32.2005.227
Negato il diritto ad una rendita AI.Invalidità non pensionabile. Confermata la perizia pluridisciplinare del SAM. Rifiutati ulteriori accertamenti medici. Valutazione anticipata delle prove.
15 novembre 2006Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.227
Data decisione, Autorità:
15.11.2006, TCA
Titolo:
Negato il diritto ad una rendita AI.Invalidità non pensionabile. Confermata la perizia pluridisciplinare del SAM. Rifiutati ulteriori accertamenti medici. Valutazione anticipata delle prove.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.227
FS/td
Lugano
15 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che - RI
1, classe __________, già attiva quale cameriera ai piani, nel dicembre 2002 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), per decisione 20
aprile 2005, confermata con decisione su opposizione 25 ottobre 2005, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda non essendo dato un grado d’invalidità pensionabile
(doc. AI 48/1-2 e 55/1-5);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata si aggrava davanti al TCA chiedendo il riconoscimento
di un’invalidità totale non appena decorso il periodo di carenza e, in via
subordinata, l’espletamen-to di una perizia neutra che tenga in considerazione
tutti i danni neurologici, fisici e psichici, con particolare riguardo alla
giurisprudenza valida in materia di fibromialgia;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa
osservando che “(…) tutte le argomentazioni della ricorrente ed in particolare
quanto sostenuto riguardo alla patologia reumatologica (cfr. perizia 31 gennaio
2005 del SAM ai punti 6 e 8 e decisione impugnata al punto C) vengono […]
fermamente contestate (…)” (doc. IV);
- con
scritto 30 gennaio 2006 l’assicurata ha prodotto un nuovo certificato medico 11
gennaio 2006 del dr. __________.
Questi
documenti sono stati trasmessi all’Ufficio AI con facoltà di presentare osservazioni
scritte;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione all’assicurata è stato negato il diritto a
prestazioni;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino
al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- nel
caso in esame, l’Ufficio AI – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del
SAM – ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
Dal
referto 31 gennaio 2005 (doc. AI 38/1-33) risulta che i periti, dopo aver
esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto
capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),
reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base dei
singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di
accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Fibriomalgia
con:
-
cervicobrachialgia
bilat. Aspecifica;
-
lombocruralgia
aspecifica con discopatia degenerativa a livello L4-L5 con protusione discale,
senza segni di compressione radicolari.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Stato
dopo intervento per sindrome del tunnel carpale bilat. (a ds. giugno 1999, a
sin. ottobre 1999), attualmente senza segni di recidiva.
Cefalee
giornaliere con caratteristiche tensionali ed in parte emicraniche.
Stato
dopo intervento chirurgico per strappo al tendine estensore alla falange
distale del IV dito mano ds., 1999.
Disturbo
d’ansia e disturbo di somatizzazione su:
-
sindrome postraumatica
da stress;
-
sindrome da dolore
cronico.
Tabagismo.
Obesità
con BMI 34,5 kg/m2.” (doc. AI 38/9-10)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata, come
cameriera ai piani, è da considerare nella misura dell’80%, intesa come
riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata”
(doc. AI 38/12), hanno concluso che:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze
sulla capacità lavorativa derivano soprattutto da patologie reumatologiche,
mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico e
psichiatrico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua
capacità lavorativa.
Dal punto
di vista reumatologico, tenendo in considerazione le diagnosi, riassunte al
capitolo 5, e la loro discussione, descritta al capitolo 6, possiamo concludere
che la sintomatologia presentata parla per una sindrome a carattere
fibromialgico. La paziente presenta soprattutto dei dolori localizzati in modo
particolare a livello della colonna cervicale e lombare: sono disturbi però
riferibili alla problematica fibromialgica. Secondo il nostro consulente,
tenendo in considerazione i reperti descritti nei capitoli precedenti, da
considerarsi piuttosto blandi, la capacità lavorativa, anche in attività
pesanti, come quella di cameriera ai piani é valutabile nella misura dell'80%.
Vi é una certa limitazione per quanto riguarda il sollevamento ed il trasporto
di carichi importanti ed il mantenimento prolungato del rachide in posizioni inergonomiche.
Dal punto
di vista puramente psichiatrico, come descritto al capitolo 6, l'A. non presenta
un'incapacità lavorativa.
Riassumendo,
per le ragioni sopra esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo
il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata,
come cameriera ai piani, nella misura dell'80%.
Per
quanto riguarda la valutazione temporale della limitazione della capacità
lavorativa, ricordiamo che negli atti il medico curante attesta un'incapacità
lavorativa a partire da dicembre 2002 (vedasi atti del 18.08.2004, 18.12.2002),
che l'ultimo giorno di lavoro e stato il 10.05.2002, senza essere mai stata assente
dal lavoro (vedasi atto del 14.12.2002), che vi é stata una degenza presso la
Clinica di riabilitazione di __________ dal 22.09 al 18.10.2003 (vedasi atto
del 23.10.2003) e che, nel suo rapporto finale, il consulente IP (sulla base
della valutazione del SMR AI dell'8.03.2003) appura un'incapacità lavorativa al
50% come ausiliaria di pulizia ed un'incapacità lavorativa dello 0% in attività
adeguate, rispettando le limitazioni ivi descritte. L'A. avrebbe
beneficiato delle prestazioni dell'AD a partire da maggio 2002 sino a novembre
2003. Condividendo il parere del medico curante, l'incapacità lavorativa, da
noi valutata, ha inizio in dicembre 2002.
9 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo
ragionevole quanto già era stato espresso nel rapporto finale del consulente IP
del 6.07.2004: la mancanza di stabilità e la presenza di numerosi certificati
d'inabilità lavorativa non sono un presupposto ottimale per una reintegrazione,
nemmeno in forma parziale. La formazione professionale è nulla. La formazione
scolastica limitata alle scuole dell'obbligo e le esperienze
lavorative (ha sempre svolto lavori semplici e ripetitivi) limitano il campo ad
attività semplici e ripetitive, spesso pesanti. Alcune attività lavorative non
sono possibili a causa delle limitazioni poste dal danno alla salute, altre
vengono scartate a causa delle ridotte conoscenze linguistiche. Allora, non
trovando delle attività direttamente esigibili, e non ritenendo fattibile
proporre misure reintegrative, l'A. era stata considerata non reintegrabile. Per gli stessi
motivi anche noi non riteniamo indicata una riqualifica professionale. Una
reintegrazione nella sua attività da ultimo esercitata, un riorientamento
professionale o un riadattamento in attività adatta invece sono possibili.
L'A. è ritenuta in grado di svolgere un'attività lavorativa
leggera, nella quale la colonna vertebrale non è particolarmente sottoposta a
degli sforzi (sono da evitare il mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche
del rachide, senza possibilità di alternanza regolare della posizione) e nella
quale l'A. non debba alzare o trasportare dei pesi superiori ai 10 - 15 kg: in
un'attività che tiene conto di queste limitazioni, la capacità lavorativa
globale viene valutata nella misura del 100%. In fondo ciò rispecchia quanto
già era stato appurato nel rapporto finale del consulente IP del 6.07.2004.
Per
quanto riguarda le possibilità terapeutiche, sia dal punto di vista
reumatologico che neurologico, secondo i nostro consulenti, non v'è possibilità
di miglioramento della sintomatologia e quindi della capacità lavorativa con
delle terapie specifiche. Secondo il nostro consulente psichiatra, l'A. necessita di
uno specifico trattamento psicosomatico - psicoterapeutico. Egli ritiene che
questa A., che non ha mai beneficiato di un approccio psicoterapeutico -
psicosomatico, vista la presenza di un disturbo di somatizzazione,
debba assolutamente rivedere la sua storia emotiva tramite un approccio
indicato e non solo psicofarmacologico, ma anche psicoterapeutico ad orientamento
psicosomatico.
10 OSSERVAZIONI
e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le
conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici
periti del SAM.
Domande
particolari non sono poste.
(…)"
(doc. AI 38/12-13)
Accertata
quindi un’abilità lavorativa nella sua precedente attività di ausiliaria ai piani
dell’80% e del 100% in attività adeguate, l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di rendita;
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V
178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01);
- nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
In
particolare per quanto riguarda la fibromialgia in una STFA del 19 maggio 2006
nella causa O. (I 873/05) l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
Ora, il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006
in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale
(ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per
l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di
fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha
poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi
da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo
stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati
dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si
tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò
significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione
o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi
personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50). Come in tema di
disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la
possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,
rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di
giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una
componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la
sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione
durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione
sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione
dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le
regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona
assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto
dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso
di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo
psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre
come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per
l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni
qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da
un’esagerazione dei sintomi.
(…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05);
- nella
fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno
compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è
portatrice, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità al
lavoro nella sua precedente occupazione e in attività adeguate.
In
particolare non è possibile giungere ad una diversa valutazione avuto riguardo
alle argomentazioni ricorsuali stante le quali l’Ufficio AI si sarebbe basato
su considerazioni e documentazione incomplete, rapporti medici in parte in
contraddizione fra di loro e non avrebbe considerato la fibromialgia.
Infatti
Fatti
i periti del SAM, nella loro perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005, hanno
considerato tutti i reperti medici menzionati dall’assicurata nel proprio
ricorso.
Va
qui evidenziato che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto
medico e nell’allegato 18 dicembre 2002, ha certificato che l’attività quale
ausiliaria di pulizia in albergo è ancora proponibile nella misura di una mezza
giornata, che l’assicurata è inabile al lavoro al 50% dal 27 dicembre 2002 e
che la stessa é in grado di svolgere attività leggere (seduta e in piedi senza
alzare pesi superiori ai 4-5 kg) senza limiti di tempo e di rendimento (doc. AI
9/5-8). Lo stesso medico, in un successivo rapporto 18 agosto 2004, rifacendosi
ad un rapporto 21 ottobre 2003 della clinica di __________, senza nuove
indicazioni, ha concluso che “(…) per quanto riguarda l’abilità lavorativa
oltre il 50% ritengo di non essere in grado di rispondere in modo esaustivo.
Penso sia indicato una valutazione in ambito stazionario MEDAS o con un EPFL a __________
(…)” (doc. AI 26/1).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico e nel-l’allegato 23 dicembre
2002, ha certificato che circa l’incapacità lavorativa nell’ultima attività esercitata
non è possibile dare indicazioni precise, che per questa attività esistono dei
limiti – di carico: 10-15 kg e per lavori che richiedono frequenti o prolungate
flessioni lombari – e che in attività leggere (con possibilità di cambiare
talvolta posizione) non vi sono limitazioni (doc. AI 10/1-3).
Il
dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 24 novembre 2004 ha osservato
che “(…) attualmente alla luce sia della patologia psichiatrica sviluppatasi
evt. generalizzazione fibriomalgica nonostante i dati dei medici curanti a
dossier si deve procedere con una valutazione globale con osservazione di alcuni
giorni al SAM prima di giustificare una piena inabilità lavorativa come
ausiliaria di pulizia e per altri lavori più ergonomici e leggeri (…)” (doc. AI
34/1).
Neppure
i certificati medici del dr. __________, del tutto generici e che attestano
un’inabilità lavorativa al 100% dal 24 marzo 2004 al 15 novembre 2005 (doc. AI
49/4, 49/7-9, 52/1, 53/1 e 54/1), sono sufficienti per mettere in dubbio le
conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.
Infine,
il dr. __________, nel certificato medico 11 gennaio 2006, non si esprime sulla
capacità lavorativa dell’assicurata, riferisce di nuove affezioni non ancora accertate
e si limita a riportare che: “(…) al dire della paziente, egli non è in grado
di lavorare (…)” (doc. VI/Bis);
- la
fibromialgia è poi stata presa in considerazione dai periti del SAM tant’è che
la stessa – dopo che gli esperti hanno concluso che da un punto di vista
neurologico e psichiatrico non è data un’incapacità lavorativa – è stata
considerata quale unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI
38/9).
In
particolare, il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo
Considerandi
consulto 20 dicembre 2004, posta la diagnosi di fibromialgia, circa il grado di
abilità al lavoro nell’attività lavorativa e nell’attività lavorativa svolta
prima dell’insorgenza del danno alla salute si è così espresso:
"
(…)
La
paziente presenta dei dolori di tipo cronico a carattere generalizzato
resistenti alle terapie fino a qui instaurate con una certa progressione della
sintomatologia in questi anni che parlano per una sindrome a carattere
fibromialgico. Clinicamente non vi sono evidenze per un eventuale problematica
di tipo infiammatorio. Non vi sono sinoviti o versamenti articolari. Sono
invece presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di una
fibromialgia. La paziente presenta dei dolori localizzati in modo particolare a
livello della colonna cervicale e lombare. I disturbi sono secondo me piuttosto
riferibili alla problematica fibromialgica. In effetti le indagini radiologiche
eseguite mostrano dei reperti degenerativi di modesta entità. In particolar
modo a livello lombare vi è una discopatia L4/L5. Mentre a livello cervicale vi
è un'osteocondrosi a livello C5/C6. Non vi sono segni compressivi radicolari né
a livello delle estremità superiori né a quelle inferiori.
Vi
è uno stato dopo intervento di decompressione del nervo mediano al tunnel carpale
bilateralmente eseguito nel 1999 senza comunque dei residui clinici importanti.
Tenendo
in considerazione quindi questi reperti che devo considerare piuttosto blandi
ritengo che la paziente presenti al massimo un'incapacità lavorativa in
attività pesanti come quella di cameriera ai piani del 20%. Per un'attività
lavorativa leggera e nella quale la colonna vertebrale non è particolarmente
sottoposta a degli sforzi e al dover alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg vi è
una capacità lavorativa normale.
Non
vi sono secondo me possibilità di miglioramento della sintomatologia e quindi
della capacità lavorativa con delle terapie specifiche." (Doc. AI 38/22)
Non
appare quindi necessario procedere ad un ulteriore perizia neutra che tenga
conto dei danni neurologici, fisici e psichici. Infatti, se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere
altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344.
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.
(SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
- alla
perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si
può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi
senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati
criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Considerato
che i periti hanno accertato una capacità lavorativa dell’80% nella sua
precedente attività e del 100% in un’attività adeguata a contare dal dicembre
2002.
(doc. AI 38/12), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata;
- di
conseguenza la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso deve essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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