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Decisione

32.2005.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I sussidi

comprendono:

a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di

una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per

l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni;

b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo

conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire

l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di

casa;

c. assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica

necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati

colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento

della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale

destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da

infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;

d. assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola,

cagionate dall'invalidità.

(art. 19 cpv. 2

LAI)

Il

Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie

per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli

stessi. Esso emana disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti

in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la

preparazione all'istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore

di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica (art. 19 cpv. 3 LAI).

Rientra

dunque nella formazione scolastica vera e propria l'insegnamento dispensato ai

minorenni invalidi inabilitati a ricevere l'insegnamento di una scuola pubblica

a causa della loro invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAI).

L'insegnamento

specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può

essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento

del 20° anno d'età (art. 8 cpv. 2 OAI).

Per

scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli

primario e secondario, l'insegnamento scolastico impartito nelle classi

regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre forme

d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento

impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a

colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (ufas)

definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme

particolari d'insegnamento che fanno parte della scuola pubblica (art. 8 cpv. 3

OAI).

Pertanto,

il minorenne capace di seguire il ciclo di scolarità obbligatoria non può

essere posto a beneficio di sussidi per la formazione scolastica speciale, così

come l'assicurato capace di seguire l'insegnamento di una classe differenziale

o di sviluppo (Valterio, op.cit., pag. 146).

Conformemente

al tenore dell'art. 19 cpv. 1 LAI, una scuola pubblica non può essere allo

stesso tempo una scuola speciale (RCC 1980 pag. 254).

Alla

stessa stregua una scuola privata il cui insegnamento é parificato a quello di

una scuola pubblica non può, di principio, essere considerata una scuola

speciale (RCC 1978 pag. 31, cfr. Valterio, op.cit., pag. 147).

Per poter

beneficiare dei sussidi dell'AI, il minorenne deve dunque frequentare una

scuola riconosciuta che soddisfi le prescrizioni cantonali e le esigenze

dell'assicurazione (art. 26 bis cpv. 1 e 2 LAI).

Il

Consiglio federale ha affidato al Dipartimento dell'in­terno la competenza di

promulgare delle prescrizioni sull'autorizzazione ad esercitare un'attività a

carico dell'AI (art. 24 cpv. 1 OAI).

In virtù

di questa delega il Dipartimento ha emanato l'Or­di­nanza sul riconoscimento di

scuole speciali nell'AI (ORSS; RS 821.232.41). L'art. 10 cpv. 1 ORSS conferisce

all'UFAS la competenza di riconoscere le scuole speciali che danno insegnamento

in modo continuato a 5 o più scolari aventi diritto ai sussidi previsti

dall'art 19 LAI. Mentre il Cantone, dove ha sede la scuola, é competente per il

riconoscimento delle altre scuole speciali (art. 10 cpv. 2 ORSS).

Né l'UAI,

né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una

scuola privata o di avviare una procedura di riconoscimento (DTF 120 V 424

consid. 1a con riferimenti).

2.5. Nel caso in

esame, occorre innanzitutto ricordare che il riconoscimento di eventuali

sussidi ex art. 19 LAI è escluso se l’istituto scolastico è sprovvisto del

riconoscimento federale (UFAS) e cantonale per quel che concerne la formazione

scolastica speciale (cfr. consid. 2.4 in fine; cfr. STFA inedita 15 maggio 2002

nella causa K, I 485/01, consid. 1).

L’Istituto

__________ di __________ non figura nell’elenco UFAS, stato 1° gennaio 2005,

delle scuole speciali riconosciute (cfr. anche STCA 27 settembre 2001, inc.

32.2001.9), motivo per cui la fattispecie in esame dev’essere esaminata sotto

l’aspetto di una prima formazione professionale ex art. 16 LAI.

Del

resto, va ricordato che la frequentazione di un liceo (scuola media superiore) è

considerata come prima formazione professionale (cifra marg. 3012 CMRP, consid.

2.3).

Pertanto

occorre accertare se a causa dell’invalidità l’assicurata non può frequentare

un liceo pubblico, incorrendo in “notevoli spese suppletive” ai sensi dell’art.

5 OAI relativi alla frequentazione del Liceo __________ (consid. 2.4).

2.6. Secondo

l’amministrazione, l’assicurata, portatrice di due apparecchi acustici

finanziati dall’AI, può frequentare la scuola pubblica e già per questo motivo

la richiesta in oggetto dev’essere respinta. A torto.

Vero che

l’Ufficio AI (cfr. in particolare nota 22 settembre 2004 del dr. __________, del

Servizio Medico Regionale dell’AI [in seguito: SMR], doc. AI 43) fonda il

proprio convincimento basandosi sul rapporto 6 settembre 2004 dell’otorino

curante, dr. __________, il quale ha attestato che la paziente, affetta da

ipoacusia percettiva bilaterale pancocleare di grado elevato, “con gli

apparecchi funzionanti non dovrebbe avere difficoltà durante le lezioni”,

consigliando che la stessa “sia seduta in prima fila il più vicino

all’oratore per via della perdita d’udito” (doc. AI 41).

Non va

tuttavia dimenticato che in quel momento l’assicurata già frequentava il liceo __________.

Con

scritto del 24 febbraio 2005, reso dopo la decisione formale di diniego delle

prestazioni, lo stesso dr. __________ ha precisato:

Considerandi

"

Mi riferisco al rapporto precedentemente

inviatovi e alla vostra conseguente delibera negativa.

Tengo a precisare, in aggiunta a quanto già

scritto, che la ragazza in questione, affetta da sordità profonda è in grado di

seguire la scuola unicamente in una classe di pochi allievi con docenti e

sostegni orientati alla problematica e individualizzati.

Va aggiunta la componente psicologica, la ragazza

è ben integrata nella classe con i compagni che conosce già dagli anni

precedenti. Non è quindi pensabile un trasferimento in una scuola pubblica se

non a costo del rendimento scolastico." (Doc. AI 51)

In

tale contesto va citato quanto scritto il 12 aprile 2005 dal Capo dell’Ufficio dell’__________,

con riferimento alle informazioni da lui rese all’Ufficio AI il 19 maggio 2004

e 25 giugno 2004 (cfr. doc. AI 35 e 40), in cui ha evidenziato:

"

(...)

Come indicato nei documenti menzionati, il

proseguimento degli studi medio-superiori nelle scuole pubbliche in vista

dell'ottenimento della maturità è escluso a RI 1 perchè, a causa del suo

deficit sensoriale, ha ottenuto l'esonero dall'insegnamento della lingua

francese durate le scuole dell'obbligo. Da questo punto di vista la valutazione

medica attuale non ha rilevanza.

Il Dipartimento dell'__________ e dello __________

ha garantito le spese supplementari causati dal deficit uditivo per tutto il

corso della scolarizzazione obbligatoria, proprio perchè (in particolare per la

scuola media) era impossibile pretendere che RI 1 frequentasse con profitto una

classe regolare.

Mi sembra ora che spetti all'UAI assumere le

spese supplementari necessarie alla prima formazione professionale." (Doc.

C)

In una

successiva lettera, datata 28 aprile 2005, il succitato Capoufficio ha

ulteriormente spiegato:

"

(...)

Io non ho contestato in alcun modo la diagnosi

medica; nè la conosco nè ho competenza alcuna per farlo. So solo che la minore

era e è audiolesa.

Capisco che i medici, non conoscendo le leggi e i

regolamenti che regolano la scuola ticinese attuale, possano, erroneamente

indicare possibilità non praticabili, basandosi esclusivamente sui loro dati.

Peccato che lo facciano pure i funzionari

dell'UAI (giuristi, orientatori professionali, aggiunti capouffici).

Come indicato nel mio scritto, il proseguimento

degli studi al liceo cantonale (scuola pubblica) è escluso a RI 1

perchè, a causa del suo deficit sensoriale, ha ottenuto la licenza di scuola

media con l'esonero dall'apprendimento della lingua francese. È in questo senso

che la valutazione medica attuale, anche se corretta, non ha rilevanza ai fini

della scelta della scuola, per cui le conclusioni dei medici non reggono

all'evidenza. Anche se ci sentisse la situazione non cambierebbe!

Jacqueline ha l'italiano e il tedesco. Non ha nè

il francese, nè l'inglese, nè il latino. Con due sole lingue la frequenza al

liceo è esclusa e, di conseguenza, è pure esclusa la possibilità di ottenere la

maturità svizzera.

Diverso il discorso per la maturità italiana (con

valenza europea), che per sue peculiarità non richiede così tante lingue.

L'esito agli esami annuali richiesti, diranno se RI

1.

è meritevole di continuare gli studi o non. È per questa ragione che la mia

richiesta del 19 maggio 2004 contemplava un riconoscimento annuale della

scuola, da rinnovare." (Doc. XIIbis)

Quindi, secondo

il TCA, a seguito del deficit uditivo, nonostante l’utilizzo di due apparecchi

acustici, l’assicurata non può seguire il liceo pubblico, tant’è che essa è

stata esonerata – proprio per la grave ipoacusia bilaterale – dalla

frequentazione nel liceo del francese, dell’inglese e del latino, ciò che

esclude la possibilità di poter conseguire la maturità svizzera, così come

esaurientemente spiegato dal Capo dell’Ufficio dell’__________, il quale ha

altresì evidenziato come la maturità italiana sia più consona alla situazione

della ricorrente.

2.7

L’Ufficio AI

è inoltre del parere che la frequentazione dell’Istituto __________ non sia

adeguato ai fini formativi, con evidenti implicazioni sul successo

reintegrativo, non potendo le scuole private in Ticino rilasciare direttamente

il diploma di maturità federale, ora denominato esame svizzero di maturità.

Se da un

lato è incontestato che nel nostro Cantone non esistono scuole private

autorizzate a rilasciare l’esame svizzero di maturità, essendo di competenza

della Commissione svizzera di maturità, dinnanzi alla quale i candidati devono

presentarsi per i relativi esami organizzati dalla Segreteria di Stato per l’__________

e la ricerca (__________; cfr. in merito scritto 10 agosto 2005 signor __________,

segretario dell’Ufficio dell’__________ [sub. doc. XVIIIbis] e scritto 8

settembre 2005 dell’avv. __________ [XIX]), dall’altro non vanno dimenticate le

opportunità che offre la maturità italiana.

Al

riguardo, lo stesso legale dell’Istituto __________, avv. __________, ha

evidenziato, nel suo scritto 8 settembre 2005 al TCA, che:

"

(...)

Per quanto riguarda la maturità italiana,

l'Istituto __________ è stato la prima scuola in Ticino ad organizzare oltre

vent'anni or sono, i corsi di preparazione alla maturità linguistica italiana.

I corsi si svolgono interamente a __________ mentre gli esami si tengono alla

fine di ogni anno presso un liceo italiano ufficialmente riconosciuto il quale

al termine dell'ultimo anno rilascia la maturità italiana secondo i programmi e

la legislazione della Repubblica italiana. Per effetto degli accordi

comunitari, la maturità italiana è oggigiorno denominata maturità europea e

consente come tale l'accesso a tutte le università europee, comprese anche le

università svizzere. Negli ultimi vent'anni sono centinaia gli studenti che

hanno conseguito la maturità italiana frequentando i corsi all'Istituto __________.

Molti di loro, si sono iscritti senza alcuna difficoltà presso le varie

Università svizzere le quali, lo si ricorda, sono di competenza dei cantoni.

Forse è proprio a ciò che allude la lettera 17 maggio 2005 dell'Ufficio

federale della formazione professionale." (Doc. XIX)

Vero che in

merito al riconoscimento in Svizzera delle maturità conseguite all’estero, nel

citato scritto 17 maggio 2004 dell’Ufficio federale della formazione

professionale e della tecnica (prodotto dal consulente in integrazione

professionale nella sua presa di posizione del 10 agosto 2005; XVIII bis), si

legge che “ a livello federale non esiste purtroppo alcuna possibilità di

riconoscere a livello federale la maturità conseguita all’estero. Viene

pertanto lasciato al libero arbitrio di ogni istituzione il giudizio sul valore

di un diploma di questo tipo”, spiegabile con il fatto che l’insegnamento

universitario nel nostro Paese è di competenza sia federale (vedi i Politecnici

di Zurigo e Losanna) che cantonale (le singole Università). Questo non

significa giocoforza, come evidenziato dall’avv. __________, che la maturità

italiana non permette di accedere alle Università svizzere (cfr. in merito le

direttive per la valutazione di diplomi svizzeri ed esteri per l’accesso alle

Università svizzera rilasciate dalla Conferenza dei rettori delle Università

svizzere (CRUS) nel 31 gennaio 1992, con le modifiche apportate il 17 febbraio

1994; in particolare per quel che concerne l’Italia vedi la scheda riassuntiva

pubblicata in

http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/laender/italien.htm ), con palesi benefici per un inserimento nel mondo del lavoro.

Riassumendo,

a mente del TCA, da una parte, a causa della grave ipoacusia l’assicurata non

può frequentare il liceo pubblico, dall’altra, la frequentazione del Liceo __________

non appare inadeguata rispetto al successo reintegrativo.

Quello

che difetta è in casu una valutazione sulle attitudini dell’assicurata a seguire

un simile iter scolastico, come pure sulla consistenza o meno delle spese

supplementari dovute all’invalidità conformemente all’art. 5 OAI (cfr. consid. 2.3;

a proposito di questo punto nel rapporto 10 agosto 2005 il consulente ha fatto

presente di non avere sufficienti informazioni “per potere definire con

coscienza le spese formative presso un istituto pubblico”, XVIIbis).

Per

questi motivi, annullata la decisione 31 gennaio 2005, gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché, mediante ulteriori accertamenti, verifichi quanto

sopra ed in seguito emani una decisione relativa all’eventuale concessione di

prestazioni assicurative nel campo della prima formazione professionale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi

§

La decisione contestata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.7.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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