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Decisione

32.2005.222

Domanda di revisione: l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante. A ragione l'Ufficio Ai non é entrato nel merito della domanda di revisione.

3 ottobre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se

infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia

a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

- nel

certificato medico del 19 aprile 2004 – attestato sulla base del quale è stata

chiesta la revisione (doc. AI 115/1) – il dr. __________ non si è pronunciato

sulla capacità lavorativa dell’assicurato limitandosi a sostenere che: “(…) dal

2003 il paziente lamenta un aumento di dolori soprattutto a livello della colonna

vertebrale e una diminuzione del visus OS per cui, presumendo una

diminuzione della capacità lavorativa residua, è indicata una revisione

dell’attuale rendita AI di un quarto (…)” (doc. AI 115/2, sottolineatura del

redattore).

In

occasione delle precedenti revisioni intraprese d’ufficio – entrambe sfociate con

la conferma di un quarto di rendita in quanto l’Ufficio AI non ha constatato

alcuna modifica atta ad influenzare la rendita (doc. AI 94/1 e 107/1,

comunicazioni del 21 febbraio 2001 e del 10 giugno 2003) – il dr. __________,

nei certificati medici del 20 novembre 2000 e dell’11 aprile 2003, fatta salva

la sindrome ansioso depressiva reattiva, ha menzionato le medesime diagnosi

poste nel certificato medico del 19 aprile 2004 e riferito di uno stato di

salute stazionario (doc. AI 93/1 e 105/1).

La

semplice aggiunta della “sindrome ansioso depressiva reattiva“ nella diagnosi posta

il 19 aprile 2004 non è sufficiente per rendere verosimile che il grado

d’invalidità ha subito una modifica rilevante.

Questo

vale a maggiore ragione considerato che nel certificato medico del 19 aprile

2004 il dr. __________ riporta che l’assicurato lamenta un aumento dei dolori soprattutto

a livello della colonna vertebrale e una diminuzione del visus OS. Riguardo poi

al peggioramento dei disturbi alla colonna vertebrale e dell’occhio il medico

non documenta alcunché limitandosi a presumere una diminuzione della capacità

Considerandi

lavorativa.

Inoltre,

sempre nel certificato del 19 aprile 2004, il dr. __________ ha riferito di un

peggioramento dal 2003 allorquando in quello dell’11 aprile 2003 egli ha posto le

stesse diagnosi ravvisate nel 2000 e ha descritto uno stato di salute stazionario.

Neppure

il reperto 25 febbraio 2006 del dr. __________, FMH in medicina interna, è

sufficiente per rendere verosimile che il grado d’invalidità ha subito una

modifica rilevante prima dell’emanazio-ne della decisione su opposizione

impugnata.

Infatti,

lo stesso medico dichiara che: “(…) conosco il Sig. RI 1 solo dallo scorso 30

gennaio 2006, mi è pertanto difficile rispondere direttamente alla domanda se

vi è stato o meno un peggioramento dello stato di salute in epoca successiva al

1.02.2005

(…)” (doc. XIII/Bis).

Inoltre

il dr. __________, non specialista in quel ramo e comunque non documentando in

alcun modo, ha solo sostenuto che: “(…) il dettaglio mai evidenziato né riconosciuto

finora, ma di primaria importanza nell’esigere un giusto aumento del grado di

rendita AI è costituito da un disturbo di personalità a predominanza

depressiva ed ansiosa, che è stato la diretta conseguenza (o forse addirittura

la causa primaria) del crollo psico sociale del Sig. RI 1, catalizzato dal

danno fisico iniziale (trauma al braccio) […] Al momento attuale, egli ha

dietro di sé un periodo di dieci anni dal trauma iniziale (causa della cascata

di eventi successivi o forse solo catalizzatore della stessa, in una personalità

già predisposta a questo tipo di evoluzione?) dove l’elemento psichiatrico

non è mai stato né considerato né riconosciuto privandolo così delle cure per

lui più importanti (…)” e concluso che: “(…) temo che, stando le cose come

stanno ora, debba essere considerato un invalido al 100% per queste ragioni, e

difficilmente posso immaginare un miglioramento delle sue condizioni vista

l’evoluzione così negativa (…)” (doc. XIII/Bis);

- in

simili circostanze, anche considerando che nell’ambito dell’art. 87 OAI è

sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen

im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den

Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden

Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit

Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr

herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.

272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die

Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen

Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr

genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand

wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der

Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete

Sachverhalts-änderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob

die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a.

zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere

Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder

weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10

consid 1c/aa) – questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha reso

verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante e

pertanto a ragione l’Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda di

revisione.

Al

proposito va qui evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,

per il solo fatto di aver sottoposto degli atti medici al proprio servizio onde

stabilire se un peggioramento dello stato di salute è o meno documentato, non è

possibile concludere che l’Ufficio AI è entrato nel merito della domanda di revisione.

Del resto nella proposta per il medico era formulata la seguente domanda: “(…)

si entra nel merito della richiesta di revisione? (…)” (doc. AI 116 /1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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