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Decisione

32.2005.223

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8 novembre 2006Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i dati salariali non corrispondono a quelli determinati anteriormente dal

consulente in integrazione (cfr. rapporto finale del 24.11.2004, doc. n. 43 atti

AI).

Giova inoltre osservare a titolo abbondanziale che, in

caso di determinazione del reddito ipotetico da invalido, in applicazione del

4.2 delle tabelle RSS per attività leggere, generiche, e con il massimo delle

riduzioni (25%), il grado d'invalidità sarebbe risultato essere inferiore a

quello definito nel caso dell'assicurato."

(Doc. V)

1.6. Con

scritto 2 febbraio 2006 il rappresentante dell’assicurato ha osservato:

"

(...)

In detto contesto produco pertanto a codesto lodevole

Tribunale i seguenti documenti:

- scritto del 27.01.2006 della Spett. __________;

- scritto del 30.01.2006 della Spett. __________;

- scritto del 30.01.2006 della Spett. __________;

- scritto del 31.01.2006 dello Spett. __________;

- scritto del 31.01.2006 della Spett. __________;

- scritto del 1.02.2006 della Spett. __________.

In questa sede ci si conferma dunque integralmente

nelle richieste postulate nell'allegato ricorsuale e si osserva come non solo

nel caso in epigrafe sia stato manifestamente leso il diritto di essere sentito

del Signor RI 1 (art. 29 cpv. 2 Cost.) e il principio della parità delle armi

(art. 6 cpv. 1 CEDU), ma come pure siano stati completamente disattesi i

principi giurisprudenziali esposti in DTF 129 V 472, non essendo stati inseriti

nell'incarto AI almeno 5 fogli DPL.

Sollevata la censura di cui sopra, l'Ufficio AI - messo

alle strette - si è visto pertanto costretto a correre ai ripari fornendo otto

schede DPL asseritamente aggiornate al 2005.

Orbene, si rileva innanzitutto tutto come tutti i

profili DPL proposti dall'UAI siano concretamente irrealizzabili ed

utopistici.

Nessuna infatti delle numerose ditte consultate risulta

avere posti lavorativi vacanti e cosa ancor più grave, le schede DPL non

risultano essere assolutamente aggiornate, contrariamente a quanto sostenuto

a più riprese dall'amministrazione AI.

Per esempio la Spett. __________ ha affermato che i

dati in possesso dell'UAI circa le professioni impiegate nella medesima si

riferiscono in realtà a 25-30 anni fa, quando cioè i vari settori non erano

ancora stati automatizzati, tuttavia la scheda DAP 2452 riporta che l'ultimo aggiornamento eseguito risale al 18.02.2005.

Di fronte ad un tale ingiustificato ed arbitrario modo

di procedere non si può che sottolineare l'incomprensibile superficialità e

totale disinteresse mostrato dall'UAI in detta vertenza, nonché ribadire il

diritto del mio patrocinato a beneficiare di una rendita d'invalidità o,

subordinatamente, a vedere finalmente esperiti seri ed approfonditi

accertamenti medici ed economici volti a stabilire il suo effettivo grado

d'invalidità." (Doc. X)

1.7. In

data 15 febbraio 2006 l’amministrazione ha rilevato:

"

Abbiamo preso atto delle

considerazioni poste da parte ricorrente in merito alle schede DPL allegate

alla nostra risposta.

La giurisprudenza dell'Alta Corte ha indicato in merito

alla definizione del reddito realizzabile da invalido, che fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i

dati forniti dalle tabelle salariali secondo l'inchiesta Svizzera sulla

struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, rispettivamente

la documentazione raccolta sui posti di lavoro dall'INSAI chiamate schede DPL

(cfr. DTF 129 V 472 segg.).

Si precisa che il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconosciuto a più riprese la validità e l'attendibilità dei

dati risultanti dalle schede DPL allestite dall'assicuratore infortuni SUVA e

applicate nel caso concreto (STFA 18.03.220 nella causa SUVA c/K., U 239/00;

STFA 15.03.2002 nella causa A. c/SUVA e SUVA c/A., U 220 e 238/00; STFA

19.02.2002 nella causa SUVA c/C., U 99/00).

La DPL costituisce uno strumento che dovrebbe

permettere alla SUVA e all'AI di determinare dei salari da invalido

ragionevolmente esigibili sulla base dei posti di lavoro concreti disponibili

nell'economia (profili lavorativi), che assicurati invalidi potrebbero ancora

svolgere. La valutazione si basa non sulla disponibilità dei posti di lavoro,

bensì sulla loro esistenza nel mercato generale del lavoro. Le schede DPL

rappresentano delle possibilità di guadagno possibilmente concrete. Nelle DPL

si cercheranno i posti di lavoro idonei che, medicalmente, sono ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato.

La determinazione del reddito da invalido sulla base

dei salari DPL presuppone, in base alla costante giurisprudenza del TFA, oltre

all'edizione di almeno cinque fogli DPL, indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso e su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Eventuali obiezioni

della persona assicurata sulla scelta e la rappresentatività dei fogli DPL nel

caso concreto devono, di principio, essere sollevate durante la procedura di

opposizione (cfr. DTF 129 V 471).

Essenzialmente, gli accertamenti compiuti sul mercato

del lavoro ticinese hanno consentito di appurare la presenza di svariate attività

confacenti allo stato di salute dell'assicurato, non richiedenti una

preparazione professionale specifica, e già professabili al meglio dopo una

semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di pratica.

In concreto, il consulente in integrazione

professionale ha definito il reddito ipotetico da invalido in base alle schede

DPL della SUVA, considerando quali attività esigibili quelle di fabbrica

normalmente svolte da una popolazione femminile (leggere, semplici, di

manualità o controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta, cfr. doc. AI

n. 43 agli atti). La situazione dell'assicurato è stata quindi valutata

abbondantemente a suo favore.

In merito alle critiche poste da parte ricorrente, si

osserva che seppur escludendo la scheda relativa alla ditta __________, la

media salari conteggiata non subisce modifiche rilevanti. Infatti, rinviando al

doc. A allegato alla nostra risposta del 19.12.2005, e non considerando

l'ultimo dato ivi indicato relativo al salario medio di fr. 49'149.- (pari al

guadagno indicato per il 2005 corrispondente verosimilmente alla scheda DPL

della __________, cfr. scheda n. __________ doc. B della risposta), con i sei

profili ritenuti la media ponderata risulta essere di fr. 27'079.- (salario

medio minimo di fr. 189'996.-; n. posti di lavoro 623; massa salariale di fr.

16'870'261.-: ne consegue una media di fr. 27'069.- rispetto a quella

determinata dal consulente in integrazione professionale di fr. 27'110.-). Il

grado d'invalidità dell'assicurato, anche eseguendo la citata rettifica, non

subisce modifiche (grado d'invalidità del 56%).

Come già osservato nella risposta del 19.12.2005, lo

scrivente Ufficio ribadisce e sottolinea che in applicazione delle tabelle

statistiche RSS, categoria 4 e mediana, anche riducendo il reddito da invalido

del 25%, massimo consentito dalla giurisprudenza, l'assicurato non avrebbe

beneficiato di rendita alcuna.

Ritenuto quanto sopra, si ritiene quindi di dover

insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XII)

Tale

documento è stato trasmesso al ricorrente (doc. XIII), per conoscenza.

1.8. Pendente

causa il TCA ha chiesto alla ditta __________ di precisare quale salario lordo

annuo avrebbe potuto percepire nel 2003-2005 l’assicurato senza il danno alla

salute (doc. XIV).

Il datore di lavoro ha fornito le informazioni

richieste con scritto del 24 ottobre 2006 (doc. XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita intera AI

successivamente al 31 maggio 2004.

2.3. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV

Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre

2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I

38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005

nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

2.4. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.”

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.6. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella

vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la

determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni

sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,

diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la

guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto

ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore

senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può

determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente

da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia

escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000,

pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta

Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità,

l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità

cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza

di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità,

ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse

sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In

una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il

TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla

valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione

approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine,

gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono

scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad

esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis

1998 p. 170).

Va

poi ricordato che secondo la giurisprudenza il grado d’invalidità accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione

di una transazione con l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante

per l’AI, anche qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore

infortuni a concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I

153/00, pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Recentemente il TFA ha poi

statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione

o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante

il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la

valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

2.7. Nel

caso in esame, il 18 marzo 1999 l’assicurato, in sella alla sua moto, ha perso

il controllo del mezzo ed è caduto a terra, riportando la frattura del pilon

tibiale destro. Il caso è stato assunto dalla __________.

Nel

rapporto della visita medica di chiusura 5 febbraio 2004 il dr. __________,

medico __________ della __________, in base ai diversi accertamenti medici

eseguiti nell’ambito dell’elaborata istruttoria amministrativa, ha posto la

diagnosi di “esiti da AMO per due viti e neurolisi il 18 dicembre 2003;

stato dopo artrodesi della sotto-astralgica destra il 19 giugno 2002; sospetta

algo-distrofia; stato dopo artrodesi della tibio-tarsica il 30 agosto 2001,

dopo osteosintesi di una frattura distale della tibia nel 1999 e dopo asportazione

di una parte di un osso necrotico e plastica di spongiosa nel gennaio 2002” ed ha osservato:

"

(...)

VALUTAZIONE

L'assicurato non sta bene.

Non riesce a camminare senza stampelle, anche le scarpe

speciali non sono una buona soluzione.

Clinicamente il piede destro è completamente fissato nella

tibio-tarsica e sotto-astralgica.

Il piede anteriormente però, durante lo srotolamento,

va in flessione plantare e le dita vanno in una flessione plantare forzata,

come un crampo.

A causa di questa deformazione non riesce a camminare

bene.

Procedere medico

In questo caso, un ulteriore intervento non può più

migliorare la situazione.

La situazione è stabile (sfortunatamente non migliorerà

più), si può quindi procedere alla definizione del caso.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

L'assicurato può eseguire lavori nella posizione seduta

e quindi sollevare/portare, in questa posizione, pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi molto spesso, pesi da 5-10 kg talvolta, non più pesi da 10-25 kg. Può sollevare pesi fino a 5 kg molto spesso sopra l'altezza del petto, ma solo

talvolta pesi oltre i 5 kg.

L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di

leggera entità, talvolta di media entità e non più di entità pesante.

La rotazione manuale non è impedita.

L'assicurato può lavorare sopra la testa, fare la

rotazione e assumere la posizione seduta/inclinata in avanti molto spesso.

Il signor RI 1 può di rado stare in piedi/inclinato in

avanti, in posizione inginocchiata o con flessione delle ginocchia.

La posizione seduta di lunga durata può essere molto

spesso eseguita, però in piedi solo di rado.

L'assicurato può talvolta camminare fino a 50 metri, di rado oltre i 50 metri, e non è più in grado di percorrere lunghi tragitti.

Non riesce a camminare su terreno accidentato e non può

più salire su scale a pioli.

Salire le scale è possibile talvolta.

L'amministrazione sarà più precisa in merito."

(Doc. 10-8+9, inc. LAINF)

Alla

luce degli atti medici __________, nel suo rapporto 2 giugno 2004 il dr. __________

del SMR ha concluso che dal punto di vista medico-teorico l’assicurato presenta

una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei

limiti funzionali elencati nel rapporto relativo alla visita di chiusura del 5

febbraio 2004 della __________. Egli ha inoltre precisato che non sono note

delle patologie invalidanti extra-infortunistiche e che la valutazione psichiatrica

3 febbraio 2003 effettuata durante il ricovero alla clinica di __________ non

ha evidenziato la presenza di particolari patologie psichiatriche (doc. AI 36).

2.8. L’assicurato

contesta la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, rilevando che

in occasione della visita di chiusura 5 febbraio 2004 __________ il dr. __________

non ha constatato un miglioramento delle sue condizioni di salute, ma ha

attestato una situazione stabile, senza possibilità di miglioramento. Il

ricorrente non ha tuttavia prodotto nessun certificato medico attestante

ulteriori patologie invalidanti rispetto a quanto valutato in ambito

infortunistico.

Orbene,

la critica mossa dall’assicurato, non supportata da nessun referto medico

attestante un peggioramento delle sue condizioni di salute, non è sufficiente

per giungere ad una valutazione diversa da quella operata dall’amministrazione.

Non vi sono in particolare validi motivi per ritenere un peggioramento della

situazione invalidante. Tutte le affezioni dell’assicurato sono infatti già

state esaurientemente valutate in ambito istruttorio __________, giungendo alla

conclusione che egli è pienamente abile in attività leggere adeguate.

Occorre

qui ricordare che in merito alla valenza probatoria di un rapporto medico è determinante che esso valuti ed esamini in

maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le

conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), criteri che le

valutazioni specialistiche eseguite durante l’istruttoria __________ adempiono.

2.9. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 24

novembre 2004 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato che

l’attività precedentemente svolta dall’assicurato di fresatore non è più esigibile

poiché richiede l’espletamento di mansioni pesanti.

Per

contro, l’assicurato è da ritenere pienamente integrabile in attività non qualificate

e fisicamente leggere, da svolgere in posizione principalmente seduta, che

evitino spostamenti frequenti e l’assunzione della posizione inginocchiata

Considerandi

(doc. AI 43-1). Il consulente ha indicato che per definire le attività esigibili

dall’assicurato occorre prendere in considerazione lavori di fabbrica normalmente

svolti da una popolazione femminile, che costituiscono attività leggere, semplici,

di manualità o di controllo, svolte prevalentemente in posizione seduta (doc.

AI 43-2).

Partendo

da un reddito da valido di fr. 61'516 il consulente ha poi determinato, sulla

base delle schede DPL, il reddito da invalido di fr. 27'110 e calcolato la residua

capacità al guadagno del 44.07% e il grado di invalidità del 55.93%, arrotondato

al 56% (doc. AI 43-2).

Con

osservazioni 25 aprile 2005 il consulente ha comunicato di avere rivisto il

calcolo del grado di invalidità dopo aver constatato che vi era una discrepanza

in merito al reddito ipotetico da valido tra quanto deciso dall’Ufficio AI e

quanto stabilito dalla __________, ammettendo di aver commesso un errore di

calcolo. Egli ha quindi indicato che in base al contratto collettivo per il

settore del granito, anno di riferimento 2002, il reddito ipotetico da valido

da prendere in considerazione avrebbe dovuto essere di fr. 58’292 e di

conseguenza il grado di invalidità del 53.49%, risultato che non modifica il

diritto dell’assicurato ad una mezza rendita (doc. AI 59).

2.9.1

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha indicato di aver preso in considerazione, in base al contratto collettivo per il settore del granito, anno di

riferimento 2002, un reddito da valido di fr. 58'292

(doc. AI 59).

Il

ricorrente ha invece sostenuto che tenendo in considerazione quanto previsto

dal contratto collettivo per il settore del granito nonché la più verosimile

evoluzione salariale, senza l’infortunio presso la ditta __________ egli

avrebbe potuto conseguire un reddito pari ad almeno fr. 63'700 (doc. I).

Dalla

documentazione agli atti e meglio dal “questionario per il datore di lavoro”

compilato dalla ditta __________ in data 11 gennaio 2001 emerge che

l’assicurato senza il danno alla salute avrebbe potuto guadagnare a quel momento

fr. 4'800 mensili (doc. AI 19-2). Rispondendo ad un’esplicita richiesta di questo

Tribunale la ditta __________ in data 24 ottobre 2006 ha indicato che senza il danno alla

salute, qualora fosse rimasto alle loro dipendenze, l’assicurato nel 2003 avrebbe

potuto guadagnare fr. 4'900 mensili, nel 2004 fr. 4'920 mensili e nel 2005 fr.

4'987 mensili (doc. XVII). L’importo di fr. 4'484 (58'292:13) al mese preso in

considerazione dall’amministrazione è quindi inferiore a quanto l’assicurato

avrebbe potuto effettivamente guadagnare, mentre quanto indicato dall’assicurato

(fr. 63'700 annui, ossia fr. 4'900 mensili) corrisponde a quanto indicato dal

suo datore di lavoro.

2.9.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Va

altresì rilevato che per quanto riguarda il reddito da invalido la

giurisprudenza federale, oltre a fondarsi come appena ricordato sui criteri

fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75ss., si fonda altresì sulla

sentenza pubblicata in DTF 129 V 472ss..

In

questa seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere

affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base

dei salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte

federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore

infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro

entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimen-to concreto,

come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio

del gruppo cui è fatto riferimento:

" (…)

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer

Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP

auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn

lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben

werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des

bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist,

ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf

der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b;

AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf

zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer

Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität

der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der

Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich

zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die

Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden

dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über

den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entspre-chenden

Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend

ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten

Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbe-dingt in Frage

kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefst- und Durchschnittslohnes im

Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA

verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche

Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im

konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen

Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu

äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig

gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art.

26.

Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der

versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität

der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu

erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen

kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen

zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt

werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund

der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen

Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls

die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des

DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE

vorzunehmen."

(DTF succitata, consid. 4.2.2)

Su

questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e

giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p.

593ss. (p. 602-606), nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p.

621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle

assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

Nel

caso di specie, per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, il

consulente IP si è basato sulle schede DPL della SUVA, considerando quali attività

esigibili quelle di fabbrica normalmente svolte da una popolazione femminile,

leggere, semplici, di manualità o di controllo, svolte prevalentemente in

posizione seduta (doc. AI 43). Nel rapporto finale 24 novembre 2004 egli ha

infatti indicato:

"

(...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Le limitazioni descritte medicalmente sono

particolarmente importanti e riducono di molto la gamma di attività esigibili

dall'A. su di un mercato lavorativo considerato in equilibrio.

Attività semplici, di tipo non qualificato e quindi

direttamente accessibili, svolte quasi esclusivamente in posizione seduta da

una popolazione di sesso maschile costituiscono l'eccezione (cosa confermata da

una ricerca effettuata tramite le schede DPL della SUVA).

Ritengo che per definire delle attività esigibili si

debbano prendere in considerazione le attività di fabbrica normalmente svolte

da una popolazione femminile (leggere, semplici, di manualità o controllo,

svolte prevalentemente in posizione seduta).

Capacità di Guadagno Residua - senza (ri)formazione specifica

Reddito ipotetico: 61'516.- (2002).

Reddito da invalido definito in base alla ricerca

effettuata tramite le schede DPL (salari reali): 27'110.- (media ponderata in

base al numero di posti di lavoro corrispondenti alle attività ancora

esigibili).

Capacità di Guadagno Residua: 44.07% (grado

d'invalidità del 55.93%).

(...)" (Doc. AI 43-2)

Tale

modo di procedere, come rilevato a più riprese dall’amministrazione e come verrà

esposto qui di seguito, va considerato sicuramente abbondantemente a favore

dell’assi-curato (doc. V e XII).

In

sede di opposizione il patrocinatore dell’assicurato nulla ha eccepito a proposito

del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, limitandosi a contestare

l’ammontare del reddito da valido (doc. AI 63). Solo in sede ricorsuale il

rappresentante dell’assicurato ha invocato la lesione del diritto di essere

sentito del suo assistito e del principio di parità delle armi, dato che l’amministrazione

ha omesso di inserire nell’incarto le schede DPL della SUVA, determinanti per

stabilire il reddito da invalido (doc. I).

Al

riguardo, nella risposta di causa 19 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha rilevato che

il legale ha visionato l’incarto in sede di opposizione, senza nulla eccepire

in merito ad una presunta violazione del diritto di essere sentito e del

principio di parità delle armi. L’Ufficio AI ha poi osservato che il consulente

IP, fondandosi sulla descrizione degli impedimenti funzionali presentati

dall’assicurato, ha ottenuto più profili DPL (almeno sette), con precisazione

in merito al salario minimo, al numero dei posti di lavoro e alla massa

salariale, definendo una media di fr. 27'110. L’amministrazione ha rilevato che

il consulente non ha tuttavia conservato le schede DPL utilizzate per la

definizione del caso, ma da una nuova ricerca nella banca dati sono emersi

almeno otto profili. Infine, l’amministrazione ha sottolineato che in caso di

determinazione del reddito da invalido in applicazione delle tabelle RSS per

attività leggere, generiche e pur considerando il massimo delle deduzioni

(25%), il grado di invalidità sarebbe risultato inferiore a quello definito

secondo le schede DPL (doc. V).

Il

ricorrente ha contestato le schede DPL aggiornate al 2005 prodotte

dall’amministrazione unitamente alla risposta di causa, rilevando che i profili

DPL proposti dall’Ufficio AI sono concretamente irrealizzabili e utopistici.

Egli ha osservato che, consultate tutte le ditte indicate dall’amministrazione,

non sono emersi posti di lavoro vacanti ed inoltre le schede DPL asseritamente

aggiornate al 2005 non sono in realtà risultate aggiornate (doc. X).

Nelle

osservazioni 15 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha ribadito che secondo la giurisprudenza

del TFA in merito alla definizione del reddito da invalido fa stato in primo

luogo la situazione professionale e salariale concreta dell’interessato e che

qualora difettino indicazioni economiche effettive possono essere ritenuti i

dati forniti dalle tabelle salariali secondo l’inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica, rispettivamente

la documentazione raccolta sui posti di lavoro dall’INSAI chiamate schede DPL.

L’amministrazione

ha poi spiegato che le DPL costituiscono uno strumento che dovrebbe permettere

alla SUVA e all’AI di determinare dei salari da invalido ragionevolmente

esigibili sulla base dei posti di lavoro concreti disponibili nell’economia che

assicurati invalidi potrebbero ancora svolgere. L’amministrazione ha nuovamente

indicato che contestazioni in merito alla scelta e alla rappresentatività delle

schede DPL nel caso concreto devono secondo la giurisprudenza essere sollevate

durante la procedura di opposizione. In riferimento alle critiche del ricorrente

l’Ufficio AI ha poi osservato che anche escludendo la scheda relativa alla

ditta __________, la media dei salari conteggiata non subisce modifiche rilevanti.

Inoltre, l’amministrazione ha nuovamente posto l’accento sul fatto che nel caso

in cui si fosse calcolato il reddito da invalido sulla base delle tabelle

statistiche RSS, anche applicando la riduzione massima del 25%, l’assicurato

non avrebbe beneficiato di nessuna rendita (doc. XII). Questo Tribunale ritiene

di poter fare proprie le osservazioni formulate dall’Ufficio AI.

L'Alta

Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C., U 42/04, ha

rilevato:

"

4.3

La CNA a comparé le

revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté - à un revenu d'invalide de

l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires

ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges

légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à

l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération

d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le

plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant,

de son côté, l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité

de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence

(ATF 129 V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans

invalidité avec le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de

l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un

taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513

consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni

contraire au droit ni inappropriée."

Nel

caso di specie, a mente di questo TCA la censura relativa alla scelta delle DPL

(che in base alla giurisprudenza avrebbe dovuto essere sollevata in sede

d’opposizione) riveste scarsa importanza, se si pon mente al fatto che comunque

tale scelta è andata a tutto vantaggio dell’assicurato.

Inoltre,

questa Corte osserva che la questione a sapere se l’assicurato è o meno in

grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte le attività

ritenute dall’Ufficio AI, sulla base delle DPL SUVA, può rimanere indecisa

(cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00,

consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5),

poiché egli non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure

se il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati

statistici (e non in base alle DPL SUVA).

È

indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’amministrazione in base alle

DPL, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, nel settore industriale e dell’artigianato, che

l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, nonostante i postumi residuali che interessano il suo arto inferiore

sinistro.

Ora,

va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P.

(I 222/04), recentemente intimata, il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr., tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni, è di recente stata

decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K., I 424/05)”.

Tale giurisprudenza

è stata confermata nella STFA del 16 ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03,

in cui è stato ribadito che il reddito da invalido va calcolato sulla base dei

valori statistici nazionali della tabella TA1 di cui all’ISS.

Orbene,

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e anche volendo applicare la riduzione massima del 25%

del salario statistico, dal raffronto dei redditi non risulterebbe un grado di

invalidità pensionabile superiore a quello stabilito dall’Ufficio AI nella

decisione impugnata calcolando il reddito da invalido sulla base delle schede

DPL della SUVA.

Va

inoltre rilevato che in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa I. (U

290/03) il TFA ha infatti avuto modo di stabilire che in quel caso di specie

non era necessario esaminare se tutti gli impieghi risultanti dalle schede DPL

fossero realmente esigibili per l’assicurato, né se fossero realizzate tutte le

condizioni poste dalla giurisprudenza per l’applicazione delle schede DPL, dato

che l’amministrazione aveva dimostrato che la valutazione del reddito da

invalido secondo tale criterio era più favorevole all’assicurato rispetto a

quella basata sui dati statistici salariali.

L’Alta

Corte ha infatti osservato:

"

(…)

4.

4.1

Dans un second moyen, le recourant fait valoir que

le revenu d'invalide (de 3'550 fr.) retenu par les premiers juges devrait

être encore réduit afin de

tenir compte de l'infirmité dont il souffre. Il soutient que les salaires sur

lesquels s'est fondée l'intimée dans la détermination de ce revenu seraient

«illusoires» au regard de son handicap. En conséquence, il ajoute que le revenu

d'invalide en question devrait être adapté à un taux d'activité de 33 1/3 % et

fixé à 1'180 fr. 30, ce qui, comparé au revenu sans invalidité (de 4'750 fr)

reviendrait à un préjudice économique de 76%.

4.2

Pour déterminer le degré d'invalidité, il convient

de procéder à la comparaison des revenus

avec et sans invalidité. En

l'espèce, sur la base des données fournies par Z.________ SA, l'intimée a fixé

à 4'750 fr. le revenu mensuel sans invalidité que le recourant aurait réalisé

en 2002. Au titre de revenu d'invalide, se fondant sur huit descriptions de

postes de travail (DPT), elle a considéré qu'il pouvait encore réaliser un salaire

mensuel moyen de 3'550 fr. par mois. Elle a précisé que ce montant était plus favorable

à l'assuré que celui basé sur les statistiques salariales ressortant de

l'Enquête suisse sur la structure des salaires et selon lesquelles un homme

exerçant une activité simple et répétitive pouvait prétendre en 2000 à un

revenu (adapté à l'horaire usuel de 41,9 heures) de 4'648 fr., soit 3'950 fr.

compte tenu d'un abattement de 15% (ATF 126 V 75 ss.). Procédant à la comparaison

des gains, l'intimée a retenu un degré d'invalidité de 26% ([4'750 - 3'550] x

100/4'750).

4.3

4.3.1

Le montant de 4'750 fr., correctement évalué au

regard des renseignements données par l'ancien employeur du recourant, peut

être retenu à titre de revenu sans invalidité; il n'est du reste pas contesté

par l'assuré.

4.3.2

Quant au revenu de l'activité raisonnablement

exigible, il doit être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du

travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité,

la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques (ATF 126 V 76

consid. 3a/bb et les

références) ou de données salariales résultant de descriptions de postes de

travail (ATF 129 V 475 consid.

4.2

). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner si tous les emplois

résultant des DPT auxquelles s'est référée l'intimée sont réellement à la

portée du recourant, ni si les conditions posées par la jurisprudence pour

l'application de celles-ci (cf. ATF 129 V 475 ss consid. 4.2.1 et 4.2.2) sont

réalisées. L'intimée a en effet démontré en quoi les résultats de cette

évaluation étaient plus favorables au recourant que ceux basés sur les

statistiques salariales. Il en irait également ainsi si l'on se fondait sur les données statistiques existant au moment

de l'ouverture théorique du

droit à la rente (ATF 129 V 223 consid. 4.1 et 4.2, 128 V 174), soit en 2002, même en prenant

en considération la déduction maximale de 25% (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc).

Il convient de préciser que lorsque le revenu

d'invalide est déterminé sur la base de DPT, une telle réduction du salaire

n'est ni justifiée ni admissible eu égard au système même des DPT (ATF 129 V

481.

consid. 4.2.3). Le recourant ne saurait donc être suivi sur ce point; son

argument selon lequel le revenu d'invalide doit être établi au regard d'une

capacité de travail résiduelle de 33 1/3 % doit également être rejeté (cf.

consid. 3).

4.4

La comparaison des revenus avec et sans invalidité

ainsi déterminés par la CNA révèle un taux d'invalidité très légèrement

inférieur à 26%, si bien qu'à la suite de la juridiction cantonale, il convient

de confirmer le degré retenu par l'intimée.

En conséquence, le recours se révèle mal fondé.”

In

simili condizioni, occorre concludere che, in casu, il reddito da

invalido è stato fissato validamente sulla base delle DPL.

Il

consulente IP ha infatti spiegato che le limitazioni funzionali dell’assicurato

descritte medicalmente sono particolarmente importanti e riducono di molto la

gamma di attività esigibili su di un mercato lavorativo considerato in

equilibrio, motivo per il quale, nel caso in esame, costituendo le attività

semplici, di tipo non qualificato e quindi direttamente accessibili, svolte

quasi esclusivamente in posizione seduta da una popolazione di sesso maschile

l'eccezione, occorre prendere in considerazione, quali attività

esigibili, quella di fabbrica normalmente svolte da una popolazione femminile

(leggere, semplici, di manualità o controllo, svolte prevalentemente in posizione

seduta) (doc. AI 43-2).

Tale

modo di procedere, come visto, va a tutto vantaggio dell’assicurato.

Pertanto,

contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, dal raffronto tra il

reddito da valido, per il 2004, di fr. 63'960 (importo conforme a quanto preteso

dall’assicurato) e quello da invalido di fr. 27'679 (importo calcolato sulla

base delle DPL e che come stabilito dalla giurisprudenza ricordata in

precedenza non può essere ulteriormente ridotto del 25% come vorrebbe

l’assicurato), si ottiene un grado di invalidità del 56.75%, arrotondato al

57%, che dà diritto ad una mezza rendita.

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

2.10

L’assicurato ha chiesto che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici ed economici, volti a definire in

concreto il definitivo grado d'invalidità dell’assicurato.

Ora,

se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs­rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229.

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid.

4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, la fattispecie risulta sufficientemente chiara, senza che si renda necessario

l’esperimento di ulteriori accertamenti. La richiesta dell’assicurato non può

quindi essere accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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