% 16.57%

salariata al 35% totalmente

abile in quella misura 0%

TOTALE 16.57%

Si rifiuta pertanto il

diritto alla rendita." (Doc. AI 25)

Nel “Rapporto medico” 22 aprile 2004 il medico del

SMR __________, posta la diagnosi di stato dopo trapianto epatico del 28 giugno

2000.

per epatite fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta,

ha posto le seguenti “Raccomandazioni, proposte SMR”:

" (...)

Raccomandazioni, proposte SMR

Casalinga 65% /Salariata

(segretaria 35%).

Decorso post-trapianto

epatico privo di complicazioni, in assenza di complicazioni e funzionalità

epatica normale dopo trapianto la situazione può essere definita quale stabile

dopo circa 6 mesi dall'intervento (per i primi 6 mesi dell'intervento può

essere riconosciuta quindi una inabilità lavorativa al 100% per qualsiasi

attività, mentre dopo tale periodo l'assicurata è da ritenersi abile nella

misura attuale. L'attuale stato di salute permette almeno di svolgere una

attività di segretaria nella misura del 50% (mezza giornata con rendimento

normale).

Inchiesta a domicilio per

casalinghe: impedimento del 25,5% da giugno 2000

Lavora quale segretaria

al 35% con rendimento completo quindi IL 0%

Procedere, OK per grado

d'invalidità del 16.57% come da proposta segretario, prognosi buona, attività

lavorativa adatta al danno alla salute." (Doc. AI 26)

Tenuto

conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga,

l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 16%,

percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. decisione

formale 23 aprile 2004, doc. AI 27).

2.8

Nell’opposizione

l’assicurata ha sostanzialmente contestato, per quanto concerne l’attività di

segretaria, la percentuale di invalidità risultante dal confronto dei redditi operato

dall’amministrazione e, in relazione alla sua attività di casalinga, la

valutazione fornita dall’assistente sociale nell'inchiesta economica (cfr. doc.

AI 31). Per quanto concerne la sua attività di segretaria, l’assicurata ha trasmesso

un rapporto medico 13 maggio 2004 del Dr. __________, del seguente tenore:

" Le médecin soussigné atteste qua Madame RI 1

a été transplantée hépatique en urgence le 28 juin 2000 pour hépatite

fulminante.

Elle bénéficie depuis d'un

traitement immunosuppresseur qu'on ne pourra interrompre et on constate chez cette

patiente, comme chez la plupart des greffés hépatiques, un état de fatigue

important ainsi que des difficultés de concentration.

Sa capacité de travail peut être

évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau,

saisies sur ordinateur ou travaux administratifs simples." (Doc. AI 31 D)

Quanto alle sue reali possibilità di svolgere le

mansioni di casalinga, l’assicurata ha prodotto la seguente dichiarazione sottoscritta

in data 17 maggio 2004 da sua madre, che attesta l’aiuto fornito da quest’ultima

alla figlia nello svolgimento dei compiti domestici:

" lo sottoscritta, signora __________, nata il __________,

da __________ in __________, coniugata, spontaneamente ed in perfetta buona

fede, conscia degli effetti legali della presente dichiarazione che verrà

presentata avanti alle autorità competenti, attesto e confermo quanto segue:

da quando mia figlia, RI

1, in data 28.6.2000 ha subito il trapianto del fegato, mi reco a casa sua più

volte a settimana per aiutarla nei lavori di casa, e di tanto in tanto, nei

giorni in cui si sente particolarmente debole, anche per aiutarla a preparare

il pranzo per i suoi figli, in quanto mia figlia soffre di uno stato di

affaticamento costante e persistente, che le impedisce di svolgere normalmente

le attività quotidiane di pulizia e riordino della casa." (Doc. 31 E)

Visti gli argomenti addotti con l’opposizione,

l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato all’assicurata

con scritto 24 maggio 2004 (cfr. doc. AI 34).

L’UAI ha interpellato il curante dell’assicurata,

dott. __________, specialista FMH in neurologia, il quale in data 8 settembre

2004.

ha redatto il seguente rapporto medico:

" (...)

1.

Stato di salute

da allora:

stazionario -

peggioramento - migliorato?

In generale stazionario, nelle ultime settimane la paziente aveva notato

un certo peggioramento dei disturbi motori agli arti, dopo che aveva sospeso

per qualche tempo la terapia miorilassante con Dantamacrin.

2.

Le diagnosi

sono state modificate? No.

3.

Decorso /

evoluzione delle constatazioni?

Essenzialmente invariato, con fluttuazioni della sintomatologia motoria,

che si è leggermente accentuata negli ultimi 2 mesi dopo che la paziente aveva

sospeso la terapia miorilassante con Dantamacrin. In particolare si erano

accentuati i cloni agli arti e gli spasmi muscolari notturni e diurni al corpo.

4.

Provvedimenti

terapeutici / prognosi?

Proseguimento della terapia miorilassante. Prognosi invariata con sicura

persistenza della sintomatologia neurologica.

5.

Ritiene che

provvedimenti professionali siano attualmente indicati? No.

6.

L'assicurato deve ricorrere regolarmente

all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.

7.

Ritiene che un accertamento medico

supplementare sia indicato? No.

8.

Data

dell'ultimo controllo medico: 27.07.2004." (Doc. AI 36)

L’amministrazione ha poi incaricato l'assistente

sociale di allestire una nuova inchiesta economica per le persone che si

occupano dell'economia domestica, esperita il 26 novembre 2004. Sulla base

degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 30

novembre 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del

38%, così motivata:

" (...)

1.

INIZIO E

DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE

Viene confermato quanto

illustrato nel precedente rapporto d'inchiesta.

DEFINIZIONE

DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA

a. formazione

scolastica e professionale

Diploma

professionale di commercio.

b. se non fosse intervenuto il danno alla salute,

l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?

La signora RI 1 conferma quanto indicato dal proprio legale e più

precisamente che attualmente lavorerebbe, se lo stato di salute glielo

permettesse, in misura del 50 %. Questa percentuale di lavoro verrebbe, in

assenza del danno alla salute, aumentata al 100 % una volta ultimata la scuola

dell'obbligo da parte dell'ultimogenito.

■ Eventuale

situazione economica

L'accordo stabilito con l'ex-coniuge stabilisce che dall'importo di fr.

9’300.- (contributo di mantenimento per lei e i due figli stabilito sulla base

delle spese effettive) venga dedotto il salario della signora RI 1 e la

differenza d'affitto in caso di trasloco. La signora RI 1 ha difatti appena

traslocato e il nuovo appartamento costa fr. 1’200.- in meno rispetto

all'abitazione di __________.

Non vi è però ancora nessun accordo definitivo tra i signori RI 1. Si

attende infatti la decisione del nostro ufficio per stabilire una convenzione

definitiva.

■ Attività

svolta e in che misura

Segretaria in

misura del 35 %.

c. L'assicurato conferma le indicazioni fornite dal

datore di lavoro sul questionario apposito?

---

3.

PERSONE CHE

VIVONO NELL'ECONOMIA DOMESTICA

nome

e cognome

data

di nascita

grado

di parentela

professione

pasti

consumati a casa

__________

__________

figlio

__________

tutti

__________

__________

figlio

__________

tutti

Fra queste persone, le

seguenti hanno bisogno di cura (esclusi i bambini)

nome

e cognome

ragioni

della cura richiesta

4.

CONDIZIONI DI

ABITAZIONE (DESCRIZIONE)

■ appartamento

di 4 1/2 locali, al l piano in palazzina senza ascensore

■ Giardino

(descrizione)

Di circa 200 mq coltivato a prato e piante d'alto fusto. Del taglio

dell'erba e della cura delle piante si occupa il padrone di casa.

■ Elettrodomestici

particolari e mezzi ausiliari

specificare se

acquistati dopo il danno alla salute

Cucina dotata di

lavastoviglie.

Comune locale

lavanderia.

■ Ubicazione

dell'abitazione

accesso, comodità

dei mezzi pubblici, dei negozi

L'assicurata

guida l'automobile.

Negozi e servizi

distanti da casa.

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

La descrizione che segue

tiene conto delle nuove indicazioni segnalate in sede di opposizione e per

iscritto dalla madre della signora RI 1.

In occasione di questo

secondo incontro, l'assicurata tiene a precisare di non avere segnalato,

durante il primo colloquio, la presenza in suo aiuto della madre, ritenendo il

suo contributo non rilevante al fine della nostra indagine in quanto prestato

da una parente prossima.

La percentuale assegnata

ad ogni attività casalinga è stata inoltre modificata tenendo conto della fine

della scuola elementare del figlio minore.

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

pianificazione,

organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

14%

La signora RI 1 riferisce

di convivere con un facile esaurimento delle proprie energie. Nei giorni in cui

lavora (due la settimana) la madre si reca al suo domicilio per la preparazione

del pasto di mezzogiorno. Questa presenza è di grande aiuto per l'assicurata

che durante i giorni lavorativi è perlomeno sollevata da questo compito. La

signora RI 1 afferma infatti di non riuscire a conciliare, proprio per una

condizione di ridotte energie, la sua attività lavorativa con i compiti

domestici. Durante i suoi giorni di lavoro l'assicurata può di conseguenza

dedicarsi unicamente al lavoro, alla preparazione della cena (molto semplice e

di veloce preparazione e talvolta in parte già avviata dalla madre) e ai propri

figli. Energie per occuparsi della casa non ne rimangono.

Diverso è invece il

discorso nei rimanenti giorni della settimana, nei quali l'assicurata,

sollevata in questo caso dal compito lavorativo, trova l'energia per dedicarsi

ai lavori domestici fisicamente più semplici e alla preparazione dei pasti

giornalieri.

A sera l'assicurata

arriva comunque molto affaticata e pertanto la cena è di regola molto semplice

e di veloce preparazione.

Si riconferma altrimenti

quanto indicato nel precedente rapporto d'inchiesta.

Per quanto

puntualizzato dalla signora RI 1 in occasione di questo secondo incontro,

valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc...

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60%

percentuale

di invalidità

12%

Anche in questo ambito

l'assicurata si avvale dell'aiuto della madre, per quanto concerne le pulizie

giornaliere della casa, durante i due giorni lavorativi.

La signora RI 1, come già

riferito nel rapporto precedente, deve infatti dosare le proprie forze. Assiste

infatti ad un facile esaurimento delle forze e a un difficile recupero delle

stesse.

Per il resto si conferma

quanto riferito nel precedente rapporto d'inchiesta.

Tenendo conto di

queste nuove precisazioni valuto in misura del 60 % la percentuale di

impedimento.

5.4

Spesa e acquisti

diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Viene confermato quanto

indicato nel rapporto precedente.

La signora RI 1 si occupa

autonomamente degli acquisti casalinghi e personali così come della gestione burocratico-amministrativa.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti.

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc...

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

8%

Anche per quanto riguarda

lo stiro del bucato, l'assicurata riferisce di poter contare sull'aiuto della

madre in caso di necessità.

La signora __________

afferma di non riuscire a smaltire sempre ed autonomamente la cesta dei panni

da stirare. Durante i suoi giorni di presenza in casa della figlia, la signora RI

1.

le viene così in aiuto sistemando quanto eventualmente rimasto in sospeso.

Per il resto si conferma

quanto descritto nel rapporto precedente.

Anche in questo caso,

tenendo conto di queste nuove indicazioni, valuto oggi in misura del 40% la

percentuale di impedimento.

5.6

Cura dei bambini e di

altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc...

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

4%

Nessuna modifica rispetto

a quanto indicato nel rapporto di marzo 2004.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artisti-ca, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Non vengono segnalate

attività extra-domestiche.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

38%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua

invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Una collaboratrice

domestica, presente 4 ore la settimana, e la madre dell'assicurata.

6.

GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla

salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di giugno 2000.

OSSERVAZIONI PERSONALI

DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nulla da

aggiungere." (Doc. AI 39)

In data 7 dicembre 2004 l’UAI ha inoltre chiesto

al dott. __________ di precisare, rispetto al suo rapporto peritale 17 aprile

2003.

in cui aveva valutato che l’incapacità lavorativa dell’assicurata quale

impiegata d’ufficio era pari al 70%, il grado di incapacità lavorativa della

signora RI 1 per un’attività lavorativa al 50% (cfr. doc. AI 40). Agli atti non

risulta una risposta in merito, ma solo una copia del sollecito spedito

dall’amministrazione l’11 gennaio 2005 al dott. __________, recante un’indicazione,

scritta a mano, secondo la quale l’assicurata non è una paziente dello

specialista citato (cfr. doc. AI 42).

Con la

decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato che il metodo misto

utilizzato in sede di decisione non è stato applicato in maniera del tutto

corretta, dato che l'assicurata, “visto lo stato civile (separata), l’attività

lucrativa svolta durante il matrimonio, lo scritto dell’opponente del 15

settembre 2003 e quello del suo legale del 19 maggio 2004, avrebbe dovuto

essere considerata in misura del 50% quale salariata e per il rimanente 50%

quale casalinga” (cfr. doc. AI 43). L'amministrazione ha quindi ridefinito la

ripartizione delle quote, sostenendo che quella relativa alla parte salariata

doveva essere stabilita mediante il raffronto tra il reddito che l’assicurata

avrebbe conseguito senza il danno alla salute esercitando la sua attività al

50% (fr. 38'760), con quello che essa guadagna lavorando al 35% quale

segretaria (fr. 27'132) per giungere ad una diminuzione della capacità al

guadagno, considerata un’attività lucrativa del 50%, del 15% (fr. 38'760

reddito da valido; fr. 27'132 reddito da invalido). Il grado di invalidità per

l’attività di casalinga al 50%, con una limitazione del 38%, è invece del 19%. L’UAI

ha infine calcolato, sulla base della chiave di riparto tra salariata (50%) e

casalinga (50%), un’invalidità globale del 34% (cfr. doc. AI 43).

2.9

Ora, a mente

di questa Corte alla ripartizione tra le attività di casalinga (50%) e quella

salariata (50%) operata dall’UAI va data conferma. È infatti da ritenere, come

indicato dall’assicurata stessa, che senza il danno alla salute ella avrebbe

suddiviso l’attività in questo modo, almeno fino a quando il figlio minore,

nato nel __________, avesse raggiunto i 15-16 anni (cfr. doc. AI 17 e doc. AI

31.

pag. 5).

2.10

2.10.1

Per quanto

riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, l’assicurata,

dopo aver subito in data 28 giugno 2000 presso l’__________ di __________ un

intervento d’urgenza di trapianto di fegato a causa di un’epatite fulminante

acuta con grave insufficienza epatica di tipo B, è stata dichiarata dal suo

medico curante, Dr. __________ della __________ del citato ospedale __________,

inabile al lavoro al 100% fino al dicembre 2001 e inabile al lavoro al 70-80% a

partire dal gennaio 2002 (cfr. rapporto medico 15 gennaio 2002, doc. AI 4). Nel

successivo rapporto medico 16 gennaio 2003 il Dr. __________ ha ritenuto

l’assicurata inabile al 100% (cfr. doc. AI 8 e 9). L’amministrazione ha quindi

sottoposto l’assicurata ad una perizia gastroenterologica a cura del Dr. __________,

il quale nel suo rapporto medico 17 aprile 2003 è giunto alla conclusione che

la ricorrente “riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50%

circa e la sua occupazione di impiegata di ufficio nella misura del 30% circa”,

precisando che “l’incapacità lavorativa è stata del 100% fino a fine agosto

del 2002. Attualmente l’incapacità lavorativa in qualità di impiegata di

ufficio è del 70% circa” (cfr. doc. AI 14).

Con

rapporto medico 13 maggio 2004 il Dr. __________ ha attestato una capacità

lavorativa dell’assicurata di circa il 30% in un’attività sedentaria, quale

quella di segretaria (cfr. doc. AI 31 D).

2.10.2

Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid.

3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18

marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;

STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in

causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a

tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V

178.

consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,

Rechtsprechung, p. 111).

2.10.3

Ora, per

quanto concerne l’aspetto fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano

di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito incaricato dall’AI e

che coincidono con quanto indicato dal curante dell’assicurata. Dalla

documentazione medica agli atti emerge in maniera univoca che l’assicurata,

affetta da stato dopo trapianto epatico del 28 giugno 2000 per un’epatite

fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta e ipotireidosi

compensata (come risulta dal rapporto medico del 15 gennaio 2002 del Dr. Med. __________

dell’__________ di __________ all'AI, cfr. doc. AI 4), presenta un’incapacità

lavorativa in qualità di impiegata d’ufficio del 70%, come attestato dal Dr. __________

nella perizia gastroenterologica 17 aprile 2003, cui va senz’altro attribuito

pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali

(cfr. doc. AI 14) e dal Dr. __________ nel suo rapporto medico 13 maggio 2004 (cfr.

doc. AI 31 D: “...Sa capacité de travail peut être

évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau,

saisie sur ordinateur ou travaux administratifs simples.”)

Sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche,

richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi

citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo

1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.

2.

e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V

32.

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata

presenta una residua capacità lavorativa del 30% in attività leggera

sedentaria, quale ad esempio l’attività di segretaria.

2.11

2.11.1

Per quel che

concerne l'attività di casalinga, l’UAI ha, come detto, fatto esperire due

inchieste economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica:

nel primo rapporto datato 25 marzo 2004, l’assistente sociale aveva stabilito

una limitazione complessiva dell’assicurata del 25,5% (cfr. doc. AI 24); per

contro, nel secondo rapporto stilato il 26 novembre 2004, tenendo conto del

fatto che la madre dell’assicurata, come da dichiarazione 17 maggio 2004, aiuta

la figlia nelle mansioni domestiche recandosi più volte alla settimana a casa

sua (cfr. doc. AI 31 E), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 38% (cfr. doc. AI 39).

2.11.2

L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia

domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5.), è stabilita confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la

rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona

sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali

della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate

la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.

3095.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello

svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno

sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di

ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto

dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di

lavoro nell'ambito domestico."

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.

2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid.

4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid.

4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,

solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990

nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003

nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.11.3

Come detto,

l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per

le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 26 novembre 2004 (cfr. doc. AI 39).

Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo

aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 38%.

Alla

valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente,

va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione

casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 38% accertato

nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.

2.12

Stante

l'esigibilità da parte dell'assicurata di un’attività sedentaria al 30%, come

appurato (cfr. consid. 2.10), occorre quindi procedere alla determinazione del

grado d'incapacità al guadagno per la parte d’attività salariata,

ponendo a confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il

danno alla salute quale segretaria attiva al 50% (reddito da valido) con quello

effettivamente conseguito lavorando quale segretaria al 35% presso l’__________

(reddito da invalido).

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 38'760 annui che l’assicurata avrebbe

potuto conseguire lavorando al 50% presso l’__________ (ritenuto che per

un’attività al 100% ella avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 6'460

mensili, pari a fr. 77'520 annui, come comunicato dallo stesso datore di lavoro

con scritto 16 giugno 2003, cfr. doc. AI 15) ed il reddito da invalido

effettivamente conseguito lavorando presso il citato datore di lavoro al 35% di

fr. 27'132 (cfr. doc. AI 15), emerge un grado d'incapacità al guadagno del 30%

(38'760 – 27’132 x 100 : 38'760).

Viste le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, rimaste incontestate

dall’assicurata, il grado d’invalidità globale del 34% (30 x 50% + 38 x 50%), va

altresì confermato.

Per

inciso, occorre rilevare che a partire dal 1° gennaio 2005 l’assicurata lavora

presso l’__________ al 60%, percependo un salario mensile di fr. 4'000, come

dichiarato in data 17 febbraio 2005 dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc.

A2).

2.13

Da ultimo,

l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medica.

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

Sulla

scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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