32.2005.23
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 novembre 2005Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2005.23
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TCA
Titolo:
per via del deficit uditivo un'assicurata non può frequentare le medie superiori in una scuola pubblica, motivo per cui entra in considerazione la frequentazione di un liceo presso una scuola priva a titolo di prima formazione professionale; rinvio degli atti per accertarne i presupposti
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 16 LAI
art. 5 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2005.23
BS/sc
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 31
gennaio 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1989, ha frequentato la scuola media presso l’Istituto __________ di __________,
beneficiando, a causa di una sordità bipolare, da parte dell’Ufficio dell’__________
del sostegno di una docente appositamente formata, oltre ad un sussidio per gli
studi riconosciuto della Divisione della __________ (doc. A6, A7 e A8).
Terminata
la scolarità obbligatoria, l’assicurata si è iscritta al Liceo Linguistico del
succitato istituto scolastico per conseguire la maturità italiana.
Con
scritto 29 marzo 2004 l’Istituto __________, per conto dei genitori di RI 1, ha
inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di assunzione dei costi relativi ai
quattro anni di scuola media superiore (fr. 10'000 all’anno) (doc. AI 33).
Dopo aver
esperito i necessari accertamenti, l’amministrazione ha respinto la domanda
facendo presente:
"
Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti di
scolarizzazione privata.
Le persone assicurate e secolarizzabili in età
inferiore ai 20 anni, hanno diritto a provvedimenti di scolarizzazione privata,
quando la frequenza della scuola pubblica non è possibile o non esigibile a
causa di un danno alla salute (art. 19 della Legge federale sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI)).
Dalla documentazione medica acquisita
all'incarto, si evince che con gli apparecchi acustici funzionanti (già
riconosciuti dall'Ufficio AI) e sedendosi in prima fila il più vicino possibile
all'oratore l'assicurata è in grado di seguire le lezioni.
Non si sono pertanto i motivi, in base al danno
alla salute, per i quali l'assicurata debba frequentare una scuola
privata." (Doc. AI 44)
1.2. A seguito
dell’opposizione dei genitori dell’assicurata, con decisione 31 gennaio 2005
l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, motivando:
"
(...)
In concreto, l'opponente contesta la valutazione
operata dall'amministrazione, precisando in sostanza che la stessa non può
seguire una formazione presso una scuola pubblica (numero d'allievi, minore
interesse da parte dei docenti ed ecc.).
Nel presente caso, il dottor __________ specialista
in otorinolaringoiatra nel suo rapporto del 6 settembre 2004 precisa che con
apparecchi funzionanti (forniti dall'AI nel 2001 - decisione del 24 gennaio
2001) e sedendosi in prima fila in maniera tale da essere più vicina
all'oratore, l'assicurata è in grado di seguire normalmente le lezioni senza
alcuna particolare restrizione.
Si rileva inoltre che il liceo __________ di __________
prepara gli allievi privatisti unicamente agli esami (svizzeri o italiani) di
maturità ma come quest'ultima non venga rilasciata dall'Istituto testé
menzionato.
In sede d'opposizione, non viene d'altronde
oggettivato alcun nuovo elemento che possa portare ad un diverso apprezzamento
del caso." (Doc. AI 49)
1.3. Contro la
decisione su opposizione i genitori dell’assicurata e per essi l’assistente
sociale del RA 1, hanno interposto il presente tempestivo ricorso.
Dopo aver ripercorso l’iter scolastico della loro figlia, essi hanno concluso:
"
(...)
Il RA 1, dopo la segnalazione del 28 dicembre
2004 da parte della famiglia e della scuola, prende contatto con le varie parti
e, dopo valutazione della situazione, concorda con il nuovo certificato medico
del Dr. __________, datato 24 febbraio 2005, secondo cui la ragazza necessita
di un sostengo mirato, individualizzato e di un contesto di classi poco
numerose (ca. 10 studenti).
L'affermazione secondo cui RI 1 "con
apparecchi funzionanti e sedendosi in prima fila ... è in grado di seguire
normalmente le lezioni senza alcuna particolare restrizione" non sembra
rispecchiare la realtà dei fatti e l'entità del danno alla salute in questione,
che comporta una serie di ripercussioni a livello cognitivo, scolastico e
sociale.
RI 1, a parere unanime, è in grado di seguire un
programma di Scuola media superiore unicamente beneficiando di un contesto di
classi poco numerose, come pure di un sostegno da parte di ogni docente di
materia e di un docente di sostegno formato al lavoro con persone con un
handicap sensoriale uditivo. Il contesto formativo non deve essere troppo
rumoroso e la componente relazionale assume una grande importanza.
Tutto ciò è reso possibile, attualmente, dal
contesto scolastico in questione, nel quale la ragazza è molto ben inserita.
Concludiamo pertanto chiedendo cortesemente di
chinarvi nuovamente sul caso, alla luce del nuovo certificato medico del Dr. __________
del 24 febbraio 2005." (Doc. I)
1.4. Con risposta
10 marzo 2005 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando in
merito al nuovo documento medico:
"
(...)
A titolo puramente abbondanziale, si rileva come
l'assicurata ha prodotto in sede di ricorso lo scritto 24.2.2005 del Dr. __________.
Tuttavia, lo scritto di cui sopra non è tale da
modificare la valutazione medica dell'assicurata in oggetto e conseguentemente il
giudizio espresso dall'amministrazione con decisione su opposizione datata 31
gennaio 2005.
In effetti, la dichiarazione summenzionata del
Dr. __________ non porta nulla di nuovo dal lato prettamente medico e non
risulta sufficientemente circostanziata: essa è del tutto generica e rimane
allo stadio di una pura valutazione soggettiva, smentita del resto dalle
risultanze mediche dello stesso dottore già presenti agli atti (cfr. in tal
senso il rapporto medico 6.9.2004 del Dr. __________ con relativo allegato)
nonché dalle annotazioni 22.9.2004 del Dr. __________ del SMR dell'AI."
(Doc. IV)
1.5. Pendente
causa sono stati prodotti gli scritti 12 e 28 aprile 2005 dell’Ufficio dell’educazione
speciale (VIII e XIIbis).
Con
osservazioni 22 aprile e 28 maggio 2005 l’Ufficio AI ha preso posizione in
merito alle succitate due lettere (X, XIV).
Il 29
luglio 2005 lo scrivente Tribunale ha chiesto all’amministrazione delle
informazioni riguardo alla tematica in discussione, ricevendo risposta il 17
agosto 2005 (XVII).
Invitata dal TCA a prendere una posizione in merito (XIX), la ricorrente è rimasta
silente.
Con
lettera 9 settembre 2005 il legale dell’Istituto __________ ha presentato delle
considerazioni in merito a quanto asserito dall’amministrazione nel citato
scritto del 17 agosto 2005 (XIX).
Interpellate
in merito dal Tribunale, con scritto 26 settembre 2005 l’Ufficio AI ha
presentato le proprie osservazioni (XXII), mentre l’assicurata non ha prodotto
alcunché.
Delle
risultanze relative ai citati accertamenti verrà detto, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’Ufficio AI deve assumersi i costi di scolarizzazione
dell’assicurata relativi alla frequentazione del Liceo linguistico presso
l’Istituto __________ di __________.
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione
della LAI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività
lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente
minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la
capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per
stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed
il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
In virtù
dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna
attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli
spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla
rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
E'
considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento
professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie,
professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le
scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro
ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Per
formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un
individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una
professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità
specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l'acquisizione
di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con
possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione
elementare (RCC 1982 pag. 471).
Secondo
la prassi amministrativa sono considerati come formazione professionale
iniziale:
- lo
svolgimento di un tirocinio o di una formazione elementare
secondo
la legge sulla formazione professionale;
- la
frequentazione di una scuola secondaria superiore, di una scuola
professionale o di un’università;
- i
corsi preparatori previsti in un programma di formazione
ordinaria (RCC 1981 pag. 40) (cifra marginale 3012 della Circolare UFAS sui
provvedimenti d’integrazione professionale - CMRP).
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la
preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio
protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli
assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa
inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il
perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore
in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare
la capacità al guadagno. Di principio il perfezionamento offerto dalle
istituzioni o dalle organizzazioni di cui agli articoli 73 e 74 è escluso. In
casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c, entrata in
vigore al 1° gennaio 2004).
Un
provvedimento integrativo ai sensi dell'art. 16 LAI entra quindi in linea di
conto se la formazione scelta dall'assicurato corrisponde manifestamente alle
sue attitudini e se é suscettibile di favorire un giorno, in modo durevole e importante,
un'attività grazie alla quale guadagnerà almeno una parte di quanto necessita
per coprire le spese di mantenimento (Valterio, Droit et pratique de l'AI, Les
prestations, Losanna 1985, pag. 129).
La prassi
amministrativa consente, in caso di dubbio, di ordinare una prova di formazione
limitata nel tempo.
Per quel
che concerne le spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:
" 2 Le
spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono
considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le
predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse
invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.
3 Il calcolo delle spese suppletive viene
effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione dell’invalido con
quelle che una persona sana dovrebbe probabilmente assumere al fine di
raggiungere lo stesso scopo. Se l’assicurato aveva già iniziato la sua
formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo
invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese
necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle
spese suppletive causate dall’invalidità.
4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate
dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire
le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e
di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.
5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è
posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto
e di alloggio.
6 Se l’assicurato prende vitto e
alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione
assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90
capoverso 4
lettere a e b;
b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate
fino a
concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 capoverso 4
lettera c.
2.4. Secondo l’art.
19 cpv. 1 LAI, invece, sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di
assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità,
non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere
tenuti a frequentarla. L'istruzione scolastica speciale comprende la formazione
scolastica propriamente detta, come anche, per i minorenni incapaci o poco
idonei ad assimilare i rudimenti scolastici, provvedimenti destinati a
sviluppare la loro abilità manuale e la loro attitudine agli atti ordinari
della vita e ai contatti con l'ambiente (art. 19 cpv. 1 LAI).
La
necessità di ricevere una formazione scolastica presuppone un'invalidità ai
sensi degli art. 4 e 5 vLAI, per la quale é necessario prendere delle misure
speciali per ridurne e annullare gli effetti (Valterio, op. cit. pag. 144;
Meyer-Blaser, "Die Bedeutung der Sonderschulzulassung für den
Leistungsanspruch gegenüber der Invalidenversicherung", in SZS 1989 pag.
68).
Fatti
I sussidi
comprendono:
a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di
una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per
l'istruzione di assicurati non invalidi che non hanno compiuto 20 anni;
b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio, determinato tenendo
conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire
l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di
casa;
c. assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica
necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati
colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento
della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale
destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da
infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;
d. assegni speciali per le spese connesse con il trasporto alla scuola,
cagionate dall'invalidità.
(art. 19 cpv. 2
LAI)
Il
Consiglio federale stabilisce particolareggiatamente le condizioni necessarie
per l'assegnazione dei sussidi, conformemente al capoverso 1, e l'importo degli
stessi. Esso emana disposizioni sull'assegnazione di sussidi per provvedimenti
in favore di bambini invalidi in età prescolastica, segnatamente per la
preparazione all'istruzione scolastica speciale, e per provvedimenti in favore
di bambini invalidi frequentanti la scuola pubblica (art. 19 cpv. 3 LAI).
Rientra
dunque nella formazione scolastica vera e propria l'insegnamento dispensato ai
minorenni invalidi inabilitati a ricevere l'insegnamento di una scuola pubblica
a causa della loro invalidità (cfr. art. 19 cpv. 1 LAI).
L'insegnamento
specializzato inizia a livello di scuola dell'infanzia e, se necessario, può
essere continuato oltre l'obbligo scolastico, ma al massimo fino al compimento
del 20° anno d'età (art. 8 cpv. 2 OAI).
Per
scuola pubblica si intende, a livello di scuola dell'infanzia e ai livelli
primario e secondario, l'insegnamento scolastico impartito nelle classi
regolari, in quelle di sostegno e in quelle di sviluppo, così come altre forme
d'insegnamento analoghe. La scuola pubblica comprende anche l'insegnamento
impartito dopo la scuola dell'obbligo a livello secondario II, il quale serve a
colmare lacune scolastiche o a preparare alla formazione professionale. L'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (ufas)
definisce, sulla base di ogni sistema scolastico cantonale, le forme
particolari d'insegnamento che fanno parte della scuola pubblica (art. 8 cpv. 3
OAI).
Pertanto,
il minorenne capace di seguire il ciclo di scolarità obbligatoria non può
essere posto a beneficio di sussidi per la formazione scolastica speciale, così
come l'assicurato capace di seguire l'insegnamento di una classe differenziale
o di sviluppo (Valterio, op.cit., pag. 146).
Conformemente
al tenore dell'art. 19 cpv. 1 LAI, una scuola pubblica non può essere allo
stesso tempo una scuola speciale (RCC 1980 pag. 254).
Alla
stessa stregua una scuola privata il cui insegnamento é parificato a quello di
una scuola pubblica non può, di principio, essere considerata una scuola
speciale (RCC 1978 pag. 31, cfr. Valterio, op.cit., pag. 147).
Per poter
beneficiare dei sussidi dell'AI, il minorenne deve dunque frequentare una
scuola riconosciuta che soddisfi le prescrizioni cantonali e le esigenze
dell'assicurazione (art. 26 bis cpv. 1 e 2 LAI).
Il
Consiglio federale ha affidato al Dipartimento dell'interno la competenza di
promulgare delle prescrizioni sull'autorizzazione ad esercitare un'attività a
carico dell'AI (art. 24 cpv. 1 OAI).
In virtù
di questa delega il Dipartimento ha emanato l'Ordinanza sul riconoscimento di
scuole speciali nell'AI (ORSS; RS 821.232.41). L'art. 10 cpv. 1 ORSS conferisce
all'UFAS la competenza di riconoscere le scuole speciali che danno insegnamento
in modo continuato a 5 o più scolari aventi diritto ai sussidi previsti
dall'art 19 LAI. Mentre il Cantone, dove ha sede la scuola, é competente per il
riconoscimento delle altre scuole speciali (art. 10 cpv. 2 ORSS).
Né l'UAI,
né il giudice hanno la competenza di pronunciarsi sul riconoscimento di una
scuola privata o di avviare una procedura di riconoscimento (DTF 120 V 424
consid. 1a con riferimenti).
2.5. Nel caso in
esame, occorre innanzitutto ricordare che il riconoscimento di eventuali
sussidi ex art. 19 LAI è escluso se l’istituto scolastico è sprovvisto del
riconoscimento federale (UFAS) e cantonale per quel che concerne la formazione
scolastica speciale (cfr. consid. 2.4 in fine; cfr. STFA inedita 15 maggio 2002
nella causa K, I 485/01, consid. 1).
L’Istituto
__________ di __________ non figura nell’elenco UFAS, stato 1° gennaio 2005,
delle scuole speciali riconosciute (cfr. anche STCA 27 settembre 2001, inc.
32.2001.9), motivo per cui la fattispecie in esame dev’essere esaminata sotto
l’aspetto di una prima formazione professionale ex art. 16 LAI.
Del
resto, va ricordato che la frequentazione di un liceo (scuola media superiore) è
considerata come prima formazione professionale (cifra marg. 3012 CMRP, consid.
2.3).
Pertanto
occorre accertare se a causa dell’invalidità l’assicurata non può frequentare
un liceo pubblico, incorrendo in “notevoli spese suppletive” ai sensi dell’art.
5 OAI relativi alla frequentazione del Liceo __________ (consid. 2.4).
2.6. Secondo
l’amministrazione, l’assicurata, portatrice di due apparecchi acustici
finanziati dall’AI, può frequentare la scuola pubblica e già per questo motivo
la richiesta in oggetto dev’essere respinta. A torto.
Vero che
l’Ufficio AI (cfr. in particolare nota 22 settembre 2004 del dr. __________, del
Servizio Medico Regionale dell’AI [in seguito: SMR], doc. AI 43) fonda il
proprio convincimento basandosi sul rapporto 6 settembre 2004 dell’otorino
curante, dr. __________, il quale ha attestato che la paziente, affetta da
ipoacusia percettiva bilaterale pancocleare di grado elevato, “con gli
apparecchi funzionanti non dovrebbe avere difficoltà durante le lezioni”,
consigliando che la stessa “sia seduta in prima fila il più vicino
all’oratore per via della perdita d’udito” (doc. AI 41).
Non va
tuttavia dimenticato che in quel momento l’assicurata già frequentava il liceo __________.
Con
scritto del 24 febbraio 2005, reso dopo la decisione formale di diniego delle
prestazioni, lo stesso dr. __________ ha precisato:
Considerandi
"
Mi riferisco al rapporto precedentemente
inviatovi e alla vostra conseguente delibera negativa.
Tengo a precisare, in aggiunta a quanto già
scritto, che la ragazza in questione, affetta da sordità profonda è in grado di
seguire la scuola unicamente in una classe di pochi allievi con docenti e
sostegni orientati alla problematica e individualizzati.
Va aggiunta la componente psicologica, la ragazza
è ben integrata nella classe con i compagni che conosce già dagli anni
precedenti. Non è quindi pensabile un trasferimento in una scuola pubblica se
non a costo del rendimento scolastico." (Doc. AI 51)
In
tale contesto va citato quanto scritto il 12 aprile 2005 dal Capo dell’Ufficio dell’__________,
con riferimento alle informazioni da lui rese all’Ufficio AI il 19 maggio 2004
e 25 giugno 2004 (cfr. doc. AI 35 e 40), in cui ha evidenziato:
"
(...)
Come indicato nei documenti menzionati, il
proseguimento degli studi medio-superiori nelle scuole pubbliche in vista
dell'ottenimento della maturità è escluso a RI 1 perchè, a causa del suo
deficit sensoriale, ha ottenuto l'esonero dall'insegnamento della lingua
francese durate le scuole dell'obbligo. Da questo punto di vista la valutazione
medica attuale non ha rilevanza.
Il Dipartimento dell'__________ e dello __________
ha garantito le spese supplementari causati dal deficit uditivo per tutto il
corso della scolarizzazione obbligatoria, proprio perchè (in particolare per la
scuola media) era impossibile pretendere che RI 1 frequentasse con profitto una
classe regolare.
Mi sembra ora che spetti all'UAI assumere le
spese supplementari necessarie alla prima formazione professionale." (Doc.
C)
In una
successiva lettera, datata 28 aprile 2005, il succitato Capoufficio ha
ulteriormente spiegato:
"
(...)
Io non ho contestato in alcun modo la diagnosi
medica; nè la conosco nè ho competenza alcuna per farlo. So solo che la minore
era e è audiolesa.
Capisco che i medici, non conoscendo le leggi e i
regolamenti che regolano la scuola ticinese attuale, possano, erroneamente
indicare possibilità non praticabili, basandosi esclusivamente sui loro dati.
Peccato che lo facciano pure i funzionari
dell'UAI (giuristi, orientatori professionali, aggiunti capouffici).
Come indicato nel mio scritto, il proseguimento
degli studi al liceo cantonale (scuola pubblica) è escluso a RI 1
perchè, a causa del suo deficit sensoriale, ha ottenuto la licenza di scuola
media con l'esonero dall'apprendimento della lingua francese. È in questo senso
che la valutazione medica attuale, anche se corretta, non ha rilevanza ai fini
della scelta della scuola, per cui le conclusioni dei medici non reggono
all'evidenza. Anche se ci sentisse la situazione non cambierebbe!
Jacqueline ha l'italiano e il tedesco. Non ha nè
il francese, nè l'inglese, nè il latino. Con due sole lingue la frequenza al
liceo è esclusa e, di conseguenza, è pure esclusa la possibilità di ottenere la
maturità svizzera.
Diverso il discorso per la maturità italiana (con
valenza europea), che per sue peculiarità non richiede così tante lingue.
L'esito agli esami annuali richiesti, diranno se RI
1.
è meritevole di continuare gli studi o non. È per questa ragione che la mia
richiesta del 19 maggio 2004 contemplava un riconoscimento annuale della
scuola, da rinnovare." (Doc. XIIbis)
Quindi, secondo
il TCA, a seguito del deficit uditivo, nonostante l’utilizzo di due apparecchi
acustici, l’assicurata non può seguire il liceo pubblico, tant’è che essa è
stata esonerata – proprio per la grave ipoacusia bilaterale – dalla
frequentazione nel liceo del francese, dell’inglese e del latino, ciò che
esclude la possibilità di poter conseguire la maturità svizzera, così come
esaurientemente spiegato dal Capo dell’Ufficio dell’__________, il quale ha
altresì evidenziato come la maturità italiana sia più consona alla situazione
della ricorrente.
2.7
L’Ufficio AI
è inoltre del parere che la frequentazione dell’Istituto __________ non sia
adeguato ai fini formativi, con evidenti implicazioni sul successo
reintegrativo, non potendo le scuole private in Ticino rilasciare direttamente
il diploma di maturità federale, ora denominato esame svizzero di maturità.
Se da un
lato è incontestato che nel nostro Cantone non esistono scuole private
autorizzate a rilasciare l’esame svizzero di maturità, essendo di competenza
della Commissione svizzera di maturità, dinnanzi alla quale i candidati devono
presentarsi per i relativi esami organizzati dalla Segreteria di Stato per l’__________
e la ricerca (__________; cfr. in merito scritto 10 agosto 2005 signor __________,
segretario dell’Ufficio dell’__________ [sub. doc. XVIIIbis] e scritto 8
settembre 2005 dell’avv. __________ [XIX]), dall’altro non vanno dimenticate le
opportunità che offre la maturità italiana.
Al
riguardo, lo stesso legale dell’Istituto __________, avv. __________, ha
evidenziato, nel suo scritto 8 settembre 2005 al TCA, che:
"
(...)
Per quanto riguarda la maturità italiana,
l'Istituto __________ è stato la prima scuola in Ticino ad organizzare oltre
vent'anni or sono, i corsi di preparazione alla maturità linguistica italiana.
I corsi si svolgono interamente a __________ mentre gli esami si tengono alla
fine di ogni anno presso un liceo italiano ufficialmente riconosciuto il quale
al termine dell'ultimo anno rilascia la maturità italiana secondo i programmi e
la legislazione della Repubblica italiana. Per effetto degli accordi
comunitari, la maturità italiana è oggigiorno denominata maturità europea e
consente come tale l'accesso a tutte le università europee, comprese anche le
università svizzere. Negli ultimi vent'anni sono centinaia gli studenti che
hanno conseguito la maturità italiana frequentando i corsi all'Istituto __________.
Molti di loro, si sono iscritti senza alcuna difficoltà presso le varie
Università svizzere le quali, lo si ricorda, sono di competenza dei cantoni.
Forse è proprio a ciò che allude la lettera 17 maggio 2005 dell'Ufficio
federale della formazione professionale." (Doc. XIX)
Vero che in
merito al riconoscimento in Svizzera delle maturità conseguite all’estero, nel
citato scritto 17 maggio 2004 dell’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnica (prodotto dal consulente in integrazione
professionale nella sua presa di posizione del 10 agosto 2005; XVIII bis), si
legge che “ a livello federale non esiste purtroppo alcuna possibilità di
riconoscere a livello federale la maturità conseguita all’estero. Viene
pertanto lasciato al libero arbitrio di ogni istituzione il giudizio sul valore
di un diploma di questo tipo”, spiegabile con il fatto che l’insegnamento
universitario nel nostro Paese è di competenza sia federale (vedi i Politecnici
di Zurigo e Losanna) che cantonale (le singole Università). Questo non
significa giocoforza, come evidenziato dall’avv. __________, che la maturità
italiana non permette di accedere alle Università svizzere (cfr. in merito le
direttive per la valutazione di diplomi svizzeri ed esteri per l’accesso alle
Università svizzera rilasciate dalla Conferenza dei rettori delle Università
svizzere (CRUS) nel 31 gennaio 1992, con le modifiche apportate il 17 febbraio
1994; in particolare per quel che concerne l’Italia vedi la scheda riassuntiva
pubblicata in
http://www.crus.ch/mehrspr/enic/kza/laender/italien.htm ), con palesi benefici per un inserimento nel mondo del lavoro.
Riassumendo,
a mente del TCA, da una parte, a causa della grave ipoacusia l’assicurata non
può frequentare il liceo pubblico, dall’altra, la frequentazione del Liceo __________
non appare inadeguata rispetto al successo reintegrativo.
Quello
che difetta è in casu una valutazione sulle attitudini dell’assicurata a seguire
un simile iter scolastico, come pure sulla consistenza o meno delle spese
supplementari dovute all’invalidità conformemente all’art. 5 OAI (cfr. consid. 2.3;
a proposito di questo punto nel rapporto 10 agosto 2005 il consulente ha fatto
presente di non avere sufficienti informazioni “per potere definire con
coscienza le spese formative presso un istituto pubblico”, XVIIbis).
Per
questi motivi, annullata la decisione 31 gennaio 2005, gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché, mediante ulteriori accertamenti, verifichi quanto
sopra ed in seguito emani una decisione relativa all’eventuale concessione di
prestazioni assicurative nel campo della prima formazione professionale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi
§
La decisione contestata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione conformemente al consid. 2.7.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster