32.2005.226
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
8 novembre 2006Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.226
Data decisione, Autorità:
08.11.2006, TCA
Titolo:
Domanda AI: rinvio atti perché, previo complemento peritale, l'Ufficio AI stabilisca la capacità lavorativa dell'A. avuto riguardo al suo complessivo stato di salute. Visti i diversi periodi e gradi d'incapacità l'Ufficio AI dovrà applicare il calcolo della media retrospettiva.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.226
FS
Lugano
8 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale venditrice presso la __________
fino al 30 settembre 2002, il 19 settembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti in quanto affetta da “stato ansioso depressivo con insonnia”
(doc. AI 1/1-7);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
eseguita il 27 novembre 2003 dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
con decisione 17 novembre 2004, confermata con decisione su opposizione 25 ottobre
2005, l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita dal
1° giugno 2003 (doc. AI 35/2-5 e 47/1-5);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la
valutazione effettuata dall’amministrazione, la data d’inizio del diritto alla
rendita e chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.
Con
scritto 2 dicembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto la
lettera 29 novembre 2005 con la quale il dr. __________, dell’__________, ha
risposto alle domande postegli;
- con
la risposta di causa e con le osservazioni l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione
del ricorso avvalendosi del parere del dr. __________, medico SMR, il quale,
circa la nuova documentazione medica prodotta si è così espresso:
" (…)
Diagnosi: episodio
depressivo di media gravità con sintomi biologici
Disturbo
di personalità emotivamente instabile tipo borderline
Diagnosi
collaterali problemi correlati alle circostanze economiche
Difficoltà
di acculturazione
Vedi
valutazione SMR del 13.5.2004 basata su perizia dr. __________ del 27.11.2003.
IL
55% dal 6.2002
Decisione
UAI del 20.8.2004: grado d’invalidità del 55% dal 1.6.2003
In
fase di opposizione vengono presentati:
certificato
__________ del 1.2.2005 nel quale si conferma una IL del 70% almeno per
patologia psichiatrica (Dr. __________). Da parte del __________ viene certificata
una IL del 100% sin da 6.2002 a causa di: disturbi di personalità emotivamente
instabile, tipo borderline.
Decisione
su opposizione del 25.10.2005: opposizione respinta
In
fase di ricorso vengono presentati:
rapporto
__________ del 29.11.2005 nel quale e dal quale risulta:
-
si afferma che
l’assicurata non sia riuscita ad iniziare un’attività lavorativa
-
divorzio in corso
-
che l’assicurata ha
iniziato una convivenza conflittuale
-
che l’assicurata si
recherà in __________ per assistere sua sorella
-
che vi è alternanza di
giorni buoni e meno buoni (marcate oscillazioni timiche)
-
che persiste una IL del
100%
-
trattamento
medicamentoso minimo con scarsa compliance
Valutazione:
dall’attuale rapporto __________ non risulta una modifica sostanziale dello
stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale del 2003. Si
confermano i noti problemi dovuti al disturbo di personalità ai quali si
aggiungono i problemi non di pertinenza AI quali:
-
problemi correlati alle
circostanze economiche
-
difficoltà di
acculturazione
In
questo senso si conferma valutazione medica precedente come da perizia dr. __________.
(…)”
(doc. VII/Bis)
- con
osservazioni 2 gennaio 2006 il rappresentante dell’assicura-ta ha rilevato che
l’Ufficio AI non ha preso posizione in merito alle differenti censure sollevate
e si è confermato nelle proprie allegazioni precisando che, in via subordinata,
è chiesto l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amminis-trazione affinché proceda ad un'ulteriore valutazione peritale
conforme alle regole dell’arte ad opera di un nuovo medico esterno e indifferente;
- le
osservazioni dell’assicurata sono state trasmesse con facoltà di presentare osservazioni
scritte all’Ufficio AI;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è la questione a sapere se, vista la perizia 27 novembre 2003
del dr. __________, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 2003, oppure se, come da lei
preteso, all’assicurata deve essere riconosciuta una rendita intera dal 1°
settembre 2002;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino
al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione
sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento
ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce
alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V
159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro
del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26
agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M
[I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- in
una decisione pubblicata in DTF 127 V 294, chiamato a pronunciarsi circa la rilevanza,
ai fini dell’accertamento dell’invalidi-tà, del fatto che un’affezione psichica
sia suscettibile di essere curata nonché dei fattori psicosociali e
socioculturali, il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
5.- a) Was das "sozio-kulturelle Umfeld" als weiteren Grund für das Unvermögen
des Beschwerdeführers, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sinngemäss geltend gemacht, dass invaliditätsfremde
Faktoren insofern von Bedeutung sind, als sie zur Entstehung oder Verschlimmerung
des psychischen Gesundheitszustandes beitragen oder den Erfolg therapeutischer
Massnahmen gefährden. An dieser Auffassung ist so viel richtig, dass sich
solche Umstände im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter dem Gesichtspunkt
zumutbarer Willensanstrengung zu ihrer Überwindung regelmässig nicht klar vom
medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen gebietet sich mit Blick
auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung, insbesondere Praxis 1997 Nr. 49
S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1 IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden
versichert, worunter soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es
braucht in jedem Fall zur Annahme einer Invalidität ein medizinisches Substrat,
das (fach)ärztlicherseits schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen
die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale
oder soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das Beschwerdebild
mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich festgestellte
psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das bedeutet, dass das klinische
Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen, welche von den belastenden soziokulturellen
Faktoren herrühren, bestehen darf, sondern davon psychiatrisch zu
unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum Beispiel eine von depressiven Verstimmungszuständen
klar unterscheidbare andauernde Depression im fachmedizinischen Sinne oder
einen damit vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von der
soziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne
verselbstständigte psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen
werden kann. Wo der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche
in den psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung
finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden
gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). Ist anderseits eine psychische Störung
von Krankheitswert schlüssig erstellt, kommt der Frage zentrale Bedeutung zu,
ob und inwiefern, allenfalls bei geeigneter therapeutischer Behandlung, von der
versicherten Person trotz des Leidens willensmässig erwartet werden kann zu arbeiten (eventuell in einem geschützten
Rahmen; vgl. Praxis 1997 Nr. 49 S. 255 Erw. 4b) und einem Erwerb nachzugehen
(vgl. HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 S. 1 ff. und 105 ff., insbes. S. 15 ff. mit zahlreichen
Hinweisen auf die neuere medizinische Lehre; ferner JACQUES MEINE, L'expertise
médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles? in: SVZ 1999 S. 37 ff.).
(…)“ (DTF
127 V 294, consid. 5a, pag. 299-300)
Dunque,
se da una parte i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla
salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI, dall’altra essi possono contribuire allo sviluppo e/o al
mantenimento di un danno alla salute psichico (su questo punto vedi anche
Locher, “Die invalidi-tätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von
Ar-beitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band
23, St. Gallen 2003).
In
una tale evenienza decisiva è la questione a sapere se dando prova di buona volontà
l’assicurato possa o meno superare le conseguenze derivanti da questi fattori.
Il
TFA, in un’altra decisione del 19 settembre 2006 nella causa P. (I 404/05),
concludendo che l’incapacità al lavoro era dovuta a disturbi depressivi e non a
fattori socioculturali, ha confermato il valore probatorio di una perizia
psichiatrica ordinata dall’ammini-strazione sviluppando le seguenti
considerazioni:
" (…)
5.1
Dans son rapport, l'expert constate que l'assuré présente, à la suite de son
licenciement, un épisode dépressif marqué par l'accablement moral, le
pessimisme, le découragement, une anhédonie sévère, un sentiment d'inutilité,
une perte de l'estime de soi (effondrement narcissique), des troubles mnésiques
et de la concentration, ainsi qu'un ralentissement psychomoteur important; les
idées suicidaires dont il était assailli une année auparavant ont certes disparu;
toutefois, il subsiste une anxiété forte et caractérisée par une anticipation
catastrophique de l'avenir. De
nature réactionnelle, la dépression a résisté aux traitements administrés
jusqu'à ce jour. Elle dure depuis deux ans et malgré une discrète amélioration,
elle demeure partiellement invalidante. Sur la base de ces constatations, le
docteur A.________ diagnostique un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11) en regard duquel l'exercice à 50% d'une activité lucrative
ne requérant pas l'apprentissage de techniques ou compétences nouvelles est raisonnablement
exigible de l'assuré. L'expert indique en
revanche qu'à l'annonce de son licenciement, l'intéressé a subi une incapacité
totale de travail compte tenu d'un état dépressif particulièrement sévère. Il
précise enfin que moyennant le suivi de traitements pharmacologiques et psychothérapeutiques
spécifiques, une amélioration de la capacité de travail peut être espérée, et
dans l'hypothèse la plus favorable, jusqu'à atteindre 75 voire 100%.
5.2 Ce
faisant, le docteur A.________ pose au titre de diagnostic ayant valeur de
maladie, celui d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Cette
affection étant répertoriée sous chiffre F32.11 de la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision
(CIM-10) de l'Organisation Mondiale de la Santé, il énonce un diagnostic issu
d'une classification reconnue qui ne saurait être invalidé au motif que
l'expert ne cite pas de doctrine scientifique. Celui-ci se détermine en outre
sur le degré de l'affection. A l'appui de son point de vue, il énumère de
multiples traits caractéristiques de la dépression (accablement moral,
pessimisme, découragement, anhédonie sévère, sentiment d'inutilité, effondrement
narcissique, troubles mnésiques et de la concentration). Sur le plan clinique, il fonde son
diagnostic sur les plaintes subjectives de l'assuré et sur son propre examen. Enfin, il procède à l'évaluation de la capacité de
travail adaptée au trouble précité.
(…)”
(STFA del 19 settembre 2006 nella causa P., I 404/05, consid. 5.1 e 5.2)
- nella
fattispecie, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella
perizia 27 novembre 2003, posta la diagnosi di “episodio depressivo di media
gravità con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11) – disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo borderline (ICD-10:F60.31) – problemi correlati
alle circostanze economiche (ICD-10:Z59) / difficoltà di acculturazione
(ICD-10:Z60.3)”, ha concluso che “(…) da un punto di vista psichiatrico
l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio avviso, è valutabile al
25%. La prognosi sarà determinata dal tempo (consiglio l’invio del Rapporto di
decorso fra 6 mesi allo specialista curante e un riesame peritale fra 12 mesi)
(…)” (doc. AI 19/1-7).
Con
lettera 27 febbraio 2004 il dr. __________, medico SMR, ha chiesto al perito le
seguenti precisazioni:
" (…)
- Quali sono esattamente le constatazioni
psichiatriche che permettono al momento di porre la diagnosi di disturbo
depressivo di medià gravità.
- Quali sono le ripercussioni funzionali derivanti
da tale patologia (quali attività di tipo lavorativa vengono compromesse,
influsso sulla capacità lavorativa quale casalinga).
- Quale è l’influsso delle diagnosi di problemi
correlati alle circostanze economiche e di difficoltà di acculturazione sulla
capacità di lavoro.
- Quale è stata l’evoluzione della capacità di
lavoro da maggio 2001 dal punto di vista psichiatrico.
(…)” (doc. AI 21/1)
Il
dr. __________, nel complemento peritale 8 marzo 2004, ha precisato quanto segue:
" (…)
- l’entità della sua sintomatologia depressiva è
tale da essere considerata di .… media gravità .... (importante difficoltà a
continuare le attività sociali, lavorative e familiari).
- Vengono compromesse le normali attività domestiche
nel contesto di una non regolarità d’esecuzione e facile affaticamento con
bisogni di riposare.
- Su un totale di 75% di incapacità lavorativa,
attuale, alle due componenti (problemi economici / difficoltà di acculturazione)
andrebbe un 20-25% circa.
- Ci sono stati periodi prolungati di totale e di
parziale incapacità al lavoro dovuti all’instabilità delle sue condizioni di
salute psichica; da più di un anno circa si assiste a un lento miglioramento –
recupero delle sue capacità di lavoro.
(…)” (doc. AI 23/1)
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
questo Tribunale ritiene che sulla sola base della perizia e del suo complemento
non è possibile concludere, come fatto dall’Ufficio AI, che l’assicurata è inabile
al lavoro in qualsiasi attività nella misura del 55% dal mese di giugno 2002.
Il
TCA constata innanzitutto che il perito ha fornito una diagnosi secondo una
precisa classificazione. In particolare egli ha diagnosticato un episodio
depressivo di media gravità con sintomi “biologici” (ICD-10:F32.11) e un
disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline
(ICD-10:F60.31).
Nel
caso concreto rilevanti sono solo queste diagnosi poste sotto la lettera F – nell'ambito della Classificazione internazionale delle malattie e
dei problemi relativi alla salute, decima revisione, del 1992 (ICD-10) il
capitolo V enumera infatti sotto la lettera F le sindromi e i disturbi psichici
e comportamentali e nel Capitolo XXI sotto la lettera Z vengono invece elencati
Fatti
i fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con i servizi sanitari
– cioè secondo la classificazione abitualmente richiesta dal TFA in
presenza di un danno alla salute psichica (vedi in questo senso anche la STCA
del 7 novembre 2005 nella causa D., inc. 32.2004.31 e la giurisprudenza federale
ivi citata).
Tuttavia,
nonostante i fattori psicosociali non rientrino nel novero dei danni alla
salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI, il perito, oltretutto in maniera imprecisa, ha asserito che “(…) su
un totale di 75% di incapacità lavorativa, attuale, alle due componenti
(problemi economici / difficoltà di acculturazione) andrebbe un 20-25% circa
(…)” (doc. AI 23/1).
Considerato
che lo stesso perito ha rilevato che “(…) la perizianda manifesta, dall’anno
2000, una sintomatologia depressiva tutt’ora presente e che compromette, ora in
maniera preponderante, la sua funzionalità sociale e lavorativa aggravata comunque
da alterazioni della sua costituzione caratteriale e da fattori minori quali
problemi finanziari e problemi di disambientamento-acculturazione (…)”
(doc. AI 19/6, sottolineatura del redattore), egli avrebbe dovuto chiaramente
precisare se nella percentuale d’incapacità al lavoro dovuta al danno alla
salute psichica ha o meno considerato anche l’aggravio riconducibile ai
problemi finanziari e di disambientamento-acculturazione. Diversamente detto,
ribadito che fattori psicosociali da soli non bastano per giustificare
un’incapacità di guadagno e visto che per l’aggravio in parola egli ha
riconosciuto un’incapacità lavorativa del circa 20-25%, non è possibile
concludere se l’aggravio è o meno stato considerato nella percentuale di
incapacità al lavoro del 55% ritenuta dall’amministrazione.
Già
per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore complemento
peritale, chiarisca una volta per tutte quale sia la capacità lavorativa
dell’assicurata avuto riguardo al suo complessivo (diagnosi secondo la
lettera F dell’ICD-10 più gli altri fattori aggravanti che non possono essere
superati dando prova di buona volontà) danno alla salute psichica;
- il
dr. __________ non si è neppure pronunciato chiaramente circa l’inizio
dell’incapacità lavorativa del 75% da lui attestata e l’evoluzione della
capacità di lavoro dell’assicurata dal mese di maggio 2001.
Dagli
atti di causa risulta che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto
sulla visita fiduciaria del 19 luglio 2001, posta la diagnosi di “(…) sindrome
depressiva ed ansiosa con attacchi di panico e disturbi somatoformi – disturbi
gastrointestinali funzionali (…)” ha espresso la seguente raccomandazione: “(…)
la paziente era inabile al lavoro in misura totale dal 7 maggio al 15 luglio
2001. In data 16 luglio 2001 ha ripreso il lavoro in misura totale
(venditrice/cassiera presso la __________ con impiego al 50%). Stando alle
dichiarazioni della paziente era previsto un reinserimento graduale nel lavoro.
Al contrario, la paziente è stata inserita immediatamente tutto il giorno per
esigenze di lavoro. Anche se il lavoro con i clienti è importante per la
paziente, lo stato di salute attuale non permette una ripresa del lavoro in misura
totale. D’accordo con il medico curante Dr.ssa __________ propongo di
considerare la paziente abile al lavoro in misura del 50% con l’intenzione di
farle assegnare dei turni di lavoro più brevi. E’ indispensabile che il datore
di lavoro contribuisca in questo modo alla possibilità di realizzare la
capacità lavorativa residuale. A medio termine, la prognosi è a mio avviso
favorevole (…)” (doc. 1/31 incarto cassa malati).
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo reperto 27 agosto
Considerandi
2001.
all’intenzione della __________, posta la diagnosi di “(…) reazione
ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (F 43.22 dell’ICD 10), con
incapacità lavorativa al 100% iniziata dal mese di maggio, attualmente al 50% a
tutt’oggi (…)” ha rilevato che “(…) l’incapacità lavorativa attuale del 50%
appare giustificata per crisi depressiva insorta su conflitto coniugale e
separazione dal marito. Prevedo ulteriori due mesi circa di incapacità
lavorativa parziale al 50% (…)” (doc. 1/27-29 incarto cassa malati).
La
stessa specialista, nel suo reperto 13 dicembre 2001, posta la diagnosi di “(…)
reazione depressiva prolungata (F43.21 dell’ICD 10) – disturbo di personalità
immaturo-passivo e autosvalutativo (F 60.8 dell’ICD 10), ha concluso che “(…)
per ora dunque non prevedo l’aumento della capacità lavorativa superiore al 50%
per i prossimi due-tre mesi al massimo. Chiedo di rivedere l’assicu-rata e di
rivalutare la situazione (…)” (doc. 1/25-26 incarto cassa malati).
Sempre
la dr.ssa __________, nel suo reperto 9 aprile 2002 – posta la medesima
diagnosi di cui al certificato 13 dicembre 2001 indicando tuttavia diversi
numeri dell’ICD 10: F 32.11, F 60.8 e F 43.21 – ha concluso che “(…) propongo
dunque un’intensifica-zione del supporto psicoterapeutico con sedute
settimanali o presso il dr. __________ o presso un psicologo di sua fiducia, e
il tentativo di chiusura dell’incapacità lavorativa completa entro due mesi a
partire da oggi. Dal 1° giugno 2002 ritengo possibile la ripresa della capacità
lavorativa al 100% (…)” (doc. 1/21-23 incarto cassa malati).
Il
dr. __________, dell’__________ di __________, dopo aver precedentemente
attestato un’incapacità totale al lavoro dell’assicurata dal mese di giugno
2002.
(doc. 1/5 e 1/7-8 incarto cassa malati), nel suo reperto 22 agosto 2002
all’attenzione della __________, ha certificato che: “(…) la paziente è da noi
seguita dall’11.06.02 su segnalazione del medico curante Dr.ssa __________ di __________;
in precedenza presa a carico da parte psichiatrica [della] assicurata dal Dr. __________,
__________. Dal profilo diagnostico la signora è affetta da sindrome
ansioso-depressiva (ICD 10, F 41.2) in ambito di disturbo di personalità
istrionico (ICD 10, F 60.4) (…)” (doc. 1/6 incarto cassa malati).
Lo
stesso medico, nel suo rapporto 25 marzo 2003, ha attestato un’incapacità al lavoro
del 100% dal mese di giugno 2002 in avanti e, nei certificati 1° febbraio e 29
novembre 2005, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 70% rispettivamente del
100% (doc. AI 10/1-7, 46/1 e A22).
La
dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 7 ottobre 2002,
posta la diagnosi di “sindrome ansio-depressiva con disadattamento”, ha attestato
i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 7 maggio all’8 agosto
2001, 50% dal 9 agosto 2001 al 27 maggio 2002 e di nuovo 100% dal 28 maggio
2002.
in avanti (doc. AI 8/1-4).
Visti
i diversi periodi e gradi d’incapacità lavorativa attestati – al riguardo il
perito nel complemento 8 marzo 2004 ha osservato che: “(…) ci sono
stati periodi prolungati di totale e di parziale incapacità al lavoro dovuti
all’instabilità delle sue condizioni di salute psichica; da più di un anno
circa si assiste a un lento miglioramento – recupero delle sue capacità di
lavoro (…)” (doc. AI 23/1) – anche per questa ragione si giustifica
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché, una volta chiarita la capacità lavorativa
dell’assicurata avuto riguardo al suo danno alla salute psichica, applicando la
modalità di calcolo della media retrospettiva giusta l’art. 29 LAI, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 19
settembre 2002;
- con
le osservazioni il rappresentante dell’assicurata ha chiesto un accertamento peritale.
Questa
domanda può essere respinta visto che la decisione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore complemento peritale,
proceda ad emettere una nuova decisione ai sensi dei considerandi;
- visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’500 a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99);
- visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché proceda come sopra indicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti
vengono rinviati all'Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento
degli accertamenti sopra indicati.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio è priva di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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