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Decisione

32.2005.227

Negato il diritto ad una rendita AI.Invalidità non pensionabile. Confermata la perizia pluridisciplinare del SAM. Rifiutati ulteriori accertamenti medici. Valutazione anticipata delle prove.

15 novembre 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i periti del SAM, nella loro perizia pluridisciplinare 31 gennaio 2005, hanno

considerato tutti i reperti medici menzionati dall’assicurata nel proprio

ricorso.

Va

qui evidenziato che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto

medico e nell’allegato 18 dicembre 2002, ha certificato che l’attività quale

ausiliaria di pulizia in albergo è ancora proponibile nella misura di una mezza

giornata, che l’assicurata è inabile al lavoro al 50% dal 27 dicembre 2002 e

che la stessa é in grado di svolgere attività leggere (seduta e in piedi senza

alzare pesi superiori ai 4-5 kg) senza limiti di tempo e di rendimento (doc. AI

9/5-8). Lo stesso medico, in un successivo rapporto 18 agosto 2004, rifacendosi

ad un rapporto 21 ottobre 2003 della clinica di __________, senza nuove

indicazioni, ha concluso che “(…) per quanto riguarda l’abilità lavorativa

oltre il 50% ritengo di non essere in grado di rispondere in modo esaustivo.

Penso sia indicato una valutazione in ambito stazionario MEDAS o con un EPFL a __________

(…)” (doc. AI 26/1).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico e nel-l’allegato 23 dicembre

2002, ha certificato che circa l’incapacità lavorativa nell’ultima attività esercitata

non è possibile dare indicazioni precise, che per questa attività esistono dei

limiti – di carico: 10-15 kg e per lavori che richiedono frequenti o prolungate

flessioni lombari – e che in attività leggere (con possibilità di cambiare

talvolta posizione) non vi sono limitazioni (doc. AI 10/1-3).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 24 novembre 2004 ha osservato

che “(…) attualmente alla luce sia della patologia psichiatrica sviluppatasi

evt. generalizzazione fibriomalgica nonostante i dati dei medici curanti a

dossier si deve procedere con una valutazione globale con osservazione di alcuni

giorni al SAM prima di giustificare una piena inabilità lavorativa come

ausiliaria di pulizia e per altri lavori più ergonomici e leggeri (…)” (doc. AI

34/1).

Neppure

i certificati medici del dr. __________, del tutto generici e che attestano

un’inabilità lavorativa al 100% dal 24 marzo 2004 al 15 novembre 2005 (doc. AI

49/4, 49/7-9, 52/1, 53/1 e 54/1), sono sufficienti per mettere in dubbio le

conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

Infine,

il dr. __________, nel certificato medico 11 gennaio 2006, non si esprime sulla

capacità lavorativa dell’assicurata, riferisce di nuove affezioni non ancora accertate

e si limita a riportare che: “(…) al dire della paziente, egli non è in grado

di lavorare (…)” (doc. VI/Bis);

- la

fibromialgia è poi stata presa in considerazione dai periti del SAM tant’è che

la stessa – dopo che gli esperti hanno concluso che da un punto di vista

neurologico e psichiatrico non è data un’incapacità lavorativa – è stata

considerata quale unica diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI

38/9).

In

particolare, il dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nel suo

Considerandi

consulto 20 dicembre 2004, posta la diagnosi di fibromialgia, circa il grado di

abilità al lavoro nell’attività lavorativa e nell’attività lavorativa svolta

prima dell’insorgenza del danno alla salute si è così espresso:

"

(…)

La

paziente presenta dei dolori di tipo cronico a carattere generalizzato

resistenti alle terapie fino a qui instaurate con una certa progressione della

sintomatologia in questi anni che parlano per una sindrome a carattere

fibromialgico. Clinicamente non vi sono evidenze per un eventuale problematica

di tipo infiammatorio. Non vi sono sinoviti o versamenti articolari. Sono

invece presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di una

fibromialgia. La paziente presenta dei dolori localizzati in modo particolare a

livello della colonna cervicale e lombare. I disturbi sono secondo me piuttosto

riferibili alla problematica fibromialgica. In effetti le indagini radiologiche

eseguite mostrano dei reperti degenerativi di modesta entità. In particolar

modo a livello lombare vi è una discopatia L4/L5. Mentre a livello cervicale vi

è un'osteocondrosi a livello C5/C6. Non vi sono segni compressivi radicolari né

a livello delle estremità superiori né a quelle inferiori.

Vi

è uno stato dopo intervento di decompressione del nervo mediano al tunnel carpale

bilateralmente eseguito nel 1999 senza comunque dei residui clinici importanti.

Tenendo

in considerazione quindi questi reperti che devo considerare piuttosto blandi

ritengo che la paziente presenti al massimo un'incapacità lavorativa in

attività pesanti come quella di cameriera ai piani del 20%. Per un'attività

lavorativa leggera e nella quale la colonna vertebrale non è particolarmente

sottoposta a degli sforzi e al dover alzare dei pesi superiori ai 10-15 kg vi è

una capacità lavorativa normale.

Non

vi sono secondo me possibilità di miglioramento della sintomatologia e quindi

della capacità lavorativa con delle terapie specifiche." (Doc. AI 38/22)

Non

appare quindi necessario procedere ad un ulteriore perizia neutra che tenga

conto dei danni neurologici, fisici e psichici. Infatti, se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1;

DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost.

(SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

- alla

perizia pluridisciplinare del SAM, che non evidenzia contraddizioni e non si

può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi

senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati

criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

Considerato

che i periti hanno accertato una capacità lavorativa dell’80% nella sua

precedente attività e del 100% in un’attività adeguata a contare dal dicembre

2002.

(doc. AI 38/12), questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio

AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata;

- di

conseguenza la decisione impugnata va confermata mentre il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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