32.2005.228
Rendita d'invalidità rifiutata perchè inabilità causata dalla dipendenza dall'alcool.
9 ottobre 2006Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2005.228
Data decisione, Autorità:
09.10.2006, TCA
Titolo:
Rendita d'invalidità rifiutata perchè inabilità causata dalla dipendenza dall'alcool.
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DISTURBI PSICHICI
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.228
fc/sc
Lugano
9 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di luglio 2003, RI 1, nata nel __________, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “danno per abuso etilico”
presente da “diversi anni” (doc. AI 1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 24 agosto 2004 l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni, motivando:
"
(...)
Una dipendenza da sostanze tossiche, alcoliche,
medicamenti, nicotina oppure obesità può essere considerata invalidità
unicamente quando è comprovato che sia una conseguenza di un danno alla salute
il quale conduce o ha condotto ad un'invalidità.
● Gli accertamenti hanno permesso di stabilire
che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno
stato di dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge
AI." (Doc. AI 23-1)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI 23), l’Ufficio AI,
dopo avere nuovamente sottoposto il caso al medico SMR (doc. AI 25-26), con decisione
su opposizione 11 novembre 2005 ha confermato il diniego di prestazioni, motivando
come segue:
"
(...)
5. Visto quanto dichiarato con l'atto d'opposizione, la
documentazione medica è stata nuovamente sottoposta all'esame del SMR, il quale
ha avuto modo di sottolineare come la diagnosi del SAM - "uso dannoso di
sostanze alcoliche, con sindrome amnesica" - non lasci dubbi. In particolare,
la problematica centrale descritta dallo psichiatra non è legata ad una
patologia di base psichiatrica, ma all'abuso di sostanze alcoliche. Considerato
come non si trovi in presenza di una malattia psichica di base, ma di una tossicomania
a se stante, non trova giustificazione una diversa valutazione del caso.
La
decisione 24 agosto 2004 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino risulta pertanto corretta e deve quindi essere confermata."
(Doc. AI 27-3)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione facendo valere:
"
(...)
- Sono nata il __________ a __________
dove sono rimasta fino a 17 anni aiutando mio padre nel negozio, poi sono
partita per il __________ dove sono rimasta per un anno presso parenti, in seguito
sono partita per __________ dove sono rimasta un paio d'anni presso un parente,
poi sono entrata in __________ dove ho conosciuto mio marito cittadino svizzero,
il matrimonio è sfociato in divorzio il 7.5.1993.
Dal 1.4.2003 vivo a __________ e sono dalla
tal data a beneficio dei sussidi dell'assistenza sociale. Praticamente dalla
mia partenza da __________ non ho mai trovato un'occupazione. A seguito del
persistere della mia impossibilità di trovare un lavoro, malgrado le mie
continue ricerche, i servizi sociali comunali mi hanno consigliato di
contattare il mio medico curante per valutare la possibilità dell'inoltro di
una domanda Al. In data 21.7.2003 ho presentato la domanda per la richiesta di
una rendita che è stata respinta in data 11.11.2005. Mi sono quindi rivolta ai
servizi comunali che mi hanno aiutato nella stesura del presente ricorso e
degli allegati
- Mi si permetta ribadire che la causa
della mia dipendenza dall'alcool è il mio stato psico-fisico, quindi la causa
della mia invalidità va ricercata in quest'ambito.
- Contrariamente a quanto viene affermato
nella decisione dell' Ufficio assicurazione invalidità la mia incapacità
lavorativa è dovuta alla mia psiche che ne determina l'effettiva incapacità.
Infatti, malgrado la mia disponibilità nel trovare un'occupazione, le mie
richieste di lavoro sono regolarmente respinte dopo un colloquio o dopo un
contatto personale. Trovo strano che tutti gli accertamenti medici eseguiti
sulla mia persona non hanno dato risalto a questa mia infermità. Un accertamento
personale da parte dei Signori Giudici di questo Tribunale permetterebbe di
verificare quanto affermo.
- Per quanto riguarda la possibilità di
svolgere le consuete mansioni nell'ambito dell'economia domestica allego una
dichiarazione e la documentazione fotografica accertata dai servizi comunali i
quali si occupano di tutte le mie pratiche amministrative.
- E' evidente che sia l'accertamento
medico a determinare il grado d'invalidità, ma appare pure determinante nel mio
caso, che l'accertamento medico non dovrebbe limitarsi alla verifica dello
stato del paziente, il quale non dispone di sufficiente capacità d'espressione,
di comunicazione e di comprensione della problematica, ma dovrebbe includere
una valutazione di chi effettivamente si occupa di svolgere quelle mansioni che
l'interessato non sa eseguire.
- In conclusione noto che la prassi
finora adottata nel considerare beneficiari di rendita AI le persone soggette a
dipendenza da sostanze tossiche è stata cambiata; per contro non mi risulta
perché a queste persone, nelle successive revisioni, non sia stata tolta la
rendita a seguito del cambiamento di prassi. Ravviso quindi in questo modo
d'agire un'evidente disparità di trattamento." (Doc. I)
Con l’atto
ricorsuale l’interessata ha prodotto una dichiarazione di __________, impiegato
presso il Comune di __________, del seguente tenore:
"
Così richiesto dichiaro
che:
- Dal mese di giugno 2001, a seguito di
diverse segnalazioni per il mancato pagamento di fatture mi occupo del disbrigo
delle pratiche amministrative della signora RI 1.
- In questa attività vedo regolarmente e
sento per telefono (più volte al mese) la signora in oggetto. Durante le sue
visite o le telefonate mai mi sono accorto di un abuso etilico da parte di essa
e mai i nostri servizi di polizia hanno dovuto occuparsi di lei per problemi
legati al consumo di alcolici.
- Lo scorso 1° marzo i nostri servizi
sono intervenuti per sgomberare e rimettere in condizioni decenti
l'appartamento della RI 1 perché si presentava in uno stato pietoso (vedi
foto). Queste fotografie dimostrano le carenze mentali di cui soffre la
persona.
- Non entro nel merito della diagnosi
medica in quanto non di mia competenza, osservo per contro che secondo me la
signora RI 1 è labile (per non dire demenza) fin dall'infanzia, situazione che
l'ha probabilmente condotta all'abuso etilico, peraltro da me mai costatato."
(Doc. A2)
1.4. Nella
risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione
contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso (III).
1.5. Il
28 ottobre 2006 __________ ha inoltrato uno scritto al TCA del seguente tenore:
"
In via del tutto
informale, vista la scadenza dei termini, a conferma di quanto asserito in
precedenza dal sottoscritto, v'informo che in data odierna, la signora RI 1 ha
consegnato al sottoscritto, la vostra comunicazione del 22 dicembre 2005
concernente il temine per la presentazione di ulteriori mezzi di prova e la
risposta dell'Ufficio assicurazione invalidità.
E' importante notare che la RI 1 si è presentata ai
nostri uffici per il ritiro del contributo assistenziale in data 30 dicembre
2005 e 31 gennaio 2006; nel corso delle sue visite e neppure in occasione dei
diversi colloqui telefonici ha mai accennato di aver ricevuto la vostra corrispondenza.
Appare quindi nuovamente evidente lo stato psichico che abbiamo segnalato in
occasione del ricorso."
(Doc. Vbis)
Questo documento è
stato trasmesso all’Ufficio AI (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione
di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di
medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai
sensi della legge.
L’assicurazione
AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un
infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno
alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa
stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p.
30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente
all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4
aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità).
2.5. Nel
caso di specie, l’UAI ha provveduto ad interpellare il medico curante
dell’assicurata, Dr. __________, il quale nel suo rapporto medico 29 luglio
2003 ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal dicembre 1999 ponendo
le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “abuso etilico
con epatopatia importante, epatite B cronica e encefalopatia etilica” (doc.
AI 5).
L’amministrazione
ha quindi richiesto ulteriori approfondimenti al Dr. __________,
il quale in data 2 dicembre 2003 ha rilevato:
"
Come richiesto rispondo
alle domande postemi riguardo alla paziente a margine nell'ambito delle
pratiche per richiesta di invalidità.
- Gli esami di laboratorio mostrano la
presenza di una costante modica epatopatia etilica (confermata da alcolemie e
dai tassi del CDT, oltre che dall'impressione clinica, con paziente spesso dal
marcato fetore etilico e confabulante) ed una carenza vitaminica (complesso
vitamine B + acido folico) ora sostituite (compliance permettendo). Altri esami
paraclinici, in particolare sonografia epatica, sono sempre stati rifiutati dalla
paziente negli ultimi mesi. Ricordo peraltro che una sonografia epatica +
biopsia era stata eseguita nel 2000, confermando la presenza di un danno
moderato di tipo etilico.
- Nessuna degenza ospedaliera o in altri istituti.
- Non sono stati fatti ulteriori
accertamenti anche perché il tipo di disturbo cognitivo risulta chiaramente
fluttuante e legato alle fasi di consumo etilico della paziente. In ogni modo
si tratta di un disturbo solo della memoria con confabulazione e rallentamento,
e non con fasi di disorientamento o confusione tali da far sospettare altre
cause oltre a quella etilica.
- A mia conoscenza la paziente non viene seguita da
altri medici."
(Doc. AI 11-1)
Al fine di appurare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le
eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento
medico dell’Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Nella corposa e
approfondita perizia 3 maggio 2004, i sanitari del SAM, esaminata la
documentazione dell’incarto AI, e fatti esperire un consulto psichiatrico,
neurologico e gastroenterologico (allegati alla perizia), oltre che esami di
laboratorio e radiologici, dopo aver proceduto ad una esauriente e dettagliata
anamnesi, hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa
Uso dannoso di sostanze alcoliche, con sindrome
amnesica.
Epatopatia di origine verosimilmente etilica, al
momento con discreti segni di attività e senza segni clinici, ematochimici o
sonografici per cirrosi o insufficienza epatica, con
- stato dopo epatite B.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Anamnesticamente ipertensione arteriosa, attualmente
senza terapia.
Abuso nicotinico." (Doc. AI 16-8)
In merito alle
conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto
segue:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVO RATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica
globale dell'A. è da considerare nullo per qualunque tipo di mansione.
Questa valutazione tiene conto delle patologie
psichiatriche, neurologiche e gastroenterologiche descritte nei capitoli
precedenti.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Sul piano fisico (neurologico) si descrive una certa
astenia costante, sensazioni vertiginose (qualora fletta il tronco in avanti),
lentezza nel deambulare, dolori cervicali e lombari, gonalgie; sulla base
dell'anamnesi e dell'esame clinico nasce il sospetto di trovarsi di fronte ad
una sindrome dolorosa generalizzata, forse a carattere fibromialgico.
Inoltre, dal punto di vista neurologico, vi è il
sospetto di una lieve flessione cognitiva di tipo attenzionale - mnemonico ed
una possibile neuropatia periferica sensitiva distale. Tutti questi aspetti,
però, inficiano la capacità lavorativa dell'A. in maniera limitata.
Le conseguenze sulla capacità lavorativa più importanti
si ritrovano sul piano psicologico e mentale: come già illustrato in
precedenza, nell'A vi e una completa assenza di coscienza della malattia
psichica.
Ella nega qualsiasi abuso etilico. Anamnesticamente, a
partire dal 1993, dopo il divorzio, e iniziato un consumo di alcool in quantità
difficili da precisare. Nei rapporti del medico curante si parla di un abuso
etilico confermato da alcolemia e dai tassi del CDT, oltre che dall'impressione
clinica, con una paziente che si presenta alla visita medica con un marcato
fetore etilico e confabulante.
L'A. presenta difficoltà nell'organizzazione temporale
e concernente la propria situazione. Le sue capacità di comprensione sono
diminuite e quelle di concentrazione discontinue. Le sue memorie appaino
lacunose. Vi e la tendenza alla confabulazione. Vi sono frequenti risposte a
vanvera ed incoerenti, vi è una continua dissimulazione dei propri reali
problemi. Quindi, quanto documentato agli atti e tuttora osservabile e le
problematiche maggiori dell'A. sono associate all'assunzione di bevande
alcoliche. In questa situazione l'A. e da considerare inabile al lavoro per
qualsiasi tipo di mansione in maniera totale.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale
nella misura dello 0% per qualsiasi tipo di mansione e ciò in conseguenza delle
patologie psichiatriche, neurologiche e gastroenterologiche riscontrate e
descritte nei capitoli precedenti.
La valutazione temporale della limitazione della
capacità lavorativa della peritanda risulta difficile.
Anamnesticamente e descritto un consumo d'alcool in
quantità difficilmente precisabile a partire dal 1993, confermato nei rapporti
del medico curante da alcolemie e dai tassi del CDT, oltre che dall'impressione
clinica. Si ha quindi l'impressione che la situazione anamnesticamente perduri
già da diversi anni. Ricordiamo che il medico curante dr. __________, fmh med
interna, __________, attesta un'incapacità lavorativa del 50% dal dicembre 1999
in poi (vedi atto del 29.07.2003).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Riteniamo ragionevole la proposta fatta dal nostro
consulente psichiatra, il quale ritiene che, in considerazione dello stato
attuale dell'A. non sia indicato alcun provvedimento di reintegrazione
professionale.
Egli suggerisce però come l'A. possa essere eventualmente
reintegrata in un laboratorio protetto del servizio __________, o in un
ospedale di __________.
Inoltre, l'incapacità lavorativa totale descritta al
capitolo 8 e riferita a qualsiasi tipo di mansione: non riteniamo perciò l'A.
in grado di svolgere altre attività.
Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, dal
punto di vista psichiatrico non vi sono provvedimenti che possano migliorare la
capacità lavorativa della peritanda. Non si consiglia neppure una presa a
carico psichiatrica. Forse una terapia antalgica basata su farmaci potrebbe in
parte diminuire i dolori all'apparato locomotorio. E' comunque consigliato l'intervento
da parte di un assistente sociale del Comune per constatare in loco la
situazione abitativa dell'A., visto che le sue capacità di assolvere i compiti
domestici sono limitate.
Per quanto riguarda la prognosi valetudinaria a medio -
lungo termine, questa, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, permane indeterminata."
(Doc. AI 16-10+11)
Presa conoscenza
della perizia del SAM, il Dr. __________ del SMR in data 7 luglio 2004 ha
chiesto ai colleghi del SAM ulteriori chiarimenti con uno scritto del seguente
tenore:
"
Dopo la valutazione del
SAM del 4.2004 concernente l'assicurata a margine, viene valutata globalmente
una inabilità totale per ogni tipo di attività, specialmente per la componente
cognitiva comportamentale con deficit di memoria che sono evidenziati nella
valutazione psichiatrica ma che non sono così visualizzati dalla valutazione
neurologica.
Considerando queste differenti valutazioni e
naturalmente le implicazioni assicurative che ne potrebbero scaturire a livello
di rendita in questa giovane assicurata, mi chiedo se non sia opportuno un'ulteriore
valutazione con esame neuro-psicologico complementare per meglio vagliare i
disturbi di prassia-gnosia-memoria e naturalmente funzioni esecutive,
attenzione-concentrazione.
Desidererei una vostra presa di posizione riguardo a
queste osservazioni e qualora ciò non fosse da voi ritenuto opportuno, si
necessita comunque di una ulteriore presa di posizione per quanto riguarda le
limitazioni funzionali dell'assicurata e, per esempio esigibilità lavorativa in
attività semplici e ripetitive."
(Doc. AI 19-1)
In data 9 agosto
2004 i sanitari del SAM hanno risposto come segue:
"
Con la presente
rispondiamo alla sua lettera del 7.07.2004 riguardo l'assicurata a margine.
Dopo aver rivalutato l'intero caso tramite un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM giungiamo alla conclusione che,
in considerazione dei consulti eseguiti nell'ambito della perizia SAM (consulto
psichiatrico dell' 11.03.2004, neurologico del 15.03.2004 e gastroenterologico
del 22.03.2004, tutti allegati alla perizia SAM), non riteniamo opportuna un'ulteriore
valutazione con esame neuropsicologico complementare, poiché riteniamo gli
elementi in nostro possesso sufficienti.
Le differenti valutazioni dei nostri consulenti sono
dovute alle differenti questioni poste ai consulenti: allo psichiatra
chiedevamo una valutazione degli aspetti psico - organici, al neurologo abbiamo
chiesto, in particolare, una valutazione di una eventuale neuropatia periferica
(il suo esame delle funzioni mentali è stato orientativo). A questo riguardo
ricordiamo soprattutto le considerazioni del nostro consulente psichiatra dr. __________,
scaturite durante il colloquio avuto con la paziente: l'assicurata stabilisce
un contatto caratterizzato soprattutto dalla dissimulazione dei suoi problemi
reali. Al colloquio appare cosciente, ma presenta delle difficoltà nell'organizzazione
temporale e concernente la propria situazione. Le sue capacità di comprensione
sono diminuite, quelle di concentrazione discontinue. Le sue memorie appaiono
lacunose (per esempio dichiara d'essersi sposata nel 1996 e di essere
divorziata dal 1993). Denota una tendenza alla confabulazione. Il corso del suo
pensiero è inibito e ristretto. Offre frequenti risposte a vanvera ed
incoerenti. L'ideazione prevalente si impernia attorno ai suoi disturbi algici.
Non si riscontrano fenomeni deliranti o alterazioni percettive, affettivamente
denota un impoverimento ed il suo tono vitale appare diminuito. Vi è una completa
assenza di coscienza di malattia psichica: l'assicurata nega qualsiasi abuso
etilico.
Anamnesticamente invece, a partire dal 1993, dopo il divorzio,
è iniziato un consumo d'alcol in quantità difficili da precisare. Nei rapporti
del medico curante si parla di un abuso etilico confermato da alcolemia e dai
tassi del CDT, oltre che dall'impressione clinica, con una paziente che si
presentava alle visite mediche con un marcato fetore etilico e confabulante.
Sulla base quindi delle osservazioni dirette dei medici
del SAM e dei consulenti, abbiamo elementi a sufficienza per poter valutare il
grado di capacità lavorativa globale dell'A. nella misura dello 0% e questo per
qualsiasi tipo di attività professionale, comprese attività semplici e
ripetitive. Eventualmente l'assicurata potrebbe essere reintegrata in un
laboratorio protetto, per esempio nel servizio __________, oppure in un
Ospedale di __________, come suggerito dal nostro consulente psichiatra."
(Doc. AI 20-1+2)
Alla luce di questi
atti, il Dr. __________, medico SMR, nelle sue “Annotazioni”
all’amministrazione del 23 agosto 2004, ha concluso quanto segue:
"
Dopo i dati avuti dalla
perizia SAM del 3.2004 e le ulteriori informazioni avute del 7.2004 con
inoltre aver rivalutato la lettera del medico curante dr. __________ 12.2003
che asserisce che le patologie presenti dalla paziente sono fluttuanti e ben
correlate con l'abuso etilico presente si possono escludere patologie gastroenterologiche
correlate e pure neurologiche .
Visto queste premesse in base alla CIGI 1013 si tratta
di sindrome da dipendenza alcolica a se stante e pertanto non tutelabile
dall'AI." (Doc. AI 21-1)
Nuovamente interpellato
dall’avv. __________ dell’Ufficio AI nel-l’ambito della procedura d’opposizione
(doc. AI 25), il 3 novembre 2005 il Dr. __________ ha precisato quanto segue:
"
Ho riletto attentamente
Fatti
i dati della perizia SAM, le mie osservazioni di allora inviate al SAM e da
ultimo i nuovi dati dell'opposizione.
Non posso che convalidare a questo punto quanto già
descritto antecedentemente nella mia nota del 23.8.2004 e cioè che la diagnosi
di base e principale è ben visibile nel SAM ( cito "uso dannoso di
sostanze alcoliche con sindrome amnesia").
Anamnesticamente essa è nota dal 1993 ed è ben
comprovata a livello laboratoristico dal medico curante con esami patologici
particolari (yGT e CDT patologici segno evidente di abuso alcolico) oltre a
ripetute visite mediche con fetore etilico ricorrente come descritto dal dr. __________
negli atti.
La problematica centrale ben descritta dal dr. __________
psichiatra che altamente invalidizza e limita totalmente l'Ata nell'esecuzione
di ogni tipo di attività è legata non ad una patologia di base psichiatrica ma
è legata ad abuso ripetitivo e continuato nel tempo di sostanze alcoliche ( e
non ad una malattia primaria).
Non si mette pertanto in dubbio l'esistenza di
limitazioni funzionali considerevoli per qualsiasi attività ( come ben esposto
dal SAM) ma ripeto che non si è in presenza di una malattia psichica di base ma
invece di un uso dannoso di sostanze alcoliche come evidente dal dr. __________
psichiatra del SAM .
A mio avviso pertanto la valutazione del caso come CIGI
1013 è pertinente.
L'Ata con la documentazione presentata in fase di
opposizione il 2.9.2004 non porta nuovi dati tali da imporre una rivalutazione
a livello medico e pertanto ritengo la decisione sopraesposta coerente e per
noi vincolante." (Doc. AI 26-1)
2.6. Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag.
108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nella
fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di
un’affezione rilevante ai sensi della LAI, essendo l’inabilità dell’assicurata legata
non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di sostanze alcoliche.
Questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione
impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal
SAM e riassunta nella perizia del 3 maggio 2004 e nella successiva precisazione
del 9 agosto 2004 (atti AI 16 e 20). Tali valutazioni sono da considerare
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando che precede.
L’Ufficio
AI, infatti, alla luce delle attestazioni del medico curante dell’assicurata, ha
affidato al SAM l’incarico di esperire una perizia multidisciplinare (doc. AI 13).
In tale ambito è stato valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico e
quello gastroenterologico, con la conclusione che l’assicu-rata presentava al
momento della perizia una totale inabilità in qualsiasi attività lavorativa o
mansione (doc. AI 16). I periti hanno rilevato che al momento delle loro
conclusioni peritali la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa era da
circoscrivere all’uso dannoso di sostanze alcoliche, le altre problematiche e
in particolare l’epatopatia, inficiando la capacità lavorativa dell’interessata
in maniera solo limitata e comunque essendo fluttuanti e direttamente correlate
Considerandi
con l’abuso etilico.
Per
quanto in particolare attiene ai problemi gastroenterologici, il Dr. __________,
specialista in gastroenterologia, ha rilevato che l’epatopatia, di origine
verosimilmente etilica, non era tale da provocare un’incapacità lavorativa,
affermando tra l’altro: “se la paziente non beve alcool non dovrebbe avere
problemi con il suo fegato. In quel caso è senz’altro possibile, dal profilo gastroenterologico,
di effettuare provvedimenti di integrazione professionale. Il problema
principale non è d’origine gastroenterologica ma bensì d’origine psichica e
cioè quanto la paziente riuscirà a stare lontano dalle bevande alcoliche.” (doc.
AI 15).
Dal
canto suo il Dr. __________, specialista in neurologia, ha rilevato come le
conseguenze di tipo neurologico sulla capacità lavorativa dell’assicurata fossero
ridotte, dell’ordine del 20% ca., con una buona prognosi per il futuro (doc. AI
22-23).
Quanto
infine alla perizia psichiatrica, il Dr. __________, specialista in psichiatria,
nel suo referto 11 marzo 2004, ha posto quale diagnosi psichiatrica “Uso
dannoso di sostanze alcoliche con sindrome amnesica” con una conseguente totale
inabilità lavorativa precisando quanto segue:
"
(...)
CONCLUSIONE
Nella situazione attuale quest'Assicurata è
da considerare inabile al lavoro per qualsiasi tipo di mansione e questo al 100%.
Riterrei però importante che il medico curante segnali la situazione della
signora RI 1 al Servizio __________ di __________.
RISPOSTE AI QUESITI
1) DescrIvere l'evoluzione delle
problematiche psichiatriche segnalate agli atti.
Quanto documentato agli atti è tuttora
osservabile e le sue problematiche maggiori sono associate all'assunzione di
bevande alcoliche.
2) Quali sono le conseguenze sulla capacità
lavorativa dell'A. nell'attività quale casalinga dovute al disturbi
psichiatrici constatati?
Penso che le sue capacità di assolvere i
suoi compiti domestici siano limitate. Proporrei a questo proposito un
intervento da parte di un assistente sodale del comune per constatare "in
loco" la sua situazione abitativa.
(...)
4) Da quanto esiste una limitazione della
capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico? Qual è stato da allora lo
sviluppo delle limitazioni della capacità lavorativa?
Questo dato nell'osservazione psichiatrica
al SAM è difficilmente quantificabile, ma anamnesticamente sembra che perduri
già da diversi anni.
5) Ritiene possibile effettuare
provvedimenti d'Integrazione professionale presso quest'A? Se sì, come giudica
l'abitudine al processo lavorativo e l'utilizzazione delle risorse disponibili
dal punto di vista psichiatrico? Se no, può indicarcene le ragioni?
Da parte Al no, ma eventualmente potrebbe
essere integrata in un laboratorio protetto del servizio __________ o in un
Ospedale di giorno.
6) Ritiene possibile migliorare la capacità
lavorativa dell'A nell'attività attuale dal punto di vista psichiatrico? Se sì,
con quali ragionevoli provvedimenti? Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa?
Nella sua situazione attuale no. (...)" (Doc.
AI 16-17+18)
Da notare che questa conclusioni risultano perfettamente in linea
con quelle tratte dal medico curante della ricorrente, Dr. __________, il quale
nel già menzionato certificato del 2 dicembre 2003 (cfr. doc. AI 11 e consid.
2.
), dopo aver esposto come gli esami di laboratorio mostrassero la presenza
di una costante modica epatopatia etilica confermata da alcolemie, tassi del
CDT oltre che dall’impressione clinica, aveva affermato:
"
(...)
non sono stati fatti ulteriori accertamenti anche
perché il tipo di disturbo risulta chiaramente fluttuante e legato alle fasi di
consumo etilico della paziente. In ogni modo si tratta di un disturbo solo
della memoria con confabulazione e rallentamento, e non con fasi di
disorientamento o confusione tali da far sospettare altre cause oltre a quella
etilica. (...)" (Doc. AI 11-1)
Già nel suo rapporto medico all’AI del 22 luglio 2003 il curante
della ricorrente aveva del resto evidenziato quale unica diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa l’abuso etilico oltre che l’epatite
cronica e l’encefalopatia etilica, patologie queste ultime che, come detto,
sono poi state sufficientemente approfondite nella perizia del SAM dallo
specialista Dr. __________, il quale ne ha escluso la valenza invalidante (cfr.
sopra, cfr. doc. AI 15).
Alla
luce delle suesposte conclusioni specialistiche i periti del SAM hanno accertato
una totale incapacità lavorativa per l’assicurata, da ricondurre all’unica diagnosi
ritenuta invalidante in maniera rilevante, quale l’uso dannoso di sostanze
alcoliche, mentre che la patologia neurologica risultava idonea a limitare
l’interessata solo nella misura del 20%.
Questo
TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta
sì una inabilità lavorativa del 100% dell’assicurata in qualsiasi attività, ma riconduce
tale inabilità all’abuso etilico. Questa conclusione, approfondita e motivata,
non è stata contraddetta da altri certificati stesi da un medico specialista.
L’assicurata non ha infatti prodotto nuova documentazione medica che certifichi
una patologia, segnatamente psichiatrica, invalidante.
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che i problemi di dipendenza dall’alcool che
affliggono l’assicurata da diversi anni, come da lei stessa indicato nella “Richiesta
di prestazioni AI per adulti” (cfr. doc. AI 5), non sono la conseguenza di un
preesistente danno alla salute psichica. Nessun certificato medico agli atti
attesta una simile evenienza. Per contro, dalla documentazione medica agli atti
può essere concluso che i disturbi che lamenta la ricorrente sono direttamente riconducibili
all’abuso di sostanze alcoliche, come hanno ben rilevato lo specialista
psichiatra Dr. __________ e il medico curante dell’interessata.
Parimenti da
respingere, nel caso di specie, la possibilità che l’abuso di
sostanze alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha
provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurata.
Infatti,
senza voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessata,
in casu non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per
ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichica
avente carattere invalidante. Il Dr. __________, specialista in psichiatria, ha
attestato un’inabilità lavorativa del 100% a tempo indeterminato, senza
tuttavia diagnosticare una specifica malattia psichica ma ponendo quale unica
diagnosi l’”uso dannoso di sostanze alcoliche con sindrome amnesia” e
rilevando come le problematiche maggiori della ricorrente fossero “associate all’assunzio-ne di bevande
alcoliche” (perizia
del Dr. __________ dell’11 marzo 2004, doc. AI 17).
Tutto ben considerato, dunque, dalla descrizione dello status eseguita dal Dr. __________,
non risulta che l’assicurata presenti le caratteristiche per riconoscere
un’inva-lidità psichica.
Da
quanto precede, a mente di questo Tribunale è da ritenere dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni
sociali, che l’assicurata non presenta un'invalidità ai sensi della LAI, i
problemi alla salute di cui è affetta e le conseguenti limitazioni funzionali essendo
direttamente correlate con l’uso dannoso di bevande alcoliche.
Né del resto RI 1 fa valere, nel suo ricorso, argomenti o elementi
che possano in qualche modo inficiare le suesposte conclusioni e, in
particolare, il parere espresso dai medici interpellati e segnatamente dal
dott. __________. Inconferenti risultano d’altra parte anche le allegazioni
formulate da __________, impiegato comunale che si occupa del disbrigo delle
pratiche amministrative della ricorrente, in particolare laddove asserisce di
non aver potuto mai verificare di persona un abuso etilico da parte
dell’assicurata (doc. A2 e Vbis). Come è stato dianzi ampiamente illustrato,
infatti, i rapporti dei medici all’inserto, in particolare del medico curante
dell’assicurata, riferiscono di un abuso etilico confermato da alcolemia, dai
tassi del CDT e dall’impressione clinica oltre che dai rilievi specialistici
effettuati nell’ambito della perizia del SAM.
A
giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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