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32.2005.220

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23 ottobre 2006Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

2.5. Nel

caso in esame, visto che il dr. __________, FMH medicina generale, nel rapporto

di decorso 2 maggio 2003 ha confermato un’incapacità lavorativa dell’assicurata

del 100% dal mese di aprile 2002 e ritenute le annotazioni 17 febbraio 2004

della dr.ssa __________, medico SMR (doc. AI 19/1-2, 22/1 e 26/1), l’Ufficio AI

ha ordinato l’esperimento di una perizia ortopedica.

Nella

perizia 24 marzo 2004 il dr. __________, posta la diagnosi, con ripercussioni

sulla capacità di lavoro, di “stato dopo impianto protesi totale ginocchio

destro con buon risultato – stato dopo osteotomia valgizzante tibia sinistra in

paziente con una grave gonartrosi sinistra – stato dopo acromioplastica spalla

destra con buon risultato – modica sindrome sotto-acromiale a sinistra”, ha concluso

che l’attività finora esercitata dall’assicurata era ancora praticabile nella

misura del 50%, precisando inoltre che “(…) ritengo che la paziente in qualità

di insegnante di scuola elementare possa svolgere la sua attività che dal punto

di vista fisico consiste nell’alternare la posizione seduta alla posizione

eretta. Non è costretta a spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere le

scale frequentemente. Non è costretta a spostare grossi pesi. Ovviamente la

paziente non può più insegnare la ginnastica, non può accompagnare gli alunni

alle gite e deve essere esonerata dalle attività più gravose. […] Ritengo che

l’attività ideale per questa paziente sia proprio di poter alternare la posizione

seduta alla posizione eretta senza obbligo di spostare pesi e penso che quindi

l’attività di insegnante sia quella a lei più confacente (…)” (doc. AI 29/1-6).

2.6. Visto

il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI 66/1) – al riguardo

del quale il dr __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 22 marzo 2005 ha osservato

che “(…) ai problemi ortopedici si aggiungono problemi di astenia. Non può

essere esclusa una forte componente funzionale o psichiatrica. In considerazione

dell’evoluzione sofferta risulta indicata una rivalutazione del caso in ambito

SAM per stabilire le risorse residue dell’assicurata (…)” (doc. AI 67/1) –

l’Ufficio AI ha ordinato l’esperimento di una perizia da parte del SAM.

Dalla

perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 (doc. AI 72/1-35) risulta che i periti

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente

diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Gonalgie

e limitazioni funzionali bilaterali con/su:

-

esiti da gonartrosi;

-

stato dopo artroprotesi

totale condilare del ginocchio ds., giugno 2003;

-

gonartrosi sin.;

-

stato dopo osteotomia

valgizzante prossimale della tibia e del perone sin., luglio 2002;

-

condrocalcinosi.

Periartropatia

omeroscapolare bilaterale con/su:

-

stato dopo resezione /

plastica acromioclavicolare ds. e osteosintesi per osso acromiale ds gennaio

2003.

Branchialgie

parestetiche bilaterali, soprattutto a ds., multifattoriali con/su:

-

persistente

rallentamento della conduzione sensitivomotoria per entrambi i nervi mediani al

canale carpale;

-

stato dopo intervento

decompressivo al tunnel carpale ds., novembre 2000;

-

stato dopo intervento

decompressivo al tunnel carpale sin., febbraio 2001.

5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Obesità

corporea (BMI 36,5%).

Menorragie.”

(Doc. AI 72/11)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, dopo aver rilevato che “l’attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorico globale dell’A. nella sua professione di docente di scuola

elementare è valutabile nella misura del 40% (insegnamento non superiore alle

12 ore settimanali)” (doc. AI 72/14), hanno concluso:

" (...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si

manifestano prevalentemente nell'ambito delle menomazioni dei disturbi

constatati a livello fisico (apparato locomotorio). La diminuzione della

capacità lavorativa si giustifica con la presenza di un'importante gonartrosi a

sin., di una condrocalcinosi, di uno stato dopo artroprotesi totale condilare

del ginocchio ds.. In questo ambito ricadute dolorose, riacutizzazioni, nonché

insicurezze nella deambulazione sono attendibili. D'altro canto i versamenti

recidivanti del ginocchio sin. costituiscono un'incognita permanente. A livello

delle braccia e specialmente delle mani, in attività in cui il loro uso è

frequente, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli

lavoretti, con movimenti ripetitivi, i disturbi segnalati dall'A. hanno

chiaramente una ripercussione sul rendimento e sulla capacità di lavoro. Per

questi motivi, riteniamo che l'attività svolta dell'A. quale docente di scuola

elementare sia ancora praticabile nella misura del 40% (ore di insegnamento non

superiori alle 12 ore settimanali).

Per

quanto riguarda la determinazione temporale delle limitazioni della capacità di

lavoro, sappiamo che all'A. è stata erogata una rendita d'invalidità per un

grado AI del 100% dal 01.04.2003 al 30.06.2004.

A

partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo intervento di artroplastica al

ginocchio ds.) riteniamo che il grado di capacità lavorativa dell'A. abbia

potuto raggiungere la misura del 40% come descritto sopra. Il nostro giudizio

valetudinario ortopedico - teorico si scosta da quello della perizia del dr. __________,

in quanto, pur escludendo le lezioni di ginnastica e l'accompagnamento durante

le escursioni, riteniamo che l'attività di insegnante richieda una certa

mobilità, regolarità e disponibilità continua. Inoltre abbiamo pure tenuto

conto delle ripercussioni per le attività in cui si debbano utilizzare a lungo

le mani, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli

lavoretti con movimenti ripetitivi.

Da

allora, lo sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro è stato stazionario,

come discusso sopra non abbiamo attualmente riscontrato problematiche e livello

psicologico o mentale, tali da avere ripercussione sull'attività da ultimo

svolta. Dobbiamo però segnalare che già a medio termine si dovrà proporre un

intervento di artroprotesi pure al ginocchio sin., in quanto la gonartrosi

tenderà alla progressione.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In

considerazione delle varie patologie presenti, riteniamo che provvedimenti di

integrazione professionale appaiano poco consigliabili. Non riteniamo neppure

che la capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta possa essere

sensibilmente migliorata.

Dal

punto di vista medico - teorico si potrebbe discutere, come alternativa,

un'attività di lavori in ufficio, ma riteniamo che difficilmente l'A. potrà

migliorare sensibilmente la propria capacità lavorativa, rispetto al giudizio

espresso sopra.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

In

qualità di casalinga valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del 60%."

(Doc.

AI 72/14-15)

2.7. Perché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26

agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V

160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995 in re A. C; cfr. anche DTF

123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

Considerandi

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht

im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

Inoltre,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, innanzitutto questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ nella

sua perizia 24 marzo 2004.

Non

è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche avuto riguardo ai referti

medici prodotti dall’assicurata dopo la perizia del dr. __________ e fino al certificato

17.

marzo 2005 del dr. __________.

Infatti,

nel certificato medico 14 giugno 2004 (doc. AI 56/12), il dr. __________ non

prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate

e/o almeno menzionate dal dr. __________. Il medico curante, senza oggettivare

un peggioramento, si limita ad attestare un’inabilità assoluta al lavoro del

100% senza una prospettiva di miglioramento a corto o medio termine. Per quanto

riguarda in particolare le diagnosi menzionate di “stato dopo emitiroidectomia

per struma nodoso e ipertireosi – menometroraggie frequenti con forti emorragie

e conseguente anemia ferripriva – linfadenopatie cervicali di tipo reattivo e

di origine sconosciuta” dai reperti medici agli atti non emerge inoltre in

alcun modo che le stesse avrebbero un carattere invalidante (doc. AI 23/7,

29/26, 56/15-16 e 56/19-20).

Nell’ulteriore

certificato medico 21 luglio 2004, poste le medesime diagnosi, il dr. __________

si limita poi a sostenere che “(…) la valutazione di una invalidità del 50% a

partire dal 1.7.2004 mi sembra decisamente inadeguata. Permango del parere,

espresso peraltro nel mio rapporto di decorso del 14 giugno, di un’incapa-cità

lavorativa del 100% presumibilmente permanente, visto lo stato globale di

salute e le molteplici patologie di cui soffre la paziente (…)” (doc. AI 56/13,

sottolineatura del redattore).

Per

quanto riguarda invece ai problemi legati alle ginocchia e alla spalla, nei

rapporti 6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003, i medici della __________

di __________ non si sono espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata

(doc. AI 56/17, 32/24-25 e 32/22-23) e, in precedenza, nell’“Arztbericht” 11 dicembre

2003, avevano solo indicato di riferirsi al medico curante (doc. AI 21/1-4).

Alla

perizia 24 marzo 2004 del dr. __________, che non evidenzia contraddizioni e

non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi

senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati

criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Considerato

che il dr. __________ ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal mese

di aprile 2002 in avanti e visto che nella perizia 24 marzo 2004 il dr. __________

ha attestato un’abilità del 50% nell’attività di insegnante di scuola elementare

(doc. AI 19/1-2 e 29/1-6), questo Tribunale deve concludere che, applicando

correttamente le norme che regolano l’inizio e la modifica del diritto a

prestazioni (art. 29 LAI e 88a OAI), a ragione, in un primo tempo, l’Ufficio AI

ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera AI dal 1°

aprile 2003 al 30 giugno 2004 e ad una mezza rendita dal 1° luglio 2004.

2.9

Nel

certificato medico 17 marzo 2005, oltre a quelle note, il dr. __________ ha aggiunto

le diagnosi di “stati febbrili ricorrenti pomeridiani di origine sconosciuta – episodi

di amnesia” precisando che “(…) lo stato generale della paziente è invece peggiorato

negli ultimi sei mesi con un progressivo indebolimento e una notevolissima

stancabilità. La paziente è obbligata ad interrompere qualsiasi attività dopo

poche ore a causa dell’insorgere di stati di debolezza accompagnati spesso da

amnesie, e mettersi a riposo per un paio d’ore in modo da poter riprendere un

qualsiasi lavoro anche solo intellettuale. Nel pomeriggio insorgono spesso

degli stati febbrile di origine sconosciuta, legati verosimilmente alla

debolezza e che pure scompaiono con un’ora di riposo. Quale trattamento la

paziente, oltre ad un’intensa fisioterapia, la somministrazione di

antinfiammatori e sedute di agopuntura, sta ora assumendo dei polivitaminici e

ricostituenti. Lo stato generale e la limitata mobilità non permettono comunque

una ripresa dell’attività lavorativa come docente di scuola elementare anche in

misura soltanto parziale (…)” (doc. AI 66/1).

Ravvisato

un peggioramento dello stato di salute l’Ufficio AI ha pertanto incaricato il

SAM di esperire una perizia multidisciplinare.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far propria la

conclusione del SAM secondo la quale “l’attuale grado di capacità lavorativa

medico teorico globale dell’A. nella sua professione di docente di scuola elementare

è valutabile nella misura del 40% (insegnamento non superiore alle 12 ore

settimanali) (…)” (doc. AI 72/14).

Non

è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche avuto riguardo agli

argomenti sviluppati dalla rappresentante dell’assicurata nei suoi allegati e

all’ulteriore documentazione medica prodotta.

Il

TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM si sono chiaramente espressi per

una capacità globale dell’assicurata nella sua attività di docente di

scuola elementare pari al 40% tenuto conto sia dell’inabilità al lavoro del 60%

attestata dal dr. __________ nel suo consulto specialistico 23 maggio 2005

(doc. AI 72/20-27) che di quella del 50% attestata dal dr. __________ nel suo

consulto specialistico 13 giugno 2005 (doc. AI 72/28-30).

Di

conseguenza i diversi gradi di incapacità lavorativa non possono essere sommati

come preteso dall’assicurata (in tal caso si giungerebbe del resto ad un grado

di incapacità al lavoro del 110% e non del 90% come rilevato nel ricorso, cfr.

doc. I, pag. 24). Va qui poi ricordato che nella STFA del 19 agosto 2005 nella

causa D. (I 606/03) l’Alta Corte ha rilevato che “(…) la questione di sapere se

e in quale misura i singoli gradi d’inabilità debbano o possano essere tra loro

addizionati, è una questione medica che, di principio, il giudice non rimette

in discussione (RDAT 2002 I no. 17 pag. 485). (…)” (STFA del 19 agosto 2005

nella causa D., I 606/03, consid. 4.2).

In

particolare va qui sottolineato che il SAM ha considerato anche le affezioni

alle mani e ai polsi visto che nella perizia si rileva che “(…) il nostro

giudizio valetudinario ortopedico – teorico si scosta da quello della perizia

del dr. __________, in quanto, pur escludendo le lezioni di ginnastica e

l’accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che l’attività di insegnante

richieda una certa mobilità, regolarità e disponibilità continua. Inoltre abbiamo

pure tenuto conto delle ripercussioni per le attività in cui si debbano

utilizzare a lungo le mani, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna

o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti ripetitivi. (…)” (doc. AI 72/15,

sottolineatura del redattore).

Riguardo

poi alla modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione

peritale del dr. __________ la dr.ssa __________ del SAM ha precisato che “(…)

riassumendo dal punto di vista ortopedico, la situazione al ginocchio sin. si è

ulteriormente aggravata, con importanti alterazioni artrosiche, tanto che il

nostro consulente ritiene si debba proporre un intervento di artroprotesi pure

al ginocchio sin.. Nel settore della spalla sin. vi sono attualmente anche i

segni di un attrito sottoacromiale con tendiniti recidivanti, dove

un’indicazione per misure chirurgiche potrebbe essere data. Per queste ragioni

il giudizio valetudinario ortopedico – teorico del nostro consulente dr. __________

si scosta leggermente da quello emesso in precedenza dal dr. __________. (…)”

(doc. AI 77/1).

Per

quanto riguarda invece ai problemi di natura ginecologica il SAM ha ritenuto la

diagnosi di “emorragie” senza influsso sulla capacità lavorativa e la dr.ssa __________

ha certificato un’inabilità al 100% limitata ai mesi di giugno e luglio 2005

(cfr. doc. B).

Anche

dai diversi rapporti della fisioterapista __________ non è possibile concludere

per un’incapacità totale dell’assicurata nella sua attività di docente di

scuola elementare.

Neppure

è possibile concludere in tale senso avuto riguardo ai certificati e rapporti medici

24.

ottobre 2005 e 24 novembre 2005 sottoscritti dal dr. __________ e dai

dr.i __________ e __________ della __________ di __________ (cfr. doc. D, E/1 ,

E/2 e E/3).

Infatti

le problematiche sollevate dai medici della __________ di __________ erano già

presenti al momento della perizia pluridisciplinare del SAM e le stesse sono quindi

già state considerate. Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni

13.

dicembre 2005 ha osservato che “(…) la problematica di impingement spalla e

la problematica del tunnel carpale erano già presenti in sede di perizia SAM.

Queste patologie sono già state debitamente prese in considerazione nelle

limitazioni funzionali dell’assicu-rata. […] Per quanto concerne la

sintomatologia clinica (ev. compatibile con una stenosi del canale spinale, da

notare che anche qui però la RM non ha evidenziato una sofferenza del midollo

spinale) gli eventuali limiti derivanti da tale patologia sono già presi in

considerazione nei limiti funzionali riconosciuti dal SAM (non spostamenti

prolungati, orario di lavoro ridotto). (…)” (doc. VII/Bis).

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occa-sione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Non

va qui poi dimenticato che in precedenza, più precisamente nei già citati rapporti 6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003 e nell’“Arztbericht”

11.

dicembre 2003, i medici della __________ di __________ non si erano mai

espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata, (doc. AI 56/17, 32/24-25,

32/22-23 e 21/1-4).

Alla perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni

e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati – per quanto

attiene alla conclusione circa una capacità lavorativa globale del 40% nella

sua professione di docente di scuola elementare – può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza.

Questo

non vale tuttavia per il momento a far tempo dal quale il SAM ha fatto risalire

il peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata, constatato dopo la

perizia del dr. __________. Infatti, il SAM ha effettuato una valutazione

retrospettiva e, senza tuttavia motivare in modo soddisfacente, ha solo

rilevato che “(…) a partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo intervento di

artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado di capacità lavorativa

dell’A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come descritto sopra. (…)”

(doc. AI 72/25).

Ora,

ricordata la validità della perizia del dr. __________ e ritenuto che lo

specialista l’ha visitata il 23 marzo 2004, questo tribunale ritiene più

affidabili le conclusioni di questo esperto rispetto all’ipote-si – lo si

ribadisce – non sufficientemente motivata, posta dal SAM nel suo reperto 21

giugno 2005 e secondo la quale il peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata andrebbe fatto risalire al 1° luglio 2004.

Il

TCA condivide invece il parere espresso dal dr. __________, medico SMR, secondo

il quale, in base alla documentazione medica agli atti, il peggioramento dello

stato di salute dell’assicurata va fatto risalire al momento in cui è stato

stilato il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI

78/1-3).

Di

conseguenza, conformemente agli artt. 29 LAI e 88a OAI,

a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una

rendita intera limitata nel tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2004), una

mezza rendita pure limitata nel tempo (dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005) e

una rendita di tre quarti dal 1° giugno 2005.

2.10

Con

il ricorso l’assicurata ha chiesto l’esperimento di una perizia medica (cfr.

doc. I).

Questo

Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per valutare

l’incapacità al guadagno dell’assicurata, sino all’emanazione del querelato

provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori

accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr.

10.

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

In

simili circostanze e per i motivi precedentemente esposti, la decisione su

opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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