32.2005.222
Domanda di revisione: l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante. A ragione l'Ufficio Ai non é entrato nel merito della domanda di revisione.
3 ottobre 2006Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.222
Data decisione, Autorità:
03.10.2006, TCA
Titolo:
Domanda di revisione: l'assicurato non ha reso verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante. A ragione l'Ufficio Ai non é entrato nel merito della domanda di revisione.
NON ENTRATA IN MATERIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.222
FS/td
Lugano
3 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita
d’invalidità dal 1° maggio 1998 (doc. AI 77/1-3, 79/1-2, 81/1-2 e 82/1-2);
- con
scritto 30 aprile 2004 (doc. AI 115/1) l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA
1, ha richiesto una revisione della sua rendita producendo un certificato
medico del 19 aprile 2004 nel quale il dr. __________, FMH in medicina
generale, osservato che l’assicurato è in sua cura dal 27.12.1990 e posta la
diagnosi di “sindrome cervicale, cervico-cefalgica e cervico-brachiale dx;
sindrome dorsale; sindrome lombovertebrale e pseudoradicolare dx su alterazioni
statiche e degenerative; ambliopatia refrattaria OD; sindrome ansiosa
depressiva reattiva; iperuricemia con attacchi di artrite urica ai piedi ed al
ginocchio dx; lieve adipositas, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia;
sindrome del canale carpale dx post-traumatica (2001); epicondilite radiale dx
post-traumatica (1993), stato dopo denervazione secondo Wilhelm (1995); stato
dopo epatite A e C” ha rilevato che: “(…) dal 2003 il paziente lamenta un aumento
di dolori soprattutto a livello della colonna vertebrale e una diminuzione del
visus OS per cui, presumendo una diminuzione della capacità lavorativa residua,
è indicata una revisione dell’attuale rendita di un quarto (…)” (doc. AI
115/2);
- con
decisione 7 luglio 2004, confermata con decisione su opposizione 21 ottobre
2005, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda avvalendosi delle
annotazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, circa il certificato del
dr. __________, ha osservato che: “(…) le diagnosi sono quelle precedenti, il curante
aggiunge inoltre che c’è una diminuzione del visus all’OS (con già nota
ambliopia OD da anni), ma non ci documenta il grado della diminuzione del
visus. Aggiunge inoltre sindrome ansioso-depressiva, ma non ne descrive la
“portata” e l’influsso sulla CL, che stando alla sua lettera è comunque dovuta
ai disturbi della colonna. Aggiunge: “presumendo una diminuzione della capacità
lavorativa …”. In conclusione: il peggioramento non è documentato, rifiuto in
assenza di motivazioni esaurienti (…)” (doc. AI 117/1);
- con
il ricorso in oggetto, tramite lo stesso legale, l’assicurato si aggrava
davanti al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e postulando
in via principale il riconoscimento di una rendita intera sulla base di un
grado d’invalidità di almeno il 70%. Egli sostiene innanzitutto che l’Ufficio
AI sarebbe entrato nel merito della richiesta di revisione e contesta la
valutazione medica ed economica effettuata dall’amministrazione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa
confermando i contenuti della decisione su opposizione e rilevando che non è
stata prodotta ulteriore documentazione;
- con
scritto 2 marzo 2006 il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA una lettera
del 25 febbraio 2006 nella quale il dr. __________, FMH in medicina interna,
gli ha comunicato le sue impressioni dopo aver visitato alcune volte
l’assicurato nel proprio studio.
Il
dr. __________ si è così espresso:
" (…)
Conosco
il Sig. RI 1 solo dallo scorso 30 gennaio 2006, mi è pertanto difficile rispondere
direttamente alla domanda se vi sia stato o meno un peggioramento dello stato
di salute in epoca successiva al 1.02.2005.
Ritengo
però che il paziente soffra di varie patologie il cui computo va senz'altro tenuto
presente nella valutazione della sua capacità lavorativa: le elencherò qui
sotto.
1) Il ben noto trauma all'arto superiore
destro del 1996, che giustifica il grado di rendita AI riconosciutogli.
2) Gli esiti di un secondo trauma allo
stesso braccio alcuni anni dopo quando era addetto al carico scarico di
giornali.
3) Le crisi (frequentissime ed invalidanti)
di emicrania cronica, violenta, di insorgenza quasi quotidiana in qualsiasi
momento della giornata o della notte, con scarsa risposta alla potente
associazione analgesica attualmente assunta (Novalgina + Tramal) a dosi tali da
costituire un abuso di medicamenti.
4) Una importante diminuzione del visus
all'occhio destro (percepisce il movimento delle dita di una mano a 2 metri di
distanza, e non il loro numero)
5) Un'ipertensione arteriosa (ne abbiamo
intrapreso solo recentemente il trattamento)
6) Contratture dolorose della muscolatura
cervicale su disturbo statico più che degenerativo della colonna.
Il
dettaglio mai evidenziato né riconosciuto finora, ma di primaria importanza
nell'esigere un giusto aumento del grado di rendita AI è costituito da un disturbo
di personalità a predominanza depressiva ed ansiosa, che è
stato la diretta conseguenza (o forse addirittura la causa primaria) del crollo
psico sociale del Sig. RI 1, catalizzato dal danno fisico iniziale (trauma al
braccio). E' peraltro vero che la morte alla nascita di una bambina tanto
desiderata costituisce un evento senz'altro traumatico. Il successivo degrado
della relazione coniugale (facilitato dai tratti psicologici particolari di
questo paziente?), le difficoltà economiche che hanno fatto seguito alla
perdita del primo posto di lavoro, per inabilità lavorativa prolungata hanno
completato la definitiva caduta sociale.
E'
soprattutto alla luce di queste mie ultime considerazioni che possiamo renderci
conto che con ogni probabilità gli aspetti psichiatrici, finora del tutto
ignorati nella valutazione del Signor RI 1, costituiscono la ragione prima
della sua non reazione agli eventi avversi e del mancato suo reinserimento nel
modo del lavoro attivo.
Al
momento attuale, egli ha dietro di sé un periodo di dieci anni dal trauma
iniziale (causa della cascata di eventi successivi o forse solo catalizzatore
della stessa, in una personalità già predisposta a questo tipo di evoluzione?)
dove l'elemento psichiatrico non è mai stato né considerato né riconosciuto,
privandolo così delle cure per lui più importanti.
E'
ansioso, solo, sospettoso, pessimista, interpretativo, deluso, beffato dalla
vita (egli che è possessore di una laurea universitaria ed è persona di vasta
cultura). Mi ha addirittura confessato che le letture e le sue occupazioni
all'interno di un circolo culturale che frequenta, hanno rappresentato l'unica
ragione che in tempi ancora non remoti, gli ha impedito di mettere fine ai suoi
giorni.
Temo
che, stando le cose come stanno ora, debba essere considerato un
invalido al 100% per queste ragioni, e difficilmente posso immaginare un
miglioramento delle sue condizioni vista l'evoluzione così negativa.
Aggiungo
che il disturbo depressivo sottogiacente è stato immediatamente intuito anche
dal Dr. __________, specialista FMH in Neurologia, Via __________, cui ho
sottoposto il Sig. RI 1 per valutazione dell'aspetto emicranico, nello spazio
di una sola visita. (…)" (Doc. XIIIbis)
- Con
osservazioni 20 marzo 2006 l’Ufficio AI insiste nel chiedere la reiezione del ricorso
producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, il quale, circa il
certificato del dr. __________, ha osservato che:
" (…)
Valutazione:
l’attuale rapporto del dr. __________ non risulta molto chiaro, si parla di problematica
di personalità e di depressione, non viene però fornito una descrizione dello
stato clinico né viene fatto riferimento ad un eventuale trattamento medicamentoso
o psichiatrico. Inoltre le indicazioni anamnestiche risultano poco precise,
ricordo che l'assicurato nel 1993 subì un infortunio al gomito con in seguito insorgenza
di epicondilite radiale operata (diagnosi SUVA sindrome algica gomito ed
avambraccio destro in paziente sofferente da una decina di anni di artrosi
cervicale ed in presenza di uno stato dopo contusione il 26.8.1993).
Conclusione:
condivido la precedente valutazione che la documentazione medica fornita fino
al momento dell'opposizione non permette di oggettivare una modifica di rilievo
dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato.
Il
certificato medico presentato attualmente non permette di oggettivare la
presenza di una modifica dello stato di salute presente già prima della decisione
su opposizione (il certificato medico presentato risulta posteriore alla
decisione su opposizione, inoltre l'attuale medico curante segue l'assicurato
unicamente da 1.2006 quindi anche posteriore alla decisione su opposizione, non
vi sono chiari elementi clinici in favore di una modifica dello stato presente
prima della decisione su opposizione)." (Doc. XV1)
- le
osservazioni dell’Ufficio AI unitamente alle annotazioni del dr. __________
sono state trasmesse con facoltà di presentare osservazioni al rappresentante
dell’assicurato;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
La
revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica
importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza
dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti
o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del
grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta
all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Se
è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
Per
quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato,
quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica
rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
Fatti
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se
nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se
infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia
a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- nel
certificato medico del 19 aprile 2004 – attestato sulla base del quale è stata
chiesta la revisione (doc. AI 115/1) – il dr. __________ non si è pronunciato
sulla capacità lavorativa dell’assicurato limitandosi a sostenere che: “(…) dal
2003 il paziente lamenta un aumento di dolori soprattutto a livello della colonna
vertebrale e una diminuzione del visus OS per cui, presumendo una
diminuzione della capacità lavorativa residua, è indicata una revisione
dell’attuale rendita AI di un quarto (…)” (doc. AI 115/2, sottolineatura del
redattore).
In
occasione delle precedenti revisioni intraprese d’ufficio – entrambe sfociate con
la conferma di un quarto di rendita in quanto l’Ufficio AI non ha constatato
alcuna modifica atta ad influenzare la rendita (doc. AI 94/1 e 107/1,
comunicazioni del 21 febbraio 2001 e del 10 giugno 2003) – il dr. __________,
nei certificati medici del 20 novembre 2000 e dell’11 aprile 2003, fatta salva
la sindrome ansioso depressiva reattiva, ha menzionato le medesime diagnosi
poste nel certificato medico del 19 aprile 2004 e riferito di uno stato di
salute stazionario (doc. AI 93/1 e 105/1).
La
semplice aggiunta della “sindrome ansioso depressiva reattiva“ nella diagnosi posta
il 19 aprile 2004 non è sufficiente per rendere verosimile che il grado
d’invalidità ha subito una modifica rilevante.
Questo
vale a maggiore ragione considerato che nel certificato medico del 19 aprile
2004 il dr. __________ riporta che l’assicurato lamenta un aumento dei dolori soprattutto
a livello della colonna vertebrale e una diminuzione del visus OS. Riguardo poi
al peggioramento dei disturbi alla colonna vertebrale e dell’occhio il medico
non documenta alcunché limitandosi a presumere una diminuzione della capacità
Considerandi
lavorativa.
Inoltre,
sempre nel certificato del 19 aprile 2004, il dr. __________ ha riferito di un
peggioramento dal 2003 allorquando in quello dell’11 aprile 2003 egli ha posto le
stesse diagnosi ravvisate nel 2000 e ha descritto uno stato di salute stazionario.
Neppure
il reperto 25 febbraio 2006 del dr. __________, FMH in medicina interna, è
sufficiente per rendere verosimile che il grado d’invalidità ha subito una
modifica rilevante prima dell’emanazio-ne della decisione su opposizione
impugnata.
Infatti,
lo stesso medico dichiara che: “(…) conosco il Sig. RI 1 solo dallo scorso 30
gennaio 2006, mi è pertanto difficile rispondere direttamente alla domanda se
vi è stato o meno un peggioramento dello stato di salute in epoca successiva al
1.02.2005
(…)” (doc. XIII/Bis).
Inoltre
il dr. __________, non specialista in quel ramo e comunque non documentando in
alcun modo, ha solo sostenuto che: “(…) il dettaglio mai evidenziato né riconosciuto
finora, ma di primaria importanza nell’esigere un giusto aumento del grado di
rendita AI è costituito da un disturbo di personalità a predominanza
depressiva ed ansiosa, che è stato la diretta conseguenza (o forse addirittura
la causa primaria) del crollo psico sociale del Sig. RI 1, catalizzato dal
danno fisico iniziale (trauma al braccio) […] Al momento attuale, egli ha
dietro di sé un periodo di dieci anni dal trauma iniziale (causa della cascata
di eventi successivi o forse solo catalizzatore della stessa, in una personalità
già predisposta a questo tipo di evoluzione?) dove l’elemento psichiatrico
non è mai stato né considerato né riconosciuto privandolo così delle cure per
lui più importanti (…)” e concluso che: “(…) temo che, stando le cose come
stanno ora, debba essere considerato un invalido al 100% per queste ragioni, e
difficilmente posso immaginare un miglioramento delle sue condizioni vista
l’evoluzione così negativa (…)” (doc. XIII/Bis);
- in
simili circostanze, anche considerando che nell’ambito dell’art. 87 OAI è
sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen
im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den
Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit
Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr
herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.
272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die
Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen
Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr
genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand
wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der
Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete
Sachverhalts-änderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob
die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a.
zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere
Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10
consid 1c/aa) – questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha reso
verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante e
pertanto a ragione l’Ufficio AI non é entrato nel merito della domanda di
revisione.
Al
proposito va qui evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
per il solo fatto di aver sottoposto degli atti medici al proprio servizio onde
stabilire se un peggioramento dello stato di salute è o meno documentato, non è
possibile concludere che l’Ufficio AI è entrato nel merito della domanda di revisione.
Del resto nella proposta per il medico era formulata la seguente domanda: “(…)
si entra nel merito della richiesta di revisione? (…)” (doc. AI 116 /1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster