32.2005.22
valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, al 50% salariata e al 50% casalinga. Reiezione della domanda di rendita
7 luglio 2005Italiano79 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.22
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, TCA
Titolo:
valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, al 50% salariata e al 50% casalinga. Reiezione della domanda di rendita
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.22
cr/sc
Lugano
7 luglio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
gennaio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, di professione impiegata e casalinga, dal 2000 è affetta da stato
dopo trapianto epatico del 28 giugno 2000 per un’epatite fulminante con grave
insufficienza epatica su epatite B acuta e ipotireidosi compensata (come
risulta dal rapporto medico del 15 gennaio 2002 del Dr. Med. __________ dell’__________
di __________ all'AI, cfr. doc. AI 4).
Nel mese
di ottobre 2001 ella ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di
prestazioni assicurative AI per adulti (cfr. doc. AI 1).
In
relazione a tale domanda, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha espletato
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr.
doc. AI 24) e ha dato incarico al Dr. __________, specialista FMH in gastroenterologia,
di stendere una perizia al fine di valutare lo stato di salute dell'assicurata
e un’eventuale incapacità lavorativa (cfr. doc. AI 14).
1.2. Con
decisione 23 aprile 2004 l'UAI ha deliberato che:
" (...)
Esito degli
accertamenti:
Dalla documentazione
medica acquisita all'incarto risulta oggettivata la completa inabilità al
lavoro dal momento in cui ha subito il trapianto per una durata di sei mesi
dopodiché, vi è un'esigibilità lavorativa completa quale segretaria per
un'occupazione del 50%. Considerato che anche senza il danno alla salute
avrebbe svolto unicamente un'attività lucrativa in misura del 35% non sussiste
inabilità.
Per gli impedimenti che
incontra nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione
dell'economia domestica, come si evince dall'inchiesta esperita oggettivamente
a domicilio dalla nostra collaboratrice, l'inabilità è del 25%.
Di seguito si riporta il
calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
casalinga 65
% 25 % 16
%
salariata 35
% 0 %
0 %
Grado d'invalidità 16
%
Essendo il grado
d'invalidità inferiore al 40 %, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
Ÿ La richiesta di prestazioni è
respinta." (Doc. AI 27)
1.3. Avverso la
decisione amministrativa RI 1, rappresentata dallo studio legale Avv. RA 1, ha
presentato tempestiva opposizione, rilevando.
" (...)
10. Nel caso concreto, come accennato al punto 6, la
signora RI 1, a seguito della separazione dal marito, che ha comportato la
necessità di provvedere da sè al proprio mantenimento, avrebbe - ed in parte ha
- gradualmente intrapreso un'attività lavorativa, dapprima nella misura del 50%
e poi, una volta il figlio minore di __________ fosse stato più indipendente, a
tempo pieno.
Il grado d'invalidità della ricorrente va pertanto stabilito a norma
dell'art. 27bis vOAI, che prescrive che per l'assicurato che esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale, occorre dapprima determinare la
percentuale di attività lucrativa e la percentuale di attività in altri ambiti
(ad es. casalinga) e, in seguito, valutare l'invalidità nei due rispettivi ambiti,
quello lavorativo e quello in altri ambiti, con i metodi di calcolo rispettivi
e propri di ogni ambito di attività (cosiddetto metodo misto; Ueli Kieser, op. cit.,
N. 22 ad art. 16 LPGA).
Qui di seguito si procede quindi al calcolo del grado d'invalidità
relativamente all'attività lavorativa della signora RI 1. Quello relativo alla
sua attività quale casalinga verrà effettuato al punto seguente.
a) Reddito
ottenibile senza invalidità
Contrariamente a quanto sostiene l'ufficio assicurazione invalidità, che
ritiene che "anche senza il danno alla salute (la signora, n.d.r.)
avrebbe svolto unicamente un'attività lavorativa in misura del 35%"
(decisione 23.04.2004, §1, ultima frase), l'opponente non si sarebbe certo
limitata a lavorare in tale percentuale. Alla luce della separazione nel
frattempo intervenuta e della pendente procedura di divorzio, la signora RI 1
aveva intenzione di riprendere a lavorare nella misura del 50%, fino a che il
figlio minore non avesse raggiunto una maggiore indipendenza, e poi,
successivamente, a tempo pieno. Prova ne è il fatto che non appena ricevuta la
sentenza del Pretore in ambito di misure cautelari a tutela dell'unione
coniugale, e apprese le intenzioni del marito che non intendeva versare
alimenti, se non il minimo necessario, la ricorrente si attivò subito per
cercare un lavoro e in data 1 settembre 2002 iniziò a lavorare presso la __________.
Si tratta pertanto di determinare il suo salario ipotetico da
"valida", ovvero se non fosse subentrato il danno alla salute.
Il compito è facilitato nella fattispecie dal fatto che la signora RI 1,
che è in possesso di un diploma di commercio, e che in corso di matrimonio ha
saltuariamente lavorato come segretaria-contabile presso la ditta del marito,
senza però percepire alcun salario, ha dovuto, dopo l'insorgere
dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno,
lavorando presso la __________ e percependovi, quale invalida e per un tempo di
lavoro molto ridotto, un reddito mensile lordo di franchi 2'261.- (doc. C).
Allo scopo di determinare il reddito ipotetico da valida, la signora RI
1 si è fatta parte attiva e diligente ed ha richiesto al suo datore di lavoro
quale sarebbe stato il suo stipendio se non fosse subentrata l'invalidità, quest'ultimo
ha dichiarato che sarebbe stato di fr. 6'460.-- mensili lordi. A sapere della
qui opponente, un'attestazione in tal senso è stata inviata al lodevole ufficio
assicurazione invalidità, che qui si richiama integralmente.
La signora RI 1, segretaria con specifiche conoscenze in ambito
contabile, avrebbe pertanto raggiunto il reddito di franchi 6'460.- mensili
lordi per un attività lucrativa a tempo pieno.
Ciò senza poi considerare, da una parte l'adeguamento annuale all'indice
nazionale dei prezzi al consumo e dall'altra la probabile evoluzione del
salario dopo un certo numero di anni al servizio dello stesso datore di lavoro.
b) Reddito ipotetico
dall'attività che si può ora attualmente esigere dall'opponente.
La determinazione non è così evidente, poiché essa richiede la
valutazione del possibile sfruttamento della residua capacità lavorativa da un
lato e la traduzione di questa nella capacità di guadagno dall'altro.
Il fatto però che, come accennato al paragrafo precedente, la signora RI
1, ha dovuto, dopo l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria
residua capacità di guadagno, lavorando presso la __________, facilita il
compito, in quanto permette di disporre di un dato economico effettivo: ossia
un reddito mensile lordo di fr. 2'261.- (doc. C) lavorando nella misura
del 35%.
Non vi è però dubbio che con un lavoro al 35% la qui opponente sta
sfruttando al massimo la propria capacità lucrativa, poiché ella sia
fisicamente che psicologicamente, non può assolutamente dedicare più forze e più
energie di quelle che già ora dedica alla sua attività, ritenuto lo stato
persistente di spossatezza e la difficoltà di concentrazione (perizia SAM
17.04.2004, pag. 3, no. 2.4).
Ne discende che la considerazione dell'ufficio assicurazione invalidità,
che ritiene che "vi è un’esigibilità lavorativa completa quale
segretaria per un'occupazione del 50%" (decisione 23.04.2004, pag. 2,
§ 1) è errata.
L'ultimo certificato medico del dott. __________, allegato, parla chiaro: la signora RI 1 è
invalida nella misura del 70%: "Sa capacité de travail peut être
évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau,
saisies sur ordinateur ou travaux administratifs simples" (doc. D).
Di più la signora non può assolutamente lavorare e ciò per i seguenti
motivi:
aa) Il dott. __________ dell'__________
di __________, esperto in epatologia, che ha seguito la signora RI 1 dopo
l'intervento, ha sempre sottolineato come fosse importante combattere ogni
fattore di rischio, in particolare tentando di eliminare lo stress nella
maggior misura possibile e soprattutto ogni sovraccarico fisico e psichico.
bb) Nel rapporto medico del
02.11.2001, il dottor __________ rilevava che la paziente presentava
un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dalla data dell'intervento,
28.06.2000, e fino alla data del rapporto medico, quindi per un periodo di 1
anno e 5 mesi circa, stimando poi l'incapacità lavorativa per il futuro al
70-80% (rapp. 02.11.2001, ad D.).
cc) Sempre lo stesso medico, con
certificato 13.05.2004 (doc. D), ritenuto che le condizioni della
paziente non erano nel frattempo migliorate, indicava un grado di incapacità al
lavoro del 70%, certificando uno stato di salute stazionario, caratterizzato da
una diminuzione del rendimento e da uno stato di affaticamento persistente ed
eccessivo, oltre che da una difficoltà di concentrazione da non sottovalutare (doc.
D).
dd) Infine, il rapporto del medico del
Servizio di Accertamento Medico (SAM) indicava che la paziente soffriva di una
stanchezza generale ("affaticabilità anormale", perizia SAM
17.04.2003, pag. 3, no. 1), con capogiri e che le attività quotidiane
riuscivano ad essere espletate dalla signora solo ad "un ritmo
nettamente inferiore a prima di ammalarsi" (ibidem, pag. 2, no. 2),
rilevando un’incapacità lavorativa del 100% fino all'agosto 2002 e del 70% per
il futuro (ibidem, pag. 3, no. 2.8).
ee) Si può quindi concludere che tutti
Fatti
i medici consultati dall'ufficio assicurazione invalidità si siano concordemente
espressi per un'incapacità lavorativa del 100% a far tempo dal 28.06.2000 e
fino almeno al novembre 2001, e in seguito e per il futuro di almeno il
70%.
ff) In conclusione si può ritenere
che lo stipendio che la signora RI 1 potrebbe percepire con un’attività da lei
ragionevolmente esigibile, è leggermente inferiore a quello attualmente
percepito di fr. 2'261.- mensili lordi, siccome detto reddito corrisponde in
effetti ad un grado di occupazione del 35%, presumibilmente non sostenibile a
lungo dalla ricorrente. Riducendo proporzionalmente lo stipendio di fr. 2'261.-
si ottiene, per un'attività parziale nella misura del 30%, uno stipendio di
franchi 1'938.- lordi mensili.
c) L'invalidità dell'opponente è quindi da
determinarsi facendo il raffronto tra il reddito che la signora RI 1 avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventata invalida, di cui al punto a) ed il
reddito da attività lucrativa dipendente presso la __________, di cui al punto
h), conseguito dopo l'intervento di trapianto del fegato, da cui (cfr. U. Kieser,
op. cit., N. 6 ad art. 16), si ricava:
(6'460 - 1'938) x 100 = 70 %
6'460
La signora RI 1 presenta quindi un grado d'invalidità del 70% per
un'attività lucrativa del 100%.
Ritenuto però che nel caso concreto, la signora, fin tanto che il figlio
minore non fosse stato più indipendente, avrebbe lavorato solo a metà tempo,
ovvero nella misura del 50%, il grado di invalidità trovato va rapportato al
50% che la signora avrebbe dedicato all'attività lucrativa se non fosse
intervenuta l'invalidità, così come imposto dal cosiddetto metodo misto,
e che verrà illustrato al punto 12.
Per la parte del tempo che la signora avrebbe invece dedicato
all'attività di casalinga, ovvero il rimanente 50%, il grado di invalidità, non
essendoci nessun reddito, non può venir calcolato sulla base del raffronto dei
redditi, bensì va trovato a norma dell'art. 5 cpv. 1 vLAI, di cui al punto
seguente.
Prove: documenti,
richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso
della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole
ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, richiamo del
"Questionario per il Datore di Lavoro" inviato il 30.05.2003 alla __________,
testi, interrogatorio della parte, perizia.
11. Secondo l'art. 5 cpv. 1 vLAI, che riprende in
parte il nuovo art. 8 cpv. 3 LPGA, "L'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete è parificata all'incapacità di guadagno, se
l'assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido e non si può esigere da lui l'esercizio di una tale attività." e
"L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'art.
5 cpv. 1 LAI è calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le
loro mansioni consuete." (art. 27 vOAI).
Ne discende che per valutare il grado di invalidità della signora RI 1
per ciò che attiene la sua attività quale casalinga, bisogna considerare in che
misura la signora riesce ancora o meno a svolgere le proprie mansioni
quotidiane.
Il
dott. __________ di __________, nel suo rapporto medico del 02.11.2001, spiega come
"la paziente après la greffe a une capacité de travail diminuée du fait
de la fatigue qui s'installe après quelques heures et qui I'oblige à
interrompre son activité". (rapporto citato, ad D.) Diagnosi confermata dal medesimo medico
nell'ultimo certificato medico del 13.05.04 (doc. D).
Anche il medico del SAM, il dott. __________, indica chiaramente che
"la paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del
50%" (perizia 17.04.2003, pag. 3, no. 2.2), specificando che "la
paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare
sforzi fisici troppo importanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.5), e ancora
che, "Ha bisogno di aiuto per i lavori pesanti" (ibidem, pag.
3, no. 2.1).
Alla luce di questi rapporti medici, la valutazione dell'ufficio
assicurazione invalidità, che stabilisce un'inabilità nella misura del 25%,
basandosi peraltro su una visita a domicilio esperita da una non meglio
definita "collaboratrice", che pur essendo sicuramente qualificata
non possiede certo le conoscenze specifiche di un medico, è pertanto errata e
va rettificata.
Il fatto che la signora non sia in grado di svolgere normalmente le
proprie mansioni quotidiane, siccome subentra dopo breve tempo uno stato di
debolezza fisica, lo attesta anche la signora __________, madre della qui
opponente, che spesso e regolarmente, l'aiuta nelle faccende domestiche (doc.
E).
Alla luce dei rapporti medici citati, e in particolare di quello dello
specialista dott. __________ del 02.11.2001, che indica un'incapacità
lavorativa del 70-80% senza differenziare tra attività lavorativa e altre
mansioni, nonché dell'ultimo certificato medico dello stesso dottore, che porta
la data del 13.05.2004 e che ribadisce la valutazione fatta quasi 3 anni prima
(doc. D), si deve concludere che il grado di invalidità della signora RI
1 è, per ciò che attiene l'attività di casalinga, almeno del 50%.
Si dice almeno, in quanto pur comprendendo che l'attività lucrativa soggiacia
a regole e ritmi più ferrei di quella di casalinga, è opinabile il fatto che
sia meno faticante e esigente di quella lavorativa.
Prove: documenti,
richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso
della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole
ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio
della parte, perizia.
12. Visto quanto precede, in considerazione del fatto
che la signora RI 1 svolge un'attività lucrativa solo a tempo parziale, occorre
ora calcolare il grado d'invalidità complessivo della signora RI 1 procedendo
con il cosiddetto metodo misto: "Sodann ist für die beiden Teile nach den
je massgebenden Bestimmungen die Invalidtät zu ermitteln, wobei sich der Gesamtinvaliditätsgrad
entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen bemisst" (Ueli Kieser,
op. cit., N 22-23 ad art. 16 LPGA). La determinazione del grado d'invalidità
complessivo nel periodo durante il quale la signora RI 1 avrebbe lavorato solo
a metà tempo, svolgendo per la rimanente parte l'attività di casalinga, viene
così calcolato:
Attività Quota
Parte Limitazione Grado Invalidità Parz
casalinga 50% 50% 25%
salariata 50% 70% 35%
grado di
invalidità totale 60%
Ne discende che la signora RI 1 ha diritto ad una rendita ai sensi della
Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). E meglio:
- per il periodo prima del
01.01.2004, ovvero fino al 31.12.2003, a norma del vecchio art. 28 cpv. 1 vLAI,
che ad un grado di invalidità del 60% fa corrispondere una mezza rendita, una
mezza rendita ai sensi della LAI,
mentre
- per il periodo dal 01.01.2004,
data dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21.03.2003, e per il
futuro (tutti i diritti di revisione ex art. 17 LPGA riservati), a norma del
nuovo art. 28 cpv. 1, che per un grado di invalidità del 60% fa corrispondere
3/4 di rendita, 3/4 di rendita ai sensi della LAI .
Prove: documenti,
richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso
della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________
dal lodevole ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi,
interrogatorio della parte, perizia.
13. A titolo abbondanziale, si osserva infine che la
cassa è caduta in un’inspiegabile contraddizione, sostenendo al § 1 della
decisione che "vi è un’esigibilità lavorativa completa quale segretaria
per un'occupazione del 50%" (decisione 23.04.2004, pag. 2), quindi
riconoscendo implicitamente un grado di invalidità del 50%, ma inserendo poi
nello schema di calcolo più sotto, alla voce "salariata", una
limitazione dello 0%. La limitazione avrebbe comunque dovuto essere del 50%,
dando così un grado di invalidità parziale dello 17%, per un totale del 33%.
Prove: documenti, richiamo
documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso della
sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole ufficio
dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio della
parte, perizia.
14. Alla luce di quanto
finora esposto, si conclude riassumendo che:
La signora RI 1, se non fosse intervenuto il danno alla salute di cui si
è detto, avrebbe, dopo la separazione dal marito, gradualmente intrapreso
un'attività lavorativa, dapprima nella misura del 50% per poi arrivare ad
un'occupazione a tempo pieno non appena il figlio minore avesse raggiunto
un'indipendenza maggiore.
Si è conseguentemente calcolato il suo grado di invalidità nei due
ambiti di attività, lavorativo e "casalingo", con i due metodi di
calcolo imposti dalla legge, e meglio, tramite il confronto dei redditi
ipotetici di cui al punto 10. lett. a) e lett. b), per ciò che attiene
l'attività lavorativa, e tramite la valutazione delle residue possibilità di
svolgere le proprie mansioni abituali, per l'attività di casalinga.
Si è così potuto stabilire che la signora RI 1, ha un grado di
invalidità del 70% per ciò che attiene l'ambito lavorativo, e del 50% per ciò
che riguarda l'ambito "casalingo".
Grazie al metodo misto, si è poi proceduto a rapportare il grado di
invalidità parziale delle due attività menzionate al tempo in cui
effettivamente vengono svolte, e si è quindi trovato un grado di invalidità
complessivo del 60%.
Ne discende il diritto della signora RI 1 a ricevere una rendita ai
sensi dell'AI: fino al 31.12.2003 una mezza rendita, e dal 01.01.2004,
con l'entrata in vigore della novella legislativa, tre quarti di rendita
ai sensi della LAI.
Prove: documenti,
richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso
della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole
ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, testi, interrogatorio
della parte, perizia." (Doc. AI 31. pag. 7-16)
1.4. Esperiti
nuovi accertamenti, in particolare una nuova inchiesta economica per le persone
che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI 39), con decisione su
opposizione 20 gennaio 2005 l'UAI ha confermato la precedente decisione,
osservando:
" (...)
6. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico l'opponente contesta genericamente la valutazione operata
dall'amministrazione e precisa che senza il danno alla salute avrebbe ripreso
attualmente il lavoro almeno nella misura del 50%.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base
di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).
In casu, la valutazione medica espressa dal dottor __________ non offre
alcuno spunto di critica, risultando del tutto conforme ai giudizi sovresposti.
7. Secondo prassi, per determinare il grado
d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a
domicilio, effettuata da un assistente sociale, determina in quale misura
l'assicurata non riesce più a svolgere le normali mansioni quotidiane. Infatti
non ci si può basare unicamente sull'incapacità di lavoro medico teorica per
valutare l'incapacità di lavoro quale casalinga.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni di casalinga, dopo
un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state riassunte in tabelle di
riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di Berna
nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle attività svolte
dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica (diversi). Le stesse
permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro simili per
composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che
non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate
dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste
(RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie I'UAI ha disposto un'inchiesta a domicilio per
l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività domestiche.
L'assistente sociale incaricata con il rapporto d'inchiesta del 25 marzo 2004
ha compiutamente preso in considerazione sia il danno alla salute patito
dall'assicurata, sia le dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo
delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con
concrete limitazioni addebitabili al danno alla salute che ha portato ad un'invalidità
globale del 25,5% quale casalinga.
Ad ogni buon conto le obiezioni presentate dall'assicurata in sede
d'opposizione sono state sottoposte al vaglio della nostra assistente sociale.
Quest'ultima nella sua nuova inchiesta del 26 novembre 2004 ha rivalutato
le limitazioni dell'assicurata ed ha concluso con un'invalidità del 38% quale
casalinga.
8. In concreto nel presente caso il metodo
misto adottato il quale combina attività lucrativa e casalinga non appare
applicato in modo del tutto corretto. In effetti visto lo stato civile
(separata), l'attività lucrativa svolta durante il matrimonio, lo scritto
dell'opponente 15 settembre 2003 e quello del legale del 19 maggio 2004,
l'assicurata doveva essere valutata in misura del 50% quale salariata e per il rimanente
50% quale casalinga.
Dal lato economico l'assicurata, lavorando a metà tempo potrebbe
percepire un salario annuo senza il danno alla salute di fr. 38’760.-
(considerato il salario a tempo pieno di fr. 77'520.- secondo i dai dati
forniti dal datore di lavoro il 18 giugno 2003).
Considerato che lavorando al 35% quale segretaria consegue un salario
annuo di fr. 27'132.-, l'assicurata presenta una perdita di guadagno e quindi
grado d'invalidità del 15% considerata un'attività lucrativa del 50%.
Nella fattispecie in considerazione di un grado d'invalidità del 19%,
ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del 50% con una
limitazione del 38% e un grado d'invalidità del 15% considerata un'attività
parziale di salariata in ragione del 50%, determina un grado d'invalidità
globale (salariata+casalinga) del 34%.
Di conseguenza l'assicurata non presenta un grado d'invalidità tale che
giustifichi il diritto a prestazioni, essendo necessario un grado minimo del
40%.
Ne discende che la
decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. AI
43)
1.5. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, sempre rappresentata dallo studio
legale Avv. RA 1, ha chiesto che le venga versata una mezza rendita fino al 31
dicembre 2003, rispettivamente tre quarti di rendita a far tempo dal 1° gennaio
2004 fino al 31 dicembre 2004, motivando:
" (...)
12. Nel caso concreto, come illustrato ai punti 6 e 9,
la signora RI 1, a seguito della separazione dal marito, è stata obbligata,
per sopravvivere, ad intraprendere un'attività lucrativa.
L'assicurata ha iniziato a lavorare in data 1.9.2002 presso la __________
nella misura del 35%, percentuale che, come riconosciuto dalla decisione su
opposizione dell'ufficio Al al punto 8., se non fosse subentrata l'invalidità sarebbe
stata almeno del 50% e che, in seguito all'aumento dei suoi
oggettivi bisogni finanziari, la signora RI 1 ha dovuto portare al 60%.
Il grado d'invalidità della ricorrente va pertanto stabilito a norma
dell'art. 27bis vOAI, che prescrive che per l'assicurato che esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale, occorre dapprima determinare la
percentuale di attività lucrativa e la percentuale di attività in altri ambiti
(ad es. casalinga) e, in seguito, valutare l'invalidità nei due rispettivi ambiti,
quello lavorativo e quello in altri ambiti, con i metodi di calcolo rispettivi
e propri di ogni ambito di attività (cosiddetto metodo misto; Ueli Kieser, op. cit.,
N. 22 ad art. 16 LPGA).
Qui di seguito si procede quindi al calcolo del grado d'invalidità
relativamente all'attività lavorativa della signora RI 1. Quello relativo alla
sua attività quale casalinga verrà effettuato al paragrafo seguente.
a) Reddito
ottenibile senza invalidità
Come ha riconosciuto anche l'ufficio assicurazione invalidità, al punto
8. della decisione impugnata, l'assicurata, se non fosse subentrata
l'invalidità, avrebbe iniziato a lavorare al 50% già a partire dal mese di dicembre
2001 - data in cui la signora, a seguito del rifiuto del marito di
corrispondere gli alimenti versati fino a quel momento, si vide costretta
ad inoltrare in Pretura un'istanza di provvedimenti cautelari a tutela
dell'unione coniugale -, per poi aumentare gradatamente la sua percentuale
lavorativa fino al 100% non appena il figlio minore avesse raggiunto una
maggiore indipendenza o non appena le circostanze della vita lo avessero
richiesto, come è poi stato il caso concreto.
In effetti l'assicurata, alla luce di eventi come il divorzio e il fatto
che il marito versa gli alimenti dovuti irregolarmente e facendo sempre più
resistenza - circostanza peraltro del tutto imprevedibile per la signora RI 1
che mai avrebbe immaginato un tale epilogo - avrebbe aumentato la sua
attività lucrativa, dedicandole verosimilmente tutto il suo tempo, ovvero il
100%.
A comprova della buona fede di dette intenzioni, vi è il fatto che
l'assicurata a partire dal 2005, malgrado le difficilissime
condizioni di salute, ha ulteriormente aumentato il tempo dedicato
all'attività lavorativa portandolo al 60%, perché, come detto, costretta dalle
circostanze della vita e senza altra scelta.
Si tratta pertanto di determinare il suo salario ipotetico da
"valida", ovvero se non fosse subentrato il danno alla salute.
Il compito è facilitato nella fattispecie dal fatto che la signora RI 1,
che è in possesso di un diploma di commercio, e che in corso di matrimonio ha
saltuariamente lavorato come segretaria-contabile presso la ditta del marito,
senza però percepire alcun salario, ha dovuto, dopo l'insorgere
dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di guadagno,
lavorando presso la __________ e percependovi, quale invalida e per un
tempo di lavoro molto ridotto, dal 1° settembre 2002 e fino al 31 dicembre
2004, un reddito mensile lordo di franchi 2'261.- (doc. C), e, a
partire dal mese di gennaio 2005, con l'aumento dell'attività lavorativa al
60%, un salario lordo di franchi 4'000.-- (doc. F).
Ora, come già illustrato nell'allegato di opposizione, il datore di
lavoro della signora RI 1 ha dichiarato che, se non fosse subentrata
l'invalidità, il salario dell'assicurata sarebbe stato di fr. 6'460.-
mensili lordi per un attività a tempo pieno. A conoscenza della qui
opponente, un'attestazione in tal senso è stata inviata al lodevole ufficio
assicurazione invalidità, che qui si richiama integralmente.
La signora RI 1, segretaria con specifiche conoscenze in ambito
contabile, avrebbe pertanto raggiunto il reddito di franchi 6'460.- mensili
lordi per un attività lucrativa da "valida" a tempo pieno.
In tal senso si contesta il metodo di calcolo applicato dall'Ufficio
di Assicurazione Invalidità, che al punto 8. della decisione impugnata,
prende, come base per il calcolo del grado di invalidità dell'assicurata, lo
stipendio che la signora avrebbe percepito lavorando al 50%.
In realtà, il calcolo del grado di invalidità avrebbe dovuto
rapportarsi allo stipendio percepito dalla signora al 100%, tant'è che
l'assicurata ora lavora al 60%. Della ridotta attività lucrativa si tiene in
effetti già conto al momento dell'applicazione del metodo misto, di cui al
punto 14 del presente allegato.
b) Reddito ipotetico
dall'attività che si può ora attualmente esigere dall'opponente.
La determinazione non è così evidente, poiché essa richiede la
valutazione del possibile sfruttamento della residua capacità lavorativa da un
lato e la traduzione di questa nella capacità di guadagno dall'altro.
Il fatto però che, come accennato al paragrafo precedente e già
illustrato con l'allegato di opposizione, la signora RI 1, ha dovuto, dopo
l'insorgere dell'invalidità, mettere a profitto la propria residua capacità di
guadagno, lavorando presso la __________, facilita il compito, in quanto
permette di disporre di un dato economico effettivo: ossia un reddito mensile
lordo di fr. 2'261.- (doc. C) lavorando nella misura del 35% per il
periodo dal 1° settembre 2002 al 31 dicembre 2004 e un reddito mensile lordo di
fr. 4'000.- a partire dal mese di gennaio 2005 in poi (doc. F).
Relativamente a questo aumento del tempo dedicato all'attività
lavorativa, si chiarisce e ribadisce che ciò non deve assolutamente portare
questa lodevole autorità a misconoscere le reali condizioni di salute della
signora RI 1, che erano e permangono assai precarie, come hanno
avuto modo di certificare i medici interpellati dall'assicurata e dallo stesso
Ufficio AI. A questo proposito si rammenta che:
Nel rapporto medico del 2.11.2001, il dottor __________, esperto in epatologia,
rilevava che la paziente presentava un'incapacità lavorativa del 100% a far
tempo dalla data dell'intervento, 28.06.2000, e fino alla data del rapporto
medico, quindi per un periodo di 1 anno e 5 mesi circa, stimando poi
l'incapacità lavorativa per il futuro al 70-80% (rapp. 02.11.2001, ad D.). Il
medico ha sempre sottolineato come fosse importante combattere ogni fattore di
rischio, in particolare tentando di eliminare lo stress nella maggior misura
possibile e soprattutto ogni sovraccarico fisico e psichico. In seguito, sempre
lo stesso medico, con certificato 13.05.2004 (doc. D), ritenuto che le
condizioni della paziente non erano nel frattempo migliorate, indicava un grado
di incapacità al lavoro del 70%, certificando uno stato di salute stazionario,
caratterizzato da una diminuzione del rendimento e da uno stato di
affaticamento persistente ed eccessivo, oltre che da una difficoltà di
concentrazione da non sottovalutare (doc. D):
"Sa capacité de travail peut être évaluée à environ 30% pour une
activité sédentaire telle un travail de bureau, saisies sur ordinateur ou
travaux administratifs simples." (doc. D).
Tale diagnosi è stata confermata dal medico del Servizio di Accertamento
Medico (SAM), il dott. __________, che nella sua perizia indicava che la
paziente soffriva di una stanchezza generale ("affaticabilità anormale",
perizia SAM 17.04.2003, pag. 3, no. 1), con capogiri e che le attività
quotidiane riuscivano ad essere espletate dalla signora solo ad "un
ritmo nettamente inferiore a prima di ammalarsi" (ibidem, pag. 2, no.
2), rilevando un’incapacità lavorativa del 100% fino all'agosto 2002 e del 70%
per il futuro (ibidem, pag. 3, no. 2.8).
Risulta pertanto che tutti i medici consultati dall'ufficio
assicurazione invalidità si siano concordemente espressi per un'incapacità
lavorativa del 100% a far tempo dal 28.06.2000 e fino almeno al novembre 2001,
e in, seguito e per il futuro di almeno del 70%.
Il fatto che ora la signora RI 1 abbia aumentato la percentuale di tempo
dedicata all'attività lavorativa, portandola al 60%, non significa
assolutamente che le sue condizioni di salute siano migliorate, bensì, come già
evidenziato, che la sua situazione finanziaria sia evoluta negativamente e in
modo assolutamente imprevedibile in modo tale da rendere assolutamente
necessaria un'integrazione del salario percepito fino al mese di gennaio 2005.
c) L'invalidità dell'opponente è
quindi da determinarsi facendo il raffronto tra il reddito che la signora RI 1
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventata invalida, di cui al punto a) ed
il reddito da attività lucrativa dipendente presso la __________, di cui al
punto b), conseguito dopo l'intervento di trapianto del fegato, da cui (cfr. U.
Kieser, op. cit., N. 6 ad art. 16), si ricava:
Per il periodo dicembre 2001 (data in cui l'assicurata avrebbe iniziato
a lavorare, se non fosse subentrata l'invalidità, v. punto 6.) al 31.12.2004:
(6'460 - 1'938) x 100 = 70 %
6'460
La signora RI 1, fino al 31.12.2004, presenta quindi un grado
d'invalidità del 70% rapportato all'attività lucrativa svolta nella misura del
100%.
Per il
periodo a far tempo dal mese di gennaio 2005:
(6'460 - 4'000) x 100 = 38 %
6'460
La signora RI 1, a partire dal mese di gennaio 2005, presenta quindi un
grado d'invalidità del 38% rapportato all'attività lucrativa svolta nella
misura del 100%.
Il grado di invalidità così ottenuto andrà rapportato al tempo di lavoro
effettivo che l'assicurata avrebbe dedicato all'attività lavorativa se non
fosse subentrata l'invalidità, come si illustrerà al punto 14.
Prove: documenti,
richiamo documenti da tutte le autorità e da terzi che hanno trattato il caso
della sig.ra RI 1, in particolare richiamo inc. no. __________ dal lodevole
ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino, richiamo del
"Questionario per il Datore di Lavoro" inviato il 30.05.2003 alla __________,
testi, interrogatorio della parte, perizia.
13. Per la parte del tempo che la signora avrebbe
invece dedicato all'attività di casalinga, ovvero il rimanente 50%,
rispettivamente, allo stato attuale delle cose a far tempo dal mese di gennaio
2005, il 38%, il grado di invalidità, non essendoci nessun reddito, non può
venir calcolato sulla base del raffronto dei redditi, bensì va trovato a norma
dell'art. 5 cpv. 1 vLAI.
Secondo l'art. 5 cpv. 1 vLAI, che riprende in parte il nuovo art.
8 cpv. 3 LPGA, "L'impossibilità di svolgere le proprie mansioni
consuete è parificata all'incapacità di guadagno, se l'assicurato maggiorenne
non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido e non si può
esigere da lui l'esercizio di una tale attività." e "L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'art. 5 cpv. 1 LAI è
calcolata in funzione del grado di impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete." (art. 27 vOAI).
Ne discende che per valutare il grado di invalidità della signora RI 1
per ciò che attiene la sua attività quale casalinga, bisogna considerare
in che misura la signora riesce ancora o meno a svolgere le proprie mansioni
quotidiane. L'ufficio assicurazione si è basato sulle considerazioni dell'assistente
sociale, che ha valutato l'invalidità della signora RI 1 nella misura del
38% (decisione 20.01.2005 punto 7.).
Tale
valutazione non può essere condivisa e viene recisamente contestata.
Innanzitutto si rileva che essa si distanzia in modo troppo evidente
dalle valutazioni fatte dai medici, che si erano espressi per un grado di
invalidità del 50% almeno:
Il
dott. __________ di __________, nel suo rapporto medico del 02.11.2001, spiega come
"la patiente après la greffe a une capacité de travail diminuée du fait
de la fatigue qui s'installe après quelques heures et qui l'oblige à
interrompre son activité." (rapporto citato, ad D.) Diagnosi confermata dal medesimo medico
nell'ultimo certificato medico del 13.05.04, che ribadisce la valutazione fatta
quasi 3 anni prima (doc. D).
Anche il medico del SAM, il dott. __________, indica chiaramente che
"la paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella
misura del 50%" (perizia 17.04.2003, pag. 3, no. 2.2),
specificando che "la paziente deve lavorare a ritmi inferiori al
normale e ovviamente non può fare sforzi fisici troppo importanti"
(ibidem, pag. 3, no. 2.5), e ancora che, "Ha bisogno di aiuto per i
lavori pesanti" (ibidem, pag. 3, no. 2.1).
Alla luce di questi rapporti medici, la valutazione dell'ufficio
assicurazione invalidità, che stabilisce un'inabilità nella misura del 38%,
sulla base di un rapporto stilato da un'assistente sociale incaricata dallo
ufficio stesso appare errata.
Diversamente da quanto sostiene l'ufficio AI al punto 7. della decisione
impugnata, la valutazione fatta dai predetti medici, non può essere definita
come meramente teorica, e non può, conseguentemente, venir sostituita tout
court da un rapporto stilato da un'assistente sociale. Al contrario: il dott. __________
ha allestito una vera e propria perizia, dopo aver avuto un colloquio con
l'assicurata, certamente più approfondito e scientifico di quello che l'Ufficio
AI ha delegato alla propria collaboratrice, seppur diplomata, la quale,
peraltro, in una prima valutazione aveva stabilito un invalidità del 25%, per
poi rivedere la propria valutazione portandola al 38%, ciò che non può che
confermare quanto queste valutazioni siano aleatorie e non
sostituibili con quelle fatte da un medico specialista.
Ne discende che l'ufficio AI avrebbe - anzitutto - dovuto rifarsi
unicamente ai rapporti medici del dott. __________ e alla perizia medica del
dott. __________, entrambi statuenti un'invalidità della signora RI 1
nell'ambito di attività di casalinga di almeno un grado del 50% (rapporto
medico del dott. __________ del 2.11.2001, doc. D e perizia 17.04.2003 del
dott. __________) e rifarsi al parere di una collaboratrice diplomata
assistente sociale, senza conoscenze specialistiche, nell'unica ipotesi in cui
i due medici non fossero giunti alla medesima conclusione, e non viceversa.
Le considerazioni sovra esposte valgono ancor più se si pensa che a
partire dal mese di gennaio 2005 la signora RI 1 ha aumentato la sua attività
lavorativa al 60%. Questo aumento, causato, come più volte ribadito, da urgenti
bisogni finanziari dell'assicurata, incidono profondamente
sull'attività di casalinga della signora. La signora, sfruttando al massimo le
sue energie per l'attività lavorativa, si ritrova sfinita e priva di forze nel
tempo rimanente, che deve così dedicare per la gran parte al recupero fisico. A
riprova di ciò si richiama la dichiarazione già resa in corso di procedura di
opposizione dalla madre dell'assicurata, signora __________ (doc. E),
che aveva attestato come la figlia non fosse in grado di svolgere normalmente
le proprie mansioni quotidiane, siccome subentrava dopo breve tempo uno stato
di debolezza fisica molto marcato. Tale dichiarazione vale ancor di più ora,
che l'assicurata dedica all'attività di salariata il doppio del tempo
che dedicava prima.
Alla luce di queste considerazioni appare opportuno rifarsi unicamente
alle valutazioni mediche, che avevano indicato la signora RI 1 come invalida al
50% per ciò che attiene l'attività di casalinga, oppure ordinare una nuova
valutazione, allestita da un medico specialista.
Prove: c.s. Si
richiede inoltre che il tribunale abbia a ordinare d'ufficio una perizia
specialistica che stabilisca il grado di invalidità della signora RI 1
relativamente alla sua attività di casalinga.
14. Visto quanto precede, in considerazione del fatto
che la signora RI 1 svolge un'attività lucrativa solo a tempo parziale, occorre
ora calcolare il grado d'invalidità complessivo della signora RI 1 procedendo
con il cosiddetto metodo misto: "Sodann ist für die beiden Teile nach den
je massgebenden Bestimmungen die Invalidität zu ermitteln, wobei sich der Gesamtinvaliditätsgrad
entsprechend der Behinderung in beiden Bereichen bemisst" (Ueli Kieser,
op. cit., N 22-23 ad art. 16 LPGA). La determinazione del grado d'invalidità
complessivo nel periodo durante il quale la signora RI 1 avrebbe lavorato solo
a tempo parziale, svolgendo per la rimanente parte l'attività di casalinga,
viene così calcolato:
Periodo dal
dicembre 2001 al 31 dicembre 2004:
Attività Quota
Parte Limitazione Grado Invalidità Parz
casalinga 50% 50% 25%
salariata 50% 70% 35%
grado di
invalidità totale 60%
Ritenuto che se non fosse subentrata l'invalidità l'assicurata avrebbe
intrapreso un'attività lavorativa nella misura almeno del 50%, sotto il titolo
"quota parte" si è inserita detta percentuale.
Periodo a far
tempo dal mese di gennaio 2005:
Attività Quota
Parte Limitazione Grado Invalidità Parz
casalinga 40% 50% 20%
salariata 60% 38% 22.8%
grado di
invalidità totale 42.8%
Si rileva che in questo caso nella casella "quota
parte-salariata" è stato inserito il dato del 60%, che in quanto dato
oggettivo comprova la completa buona fede della signora RI 1 allorquando ha
affermato che se non fosse subentrato il danno alla salute avrebbe aumentato il
tempo dedicato all'attività lucrativa.
Prove: c.
s.
15. Ne discende che la signora RI 1 ha diritto ad una rendita
ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). E
meglio:
Periodo fino
al 31.12.2004:
- per il periodo fino al
31.12.2003, a norma del vecchio art. 28 cpv. 1 vLAI, una mezza rendita
ai sensi della LAI, mentre
- per il periodo dal 01.01.2004,
data dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21.03.2003, e fino
al 31.12.2004, a norma del nuovo art. 28 cpv. 1 LAI, 3/4 di rendita ai
sensi dell'LAI.
A far tempo
dal mese di gennaio 2005:
A norma
dell'art. 28 LAI, ¼ di rendita ai sensi dell'LAI." (Doc. I, pag.
9-19)
1.6. Con risposta
1° marzo 2005 l'UAI ha proposto di respingere il gravame e ha osservato quanto
segue:
" A titolo puramente abbondanziale, si sottolinea come il
datore di lavoro dell'assicurata in oggetto abbia dichiarato che quest'ultima
si trova (a partire dal mese di gennaio 2005) alle dipendenze dell'__________
al 60% in qualità di segretaria e percepisce uno stipendio mensile pari a Fr.
4'000.-(cfr. doc. A2 incarto TCA).
Secondo il rapporto
medico stilato dal Dr. __________ in data 22.4.2004 (cfr. doc. 26
incarto AI), l'assicurata è in grado di eseguire un'attività quale segretaria
nella misura del 50% (mezza giornata con rendimento normale).
Mediante la decisione su
opposizione 20.1.2005 (cfr. doc. 43 incarto AI), l'amministrazione ha
rettamente considerato l'assicurata quale salariata nella misura del 50% e
quale casalinga per il rimanente 50%.
Per quanto attiene
l'attività di salariata della qui ricorrente, bisogna sottolineare come a
partire dal 1 ° gennaio 2005 la situazione della stessa sia persino migliorata
e come essa non presenta di conseguenza alcuna perdita di guadagno.
Infatti, visto e
considerato come dal lato medico la Signora RI 1 è abile al 50% nella propria
professione di segretaria (cfr. doc. 26 incarto AI), essa sfrutta al
massimo la sua residua capacità lavorativa lavorando addirittura nella misura
del 60% senza subire pertanto alcuna perdita di guadagno rilevante ai sensi di
legge.
A far tempo dal 1.1.2005,
il grado d'invalidità dell'assicurata quale salariata risulta essere quindi
dello 0%.
Per quanto concerne
invece l'attività quale casalinga, l'amministrazione ha correttamente valutato
il grado d'invalidità dell'assicurata nella misura del 19% (ritenuta una
limitazione globale del 38% secondo l'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica di data 30.11.2004 (cfr. doc. 39
incarto AI) in relazione con un'attività parziale di casalinga in ragione del
50%).
L'assicurata ritiene che
l'inchiesta di cui sopra non sia probante ai fini di legge, in quanto aleatoria
e non sostituibile con le valutazioni effettuate dai medici specialisti (cfr.
pag. 16 del ricorso di data 22.2.2005 agli atti).
Al riguardo va precisato
che il TFA ha stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (RCC 1984 pag. 143 consid. 5).
La qui ricorrente ha
chiesto altresì in sede di ricorso l'assunzione di nuove prove ed in modo
particolare l'allestimento di una perizia atta a stabilire il grado
d'invalidità della Signora RI 1 nonché l'audizione del Dr. __________ di __________
(oltre all'audizione dell'assicurata stessa).
Per quanto attiene
l'allestimento della perizia di cui sopra, si può affermare con certezza che
gli atti dell'incarto alla base della decisione impugnata risultano
assolutamente completi (vedi in modo particolare i doc. 14 e 26 incarto
AI) e di conseguenza, sotto il profilo prettamente medico, si può arguire che
la situazione sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che ulteriori
passi istruttori non sono da ritenere necessari.
Per quanto riguarda
invece l'audizione dei due testi summenzionati, l'Ufficio Al ritiene che essa
non è assolutamente necessaria, poiché la documentazione agli atti è ampiamente
sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza ed ulteriori
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato della
fattispecie che ci occupa. Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF
119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
Visto quanto sopra, si
chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata
e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita fino al 31
dicembre 2003, a tre quarti di rendita per il periodo compreso fra il 1°
gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004 e a un quarto di rendita a partire dal 1°
gennaio 2005, così come chiesto con il ricorso.
2.3. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di
principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003
IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica
sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le
disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione,
vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio
2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31
dicembre 2002.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC
1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D.
Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid.
3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002
IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr.
anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali
lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994,
pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31
dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge
anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.7. Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha
applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).
Appurato
che la ricorrente a partire dal mese di settembre 2002 lavora al 35% presso l’__________,
mentre per il restante 65% ella è casalinga; che prima del danno alla salute
aveva lavorato in qualità di segretaria e, dopo un periodo dedicato alla cura
dei figli, aveva svolto saltuariamente l’attività di segretaria contabile
presso la ditta del coniuge (senza percepire nessun salario) e che senza i
problemi di salute essa avrebbe svolto la sua professione inizialmente al 50%, per
poi aumentare gradatamente la percentuale di occupazione fino al 100% (una
volta che il figlio minore, nato nel __________, avesse raggiunto una maggiore
indipendenza, intorno ai 15-16 anni, cfr. doc. AI 17 e doc. AI 31 pag. 5),
l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.
Per quel
che concerne la capacità lavorativa, l’UAI, ritenuto che il medico curante
dell’assicurata, il Dr. __________, della __________ di __________ aveva
attestato il 15 gennaio 2002 una incapacità lavorativa del 70-80% a partire dal
28 giugno 2000 (cfr. doc. AI 4), mentre il 16 gennaio 2003 aveva certificato
che un'attività professionale era per l’assicurata impossibile (cfr. doc. AI
8), ha disposto una perizia medica gastroenterologica esperita dal dott. __________,
specialista FMH in gastroenterologia (cfr. doc. AI 14). Nel rapporto stilato in
data 17 aprile 2003 lo specialista ha indicato quanto segue:
" (...)
B. Conseguenze
sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni
(qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
A livello Psicologico e mentale: la paziente ha elaborato bene il suo trapianto, le
sue facoltà mentali sono normali salvo ogni tanto difficoltà di concentrazione
quando è stanca.
A livello fisico:
l'unico disturbo importante è la stanchezza con affaticabilità anormale.
Nell'ambito sociale:
la paziente stà divorziando, i suoi figli di __________ e __________ vivono con
lei.
Considerandi
2.
Conseguenze dei
disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si
ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
La
paziente riesce a fare i suoi lavori di casalinga ma ad un ritmo inferiore al normale.
Ha bisogno di un aiuto per i lavori pesanti. Attualmente la paziente lavora
nella misura del 30% circa come impiegata presso l'__________.
2.2
Esatta
descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.
La
paziente riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50% circa e
la sua occupazione di impiegata d'ufficio nella misura del 30% circa.
2.3
L'attività
attuale è ancora praticabile? Sì
2.4
Se sì, in quale misura
(ore al giorno)? Vedi sopra, questa quantità di lavoro è il massimo che può
fare la paziente attualmente.
2.5
E'
presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
La
paziente deve lavorare a ritmi inferiori al normale e ovviamente non può fare
sforzi fisici troppo importanti.
2.6
Se sì,
in che misura? Vedi sopra
2.7
Da quando esiste una limitazione
della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%? Dal 23 giugno
2000.
2.8
Qual è stato in seguito lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro? L'incapacità lavorativa è stata
del 100 % fino a fine agosto del 2002.
Attualmente
l'incapacità lavorativa in qualità di impiegata di ufficio è del 70% circa.
C. Conseguenza
sulla capacità di integrazione
1.
E' possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
No, il sintomo principale essendo la stanchezza e la paziente
non facendo un lavoro con forte attività fisica non è possibile migliorare la
situazione.
2.
E' possibile
migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale? No.
3.
L'assicurato è
in grado di svolgere altre attività?
No, non è escluso
che la capacità lavorativa possa migliorare.
Propongo una
nuova valutazione tra 1-2 anni." (Doc. AI 14)
Sulla
base della perizia gastroenterologica citata, l’amministrazione ha concluso che
l’assicurata, affetta da stato dopo trapianto epatico per un’epatite fulminante
con grave insufficienza epatica su epatite B acuta, è da ritenere abile al 30% nella
sua attuale attività di segretaria a tempo parziale.
Dato che
l’assicurata lavora come segretaria al 35%, mentre per il restante 65% è
casalinga, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di allestire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI
21), esperita il 10 marzo 2004. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso
il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola
mansione, con rapporto 25 marzo 2004 l'assistente sociale ha stabilito una
limitazione complessiva del 25.5%, così composta:
" (...)
5.
ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
7%
La signora RI 1 riferisce
di aver ripreso ad occuparsi della cucina come era sua consuetudine fare
precedentemente al danno alla salute. Non vengono segnalati impedimenti di
sorta per quanto concerne la preparazione dei pasti quotidiani, l'apparecchiare
e sparecchiare la tavola, il caricare e scaricare la lavastoviglie, il riordino
del piano di lavoro e del locale tutto.
Nelle pulizie a fondo
della cucina l'assicurata si avvale invece di una collaboratrice domestica per
la facile affaticabilità e il rapido esaurimento delle residue energie.
Per quanto riferito
valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
7,5%
L'assicurata riferisce di
occuparsi tuttora personalmente delle pulizie giornaliere dell'appartamento a ritmi
di lavoro rallentati ed alternando l'attività a necessarie pause di riposo.
La signora RI 1 ha
imparato a dosare le proprie energie distribuendole sull'arco della giornata.
Una collaboratrice
domestica, presente 4 ore la settimana, è invece incaricata dei lavori
approfonditi: aspirapolvere e pulizia dei pavimenti a fondo, pulizia approfondita
dei bagni, della cucina e della grande terrazza. La collaboratrice viene inoltre
attivata, su chiamata, in occasione delle grandi pulizie stagionali (vetri,
tende, ecc.).
L'assicurata afferma di
essersi sempre avvalsa di un aiuto domestico anche precedentemente al danno
alla salute. Specifica altresì che la collaboratrice domestica ha sempre
lavorato 4 ore la settimana, ma la casa in cui abitava prima con il marito
aveva una superficie doppia dell'attuale appartamento.
Per quanto riferito
valuto in misura del 50% la percentuale di impedimento in questo specifico
ambito.
5.4
Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Nessuna modifica rispetto
alle personali abitudini.
L'assicurata provvede autonomamente
agli acquisti necessari, sia casalinghi che personali, e gestisce personalmente
le pratiche burocratico-amministrative.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
3%
L'assicurata si occupa di
persona di tutte le operazioni collegate al bucato. Porta la cesta in
lavanderia, ripartendo su più viaggi il carico, suddivide i panni, li inserisce
e toglie dalla lavatrice e dall'asciugatrice, stende i panni delicati.
I panni asciutti vengono,
per quanto possibile, semplicemente piegati e riposti negli armadi, per ridurre
all'essenziale l'attività di stiro. Questa mansione risulta infatti onerosa per
la signora RI 1 che la riparte quindi su più giorni in modo tale da non
esaurire le residue forze. I compito richiede anche un maggiore dispendio di
tempo in quanto va pure affrontato a ritmi rallentati e non solo poco per
volta.
Non vengono segnalate particolari
abitudini per i lavori a maglia, cucito o uncinetto.
Per quanto riferito
valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo ambito
domestico.
5.6
Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
8%
L'assicurata si impegna
per preservare il più possibile le sue energie che tiene a dedicare alla cura
dei propri figli, molto provati dalla separazione dei genitori e dalla grave
malattia della mamma.
La signora RI 1 riposa
molto, al pomeriggio, prima del loro rientro a casa per poterli accogliere come
desidera e per poterli poi seguire nei compiti.
L'assicurata praticava
molte attività sportive in loro compagnia che in seguito al danno alla salute
ha dovuto forzatamente molto limitare per le sue ridotte energie.
L'assicurata, pur non
facendosi angosciare oltre il necessario, teme comunque sempre che quanto
occorsole nel giugno 2000 possa ripetersi. Non parte quindi più all'estero da
sola con i ragazzi, ma desidera sempre che familiari od amici si uniscano a
loro durante le vacanze.
Per quanto riferito
valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardi-naggio, cura degli animali, attività di utilità
pubblica, creazione artistica, impe-gno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Non vengono segnalate attività
extra-domestiche.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di
invalidiità
25,5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua
invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Una collaboratrice
domestica.
6.
GRADO ATTUALE
DEI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quanto il danno alla
salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal mese di giugno 2000.
OSSERVAZIONI PERSONALI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Nulla da
aggiungere." (Doc. AI pag, pag. 4 e seg.)
Con
“Proposta per il medico” 29 marzo 2004 il funzionario incaricato ha indicato:
" Se medicalmente oggettivata l'inabilità quale casalinga
indicata sul rapporto d'inchiesta esperita a domicilio
si ha la seguente situazione:
casalinga al 65% inabile
al 25.5% 16.57%
salariata al 35% totalmente
abile in quella misura 0%
TOTALE 16.57%
Si rifiuta pertanto il
diritto alla rendita." (Doc. AI 25)
Nel “Rapporto medico” 22 aprile 2004 il medico del
SMR __________, posta la diagnosi di stato dopo trapianto epatico del 28 giugno
2000.
per epatite fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta,
ha posto le seguenti “Raccomandazioni, proposte SMR”:
" (...)
Raccomandazioni, proposte SMR
Casalinga 65% /Salariata
(segretaria 35%).
Decorso post-trapianto
epatico privo di complicazioni, in assenza di complicazioni e funzionalità
epatica normale dopo trapianto la situazione può essere definita quale stabile
dopo circa 6 mesi dall'intervento (per i primi 6 mesi dell'intervento può
essere riconosciuta quindi una inabilità lavorativa al 100% per qualsiasi
attività, mentre dopo tale periodo l'assicurata è da ritenersi abile nella
misura attuale. L'attuale stato di salute permette almeno di svolgere una
attività di segretaria nella misura del 50% (mezza giornata con rendimento
normale).
Inchiesta a domicilio per
casalinghe: impedimento del 25,5% da giugno 2000
Lavora quale segretaria
al 35% con rendimento completo quindi IL 0%
Procedere, OK per grado
d'invalidità del 16.57% come da proposta segretario, prognosi buona, attività
lavorativa adatta al danno alla salute." (Doc. AI 26)
Tenuto
conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga,
l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 16%,
percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. decisione
formale 23 aprile 2004, doc. AI 27).
2.8
Nell’opposizione
l’assicurata ha sostanzialmente contestato, per quanto concerne l’attività di
segretaria, la percentuale di invalidità risultante dal confronto dei redditi operato
dall’amministrazione e, in relazione alla sua attività di casalinga, la
valutazione fornita dall’assistente sociale nell'inchiesta economica (cfr. doc.
AI 31). Per quanto concerne la sua attività di segretaria, l’assicurata ha trasmesso
un rapporto medico 13 maggio 2004 del Dr. __________, del seguente tenore:
" Le médecin soussigné atteste qua Madame RI 1
a été transplantée hépatique en urgence le 28 juin 2000 pour hépatite
fulminante.
Elle bénéficie depuis d'un
traitement immunosuppresseur qu'on ne pourra interrompre et on constate chez cette
patiente, comme chez la plupart des greffés hépatiques, un état de fatigue
important ainsi que des difficultés de concentration.
Sa capacité de travail peut être
évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau,
saisies sur ordinateur ou travaux administratifs simples." (Doc. AI 31 D)
Quanto alle sue reali possibilità di svolgere le
mansioni di casalinga, l’assicurata ha prodotto la seguente dichiarazione sottoscritta
in data 17 maggio 2004 da sua madre, che attesta l’aiuto fornito da quest’ultima
alla figlia nello svolgimento dei compiti domestici:
" lo sottoscritta, signora __________, nata il __________,
da __________ in __________, coniugata, spontaneamente ed in perfetta buona
fede, conscia degli effetti legali della presente dichiarazione che verrà
presentata avanti alle autorità competenti, attesto e confermo quanto segue:
da quando mia figlia, RI
1, in data 28.6.2000 ha subito il trapianto del fegato, mi reco a casa sua più
volte a settimana per aiutarla nei lavori di casa, e di tanto in tanto, nei
giorni in cui si sente particolarmente debole, anche per aiutarla a preparare
il pranzo per i suoi figli, in quanto mia figlia soffre di uno stato di
affaticamento costante e persistente, che le impedisce di svolgere normalmente
le attività quotidiane di pulizia e riordino della casa." (Doc. 31 E)
Visti gli argomenti addotti con l’opposizione,
l’amministrazione ha effettuato un riesame del caso, come comunicato all’assicurata
con scritto 24 maggio 2004 (cfr. doc. AI 34).
L’UAI ha interpellato il curante dell’assicurata,
dott. __________, specialista FMH in neurologia, il quale in data 8 settembre
2004.
ha redatto il seguente rapporto medico:
" (...)
1.
Stato di salute
da allora:
stazionario -
peggioramento - migliorato?
In generale stazionario, nelle ultime settimane la paziente aveva notato
un certo peggioramento dei disturbi motori agli arti, dopo che aveva sospeso
per qualche tempo la terapia miorilassante con Dantamacrin.
2.
Le diagnosi
sono state modificate? No.
3.
Decorso /
evoluzione delle constatazioni?
Essenzialmente invariato, con fluttuazioni della sintomatologia motoria,
che si è leggermente accentuata negli ultimi 2 mesi dopo che la paziente aveva
sospeso la terapia miorilassante con Dantamacrin. In particolare si erano
accentuati i cloni agli arti e gli spasmi muscolari notturni e diurni al corpo.
4.
Provvedimenti
terapeutici / prognosi?
Proseguimento della terapia miorilassante. Prognosi invariata con sicura
persistenza della sintomatologia neurologica.
5.
Ritiene che
provvedimenti professionali siano attualmente indicati? No.
6.
L'assicurato deve ricorrere regolarmente
all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita? No.
7.
Ritiene che un accertamento medico
supplementare sia indicato? No.
8.
Data
dell'ultimo controllo medico: 27.07.2004." (Doc. AI 36)
L’amministrazione ha poi incaricato l'assistente
sociale di allestire una nuova inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica, esperita il 26 novembre 2004. Sulla base
degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 30
novembre 2004 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del
38%, così motivata:
" (...)
1.
INIZIO E
DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE
Viene confermato quanto
illustrato nel precedente rapporto d'inchiesta.
DEFINIZIONE
DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA
a. formazione
scolastica e professionale
Diploma
professionale di commercio.
b. se non fosse intervenuto il danno alla salute,
l'assicurata eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?
La signora RI 1 conferma quanto indicato dal proprio legale e più
precisamente che attualmente lavorerebbe, se lo stato di salute glielo
permettesse, in misura del 50 %. Questa percentuale di lavoro verrebbe, in
assenza del danno alla salute, aumentata al 100 % una volta ultimata la scuola
dell'obbligo da parte dell'ultimogenito.
■ Eventuale
situazione economica
L'accordo stabilito con l'ex-coniuge stabilisce che dall'importo di fr.
9’300.- (contributo di mantenimento per lei e i due figli stabilito sulla base
delle spese effettive) venga dedotto il salario della signora RI 1 e la
differenza d'affitto in caso di trasloco. La signora RI 1 ha difatti appena
traslocato e il nuovo appartamento costa fr. 1’200.- in meno rispetto
all'abitazione di __________.
Non vi è però ancora nessun accordo definitivo tra i signori RI 1. Si
attende infatti la decisione del nostro ufficio per stabilire una convenzione
definitiva.
■ Attività
svolta e in che misura
Segretaria in
misura del 35 %.
c. L'assicurato conferma le indicazioni fornite dal
datore di lavoro sul questionario apposito?
---
3.
PERSONE CHE
VIVONO NELL'ECONOMIA DOMESTICA
nome
e cognome
data
di nascita
grado
di parentela
professione
pasti
consumati a casa
__________
__________
figlio
__________
tutti
__________
__________
figlio
__________
tutti
Fra queste persone, le
seguenti hanno bisogno di cura (esclusi i bambini)
nome
e cognome
ragioni
della cura richiesta
4.
CONDIZIONI DI
ABITAZIONE (DESCRIZIONE)
■ appartamento
di 4 1/2 locali, al l piano in palazzina senza ascensore
■ Giardino
(descrizione)
Di circa 200 mq coltivato a prato e piante d'alto fusto. Del taglio
dell'erba e della cura delle piante si occupa il padrone di casa.
■ Elettrodomestici
particolari e mezzi ausiliari
specificare se
acquistati dopo il danno alla salute
Cucina dotata di
lavastoviglie.
Comune locale
lavanderia.
■ Ubicazione
dell'abitazione
accesso, comodità
dei mezzi pubblici, dei negozi
L'assicurata
guida l'automobile.
Negozi e servizi
distanti da casa.
5.
ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
La descrizione che segue
tiene conto delle nuove indicazioni segnalate in sede di opposizione e per
iscritto dalla madre della signora RI 1.
In occasione di questo
secondo incontro, l'assicurata tiene a precisare di non avere segnalato,
durante il primo colloquio, la presenza in suo aiuto della madre, ritenendo il
suo contributo non rilevante al fine della nostra indagine in quanto prestato
da una parente prossima.
La percentuale assegnata
ad ogni attività casalinga è stata inoltre modificata tenendo conto della fine
della scuola elementare del figlio minore.
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
pianificazione,
organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
14%
La signora RI 1 riferisce
di convivere con un facile esaurimento delle proprie energie. Nei giorni in cui
lavora (due la settimana) la madre si reca al suo domicilio per la preparazione
del pasto di mezzogiorno. Questa presenza è di grande aiuto per l'assicurata
che durante i giorni lavorativi è perlomeno sollevata da questo compito. La
signora RI 1 afferma infatti di non riuscire a conciliare, proprio per una
condizione di ridotte energie, la sua attività lavorativa con i compiti
domestici. Durante i suoi giorni di lavoro l'assicurata può di conseguenza
dedicarsi unicamente al lavoro, alla preparazione della cena (molto semplice e
di veloce preparazione e talvolta in parte già avviata dalla madre) e ai propri
figli. Energie per occuparsi della casa non ne rimangono.
Diverso è invece il
discorso nei rimanenti giorni della settimana, nei quali l'assicurata,
sollevata in questo caso dal compito lavorativo, trova l'energia per dedicarsi
ai lavori domestici fisicamente più semplici e alla preparazione dei pasti
giornalieri.
A sera l'assicurata
arriva comunque molto affaticata e pertanto la cena è di regola molto semplice
e di veloce preparazione.
Si riconferma altrimenti
quanto indicato nel precedente rapporto d'inchiesta.
Per quanto
puntualizzato dalla signora RI 1 in occasione di questo secondo incontro,
valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc...
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
60%
percentuale
di invalidità
12%
Anche in questo ambito
l'assicurata si avvale dell'aiuto della madre, per quanto concerne le pulizie
giornaliere della casa, durante i due giorni lavorativi.
La signora RI 1, come già
riferito nel rapporto precedente, deve infatti dosare le proprie forze. Assiste
infatti ad un facile esaurimento delle forze e a un difficile recupero delle
stesse.
Per il resto si conferma
quanto riferito nel precedente rapporto d'inchiesta.
Tenendo conto di
queste nuove precisazioni valuto in misura del 60 % la percentuale di
impedimento.
5.4
Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Viene confermato quanto
indicato nel rapporto precedente.
La signora RI 1 si occupa
autonomamente degli acquisti casalinghi e personali così come della gestione burocratico-amministrativa.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti.
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc...
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
8%
Anche per quanto riguarda
lo stiro del bucato, l'assicurata riferisce di poter contare sull'aiuto della
madre in caso di necessità.
La signora __________
afferma di non riuscire a smaltire sempre ed autonomamente la cesta dei panni
da stirare. Durante i suoi giorni di presenza in casa della figlia, la signora RI
1.
le viene così in aiuto sistemando quanto eventualmente rimasto in sospeso.
Per il resto si conferma
quanto descritto nel rapporto precedente.
Anche in questo caso,
tenendo conto di queste nuove indicazioni, valuto oggi in misura del 40% la
percentuale di impedimento.
5.6
Cura dei bambini e di
altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc...
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
4%
Nessuna modifica rispetto
a quanto indicato nel rapporto di marzo 2004.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artisti-ca, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Non vengono segnalate
attività extra-domestiche.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
38%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua
invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Una collaboratrice
domestica, presente 4 ore la settimana, e la madre dell'assicurata.
6.
GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla
salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal mese di giugno 2000.
OSSERVAZIONI PERSONALI
DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Nulla da
aggiungere." (Doc. AI 39)
In data 7 dicembre 2004 l’UAI ha inoltre chiesto
al dott. __________ di precisare, rispetto al suo rapporto peritale 17 aprile
2003.
in cui aveva valutato che l’incapacità lavorativa dell’assicurata quale
impiegata d’ufficio era pari al 70%, il grado di incapacità lavorativa della
signora RI 1 per un’attività lavorativa al 50% (cfr. doc. AI 40). Agli atti non
risulta una risposta in merito, ma solo una copia del sollecito spedito
dall’amministrazione l’11 gennaio 2005 al dott. __________, recante un’indicazione,
scritta a mano, secondo la quale l’assicurata non è una paziente dello
specialista citato (cfr. doc. AI 42).
Con la
decisione su opposizione, l’amministrazione ha osservato che il metodo misto
utilizzato in sede di decisione non è stato applicato in maniera del tutto
corretta, dato che l'assicurata, “visto lo stato civile (separata), l’attività
lucrativa svolta durante il matrimonio, lo scritto dell’opponente del 15
settembre 2003 e quello del suo legale del 19 maggio 2004, avrebbe dovuto
essere considerata in misura del 50% quale salariata e per il rimanente 50%
quale casalinga” (cfr. doc. AI 43). L'amministrazione ha quindi ridefinito la
ripartizione delle quote, sostenendo che quella relativa alla parte salariata
doveva essere stabilita mediante il raffronto tra il reddito che l’assicurata
avrebbe conseguito senza il danno alla salute esercitando la sua attività al
50% (fr. 38'760), con quello che essa guadagna lavorando al 35% quale
segretaria (fr. 27'132) per giungere ad una diminuzione della capacità al
guadagno, considerata un’attività lucrativa del 50%, del 15% (fr. 38'760
reddito da valido; fr. 27'132 reddito da invalido). Il grado di invalidità per
l’attività di casalinga al 50%, con una limitazione del 38%, è invece del 19%. L’UAI
ha infine calcolato, sulla base della chiave di riparto tra salariata (50%) e
casalinga (50%), un’invalidità globale del 34% (cfr. doc. AI 43).
2.9
Ora, a mente
di questa Corte alla ripartizione tra le attività di casalinga (50%) e quella
salariata (50%) operata dall’UAI va data conferma. È infatti da ritenere, come
indicato dall’assicurata stessa, che senza il danno alla salute ella avrebbe
suddiviso l’attività in questo modo, almeno fino a quando il figlio minore,
nato nel __________, avesse raggiunto i 15-16 anni (cfr. doc. AI 17 e doc. AI
31.
pag. 5).
2.10
2.10.1
Per quanto
riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, l’assicurata,
dopo aver subito in data 28 giugno 2000 presso l’__________ di __________ un
intervento d’urgenza di trapianto di fegato a causa di un’epatite fulminante
acuta con grave insufficienza epatica di tipo B, è stata dichiarata dal suo
medico curante, Dr. __________ della __________ del citato ospedale __________,
inabile al lavoro al 100% fino al dicembre 2001 e inabile al lavoro al 70-80% a
partire dal gennaio 2002 (cfr. rapporto medico 15 gennaio 2002, doc. AI 4). Nel
successivo rapporto medico 16 gennaio 2003 il Dr. __________ ha ritenuto
l’assicurata inabile al 100% (cfr. doc. AI 8 e 9). L’amministrazione ha quindi
sottoposto l’assicurata ad una perizia gastroenterologica a cura del Dr. __________,
il quale nel suo rapporto medico 17 aprile 2003 è giunto alla conclusione che
la ricorrente “riesce a fare il suo lavoro di casalinga nella misura del 50%
circa e la sua occupazione di impiegata di ufficio nella misura del 30% circa”,
precisando che “l’incapacità lavorativa è stata del 100% fino a fine agosto
del 2002. Attualmente l’incapacità lavorativa in qualità di impiegata di
ufficio è del 70% circa” (cfr. doc. AI 14).
Con
rapporto medico 13 maggio 2004 il Dr. __________ ha attestato una capacità
lavorativa dell’assicurata di circa il 30% in un’attività sedentaria, quale
quella di segretaria (cfr. doc. AI 31 D).
2.10.2
Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid.
3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18
marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V
178.
consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, op. cit.,
Rechtsprechung, p. 111).
2.10.3
Ora, per
quanto concerne l’aspetto fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano
di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito incaricato dall’AI e
che coincidono con quanto indicato dal curante dell’assicurata. Dalla
documentazione medica agli atti emerge in maniera univoca che l’assicurata,
affetta da stato dopo trapianto epatico del 28 giugno 2000 per un’epatite
fulminante con grave insufficienza epatica su epatite B acuta e ipotireidosi
compensata (come risulta dal rapporto medico del 15 gennaio 2002 del Dr. Med. __________
dell’__________ di __________ all'AI, cfr. doc. AI 4), presenta un’incapacità
lavorativa in qualità di impiegata d’ufficio del 70%, come attestato dal Dr. __________
nella perizia gastroenterologica 17 aprile 2003, cui va senz’altro attribuito
pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali
(cfr. doc. AI 14) e dal Dr. __________ nel suo rapporto medico 13 maggio 2004 (cfr.
doc. AI 31 D: “...Sa capacité de travail peut être
évaluée à environ 30% pour une activité sédentaire telle un travail de bureau,
saisie sur ordinateur ou travaux administratifs simples.”)
Sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche,
richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario
intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo
1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid.
2.
e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V
32.
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata
presenta una residua capacità lavorativa del 30% in attività leggera
sedentaria, quale ad esempio l’attività di segretaria.
2.11
2.11.1
Per quel che
concerne l'attività di casalinga, l’UAI ha, come detto, fatto esperire due
inchieste economiche per le persone che si occupano dell’economia domestica:
nel primo rapporto datato 25 marzo 2004, l’assistente sociale aveva stabilito
una limitazione complessiva dell’assicurata del 25,5% (cfr. doc. AI 24); per
contro, nel secondo rapporto stilato il 26 novembre 2004, tenendo conto del
fatto che la madre dell’assicurata, come da dichiarazione 17 maggio 2004, aiuta
la figlia nelle mansioni domestiche recandosi più volte alla settimana a casa
sua (cfr. doc. AI 31 E), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 38% (cfr. doc. AI 39).
2.11.2
L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia
domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5.), è stabilita confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la
rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona
sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali
della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e
ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate
la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N.
3095.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello
svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno
sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di
ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto
dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.
2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid.
4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid.
4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo
ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni,
solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161
consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990
nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003
nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.11.3
Come detto,
l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per
le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 26 novembre 2004 (cfr. doc. AI 39).
Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo
aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 38%.
Alla
valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente,
va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia
compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione
casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Il grado globale d’impedimento del 38% accertato
nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.
2.12
Stante
l'esigibilità da parte dell'assicurata di un’attività sedentaria al 30%, come
appurato (cfr. consid. 2.10), occorre quindi procedere alla determinazione del
grado d'incapacità al guadagno per la parte d’attività salariata,
ponendo a confronto il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il
danno alla salute quale segretaria attiva al 50% (reddito da valido) con quello
effettivamente conseguito lavorando quale segretaria al 35% presso l’__________
(reddito da invalido).
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 38'760 annui che l’assicurata avrebbe
potuto conseguire lavorando al 50% presso l’__________ (ritenuto che per
un’attività al 100% ella avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 6'460
mensili, pari a fr. 77'520 annui, come comunicato dallo stesso datore di lavoro
con scritto 16 giugno 2003, cfr. doc. AI 15) ed il reddito da invalido
effettivamente conseguito lavorando presso il citato datore di lavoro al 35% di
fr. 27'132 (cfr. doc. AI 15), emerge un grado d'incapacità al guadagno del 30%
(38'760 – 27’132 x 100 : 38'760).
Viste le
quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, rimaste incontestate
dall’assicurata, il grado d’invalidità globale del 34% (30 x 50% + 38 x 50%), va
altresì confermato.
Per
inciso, occorre rilevare che a partire dal 1° gennaio 2005 l’assicurata lavora
presso l’__________ al 60%, percependo un salario mensile di fr. 4'000, come
dichiarato in data 17 febbraio 2005 dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc.
A2).
2.13
Da ultimo,
l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medica.
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
Sulla
scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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