32.2005.220
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
23 ottobre 2006Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.220
Data decisione, Autorità:
23.10.2006, TCA
Titolo:
Confermata la perizia del SAM per quanto riguarda la conclusione sulla capacità lavorativa dell'Ass. nella sua professione. Non invece per quanto riguarda l'inizio del peggioramento visto che i periti non giustificano la valutazione retrospettiva e una precedente perizia appare più credibile.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.220
FS/sc
Lugano
23 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1 (classe __________), già attiva quale docente di scuola elementare, nel mese
di settembre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
indicando che “dall’età di 13 anni [ho] subito di continuo operazioni: 25 per
problemi acuti cartilagini – ossa – bypass – artrosi – calcinosi” (doc. AI
2/1-7).
Allo
scopo di valutare le conseguenze del danno alla salute sulla capacità
lavorativa, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia ortopedica.
Con
rapporto 24 marzo 2004 il dr. __________, FMH chirurgia ortopedica e ortopedia,
posta la diagnosi di “stato dopo impianto protesi totale del ginocchio destro
con buon risultato – stato dopo osteotomia valgizzante tibia sinistra in
paziente con grave gonartrosi sinistra – stato dopo acromioplastica spalla
destra con buon risultato – modica sindrome sotto-acromiale a sinistra”, ha
valutato l’assicurata ancora abile al lavoro quale insegnante – attività questa
a lei più confacente – nella misura del 50% (doc. AI 29/1-6).
Con
decisione 13 settembre 2004 l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il
diritto a una rendita intera dal 1° aprile 2003 fino al 30 giugno 2004 e a una
mezza rendita dal 1° luglio 2004 (doc. AI 56/7-10).
1.2. Con
decisione su opposizione 19 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha accolto parzialmente
l’opposizione inoltrata dall’assicurata tramite l’avv. __________ e, fondandosi
sulla perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 del SAM, le ha riconosciuto una
rendita intera dal 1° aprile 2003 fino al 30 giugno 2004, una mezza rendita dal
1° luglio 2004 fino al 31 maggio 2005 e tre quarti di rendita dal 1° giugno
2005 (doc. AI 83/1-6).
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l’assicurata, questa volta rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto l’annullamento della citata decisione su opposizione e il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2003. In via subordinata
l’assicurata ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile
2003 al 30 settembre 2004 e di una rendita di tre quarti dal 1° ottobre 2004.
Producendo
ulteriore documentazione medica l’assicurata ha in particolare contestato le
conclusioni a cui sono giunti i periti ed ha evidenziato che il SAM le avrebbe
riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 5
aprile 2002 fino al 30 giugno 2004 e del 60 % dal 1° luglio 2004.
Con
scritto 7 dicembre 2005 l’assicurata ha ancora prodotto nuova documentazione medica.
1.4. Con
la risposta di causa e con le osservazioni l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione
del ricorso avvalendosi dei pareri del dr. __________, medico SMR, il quale,
circa la nuova documentazione medica prodotta, si è così espresso:
" (...)
Certificato
dr.ssa __________ del 11.11.05: nel quale viene attestata una IL del 100% nei
mesi di giugno e luglio 2005 per interventi chirurgici non meglio precisati.
Rapporto
fisioterapico del 11.11.2005: non si tratta di rapporto medico e quindi non
ritengo il caso doverlo commentare.
Certificato
medico succinto del dr. __________, clinica __________, dove viene certificata
una IL del 100% continua fino al 22.11.2005 senza ulteriore indicazione.
Valutazione: l'attuale
documentazione medica non permette di oggettivare modifiche dello stato di
salute con ripercussioni prolungate sulla capacità lavorativa residua rispetto
alla valutazione SAM. Vi è stata unicamente una IL del 100% nei mesi di giugno/luglio
2005 per intercorrente intervento chirurgico (dalla perizia SAM risulta che era
previsto intervento di isterectomia, intervento probabilmente alla base dell'inabilità
lavorativa certificata).
Il
certificato della clinica __________ non permette di rendere verosimile un
peggioramento dello stato di salute rispetto alla perizia SAM.
Conclusione: l'attuale
documentazione presentata in fase di ricorso non permette di oggettivare o rendere
verosimile una modifica dello stato di salute rispetto al momento della perizia
SAM." (Doc. Vbis)
" rapporto __________ del 24.10.2005:
RM
canale spinale del 22.11.2005: stenosi canale spinale C11/12 e L3/4
Atrofia
quadricipite bilaterale di origine indeterminata.
Certificato __________ del 24.11.2005: viene certificata una IL del 100% dal 6.2004 fino al
18.1.2005, data prossima consultazione.
Valutazione: la
problematica di impingement spalla e la problematica del tunnel carpale erano
già presenti in sede perizia SAM. Queste patologie sono già state debitamente
prese in considerazione nelle limitazioni funzionali dell'assicurata.
Per
quanto concerne l'atrofia muscolare questa era pure presente già in occasione
della perizia SAM (vedi pagina 4 perizia dr. __________). Da notare che in
occasione delle valutazioni presso la clinica __________ finora non è stato
possibile individuare una eventuale causa neurologica dell'atrofia (esami
elettrofisiologici normali). La causa dell'atrofia muscolare è da cercarsi
probabilmente nella problematica articolare a livello delle ginocchia, problema
frequentemente presente specie in assenza di un allenamento fisico carente e/o
di un'attività fisica carente.
Per
quanto concerne la sintomatologia clinica (ev. compatibile con una stenosi del
canale spinale, da notare anche qui però che la RM non ha evidenziato una sofferenza
del midollo spinale) gli eventuali limiti derivanti da tale patologia sono già
presi in considerazione nei limiti funzionali riconosciuti dal SAM (non
spostamenti prolungati, orario di lavoro ridotto).
Conclusione:
l'attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica sostanziale
dello stato di salute dell'assicurata rispetto al momento della perizia
SAM." (Doc. VII/bis)
1.5. Con
osservazioni 9 gennaio 2006 la rappresentante dell’assicu-rata si è confermata
nelle proprie allegazioni ribadendo che “(…) comunque né l’ufficio AI, né il
dott. __________ spiegano per quale motivo la rendita d’invalidità di tre
quarti le è stata assegnata solo a partire dal 1. giugno 2005 in poi, visto che
dalla perizia 21 giugno 2005 del SAM emerge che quest’ultima (ndr.: si
riferisce alla ricorrente) è stata inabile al lavoro in misura totale dal 5
aprile 2002 e sino al 30 giugno 2004 e che solo a partire dal 1. luglio 2004,
ossia circa un anno dopo l’intervento di artroplastica al ginocchio destro, il
suo grado di capacità lavorativa ha “potuto raggiungere la misura del 40%”
(…)”.
Le
osservazioni della ricorrente sono state trasmesse con facoltà di presentare osservazioni
all’Ufficio AI.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se, viste la perizia 23 marzo 2004 del
dr. __________ e quella pluridisciplinare 21 giugno 2005 del SAM, a ragione
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera limitata
nel tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2004), una mezza rendita pure
limitata nel tempo (dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005) e una rendita di tre
quarti dal 1° giugno 2005, oppure se, come da lei preteso, deve essere
riconosciuta una rendita intera dal 1° aprile 2003 e/o una rendita intera
limitata nel tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 settembre 2005) e una rendita di
tre quarti dal 1° ottobre 2005.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli
assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%,
a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp.
200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La
valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori
puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA
inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR
1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35).
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p.
169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
2.4. Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione
sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento
ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce
alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V
159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro
del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
2.5. Nel
caso in esame, visto che il dr. __________, FMH medicina generale, nel rapporto
di decorso 2 maggio 2003 ha confermato un’incapacità lavorativa dell’assicurata
del 100% dal mese di aprile 2002 e ritenute le annotazioni 17 febbraio 2004
della dr.ssa __________, medico SMR (doc. AI 19/1-2, 22/1 e 26/1), l’Ufficio AI
ha ordinato l’esperimento di una perizia ortopedica.
Nella
perizia 24 marzo 2004 il dr. __________, posta la diagnosi, con ripercussioni
sulla capacità di lavoro, di “stato dopo impianto protesi totale ginocchio
destro con buon risultato – stato dopo osteotomia valgizzante tibia sinistra in
paziente con una grave gonartrosi sinistra – stato dopo acromioplastica spalla
destra con buon risultato – modica sindrome sotto-acromiale a sinistra”, ha concluso
che l’attività finora esercitata dall’assicurata era ancora praticabile nella
misura del 50%, precisando inoltre che “(…) ritengo che la paziente in qualità
di insegnante di scuola elementare possa svolgere la sua attività che dal punto
di vista fisico consiste nell’alternare la posizione seduta alla posizione
eretta. Non è costretta a spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere le
scale frequentemente. Non è costretta a spostare grossi pesi. Ovviamente la
paziente non può più insegnare la ginnastica, non può accompagnare gli alunni
alle gite e deve essere esonerata dalle attività più gravose. […] Ritengo che
l’attività ideale per questa paziente sia proprio di poter alternare la posizione
seduta alla posizione eretta senza obbligo di spostare pesi e penso che quindi
l’attività di insegnante sia quella a lei più confacente (…)” (doc. AI 29/1-6).
2.6. Visto
il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI 66/1) – al riguardo
del quale il dr __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 22 marzo 2005 ha osservato
che “(…) ai problemi ortopedici si aggiungono problemi di astenia. Non può
essere esclusa una forte componente funzionale o psichiatrica. In considerazione
dell’evoluzione sofferta risulta indicata una rivalutazione del caso in ambito
SAM per stabilire le risorse residue dell’assicurata (…)” (doc. AI 67/1) –
l’Ufficio AI ha ordinato l’esperimento di una perizia da parte del SAM.
Dalla
perizia pluridisciplinare 21 giugno 2005 (doc. AI 72/1-35) risulta che i periti
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Gonalgie
e limitazioni funzionali bilaterali con/su:
-
esiti da gonartrosi;
-
stato dopo artroprotesi
totale condilare del ginocchio ds., giugno 2003;
-
gonartrosi sin.;
-
stato dopo osteotomia
valgizzante prossimale della tibia e del perone sin., luglio 2002;
-
condrocalcinosi.
Periartropatia
omeroscapolare bilaterale con/su:
-
stato dopo resezione /
plastica acromioclavicolare ds. e osteosintesi per osso acromiale ds gennaio
2003.
Branchialgie
parestetiche bilaterali, soprattutto a ds., multifattoriali con/su:
-
persistente
rallentamento della conduzione sensitivomotoria per entrambi i nervi mediani al
canale carpale;
-
stato dopo intervento
decompressivo al tunnel carpale ds., novembre 2000;
-
stato dopo intervento
decompressivo al tunnel carpale sin., febbraio 2001.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Obesità
corporea (BMI 36,5%).
Menorragie.”
(Doc. AI 72/11)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, dopo aver rilevato che “l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorico globale dell’A. nella sua professione di docente di scuola
elementare è valutabile nella misura del 40% (insegnamento non superiore alle
12 ore settimanali)” (doc. AI 72/14), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si
manifestano prevalentemente nell'ambito delle menomazioni dei disturbi
constatati a livello fisico (apparato locomotorio). La diminuzione della
capacità lavorativa si giustifica con la presenza di un'importante gonartrosi a
sin., di una condrocalcinosi, di uno stato dopo artroprotesi totale condilare
del ginocchio ds.. In questo ambito ricadute dolorose, riacutizzazioni, nonché
insicurezze nella deambulazione sono attendibili. D'altro canto i versamenti
recidivanti del ginocchio sin. costituiscono un'incognita permanente. A livello
delle braccia e specialmente delle mani, in attività in cui il loro uso è
frequente, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli
lavoretti, con movimenti ripetitivi, i disturbi segnalati dall'A. hanno
chiaramente una ripercussione sul rendimento e sulla capacità di lavoro. Per
questi motivi, riteniamo che l'attività svolta dell'A. quale docente di scuola
elementare sia ancora praticabile nella misura del 40% (ore di insegnamento non
superiori alle 12 ore settimanali).
Per
quanto riguarda la determinazione temporale delle limitazioni della capacità di
lavoro, sappiamo che all'A. è stata erogata una rendita d'invalidità per un
grado AI del 100% dal 01.04.2003 al 30.06.2004.
A
partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo intervento di artroplastica al
ginocchio ds.) riteniamo che il grado di capacità lavorativa dell'A. abbia
potuto raggiungere la misura del 40% come descritto sopra. Il nostro giudizio
valetudinario ortopedico - teorico si scosta da quello della perizia del dr. __________,
in quanto, pur escludendo le lezioni di ginnastica e l'accompagnamento durante
le escursioni, riteniamo che l'attività di insegnante richieda una certa
mobilità, regolarità e disponibilità continua. Inoltre abbiamo pure tenuto
conto delle ripercussioni per le attività in cui si debbano utilizzare a lungo
le mani, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna o eseguendo piccoli
lavoretti con movimenti ripetitivi.
Da
allora, lo sviluppo delle limitazioni della capacità di lavoro è stato stazionario,
come discusso sopra non abbiamo attualmente riscontrato problematiche e livello
psicologico o mentale, tali da avere ripercussione sull'attività da ultimo
svolta. Dobbiamo però segnalare che già a medio termine si dovrà proporre un
intervento di artroprotesi pure al ginocchio sin., in quanto la gonartrosi
tenderà alla progressione.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In
considerazione delle varie patologie presenti, riteniamo che provvedimenti di
integrazione professionale appaiano poco consigliabili. Non riteniamo neppure
che la capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta possa essere
sensibilmente migliorata.
Dal
punto di vista medico - teorico si potrebbe discutere, come alternativa,
un'attività di lavori in ufficio, ma riteniamo che difficilmente l'A. potrà
migliorare sensibilmente la propria capacità lavorativa, rispetto al giudizio
espresso sopra.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
In
qualità di casalinga valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del 60%."
(Doc.
AI 72/14-15)
2.7. Perché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V
160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
Considerandi
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht
im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8
Nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, innanzitutto questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ nella
sua perizia 24 marzo 2004.
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche avuto riguardo ai referti
medici prodotti dall’assicurata dopo la perizia del dr. __________ e fino al certificato
17.
marzo 2005 del dr. __________.
Infatti,
nel certificato medico 14 giugno 2004 (doc. AI 56/12), il dr. __________ non
prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state analizzate
e/o almeno menzionate dal dr. __________. Il medico curante, senza oggettivare
un peggioramento, si limita ad attestare un’inabilità assoluta al lavoro del
100% senza una prospettiva di miglioramento a corto o medio termine. Per quanto
riguarda in particolare le diagnosi menzionate di “stato dopo emitiroidectomia
per struma nodoso e ipertireosi – menometroraggie frequenti con forti emorragie
e conseguente anemia ferripriva – linfadenopatie cervicali di tipo reattivo e
di origine sconosciuta” dai reperti medici agli atti non emerge inoltre in
alcun modo che le stesse avrebbero un carattere invalidante (doc. AI 23/7,
29/26, 56/15-16 e 56/19-20).
Nell’ulteriore
certificato medico 21 luglio 2004, poste le medesime diagnosi, il dr. __________
si limita poi a sostenere che “(…) la valutazione di una invalidità del 50% a
partire dal 1.7.2004 mi sembra decisamente inadeguata. Permango del parere,
espresso peraltro nel mio rapporto di decorso del 14 giugno, di un’incapa-cità
lavorativa del 100% presumibilmente permanente, visto lo stato globale di
salute e le molteplici patologie di cui soffre la paziente (…)” (doc. AI 56/13,
sottolineatura del redattore).
Per
quanto riguarda invece ai problemi legati alle ginocchia e alla spalla, nei
rapporti 6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003, i medici della __________
di __________ non si sono espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata
(doc. AI 56/17, 32/24-25 e 32/22-23) e, in precedenza, nell’“Arztbericht” 11 dicembre
2003, avevano solo indicato di riferirsi al medico curante (doc. AI 21/1-4).
Alla
perizia 24 marzo 2004 del dr. __________, che non evidenzia contraddizioni e
non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi
senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati
criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Considerato
che il dr. __________ ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal mese
di aprile 2002 in avanti e visto che nella perizia 24 marzo 2004 il dr. __________
ha attestato un’abilità del 50% nell’attività di insegnante di scuola elementare
(doc. AI 19/1-2 e 29/1-6), questo Tribunale deve concludere che, applicando
correttamente le norme che regolano l’inizio e la modifica del diritto a
prestazioni (art. 29 LAI e 88a OAI), a ragione, in un primo tempo, l’Ufficio AI
ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera AI dal 1°
aprile 2003 al 30 giugno 2004 e ad una mezza rendita dal 1° luglio 2004.
2.9
Nel
certificato medico 17 marzo 2005, oltre a quelle note, il dr. __________ ha aggiunto
le diagnosi di “stati febbrili ricorrenti pomeridiani di origine sconosciuta – episodi
di amnesia” precisando che “(…) lo stato generale della paziente è invece peggiorato
negli ultimi sei mesi con un progressivo indebolimento e una notevolissima
stancabilità. La paziente è obbligata ad interrompere qualsiasi attività dopo
poche ore a causa dell’insorgere di stati di debolezza accompagnati spesso da
amnesie, e mettersi a riposo per un paio d’ore in modo da poter riprendere un
qualsiasi lavoro anche solo intellettuale. Nel pomeriggio insorgono spesso
degli stati febbrile di origine sconosciuta, legati verosimilmente alla
debolezza e che pure scompaiono con un’ora di riposo. Quale trattamento la
paziente, oltre ad un’intensa fisioterapia, la somministrazione di
antinfiammatori e sedute di agopuntura, sta ora assumendo dei polivitaminici e
ricostituenti. Lo stato generale e la limitata mobilità non permettono comunque
una ripresa dell’attività lavorativa come docente di scuola elementare anche in
misura soltanto parziale (…)” (doc. AI 66/1).
Ravvisato
un peggioramento dello stato di salute l’Ufficio AI ha pertanto incaricato il
SAM di esperire una perizia multidisciplinare.
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far propria la
conclusione del SAM secondo la quale “l’attuale grado di capacità lavorativa
medico teorico globale dell’A. nella sua professione di docente di scuola elementare
è valutabile nella misura del 40% (insegnamento non superiore alle 12 ore
settimanali) (…)” (doc. AI 72/14).
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche avuto riguardo agli
argomenti sviluppati dalla rappresentante dell’assicurata nei suoi allegati e
all’ulteriore documentazione medica prodotta.
Il
TCA rileva innanzitutto che i periti del SAM si sono chiaramente espressi per
una capacità globale dell’assicurata nella sua attività di docente di
scuola elementare pari al 40% tenuto conto sia dell’inabilità al lavoro del 60%
attestata dal dr. __________ nel suo consulto specialistico 23 maggio 2005
(doc. AI 72/20-27) che di quella del 50% attestata dal dr. __________ nel suo
consulto specialistico 13 giugno 2005 (doc. AI 72/28-30).
Di
conseguenza i diversi gradi di incapacità lavorativa non possono essere sommati
come preteso dall’assicurata (in tal caso si giungerebbe del resto ad un grado
di incapacità al lavoro del 110% e non del 90% come rilevato nel ricorso, cfr.
doc. I, pag. 24). Va qui poi ricordato che nella STFA del 19 agosto 2005 nella
causa D. (I 606/03) l’Alta Corte ha rilevato che “(…) la questione di sapere se
e in quale misura i singoli gradi d’inabilità debbano o possano essere tra loro
addizionati, è una questione medica che, di principio, il giudice non rimette
in discussione (RDAT 2002 I no. 17 pag. 485). (…)” (STFA del 19 agosto 2005
nella causa D., I 606/03, consid. 4.2).
In
particolare va qui sottolineato che il SAM ha considerato anche le affezioni
alle mani e ai polsi visto che nella perizia si rileva che “(…) il nostro
giudizio valetudinario ortopedico – teorico si scosta da quello della perizia
del dr. __________, in quanto, pur escludendo le lezioni di ginnastica e
l’accompagnamento durante le escursioni, riteniamo che l’attività di insegnante
richieda una certa mobilità, regolarità e disponibilità continua. Inoltre abbiamo
pure tenuto conto delle ripercussioni per le attività in cui si debbano
utilizzare a lungo le mani, soprattutto scrivendo, disegnando alla lavagna
o eseguendo piccoli lavoretti con movimenti ripetitivi. (…)” (doc. AI 72/15,
sottolineatura del redattore).
Riguardo
poi alla modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione
peritale del dr. __________ la dr.ssa __________ del SAM ha precisato che “(…)
riassumendo dal punto di vista ortopedico, la situazione al ginocchio sin. si è
ulteriormente aggravata, con importanti alterazioni artrosiche, tanto che il
nostro consulente ritiene si debba proporre un intervento di artroprotesi pure
al ginocchio sin.. Nel settore della spalla sin. vi sono attualmente anche i
segni di un attrito sottoacromiale con tendiniti recidivanti, dove
un’indicazione per misure chirurgiche potrebbe essere data. Per queste ragioni
il giudizio valetudinario ortopedico – teorico del nostro consulente dr. __________
si scosta leggermente da quello emesso in precedenza dal dr. __________. (…)”
(doc. AI 77/1).
Per
quanto riguarda invece ai problemi di natura ginecologica il SAM ha ritenuto la
diagnosi di “emorragie” senza influsso sulla capacità lavorativa e la dr.ssa __________
ha certificato un’inabilità al 100% limitata ai mesi di giugno e luglio 2005
(cfr. doc. B).
Anche
dai diversi rapporti della fisioterapista __________ non è possibile concludere
per un’incapacità totale dell’assicurata nella sua attività di docente di
scuola elementare.
Neppure
è possibile concludere in tale senso avuto riguardo ai certificati e rapporti medici
24.
ottobre 2005 e 24 novembre 2005 sottoscritti dal dr. __________ e dai
dr.i __________ e __________ della __________ di __________ (cfr. doc. D, E/1 ,
E/2 e E/3).
Infatti
le problematiche sollevate dai medici della __________ di __________ erano già
presenti al momento della perizia pluridisciplinare del SAM e le stesse sono quindi
già state considerate. Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni
13.
dicembre 2005 ha osservato che “(…) la problematica di impingement spalla e
la problematica del tunnel carpale erano già presenti in sede di perizia SAM.
Queste patologie sono già state debitamente prese in considerazione nelle
limitazioni funzionali dell’assicu-rata. […] Per quanto concerne la
sintomatologia clinica (ev. compatibile con una stenosi del canale spinale, da
notare che anche qui però la RM non ha evidenziato una sofferenza del midollo
spinale) gli eventuali limiti derivanti da tale patologia sono già presi in
considerazione nei limiti funzionali riconosciuti dal SAM (non spostamenti
prolungati, orario di lavoro ridotto). (…)” (doc. VII/Bis).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occa-sione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute
sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel. (…)”
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Non
va qui poi dimenticato che in precedenza, più precisamente nei già citati rapporti 6 aprile 2004, 16 giugno e 15 gennaio 2003 e nell’“Arztbericht”
11.
dicembre 2003, i medici della __________ di __________ non si erano mai
espressi sulla capacità lavorativa dell’assicurata, (doc. AI 56/17, 32/24-25,
32/22-23 e 21/1-4).
Alla perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni
e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati – per quanto
attiene alla conclusione circa una capacità lavorativa globale del 40% nella
sua professione di docente di scuola elementare – può quindi senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza.
Questo
non vale tuttavia per il momento a far tempo dal quale il SAM ha fatto risalire
il peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata, constatato dopo la
perizia del dr. __________. Infatti, il SAM ha effettuato una valutazione
retrospettiva e, senza tuttavia motivare in modo soddisfacente, ha solo
rilevato che “(…) a partire dal 01.07.2004 (a circa un anno dopo intervento di
artroplastica al ginocchio ds.) riteniamo che il grado di capacità lavorativa
dell’A. abbia potuto raggiungere la misura del 40% come descritto sopra. (…)”
(doc. AI 72/25).
Ora,
ricordata la validità della perizia del dr. __________ e ritenuto che lo
specialista l’ha visitata il 23 marzo 2004, questo tribunale ritiene più
affidabili le conclusioni di questo esperto rispetto all’ipote-si – lo si
ribadisce – non sufficientemente motivata, posta dal SAM nel suo reperto 21
giugno 2005 e secondo la quale il peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata andrebbe fatto risalire al 1° luglio 2004.
Il
TCA condivide invece il parere espresso dal dr. __________, medico SMR, secondo
il quale, in base alla documentazione medica agli atti, il peggioramento dello
stato di salute dell’assicurata va fatto risalire al momento in cui è stato
stilato il certificato medico 17 marzo 2005 del dr. __________ (doc. AI
78/1-3).
Di
conseguenza, conformemente agli artt. 29 LAI e 88a OAI,
a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una
rendita intera limitata nel tempo (dal 1° aprile 2003 al 30 giugno 2004), una
mezza rendita pure limitata nel tempo (dal 1° luglio 2004 al 31 maggio 2005) e
una rendita di tre quarti dal 1° giugno 2005.
2.10
Con
il ricorso l’assicurata ha chiesto l’esperimento di una perizia medica (cfr.
doc. I).
Questo
Tribunale ritiene la documentazione medica agli atti sufficiente per valutare
l’incapacità al guadagno dell’assicurata, sino all’emanazione del querelato
provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori
accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr.
10.
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
In
simili circostanze e per i motivi precedentemente esposti, la decisione su
opposizione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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