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Decisione

32.2005.226

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 novembre 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i fattori influenzanti lo stato di salute e il contatto con i servizi sanitari

– cioè secondo la classificazione abitualmente richiesta dal TFA in

presenza di un danno alla salute psichica (vedi in questo senso anche la STCA

del 7 novembre 2005 nella causa D., inc. 32.2004.31 e la giurisprudenza federale

ivi citata).

Tuttavia,

nonostante i fattori psicosociali non rientrino nel novero dei danni alla

salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 LAI, il perito, oltretutto in maniera imprecisa, ha asserito che “(…) su

un totale di 75% di incapacità lavorativa, attuale, alle due componenti

(problemi economici / difficoltà di acculturazione) andrebbe un 20-25% circa

(…)” (doc. AI 23/1).

Considerato

che lo stesso perito ha rilevato che “(…) la perizianda manifesta, dall’anno

2000, una sintomatologia depressiva tutt’ora presente e che compromette, ora in

maniera preponderante, la sua funzionalità sociale e lavorativa aggravata comunque

da alterazioni della sua costituzione caratteriale e da fattori minori quali

problemi finanziari e problemi di disambientamento-acculturazione (…)”

(doc. AI 19/6, sottolineatura del redattore), egli avrebbe dovuto chiaramente

precisare se nella percentuale d’incapacità al lavoro dovuta al danno alla

salute psichica ha o meno considerato anche l’aggravio riconducibile ai

problemi finanziari e di disambientamento-acculturazione. Diversamente detto,

ribadito che fattori psicosociali da soli non bastano per giustificare

un’incapacità di guadagno e visto che per l’aggravio in parola egli ha

riconosciuto un’incapacità lavorativa del circa 20-25%, non è possibile

concludere se l’aggravio è o meno stato considerato nella percentuale di

incapacità al lavoro del 55% ritenuta dall’amministrazione.

Già

per questa ragione si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore complemento

peritale, chiarisca una volta per tutte quale sia la capacità lavorativa

dell’assicurata avuto riguardo al suo complessivo (diagnosi secondo la

lettera F dell’ICD-10 più gli altri fattori aggravanti che non possono essere

superati dando prova di buona volontà) danno alla salute psichica;

- il

dr. __________ non si è neppure pronunciato chiaramente circa l’inizio

dell’incapacità lavorativa del 75% da lui attestata e l’evoluzione della

capacità di lavoro dell’assicurata dal mese di maggio 2001.

Dagli

atti di causa risulta che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto

sulla visita fiduciaria del 19 luglio 2001, posta la diagnosi di “(…) sindrome

depressiva ed ansiosa con attacchi di panico e disturbi somatoformi – disturbi

gastrointestinali funzionali (…)” ha espresso la seguente raccomandazione: “(…)

la paziente era inabile al lavoro in misura totale dal 7 maggio al 15 luglio

2001. In data 16 luglio 2001 ha ripreso il lavoro in misura totale

(venditrice/cassiera presso la __________ con impiego al 50%). Stando alle

dichiarazioni della paziente era previsto un reinserimento graduale nel lavoro.

Al contrario, la paziente è stata inserita immediatamente tutto il giorno per

esigenze di lavoro. Anche se il lavoro con i clienti è importante per la

paziente, lo stato di salute attuale non permette una ripresa del lavoro in misura

totale. D’accordo con il medico curante Dr.ssa __________ propongo di

considerare la paziente abile al lavoro in misura del 50% con l’intenzione di

farle assegnare dei turni di lavoro più brevi. E’ indispensabile che il datore

di lavoro contribuisca in questo modo alla possibilità di realizzare la

capacità lavorativa residuale. A medio termine, la prognosi è a mio avviso

favorevole (…)” (doc. 1/31 incarto cassa malati).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo reperto 27 agosto

Considerandi

2001.

all’intenzione della __________, posta la diagnosi di “(…) reazione

ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (F 43.22 dell’ICD 10), con

incapacità lavorativa al 100% iniziata dal mese di maggio, attualmente al 50% a

tutt’oggi (…)” ha rilevato che “(…) l’incapacità lavorativa attuale del 50%

appare giustificata per crisi depressiva insorta su conflitto coniugale e

separazione dal marito. Prevedo ulteriori due mesi circa di incapacità

lavorativa parziale al 50% (…)” (doc. 1/27-29 incarto cassa malati).

La

stessa specialista, nel suo reperto 13 dicembre 2001, posta la diagnosi di “(…)

reazione depressiva prolungata (F43.21 dell’ICD 10) – disturbo di personalità

immaturo-passivo e autosvalutativo (F 60.8 dell’ICD 10), ha concluso che “(…)

per ora dunque non prevedo l’aumento della capacità lavorativa superiore al 50%

per i prossimi due-tre mesi al massimo. Chiedo di rivedere l’assicu-rata e di

rivalutare la situazione (…)” (doc. 1/25-26 incarto cassa malati).

Sempre

la dr.ssa __________, nel suo reperto 9 aprile 2002 – posta la medesima

diagnosi di cui al certificato 13 dicembre 2001 indicando tuttavia diversi

numeri dell’ICD 10: F 32.11, F 60.8 e F 43.21 – ha concluso che “(…) propongo

dunque un’intensifica-zione del supporto psicoterapeutico con sedute

settimanali o presso il dr. __________ o presso un psicologo di sua fiducia, e

il tentativo di chiusura dell’incapacità lavorativa completa entro due mesi a

partire da oggi. Dal 1° giugno 2002 ritengo possibile la ripresa della capacità

lavorativa al 100% (…)” (doc. 1/21-23 incarto cassa malati).

Il

dr. __________, dell’__________ di __________, dopo aver precedentemente

attestato un’incapacità totale al lavoro dell’assicurata dal mese di giugno

2002.

(doc. 1/5 e 1/7-8 incarto cassa malati), nel suo reperto 22 agosto 2002

all’attenzione della __________, ha certificato che: “(…) la paziente è da noi

seguita dall’11.06.02 su segnalazione del medico curante Dr.ssa __________ di __________;

in precedenza presa a carico da parte psichiatrica [della] assicurata dal Dr. __________,

__________. Dal profilo diagnostico la signora è affetta da sindrome

ansioso-depressiva (ICD 10, F 41.2) in ambito di disturbo di personalità

istrionico (ICD 10, F 60.4) (…)” (doc. 1/6 incarto cassa malati).

Lo

stesso medico, nel suo rapporto 25 marzo 2003, ha attestato un’incapacità al lavoro

del 100% dal mese di giugno 2002 in avanti e, nei certificati 1° febbraio e 29

novembre 2005, ha riconosciuto un’inabilità lavorativa del 70% rispettivamente del

100% (doc. AI 10/1-7, 46/1 e A22).

La

dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 7 ottobre 2002,

posta la diagnosi di “sindrome ansio-depressiva con disadattamento”, ha attestato

i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 7 maggio all’8 agosto

2001, 50% dal 9 agosto 2001 al 27 maggio 2002 e di nuovo 100% dal 28 maggio

2002.

in avanti (doc. AI 8/1-4).

Visti

i diversi periodi e gradi d’incapacità lavorativa attestati – al riguardo il

perito nel complemento 8 marzo 2004 ha osservato che: “(…) ci sono

stati periodi prolungati di totale e di parziale incapacità al lavoro dovuti

all’instabilità delle sue condizioni di salute psichica; da più di un anno

circa si assiste a un lento miglioramento – recupero delle sue capacità di

lavoro (…)” (doc. AI 23/1) – anche per questa ragione si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché, una volta chiarita la capacità lavorativa

dell’assicurata avuto riguardo al suo danno alla salute psichica, applicando la

modalità di calcolo della media retrospettiva giusta l’art. 29 LAI, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 19

settembre 2002;

- con

le osservazioni il rappresentante dell’assicurata ha chiesto un accertamento peritale.

Questa

domanda può essere respinta visto che la decisione impugnata va annullata e gli

atti rinviati all’Ufficio AI affinché, previo ulteriore complemento peritale,

proceda ad emettere una nuova decisione ai sensi dei considerandi;

- visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99);

- visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché proceda come sopra indicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti

vengono rinviati all'Ufficio AI perché renda un nuovo giudizio dopo l'espletamento

degli accertamenti sopra indicati.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio è priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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