32.2005.229
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 ottobre 2006Italiano56 min
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Numero d'incarto:
32.2005.229
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, TCA
Titolo:
Ritenuta corretta la "prima" valutazione peritale del SAM, attestante un'incapacità lavorativa globale del 50% nella precedente attività di rappresentante di cosmetici e non quella resa dopo richiesta di chiarimenti da SMR. Il reddito da valido va in casu determinato secondo il metodo straordinario.
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.229
cr/sc
Lugano
27 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Ivano Ranzanici, Raffaello Balerna (in sostituzione
del Giudice Raffaele Guffi, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
1952, in precedenza attiva quale
consulente cosmetica in proprio, nel mese di marzo 2003 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del
caso, tra cui due perizie ad opera del dr. __________ (doc. AI 26) e del dr. __________
(doc. AI. 27), con decisione 14 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni, ritenuto che dal profilo medico-teorico l’assicurata
deve essere ritenuta abile al lavoro al 75% in qualsiasi attività (doc. AI 43).
1.2. A seguito
dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________ dello __________
- con la quale ha contestato il grado d’invalidità del 25%, rimproverando
all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto delle sue diverse
patologie, che la rendono inabile in misura maggiore (doc. AI 48) - con
decisione su opposizione 13 ottobre 2005 l’amministrazione, dopo aver disposto
una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), ha confermato la precedente decisione,
ritenendo l’assicurata inabile al lavoro al 40% in qualsiasi attività, ma
stabilendo, dopo raffronto dei redditi, un’incapacità al guadagno pressoché
nulla (doc. AI 73).
1.3. Contro la
decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv., ha presentato
ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita.
Sostanzialmente
ella contesta la valutazione del SAM e l’ammontare del reddito da valido
utilizzato nel raffronto dei redditi, osservando:
"
(...)
La perizia SAM appare incompleta per quanto
concerne l'anamnesi personale, sociale e patologica, dal momento che non fa
stato delle difficoltà particolari incontrate dopo la morte del marito, nel
1998 (vedasi più sotto).
E' inoltre incompleta per quanto concerne l'anamnesi
professionale, in quanto non analizza in dettaglio l'attività dell'assicurata
(lavoro a tempo pieno o parziale, attività di casalinga).
7. Con scritto 31.8.05, il medico AI, dott. __________, chiede una
riconsiderazione delle conclusioni del SAM. Con lettera 21.9.05 il servizio di
accertamento medico scrive pertanto all'ufficio Al di ritenere l'attuale grado
di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'assicurata nella misura del
60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di
un'intera giornata lavorativa. E ciò nonostante l'indicazione 14.9.05 del dott.
__________, che conferma la sua valutazione del 50%, rilevando esplicitamente
che non si pronuncia sulla sindrome fibromialgica e sulla presenza di
componenti psicologiche di tipo depressivo.
Questa rivalutazione
è priva di logica e non viene sufficientemente spiegata, per cui non risulta
atta a contraddire l'approfondita valutazione di cui alla perizia 25.7.05.
Conferma infatti la valutazione del dr. __________ (50%), ma ciononostante
giunge ora ad una capacità lavorativa del 60%.
Ne consegue che deve
semmai far stato la valutazione compiuta e motivata del 25.7.05, che giunge ad
un'incapacità di lavoro del 50%, e non quella superficiale e non motivata del
21.9.05, modificata unicamente su pressione del medico Al.
8. Ne consegue innanzitutto che l'incapacità al lavoro medico-teorica è
del 50%.
Incapacità al guadagno - invalidità
9. Per quanto concerne il calcolo del reddito ipotetico raggiungibile
secondo l'ufficio Al, non sono chiari i parametri: su quale percentuale è stato
calcolato tale reddito? E' stata fatta una riduzione particolare, e se sì, in
che misura? E' stato tenuto conto del fatto che in Ticino gli stipendi sono
inferiori? ecc. Non risultano inoltre accessibili, almeno non via internet, i
dati 2004 come sostenuto dall'ufficio AI.
E' pertanto violato il diritto di essere sentito nella sua
componente della motivazione della decisione.
10. Per quanto concerne invece il reddito da valida, l'ufficio Al è
incorso in un errore manifesto basandosi sul reddito conseguito nei due anni
precedenti l'insorgere del danno alla salute, per i seguenti motivi:
a. L'assicurata ha
avviato un'attività in proprio nel 1997, nella misura del 100% (cfr. richiesta
di prestazioni, domanda 6.3.1). Più precisamente, l'attività era stata avviata
il 1.12.1997: rendiconto attività dal 1.12.97 al 31.12.98, con un disavanzo di
fr. 15’730.20 (doc. B) e disdetta del precedente lavoro per il 30.11.97, doc.
Fatti
F.
b. L'attività indipendente
non ha palesemente permesso all'assicurata di vivere: il reddito aziendale di
fr. 12'000.-- di cui alla notifica di tassazione 2001-2002 è una tassazione
d'ufficio: nel 1999 vi è infatti stato un guadagno di fr. 6'692.67 e nel 2000
di fr. 8'191.06, che nel 2001 è arrivato a fr. 11'115.49, per poi diminuire
ulteriormente in seguito all'acuirsi dei problemi di salute (plico doc. C): dal
9.8.01, l'assicurata era infatti permanentemente inabile al lavoro nella misura
di almeno il 50% (certificati medici agli atti e allegati all'opposizione
15.10.04).
c. Che l'attività
indipendente fosse in fase di avviamento emerge anche dal fatto che
l'assicurata si era temporaneamente rivolta alla disoccupazione, che trattava
l'attività da indipendente come guadagno intermedio, calcolando un reddito
ipotetico di fr. 2’750.--, per cui non vennero versate indennità (doc. G).
d. Già prima del
9.8.01, le difficoltà dell'assicurata, iniziate con la morte del marito, il
27.7.98, hanno comportato - almeno di fatto - una capacità di guadagno minore e
l'impossibilità di dedicarsi all'attività indipendente come sarebbe stato
necessario per renderla una fonte di guadagno: cfr. rapporto degenza clinica di
riabilitazione di __________ del 22.3.02, diagnosi di sospetta depressione
post-lutto non ben elaborata; certificato medico dott. __________ 14.10.99:
"A partire dal 14.9.98 ho trattato la paziente con antidepressivi per un
quadro di depressione acuta in relazione al lutto improvviso (27.7.98)";
lettera dott. __________ 12.4.02 a __________: "L'elemento fondamentale è
la morte improvvisa del marito ... Questo ha segnato il resto della sua vita
con un lutto non elaborato, a lungo sostenuto con antidepressivi"; perizia
dr. __________ (__________) del 27.2.04, p. 3: "Il 12.9.98 ha iniziato un
trattamento antidepressivo psicofarmacologico... Dal 11.1.99 l'A. è stata
considerata nuovamente abile al lavoro nella misura del 100%. Nel corso del
1999 è insorta una sintomatologia algica di locazione cervicale .... Nel corso
degli anni ha avuto momenti di peggioramento e quelli di miglioramento che
hanno giustificato momenti di incapacità lavorativa parziale e totale".
"
Ne deriva che non ha potuto dedicarsi all'attività quale
indipendente come un'attività in fase di avvio avrebbe richiesto. Di
conseguenza, il guadagno dall'attività indipendente in fase di avvio non può
essere preso quale base per il confronto dei redditi.
11. L'unico reddito
minimamente affidabile precedente all'insorgere dei problemi di salute è quello
ricavato dall'attività svolta presso la __________ in qualità di consulente:
dal 26.9.94 vi lavorava al 50% (doc. D), raggiungendo un guadagno annuo di fr.
21'078.35 nel 1995 e di fr. 20'401.45 nel 1996 (doc. H).
E' vero che verso la fine del 1996, le è stato proposto di
diventare anche regional manager (doc. J, contratto del 21.10.96). Dato che
nonostante l'accresciuto onere di lavoro le entrate non aumentarono (cfr. doc.
E), l'assicurata ha dato la disdetta di questo lavoro (doc. F): aveva infatti
scoperto che veniva ingannata sulla cifra d'affari. Di fatto, dopo la sua
disdetta la ditta in Ticino ha chiuso. Per questo motivo, neppure il reddito
1997 per un lavoro a tempo pieno può essere preso quale base per il confronto
dei redditi.
L'unico
parametro affidabile è pertanto il guadagno annuo del 1995 e 1996 per un lavoro
a metà tempo, che riportato ad un tempo pieno ammonta a una media di fr. 41’488.8.
12. Senza i problemi di salute, l'assicurata oggi lavorerebbe al
100%: "Dopo la morte del marito, ha uno studio situato nella propria casa
mono-famigliare a __________ dal quale gestisce ancora la compra-vendita dei
prodotti cosmetici __________. Dall'agosto 2001 ha arrestato invece tutte le altre
attività, in particolar modo quella di estetista a seguito dei problemi di
salute. Inoltre i progetti che aveva di un salone di benessere si sono infranti
dopo il secondo incidente stradale avvenuto in Italia nel mese di maggio 2003. In base alla valutazione che la
paziente dà della sua attività lavorativa professionale attuale, questa sarebbe
riferibile ad un 25% rispetto all'attività lavorativa svolta prima dell'agosto
2001 quando svolgeva l'attività di promozione dei prodotti __________ e quella
di estetista" (perizia __________ 7.1.04, p. 2).
Lo dimostra anche il fatto che già a fine 1996 ha iniziato a lavorare a tempo pieno,
che il 1.12.97 ha avviato un'attività indipendente a tempo pieno, e che viste
le scarse entrate ha verificato se era possibile far capo alla disoccupazione
(doc. G), senza successo perchè per l'attività indipendente le veniva calcolato
un reddito ipotetico di fr. 2'750.--, considerandola evidentemente un tempo
pieno.
Ha inoltre frequentato svariati corsi di formazione, sempre
nella speranza di guarire e di poter portare avanti la sua attività quale indipendente.
CONCLUSIONI
13. La capacità di
lavoro medico-teorica non supera il 50%.
14. Dal 1.12.97, l'assicurata ha svolto - e senza l'insorgere dei
problemi di salute avrebbe continuato a svolgere - un'attività lucrativa a
tempo pieno.
Si ricorda che la questione di sapere se un'assicurata debba
essere ritenuta come persona esercitante un'attività lucrativa, dipende dal
fatto se, senza subire un danno alla salute e tenuto conto di tutte le
circostanze concrete del caso (situazione personale, famigliare, sociale ed
economica), svolgerebbe in modo preponderante un'attività lucrativa o si occuperebbe
in modo preponderante della propria economia domestica. A questo riguardo
occorre prendere in considerazione la situazione concreta e gli argomenti
dell'assicurata secondo il criterio dell'esperienza generale della vita
(SVR-Rechtsprechung 4/5-2001, IV Nr. 25, Sentenza 24.9.97 della Commissione
federale di ricorso in materia di persone residenti all'estero; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 27 s. ad art. 5 e p.
199 ad art. 28).
15. Questa attività lucrativa quale indipendente le garantirebbe oggi
entrate annue pari a ca. fr. 52'000.-- (cfr. doc. K, calcolo con calcolatore di
salario __________, base 2002; calcolo al ribasso per posizione gerarchica).
L'ultimo ulteriore reddito eventualmente affidabile prima
dell'insorgere del danno alla salute è quello ottenuto quale consulente presso
la __________, con cui l'assicurata, lavorando allora al 50%, ha ottenuto un
guadagno annuo di fr. 20'744.-- quale media nel 1995-96, pari a fr. 41'488.--
per un tempo pieno, che andrebbe poi adeguato ulteriormente all'evoluzione dei
salari.
16. Ne deriva che anche se dovessimo prendere quale base il reddito
ipotetico attuale calcolato dall'ufficio Al, si raggiunge una percentuale di
invalidità superiore al 50% e pertanto almeno una mezza rendita.
17. Qualora codesto tribunale non ritenesse sufficienti le prove
portate, si chiede che l'incarto venga rinviato all'ufficio Al per ulteriore
accertamento e chiarimento dei parametri." (Doc. III)
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
"
(...)
Per quanto attiene all'aspetto medico, la
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova a sostegno delle proprie
argomentazioni; a tal proposito, si conferma pertanto quanto già indicato al
punto 5 della decisione su opposizione agli atti (cfr. doc. 74 incarto AI).
Per quanto concerne invece l'aspetto economico,
occorre precisare quanto segue.
Conformemente ad un principio generale
applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati).
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). Non è quindi
dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28
consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento
di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato,
ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse
rinunciato alla propria attività indipendente; in tal caso, per stabilire
l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire
tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute (cfr.
Sentenza TFA 27 agosto 2004 in re I. [I 543/03]; M. Valterio, Droit et pratique
de l'Al, Lausanne 1985, pag. 202).
Riguardo al salario da valido, l'assicurata in
questione nella sua attività di consulente cosmetica in proprio ha sempre avuto
delle entrate modeste dal 1997 (anno d'inizio dell'attività di indipendente) in
poi (cfr. in tal senso l'estratto del conto individuale qui allegatoVi).
Il salario da valido di cui sopra appare in ogni
caso attendibile alla luce degli atti di causa. Del resto, nel caso concreto
non si può affatto prendere in considerazione quale salario da valido il
reddito che l'assicurata avrebbe potuto percepire presso la ditta __________ di
__________ (così come erroneamente sostenuto da controparte al punto 11 del
ricorso 4.1.2006), in quanto la Signora RI 1 non lavora più presso la ditta di
cui sopra dal lontano 1997 (cfr. doc. F incarto TCA).
Per quel che concerne il salario da invalido, va
precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485
consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.) non possono mettere
completamento a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64).
Nella presente fattispecie, occorre quindi
stabilire il reddito che l'assicurata potrebbe conseguire in attività leggere
adeguate, siccome esse sono state ritenute esigibili dal profilo prettamente
medico (infatti, secondo il rapporto medico 26.9.2005 stilato dal Dr. __________
del SMR dell'AI, l'assicurata risulta abile al lavoro al 60% a partire dal mese
di marzo 2004 in attività leggere adeguate al proprio stato di salute; cfr.
doc. 71 incarto AI).
Mediante le due tabelle sub. doc. 80 incarto AI,
il Segretario Ispettore dell'AI Signor __________ ha determinato per l'anno
2004 il reddito da invalida dell'assicurata (in attività leggere, adeguate e
non qualificate) prendendo quali ipotesi di lavoro e basi di calcolo da un lato
il reddito statistico equivalente al primo quartile (notoriamente più
favorevole all'assicurata; Fr. 35'976.-- annui) e dall'altro il reddito
statistico corrispondente al secondo quartile (mediano; Fr. 42'265.-- annui).
Considerata un'abilità lavorativa del 60% per
attività leggere adeguate ed applicando altresì (a titolo puramente
abbondanziale e cautelativo) la riduzione massima del 25% consentita dalla
giurisprudenza sul salario teorico statistico di cui sopra, l'assicurata può
ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a Fr. 16'189.-- (nella
prima ipotesi) rispettivamente pari a Fr. 19'019.-- (nella seconda ipotesi).
Ora, in entrambi i casi, dal confronto dei
redditi per l'anno 2004 (anno dell'avvenuto peggioramento dello stato di salute
della Signora RI 1) non risulta alcuna incapacità al guadagno per quanto
concerne l'assicurata in oggetto, essendo il reddito annuo ipotetico da
invalida nettamente superiore a quello da valida mediamente guadagnato nella
propria attività di consulente cosmetica indipendente.
Visti i risultati ai quali si è appena giunti, a
giusta ragione l'amministrazione non ha concesso all'assicurata alcun diritto
alla rendita Al, essendo il grado d'invalidità di quest'ultima pari allo
0%." (Doc. VI)
1.5. In data 10
febbraio la patrocinatrice dell’assicurata ha osservato:
"
(...)
Per quanto concerne il doc. VI bis, questo
estratto conto conferma quanto esposto in ricorso e cioè che dal 1994 al 1997,
con un lavoro a tempo parziale, l'assicurata guadagnava ca. fr. 20'000.--/anno
e che dal 1997 ha dato avvio ad
un'attività indipendente. Attività che a causa della morte del marito (27.7.98)
e i successivi problemi di salute non ha potuto essere adeguatamente
sviluppata.
Si conferma pertanto che oggi, essendo i figli
maggiorenni, senza il danno alla salute, l'assicurata lavorerebbe a tempo
pieno, con un'attività indipendente ben avviata oppure in un'attività
dipendente come quella precedente." (Doc. VIII)
Tali osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione
(doc. IX), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito AI.
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332
consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).
Il
Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione
della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in
ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro,
d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione
(della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le
succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono
tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge
applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in
vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto -
la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna
sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1° gennaio
2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità o no.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore
sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se
sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che
nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,
pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. La giurisprudenza permette,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che
la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo
straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo
sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique
VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996
p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora
stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op.
cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le
ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione
concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V
151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V
138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione
della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente,
produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123
consid. 1a).
Nella prassi il metodo
straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente.
Nel caso di un
indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima
e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in
maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF
104 V 137 consid. 2c).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile
alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova
professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.7. Nel caso di specie, l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia
pluridisciplinare.
Nel
dettagliato referto 25 luglio 2005 i periti - sulla base delle risultanze degli
atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso
il SAM (consulto reumatologico del dr. __________, consulto neurologico del dr.
__________, consulto ORL del dr. __________ e consulto psichiatrico del dr. __________)
- hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “fibromialgia;
cervicobrachialgia bilaterale su iniziali alterazioni degenerative a livello
C4-C5 e C5-C6; lombalgie su alterazioni statiche della colonna vertebrale, con
scoliosi destra convessa nella zona toracale, nonché cifosi toracale che si
prolunga alle prime vertebre lombari, presenza di discopatie condrotiche ed
osteocondrotiche e spondilosiche da L1 a S1; emicrania e sospette crisi
epilettiche a partenza focale, apparse dopo un meningo (-encefalite) a liquido
chiaro 1994; acroparestesie ai quattro membri, in parte ev. legate ad una
compressione dei nervi mediani al canale carpale (confermata ENGraficamente a
destra), ev. anche dei nervi tibiali post. al canale tarsale bilateralmente;
sindrome somatoforme del dolore persistente; sindrome ansioso-depressiva lieve”
e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “anamnesticamente
neuronite vestibolare; neurinoma parzialmente intracanalare, parzialmente fossa
post., senza compressione del tronco cerebrale ds.; soprappeso con BMI 28
kg/m2” (doc. AI 66-10).
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto
segue:
"
(...)
7. VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa medico -
teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come rappresentante
di cosmetici, è da considerare nella misura del 50%, intesa come riduzione
della capacità funzione residua sull'arco di un'intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano
soprattutto da patologie neurologiche, reumatologiche e psichiatriche, mentre
invece, come descritto a capitolo 6, dal punto di vista ORL l'A. non presenta
patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico, tenendo in
considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione
descritta al capitolo 6, una diminuzione della capacità lavorativa nella misura
del 30% è giustificata dalle limitazioni nel sollevamento o trasporto di pesi,
dalla limitazione a restare per lungo tempo sempre nella medesima posizione di
tipo statico o nel dover lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna
vertebrale.
Dal punto di vista neurologico, in considerazione
dei vari disturbi (emicrania e sospette crisi epilettiche a partenza focale,
acroparestesia ai quattro membri in parte ev. legati ad una compressione dei
nervi mediani al canale carpale ed ev. anche dei nervi tibiali post. al canale
tarsale bilateralmente, alle vestibolopatie periferiche), inoltre per la
presenza di cervicalgie, lombalgie ed una sindrome astenica difficilmente
dissociabili dalla problematica fibromialgica e dalla componente psichiatrica,
porta il nostro consulente neurologo a valutare un'incapacità lavorativa non
superiore al 50%. La sindrome del canale carpale ds. è minore e poco
sintomatica, senza deficits. Anamnesticamente vi è la persistenza di cefalee
tensive di sottofondo e persistenza dei disturbi dell'equilibrio.
Anamnesticamente le crisi di emicrania sono regredite con la cura a base di
Topomax prima e Maxalt dopo. Gli episodi di vestibolopatia periferica sono di
per sé al momento poco sintomatici.
Dal punto di vista psichiatrico l'A presenta un
Considerandi
disturbo somatoforme da dolore persistente già diagnosticato nella perizia
psichiatrica del febbraio 2004. Il decorso clinico è stato caratterizzato da
allora da un andamento fluttuante con la tendenza ad un peggioramento del
quadro depressivo (seppur di lieve entità), anche se tuttora complessivamente
non incide in modo sostanziale sulla capacità lavorativa dell'A.. Si potrebbe quindi
ipotizzare che la capacità lavorativa della peritanda sia rimasta invariata
rispetto alla precedente valutazione del febbraio 2004 e si attesti attualmente
ad una capacità lavorativa nella misura del 70%.
Riassumendo, per le ragioni su esposte, dal punto
di vista fisico e psichico valutiamo il grado di capacità lavorativa,
nell'attività da ultimo esercitata come rappresentante di cosmetici, nella
misura del 50%.
Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione
temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo innanzi tutto
che alla fine del 2003 era stata eseguita una perizia reumatologica richiesta
dall'ufficio AI del Canton Ticino e redatta dal dr. __________ di __________
(atto 7.01.2004) ed in seguito, nel febbraio 2004, una perizia psichiatrica
richiesta sempre dall'UAI del Canton Ticino, redatta dal dr. __________ (atto 27.02.2004).
Il servizio medico regionale - AI giungeva quindi alla conclusione che fino a
marzo 2004 l'inabilità
lavorativa, sulla base delle perizie eseguite, non superava il 25%. Da marzo
2004, però, si aggiungono delle problematiche neurologiche ed ORL, esaminate
attualmente in sede peritale. La componente psichiatrica è rimasta immutata
rispetto a febbraio 2004, mentre la componente reumatologica registra un minimo
peggioramento dei reperti soprattutto radiologici a livello della colonna
lombare, che giustificano un lieve incremento dell'incapacità lavorativa. La componente ORL, invece, come descritto sopra, non
influenza la capacità lavorativa.
Sulla base di queste constatazioni, riteniamo
giustificabile un'incapacità lavorativa nella misura del 50% a partire dal
marzo 2004.” (Doc. AI
66-13+14+15)
Il dr. __________ con scritto 31 agosto 2005 ha espresso perplessità riguardo alla
perizia SAM, osservando:
"
In merito alla perizia SAM concernente la
summenzionata assicurata vorrei esporre le mie perplessità e chiedere una
rivalutazione critica delle vostre conclusioni.
Dal punto di vista reumatologico e psichiatrico è
stata riscontrata una evoluzione classica di una fibromialgia con aumento dei
disturbi soggettivi ma stato clinico in pratica invariato.
Da parte vostra invece viene riconosciuto un
peggioramento da 3.2004 a causa
di problematica ORL e neurologica. Se dal punto di vista ORL attualmente è stata
negata una incapacità lavorativa, dal punto di vista neurologico pare riconosciuto
un impedimento del 50%, valutazione che però secondo la mia opinione non
risulta giustificata in considerazione dei seguenti dati:
- le cefalee e l'emicrania in pratica sono scomparse o regredite
nettamente dopo l'introduzione del Topamax (frequenza 1x la settimana con buona
risposta al medicamento), questo vale pure per le ipotizzate crisi epilettiche
- la problematica
della compressione del nervo mediano risulta lieve e non comporta attualmente
deficit sensitivi o motori, problema pure valutato dal reumatologo che l'ha
ritenuta ininfluente per quanto concerne la capacità lavorativa nell'attività
abituale
- le cervicalgie e le lombalgie non sono accompagnate da problematica
neurologica e sono quindi state valutate in sede reumatologica per quanto
concerne il loro influsso sulla capacità lavorativa
- la vestibulopatia attualmente è anamnestica ed è pure stata valutata
in sede ORL e ritenuta senza influsso sulla capacità lavorativa
- il neurinoma è stato pure valutato in sede ORL ed è stato dichiarato
senza influsso sulla capacità lavorativa
Ritengo quindi che le uniche patologie con
influsso sulla capacità lavorativa siano la problematica reumatologica e quella
psichiatrica e che quindi le conclusioni finali SAM siano da rivedere
criticamente." (Doc. AI 68-1)
In data 21 settembre 2005 il dr. __________ del
SAM ha risposto:
"
(...)
Abbiamo sottoposto le questioni sollevate
direttamente al nostro consulente di neurologia dr. __________, che aveva
effettuato l'esame peritale dell'A. e che ci ha fatto pervenire le sue osservazioni
per iscritto (vedi allegato).
Dopo aver rivalutato l'intero caso tramite
un'esauriente discussione tra tutti medici periti del SAM, prendendo in
considerazione anche la presa di posizione del dr. __________, FMH neurologia,
del 14.09.2005, giungiamo alla seguente conclusione.
Il dr. __________ conferma la presenza di cefalee
dal carattere emicranico, diventate sì più rare, ma sempre presenti. Conferma
la presenza di brachialgie parestetiche legate ad un'incipiente compressione
del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia che può diventare
fastidiosa soprattutto quando l'A. deve usare molto le braccia. Inoltre il
nostro consulente ha forti dubbi che la peritanda possa lavorare in misura
totale (ricordando che da anni lavorava al 50%) senza scompensare nuovamente
nei suoi disturbi.
Alla luce di queste considerazioni, e tenendo
presente la professione dell'A., riteniamo che l'attuale grado di capacità
lavorativa medico - teorica globale dell'A. sia da considerare nella misura del
60%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di
un'intera giornata lavorativa, ricordando che dal punto reumatologico vi è una
diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%, e dal punto di
vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa nella
misura del 30%." (Doc. AI 70-1)
Nelle sue precisazioni 14 settembre 2005 il dr. __________
si era infatti così espresso:
"
(...)
Mi riferisco al mio rapporto dell'8.6.2005.
Si tratta di prendere una posizione sulle perplessità
formulate dal Dottor Med. __________, dell'Ufficio dell'Assicurazione
Invalidità del Canton Ticino sul grado di incapacità lavorativa della Paziente.
Nel mio rapporto avevo proposto un'incapacità
lavorativa non superiore al 50% in considerazione dei vari disturbi lamenti
dalla Paziente, in effetti le cefalee dal carattere emicranico sono diventate
più rare, però sempre almeno una volta per settimana, brachialgie parestetiche
legate ad un'incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, sintomatologia
che può diventare fastidiosa secondo le professioni, soprattutto dovendo usare
molto le braccia.
Non mi pronuncio sulla sindrome fibromialgica e sulla
presenza di componenti psicologiche di tipo depressivo.
La mia valutazione è quindi da considerare come
limite minimo e non massimo.
Ho tuttavia forti dubbi che la Paziente possa
lavorare in misura totale, senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi.
Penso che la situazione deve essere valutata nel
complesso dei disturbi.
Ricordo inoltre che la Paziente da anni lavorava
al 50%. In queste situazioni difficilmente si riuscirà ad ottenere una capacità
totale effettiva.
Discutete ancora il problema con il Reumatologo e
lo Psichiatra e lascio a Voi la decisione finale." (Doc. AI 70-2)
Sulla base di tali chiarimenti il dr. __________,
nel suo rapporto 26 settembre 2005, ha ritenuto l’assicurata a causa della problematica mista psichiatrica
e reumatologica inabile al lavoro al 40% nell’attività abituale a partire dal
marzo 2004, precisando che un miglioramento della capacità lavorativa è poco
probabile (doc. AI 71-2). Nella decisione su opposizione l’amministrazione,
dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, ha negato all’assicurata il
diritto ad una rendita, non presentando nessuna perdita economica.
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza
del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie
le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha
descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04, consid. 1.2).
2.9
Nell’evenienza
concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 25 luglio 2005, da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.).
L’Ufficio
AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM
l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 61). In tale ambito è stato
valutato l’aspetto reumatologico, quello neurologico, quello ORL e quello psichiatrico,
con la conclusione che l’assicurata è da considerare inabile al lavoro al 50%
nell’attività di rappresentante di cosmetici. I periti hanno al riguardo
rilevato che “sulla base del complesso quadro clinico presentato, l’attuale
professione dell’assicurata sia già molto idonea e adatta ai disturbi da lei
presentati, visto che si tratta di una professione indipendente, dove la
peritanda può gestire a suo piacimento tempo e posizioni di lavoro”. I
periti hanno aggiunto di non ritenere dunque indicato nessun provvedimento di
reintegrazione professionale, reputando che l’assicurata possa riprendere a
lavorare nella misura del 50% nella sua professione di rappresentante di
cosmetici “visto anche che per il momento l’attività è solo stata sospesa:
la ditta esiste ancora, i prodotti non ancora smerciati sono stoccati al suo
domicilio pronti all’uso e l’assicurata stessa aveva affermato di sperare di
poter riprendere la sua attività appena possibile” (doc. AI 66-14).
Esaminata
tale perizia, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno richiedere dei
chiarimenti al SAM, evidenziando che le uniche patologie con influsso sulla
capacità lavorativa siano, a suo parere, quella reumatologica e quella
psichiatrica, mentre invece non rivestirebbe troppo peso quella neurologica.
Egli ha in particolare contestato la valutazione neurologica che attribuisce
un’inabilità lavorativa del 50%, constatando che dagli atti emergerebbe che le
cefalee e le emicranie sono regredite nettamente sotto trattamento, la
problematica della compressione del nervo mediano risulta lieve, le cervicalgia
e le lombalgie non sono accompagnate da una problematica neurologica e il
neurinoma non ha influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 68).
Al
riguardo, il SAM ha interpellato lo specialista in neurologia, dr. __________,
il quale nella sua presa di posizione 14 settembre 2005 riguardo alle
perplessità del dr. __________ ha rilevato che nel suo rapporto aveva proposto
un’incapacità lavorativa non superiore al 50% in considerazione dei vari
disturbi lamentati dall’assicurata, osservando che effettivamente le
cefalee dal carattere emicranico sono diventate più rare, ma comunque pur
sempre presenti almeno una volta alla settimana e che vi sono
brachialgie parestetiche legate ad un’incipiente compressione del nervo mediano
al canale carpale, sintomatologia che può diventare fastidiosa nelle
professioni in cui bisogna soprattutto usare molto le braccia (doc. AI 70-2, la
sottolineatura è della redattrice). Il perito neurologo ha poi aggiunto che la
sua valutazione di una capacità lavorativa del 50% sia da considerare come
limite minimo e non massimo e che la situazione debba essere rivalutata nel
complesso dei disturbi dell’assicurata (doc. AI 70-2). Il dr. __________ del
SAM ha quindi indicato che, dopo aver rivalutato l’intero caso tramite
un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM, prendendo in
considerazione la presa di posizione del dr. __________, la capacità lavorativa
dell’assicurata è da considerare del 60%, ricordando che dal punto di vista
reumatologico vi è una diminuzione della capacità lavorativa del 30% e dal
punto di vista psichiatrico vi è pure una diminuzione della capacità lavorativa
del 30% (doc. AI 70, la sottolineatura è della redattrice).
La
ricorrente ha criticato la “nuova” conclusione cui è giunto il SAM in merito ad
una capacità lavorativa del 60%, anziché del 50% come valutato in sede di
perizia pluridisciplinare, rilevando che la rivalutazione cui ha proceduto il
SAM su pressione del SMR “è priva di logica e non viene sufficientemente
spiegata, per cui non risulta atta a contraddire l’approfondita valutazione di
cui alla perizia 25 luglio 2005. Conferma infatti la valutazione del dr. __________
(50%), ma ciononostante giunge ora ad una capacità lavorativa del 60%. Ne
consegue che deve semmai far stato la valutazione compiuta e motivata del 25
luglio 2005, che giunge ad un’incapacità di lavoro del 50% e non quella
superficiale e non motivata del 21 settembre 2005, modificata unicamente su
pressione del SMR” (doc. III).
Anche
questo Tribunale ritiene che non vi siano in concreto sufficienti motivi per
mettere in dubbio la valutazione accurata, approfondita e motivata effettuata
dai periti del SAM in data 25 luglio 2005. Essi hanno debitamente tenuto conto
dei singoli consulti, rilevando che le conseguenze sulla capacità lavorativa
derivano soprattutto da patologie neurologiche, reumatologiche e
psichiatriche, mentre invece dal punto di vista ORL l’assicurata non
presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa (doc. AI
66-13, la sottolineatura è della redattrice). In particolare, con riferimento
alla patologia neurologica, essi hanno rilevato, che in considerazione dei vari
disturbi (emicranie e sospette crisi epilettiche a partenza focale,
acroparestesia ai quattro membri in parte eventualmente legati ad una
compressione dei nervi mediali al canale carpale ed eventualmente anche dei
nervi tibiali posteriori al canale tarsale bilateralmente, alla vestibulopatia
periferiche), uniti alla presenza di cervicalgie, lombalgie e di una sindrome
astenica difficilmente dissociabile dalla problematica fibromialgica e dalla
componente psichiatrica di tipo depressivo, il consulente, dr. __________,
specialista in materia, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 50% (doc.
AI 66-25+26).
Tale
valutazione, approfondita e motivata, non è in seguito stata smentita dallo
specialista in neurologia nella presa di posizione 14 settembre 2005 in merito alle critiche del dr. __________
del SMR: in quell’occasione il dr. __________ ha ribadito la bontà della sua
valutazione, precisando che il suo giudizio in merito ad un’abilità al lavoro
del 50% dell’assicurata è da considerare quale limite minimo e non massimo, ma
specificando di avere forti dubbi circa una ripresa al 100% del lavoro da parte
dell’assicurata senza scompensare nuovamente nei suoi disturbi. Egli ha
comunque indicato che la situazione era da rivalutare nel complesso dei
disturbi, lasciando ai periti del SAM la decisione finale, dopo discussione con
il reumatologo e lo psichiatra (doc. AI 70-2).
Gli
stessi periti del SAM nella risposta 21 settembre 2005 alla lettera del SMR,
dopo aver rilevato di avere rivalutato l’intero caso tramite un’esauriente
discussione fra tutti i medici periti del SAM, prendendo anche in
considerazione la presa di posizione del dr. __________ del 14 settembre 2005,
sono giunti alla conclusione che il grado di capacità medico-teorica globale
dell’assicurata sia da considerare nella misura del 60% “intesa come
riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera giornata
lavorativa, ricordando che dal punto reumatologico vi è una diminuzione della
capacità lavorativa nella misura del 30%, e dal punto di vista psichiatrico vi
è pure una diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 30%”
(doc. AI 70-1).
In una
sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I
2002.
pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I
606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a
sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in
quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il
giudice non rimette in discussione.
Al
riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non
vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 25 luglio
2005, che ha approfonditamente vagliato le varie patologie dell’assicurata
(reumatologica-neurologica-ORL-psichiatrica), giungendo, dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, ad un giudizio globale
che non è stato contraddetto dalla successiva presa di posizione del dr. __________.
A mente del TCA, pertanto, va ritenuta maggiormente attendibile la valutazione pluridisciplinare
del SAM del 25 luglio 2005, resa tenendo conto di tutte le patologie
dell’assicurata, rispetto a quella, poco motivata e resa solo su richiesta di
rivalutazione da parte del SMR, dello stesso SAM del 21 settembre 2005, che
giunge alla conclusione di una capacità lavorativa del 60% tenendo presente la
diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico (30%) e
da quello psichiatrico (30%), senza nulla precisare riguardo alla diminuzione
di rendimento dovuta alla patologia neurologica. Trascurare completamente una
componente importante quale quella neurologica non può essere ritenuto corretto
da parte di questo Tribunale.
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti
risultanze SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l'assicurata è inabile al lavoro al 50% nella
sua attività di rappresentante di cosmetici.
Su questo
punto il ricorso dell’assicurata merita di essere accolto.
Rettamente,
infine, i periti SAM hanno considerato la professione di rappresentante di
cosmetici adeguata alle limitazioni funzionali dell’assicurata, poiché la
ricorrente non deve eseguire lavori pesanti, può cambiare frequentemente di
posizione e, dal momento che la stessa è esercitata a titolo indipendente,
l’interessata può gestire la propria giornata lavorativa in funzione degli
impedimenti fisici.
2.10
Per quel che
concerne la valutazione economica, procedendo alla determinazione
dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3.), l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo
di fr. 12'000 sulla scorta dei redditi conseguiti dall’assicurata nel
1999.
e 2000, vale a dire nei due anni precedenti l’insorgenza del danno alla
salute (agosto 2001).
Per
procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente
possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due
importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui
essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla
base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati
approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).
Come
ricordato in precedenza (consid. 2.4.), Se non è possibile determinare o
stimare in maniera attendibile ("zuverlässig") i due redditi di cui
si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle
attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo
straordinario di graduazione). Questo metodo particolare si applica
eccezionalmente e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo
sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso.
2.10.1
Nel caso di
specie va esaminato se i redditi da porre a confronto secondo il metodo
ordinario (metodo utilizzato dall’Ufficio AI) possono essere quantomeno
stimati, circostanza, questa, che escluderebbe l'applicazione del metodo
straordinario.
L’Ufficio
AI ha calcolato il reddito da valido riferendosi ad un importo di fr. 12'000 sulla
scorta dei redditi conseguiti dall’assicurata nel 1999 e 2000, vale a dire nei
due anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute (agosto 2001).
Al riguardo, va rilevato
che nella comunicazione 27 ottobre 2005 il funzionario incaricato ha ritenuto
opportuno rimarcare quanto segue:
"
Alla luce dell'opposizione presentata è doveroso
fare una considerazione.
Con decisione del 14 settembre 2004 è stata
respinta la richiesta intesa ad ottenere una rendita Al con la motivazione che
risultava un'inabilità del 25% nella sua attività quale consulente cosmetica e
in qualsiasi attività lavorativa e lucrativa e indicando che tale percentuale
corrispondeva al grado d'invalidità.
Tale motivazione era sufficiente per dimostrare
il non diritto a prestazioni.
Nessuno ha contestato che l'assicurata è stata
ritenuta 100% salariata, come nessuno ha contestato il fatto che l'incapacità
lavorativa è subentrata in agosto 2001. Nei 2 anni precedenti l'insorgenza del
danno alla salute (1999 e 2000) l'assicurata ha avuto dei redditi pari a CHF
12'000.- annui (NT 2001/2002). L'amministrazione avrebbe quindi dovuto
procedere con un confronto dei redditi, il che avrebbe escluso qualsiasi
diritto a prestazione, considerato che non sarebbe risultata alcuna perdita
economica. (...)" (Doc. AI 72-1)
In sede ricorsuale
l’assicurata ha contestato l’importo del reddito da valido utilizzato
dall’amministrazione, rilevando di avere iniziato la sua attività indipendente
in data 1° dicembre 1997, ma di non avere potuto dedicarsi alla sua attività
come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno, essendo
caduta in depressione a seguito dell’improvvisa scomparsa di suo marito in data
27.
luglio 1998. L’assicurata ha indicato che il rendiconto della sua attività
1.12
-31.12.1998 mostra un disavanzo di fr. 15'730.20 e che il reddito di
fr. 12'000 di cui alla notifica di tassazione 2001-2002 (cui si è riferita
l’amministrazione) è una tassazione d’ufficio, che nel 1999 ella ha avuto un
guadagno di fr. 6'692.67, nel 2000 di fr. 8'191.06 e nel 2001 di fr. 11'115.49
per poi diminuire in seguito all’acuirsi dei problemi di salute. A partire
dall’agosto 2001 ella ha così dovuto ridimensionare la propria attività,
continuando a gestire nel suo studio presso la sua abitazione la compra-vendita
dei prodotti cosmetici __________, ma ponendo per contro fine alle altre
attività, in particolare a quella di estetista (svolgeva attività di
compravendita di prodotti cosmetici all’ingrosso, dimostrazioni di prodotti
cosmetici, estetista, truccatrice, ricostruzione unghie e trattamento viso). In
seguito al secondo incidente stradale del 2003 ella ha inoltre dovuto
rinunciare al progetto relativo ad un centro di benessere. L’assicurata ha
quindi stimato che la sua attuale attività lavorativa rappresenta il 25%
rispetto all’attività professionale svolta prima dell’agosto 2001 (doc. I).
Essendo quindi a suo
avviso inutilizzabile l’importo di fr. 12'000 ritenuto dall’amministrazione,
ella ha indicato quale reddito da valida di riferimento l’importo annuo di fr.
41'488 corrispondente a quanto da lei guadagnato quale dipendente a metà tempo
della ditta __________ nel 1996 (fr. 20'744) e adeguato ad un tempo pieno.
Innanzitutto
occorre rilevare che, come visto in precedenza (consid. 2.4.), secondo la
giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il
raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente,
non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno
che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili
di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono
dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI
1996.
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
2.10.2
Nel caso di specie, appare corretto procedere in concreto al calcolo del reddito da
valida considerando quanto l'assicurata avrebbe potuto conseguire, senza il
danno alla salute, quale consulente cosmetica indipendente, dovendosi in
concreto ritenere che, con ogni verosimiglianza, senza l'insorgenza delle
patologie invalidanti ella avrebbe continuato a svolgere l'attività di consulente
cosmetica e estetista in proprio. Non può pertanto essere condivisa l'opinione
della ricorrente secondo cui per il calcolo dell'incapacità al guadagno occorre
riferirsi al salario da consulente dipendente, quantificata dalla stessa in fr.
41'488 (doc. I).
Quanto
all’ammontare del reddito da valida, senza danno alla salute, a mente di questo
TCA l’importo di fr. 12'000 ritenuto dall’amministrazione non è condivisibile,
essendo le censure dell’assicurata credibili.
Infatti,
dopo aver avviato la sua professione di consulente cosmetica di prodotti __________
in data 1° dicembre 1997, l’assicurata ha dovuto affrontare la morte di suo
marito, avvenuta il 27 luglio 1998, circostanza che l’ha gettata in una profonda
depressione, non permettendole di dedicarsi alla sua nuova attività, in fase di
avviamento, come sarebbe stato necessario per renderla una fonte di guadagno. A
partire dal settembre 1998 ella ha infatti iniziato un trattamento antidepressivo
psicofarmacologico, prescrittole dal dr. __________. A conferma dell’avvio
problematico della nuova attività, con i suoi problemi psichiatrici,
l’assicurata ha indicato che il rendiconto 1.12.1997-31.12.1998 mostra un
disavanzo di fr. 15'730.20. L’assicurata è stata nuovamente considerata abile
al lavoro al 100% a partire dall’11 gennaio 1999. Nel corso del 1999 vi è stata
l’insorgenza di una sintomatologia algica a localizzazione cervicale, rimasta
inalterata nonostante numerosi trattamenti analgesici e fisioterapici,
alternando nel corso degli anni momenti di peggioramento e momenti di miglioramento
che hanno giustificato un’incapacità lavorativa parziale e totale. Nel 2000
ella cade dalle scale di casa e si procura una fessura a livello del polso
destro e una contusione cranica.
Visto quanto sopra, appare
credibile la tesi dell’assicurata secondo la quale il reddito di fr. 12'000
preso in considerazione dell’Ufficio AI non possa essere ritenuto
rappresentativo. I dati contabili e fiscali relativi agli anni 1998, 1999 e
2000, anni in cui l’assicurata ha avuto diversi periodi di inabilità lavorativa
e nei quali era in cura per una depressione a causa del lutto non elaborato in
seguito alla scomparsa del marito, sono poco indicativi – generalmente nei
primissimi anni d’avviamento di un’attività indipendente gli utili sono bassi –
e non consentono di procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad
esempio STCA 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.03.15, confermata dal TFA
con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I 782/03; STCA 3 settembre 2004 nella
causa L., inc. 32.04.27).
Pertanto, non essendo possibile determinare concretamente il
reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, a mente di questo TCA, s’impone una valutazione del grado
d’invalidità secondo il metodo straordinario. Tanto più che a mente dei periti
del SAM l’attività di rappresentante di cosmetici indipendente svolta
dall’assicurata è un’attività ideale per l’assicurata, che le consente di
facilmente adeguare il ritmo della giornata lavorativa alle proprie condizioni
fisiche, ciò che non sarebbe il caso se fosse alle dipendenze di terzi. In
simili circostanze e considerato anche che nel settore dei rappresentanti vi
sono diversi fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che
influenzano l’andamento aziendale (cfr. DTF 128 V 31 consid. 2), a mente
del TCA l’amministrazione avrebbe dovuto procedere al confronto delle attività secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid.
4).
Nel
caso in esame, tuttavia, dagli atti non risulta che l’Ufficio AI abbia
proceduto ad una valutazione economica sull’esigibilità di ogni singola
mansione facente parte dell’attività di consulente cosmetica, professione che
dalla documentazione agli atti sembrerebbe che la ricorrente continui ad
esercitare, seppur in misura molto minore, nonostante le affezioni invalidanti
riscontrate in sede peritale.
Quindi, a
mente di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione
affinché proceda ad una approfondita valutazione dell’invalidità conformemente
al metodo straordinario, tenendo in considerazione i risultati della perizia pluridisciplinare
del SAM del 25 luglio 2005, alla quale va attribuita forza probante piena
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (consid. 2.8.), ma che
da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro
giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurata.
In esito
al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente sul diritto
alla rendita dell’assicurata.
Infine, questo Tribunale
rileva che se l’amministrazione dovesse accertare che, al momento determinante
della decisione su opposizione, l’assicurata avesse posto termine
definitivamente alla propria attività indipendente (circostanza che non emerge
dalla documentazione agli atti, ma che comunque non può essere esclusa), non sarebbe
possibile l’applicazione del metodo straordinario. In tale evenienza, non
essendo comunque il reddito da valido di fr. 12'000, ritenuto
dall’amministrazione, affidabile, per le stesse ragioni esposte in precedenza, l’assicurata
andrebbe considerata persona senza attività lucrativa e di conseguenza sia il
reddito da valida che quello da invalida andrebbero calcolati sulla base dei
valori statistici nazionali della tabella TA1 di cui all’ISS (cfr. STFA del 16
ottobre 2006 nella causa R.-G., U 295/03).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione 2 novembre 2005 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al
consid. 2.10.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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